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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 226/2023 promossa da:
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F: ), rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLO Parte_4 C.F._4
LONGHI del Foro di Pavia e dall'Avv. CARLA EUGENIA RAMELLA del Foro di Milano;
ATTORE contro
(C.F: P.I: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUCA ZITIELLO e
PAOLO FRANCESCO BRUNO del Foro di Milano;
CONVENUTO
e con la chiamata di
(C.F: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._5
PAOLO RICCIARDI e KATHLEEN GRECO del Foro di Milano;
TERZO CHIAMATO
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'adito Tribunale di Pavia, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e dato atto che gli attori non hanno proposto alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato dott. per le causali di cui alla parte Controparte_2 espositiva dell'Atto di citazione introduttivo di questo giudizio e previe le declaratorie del caso anche in ordine alla responsabilità dell'Istituto di Credito convenuto in relazione ai fatti per cui è processo, dichiarare tenuto e condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai signori
[...]
, ed nella loro qualità Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 di cui in atti, la somma di € 315.500,00 o quell'altra somma, maggiore o minore, che risulti dovuta all'esito dell'espletata istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, respingendo comunque sia tutte le domande in qualsivoglia modo proposte in questo giudizio nei confronti degli attori (ivi compresa la domanda diretta ad ottenere la declaratoria della sussistenza di un preteso concorso di colpa della loro dante causa in relazione ai fatti per cui è processo), sia le eccezioni formulate con riferimento alle domande da loro stessi proposte. Con il favore delle spese sia di questo giudizio, sia del procedimento di mediazione ad esso necessariamente prodromico ex art. 5 D.Lgs. 4.3.2010
n. 28, ivi compresi il rimborso forfetario spese generali ex art. 2 comma 2 D.M. 10.3.2014
n. 55, la maggiorazione 4% C.P.A. e l'I.V.A.”;
- parte convenuta: “(1) in via principale, respingere tutte le domande formulate dai SI.ri
, ed in Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
quanto prescritte, inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo da ogni avversaria pretesa;
(2) Controparte_1
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree: (2).a. rideterminare l'importo risarcitorio eventualmente dovuto da parte di
[...]
alla luce delle deduzioni in atti svolte;
(2).b. accertare, nelle Controparte_1
diverse misure che emergeranno nel corso del presente giudizio, il dedotto concorso colposo della IG.ra nella causazione del danno eventualmente subito dalla Parte_5 stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., per tutti i motivi esposti in atti, determinando il diverso risarcimento nel caso dovuto in favore dei SI.ri Parte_1
ed (3) sempre in via
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3
subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, condannare il IG. a manlevare Controparte_2 [...] di tutte le somme che quest'ultima eventualmente sarà condannata a Controparte_1
pagare in favore dei SI.ri , Parte_1 Parte_4 Parte_2
ed (4) in via istruttoria, previa revoca di ogni ordinanza o provvedimento Parte_3 contrario e senza inversione dell'onere della prova, opponendoci ad ogni eventuale richiesta istruttoria avversaria, la Banca chiede: (4).a. l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova, indicando quale teste il Dott. (elettivamente Testimone_1
domiciliato c/o Abbiategrasso, Corso Italia 1/7): (1) Controparte_1
“vero che il IG. è stato dipendente del Controparte_2 Controparte_1 e ha svolto servizio presso la filiale di Vigevano nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 14
[...] settembre 2008 e dal 5 dicembre 2013 al 19 febbraio 2020?”; (2) “vero che nel periodo dal
5 dicembre 2013 al 19 febbraio 2020 il IG. ha gestito i rapporti con la Controparte_2
cliente IG.ra disponendo le operazioni di prelevamento a firma di Parte_5 quest'ultima, di cui al documento n. 8 di parte attrice che si rammostra al teste?”; (3) “vero
è che nel periodo in cui il IG. ha prestato servizio presso la filiale di Controparte_2
Vigevano del egli ha reso alla banca le disposizioni di Controparte_1
prelevamento di danaro contante, consegnando le distinte del 10.12.2013, 19.12.2013,
22.1.2014, 20.2.2014, 3.4.2014, 30.4.2014, 28.5.2014, 12.6.2014, 3.7.2014, 28.7.2014,
8.8.2014, 29.8.2014, 12.9.2014, 10.10.2014, 23.10.2014, 12.11.2014, 3.12.2014,
22.12.2014, 9.1.2015, 2.2.2015, 13.2.2015, 20.2.2015, 27.2.2015, 6.3.2015, 13.3.2015,
20.3.2015, 27.3.2015, 3.4.2015, 10.4.2015, 17.4.2015, 24.4.2015, 29.4.2015, 11.5.2015,
15.5.2015, 22.5.2015, 29.5.2015, 1.6.2015, 5.6.2015, 12.6.2015, 19.6.2015, 26.6.2015,
3.7.2015, 14.7.2015, 24.7.2015, 31.7.2015, 7.8.2015, 13.8.2015, 4.9.2015, 11.9.2015,
16.9.2015, 25.9.2015, 2.10.2015, 9.10.2015, 16.10.2015, 23.10.2015, 30.10.2015,
6.11.2015, 13.11.2015, 20.11.2015, 27.11.2015, 4.12.2015, 11.12.2015, 18.12.2015,
23.12.2015, 8.1.2016, 15.1.2016, 22.1.2016, 29.1.2016, 5.2.2016, 12.2.2016, 19.2.2016,
26.2.2016, 4.3.2016, 11.3.2016, 18.3.2016, 25.3.2016, 1.4.2016, 8.4.2016, 15.4.2016,
22.4.2016, 29.4.2016, 3.5.2016, 13.5.2016, 20.5.2016, 27.5.2016, 7.6.2016, 10.6.2016,
17.6.2016, 24.6.2016, 12.7.2016, 15.7.2016, 22.7.2016, 29.7.2016, 8.8.2016, 12.8.2016,
19.8.2016, 26.8.2016, 5.9.2016, 8.9.2016, 16.9.2016, 19.9.2016, 22.9.2016, 30.9.2016,
7.10.2016 e 14.10.2016, di cui al documento n. 8 che si rammorasta al teste?”; (4) “vero è che anche con riguardo ai prelevamenti effettuati in data 12.9.2014, nonché 28.10.2013,
23.10.2014, 27.2.2015, 3.4.2015, 24.4.2015, 4.3.2016 e 1.4.2016, riportate negli estratti di conto corrente che si rammostra al teste quale documento n. 2 e di cui in filiale non è stata rinvenuta disposizione scritta, sono state eseguite dal IG. ”. (4).b. ferme Controparte_2
le eccezioni e difese svolte nel corso del giudizio, la Banca intende avvalersi della documentazione oggetto di disconoscimento attoreo e del terzo chiamato, già oggetto di deposito in originale, chiedendo che siano ammesse quali scritture comparative quelle di provenienza certa, quale il testamento prodotto in causa, i pubblici registri immobiliari ed archivio notarile, carta d'identità e ogni altro documento di provenienza certa, oltreché il contratto di conto corrente e specimen di firma, inoltre - contestata l'irritualità delle contestazioni del IG. anche con le note depositate in data 15 ottobre 2024 - la CP_2
Banca chiede che ne sia accertata la riconducibilià al IG. quantomeno con CP_2 riguardo alle sottoscrizioni successive al 5 dicembre 2013. (5) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e degli accessori come per legge.”;
- terzo chiamato: “1. In via principale, rigettare tutte le domande formulate nei confronti del
, poiché prescritte, inammissibili, improponibili e infondate, sia in fatto sia in CP_1
diritto, per tutte le ragioni gradatamente esposte in atto, mandando esente il dott. CP_2
da ogni pretesa delle controparti;
3. In subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori e di quella del nei CP_1 confronti del dott. rideterminare l'importo eventualmente dovuto dallo stesso al CP_2
alla luce delle risultanze istruttorie e delle deduzioni in atti svolte, con CP_1
particolare riferimento sia al suo marginale ruolo nei fatti, sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., in considerazione del concorso di colpa della sig.ra e del Parte_5
nella causazione dell'asserito danno, ove accertato;
4. In ogni caso, con CP_1
vittoria di spese, competenze e accessori come per legge e condanna del al CP_1
pagamento di una somma in favore del dott. equitativamente determinata ai CP_2 sensi dell'art. 96 c.p.c., co. 3, per i fatti esposti in atto e per la condotta processuale tenuta.
Solo per scrupolo, si insiste anche per l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in corso di causa, come articolate in atti.”.
Fatti di causa e svolgimento del processo
Il 1° novembre 2016 - all'età di 94 anni - decedeva in Vigevano (PV) la sig.ra nata a Parte_5
Vigevano il 19.6.1922 ed in vita ivi residente a[...], la quale aveva disposto del proprio patrimonio con testamento pubblico, datato 19.03.2014, pubblicato e registrato in data
08.11.2016 dal Notaio , in forza del quale istituiva quali eredi la nipote Persona_1 Parte_1
e suo marito nonché i pronipoti e
[...] Parte_4 Parte_2 Pt_3
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.01.2023, gli attori in epigrafe, in qualità di eredi testamentari delle “de cuius”, esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione obbligatoria, convenivano in giudizio il con il quale la “de Controparte_1 cuius” aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 0973388-7 presso l'agenzia di Vigevano, deducendo:
- che, mossi dal sospetto di irregolarità nell'andamento del rapporto bancario intrattenuto dall'anziana NO presso la filiale di Vigevano del , dopo Controparte_1
l'accettazione dell'eredità, chiedevano alla Banca l'esibizione ex art. 119, comma 4 T.U.B. di tutta la documentazione relativa al conto per cui è causa;
- che dall'esame degli estratti bancari del conto corrente del periodo 2013-2016 risultavano in effetti numerose operazioni di prelievo di denaro contante “allo sportello” per l'importo complessivo di € 315.500,00, di cui: (i) € 45.000,00 nell'anno 2013 mediante i diciassette seguenti prelevamenti: € 2.500,00 prelevati il 24.1.2013; € 2.500,00 prelevati il 7.2.2013; €
2.500,00 prelevati il 28.2.2013; € 2.500,00 prelevati il 25.3.2013; € 3.000,00 prelevati il
22.4.2013; € 2.500,00 prelevati il 2.5.2013; € 3.000,00 prelevati il 29.5.2013; € 3.000,00 prelevati il 12.6.2013; € 2.500,00 prelevati il 9.7.2013; € 2.500,00 prelevati il 21.8.2013; €
2.500,00 prelevati il 4.9.2013; € 2.500,00 prelevati il 17.9.2013; € 2.500,00 prelevati il
9.10.2013; € 2.500,00 prelevati il 28.10.2013; € 2.500,00 prelevati il 28.11.2013; € 3.500,00 prelevati il 10.12.2013; € 2.500,00 prelevati il 19.12.2013; (ii) € 38.500,00 nell'anno 2014 mediante i sedici seguenti prelevamenti: € 2.500,00 prelevati il 22.1.2014; € 2.500,00 prelevati il 20.2.2014; € 2.500,00 prelevati il 3.4.2014; € 2.500,00 prelevati il 30.4.2014; €
2.500,00 prelevati il 28.5.2014; € 2.500,00 prelevati il 12.6.2014; € 2.500,00 prelevati il
3.7.2014; € 2.500,00 prelevati il 28.7.2014; € 2.500,00 prelevati l'8.8.2014; € 2.500,00 prelevati il 29.8.2014; € 2.000,00 prelevati il 12.9.2014; € 2.500,00 prelevati il 10.10.2014;
€ 2.500,00 prelevati il 23.10.2014; € 2.500,00 prelevati il 12.11.2014; € 2.000,00 prelevati il
3.12.2014; € 2.000,00 prelevati il 22.12.2014; (iii) € 115.000,00 nell'anno 2015 mediante i quarantasei seguenti prelevamenti: € 2.000,00 prelevati il 9.1.2015; € 2.500,00 prelevati il
2.2.2015; € 2.500,00 prelevati il 13.2.2015; € 2.500,00 prelevati il 20.2.2015; € 2.500,00 prelevati il 27.2.2015; € 2.000,00 prelevati il 6.3.2015; € 2.500,00 prelevati il 13.3.2015; €
2.500,00 prelevati il 20.3.2015; € 2.500,00 prelevati il 27.3.2015; € 2.500,00 prelevati il
3.4.2015; € 2.500,00 prelevati il 10.4.2015; € 2.500,00 prelevati il 17.4.2015; € 2.500,00 prelevati il 24.4.2015; € 2.500,00 prelevati il 29.4.2015; € 2.500,00 prelevati l'11.5.2015; €
2.500,00 prelevati il 15.5.2015; € 2.500,00 prelevati il 22.5.2015; € 2.500,00 prelevati il
29.5.2015; € 2.500,00 prelevati il 1°.6.2015; € 2.500,00 prelevati il 5.6.2015; € 2.500,00 prelevati il 12.6.2015; € 2.500,00 prelevati il 19.6.2015; € 2.500,00 prelevati il 26.6.2015; €
2.500,00 prelevati il 3.7.2015; € 2.500,00 prelevati il 14.7.2015; € 2.500,00 prelevati il
24.7.2015; € 2.500,00 prelevati il 31.7.2015; € 2.500,00 prelevati il 7.8.2015; € 2.500,00 prelevati il 13.8.2015; € 2.500,00 prelevati il 4.9.2015; € 2.500,00 prelevati l'11.9.2015; €
2.500,00 prelevati il 16.9.2015; € 2.500,00 prelevati il 25.9.2015; € 2.500,00 prelevati il
2.10.2015; € 2.500,00 prelevati il 9.10.2015; € 2.500,00 prelevati il 16.10.2015; € 2.500,00 prelevati il 23.10.2015; € 2.500,00 prelevati il 30.10.2015; € 2.500,00 prelevati il 6.11.2015;
€ 2.500,00 prelevati il 13.11.2015; € 2.500,00 prelevati il 20.11.2015; € 3.500,00 prelevati il
27.11.2015; € 2.500,00 prelevati il 4.12.2015; € 2.500,00 prelevati l'11.12.2015; € 2.500,00 prelevati il 18.12.2015; € 2.500,00 prelevati il 23.12.2015; (iv) € 117.000,00 nell'anno 2016 mediante i quarantuno seguenti prelevamenti: € 2.500,00 prelevati l'8.1.2016; € 2.500,00 prelevati il 15.1.2016; € 2.500,00 prelevati il 22.1.2016; € 2.500,00 prelevati il 29.1.2016; €
2.500,00 prelevati il 5.2.2016; € 2.500,00 prelevati il 12.2.2016; € 2.500,00 prelevati il
19.2.2016; € 2.500,00 prelevati il 26.2.2016; € 2.500,00 prelevati il 4.3.2016; € 2.500,00 prelevati l'11.3.2016; € 2.500,00 prelevati il 18.3.2016; € 3.500,00 prelevati il 25.3.2016; €
2.500,00 prelevati il 1°.4.2016; € 2.500,00 prelevati l'8.4.2016; € 2.500,00 prelevati il
15.4.2016; € 2.500,00 prelevati il 22.4.2016; € 2.500,00 prelevati il 29.4.2016; € 2.500,00 prelevati il 3.5.2016; € 2.500,00 prelevati il 13.5.2016; € 3.500,00 prelevati il 20.5.2016; €
2.500,00 prelevati il 27.5.2016; € 3.500,00 prelevati il 7.6.2016; € 2.500,00 prelevati il
10.6.2016; € 2.500,00 prelevati il 17.6.2016; € 5.000,00 prelevati il 24.6.2016; € 3.500,00 prelevati il 12.7.2016; € 2.500,00 prelevati il 15.7.2016; € 2.500,00 prelevati il 22.7.2016; €
3.500,00 prelevati il 29.7.2016; € 3.500,00 prelevati l'8.8.2016; € 2.500,00 prelevati il
12.8.2016; € 2.500,00 prelevati il 19.8.2016; € 3.500,00 prelevati il 26.8.2016; € 2.500,00 prelevati il 5.9.2016; € 3.500,00 prelevati l'8.9.2016; € 3.500,00 prelevati il 16.9.2016; €
2.500,00 prelevati il 19.9.2016; € 2.500,00 prelevati il 22.9.2016; € 3.500,00 prelevati il
30.9.2016; € 3.500,00 prelevati il 7.10.2016; € 3.500,00 prelevati il 14.10.2016;
- che tali operazioni di prelievo “per cassa” non potevano essere state eseguite dalla correntista, posto che “anche a causa delle sue precarie condizioni di salute”, la stessa (“che era ipovedente, che aveva gravi difficoltà a deambulare e che necessitava, quindi, della costante assistenza di una badante”) “da anni non lasciava la propria abitazione”, se non “del tutto eccezionalmente” e sempre “accompagnata”;
- che, inoltre, le sottoscrizioni apposte sulle singole distinte di prelievo non erano riferibili alla
“de cuius”, risultando a loro avviso “palesemente apocrife” e recanti, piuttosto, la firma “di un soggetto (diverso dalla NO ”, inserito “nell'organigramma della Parte_5
Banca” e, dunque, “riferibile alla Banca stessa”, ma “non abilitato ad autorizzarle e ad eseguirle”;
- che la Banca, nonostante la richiesta di tutta la documentazione, non aveva esibito le contabili relative alle altre operazioni di prelievo di € 2.000,00 effettuato il 12.9.2014 e di ulteriori sette prelievi di € 2.500,00 ciascuno effettuati, rispettivamente, il 28.10.2013,
23.10.2014, 27.2.2015, 3.4.2015, 24.4.2015, 4.3.2016 e il 1.4.2016, pure risultanti dagli estratti conto prodotti.
