Articolo 130 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 129Articolo 131
Versione
15 marzo 1969
Art. 130.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969
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