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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2024, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XVII in persona del G.O.P., dott. Erminio Colazingari, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 56019 nel registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, alla Via Paolo Emilio, 57, presso lo studio dell'avv. Tiziana Turreni che la rappresenta e la difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione su foglio separato depositato in atti,
Attore
E
(C.F. ), in persona del proprio procuratore speciale, dott.ssa CP_1 P.IVA_1
giusta procura speciale per atto notaio Dott.ssa di Roma del Controparte_2 Persona_1
7.11.2018, Rep. n. 10492, Racc. n. 4986, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Cesi n. 72 presso lo studio dell'avv. Paolo De Angelis che la rappresenta e la difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, depositata in atti,
Convenuta
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie - contratto di somministrazione
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21.9.2023
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato alla in data 11.8.2019 il Notaio dott.ssa CP_1 Parte_1
ha convenuto in giudizio la per l'accertamento della responsabilità della
[...] CP_1 per i danni patiti dalla suddetta parte attrice a causa dei disservizi relativi alla linea CP_1 dell'utenza del suo studio professionale sito in Roma, Via Flaminia n.56 e delle sue utenze domestiche relative agli immobili siti in Roma, Via Aurelia n.200 ed in Reggio Calabria, nonché la restituzione delle somme dalla stessa “illegittimamente pagate”, chiedendo, altresì, il risarcimento dei suddetti danni.
Si è costituita nel presente giudizio la come sopra rappresentata e difesa, la quale ha CP_1 eccepito in via preliminare l'improcedibilità delle presenti domande giudiziali, in quanto, asseritamente non esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione;
nonché la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e/o indeterminabilità ai sensi degli artt. 163 n.3 c.p.c. e 164 c.p.c. e nel merito ha impugnato e contestato quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento del 3.12.2020 il precedente Giudice titolare della causa, dott. Alfredo Landi, ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte attrice. La causa è stata istruita documentalmente ed inoltre, con provvedimento del 10.11.2021 è stata ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice.
Alle udienze del 9.11.2022 e del 2.3.2023 sono stati escussi i testi dal precedente Giudice titolare della causa, dott. . Testimone_1
All'udienza del 21.9.2023 il Giudice, dott. Erminio Colazingari che ha sostituito il precedente Giudice titolare della causa, dott. , previa precisazione delle conclusioni, ha Testimone_1 trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate e quindi vanno parzialmente accolte.
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Con riferimento all'eccezione di improcedibilità delle domande di parte attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, formulata da parte convenuta, la stessa è da ritenersi parzialmente fondata, in quanto come si evince dalla documentazione depositata in atti da parte attrice (doc. n.8 del fascicolo di parte attrice), il medesimo è stata espletato relativamente alle utenze dello studio professionale del Notaio (Via Flaminia n.56-06.3201754) e domestica Pt_1
(Via Aurelia n.200 – 06.39388559).
Non si rinviene nella suddetta documentazione alcuna indicazione in merito all'utenza dell'immobile sito in Reggio Calabria e quindi non avendo parte attrice promosso il suddetto tentativo di conciliazione sulla questione, la relativa domanda, limitatamente alla suddetta utenza, è da ritenersi improcedibile.
*****
Con riferimento all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata da parte convenuta, la stessa è da ritenersi infondata, in quanto come già rilevato dal precedente Giudice titolare della causa, dott. Landi, l'atto di citazione “è da ritenersi sufficientemente determinato nei suoi elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda”.
Va pertanto respinta la relativa eccezione.
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Con riferimento ai danni causati dai disservizi della convenuta in merito all'utenza dello studio professionale (Via Flaminia n.56) intestata a parte attrice, gli stessi sono stati tempestivamente
“segnalati” da parte attrice (docc. nn. 1,2,3,4 del fascicolo di parte attrice) e sono stati riconosciuti dalla stessa parte convenuta, la quale ha provveduto al versamento di un indennizzo, come si evince dalla documentazione depositata in atti (docc. nn. 6 e 12 del fascicolo di parte attrice, ed in particolare lettera del 22.12.2017).
Nonostante ciò il Notaio ha provveduto, come risulta per tabulas, ad effettuare i Pt_1 pagamenti dei “canoni relativi all'utenza telefonica” del proprio studio professionale (docc. nn.7 e
13 del fascicolo di parte attrice) di cui chiede la restituzione nella presente sede giudiziale.
Tale richiesta di restituzione è da ritenersi legittima, in quanto la convenuta ha riconosciuto, come già sopra rilevato, il disservizio (oltre ai danni cagionati dai suoi disservizi). Da ciò la logica conseguenza sotto il profilo probatorio che parte attrice sia stata “impossibilitata” ad usufruire della linea telefonica relativa all'utenza di cui è causa, dovendo altresì, acquistare con denaro proprio dei nuovi dispositivi elettronici – informatici (doc. n.14 allegato alle memorie ex art. 183 co. 6° n.2
c.p.c.), nonché rivolgersi ad un tecnico di sua fiducia per garantire lo svolgimento della propria attività professionale, come si evince dalla documentazione dalla stessa depositata in atti (doc. n.5 del fascicolo di parte attrice).
Ne deriva che la prestazione in relazione alla quale la professionista ha versato il corrispettivo non è stata fornita alla cliente di modo che tal corrispettivo deve ritenersi indebitamente versato e dunque passibile di restituione.