Su queste basi, ritenendo sussistente la responsabilità della Banca, ex artt. 1228 e 2049 c.c., per inadempimento contrattuale e per difetto di vigilanza e omesso controllo sulle condotte dei propri dipendenti e/o collaboratori, stante il “nesso di occasionalità necessaria” esistente tra i detti prelievi illeciti e le mansioni a questi affidate, ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati in misura corrispondente all'importo dei prelevamenti indebiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, con il favore delle spese del giudizio e della fase prodromica di mediazione.
Con comparsa di risposta del 14.04.2023, si costituiva il Controparte_1
chiedendo la reiezione delle domande attoree, replicando ed eccependo:
- di avere correttamente operato nella gestione dei rapporti con la correntista;
- che il “disconoscimento preventivo” operato dagli eredi della correntista (arg. ex art. 214, comma 2 c.p.c.) non li esonerava dalla prova di quanto asserito in merito alle firme apocrife ed era del tutto generico, oltre che inverosimile, giacché gli attori si limitavano a disconoscere soltanto le operazioni di prelevamento, senza nulla dire in merito alle numerose operazioni di versamento (in contanti e assegni) e di accredito sul medesimo c/c per somme, anche ingenti, spesso allineate temporalmente ovvero contestuali, cioè eseguite lo stesso giorno dei prelievi;
- che non vi era alcuna prova né del comportamento illecito di terzi eventualmente permesso o agevolato dalla Banca, né del fatto che i prelievi di contanti operati presso l'agenzia locale non fossero, poi, effettivamente pervenuti nella disponibilità della titolare del conto;
- che il comportamento tenuto in vita dalla correntista, qualora confermato in giudizio, sarebbe stato comunque oggettivamente “abnorme ed ingiustificabile”, in quanto avrebbe voluto dire che per anni la stessa aveva omesso ogni minimo controllo e verifica dell'andamento del suo conto corrente (mai essendo pervenute contestazioni agli estratti conto periodici, dalle quali era comunque decaduta ex art. 1832 c.c.), significando alla stregua di concorso colposo per “esposizione volontaria al rischio”, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., commi 1 e 2 c.c.;
- che il diritto di risarcimento era prescritto per i fatti occorsi anteriormente alla data del
10.10.2015, stante il decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c.
In via subordinata e riconvenzionale, la convenuta agiva in manleva nei confronti di
[...]
ex dipendente della banca impiegato presso la filiale di Vigevano nel periodo indagato CP_2 ed operatore (codice identificativo ) in presenza del quale sarebbero state disposte tutte Nume_1
le operazioni contestate dagli attori, rappresentando che, di fatto, egli avesse gestito i conti della cliente andando ben oltre il rapporto di lavoro e le mansioni affidategli, “recandosi asseritamente presso l'abitazione della cliente, operando in qualità di suo delegato”, vale a dire su apposito “mandato” conferito dalla sig.ra interrompendo così ogni asserito “nesso di Parte_5 occasionalità necessaria” con l'operato della banca.
Autorizzata la chiamata in causa di questi si costituiva ritualmente in giudizio e, Controparte_2 precisando la propria qualità all'interno della banca all'epoca dei fatti e le vicende relative alla cessazione del rapporto di lavoro ed eccependo la nullità degli atti di citazione e di chiamata in garanzia per genericità degli stessi, quanto al merito rilevava:
- che i prelievi contestati dagli attori erano addirittura centoventi e che gli stessi erano eseguiti quasi sempre contestualmente a tantissime altre operazioni “per cassa”, come versamenti in contanti, bonifici a favore di terzi e sottoscrizioni di investimenti, la cui legittimità non era stata minimamente contestata o messa in dubbio;
- che le sottoscrizioni apposte alle distinte di prelievo prodotte dagli attori, antecedenti al
08.08.2014, non potevano essere a lui riferibili (in quanto prima impiegato presso la filiale di Novara), così come non lo erano i moduli del 09/01/2015, del 01/06/2015, del
23/10/2015, del 13/11/2015, del 04/12/2015, del 15/01/2016 e del 19/02/2016, sui quali non compariva la sua firma o sigla, né il suo numero di matricola;
- che in relazione alle restanti ottantuno distinte, la sua firma era sempre accompagnata da almeno una o due sottoscrizioni di altri dipendenti della Banca e che solo venticinque di esse
(datate: 29/08/2014; 22/12/2014; 08/01/2016; 29/04/16; 03/05/16; 13/05/16; 20/05/16;
27/05/16; 07/06/16; 10/06/16; 17/06/16; 24/06/16; 12/07/16; 15/07/16; 22/07/16; 29/07/16;
08/08/16; 05/09/16; 08/09/16; 16/09/16; 19/09/16; 22/09/16; 30/09/16; 07/10/16; 14/10/16) recavano unicamente la sua firma;
di questi venticinque prelievi, poi, nove venivano eseguiti contestualmente ad altre operazioni di versamento di contanti o assegni, investimenti e bonifici in uscita vari (datati: 29/04/16; 10/06/16; 17/06/16; 24/06/16; 12/07/16; 22/07/16;
29/07/16; 05/09/16; 07/10/16), mentre undici erano accompagnati da operazioni contestuali per importi anche ingenti (ad es. sottoscrizione titoli per € 50.000,00, lo stesso giorno del prelievo del 22.12.2014; conferimento in gestione patrimoniale di € 94.000,00, lo stesso giorno del prelievo del 03.05.2016) e solamente cinque distinte presentavano la sua sola firma (per € 13.500,00) senza essere accompagnate, lo stesso giorno, da altre operazioni che avrebbero richiesto la firma e la presenza della sig.ra Parte_5
- che era inverosimile il disconoscimento dei soli prelievi a fronte di una tale documentata operatività sul conto;
- che, peraltro, era significativo della inconsistenza delle accuse anche il comportamento mantenuto dagli attori-eredi, i quali avevano dapprima accettato l'eredità, nel dicembre
2016, ricevendo il saldo attivo del conto corrente (pari a circa € 30.000,00) dalle mani dell'esecutore testamentario nominato dalla testatrice senza eccepire alcunché in merito ai presunti ammanchi, pur conoscendo - essendo molto vicini alla zia - la consistenza del suo cospicuo patrimonio immobiliare (proprietaria di ottanta immobili) e mobiliare (liquidità, titoli, polizze, ecc.) della defunta;
poi attendevano più di quattro anni dall'apertura della successione per contestare, per la prima volta, alla Banca tutti i prelievi effettuati dalla “de cuius” nell'ultimo triennio, senza eccepire alcunché in merito alle altre numerose e diverse operazioni sia in entrata che in uscita;
infine, passava quasi un anno e mezzo - dalla diffida stragiudiziale del 12.11.2020 – prima di incardinare il giudizio nei confronti della Banca, senza neppure denunciare alle Autorità i gravi fatti (di rilevanza penale) di cui accusavano la stessa banca e, implicitamente, il suo ex dipendente;
- che la quantità e la complessità delle operazioni effettuate rendeva impossibile anche solo ipotizzare che la movimentazione del conto avvenisse all'insaputa della correntista, la quale era sempre accompagnata dalla badante e si avvaleva dell'assistenza di diversi CP_3
professionisti (avvocati, commercialisti, notaio, geometra, imprese, ecc.) per tutte le incombenze e necessità;
- che, alla data del testamento pubblico del 19.03.2014, la “de cuius” era sicuramente nel pieno delle sue facoltà, circostanza peraltro mai messa in dubbio dagli eredi anche con riferimento al periodo successivo;
- che pur non negando che qualche volta si fosse “messo a disposizione della sig.ra
[...] per le sue esigenze”, permettendole anche “di sottoscrivere moduli e ricevute al suo Pt_5
domicilio, soprattutto il venerdì, proseguendo una prassi già instaurata dal proprio predecessore dott. ed “ampiamente nota in Filiale”, mai, comunque, egli aveva Persona_2 apposto “firme apocrife” o “sottratto alcunché” alla defunta ovvero “agito contro la volontà della stessa e/o a sua insaputa”, avendo piuttosto eseguito tutte le operazioni “nel rispetto delle istruzioni ricevute e dalla medesima impartite”;
- che gli attori avevano più volte incontrato personalmente il dott. anche presso CP_2
l'abitazione della “de cuius” e sapevano della fiducia che ella riponeva sulla sua persona;
a riprova della stima, si produce il necrologio pubblicato dai parenti della defunta sul quotidiano locale datato 10.11.2016, con cui veniva rivolto “un particolare ringraziamento al medico curante , a e a;
Persona_3 Controparte_2 CP_4
- che, infine, il mancato controllo da parte della correntista degli estratti conto “sempre regolarmente inviati alla correntista” configurava un concorso colposo rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; - che era, comunque, irrimediabilmente prescritto ogni diritto risarcitorio relativo ai prelievi eseguiti nel decennio precedente alla notifica dell'atto di chiamata in causa del 31.05.2023.
Ritenendo l'azione pretestuosa e manifestamente infondata, il chiamato chiedeva il rigetto delle avverse domande e la condanna degli attori e della Banca al pagamento, in suo favore, di una somma ulteriore per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c.; in via subordinata, la rideterminazione dell'importo in considerazione dell'eccezione di prescrizione e del concorso di colpa.
Con note scritte di prima udienza del 03.10.2023, gli attori precisavano - tra le altre - di non voler estendere le proprie domande nei confronti del terzo chiamato.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. ratione temporis, la causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'assunzione di testimoni (ud. 12.06.2024, 12.09.2024).
Infine, all'udienza cartolare del 12.12.2024 le parti precisavano le conclusioni (trascritte come in epigrafe) e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Come sinteticamente delineato dai fatti di causa, oggetto del presente giudizio è la domanda proposta dagli eredi testamentari della sig.ra già intestataria del rapporto di conto Parte_5
corrente n. 338800 presso il agenzia di Vigevano (PV), volta Controparte_1
ad ottenere la condanna della Banca convenuta al pagamento dell'importo complessivamente derivante dall'addebito delle operazioni di prelievo, a firma apocrifa, eseguite negli ultimi tre anni di vita della “de cuius” (2013-2016), adducendo la violazione da parte dell'istituto bancario delle regole di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto con la medesima stipulato e degli obblighi di vigilanza e controllo sull'operato dei propri dipendenti.
1.1 A sostegno della domanda evidenziano che l'importo complessivo (illegittimamente) prelevato dal conto corrente prima dell'apertura della successione, pari a € 315.000,00 siccome risultante dagli estratti prodotti, sarebbe stato frutto di numerose operazioni di prelievo di denaro contante
“per cassa” che, tuttavia, non potevano essere state eseguite in quegli anni dalla correntista, atteso che per le sue “precarie condizioni di salute” (difetti alla vista e problemi nella deambulazione dal
2011) e per l'età avanzata (ultranovantenne), raramente usciva di casa per recarsi in banca a svolgere operazioni e certamente non più dal 2014, come certificato anche dal medico curante dott.
(doc. 13 fasc.att.); a ciò aggiungono, producendo copia della relativa Persona_3
documentazione (cfr. doc. 8 fasc. att.) - “al fine di impedire l'utilizzabilità in questo processo ed a favore della Banca della documentazione di cui trattasi”, onerandola di “proporre istanza di verificazione” - che tutte le distinte di prelievo prodotte presenterebbero sottoscrizioni solo apparentemente riconducibili alla “de cuius” e che essi eredi hanno dichiarato fin dall'atto introduttivo “di non conoscere”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214, comma 2 c.p.c.
1.2 La domanda è, nel complesso, infondata.
1.3 Occorre muovere dal rilievo che, contrariamente da quanto affermato dalla difesa attorea, qualora a produrre il documento sia proprio chi risulti il sottoscrittore apparente dello stesso (o i suoi eredi), non si applicano le norme previste in tema di riconoscimento e di verificazione della scrittura privata di cui agli artt. 214 c.p.c. e ss., operando, invece, la disciplina comune che regola il riparto dell'onere di prova in relazione alle allegazioni della parte.
Per poter attivarsi, nel processo, il meccanismo che impone il disconoscimento della scrittura privata è necessario che tale scrittura sia prodotta “contro” l'apparente sottoscrittore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il soggetto “che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuto ad attendere di essere evocato in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. e ss.”. Egli, dunque, ben può “legittimamente assumere
l'iniziativa del processo, onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentire accogliere quelle domande che postulino tale accertamento”: in simile evenienza, cioè, nella vertenza non trova “applicazione alcuna la disciplina del disconoscimento della scrittura privata come delineata dal codice di rito” (cfr. Cass.
n. 20882/2021; conf. Cass. n. 27362/2022 e Cass. n. 24424/2023; v. anche Cass. n. 1420/1983;
Cass. n. 12471/2001, Cass. n. 974/2008; Cass. n. 16777/2014). Ancor più specificamente, Cass. n.
24539 del 2016 ha sancito che “La parte che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione, al riguardo, gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore”.
1.4 Nella vicenda processuale che ci occupa ne discende che non può reputarsi sufficiente la mera dichiarazione, da parte gli eredi della persona cui la sottoscrizione è attribuita, “di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione” secondo la previsione del secondo ed ultimo comma dell'art. 214
c.p.c., il quale, come detto, non trova applicazione;
conseguentemente, la Banca convenuta non ha alcun onere di proporre l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., gravando la prova della falsità delle sottoscrizioni in capo agli attori. §2. Ciò precisato in generale, nel merito va osservato, innanzitutto, che la ricostruzione del fatto offerta dagli attori - se apprezzata anche solo in termini di mera congruenza logica - appare poco plausibile e intrinsecamente contraddittoria.
