Decreto cautelare 21 marzo 2025
Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22479 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22479/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03660/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale AMinistrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3660 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GE AN, DR ND, AM AN, LE AG, NC MA NI, NC ZZ, NU NO, LE AP, DR LI, UC CC, NU RB, BI SA, IC De MI, NI Di AN, UC Di UL, UC Di RT, IO LL, IO FL, LE IN, IV MA EU, PP US, NL La SP, SS PI, SS GI, IO IN, ED AR AN, NO AN, DI RI, NE MAtoni, ME ARtti, CO IN, IC MA, LE ST, SS ZZ, LE ON, BI ON, UR LU, NU MO, AN MO, AN SI, NA TI, RC IA, RC NO, AU CA, MA LU, IC AR, LE IN, NE AT, NL RO, AO PE, SS LL, NI UZ, AT UZ, OR ER, MO EI, CA AS, UC CC, RC IO IP, ON RA, TI EL, EM RA, LE EL, IN ED, IU NO, IV TE, LE NI, LA RC, MA IN, LE IS e BR LE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso il suo studio in RO, via NC Denza, n. 3;
contro
RO AP, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
UR AM, NC SI, AO OC, AT NZ e RC RR, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- della deliberazione n. 58 della Giunta Capitolina assunta nella seduta del 25 febbraio 2025 con cui sono state approvate le graduatorie degli idonei all’assegnazione delle licenze relativamente al Concorso pubblico straordinario per il rilascio oneroso di 1.000, con i relativi allegati “A” e “B”;
- della presupposta determinazione dirigenziale n. 291 del 24 febbraio 2025, recante l’attestazione della regolarità della formazione delle graduatorie definitive e della chiusura del procedimento di selezione;
- della determinazione dirigenziale QG/1201/2024 del 30 agosto 2024, recante l’integrazione del bando di concorso;
- della ignota determinazione dirigenziale rep. n. QG/1177/2024 del 23 agosto 2024, recante l’approvazione del bando di concorso;
- in parte qua del Bando del concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 licenze taxi, laddove interpretato in senso conforme a quanto in concreto operato da RO AP;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e successivo ed in ogni caso lesivo dell’interesse dei ricorrenti ad essere inseriti, sulla base del punteggio acquisito, nelle corrispondenti posizioni nelle graduatorie “A” (opzione 2 licenza per il trasporto di persone con disabilità) e “B” (opzione 1 licenza ordinaria);
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
- della deliberazione n. 118 della giunta capitolina assunta nella seduta del 3 aprile 2025 con cui sono state approvate, “ in modifica della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 58/2025 ”, le graduatorie degli idonei all’assegnazione delle licenze relativamente al Concorso pubblico straordinario per il rilascio oneroso di 1.000, con i relativi allegati “A” e “B”;
- della ignota determinazione dirigenziale rep. n. QG/510/2025 del 2 aprile 2025, richiamata nel preambolo del provvedimento impugnato, con cui è stata attestata la regolarità della rinnovata procedura istruttoria e delle nuove graduatorie;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e successivo ed in ogni caso lesivo dell’interesse dei ricorrenti ad essere inseriti, sulla base del punteggio acquisito, nelle corrispondenti posizioni della graduatoria dei candidati idonei all’assegnazione di n. 800 licenze di tipologia ordinaria (allegato A) e della graduatoria dei candidati idonei all’assegnazione di n. 200 licenze destinate ai veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità (allegato B).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa OR MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti impugnano la deliberazione della Giunta Capitolina n. 58 del 25 febbraio 2025 di approvazione delle due graduatorie relative al concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 licenze taxi ai sensi dell’art. 6 del d.l. 4 luglio 2006 n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, (una per n. 200 licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità - Allegato A, e l’altra per n. 800 licenze di tipologia ordinaria - Allegato B), nella parte in cui essi - tutti partecipanti alla procedura avvalendosi dell’ “opzione 3 ” di cui all’art. 7 del Bando, così concorrendo per entrambe le tipologie di licenze (sia per la licenza ordinaria che per quella destinata al traporto di persone con disabilità) - vi risultano inseriti in posizione successiva rispetto a coloro che abbiano concorso o per l’una o per l’altra tipologia, selezionato le altre due opzioni alternative (la “ 1: licenza di tipologia ordinaria ” e la “ 2: licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità ”).