Tal disservizio ha comportato per la Notaio un “disagio notevole” di oltre trenta giorni, al quale la stessa ha dovuto porre rimedio con “mezzi “propri”.
La dichiarazione del tecnico di fiducia di parte attrice è supportata dalla fattura, nella quale sono state inserite prestazioni svolte dal medesimo, nonché le modalità di pagamento da parte del Notaio
. Pt_1
La convenuta ha sostenuto nelle proprie difese che, pur avendo proceduto alla liquidazione in favore della parte attrice di una somma a tale titolo, nessun indennizzo sarebbe dovuto alla
, poiché ai sensi dell'art. 7 co. 2 delle condizioni di abbonamento (doc. n.4 del fascicolo di Pt_1 parte convenuta depositato in atti) il guasto che ha causato il disservizio rientrerebbe tra quelli c.d. di “grande complessità” e quindi non indennizzabile, così come previsto dalla suddetta clausola contrattuale.
Tale assunto è rimasto però una mera “asserzione” della parte convenuta, la quale non ha fornito alcuna prova né documentale né testimoniale di tale “guasto” né tantomeno della natura del medesimo.
Con riferimento all'utenza domestica relativa all'immobile sito in Roma, Via Aurelia n.200, parte convenuta ha asserito in un primo momento che la medesima non sarebbe stata disdettata e successivamente che la disdetta sarebbe stata portata a conoscenza della fornitrice solo in data
15.2.2018 e non nel dicembre 2016.
Tale assunto è stato “smentito” da parte attrice, con la produzione della lettera raccomandata a/r ricevuta da parte convenuta in data 23.12.2016, con la quale la stessa ha avuto contezza della disdetta da parte del Notaio dell'utenza telefonica domestica relativa all'immobile sito in Pt_1
Roma, Via Aurelia n.200 e quindi da tale data la (o non avrebbe dovuto CP_1 CP_3 chiedere il pagamento delle fatture relative alla suddetta utenza, essendo la medesima da ritenersi
“cessata”.
Nonostante ciò parte convenuta ha continuato a chiedere il pagamento delle fatture successive alla
“cessazione dell'utenza”.
Parte attrice ha provveduto, comunque, a saldare le suddette fatture per non incorrere in alcuna diffida ed eventuali azioni giudiziali da parte della convenuta, ma ha legittimamente richiesto prima in via stragiudiziale e poi con la presente azione giudiziale la restituzione delle predette somme.
Per quanto fin qui esposto tali somme devono essere restituite a parte attrice, in quanto non dovute alla parte convenuta.
Inoltre, si rileva che l'indennizzo versato dalla parte convenuta alla parte attrice è da ritenersi, stante la mancanza di elementi probatori da parte della medesima in merito ai motivi di diniego di riconoscimento di un indennizzo nei confronti di parte attrice e stante il “materiale probatorio” documentale, nonché testimoniale, fornito da parte attrice, “irrisorio” e deve essere “integrato” da parte convenuta. Inoltre, si evidenzia che la prova testimoniale di parte attrice è stata contestata da parte convenuta in maniera del tutto generica e solamente con mere asserzioni e che non è stata articolata alcuna prova contraria da parte della medesima.
*****
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno di E. 10.000,00, formulata da parte attrice, deve rilevarsi come la stessa sia stata formulata in maniera del tutto generica senza alcuna prove sia dal punto di vista dell'an che del quantum del preteso danno patito.
Deve inoltre rilevarsi come a tenore dell'art. 26 delle CGC relative all'utenza in questione a seguito laddove sia dovuto l'indennizzo vien fatta “ espressa esclusione del maggior danno”.
Per conseguenza la domanda risarcitoria deve essere respinta.
Ad abundantiam, va rilevato che parte attrice, non ha provato i presunti danni alla sua attività professionale, la quale, come emerge dalla documentazione dalla medesima depositata in atti, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi non ha subito arresti ritardi. Dalle prove assunte, infatti è emerso che il Notaio , anche se con non meglio chiariti e provati “disagi” ha potuto Pt_1 espletare le sue incombenze professionali regolarmente.
In conclusione le domande di parte attrice, devono ritenersi parzialmente fondate e quindi devono essere parzialmente accolte.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ogni altra istanza, difesa, ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di parte attrice relativa all'utenza telefonica dell'immobile sito in Reggio Calabria;
-accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta per i disservizi arrecati dalla stessa a parte attrice (con riferimento all'utenza telefonica dell'immobile sito in Roma, Via Flaminia n.56, nonché per l'utenza telefonica relativa all'immobile sito Roma, Via Aurelia n.200) e per l'effetto, condanna parte convenuta alla restituzione delle somme di E. 4.698,69, quali canoni illegittimamente pagati in favore della parte convenuta, oltre E. 426,00 per spese sostenute e documentate da parte attrice;
- rigetta la richiesta di risarcimento del danno;
- condanna parte convenuta, a rifondere le spese di lite liquidate nella somma complessiva di E.2.500,00 per compensi professionali, oltre spese esenti pari ad E. 300,00 ed oltre elle spese generali (15%), Iva (22%) e CPA (4%).
Così deciso in Roma il 2.1.2024
Il Giudice
dott. Erminio Colazingari