2.1 Difatti, essi limitano le proprie contestazioni (e quindi il “disconoscimento”) alle sole operazioni di prelevamento di denaro contante annotate negli estratti bancari periodici del conto corrente in esame (cfr. e/c dal I trim. 2013 al IV trim. 2016, sub. doc. 3 fasc.att.; id. doc. 2 fasc. conv.), senza, tuttavia, mai dubitare della genuinità e quindi della paternità o rispondenza alle disposizioni della “de cuius” e, di fatto, sorvolando del tutto in merito alle altre numerosissime operazioni, spesso contestuali ai prelievi in contestazione o di pochi giorni successive, comunque con cadenza temporale quantomeno infra-settimanale [rispettivamente, tra le tante: versamento di assegni su piazza e di somme in contanti, acquisto titoli per contanti e per somme anche ingenti, riscossione di titoli e cedole, addebiti per emissione assegni e bonifici verso terzi, deleghe fiscali di versamento e domiciliazione di utenze], rappresentativi, invero, di una gestione attiva del conto ed indistinta delle movimentazioni di competenza.
2.2 Premesso che è rimasto inconfutato che l'anziana correntista non utilizzasse mezzi di pagamento elettronici o il servizio “internet banking” per compiere alcuna delle operazioni registrate negli estratti conto, delle due l'una: o nessuna delle movimentazioni annotate nel periodo indagato può essere effettivamente ricondotta alla titolare del conto, di modo che anche le poste attive generate dalle suddette operazioni sarebbero solo apparentemente entrate nella sua sfera patrimoniale;
oppure, molto più semplicemente, tutte le operazioni erano poste in essere dalla stessa titolare, direttamente o indirettamente, sicché, quando non voleva o poteva più recarsi in banca per l'avanzare dell'età e per via delle “precarie condizioni di salute” - che comunque non ne inficiavano affatto la capacità d'intendere e di volere (fatto pacifico) – avrebbe demandato a terzi la gestione del conto intestato ovvero il compimento di singole operazioni bancarie, tra cui anche i prelevamenti.
2.3 Anche a fronte delle aperture e affermazioni del parte del terzo chiamato, non si può allora ignorare - come invece hanno continuato a fare gli attori – che un diretto rapporto fiduciario si fosse instaurato proprio tra la sig.ra e il dott. all'epoca dei fatti alle Parte_5 Controparte_2
dipendenze del ed impiegato presso la filiale di Vigevano a Controparte_1 far data dal 5.12.2013, qualificato altresì come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
(qualifica mantenuta fino alla sua radiazione disposta con delibera n. 1481 del 15.10.2020 dall'OCF; v. doc. 3 fasc. conv.).
Fin dalla sua costituzione in giudizio, il terzo chiamato ha infatti:
- riconosciuto le proprie firme sulla maggior parte le distinte di prelievo prodotte dagli attori;
- affermato di aver permesso alla correntista (continuando una - pur discutibile - “prassi” gestoria già avviata dal suo predecessore dott. , “vista l'importanza del cliente e Persona_2 su esplicita richiesta della stessa”, “di sottoscrivere moduli e ricevute al suo domicilio”,
“soprattutto il venerdì”, ovvero di avere agito su “delega informale” della cliente
“anticipando l'effettuazione di alcune operazioni, successivamente regolarizzate dal punto di vista formale”;
- dichiarato di aver compiuto tutte le operazioni “su ordine della sig.ra oppure Parte_5 dalla stessa successivamente ratificate”, anche solo “per fatti concludenti”, senza che la titolare ebbe mai a sollevare alcuna contestazione al riguardo;
- affermato che la correntista riponeva in lui la “massima fiducia” e che di tale rapporto erano a conoscenza, oltre la badante e l'esecutore testamentario Avv. CP_3 CP_4
legale della “de cuius”, anche i suoi stessi familiari (odierni attori), che lo avevano
[...] anche “personalmente incontrato più volte presso l'abitazione della sig.ra ; a Parte_5 riprova di ciò, peraltro, in occasione della morte della “de cuius”, gli stessi familiari, nel necrologio pubblicato in data 10.11.2016, prodotto agli atti del giudizio e non disconosciuto, rivolgevano “un particolare ringraziamento al medico curante , a Persona_3 [...]
e a (cfr. doc. 1 fasc. terzo). CP_2 CP_4
2.4 Ora, tali circostanze sono state solo genericamente contestate dagli attori, i quali non hanno contrapposto una diversa, e più credibile, versione del fatto storico.
2.5 Si tratta, peraltro, di una ricostruzione che, come si dirà infra, trova rispondenza nelle emergenze istruttorie.
2.5.1 La teste (collaboratrice domestica convivente con la sig.ra dal CP_3 Parte_5
1998 fino al decesso presso la sua abitazione in Vigevano, Via Isonzo n. 2, nonché legataria della
“de cuius”; v. testamento pubblico, sub. doc. 1 fasc.att.), escussa all'udienza del 12.06.2024, ha dichiarato:
- quanto alle condizioni di salute della sig.ra che, prima del 2014, la stessa Parte_5
“camminava anche se dovevo sorreggerla”; che dall'anno 2014 “non è più uscita”, avendo cominciato ad utilizzare la “sedia a rotelle anche in casa”; che “non vedeva bene, portava gli occhiali ma usava anche la lente” e che aveva difficoltà “per firmare quando c'erano delle cose, es contratti con muratori nel palazzo”. Al riguardo ha precisato che “lei tendeva a scendere con la mano, quindi bisognava accompagnarla per farla rimanere sulla riga, bisognava tenere su la penna altrimenti sarebbe scivolata”, cominciando “a peggiorare con la firma dal 2011 al 2012”; per tale motivo - continua la teste - “siamo arrivati ai bonifici per pagare me e professionisti per lavoretti vari in casa”; - quanto alla gestione del conto presso il , la teste ha dichiarato di avere CP_1 accompagnato l'assistita presso la filiale di Vigevano “fino al 2013-2014”, con meno frequenza dal 2014 (“forse ci saremmo stati una volta”), fino a quando, poi, “non è più uscita” (“Dal 2014 a quando è morta la NO non si muoveva di casa”).
A domanda del Giudice sul motivo per cui si recassero in banca, la teste ha prima dichiarato di non sapere se la NO portasse con sé denaro contante (“non lo so perché aveva la borsa”) e neppure se e quali operazioni effettivamente eseguisse in banca e con chi (“lei andava in ufficio e io non entravo con lei, alla cassa non siamo mai arrivati”; “no andava in ufficio, io ero all'ingresso e lei entrava, la venivano a prendere. Non ricordo l'impiegato, prima c'era il dott. e poi un'altra persona”); incalzata, poi, sull'affermato utilizzo dei Per_2 contanti per le spese quotidiane (“si aveva lei i suoi soldi e quando uscivamo pagava lei il parrucchiere, la spesa, ecc.”) e su come la NO potesse, quindi, averne la Pt_5 disponibilità, la teste affermava che “glieli portava a casa il dott. impiegato della CP_2
Banca di Desio”; invitata a quel punto a rendere chiarimenti e specificazioni su tali incontri domestici, precisava quanto segue: “ADR: lei vedeva questo scambio di contanti? Risposta: no io non vedevo perché quando il sig. entrava a casa, chiudeva la porta del CP_2
soggiorno. ADR: veniva a casa per quale motivo? Risposta: a portare i soldi. Io li ho visti i soldi perché una volta fuori io accompagnavano la NO nel suo studio CP_2 CP_5
e al primo cassetto della scrivania metteva i contanti. ADR: di quanto si parla? Risposta:
1.500,00 ogni volta. Quello che lei contava e che mi faceva contare erano mille e cinquecento euro e segnavo dietro la busta bianca dove c'erano dentro i soldi l'ammontare.
ADR: quando me li colloca questi fatti? Risposta: tutti i venerdì. ADR: di che anni?
Risposta: non ricordo bene da quando lui, il dott. è iniziato a venire a casa. Credo CP_2
2011-2012, non ricordo perfettamente la data. ADR: questo è continuato anche nel 2014 in poi quando la NO non poteva più uscire? Risposta: sì tutti i venerdì. ADR: venivano i nipoti o parenti della NO a casa? Risposta: io ho chiamato , il Pt_5 Parte_2
nipote, gli ho detto se per favore poteva venire un venerdì a casa così da controllare lo stato emotivo in cui si trovava la NO quando andava via il dott. Perché Pt_5 CP_2 loro si chiudevano in soggiorno e non si sentiva. E siccome c'erano delle cose che non mi quadravano, mi sentivo a disagio e prima di raccontare una cosa non vera ho chiesto aiuto ad
L'ho chiamato in un paio di circostanze, sempre di venerdì. ADR: in che Parte_2
periodi li collochiamo questi incontri? Risposta: 2013, 2014. 2015. ADR: e che è successo in quelle occasioni? Risposta: niente lui ha visto la zia e non gli ho chiesto la sua opinione. ADR: il nipote sapeva di questi soldi che il dott. portava ogni venerdì? Risposta: CP_2 sì l'ho messo al corrente non ricordo cosa rispose.”.
2.5.2 Il teste dott. (all'epoca dei fatti, dal 2014, direttore della Filiale del Testimone_1 CP_1
in Vigevano e conoscente della “famiglia ), escusso alla stessa udienza, ha
[...] Pt_2
dichiarato:
- quanto alla posizione del dipendente dott. che svolgeva il servizio di Controparte_2
“private banking, seguiva la clientela dagli 800 mila euro in su di deposito, in cui rientrava anche la NO ed era subentrato dopo il pensionamento dell'ex collega dott. Pt_5
“nella gestione della cliente . A chiarimenti sul potere di Per_2 Parte_5 prelevamento per conto della cliente, il teste rispondeva che “lui aveva una gestione diciamo
“privata”, usciva e andava spessa dai clienti e con meno frequenza si recavano in banca se non per operazioni straordinarie, tipo cassette di sicurezza”;
- quanto all'operatività del conto in questione, il teste ha dichiarato di aver visto la correntista personalmente recarsi in banca “due volte, massimo tre dal 2014 in poi”, “accompagnata dalla NO , confermando, quanto al resto, che era sempre il dott. ad CP_3 CP_2
eseguire i prelievi e ad operare sul conto, tanto da essere stato richiamato più volte e segnalato all'ufficio ispettorato per le verifiche interne alla filiale;
ciononostante,
“l'operatività non si fermava”, “si è fatto portare sulla sua matricola i soldi così le operazioni le poteva fare lui personalmente senza passare da nessun tipo di cassa”, spiegando ulteriormente che “lui con la sua matricola faceva la transazione di addebito conto corrente, la macchina prelevava i denari e lui in totale autonomia gestiva, portava i soldi al cliente”. Richiamato per la terza volta, il dipendente “smise di fare questo tipo di operatività e decise di farsi dare bancomat dai clienti”, gestendo “tutto fuori dalla banca, perché si recava anche allo sportello automatico dove prelevava”.
2.5.3 Il teste avv. (nominato esecutore testamentario delle ultime volontà di CP_4 [...]
, escusso nel corso della medesima udienza, ha dichiarato: Pt_5
- di aver svolto sia attività di assistenza legale in favore della sig.ra Pt_5
“fondamentalmente gli sfratti”, sia di essere stato nominato suo esecutore testamentario;
- quanto all'andamento del conto corrente, in ragione dell'incarico ricevuto, di non ricordare di aver visionato gli estratti bancari o di aver “verificato il conto corrente”, affermando però con sicurezza “che la gestione bancaria aveva come consulente il dott. , con il CP_2 quale aveva “parlato sicuramente”, “ma credo che tutta la famiglia avesse lui come Pt_5 riferimento, cioè sicuramente”. Ha ribadito, quindi, “con estrema decisione” che “tutto Pt_5
il discorso contabile, finanziario, investimenti, bancario ecc. era curato per quanto ne sapessi io dal dott. , di averlo anche “incrociato in casa di ma qualche volta”, “due CP_2 Pt_5 volte”, sapendo “che era lui” (e non la commercialista della sig.ra “che Parte_5 curava tutti gli aspetti contabili bancari investimenti disinvestimenti ecc.”.
2.5.4 Sentita come teste all'udienza del 12.09.2024, la dott.ssa (consulente fiscale Testimone_2
e commercialista della sig.ra dal 2000 fino alla morte) ha confermato: Parte_5
- di essersi occupata “delle dichiarazioni dei redditi e della tenuta dei contratti di locazione”;
- di non avere “mai visionato documenti bancari della NO, mi limitavo alla tenuta dei contratti di locazione, alla registrazione e alla emissione di ricevute per il pagamento degli affitti, in base a quanto riferito dalla badante della NO . Pt_5 CP_3
2.5.5 Infine, per quanto ancora rileva, il teste dott. (medico curante della sig.ra Persona_3 [...]
dal 1993 circa fino al decesso) ha ribadito i problemi fisici della sua anziana paziente, in Pt_5 particolare i “difetti di vista e problemi nella deambulazione”, che rendevano problematico “uscire di casa” ed anche “quando doveva vedere qualche cosa doveva prendere una lente di ingrandimento e mettersi vicino al foglio per tentare di vedere qualcosa”.
2.6 Orbene, appare evidente come al centro di tutta la vicenda, relativamente all'operatività del conto corrente per cui è causa e delle operazioni di prelievo “per cassa”, in particolare, vi sia proprio il rapporto fiduciario - mai celato - tra la sig.ra e il dott. Parte_5 Controparte_2
che, sebbene subentrato dalla fine del 2013 al predecessore dott. nella gestione del Persona_4
rapporto con la cliente, per conto della banca, ha saputo fin da subito conquistarne la fiducia, al punto che la correntista gli ha permesso per anni di eseguire operazioni bancarie e finanche i prelievi “sistematici” di denaro contante dal proprio conto corrente, denaro che si faceva, poi, consegnare direttamente “brevi manu” al suo domicilio.
Nel caso concreto, è emersa in fatto l'esistenza di un separato mandato conferito dalla correntista- investitrice al proprio consulente-promotore che ha, evidentemente, consentito a quest'ultimo di operare per conto della prima con ampia autonomia.
2.7 Una simile risultanza scolora le argomentazioni attoree a supporto dell'apocrifia delle sottoscrizioni apposte alle distinte di prelievo prodotte in atti e sull'asserita non riferibilità dei prelievi alla titolare del conto, atteso che la movimentazione bancaria annotata negli estratti conto può trovare spiegazione ragionevole soltanto ipotizzando una consapevole adesione della correntista all'operato del dott. quale suo delegato o mandatario e non semplice dipendente Controparte_2
di Pt_6
[...
La questione si sposta (come si desume dalle difese conclusionali) sul diverso - e nuovo - versante della possibile violazione dei “limiti” del mandato conferitogli (comprensivo, a quanto consta, del “mandato ad scribendum”) e sulla supposta consegna soltanto “parziale” del denaro contante di volta in volta prelevato dal conto.
2.9 In tale quadro ricostruttivo, il tentativo di parte attrice di mantenere ferma la responsabilità della
Banca per violazione degli obblighi di informazione e protezione della cliente dai “fatti illeciti” del proprio dipendente appare un'evidente forzatura rispetto alle emergenze processuali e, ad avviso di questo Giudice, non coglie nel segno.