Essi chiedono, dunque, l’annullamento in parte qua di ambedue tali graduatorie e, per l’effetto, la riformulazione delle stesse con il loro inserimento in posizione corrispondente al punteggio a ciascuno concretamente attribuito all’esito delle relative prove selettive, chiarendo di non voler in alcun modo contestare tale punteggio bensì rivendicare collettivamente il loro corretto posizionamento in entrambe le graduatorie - “ e non soltanto … rientrare nelle posizioni utili all’ottenimento del titolo ” - anche in ragione di eventuali e prevedibili futuri scorrimenti delle stesse, essendo stati in concreto tutti ugualmente danneggiati, in quanto posposti ai candidati per l’una o per l’altra tipologia di licenze, in evidente deroga ai criteri di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità, che devono necessariamente impingere l’azione amministrativa e sovrintendere sia all’interpretazione che all’attuazione della lex specialis .
Gli istanti, nell’evidenziare che “ se … avessero preventivamente saputo che la partecipazione al profilo “3” avesse comportato la necessaria postergazione, a prescindere dal punteggio, rispetto ai candidati che hanno partecipato ai soli profili “1” e “2”, certamente non avrebbero presentato la loro candidatura per tale profilo ”, lamentano, dunque, una formazione “ del tutto illogica e irrazionale ” delle avversate graduatorie di merito per effetto di “un’errata interpretazione del bando” , che (in tesi) non prevederebbe affatto un tale trattamento di riserva preferenziale, come peraltro chiarito dalla stessa amministrazione nella nota prot. 42942 del 17 ottobre 2024 (in atti), ove, nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del ricorrente FL, si riferiva che “ come previsto DAart.14 del Bando, i candidati che in fase di presentazione della propria candidatura alla procedura concorsuale abbiano espresso la scelta dell’Opzione 3, all’esito della procedura concorsuale … saranno inseriti in ambedue le graduatorie con il punteggio conseguito” .
RO AP avrebbe, dunque, formato le graduatorie per cui è causa disattendendo le previsioni del bando e contravvenendo alla citata nota interpretativa, atteso che tutti i candidati, tra i quali i ricorrenti, che hanno selezionato l’“ opzione 3 ” sono stati inseriti in ambedue le graduatorie, ma in posizione successiva a coloro che, pur avendo un punteggio minore, hanno espresso la preferenza soltanto per la prima o per la seconda opzione.
2. L’amministrazione capitolina si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame proposto, sull’assunto che “ Dalla lettura piana e ragionevole del tenore letterale del citato art. 7 emerge, indubitabilmente, che i concorrenti aderenti alla opzione 3 sarebbero stati utilizzati soltanto in caso di disponibilità RESIDUA delle licenze messe a concorso” , rispondendo tale scelta all’intento di assicurare la sicura assegnazione di quelle licenze destinate ai veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità, ritenute di “ scarsa appetibilità ” comportando esse oneri maggiori a carico del titolare, in relazione al dover allestire in maniera “speciale” l’autoveicolo in concreto utilizzato.
3. I ricorrenti con successivo ricorso per motivi aggiunti avversavano, poi, per le stesse ragioni i successivi atti di rettifica delle graduatorie già avversate, ribadendo di conservare tutti loro intatto l’interesse all’impugnativa, pur a fronte dell’inserimento di alcuni in posizione utile nella graduatoria di merito per l’assegnazione di n. 200 licenze destinate ai veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità.
4. La Sezione con ordinanza n. 2333/2025 respingeva l’istanza cautelare, in ragione della mancanza del “ prescritto requisito del periculum in mora, anche in relazione alla circostanza che allo stato la procedura di materiale assegnazione e rilascio delle licenze taxi di cui alla procedura in oggetto ancora non risulta essersi del tutto conclusa ”, comunque fissando ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. “ la ravvicinata trattazione nel merito del presente giudizio ”, nonché ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che precedono i ricorrenti nelle graduatorie impugnate, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, onere adempiuto come da deposito documentale eseguito in data 20 maggio 2025.
5. Parte resistente con successiva memoria, nel ribadire l’infondatezza nel merito del ricorso proposto, ne eccepiva in rito l’inammissibilità e/o improcedibilità in ragione di una riferita “ posizione di conflitto (in termini di interesse processuale ad agire) ” tra i ricorrenti risultati vincitori rispetto a quelli che non lo sono stati, sicché si tratterebbe di “ una impugnativa collettiva rispetto alla quale la posizione soggettiva e sostanziale dei ricorrenti non solo non è univoca, ma è paradossalmente contrastante, posto che taluni dei ricorrenti sono oggi portatori di un interesse al mantenimento in vita degli atti amministrativi adottati DAAM.ne (bando e graduatorie), mentre altri continuano a coltivare un interesse demolitorio della intera procedura selettiva ”.
