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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/11/2024, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 2699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Largo Nicola Spinelli, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Cristina Parente, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_2 C.F._2
Largo Nicola Spinelli, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Cristina Parente, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Capena (RM), in data 29.01.1984 trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 1, Parte II, Ufficio 1, Serie A, Anno
1984).
Le parti hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali oggetto di causa:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge, con impegno da parte del sig. ad allontanarsi Parte_2 il prima possibile dall'abitazione coniugale, e in ogni caso entro e non oltre il mese di settembre p.v., stabilendo sin d'ora quale termine ultimo il mese di dicembre 2024, in caso di impedimenti strettamente personali è già rappresentati alla sig.ra Parte_1
[...]
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Capena in Via Giuseppe Verdi n. 37, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Parte_1 che continuerà a viverci stabilmente unitamente alla figlia . Persona_1
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.”.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Capena (RM), in data
[...]
29.01.1984;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Capena (RM) (Atto n. 1, Parte II, Ufficio 1, Serie A, Anno 1984);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Beatrice Ruperto Michele Cappai
N. R.G. 2699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Largo Nicola Spinelli, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Cristina Parente, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_2 C.F._2
Largo Nicola Spinelli, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Cristina Parente, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Capena (RM), in data 29.01.1984 trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 1, Parte II, Ufficio 1, Serie A, Anno
1984).
Le parti hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali oggetto di causa:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge, con impegno da parte del sig. ad allontanarsi Parte_2 il prima possibile dall'abitazione coniugale, e in ogni caso entro e non oltre il mese di settembre p.v., stabilendo sin d'ora quale termine ultimo il mese di dicembre 2024, in caso di impedimenti strettamente personali è già rappresentati alla sig.ra Parte_1
[...]
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Capena in Via Giuseppe Verdi n. 37, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Parte_1 che continuerà a viverci stabilmente unitamente alla figlia . Persona_1
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.”.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Capena (RM), in data
[...]
29.01.1984;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Capena (RM) (Atto n. 1, Parte II, Ufficio 1, Serie A, Anno 1984);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 05.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Beatrice Ruperto Michele Cappai