2.10 Al riguardo, occorre richiamare il principio di diritto (applicabile per analogia anche al caso di specie) affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (cfr. Cass. n. 28634/2020).
In controversie non dissimili da quella in esame, la Suprema Corte ha altresì ritenuto che “la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di
"anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (così, tra le pronunce massimate sul punto: Cass. n.
25374/2018; Cass. n. 22956/2015; Cass. n. 27925/2013; Cass. n. 6829/2011; Cass. n. 17393/2011;
Cass. n. 8229/2006). Tale principio è stato poi specificato nel senso che “la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore (Cass. n. 31453/2022; Cass. n. 31894/2023; Cass. n. 18665/2024).
Trattasi di principi che costituiscono logico corollario del principio generale per cui la responsabilità civile per danni è esclusa quando vi sia l'interruzione del nesso causale quale effetto del comportamento dello stesso danneggiato, vale a dire quando il fatto di costui si ponga come
“unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, sì da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore dell'illecito” (cfr. Cass. n. 19180/2018;
Cass. n. 18094/2005; Cass. n. 15704/2002).
Essi trovano applicazione non soltanto con riguardo al comportamento del danneggiato
“sopravvenuto” alla commissione del fatto illecito, ma anche al comportamento “coevo” o “anteriore”, purché legato da nesso eziologico con l'evento dannoso, essendosi affermato che “il fatto colposo, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., comma 1, comprende qualsiasi condotta negligente
o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell'evento” (cfr. Cass. n. 5677/2006).
Si è altresì specificato - come correttamente richiama la difesa della parte convenuta a sostegno dell'eccepito concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c. - che “costituisce fonte di responsabilità non solo la condotta tenuta in violazione di precise norme giuridiche, ma anche quella che comporti l'esposizione volontaria o comunque consapevole ad un rischio che, secondo regole di prudenza comportamentale avvertite come vincolanti dalla comunità, si ponga al di sopra della soglia della normalità, dal momento che in tal caso il comportamento tenuto dal danneggiato si inserisce nel processo eziologico che conduce all'evento dannoso, divenendo un segmento della catena causale” (cfr. Cass. n. 31540/2018; Cass. n. 11698/2014).
2.11 Nel caso di specie è innegabile che la sig.ra - la quale, lo si ripete, era certamente Parte_5
a conoscenza dei prelievi effettuati dal proprio conto corrente presso la Banca convenuta, avendo affidato al dott. tra l'altro, l'incarico di gestire sostanzialmente le sue liquidità CP_2 quantomeno dall'anno 2014, non recandosi più fisicamente in banca per svolgere operazioni - ha inteso instaurare con quest'ultimo un rapporto diretto e fiduciario, riconducibile allo schema del mandato;
sicché, ove pure vi fossero denari prelevati e non restituiti (circostanza che, come si preciserà infra, rimane sfornita di prova nel quantum), il fatto illecito del dipendente di banca, alla luce degli elementi de quibus, risulta non più legato da quel “nesso di occasionalità necessaria” in presenza del quale soltanto è possibile configurare, per consolidata giurisprudenza del Supremo
Collegio, la responsabilità dell'intermediario (v. anche Cass. n. 22956/2015: nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'intermediario, da un lato, per l'esistenza di un separato mandato conferito dall'investitore al promotore, che ha consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia, e, dall'altro, per l'assoluta estraneità della banca al fatto del dipendente).
2.12 In ordine alla questione della mancata esibizione e produzione in giudizio, da parte della
Banca, delle distinte relative ad ulteriori otto prelievi di denaro dal medesimo conto corrente
(precisamente: un prelievo di € 2.000,00 effettuato il 12.9.2014 e sette prelievi di € 2.500,00 ciascuno effettuati rispettivamente il 28.10.2013, il 23.10.2014, il 27.2.2015, il 3.4.2015, il
24.4.2015, il 4.3.2016 ed il 01.4.2016, siccome risultanti degli estratti conto prodotti), per un ammontare complessivo di € 19.500,00, le superiori considerazioni non mutano, laddove, da un lato, da un semplice esame degli estratti conto, esse si associano ad altre operazioni per importi, anche ingenti, eseguite in pari data [v. ad es. il 23/10/2014 risulta un pagamento di € 100.025,00 per
“premi assicurativi prima rata”; il 03/04/2015 risultano conferiti in “gestione patrimoniale” ben € 120.000,00 dal conto;
appena qualche giorno prima, il 31/03/2015, con data esecuzione il
02/04/2015, risulta posta in essere una vendita titoli BTP “per contanti” per € 131.629,81; il
28/04/2015 risultano addirittura tre versamenti di assegni e contanti ed un investimento, segnatamente € 1.853,50 “versamento di assegni su piazza”, € 1.506,08 “versamento assegni istituto” € 8.389,80 “versamento di contanti”, € 30.000,00 “sottoscrizione quote fondi comuni di investimento (…)”; il 04/03/2016 ancora un “versamento di contanti” di € 670,00 e un bonifico in favore del commercialista per € 5.075,20; il 01/04/2016, invece, un “versamento in contanti” di €
700,00 e un bonifico in favore dell'avvocato per € 1.472,99], le quali rendono, complessivamente, inverosimile la non riconducibilità delle contestuali operazioni di prelievo alla correntista. Si noti, peraltro che la maggior parte dei prelievi di contante tra il 2014 e il 2016 è connotata da sistematicità, anche temporale, risultando la maggior parte di esse (come la maggioranza di quelle in elenco contestate dagli attori) eseguite, in effetti, proprio di venerdì, il giorno in cui, cioè, secondo quanto emerso dall'istruttoria, avveniva la consegna del contante prelevato in banca dal dott. presso l'abitazione della sig.ra CP_2 Parte_5
2.13 Il fatto, poi, che la correntista non ricevesse la posta presso il suo indirizzo di residenza in
Vigevano, Via Isonzo n. 2, lo stesso indirizzo che risulta indicato nella intestazione degli estratti conto prodotti da entrambe le parti - nei quali, peraltro, sono addebitate periodicamente anche le
“spese comunicazioni alla clientela” - è circostanza che parte attrice non ha mai tempestivamente dedotto in giudizio (essendo stata affermata, peraltro molto genericamente, solo dalla teste
[...]
. CP_3
2.14 Ad ogni modo, anche seguendo l'impostazione assunta dagli attori nelle difese conclusive, appare ingiustificato e risulta gravemente colposo il fatto che la correntista, nonostante l'asserita mancata ricezione di documentazione bancaria attestante le operazioni (anche) di prelievo che il
“dipendente” della banca avrebbe dovuto eseguire per suo conto, non abbia mai effettuato alcun controllo o chiesto chiarimenti, neppure tramite i suoi più stretti familiari, i quali erano stati messi al corrente di tale operatività, non essendo seriamente sostenibile il contrario. E l'omissione di tale doverosa condotta consentirebbe l'applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c. anche per i prelievi dei quali, ad oggi, non risultano prodotte le relative distinte.
§3. Sotto altro diverso profilo si osserva che, anche per l'ipotesi di responsabilità della Banca convenuta in relazione ai prelievi in tesi illegittimi dal conto corrente per cui è causa, la domanda deve essere rigettata mancando la prova di un danno patrimoniale in capo agli attori.
3.1 Un danno è invero concretamente ravvisabile solo ove emerga l'utilizzo delle somme prelevate per scopi estranei alla gestione patrimoniale e comunque per finalità non autorizzate né ratificate dalla correntista, che vede così prodursi un ammanco patrimoniale. 3.2 Nel caso di specie è emerso che il denaro contante prelevato dal conto corrente in questione sia poi rientrato effettivamente nella disponibilità della titolare del conto, come affermato sia dalla teste che dal teste dott. CP_3 Testimone_1
La difesa attorea, pur non avendo mai nemmeno dedotto di una restituzione soltanto “parziale” del contante prelevato dal suo conto corrente alla “de cuius”, dovendo misurarsi con le emergenze dell'istruttoria orale, finisce per addivenire a una ricostruzione contabile dell'entità del danno che non può dirsi affatto provata dal vaglio delle prove testimoniali assunte e della documentazione prodotta.
3.3 Premesso che, per principio giurisprudenziale consolidato, la valutazione circa l'attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni rientra nel perimetro del sindacato devoluto al giudice di merito, dovendosi ribadire, al riguardo, che “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. ex multis Cass. n. 26761/2024), appare al Tribunale evidente che quanto affermato dalla teste in punto di quantum, non può assumere di per sé valore CP_3
dirimente. La teste infatti ha:
- affermato di non essere mai stata presente al momento della materiale consegna dei contanti, essendosi piuttosto limitata ad assistere la NO nel conteggiare la somma di € 1.500,00
[“ADR: lei vedeva questo scambio di contanti? Risposta: no io non vedevo perché quando il sig. entrava a casa, chiudeva la porta del soggiorno. ADR: veniva a casa per quale CP_2
motivo? Risposta: a portare i soldi. Io li ho visti i soldi perché una volta fuori io CP_2
accompagnavano la NO nel suo studio e al primo cassetto della scrivania CP_5
metteva i contanti. ADR: di quanto si parla? Risposta: 1.500,00 ogni volta. Quello che lei contava e che mi faceva contare erano mille e cinquecento euro e segnavo dietro la busta bianca dove c'erano dentro i soldi l'ammontare. ADR: quando me li colloca questi fatti?
Risposta: tutti i venerdì. ADR: questo è continuato anche nel 2014 in poi quando la NO non poteva più uscire? Risposta: sì tutti i venerdì. ADR: era sempre la stessa cifra? Risposta: sì 1.500 euro.”], non potendosi perciò escludere che i soldi consegnati alla sig.ra Pt_5
coincidessero con i prelievi eseguiti dal dott. CP_2
- dichiarato di aver percepito il suo stipendio mediante “bonifico automatico” [“ADR: a lei chi la pagava? Risposta: venivo pagata con bonifico. ADR: lo faceva la NO? Risposta: era un bonifico automatico.”], il che è inverosimile in quanto privo di riscontri negli estratti conto prodotti (il primo bonifico disposto dal conto corrente in favore di è CP_3 datato 29/07/2016 di € 3.994,00 per “stipendio e ferie”; cfr. doc. 2 fasc.conv., pag. 117) ed in parte contraddetto da quanto appena prima riferito dalla teste in merito al fatto che solo da un certo momento in poi “siamo arrivati ai bonifici per pagare me e professionisti per lavoretti vari in casa”. É, pertanto, verosimile che anche la collaboratrice domestica fino al mese di giugno 2016 abbia percepito lo stipendio in contanti, non potendosi perciò escludere che una parte dei prelievi servisse proprio a pagare il suo stipendio e non venisse conteggiata nei mille e cinquecento euro riposti “nel cassetto”;
- riferito che delle presunte “anomalie” comportamentali della sig.ra durante gli Pt_5
incontri con il dott. aveva avvertito il nipote , odierno attore, non CP_2 Parte_2 chiedendo la sua opinione e non ricordando cosa questi rispose [“ADR: venivano i nipoti o parenti della NO a casa? Risposta: io ho chiamato , il nipote, gli Pt_5 Parte_2
ho detto se per favore poteva venire un venerdì a casa così da controllare lo stato emotivo in cui si trovava la NO quando andava via il dott. Perché loro si Pt_5 CP_2 chiudevano in soggiorno e non si sentiva. E siccome c'erano delle cose che non mi quadravano, mi sentivo a disagio e prima di raccontare una cosa non vera ho chiesto aiuto ad
L'ho chiamato in un paio di circostanze, sempre di venerdì. ADR: in che Parte_2
periodi li collochiamo questi incontri? Risposta: 2013, 2014. 2015. ADR: e che è successo in quelle occasioni? Risposta: niente lui ha visto la zia e non gli ho chiesto la sua opinione.
ADR: il nipote sapeva di questi soldi che il dott. portava ogni venerdì? Risposta: CP_2 sì l'ho messo al corrente non ricordo cosa rispose.”]. Poiché il giudice può liberamente apprezzare il comportamento anche extraprocessuale di una parte, nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, si può ritenere che l'inerzia mantenuta per anni dalla correntista e dai suoi più stretti familiari ed eredi, nonostante la relativa “segnalazione”, anche per diversi anni dopo l'apertura della successione, siano significativi dell'assenza di effettivi ammanchi patrimoniali dal conto corrente.
3.4 Va, infine, precisato per completezza che il teste dott. non ha mai dichiarato di Testimone_1
una consegna soltanto parziale del denaro prelevato, con le modalità anzidette, dal dipendente della
Banca [“ADR: ci spiega un po' l'operatività interna che poteva consentire questa modalità di gestione? Risposta: lui con la sua matricola faceva la transazione di addebito conto corrente, la macchina prelevava i denari e lui in totale autonomia gestiva, portava i soldi al cliente”], sicché quanto la difesa attorea vorrebbe aggiungere nella comparsa conclusionale [ndr. “anche se certamente non tutti”], non trova alcun riscontro probatorio.
§4. Il rigetto della domanda porta a dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, sollevando da una valutazione di merito della stessa, dovendosi - nel rispetto del principio dispositivo (v. Cass. n. 26208/2022) - dare atto che gli attori hanno espressamente dichiarato nel corso del processo e ribadito nelle conclusioni di non volere estendere la domanda nei confronti del terzo.
4.1 In base al principio della soccombenza, parte attrice va dunque condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte convenuta vittoriosa.
4.2 Con riferimento, invece, alle spese del terzo chiamato, la mancata proposizione di una domanda da parte attrice nei confronti del terzo ovvero l'esplicita dichiarazione di non voler estendere la domanda al terzo, chiamato in manleva o garanzia dalla propria controparte per il caso di condanna, non osta all'applicazione del principio secondo il quale “le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cass. n. 6358/2025; conf. Cass. n. 10835/2024; Cass. n. 17726/2023; Cass. n.
23123/2019; Cass. n. 2469/2016; Cass. n. 23552/2011).
Nella specie non si dubita che gli attori hanno, con la loro azione infondata, provocato la chiamata in manleva del terzo da parte della Banca, la quale non appare né pretestuosa, né arbitraria, posto che si tratta di soggetto non estraneo alla vicenda lamentata dagli attori, i quali restano perciò esposti al rimborso, in favore del terzo, delle spese del giudizio.
4.3 Va tuttavia disattesa la richiesta di condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., avanzata dal terzo chiamato, non emergendo dagli atti del processo e dalla condotta processuale della “parte soccombente” una vera e propria condotta abusiva, la quale non deriva automaticamente dal rigetto o dalla declaratoria di infondatezza, anche manifesta, della domanda.