6. I ricorrenti replicavano a tale eccezione, evidenziando come l’interesse da loro azionato, oltre ad essere per tutti lo stesso (quello alla loro migliore collocazione in graduatoria, in ragione del punteggio loro assegnato all’esito delle relative prove), sia rimasto comunque “ invariato nelle more del giudizio ”, non avendo lo scorrimento delle graduatorie, in virtù del quale taluni di loro si sono collocati in posizione utile per l’assegnazione delle licenze speciali, inciso sulla formazione delle stesse, atteso che tutti i ricorrenti sono tutt’ora posti in posizione successiva rispetto ai concorrenti per l’una o per l’altra licenza.
7. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
8. Deve essere, innanzi tutto, disattesa l’eccezione di irricevibilità del gravame per omessa tempestiva impugnazione delle previsioni del Bando (gli artt. 7 e 14) che, a dire della resistente, stabilivano l’avversata posposizione nelle graduatorie dei ricorrenti - sollevata (seppur solo incidentalmente) DAAvvocatura capitolina nella prima memoria difensiva – contestando parte ricorrente l’interpretazione (in tesi, “ fantasiosa ”) che di tali previsioni avrebbe dato RO AP in occasione della formazione delle graduatorie medesime, sicché solo con l’approvazione delle stesse può ritenersi effettivamente concretizzata la lesione lamentata dai ricorrenti
9. Deve, poi, essere ugualmente disattesa l’eccezione di improcedibilità da ultimo formulata da RO AP nella memoria depositata il 3 novembre 2025, osservando il Collegio come non sia a ben vedere ravvisabile alcun conflitto di interesse fra coloro dei ricorrenti che sono risultati assegnatari della licenza per il trasporto di persone affette da disabilità e coloro che non ne sono risultati assegnatari, agendo costoro tutti nell’intento di ottenere una loro migliore collocazione in entrambe le graduatorie in questione e, dunque - per quanto di interesse – una riformulazione in parte qua delle stesse.
Ben di comprende, come i ricorrenti - ben lungi dal far valere “ un interesse demolitorio della intera procedura selettiva” (come invece sostenuto in atti DAAvvocatura Capitolina) – si dolgono soltanto dell’interpretazione del Bando, che l’amministrazione capitolina ha assunto in concreto in sede di formazione delle graduatorie, onde ottenere un loro (corretto) inserimento nelle graduatorie medesime in relazione al (solo) punteggio di merito ottenuto e non anche in ragione di quella riserva preferenziale, invece applicata (in tesi, arbitrariamente) da RO AP.
Tutti i ricorrenti vantano, infatti, la medesima pretesa di essere collocati secondo il punteggio da loro ottenuto in concreto in entrambe le graduatorie, a nulla valendo la censura che alcuni di loro abbiano già ottenuto la licenza per il trasporto di persone disabili, laddove essi non hanno alcun interesse al mantenimento delle presenti graduatorie, potendo per effetto dell’accoglimento del ricorso ottenere, oltre che una loro migliore collocazione in quella in cui risultano già collocati in posizione utile, la loro corretta collocazione anche nell’altra graduatoria.
La posizione sostanziale di ciascun ricorrente è, dunque, identica a quella vantata dagli altri ricorrenti, non avendo essi mai contestato la formazione dei punteggi assegnati, ma solo la formazione delle graduatorie alla luce dell’interpretazione del Bando sostenuta da RO AP.
Non è, dunque, rinvenibile alcun reale conflitto di interessi, neanche potenziale, fra i ricorrenti risultati assegnatari e i ricorrenti non risultati assegnatari, poiché la pretesa sostanziale di tutti i ricorrenti è di vedersi riconosciuta la posizione in graduatoria alla luce del merito e, dunque, del punteggio in concreto ottenuto per potere esercitare l’opzione tra le licenze, senza essere considerati alla stregua di mere riserve in entrambe le graduatorie, utili solo per coprire le licenze non assegnate.