4.4 Le spese processuali si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M.
55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda (scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00; tutte le fasi, par. medi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita come in motivazione, così dispone:
• rigetta la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di in quanto Parte_4 Controparte_1
infondata;
• condanna la parte attrice soccombente al rimborso delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano in € 518,00 per spese esenti, € 22.457,00 per Controparte_1 compensi (così determinati: € 3.544,00 fase studio, € 2.338,00 fase intr., € 10.411,00 fase istr.; € 6.164,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna la parte attrice soccombente al rimborso delle spese di lite in favore del terzo liquidate in € 22.457,00 per compensi (così determinati: € 3.544,00 fase Controparte_2 studio, € 2.338,00 fase intr., € 10.411,00 fase istr.; € 6.164,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 02 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 226/2023 promossa da:
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F: ), rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLO Parte_4 C.F._4
LONGHI del Foro di Pavia e dall'Avv. CARLA EUGENIA RAMELLA del Foro di Milano;
ATTORE contro
(C.F: P.I: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUCA ZITIELLO e
PAOLO FRANCESCO BRUNO del Foro di Milano;
CONVENUTO
e con la chiamata di
(C.F: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._5
PAOLO RICCIARDI e KATHLEEN GRECO del Foro di Milano;
TERZO CHIAMATO
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'adito Tribunale di Pavia, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e dato atto che gli attori non hanno proposto alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato dott. per le causali di cui alla parte Controparte_2 espositiva dell'Atto di citazione introduttivo di questo giudizio e previe le declaratorie del caso anche in ordine alla responsabilità dell'Istituto di Credito convenuto in relazione ai fatti per cui è processo, dichiarare tenuto e condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai signori
[...]
, ed nella loro qualità Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 di cui in atti, la somma di € 315.500,00 o quell'altra somma, maggiore o minore, che risulti dovuta all'esito dell'espletata istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, respingendo comunque sia tutte le domande in qualsivoglia modo proposte in questo giudizio nei confronti degli attori (ivi compresa la domanda diretta ad ottenere la declaratoria della sussistenza di un preteso concorso di colpa della loro dante causa in relazione ai fatti per cui è processo), sia le eccezioni formulate con riferimento alle domande da loro stessi proposte. Con il favore delle spese sia di questo giudizio, sia del procedimento di mediazione ad esso necessariamente prodromico ex art. 5 D.Lgs. 4.3.2010
n. 28, ivi compresi il rimborso forfetario spese generali ex art. 2 comma 2 D.M. 10.3.2014
n. 55, la maggiorazione 4% C.P.A. e l'I.V.A.”;
- parte convenuta: “(1) in via principale, respingere tutte le domande formulate dai SI.ri
, ed in Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
quanto prescritte, inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo da ogni avversaria pretesa;
(2) Controparte_1
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree: (2).a. rideterminare l'importo risarcitorio eventualmente dovuto da parte di
[...]
alla luce delle deduzioni in atti svolte;
(2).b. accertare, nelle Controparte_1
diverse misure che emergeranno nel corso del presente giudizio, il dedotto concorso colposo della IG.ra nella causazione del danno eventualmente subito dalla Parte_5 stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., per tutti i motivi esposti in atti, determinando il diverso risarcimento nel caso dovuto in favore dei SI.ri Parte_1
ed (3) sempre in via
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3
subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, condannare il IG. a manlevare Controparte_2 [...] di tutte le somme che quest'ultima eventualmente sarà condannata a Controparte_1
pagare in favore dei SI.ri , Parte_1 Parte_4 Parte_2
ed (4) in via istruttoria, previa revoca di ogni ordinanza o provvedimento Parte_3 contrario e senza inversione dell'onere della prova, opponendoci ad ogni eventuale richiesta istruttoria avversaria, la Banca chiede: (4).a. l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova, indicando quale teste il Dott. (elettivamente Testimone_1
domiciliato c/o Abbiategrasso, Corso Italia 1/7): (1) Controparte_1
“vero che il IG. è stato dipendente del Controparte_2 Controparte_1 e ha svolto servizio presso la filiale di Vigevano nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 14
[...] settembre 2008 e dal 5 dicembre 2013 al 19 febbraio 2020?”; (2) “vero che nel periodo dal
5 dicembre 2013 al 19 febbraio 2020 il IG. ha gestito i rapporti con la Controparte_2
cliente IG.ra disponendo le operazioni di prelevamento a firma di Parte_5 quest'ultima, di cui al documento n. 8 di parte attrice che si rammostra al teste?”; (3) “vero
è che nel periodo in cui il IG. ha prestato servizio presso la filiale di Controparte_2
Vigevano del egli ha reso alla banca le disposizioni di Controparte_1
prelevamento di danaro contante, consegnando le distinte del 10.12.2013, 19.12.2013,
22.1.2014, 20.2.2014, 3.4.2014, 30.4.2014, 28.5.2014, 12.6.2014, 3.7.2014, 28.7.2014,
8.8.2014, 29.8.2014, 12.9.2014, 10.10.2014, 23.10.2014, 12.11.2014, 3.12.2014,
22.12.2014, 9.1.2015, 2.2.2015, 13.2.2015, 20.2.2015, 27.2.2015, 6.3.2015, 13.3.2015,
20.3.2015, 27.3.2015, 3.4.2015, 10.4.2015, 17.4.2015, 24.4.2015, 29.4.2015, 11.5.2015,
15.5.2015, 22.5.2015, 29.5.2015, 1.6.2015, 5.6.2015, 12.6.2015, 19.6.2015, 26.6.2015,
3.7.2015, 14.7.2015, 24.7.2015, 31.7.2015, 7.8.2015, 13.8.2015, 4.9.2015, 11.9.2015,
16.9.2015, 25.9.2015, 2.10.2015, 9.10.2015, 16.10.2015, 23.10.2015, 30.10.2015,
6.11.2015, 13.11.2015, 20.11.2015, 27.11.2015, 4.12.2015, 11.12.2015, 18.12.2015,
23.12.2015, 8.1.2016, 15.1.2016, 22.1.2016, 29.1.2016, 5.2.2016, 12.2.2016, 19.2.2016,
26.2.2016, 4.3.2016, 11.3.2016, 18.3.2016, 25.3.2016, 1.4.2016, 8.4.2016, 15.4.2016,
22.4.2016, 29.4.2016, 3.5.2016, 13.5.2016, 20.5.2016, 27.5.2016, 7.6.2016, 10.6.2016,
17.6.2016, 24.6.2016, 12.7.2016, 15.7.2016, 22.7.2016, 29.7.2016, 8.8.2016, 12.8.2016,
19.8.2016, 26.8.2016, 5.9.2016, 8.9.2016, 16.9.2016, 19.9.2016, 22.9.2016, 30.9.2016,
7.10.2016 e 14.10.2016, di cui al documento n. 8 che si rammorasta al teste?”; (4) “vero è che anche con riguardo ai prelevamenti effettuati in data 12.9.2014, nonché 28.10.2013,
23.10.2014, 27.2.2015, 3.4.2015, 24.4.2015, 4.3.2016 e 1.4.2016, riportate negli estratti di conto corrente che si rammostra al teste quale documento n. 2 e di cui in filiale non è stata rinvenuta disposizione scritta, sono state eseguite dal IG. ”. (4).b. ferme Controparte_2
le eccezioni e difese svolte nel corso del giudizio, la Banca intende avvalersi della documentazione oggetto di disconoscimento attoreo e del terzo chiamato, già oggetto di deposito in originale, chiedendo che siano ammesse quali scritture comparative quelle di provenienza certa, quale il testamento prodotto in causa, i pubblici registri immobiliari ed archivio notarile, carta d'identità e ogni altro documento di provenienza certa, oltreché il contratto di conto corrente e specimen di firma, inoltre - contestata l'irritualità delle contestazioni del IG. anche con le note depositate in data 15 ottobre 2024 - la CP_2
Banca chiede che ne sia accertata la riconducibilià al IG. quantomeno con CP_2 riguardo alle sottoscrizioni successive al 5 dicembre 2013. (5) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e degli accessori come per legge.”;
- terzo chiamato: “1. In via principale, rigettare tutte le domande formulate nei confronti del
, poiché prescritte, inammissibili, improponibili e infondate, sia in fatto sia in CP_1
diritto, per tutte le ragioni gradatamente esposte in atto, mandando esente il dott. CP_2
da ogni pretesa delle controparti;
3. In subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori e di quella del nei CP_1 confronti del dott. rideterminare l'importo eventualmente dovuto dallo stesso al CP_2
alla luce delle risultanze istruttorie e delle deduzioni in atti svolte, con CP_1
particolare riferimento sia al suo marginale ruolo nei fatti, sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., in considerazione del concorso di colpa della sig.ra e del Parte_5
nella causazione dell'asserito danno, ove accertato;
4. In ogni caso, con CP_1
vittoria di spese, competenze e accessori come per legge e condanna del al CP_1
pagamento di una somma in favore del dott. equitativamente determinata ai CP_2 sensi dell'art. 96 c.p.c., co. 3, per i fatti esposti in atto e per la condotta processuale tenuta.
Solo per scrupolo, si insiste anche per l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in corso di causa, come articolate in atti.”.
Fatti di causa e svolgimento del processo
Il 1° novembre 2016 - all'età di 94 anni - decedeva in Vigevano (PV) la sig.ra nata a Parte_5
Vigevano il 19.6.1922 ed in vita ivi residente a[...], la quale aveva disposto del proprio patrimonio con testamento pubblico, datato 19.03.2014, pubblicato e registrato in data
08.11.2016 dal Notaio , in forza del quale istituiva quali eredi la nipote Persona_1 Parte_1
e suo marito nonché i pronipoti e
[...] Parte_4 Parte_2 Pt_3
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.01.2023, gli attori in epigrafe, in qualità di eredi testamentari delle “de cuius”, esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione obbligatoria, convenivano in giudizio il con il quale la “de Controparte_1 cuius” aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 0973388-7 presso l'agenzia di Vigevano, deducendo:
- che, mossi dal sospetto di irregolarità nell'andamento del rapporto bancario intrattenuto dall'anziana NO presso la filiale di Vigevano del , dopo Controparte_1
l'accettazione dell'eredità, chiedevano alla Banca l'esibizione ex art. 119, comma 4 T.U.B. di tutta la documentazione relativa al conto per cui è causa;
- che dall'esame degli estratti bancari del conto corrente del periodo 2013-2016 risultavano in effetti numerose operazioni di prelievo di denaro contante “allo sportello” per l'importo complessivo di € 315.500,00, di cui: (i) € 45.000,00 nell'anno 2013 mediante i diciassette seguenti prelevamenti: € 2.500,00 prelevati il 24.1.2013; € 2.500,00 prelevati il 7.2.2013; €
2.500,00 prelevati il 28.2.2013; € 2.500,00 prelevati il 25.3.2013; € 3.000,00 prelevati il
22.4.2013; € 2.500,00 prelevati il 2.5.2013; € 3.000,00 prelevati il 29.5.2013; € 3.000,00 prelevati il 12.6.2013; € 2.500,00 prelevati il 9.7.2013; € 2.500,00 prelevati il 21.8.2013; €
2.500,00 prelevati il 4.9.2013; € 2.500,00 prelevati il 17.9.2013; € 2.500,00 prelevati il
9.10.2013; € 2.500,00 prelevati il 28.10.2013; € 2.500,00 prelevati il 28.11.2013; € 3.500,00 prelevati il 10.12.2013; € 2.500,00 prelevati il 19.12.2013; (ii) € 38.500,00 nell'anno 2014 mediante i sedici seguenti prelevamenti: € 2.500,00 prelevati il 22.1.2014; € 2.500,00 prelevati il 20.2.2014; € 2.500,00 prelevati il 3.4.2014; € 2.500,00 prelevati il 30.4.2014; €
2.500,00 prelevati il 28.5.2014; € 2.500,00 prelevati il 12.6.2014; € 2.500,00 prelevati il
3.7.2014; € 2.500,00 prelevati il 28.7.2014; € 2.500,00 prelevati l'8.8.2014; € 2.500,00 prelevati il 29.8.2014; € 2.000,00 prelevati il 12.9.2014; € 2.500,00 prelevati il 10.10.2014;
€ 2.500,00 prelevati il 23.10.2014; € 2.500,00 prelevati il 12.11.2014; € 2.000,00 prelevati il
3.12.2014; € 2.000,00 prelevati il 22.12.2014; (iii) € 115.000,00 nell'anno 2015 mediante i quarantasei seguenti prelevamenti: € 2.000,00 prelevati il 9.1.2015; € 2.500,00 prelevati il
2.2.2015; € 2.500,00 prelevati il 13.2.2015; € 2.500,00 prelevati il 20.2.2015; € 2.500,00 prelevati il 27.2.2015; € 2.000,00 prelevati il 6.3.2015; € 2.500,00 prelevati il 13.3.2015; €
2.500,00 prelevati il 20.3.2015; € 2.500,00 prelevati il 27.3.2015; € 2.500,00 prelevati il
3.4.2015; € 2.500,00 prelevati il 10.4.2015; € 2.500,00 prelevati il 17.4.2015; € 2.500,00 prelevati il 24.4.2015; € 2.500,00 prelevati il 29.4.2015; € 2.500,00 prelevati l'11.5.2015; €
2.500,00 prelevati il 15.5.2015; € 2.500,00 prelevati il 22.5.2015; € 2.500,00 prelevati il
29.5.2015; € 2.500,00 prelevati il 1°.6.2015; € 2.500,00 prelevati il 5.6.2015; € 2.500,00 prelevati il 12.6.2015; € 2.500,00 prelevati il 19.6.2015; € 2.500,00 prelevati il 26.6.2015; €
2.500,00 prelevati il 3.7.2015; € 2.500,00 prelevati il 14.7.2015; € 2.500,00 prelevati il
24.7.2015; € 2.500,00 prelevati il 31.7.2015; € 2.500,00 prelevati il 7.8.2015; € 2.500,00 prelevati il 13.8.2015; € 2.500,00 prelevati il 4.9.2015; € 2.500,00 prelevati l'11.9.2015; €
2.500,00 prelevati il 16.9.2015; € 2.500,00 prelevati il 25.9.2015; € 2.500,00 prelevati il
2.10.2015; € 2.500,00 prelevati il 9.10.2015; € 2.500,00 prelevati il 16.10.2015; € 2.500,00 prelevati il 23.10.2015; € 2.500,00 prelevati il 30.10.2015; € 2.500,00 prelevati il 6.11.2015;
€ 2.500,00 prelevati il 13.11.2015; € 2.500,00 prelevati il 20.11.2015; € 3.500,00 prelevati il
27.11.2015; € 2.500,00 prelevati il 4.12.2015; € 2.500,00 prelevati l'11.12.2015; € 2.500,00 prelevati il 18.12.2015; € 2.500,00 prelevati il 23.12.2015; (iv) € 117.000,00 nell'anno 2016 mediante i quarantuno seguenti prelevamenti: € 2.500,00 prelevati l'8.1.2016; € 2.500,00 prelevati il 15.1.2016; € 2.500,00 prelevati il 22.1.2016; € 2.500,00 prelevati il 29.1.2016; €
2.500,00 prelevati il 5.2.2016; € 2.500,00 prelevati il 12.2.2016; € 2.500,00 prelevati il
19.2.2016; € 2.500,00 prelevati il 26.2.2016; € 2.500,00 prelevati il 4.3.2016; € 2.500,00 prelevati l'11.3.2016; € 2.500,00 prelevati il 18.3.2016; € 3.500,00 prelevati il 25.3.2016; €
2.500,00 prelevati il 1°.4.2016; € 2.500,00 prelevati l'8.4.2016; € 2.500,00 prelevati il
15.4.2016; € 2.500,00 prelevati il 22.4.2016; € 2.500,00 prelevati il 29.4.2016; € 2.500,00 prelevati il 3.5.2016; € 2.500,00 prelevati il 13.5.2016; € 3.500,00 prelevati il 20.5.2016; €
2.500,00 prelevati il 27.5.2016; € 3.500,00 prelevati il 7.6.2016; € 2.500,00 prelevati il
10.6.2016; € 2.500,00 prelevati il 17.6.2016; € 5.000,00 prelevati il 24.6.2016; € 3.500,00 prelevati il 12.7.2016; € 2.500,00 prelevati il 15.7.2016; € 2.500,00 prelevati il 22.7.2016; €
3.500,00 prelevati il 29.7.2016; € 3.500,00 prelevati l'8.8.2016; € 2.500,00 prelevati il
12.8.2016; € 2.500,00 prelevati il 19.8.2016; € 3.500,00 prelevati il 26.8.2016; € 2.500,00 prelevati il 5.9.2016; € 3.500,00 prelevati l'8.9.2016; € 3.500,00 prelevati il 16.9.2016; €
2.500,00 prelevati il 19.9.2016; € 2.500,00 prelevati il 22.9.2016; € 3.500,00 prelevati il
30.9.2016; € 3.500,00 prelevati il 7.10.2016; € 3.500,00 prelevati il 14.10.2016;
- che tali operazioni di prelievo “per cassa” non potevano essere state eseguite dalla correntista, posto che “anche a causa delle sue precarie condizioni di salute”, la stessa (“che era ipovedente, che aveva gravi difficoltà a deambulare e che necessitava, quindi, della costante assistenza di una badante”) “da anni non lasciava la propria abitazione”, se non “del tutto eccezionalmente” e sempre “accompagnata”;
- che, inoltre, le sottoscrizioni apposte sulle singole distinte di prelievo non erano riferibili alla
“de cuius”, risultando a loro avviso “palesemente apocrife” e recanti, piuttosto, la firma “di un soggetto (diverso dalla NO ”, inserito “nell'organigramma della Parte_5
Banca” e, dunque, “riferibile alla Banca stessa”, ma “non abilitato ad autorizzarle e ad eseguirle”;
- che la Banca, nonostante la richiesta di tutta la documentazione, non aveva esibito le contabili relative alle altre operazioni di prelievo di € 2.000,00 effettuato il 12.9.2014 e di ulteriori sette prelievi di € 2.500,00 ciascuno effettuati, rispettivamente, il 28.10.2013,
23.10.2014, 27.2.2015, 3.4.2015, 24.4.2015, 4.3.2016 e il 1.4.2016, pure risultanti dagli estratti conto prodotti.
Su queste basi, ritenendo sussistente la responsabilità della Banca, ex artt. 1228 e 2049 c.c., per inadempimento contrattuale e per difetto di vigilanza e omesso controllo sulle condotte dei propri dipendenti e/o collaboratori, stante il “nesso di occasionalità necessaria” esistente tra i detti prelievi illeciti e le mansioni a questi affidate, ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati in misura corrispondente all'importo dei prelevamenti indebiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, con il favore delle spese del giudizio e della fase prodromica di mediazione.
Con comparsa di risposta del 14.04.2023, si costituiva il Controparte_1
chiedendo la reiezione delle domande attoree, replicando ed eccependo:
- di avere correttamente operato nella gestione dei rapporti con la correntista;
- che il “disconoscimento preventivo” operato dagli eredi della correntista (arg. ex art. 214, comma 2 c.p.c.) non li esonerava dalla prova di quanto asserito in merito alle firme apocrife ed era del tutto generico, oltre che inverosimile, giacché gli attori si limitavano a disconoscere soltanto le operazioni di prelevamento, senza nulla dire in merito alle numerose operazioni di versamento (in contanti e assegni) e di accredito sul medesimo c/c per somme, anche ingenti, spesso allineate temporalmente ovvero contestuali, cioè eseguite lo stesso giorno dei prelievi;
- che non vi era alcuna prova né del comportamento illecito di terzi eventualmente permesso o agevolato dalla Banca, né del fatto che i prelievi di contanti operati presso l'agenzia locale non fossero, poi, effettivamente pervenuti nella disponibilità della titolare del conto;
- che il comportamento tenuto in vita dalla correntista, qualora confermato in giudizio, sarebbe stato comunque oggettivamente “abnorme ed ingiustificabile”, in quanto avrebbe voluto dire che per anni la stessa aveva omesso ogni minimo controllo e verifica dell'andamento del suo conto corrente (mai essendo pervenute contestazioni agli estratti conto periodici, dalle quali era comunque decaduta ex art. 1832 c.c.), significando alla stregua di concorso colposo per “esposizione volontaria al rischio”, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., commi 1 e 2 c.c.;
- che il diritto di risarcimento era prescritto per i fatti occorsi anteriormente alla data del
10.10.2015, stante il decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c.
In via subordinata e riconvenzionale, la convenuta agiva in manleva nei confronti di
[...]
ex dipendente della banca impiegato presso la filiale di Vigevano nel periodo indagato CP_2 ed operatore (codice identificativo ) in presenza del quale sarebbero state disposte tutte Nume_1
le operazioni contestate dagli attori, rappresentando che, di fatto, egli avesse gestito i conti della cliente andando ben oltre il rapporto di lavoro e le mansioni affidategli, “recandosi asseritamente presso l'abitazione della cliente, operando in qualità di suo delegato”, vale a dire su apposito “mandato” conferito dalla sig.ra interrompendo così ogni asserito “nesso di Parte_5 occasionalità necessaria” con l'operato della banca.
Autorizzata la chiamata in causa di questi si costituiva ritualmente in giudizio e, Controparte_2 precisando la propria qualità all'interno della banca all'epoca dei fatti e le vicende relative alla cessazione del rapporto di lavoro ed eccependo la nullità degli atti di citazione e di chiamata in garanzia per genericità degli stessi, quanto al merito rilevava:
- che i prelievi contestati dagli attori erano addirittura centoventi e che gli stessi erano eseguiti quasi sempre contestualmente a tantissime altre operazioni “per cassa”, come versamenti in contanti, bonifici a favore di terzi e sottoscrizioni di investimenti, la cui legittimità non era stata minimamente contestata o messa in dubbio;
- che le sottoscrizioni apposte alle distinte di prelievo prodotte dagli attori, antecedenti al
08.08.2014, non potevano essere a lui riferibili (in quanto prima impiegato presso la filiale di Novara), così come non lo erano i moduli del 09/01/2015, del 01/06/2015, del
23/10/2015, del 13/11/2015, del 04/12/2015, del 15/01/2016 e del 19/02/2016, sui quali non compariva la sua firma o sigla, né il suo numero di matricola;
- che in relazione alle restanti ottantuno distinte, la sua firma era sempre accompagnata da almeno una o due sottoscrizioni di altri dipendenti della Banca e che solo venticinque di esse
(datate: 29/08/2014; 22/12/2014; 08/01/2016; 29/04/16; 03/05/16; 13/05/16; 20/05/16;
27/05/16; 07/06/16; 10/06/16; 17/06/16; 24/06/16; 12/07/16; 15/07/16; 22/07/16; 29/07/16;
08/08/16; 05/09/16; 08/09/16; 16/09/16; 19/09/16; 22/09/16; 30/09/16; 07/10/16; 14/10/16) recavano unicamente la sua firma;
di questi venticinque prelievi, poi, nove venivano eseguiti contestualmente ad altre operazioni di versamento di contanti o assegni, investimenti e bonifici in uscita vari (datati: 29/04/16; 10/06/16; 17/06/16; 24/06/16; 12/07/16; 22/07/16;
29/07/16; 05/09/16; 07/10/16), mentre undici erano accompagnati da operazioni contestuali per importi anche ingenti (ad es. sottoscrizione titoli per € 50.000,00, lo stesso giorno del prelievo del 22.12.2014; conferimento in gestione patrimoniale di € 94.000,00, lo stesso giorno del prelievo del 03.05.2016) e solamente cinque distinte presentavano la sua sola firma (per € 13.500,00) senza essere accompagnate, lo stesso giorno, da altre operazioni che avrebbero richiesto la firma e la presenza della sig.ra Parte_5
- che era inverosimile il disconoscimento dei soli prelievi a fronte di una tale documentata operatività sul conto;
- che, peraltro, era significativo della inconsistenza delle accuse anche il comportamento mantenuto dagli attori-eredi, i quali avevano dapprima accettato l'eredità, nel dicembre
2016, ricevendo il saldo attivo del conto corrente (pari a circa € 30.000,00) dalle mani dell'esecutore testamentario nominato dalla testatrice senza eccepire alcunché in merito ai presunti ammanchi, pur conoscendo - essendo molto vicini alla zia - la consistenza del suo cospicuo patrimonio immobiliare (proprietaria di ottanta immobili) e mobiliare (liquidità, titoli, polizze, ecc.) della defunta;
poi attendevano più di quattro anni dall'apertura della successione per contestare, per la prima volta, alla Banca tutti i prelievi effettuati dalla “de cuius” nell'ultimo triennio, senza eccepire alcunché in merito alle altre numerose e diverse operazioni sia in entrata che in uscita;
infine, passava quasi un anno e mezzo - dalla diffida stragiudiziale del 12.11.2020 – prima di incardinare il giudizio nei confronti della Banca, senza neppure denunciare alle Autorità i gravi fatti (di rilevanza penale) di cui accusavano la stessa banca e, implicitamente, il suo ex dipendente;
- che la quantità e la complessità delle operazioni effettuate rendeva impossibile anche solo ipotizzare che la movimentazione del conto avvenisse all'insaputa della correntista, la quale era sempre accompagnata dalla badante e si avvaleva dell'assistenza di diversi CP_3
professionisti (avvocati, commercialisti, notaio, geometra, imprese, ecc.) per tutte le incombenze e necessità;
- che, alla data del testamento pubblico del 19.03.2014, la “de cuius” era sicuramente nel pieno delle sue facoltà, circostanza peraltro mai messa in dubbio dagli eredi anche con riferimento al periodo successivo;
- che pur non negando che qualche volta si fosse “messo a disposizione della sig.ra
[...] per le sue esigenze”, permettendole anche “di sottoscrivere moduli e ricevute al suo Pt_5
domicilio, soprattutto il venerdì, proseguendo una prassi già instaurata dal proprio predecessore dott. ed “ampiamente nota in Filiale”, mai, comunque, egli aveva Persona_2 apposto “firme apocrife” o “sottratto alcunché” alla defunta ovvero “agito contro la volontà della stessa e/o a sua insaputa”, avendo piuttosto eseguito tutte le operazioni “nel rispetto delle istruzioni ricevute e dalla medesima impartite”;
- che gli attori avevano più volte incontrato personalmente il dott. anche presso CP_2
l'abitazione della “de cuius” e sapevano della fiducia che ella riponeva sulla sua persona;
a riprova della stima, si produce il necrologio pubblicato dai parenti della defunta sul quotidiano locale datato 10.11.2016, con cui veniva rivolto “un particolare ringraziamento al medico curante , a e a;
Persona_3 Controparte_2 CP_4
- che, infine, il mancato controllo da parte della correntista degli estratti conto “sempre regolarmente inviati alla correntista” configurava un concorso colposo rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; - che era, comunque, irrimediabilmente prescritto ogni diritto risarcitorio relativo ai prelievi eseguiti nel decennio precedente alla notifica dell'atto di chiamata in causa del 31.05.2023.
Ritenendo l'azione pretestuosa e manifestamente infondata, il chiamato chiedeva il rigetto delle avverse domande e la condanna degli attori e della Banca al pagamento, in suo favore, di una somma ulteriore per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c.; in via subordinata, la rideterminazione dell'importo in considerazione dell'eccezione di prescrizione e del concorso di colpa.
Con note scritte di prima udienza del 03.10.2023, gli attori precisavano - tra le altre - di non voler estendere le proprie domande nei confronti del terzo chiamato.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. ratione temporis, la causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'assunzione di testimoni (ud. 12.06.2024, 12.09.2024).
Infine, all'udienza cartolare del 12.12.2024 le parti precisavano le conclusioni (trascritte come in epigrafe) e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Come sinteticamente delineato dai fatti di causa, oggetto del presente giudizio è la domanda proposta dagli eredi testamentari della sig.ra già intestataria del rapporto di conto Parte_5
corrente n. 338800 presso il agenzia di Vigevano (PV), volta Controparte_1
ad ottenere la condanna della Banca convenuta al pagamento dell'importo complessivamente derivante dall'addebito delle operazioni di prelievo, a firma apocrifa, eseguite negli ultimi tre anni di vita della “de cuius” (2013-2016), adducendo la violazione da parte dell'istituto bancario delle regole di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto con la medesima stipulato e degli obblighi di vigilanza e controllo sull'operato dei propri dipendenti.
1.1 A sostegno della domanda evidenziano che l'importo complessivo (illegittimamente) prelevato dal conto corrente prima dell'apertura della successione, pari a € 315.000,00 siccome risultante dagli estratti prodotti, sarebbe stato frutto di numerose operazioni di prelievo di denaro contante
“per cassa” che, tuttavia, non potevano essere state eseguite in quegli anni dalla correntista, atteso che per le sue “precarie condizioni di salute” (difetti alla vista e problemi nella deambulazione dal
2011) e per l'età avanzata (ultranovantenne), raramente usciva di casa per recarsi in banca a svolgere operazioni e certamente non più dal 2014, come certificato anche dal medico curante dott.
(doc. 13 fasc.att.); a ciò aggiungono, producendo copia della relativa Persona_3
documentazione (cfr. doc. 8 fasc. att.) - “al fine di impedire l'utilizzabilità in questo processo ed a favore della Banca della documentazione di cui trattasi”, onerandola di “proporre istanza di verificazione” - che tutte le distinte di prelievo prodotte presenterebbero sottoscrizioni solo apparentemente riconducibili alla “de cuius” e che essi eredi hanno dichiarato fin dall'atto introduttivo “di non conoscere”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214, comma 2 c.p.c.
1.2 La domanda è, nel complesso, infondata.
1.3 Occorre muovere dal rilievo che, contrariamente da quanto affermato dalla difesa attorea, qualora a produrre il documento sia proprio chi risulti il sottoscrittore apparente dello stesso (o i suoi eredi), non si applicano le norme previste in tema di riconoscimento e di verificazione della scrittura privata di cui agli artt. 214 c.p.c. e ss., operando, invece, la disciplina comune che regola il riparto dell'onere di prova in relazione alle allegazioni della parte.
Per poter attivarsi, nel processo, il meccanismo che impone il disconoscimento della scrittura privata è necessario che tale scrittura sia prodotta “contro” l'apparente sottoscrittore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il soggetto “che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuto ad attendere di essere evocato in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. e ss.”. Egli, dunque, ben può “legittimamente assumere
l'iniziativa del processo, onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentire accogliere quelle domande che postulino tale accertamento”: in simile evenienza, cioè, nella vertenza non trova “applicazione alcuna la disciplina del disconoscimento della scrittura privata come delineata dal codice di rito” (cfr. Cass.
n. 20882/2021; conf. Cass. n. 27362/2022 e Cass. n. 24424/2023; v. anche Cass. n. 1420/1983;
Cass. n. 12471/2001, Cass. n. 974/2008; Cass. n. 16777/2014). Ancor più specificamente, Cass. n.
24539 del 2016 ha sancito che “La parte che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione, al riguardo, gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore”.
1.4 Nella vicenda processuale che ci occupa ne discende che non può reputarsi sufficiente la mera dichiarazione, da parte gli eredi della persona cui la sottoscrizione è attribuita, “di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione” secondo la previsione del secondo ed ultimo comma dell'art. 214
c.p.c., il quale, come detto, non trova applicazione;
conseguentemente, la Banca convenuta non ha alcun onere di proporre l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., gravando la prova della falsità delle sottoscrizioni in capo agli attori. §2. Ciò precisato in generale, nel merito va osservato, innanzitutto, che la ricostruzione del fatto offerta dagli attori - se apprezzata anche solo in termini di mera congruenza logica - appare poco plausibile e intrinsecamente contraddittoria.