10. A ciò si aggiunga, come agendo i ricorrenti a tutela del loro interesse al corretto posizionamento in entrambe le graduatorie anche in relazione a eventuali e - allo stato - imprevedibili futuri scorrimenti delle graduatorie (aventi validità triennale), a parere del Collegio nemmeno si ponga alcuna questione di supposta inammissibilità del ricorso (eccezione comunque non formulata in atti dalla resistente) per mancato superamento della c.d. “ prova di resistenza ”, nella considerazione che tutti i candidati trarrebbero DAaccoglimento del ricorso il vantaggio di una loro migliore collocazione nelle graduatorie (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n.7966/2022, confermata da Consiglio di Stato, sez. VII, n.7669/2024 nonché T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 2338/2023, che valorizza anche il profilo morale di un siffatto interesse).
11. Ciò posto, passando ora ad esaminare il merito del gravame proposto, il Collegio ritiene opportuno innanzi tutto riepilogare le previsioni del Bando dalle quali, a parere dell’AMinistrazione resistente, emergerebbe “ indubitabilmente ” che i concorrenti aderenti all’“ opzione 3 ” sarebbero stati utilizzati soltanto in caso di disponibilità residua delle licenze messe a concorso.
L’art. 7 rubricato “ SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI LICENZA”, dopo aver stabilito che “ All’atto della presentazione della domanda di partecipazione, ciascun candidato deve indicare obbligatoriamente la tipologia di licenza per la quale intende concorrere, selezionando una delle seguenti preferenze:
Opzione 1: licenza di tipologia ordinaria; 3
Opzione 2: licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità;
Opzione 3: licenza di tipologia ordinaria o licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità” (comma 1) e che “Tale scelta non potrà essere modificata dopo la scadenza dei termini di presentazione della suddetta domanda” (comma 2) , chiarisce che:
- “ L’eventuale indicazione in via esclusiva della tipologia di licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità (rif. Opzione 2) prevede l’assegnazione di un punteggio ulteriore (secondo quanto stabilito al successivo Art. 13)” (comma 3) ;
- “In seguito all’attribuzione delle licenze secondo quanto previsto dal presente bando, in caso di disponibilità residua (nei limiti dei contingenti massimi di cui al precedente Art. 5) di licenze appartenenti al contingente riferito all’altra tipologia rispetto a quella prescelta, al fine di perseguire l’obiettivo di conferimento di tutte le licenze, si procederà all’attribuzione dei titoli rimanenti secondo i criteri di seguito descritti:
a) per le licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità, non attribuite a nessun candidato, assegnazione ai candidati idonei che hanno espresso preferenza per l’Opzione 3 ed in subordine per l’Opzione 1;
b) per le licenze di tipologia ordinaria, non attribuite a nessun candidato, assegnazione ai candidati idonei che hanno espresso preferenza per l’Opzione 3 ed in subordine per l’Opzione 2;
c) i candidati che abbiano scelto in fase di presentazione della domanda di partecipazione l’Opzione 3, in caso di rinuncia all’attribuzione della licenza di cui ai precedenti punti a) e b) decadono da tutte le graduatorie;
d) i candidati che abbiano scelto in fase di presentazione della domanda di partecipazione l’Opzione 1 o 2, in caso di rinuncia all’attribuzione della licenza proposta DAAMinistrazione di tipologia diversa da quella prescelta, non decadono dalle rispettive graduatorie” (comma 4) .
L’art. 14, rubricato “GRADUATORIE E TITOLI PREFERENZIALI ”, prevede, inoltre, che “Per ciascuna delle tipologie di licenze indicate nel presente bando verrà stilata una graduatoria di merito nella quale saranno inseriti tutti i candidati che hanno svolto la prova selettiva con evidenza di quelli che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità. Con riferimento alle Opzioni 1 e 2 ciascun candidato sarà inserito unicamente nella graduatoria relativa alla tipologia di licenza indicata secondo quanto previsto nel precedente Art. 7. Differentemente, i candidati che avranno espresso la scelta dell’Opzione 3 saranno inseriti in ambedue le graduatorie per la successiva attribuzione della licenza in base ai criteri stabiliti dal precedente Art. 7. …”, poi evidenziando che “ Le graduatorie di merito saranno approvate con provvedimento dell’AMinistrazione Capitolina e saranno redatte sulla base del punteggio conseguito nella prova selettiva d’esame e di quello aggiuntivo eventualmente attribuito in considerazione dell’indicazione in via esclusiva della tipologia di licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità, oltre che per avere esercitato come sostituti alla guida di soggetti titolari di licenza taxi rilasciata da RO AP (rif. precedenti Artt. 11 e 13), tenendo conto in caso di parità di punteggio dei titoli preferenziali di seguito indicati (vale dire, “in ordine decrescente di rilevanza:
titolo di studio (in ordine di priorità: laurea, diploma di scuola secondaria di secondo grado e licenza di scuola secondaria di primo grado);
numero di figli a carico;
minore età anagrafica”.
12. Ebbene, osserva il Collegio come dalla lettura piana e ragionevole di tali norme emerga con chiarezza che entrambe le graduatorie sarebbero state stilate sulla base del solo punteggio ottenuto da ciascun partecipante alla procedura, senza che fosse prevista alcuna classe preferenziale o riserva in favore di colore che avessero scelto di concorrere solo per l’una o l’atra tipologia di licenza, bensì solo l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (pari a 5 punti) in favore di coloro che avessero scelto di concorrere in via esclusiva per licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità (“ opzione B ”).
Il tenore letterale del comma 4 dell’art. 7 rende, peraltro, evidente come i criteri ivi stabiliti –richiamati da parte resistente a fondamento della propria impostazione – si riferissero, infatti, alla sola eventualità in cui, “ in seguito all’attribuzione delle licenze secondo quanto previsto dal presente Bando” e, dunque, a valle dell’assegnazione delle graduatorie in ragione del solo punteggio conseguito da ciascun candidato, vi sia una “disponibilità residua … di licenze appartenenti al contingente riferito all’altra tipologia rispetto a quella prescelta” , che il Bando, nel dichiarato intento di garantirne la copertura totale, stabilisce di attribuire in via preferenziale a coloro che, avendo scelto l’ “ opzione 3 ”, abbiano concorso per entrambe le tipologie.
13. Peraltro, come evidenziato in ricorso, tale interpretazione trova conferma, oltre che nel significato letterale e logico delle norme del Bando richiamate, anche nella nota interpretativa allegata in giudizio da parte ricorrente, ove la stessa amministrazione, nel rispondere ad un quesito a tal proposito avanzato da uno degli odierni ricorrenti, ribadiva che “come previsto DAart.14 del Bando, i candidati che in fase di presentazione della propria candidatura alla procedura concorsuale abbiano espresso la scelta dell’Opzione 3, all’esito della procedura concorsuale di lunedì 21 ottobre 2024 saranno inseriti in ambedue le graduatorie con il punteggio conseguito” , senza operare alcun accenno alla loro collocazione deteriore rispetto a coloro che, con minore punteggio, abbiano optato solo per l’una o l’altra licenza.
14. Ne discende, dunque, come ragionevolmente l’amministrazione, in sede di indizione della procedura, abbia stabilito che tutti i candidati, ivi compresi coloro che abbiano scelto l’opzione 3, concorressero tra loro in condizioni di parità per l’assegnazione delle due tipologie di licenze, in ragione del solo il punteggio da loro acquisito, rispondendo una tale previsione a quei criteri di par condicio , meritevolezza e non discriminazione, che devono sempre informare l’azione amministrativa.
15. Né si comprende in che termini l’interpretazione poi seguita da RO AP in sede di formazione delle graduatorie favorirebbe un’assegnazione integrale delle licenze rese disponibili, ivi comprese quelle – meno appetibili – destinate ai veicoli per persone con disabilità, incidendo essa solo sull’ordine dei candidati in graduatoria.
16. In conclusione, il ricorso deve, dunque, essere accolto e per l’effetto le due graduatorie avversate devono essere, per quanto di interesse, annullate in parte qua , con espresso ordine all’amministrazione resistente di provvedere alla riformulazione delle stesse, mediante l’inserimento dei ricorrenti in ragione del solo punteggio da costoro già conseguito all’esito delle relative prove.
Il Collegio ritiene, inoltre, opportuno chiarire, in relazione all’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia, come - costituendo l’approvazione della graduatoria di un concorso, non già un atto generale, unico e indivisibile, bensì un tipico atto ad oggetto plurimo, concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari dello stesso - non sussista, in capo a RO AP, alcun obbligo giuridico di estendere a tutti i concorrenti l’esito del presente giudizio, riguardante solo i ricorrenti e non anche coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione, hanno omesso di farla valere entro il termine perentorio di impugnazione (T.A.R. Lazio, RO, sez. II, n.7565/2023), ferma restando la facoltà dell’amministrazione, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, di decidere diversamente (dunque, procedendo ad una ricollocazione di tutti i candidati interessati DAillegittima postergazione) in ragione di esigenze di giustizia sostanziale, equità e par condicio .
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale AMinistrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ET MO, Presidente
OR MO, Consigliere, Estensore
NN GL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR MO | ET MO |
IL SEGRETARIO