2.1 Difatti, essi limitano le proprie contestazioni (e quindi il “disconoscimento”) alle sole operazioni di prelevamento di denaro contante annotate negli estratti bancari periodici del conto corrente in esame (cfr. e/c dal I trim. 2013 al IV trim. 2016, sub. doc. 3 fasc.att.; id. doc. 2 fasc. conv.), senza, tuttavia, mai dubitare della genuinità e quindi della paternità o rispondenza alle disposizioni della “de cuius” e, di fatto, sorvolando del tutto in merito alle altre numerosissime operazioni, spesso contestuali ai prelievi in contestazione o di pochi giorni successive, comunque con cadenza temporale quantomeno infra-settimanale [rispettivamente, tra le tante: versamento di assegni su piazza e di somme in contanti, acquisto titoli per contanti e per somme anche ingenti, riscossione di titoli e cedole, addebiti per emissione assegni e bonifici verso terzi, deleghe fiscali di versamento e domiciliazione di utenze], rappresentativi, invero, di una gestione attiva del conto ed indistinta delle movimentazioni di competenza.
2.2 Premesso che è rimasto inconfutato che l'anziana correntista non utilizzasse mezzi di pagamento elettronici o il servizio “internet banking” per compiere alcuna delle operazioni registrate negli estratti conto, delle due l'una: o nessuna delle movimentazioni annotate nel periodo indagato può essere effettivamente ricondotta alla titolare del conto, di modo che anche le poste attive generate dalle suddette operazioni sarebbero solo apparentemente entrate nella sua sfera patrimoniale;
oppure, molto più semplicemente, tutte le operazioni erano poste in essere dalla stessa titolare, direttamente o indirettamente, sicché, quando non voleva o poteva più recarsi in banca per l'avanzare dell'età e per via delle “precarie condizioni di salute” - che comunque non ne inficiavano affatto la capacità d'intendere e di volere (fatto pacifico) – avrebbe demandato a terzi la gestione del conto intestato ovvero il compimento di singole operazioni bancarie, tra cui anche i prelevamenti.
2.3 Anche a fronte delle aperture e affermazioni del parte del terzo chiamato, non si può allora ignorare - come invece hanno continuato a fare gli attori – che un diretto rapporto fiduciario si fosse instaurato proprio tra la sig.ra e il dott. all'epoca dei fatti alle Parte_5 Controparte_2
dipendenze del ed impiegato presso la filiale di Vigevano a Controparte_1 far data dal 5.12.2013, qualificato altresì come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
(qualifica mantenuta fino alla sua radiazione disposta con delibera n. 1481 del 15.10.2020 dall'OCF; v. doc. 3 fasc. conv.).
Fin dalla sua costituzione in giudizio, il terzo chiamato ha infatti:
- riconosciuto le proprie firme sulla maggior parte le distinte di prelievo prodotte dagli attori;
- affermato di aver permesso alla correntista (continuando una - pur discutibile - “prassi” gestoria già avviata dal suo predecessore dott. , “vista l'importanza del cliente e Persona_2 su esplicita richiesta della stessa”, “di sottoscrivere moduli e ricevute al suo domicilio”,
“soprattutto il venerdì”, ovvero di avere agito su “delega informale” della cliente
“anticipando l'effettuazione di alcune operazioni, successivamente regolarizzate dal punto di vista formale”;
- dichiarato di aver compiuto tutte le operazioni “su ordine della sig.ra oppure Parte_5 dalla stessa successivamente ratificate”, anche solo “per fatti concludenti”, senza che la titolare ebbe mai a sollevare alcuna contestazione al riguardo;
- affermato che la correntista riponeva in lui la “massima fiducia” e che di tale rapporto erano a conoscenza, oltre la badante e l'esecutore testamentario Avv. CP_3 CP_4
legale della “de cuius”, anche i suoi stessi familiari (odierni attori), che lo avevano
[...] anche “personalmente incontrato più volte presso l'abitazione della sig.ra ; a Parte_5 riprova di ciò, peraltro, in occasione della morte della “de cuius”, gli stessi familiari, nel necrologio pubblicato in data 10.11.2016, prodotto agli atti del giudizio e non disconosciuto, rivolgevano “un particolare ringraziamento al medico curante , a Persona_3 [...]
e a (cfr. doc. 1 fasc. terzo). CP_2 CP_4
2.4 Ora, tali circostanze sono state solo genericamente contestate dagli attori, i quali non hanno contrapposto una diversa, e più credibile, versione del fatto storico.
2.5 Si tratta, peraltro, di una ricostruzione che, come si dirà infra, trova rispondenza nelle emergenze istruttorie.
2.5.1 La teste (collaboratrice domestica convivente con la sig.ra dal CP_3 Parte_5
1998 fino al decesso presso la sua abitazione in Vigevano, Via Isonzo n. 2, nonché legataria della
“de cuius”; v. testamento pubblico, sub. doc. 1 fasc.att.), escussa all'udienza del 12.06.2024, ha dichiarato:
- quanto alle condizioni di salute della sig.ra che, prima del 2014, la stessa Parte_5
“camminava anche se dovevo sorreggerla”; che dall'anno 2014 “non è più uscita”, avendo cominciato ad utilizzare la “sedia a rotelle anche in casa”; che “non vedeva bene, portava gli occhiali ma usava anche la lente” e che aveva difficoltà “per firmare quando c'erano delle cose, es contratti con muratori nel palazzo”. Al riguardo ha precisato che “lei tendeva a scendere con la mano, quindi bisognava accompagnarla per farla rimanere sulla riga, bisognava tenere su la penna altrimenti sarebbe scivolata”, cominciando “a peggiorare con la firma dal 2011 al 2012”; per tale motivo - continua la teste - “siamo arrivati ai bonifici per pagare me e professionisti per lavoretti vari in casa”; - quanto alla gestione del conto presso il , la teste ha dichiarato di avere CP_1 accompagnato l'assistita presso la filiale di Vigevano “fino al 2013-2014”, con meno frequenza dal 2014 (“forse ci saremmo stati una volta”), fino a quando, poi, “non è più uscita” (“Dal 2014 a quando è morta la NO non si muoveva di casa”).
A domanda del Giudice sul motivo per cui si recassero in banca, la teste ha prima dichiarato di non sapere se la NO portasse con sé denaro contante (“non lo so perché aveva la borsa”) e neppure se e quali operazioni effettivamente eseguisse in banca e con chi (“lei andava in ufficio e io non entravo con lei, alla cassa non siamo mai arrivati”; “no andava in ufficio, io ero all'ingresso e lei entrava, la venivano a prendere. Non ricordo l'impiegato, prima c'era il dott. e poi un'altra persona”); incalzata, poi, sull'affermato utilizzo dei Per_2 contanti per le spese quotidiane (“si aveva lei i suoi soldi e quando uscivamo pagava lei il parrucchiere, la spesa, ecc.”) e su come la NO potesse, quindi, averne la Pt_5 disponibilità, la teste affermava che “glieli portava a casa il dott. impiegato della CP_2
Banca di Desio”; invitata a quel punto a rendere chiarimenti e specificazioni su tali incontri domestici, precisava quanto segue: “ADR: lei vedeva questo scambio di contanti? Risposta: no io non vedevo perché quando il sig. entrava a casa, chiudeva la porta del CP_2
soggiorno. ADR: veniva a casa per quale motivo? Risposta: a portare i soldi. Io li ho visti i soldi perché una volta fuori io accompagnavano la NO nel suo studio CP_2 CP_5
e al primo cassetto della scrivania metteva i contanti. ADR: di quanto si parla? Risposta:
1.500,00 ogni volta. Quello che lei contava e che mi faceva contare erano mille e cinquecento euro e segnavo dietro la busta bianca dove c'erano dentro i soldi l'ammontare.
ADR: quando me li colloca questi fatti? Risposta: tutti i venerdì. ADR: di che anni?
Risposta: non ricordo bene da quando lui, il dott. è iniziato a venire a casa. Credo CP_2
2011-2012, non ricordo perfettamente la data. ADR: questo è continuato anche nel 2014 in poi quando la NO non poteva più uscire? Risposta: sì tutti i venerdì. ADR: venivano i nipoti o parenti della NO a casa? Risposta: io ho chiamato , il Pt_5 Parte_2
nipote, gli ho detto se per favore poteva venire un venerdì a casa così da controllare lo stato emotivo in cui si trovava la NO quando andava via il dott. Perché Pt_5 CP_2 loro si chiudevano in soggiorno e non si sentiva. E siccome c'erano delle cose che non mi quadravano, mi sentivo a disagio e prima di raccontare una cosa non vera ho chiesto aiuto ad
L'ho chiamato in un paio di circostanze, sempre di venerdì. ADR: in che Parte_2
periodi li collochiamo questi incontri? Risposta: 2013, 2014. 2015. ADR: e che è successo in quelle occasioni? Risposta: niente lui ha visto la zia e non gli ho chiesto la sua opinione. ADR: il nipote sapeva di questi soldi che il dott. portava ogni venerdì? Risposta: CP_2 sì l'ho messo al corrente non ricordo cosa rispose.”.
2.5.2 Il teste dott. (all'epoca dei fatti, dal 2014, direttore della Filiale del Testimone_1 CP_1
in Vigevano e conoscente della “famiglia ), escusso alla stessa udienza, ha
[...] Pt_2
dichiarato:
- quanto alla posizione del dipendente dott. che svolgeva il servizio di Controparte_2
“private banking, seguiva la clientela dagli 800 mila euro in su di deposito, in cui rientrava anche la NO ed era subentrato dopo il pensionamento dell'ex collega dott. Pt_5
“nella gestione della cliente . A chiarimenti sul potere di Per_2 Parte_5 prelevamento per conto della cliente, il teste rispondeva che “lui aveva una gestione diciamo
“privata”, usciva e andava spessa dai clienti e con meno frequenza si recavano in banca se non per operazioni straordinarie, tipo cassette di sicurezza”;
- quanto all'operatività del conto in questione, il teste ha dichiarato di aver visto la correntista personalmente recarsi in banca “due volte, massimo tre dal 2014 in poi”, “accompagnata dalla NO , confermando, quanto al resto, che era sempre il dott. ad CP_3 CP_2
eseguire i prelievi e ad operare sul conto, tanto da essere stato richiamato più volte e segnalato all'ufficio ispettorato per le verifiche interne alla filiale;
ciononostante,
“l'operatività non si fermava”, “si è fatto portare sulla sua matricola i soldi così le operazioni le poteva fare lui personalmente senza passare da nessun tipo di cassa”, spiegando ulteriormente che “lui con la sua matricola faceva la transazione di addebito conto corrente, la macchina prelevava i denari e lui in totale autonomia gestiva, portava i soldi al cliente”. Richiamato per la terza volta, il dipendente “smise di fare questo tipo di operatività e decise di farsi dare bancomat dai clienti”, gestendo “tutto fuori dalla banca, perché si recava anche allo sportello automatico dove prelevava”.
2.5.3 Il teste avv. (nominato esecutore testamentario delle ultime volontà di CP_4 [...]
, escusso nel corso della medesima udienza, ha dichiarato: Pt_5
- di aver svolto sia attività di assistenza legale in favore della sig.ra Pt_5
“fondamentalmente gli sfratti”, sia di essere stato nominato suo esecutore testamentario;
- quanto all'andamento del conto corrente, in ragione dell'incarico ricevuto, di non ricordare di aver visionato gli estratti bancari o di aver “verificato il conto corrente”, affermando però con sicurezza “che la gestione bancaria aveva come consulente il dott. , con il CP_2 quale aveva “parlato sicuramente”, “ma credo che tutta la famiglia avesse lui come Pt_5 riferimento, cioè sicuramente”. Ha ribadito, quindi, “con estrema decisione” che “tutto Pt_5
il discorso contabile, finanziario, investimenti, bancario ecc. era curato per quanto ne sapessi io dal dott. , di averlo anche “incrociato in casa di ma qualche volta”, “due CP_2 Pt_5 volte”, sapendo “che era lui” (e non la commercialista della sig.ra “che Parte_5 curava tutti gli aspetti contabili bancari investimenti disinvestimenti ecc.”.
2.5.4 Sentita come teste all'udienza del 12.09.2024, la dott.ssa (consulente fiscale Testimone_2
e commercialista della sig.ra dal 2000 fino alla morte) ha confermato: Parte_5
- di essersi occupata “delle dichiarazioni dei redditi e della tenuta dei contratti di locazione”;
- di non avere “mai visionato documenti bancari della NO, mi limitavo alla tenuta dei contratti di locazione, alla registrazione e alla emissione di ricevute per il pagamento degli affitti, in base a quanto riferito dalla badante della NO . Pt_5 CP_3
2.5.5 Infine, per quanto ancora rileva, il teste dott. (medico curante della sig.ra Persona_3 [...]
dal 1993 circa fino al decesso) ha ribadito i problemi fisici della sua anziana paziente, in Pt_5 particolare i “difetti di vista e problemi nella deambulazione”, che rendevano problematico “uscire di casa” ed anche “quando doveva vedere qualche cosa doveva prendere una lente di ingrandimento e mettersi vicino al foglio per tentare di vedere qualcosa”.
2.6 Orbene, appare evidente come al centro di tutta la vicenda, relativamente all'operatività del conto corrente per cui è causa e delle operazioni di prelievo “per cassa”, in particolare, vi sia proprio il rapporto fiduciario - mai celato - tra la sig.ra e il dott. Parte_5 Controparte_2
che, sebbene subentrato dalla fine del 2013 al predecessore dott. nella gestione del Persona_4
rapporto con la cliente, per conto della banca, ha saputo fin da subito conquistarne la fiducia, al punto che la correntista gli ha permesso per anni di eseguire operazioni bancarie e finanche i prelievi “sistematici” di denaro contante dal proprio conto corrente, denaro che si faceva, poi, consegnare direttamente “brevi manu” al suo domicilio.
Nel caso concreto, è emersa in fatto l'esistenza di un separato mandato conferito dalla correntista- investitrice al proprio consulente-promotore che ha, evidentemente, consentito a quest'ultimo di operare per conto della prima con ampia autonomia.
2.7 Una simile risultanza scolora le argomentazioni attoree a supporto dell'apocrifia delle sottoscrizioni apposte alle distinte di prelievo prodotte in atti e sull'asserita non riferibilità dei prelievi alla titolare del conto, atteso che la movimentazione bancaria annotata negli estratti conto può trovare spiegazione ragionevole soltanto ipotizzando una consapevole adesione della correntista all'operato del dott. quale suo delegato o mandatario e non semplice dipendente Controparte_2
di Pt_6
[...
La questione si sposta (come si desume dalle difese conclusionali) sul diverso - e nuovo - versante della possibile violazione dei “limiti” del mandato conferitogli (comprensivo, a quanto consta, del “mandato ad scribendum”) e sulla supposta consegna soltanto “parziale” del denaro contante di volta in volta prelevato dal conto.
2.9 In tale quadro ricostruttivo, il tentativo di parte attrice di mantenere ferma la responsabilità della
Banca per violazione degli obblighi di informazione e protezione della cliente dai “fatti illeciti” del proprio dipendente appare un'evidente forzatura rispetto alle emergenze processuali e, ad avviso di questo Giudice, non coglie nel segno.
2.10 Al riguardo, occorre richiamare il principio di diritto (applicabile per analogia anche al caso di specie) affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (cfr. Cass. n. 28634/2020).
In controversie non dissimili da quella in esame, la Suprema Corte ha altresì ritenuto che “la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di
"anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (così, tra le pronunce massimate sul punto: Cass. n.
25374/2018; Cass. n. 22956/2015; Cass. n. 27925/2013; Cass. n. 6829/2011; Cass. n. 17393/2011;
Cass. n. 8229/2006). Tale principio è stato poi specificato nel senso che “la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore (Cass. n. 31453/2022; Cass. n. 31894/2023; Cass. n. 18665/2024).
Trattasi di principi che costituiscono logico corollario del principio generale per cui la responsabilità civile per danni è esclusa quando vi sia l'interruzione del nesso causale quale effetto del comportamento dello stesso danneggiato, vale a dire quando il fatto di costui si ponga come
“unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, sì da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore dell'illecito” (cfr. Cass. n. 19180/2018;
Cass. n. 18094/2005; Cass. n. 15704/2002).
Essi trovano applicazione non soltanto con riguardo al comportamento del danneggiato
“sopravvenuto” alla commissione del fatto illecito, ma anche al comportamento “coevo” o “anteriore”, purché legato da nesso eziologico con l'evento dannoso, essendosi affermato che “il fatto colposo, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., comma 1, comprende qualsiasi condotta negligente
o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell'evento” (cfr. Cass. n. 5677/2006).
Si è altresì specificato - come correttamente richiama la difesa della parte convenuta a sostegno dell'eccepito concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c. - che “costituisce fonte di responsabilità non solo la condotta tenuta in violazione di precise norme giuridiche, ma anche quella che comporti l'esposizione volontaria o comunque consapevole ad un rischio che, secondo regole di prudenza comportamentale avvertite come vincolanti dalla comunità, si ponga al di sopra della soglia della normalità, dal momento che in tal caso il comportamento tenuto dal danneggiato si inserisce nel processo eziologico che conduce all'evento dannoso, divenendo un segmento della catena causale” (cfr. Cass. n. 31540/2018; Cass. n. 11698/2014).
2.11 Nel caso di specie è innegabile che la sig.ra - la quale, lo si ripete, era certamente Parte_5
a conoscenza dei prelievi effettuati dal proprio conto corrente presso la Banca convenuta, avendo affidato al dott. tra l'altro, l'incarico di gestire sostanzialmente le sue liquidità CP_2 quantomeno dall'anno 2014, non recandosi più fisicamente in banca per svolgere operazioni - ha inteso instaurare con quest'ultimo un rapporto diretto e fiduciario, riconducibile allo schema del mandato;
sicché, ove pure vi fossero denari prelevati e non restituiti (circostanza che, come si preciserà infra, rimane sfornita di prova nel quantum), il fatto illecito del dipendente di banca, alla luce degli elementi de quibus, risulta non più legato da quel “nesso di occasionalità necessaria” in presenza del quale soltanto è possibile configurare, per consolidata giurisprudenza del Supremo
Collegio, la responsabilità dell'intermediario (v. anche Cass. n. 22956/2015: nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'intermediario, da un lato, per l'esistenza di un separato mandato conferito dall'investitore al promotore, che ha consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia, e, dall'altro, per l'assoluta estraneità della banca al fatto del dipendente).
2.12 In ordine alla questione della mancata esibizione e produzione in giudizio, da parte della
Banca, delle distinte relative ad ulteriori otto prelievi di denaro dal medesimo conto corrente
(precisamente: un prelievo di € 2.000,00 effettuato il 12.9.2014 e sette prelievi di € 2.500,00 ciascuno effettuati rispettivamente il 28.10.2013, il 23.10.2014, il 27.2.2015, il 3.4.2015, il
24.4.2015, il 4.3.2016 ed il 01.4.2016, siccome risultanti degli estratti conto prodotti), per un ammontare complessivo di € 19.500,00, le superiori considerazioni non mutano, laddove, da un lato, da un semplice esame degli estratti conto, esse si associano ad altre operazioni per importi, anche ingenti, eseguite in pari data [v. ad es. il 23/10/2014 risulta un pagamento di € 100.025,00 per
“premi assicurativi prima rata”; il 03/04/2015 risultano conferiti in “gestione patrimoniale” ben € 120.000,00 dal conto;
appena qualche giorno prima, il 31/03/2015, con data esecuzione il
02/04/2015, risulta posta in essere una vendita titoli BTP “per contanti” per € 131.629,81; il
28/04/2015 risultano addirittura tre versamenti di assegni e contanti ed un investimento, segnatamente € 1.853,50 “versamento di assegni su piazza”, € 1.506,08 “versamento assegni istituto” € 8.389,80 “versamento di contanti”, € 30.000,00 “sottoscrizione quote fondi comuni di investimento (…)”; il 04/03/2016 ancora un “versamento di contanti” di € 670,00 e un bonifico in favore del commercialista per € 5.075,20; il 01/04/2016, invece, un “versamento in contanti” di €
700,00 e un bonifico in favore dell'avvocato per € 1.472,99], le quali rendono, complessivamente, inverosimile la non riconducibilità delle contestuali operazioni di prelievo alla correntista. Si noti, peraltro che la maggior parte dei prelievi di contante tra il 2014 e il 2016 è connotata da sistematicità, anche temporale, risultando la maggior parte di esse (come la maggioranza di quelle in elenco contestate dagli attori) eseguite, in effetti, proprio di venerdì, il giorno in cui, cioè, secondo quanto emerso dall'istruttoria, avveniva la consegna del contante prelevato in banca dal dott. presso l'abitazione della sig.ra CP_2 Parte_5
2.13 Il fatto, poi, che la correntista non ricevesse la posta presso il suo indirizzo di residenza in
Vigevano, Via Isonzo n. 2, lo stesso indirizzo che risulta indicato nella intestazione degli estratti conto prodotti da entrambe le parti - nei quali, peraltro, sono addebitate periodicamente anche le
“spese comunicazioni alla clientela” - è circostanza che parte attrice non ha mai tempestivamente dedotto in giudizio (essendo stata affermata, peraltro molto genericamente, solo dalla teste
[...]
. CP_3
2.14 Ad ogni modo, anche seguendo l'impostazione assunta dagli attori nelle difese conclusive, appare ingiustificato e risulta gravemente colposo il fatto che la correntista, nonostante l'asserita mancata ricezione di documentazione bancaria attestante le operazioni (anche) di prelievo che il
“dipendente” della banca avrebbe dovuto eseguire per suo conto, non abbia mai effettuato alcun controllo o chiesto chiarimenti, neppure tramite i suoi più stretti familiari, i quali erano stati messi al corrente di tale operatività, non essendo seriamente sostenibile il contrario. E l'omissione di tale doverosa condotta consentirebbe l'applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c. anche per i prelievi dei quali, ad oggi, non risultano prodotte le relative distinte.
§3. Sotto altro diverso profilo si osserva che, anche per l'ipotesi di responsabilità della Banca convenuta in relazione ai prelievi in tesi illegittimi dal conto corrente per cui è causa, la domanda deve essere rigettata mancando la prova di un danno patrimoniale in capo agli attori.
3.1 Un danno è invero concretamente ravvisabile solo ove emerga l'utilizzo delle somme prelevate per scopi estranei alla gestione patrimoniale e comunque per finalità non autorizzate né ratificate dalla correntista, che vede così prodursi un ammanco patrimoniale. 3.2 Nel caso di specie è emerso che il denaro contante prelevato dal conto corrente in questione sia poi rientrato effettivamente nella disponibilità della titolare del conto, come affermato sia dalla teste che dal teste dott. CP_3 Testimone_1
La difesa attorea, pur non avendo mai nemmeno dedotto di una restituzione soltanto “parziale” del contante prelevato dal suo conto corrente alla “de cuius”, dovendo misurarsi con le emergenze dell'istruttoria orale, finisce per addivenire a una ricostruzione contabile dell'entità del danno che non può dirsi affatto provata dal vaglio delle prove testimoniali assunte e della documentazione prodotta.
3.3 Premesso che, per principio giurisprudenziale consolidato, la valutazione circa l'attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni rientra nel perimetro del sindacato devoluto al giudice di merito, dovendosi ribadire, al riguardo, che “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. ex multis Cass. n. 26761/2024), appare al Tribunale evidente che quanto affermato dalla teste in punto di quantum, non può assumere di per sé valore CP_3
dirimente. La teste infatti ha:
- affermato di non essere mai stata presente al momento della materiale consegna dei contanti, essendosi piuttosto limitata ad assistere la NO nel conteggiare la somma di € 1.500,00
[“ADR: lei vedeva questo scambio di contanti? Risposta: no io non vedevo perché quando il sig. entrava a casa, chiudeva la porta del soggiorno. ADR: veniva a casa per quale CP_2
motivo? Risposta: a portare i soldi. Io li ho visti i soldi perché una volta fuori io CP_2
accompagnavano la NO nel suo studio e al primo cassetto della scrivania CP_5
metteva i contanti. ADR: di quanto si parla? Risposta: 1.500,00 ogni volta. Quello che lei contava e che mi faceva contare erano mille e cinquecento euro e segnavo dietro la busta bianca dove c'erano dentro i soldi l'ammontare. ADR: quando me li colloca questi fatti?
Risposta: tutti i venerdì. ADR: questo è continuato anche nel 2014 in poi quando la NO non poteva più uscire? Risposta: sì tutti i venerdì. ADR: era sempre la stessa cifra? Risposta: sì 1.500 euro.”], non potendosi perciò escludere che i soldi consegnati alla sig.ra Pt_5
coincidessero con i prelievi eseguiti dal dott. CP_2
- dichiarato di aver percepito il suo stipendio mediante “bonifico automatico” [“ADR: a lei chi la pagava? Risposta: venivo pagata con bonifico. ADR: lo faceva la NO? Risposta: era un bonifico automatico.”], il che è inverosimile in quanto privo di riscontri negli estratti conto prodotti (il primo bonifico disposto dal conto corrente in favore di è CP_3 datato 29/07/2016 di € 3.994,00 per “stipendio e ferie”; cfr. doc. 2 fasc.conv., pag. 117) ed in parte contraddetto da quanto appena prima riferito dalla teste in merito al fatto che solo da un certo momento in poi “siamo arrivati ai bonifici per pagare me e professionisti per lavoretti vari in casa”. É, pertanto, verosimile che anche la collaboratrice domestica fino al mese di giugno 2016 abbia percepito lo stipendio in contanti, non potendosi perciò escludere che una parte dei prelievi servisse proprio a pagare il suo stipendio e non venisse conteggiata nei mille e cinquecento euro riposti “nel cassetto”;
- riferito che delle presunte “anomalie” comportamentali della sig.ra durante gli Pt_5
incontri con il dott. aveva avvertito il nipote , odierno attore, non CP_2 Parte_2 chiedendo la sua opinione e non ricordando cosa questi rispose [“ADR: venivano i nipoti o parenti della NO a casa? Risposta: io ho chiamato , il nipote, gli Pt_5 Parte_2
ho detto se per favore poteva venire un venerdì a casa così da controllare lo stato emotivo in cui si trovava la NO quando andava via il dott. Perché loro si Pt_5 CP_2 chiudevano in soggiorno e non si sentiva. E siccome c'erano delle cose che non mi quadravano, mi sentivo a disagio e prima di raccontare una cosa non vera ho chiesto aiuto ad
L'ho chiamato in un paio di circostanze, sempre di venerdì. ADR: in che Parte_2
periodi li collochiamo questi incontri? Risposta: 2013, 2014. 2015. ADR: e che è successo in quelle occasioni? Risposta: niente lui ha visto la zia e non gli ho chiesto la sua opinione.
ADR: il nipote sapeva di questi soldi che il dott. portava ogni venerdì? Risposta: CP_2 sì l'ho messo al corrente non ricordo cosa rispose.”]. Poiché il giudice può liberamente apprezzare il comportamento anche extraprocessuale di una parte, nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, si può ritenere che l'inerzia mantenuta per anni dalla correntista e dai suoi più stretti familiari ed eredi, nonostante la relativa “segnalazione”, anche per diversi anni dopo l'apertura della successione, siano significativi dell'assenza di effettivi ammanchi patrimoniali dal conto corrente.
3.4 Va, infine, precisato per completezza che il teste dott. non ha mai dichiarato di Testimone_1
una consegna soltanto parziale del denaro prelevato, con le modalità anzidette, dal dipendente della
Banca [“ADR: ci spiega un po' l'operatività interna che poteva consentire questa modalità di gestione? Risposta: lui con la sua matricola faceva la transazione di addebito conto corrente, la macchina prelevava i denari e lui in totale autonomia gestiva, portava i soldi al cliente”], sicché quanto la difesa attorea vorrebbe aggiungere nella comparsa conclusionale [ndr. “anche se certamente non tutti”], non trova alcun riscontro probatorio.
§4. Il rigetto della domanda porta a dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, sollevando da una valutazione di merito della stessa, dovendosi - nel rispetto del principio dispositivo (v. Cass. n. 26208/2022) - dare atto che gli attori hanno espressamente dichiarato nel corso del processo e ribadito nelle conclusioni di non volere estendere la domanda nei confronti del terzo.
4.1 In base al principio della soccombenza, parte attrice va dunque condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte convenuta vittoriosa.
4.2 Con riferimento, invece, alle spese del terzo chiamato, la mancata proposizione di una domanda da parte attrice nei confronti del terzo ovvero l'esplicita dichiarazione di non voler estendere la domanda al terzo, chiamato in manleva o garanzia dalla propria controparte per il caso di condanna, non osta all'applicazione del principio secondo il quale “le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cass. n. 6358/2025; conf. Cass. n. 10835/2024; Cass. n. 17726/2023; Cass. n.
23123/2019; Cass. n. 2469/2016; Cass. n. 23552/2011).
Nella specie non si dubita che gli attori hanno, con la loro azione infondata, provocato la chiamata in manleva del terzo da parte della Banca, la quale non appare né pretestuosa, né arbitraria, posto che si tratta di soggetto non estraneo alla vicenda lamentata dagli attori, i quali restano perciò esposti al rimborso, in favore del terzo, delle spese del giudizio.
4.3 Va tuttavia disattesa la richiesta di condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., avanzata dal terzo chiamato, non emergendo dagli atti del processo e dalla condotta processuale della “parte soccombente” una vera e propria condotta abusiva, la quale non deriva automaticamente dal rigetto o dalla declaratoria di infondatezza, anche manifesta, della domanda.
4.4 Le spese processuali si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M.
55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda (scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00; tutte le fasi, par. medi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita come in motivazione, così dispone:
• rigetta la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di in quanto Parte_4 Controparte_1
infondata;
• condanna la parte attrice soccombente al rimborso delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano in € 518,00 per spese esenti, € 22.457,00 per Controparte_1 compensi (così determinati: € 3.544,00 fase studio, € 2.338,00 fase intr., € 10.411,00 fase istr.; € 6.164,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna la parte attrice soccombente al rimborso delle spese di lite in favore del terzo liquidate in € 22.457,00 per compensi (così determinati: € 3.544,00 fase Controparte_2 studio, € 2.338,00 fase intr., € 10.411,00 fase istr.; € 6.164,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 02 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti