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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello di cui ai giudizi riuniti, proposti, quello n. 391/2023 R.G,
DA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Antonello Portanova, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Salerno, alla Via Francesco Conforti, 11.
APPELLANTE
CONTRO
, e , rappresentati e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alexis Candela
APPELLATA
Nonché
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra
[...] P.VA_1 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sica, in virtù di mandato in atti
[...]
APPELLATA
E quello iscritto al n. 393/2023
DA
già Controparte_4 Controparte_5
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.VA_1
difesa dall'Avv. Salvatore Sica, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Antonello Portanova, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Salerno, alla Via Francesco Conforti, 11.
E
, e , rappresentati e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
difesi, in virtù di procura in atti e come in atti domiciliati dall'avv. Alexis Candela
APPELLATI Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 3407/2022 del Tribunale di Salerno
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con l'atto introduttivo di primo grado, , in proprio e quale esercente la CP_1
potestà genitoriale sui due figli minori, e ha Controparte_2 Controparte_3
convenuto in giudizio la società nonché per Controparte_5 Parte_1
ottenere, previo accertamento dell'inadempimento del all'obbligo assunto nel Pt_1
verbale di separazione del 28.07.08 di far confluire su un fondo vincolato a favore dei figli, all'epoca minori e nel loro interesse, la somma di €.1.500.000,00, la declaratoria di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 31.10.08, per notaio rep.n.141456 racc. n. 30862, con il quale ha trasferito alla Per_1 Parte_1
verso il corrispettivo di €. 625.000,00, la quota di comproprietà Controparte_5
pari a ¼ di un immobile sito in Castel San GI, al Corso Claudio n.1, e precisamente una villa gentilizia abitativa ad attività turistico – alberghiera,
denominata “Villa Soglia”, immobile sul quale in data 07.08.2008 era stata accesa in favore di “Unicredit Private Banking S.p.a.” ipoteca volontaria per €. 5.600.000,00 a garanzia di un mutuo di €. 2.500.000,00 eseguibile in 20 anni, concesso in favore della e nel quale le parti convenivano che il prezzo della vendita Controparte_5
sarebbe stato versato non appena si fosse verificata la condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
deduceva, all'uopo, che non aveva incassato nessuna Parte_1
somma per la compravendita, così come peraltro riscontrato anche da una perizia contabile disposta dal Tribunale di Verona in altro giudizio intercorso tra le parti.
Si sono costituiti e la che hanno eccepito la nullità, Parte_1 Controparte_5
l'improponibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità ed infondatezza della domanda,
chiedendone il rigetto e la declaratoria di validità dell'atto di compravendita e, in ipotesi di trascrizione della domanda, la condanna della alla cancellazione della CP_1
stessa, con oneri a suo carico.
Si sono costituiti con atto volontario, in quanto divenuti maggiorenni Controparte_2
e , che hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Controparte_3
La causa era, poi, interrotta per la sospensione cautelare dell'originario difensore dei convenuti dall'esercizio della professione forense e il giudizio era, quindi, riassunto,
con ricorso del 12.07.2013 e si costituivano nuovamente in giudizio la Controparte_5
e intervenivano personalmente in giudizio
[...] Parte_1 [...]
e , nelle more divenuti maggiorenni. CP_2 Controparte_3
La causa era, poi, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, delle perizie immobiliari e raccoglimento di interrogatori formali.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3407/2022 ha rigettato la domanda proposta da
, ha accolto la domanda di e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
condannando al pagamento, in loro favore, di €. 1.500.000,00 oltre Parte_1
interessi al tasso legale dal 30.06.2009 sino al soddisfo;
ha accolto la domanda di accertamento della simulazione formulata al capo n. 2) delle conclusioni dell'atto di citazione da , e dichiarato la nullità, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
per simulazione assoluta, del contratto di compravendita del 31.10.2008, stipulato per atto del notar (rep. 141456, racc. 30862 e trascritto in data 7.11.2008, rep. n. Per_1
32535 e rg. n. 44841) tra e la “ , ed avente ad Parte_1 Controparte_5
oggetto i seguenti beni immobili siti in Castel S. GI, al Corso Claudio n. 1, nella misura della quota di un quarto, così catastalmente identificati al locale catasto fabbricati e terreni: n.1 catasto fabbricati, foglio 4, particella 455, sub 2; n.2: catasto terreni, foglio 4, particella 455; n.3 catasto terreni, foglio 4, particella 1637; n.4 catasto terreni, foglio 4, particella 588; n.5: catasto terreni, foglio 4, particella 589; n.6: catasto terreni, foglio 4, particella 927; n.7 catasto terreni, foglio 4, particella 1243; n.8: catasto terreni, foglio 4, particella 453; n.9 catasto terreni, foglio 4, particella 454; n.10: catasto terreni, foglio 4, particella 459; Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patiti da
, e a causa della simulazione assoluta CP_1 Controparte_2 Controparte_3
di cui al capo n. 2); Dichiara assorbite le ulteriori domande formulate dagli attori;
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna i convenuti, in solido tra loro,
al pagamento in favore degli attori della restante quota dei due terzi, che liquida per intero in € 1.583,90 per spese vive, ed € 36.145,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendone la riforma, Parte_1
con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) L'errata sua condanna al pagamento dell'importo di €. 1500.000,00 per aver il
Tribunale affermato l'inadempimento all'obbligazione, in ragione della clausola inserita nel verbale di separazione consensuale del 29.07.2008, di far confluire su un fondo a favore dei figli, all'epoca minori, e nel loro interesse la somma di
€.1500.000,00 entro e non oltre il 30.06.2009; deduce all'uopo che le pattuizioni concordate in sede di separazione non sono state contemplate nella sentenza di divorzio n. 2828/2016 del 29.10.2016, passata in giudicato, con conseguente estinzione del diritto di credito;
la mancata considerazione che le somme portate dai titoli erano state date in pegno a garanzia del pagamento delle rate del mutuo erogato dalla Cassa di Risparmio di che le aveva incamerate. CP_6
2) L'errato accoglimento della domanda di simulazione del contratto di compravendita immobiliare del 31.10.2008. con il quale il Parte_1
cedeva in favore della “ i diritti di comproprietà pari ad un Controparte_5
quarto vantati sulla consistenza immobiliare sita in Castel S. GI (SA) al
Corso Claudio n. e cioè, precisamente, la villa gentilizia denominata “Palazzo
Conforti”, articolata su tre livelli oltre un piano sotto strada e completa di terrazzi, aiuole, viali, camminamenti, parcheggi, campo di calcetto, piscina, oltre un'ampia superficie a bosco e adibita ad attività turistico-alberghiera denominata
“Villa Soglia”; al riguardo l'appellante deduce che tale atto costituisce adempimento del preliminare stipulato in data 31.10.2005 con il quale Pt_1
aveva convenuto la vendita della quota di sua proprietà, pari a ¼
[...]
dell'immobile denominato “ Villa Soglia” , in favore di o di Parte_2
persona o società da nominare in sede di stipula, con contestuale versamento dell'importo di €. 620,000,00, bonificato sul c/c. n. 60023167 intrattenuto con la Banca Unicredit Private Bank, Agenzia di Salerno, di cui era cointestataria anche
, e previsione di pagamento del residuo, per €. 5.000,00 con CP_1
assegno alla stipula del definitivo;
che, inoltre, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'accordo simulatorio desunto da elementi indiziari non precisi, né
gravi, né concordanti;
che, invero, del tutto non considerata è la circostanza che,
nel corso dell'anno 2009 la ha acquistato le quote di spettanza CP_5
degli altri comproprietari, proprio per la realizzazione del prefissato programma societario;
che la non congruità del prezzo, peraltro in linea con i prezzi di mercato dell'epoca, è stata ricavata da perizie rese in altri giudizi, senza contraddittorio integro, e per altre finalità; che la prova del pagamento è
comprovata dall'estratto conto di in cui risulta registrata la Parte_2
diposizione di giroconto del 04.11.2005, con annotazione della dicitura “
disposizione per giroconto acquisto 25 immobile Villa Soglia” per €.
620.000,00, della cui ricezione ha dato attestazione nell'atto Parte_1
pubblico; che all'atto della stipula del preliminare non esisteva alcun contrasto fra i coniugi e la vendita fu effettuata proprio perché il nucleo familiare viveva al Nord e intendeva dismettere i beni in Salerno, peraltro, con pagamento di cui ha beneficiato anche la in costanza di matrimonio, rivelandosi, quindi, CP_1
del tutto inesistente il consilium fraudis;
che, dunque, una volta qualificato il rogito successivo come atto dovuto, alcuna simulazione e/o revocatoria poteva ipotizzarsi. 3) L'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione ai sensi dell'art. 2901 c.c., non avendo l'attrice in primo grado fornito la prova di tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria,
non potendosi ritenersi sussistente il requisito soggettivo della consapevolezza nel debitore di arrecare un pregiudizio alle pretese creditorie.
Con distinto atto di appello, poi riunito al presente, la Controparte_4
ha proposto appello alla sentenza n.3407/2022, chiedendone la riforma,
[...]
con vittoria delle spese, deducendo i medesimi motivi dell'appello proposto dal Pt_1
, e, precisamente, l'errata ricostruzione dei fatti, l'errato accoglimento della
[...]
domanda di simulazione assoluta e l'errata applicazione degli art. 1414,1415,1417,2729 e 2734 c.c. nonché dell'art. 230 c.p.c..
Si sono costituiti , e che hanno CP_1 Controparte_2 Controparte_3
contestato gli appelli ed i relativi motivi, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 31.01.2024 è stata disposta la riunione del procedimento recante il n. RG. 393/2023 a quello iscritto al n. RG. 391/2023.
All'udienza del 12 novembre 2024, sulle conclusioni rassegate dalle parti, la causa è
stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Rileva la Corte che gli appelli proposti da e dalla Parte_1 [...]
non sono fondati. Parte_3 L'appellante in via, preliminare, rileva la cessazione della materia del Parte_1
contendere in relazione all'obbligo di far confluire su un fondo a favore dei figli la somma di €. 1500.000,00, poiché tale pattuizione concordata in sede di separazione non risulta riportata nella sentenza di divorzio n. 2828/2016 del 29.10.2016, passata in giudicato, con conseguente estinzione del relativo diritto di credito.
Il motivo è inammissibile, poiché la sentenza di divorzio non è stata tempestivamente allegata, ostandovi, in tale fase, il divieto di cui all'art. 345 c.p.c..
Invero, la produzione di nuovi documenti in secondo grado, ai sensi dell'art. 345 co. 3
c.p.c., è ammissibile a patto che la parte provi di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile.
In conseguenza, i documenti rilevanti in causa già esistenti al tempo del giudizio di primo grado possono essere prodotti in appello come nuovi mezzi di prova sulla base della ricorrenza di una causa non imputabile, ex articolo 345 comma c.p.c., non già in virtù della mera formazione del documento successiva al giudizio di primo grado, ma solo se la parte dimostri che non era esigibile da una sua condotta diligente il sollecitare il giudice di primo grado all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex articolo 213 del c.p.c. ( cfr. Cassazione civile, sez. II, 10/03/2023, n. 7193; Cassazione civile, sez. II,
09/05/2023, n. 12399).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza di divorzio, da cui la parte fa discendere la estinzione del suo obbligo, è di molto antecedente alla sentenza in esame. censura, poi, la condanna per inadempimento dell'obbligazione, in Parte_1
ragione della clausola inserita nel verbale di separazione consensuale di far confluire in un fondo a favore dei figli e e nel loro interesse Controparte_2 Controparte_3
la somma di €. 1500.000,00, ritenendo tale clausola integrante un atto costitutivo di un fondo patrimoniale, come tale cessato all'atto dello scioglimento del matrimonio.
Tale motivo non può essere accolto poiché, come correttamente, rilevato dal Tribunale,
l'impegno assunto dal non costituisce costituzione di fondo patrimoniale. Pt_1
Invero, trattasi di clausola inserita nel verbale di separazione dai coniugi in esplicazione della autonomia contrattuale.
Difatti, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, ben possono “integrare le tipiche clausole di separazione e divorzio (figli, assegni, casa coniugale) con clausole che si prefiggono altri obbligazioni”.
In particolare, si è affermato che i coniugi in sede di determinazione dei cd. “accordi della crisi coniugale”, concludere pattuizioni atipiche, meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, decidendo di trasferire tra i coniugi, o in favore dei figli, diritti reali immobiliari, o di costituire iura in re aliena su immobili.
L'accordo delle parti in sede di separazione e di divorzio ha natura certamente negoziale, e può dare vita a pattuizioni atipiche meritevoli di tutela, che ben possono avere ad oggetto, essendo soddisfatto, mediante l'inserimento nel ricorso sottoscritto da entrambe le parti poi trasfuso nel verbale di udienza sottoscritto dalle medesime, il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c., anche trasferimenti di proprietà su immobili, o altri diritti reali ( Cassazione civile, sez. un., 29/07/2021, n. 21761; Cass.
n.27409/2019).
Pertanto, il Tribunale ha correttamente affermato la validità e liceità di tali accordi.
Né, al fine di escludere la attuale sussistenza dell'obbligo del , è dirimente la Pt_1
circostanza che le somme portate dai titoli erano state date in pegno a garanzia del pagamento delle rate del mutuo erogato dalla Cassa di Risparmio di che le CP_6
aveva incamerate.
Anche di tale circostanza l'appellante non fornisce idonea prova, non avendo documentato né la somma effettivamente incamerata dalla Cassa di Risparmio né la eventuale sussistenza di importi residui.
Va, altresì, evidenziato che con la clausola in esame il si è obbligato “a far Pt_1
confluire su un fondo vincolato a favore dei minori e nell'interesse degli stessi la somma complessiva di €1.500.000,00 entro e non oltre il 30.06.2009”, dandosi atto che la somma era depositata su di un conto titoli presso agenzia 1 di della Cassa CP_6
di Risparmio di CP_6
I coniugi, inoltre, si sono obbligati a non utilizzare tali somme per ragioni personali.
Pertanto, del tutto ininfluente rispetto all'obbligo assunto dal si palesa Pt_1
l'avvenuta destinazione per altri fini delle somme ivi depositate, residuando a suo carico l'impegno di “far confluire su un fondo vincolato a favore dei minori e nell'interesse degli stessi la somma complessiva di €1.500.000,00”. Con altri comuni motivi gli appellanti censurano la ricostruzione dei fatti e l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della simulazione assoluta del contratto di compravendita del 31.10.2008.
Il motivo non è fondato.
Giova premettere che, per costante giurisprudenza, in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico ( Cassazione civile, sez. II, 10/05/2023, n. 12606 ; Cassazione
civile, sez. II, 24/11/2021, n. 36478).
Per la affermazione della simulazione assoluta di un atto di compravendita, il giudicante può fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, atti a desumere, secondo l'”id quod plerumque accidit”, da una serie di circostanze quali, ad esempio, l'esiguità del prezzo pagato per l'acquisto, le modalità di corresponsione dello stesso, il mancato trasferimento del possesso del bene all'acquirente, i rapporti tra cedente e cessionario,
il carattere fittizio del contratto (Cassazione civile, sez. II, 24/11/2021, n. 36478).
Al riguardo gli appellanti deducono che l'atto pubblico di compravendita del
31.08.2008 sia avvenuto in esecuzione degli obblighi assunti con il preliminare stipulato in data 31.10.2005 con il quale aveva convenuto la vendita Parte_1 della quota di sua proprietà, pari a ¼ dell'immobile denominato “Villa Soglia”, in favore di , o di persona o società da nominare in sede di stipula, con Parte_2
contestuale versamento della somma di €. 620.000,00, della cui ricezione è stata data attestazione in sede di atto pubblico.
Orbene, la prova della simulazione assoluta che i terzi, nella specie creditori del simulato alienante, devono fornire, ex art. 1417 c.c., può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola.
Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti.
La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi,
essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c.,
indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può,
tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti ( Cassa. n. 5326 del 02.03.2017).
Pertanto, nella specie, il creditore, terzo rispetto al contratto simulato, è ammesso a provare con ogni mezzo la relativa domanda e, in ogni caso, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e sull'idoneità
degli elementi presuntivi, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. n. 903 del 2005; Cass. civ. n. 22801 del 2014).
Inoltre, essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente, ex art. 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (Cass. civ.
Ordinanza n. 101 del 08/01/2015; Cass. civ. n. 8023 del 02/04/2009; Cass. civ. n. 15737
del 21/10/2003; Cass. civ. n. 11906 del 06/08/2003).
Orbene nel caso di specie, il Tribunale ha ampiamente motivato le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto sussistente la simulazione dell'atto pubblico in esame. Difatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, militano a sostegno della simulazione numerosi elementi gravi, precisi e concordanti.
Va, infatti, rilevato che la scrittura privata è intercorso con , laddove l'atto Parte_2
pubblico è stato stipulato dalla senza alcuna indicazione della Controparte_5
c.d. “electio amici” da parte di , quale presupposto necessario per la Parte_2
successiva intestazione in favore del terzo (Cass. Civ., Sez. III, 4.11.2004, n. 21140;
Cass. 17.3.1995, n. 3115; Cass. 25.8.1998, n. 8410; Cass. 2.2.1994, n. 1023;
Cassazione civile, sez. II, 22/08/2019, n. 21576; Sez. II, 2.2.1994, n. 1023).
In conseguenza, manca il dedotto collegamento fra il primo e il secondo atto che l'appellante assume essere avvenuto in adempimento del primo.
Anche l'effettiva corresponsione del prezzo, per €. 620.000,00 non è provata.
Gli appellanti assumono al riguardo che la prova del versamento del corrispettivo sia dato dalla disposizione di giroconto del 04.11.2005, recante la dicitura “disposizione per giroconto acquisto 25 immobile Villa Soglia” per €. 620.000,00.
Tuttavia, la documentazione prodotta è costituita da un mero estratto conto del
30.11.2005 relativo al c/c n.60021092 intestato a senza alcuna Parte_2
indicazione del beneficiario.
Parimenti, anche per l'assegno di €. 5000,00 non vi è prova del suo effettivo incasso.
nulla ha, infatti, prodotto al fine di dimostrare la effettiva ricezione di Parte_1
tali somme sul conto corrente acceso presso la “Unicredit Private Banking” che assume essere all'epoca cointestato anche con la CP_1 Né al riguardo è risultato dirimente l'esito dell'interrogatorio formale deferito alla che ha dichiarato di non ricordare di aver mai intrattenuto un conto corrente CP_1
con tale banca.
Invero, solo con la produzione da parte di dei relativi estratti conto Parte_1
poteva dimostrarsi l'effettiva corresponsione di tali somme in suo favore.
Altra anomalia è costituita dalle modalità di regolazione del prezzo convenuto.
Difatti, nella scrittura privata del 31.10.2008 è stato previsto che il corrispettivo sarebbe stato pagato, senza interessi, non appena si fosse verificata la condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte del per i beni CP_7
culturali.
Di contro, nell'” atto di avveramento della condizione sospensiva” del 06.02.2009 si attesta, invece, che l'importo di €. 620.000,00 è stato già saldato dal socio Pt_2
in data 07.11.2005 mediante disposizione di bonifico del cui effettivo incasso,
[...]
come detto, non vi è prova alcuna.
Anche la non congruità del prezzo costituisce elemento da cui il Tribunale ha desunto la simulazione dell'atto.
Gli appellanti, al riguardo, deducono che il prezzo, oltre che essere in linea con quelli di mercato dell'epoca, è stato desunto da perizie rese in altri giudizi, senza contraddittorio integro, e per altre finalità.
Orbene, la circostanza che ben due perizie hanno attribuito ai beni compravenduti un prezzo di molto superiore a quello corrisposto per l'acquisto della quota spettante al
, in ragione di ¼, inducono, in uno al notorio riguardo alla entità dei beni e al Pt_1 loro valore, a ritenere che il prezzo della compravendita risulti di molto inferiore a quello effettivo.
E, inoltre, proprio le finalità della stima in questione, volta a costituire idonea garanzia patrimoniale per la banca, depongono per la sua non congruità.
È noto, infatti, che le perizie di stima effettuate dalle banche per la erogazione di mutui non siano certamente orientate ad una sovrastima dei beni dati in garanzia, come paventato dagli appellanti.
Orbene, poiché il valore degli immobili risulta in entrambe le perizie ammontante a circa €. 8500,00, appare evidente che la quota di ¼ spettante a è pari Parte_1
quantomeno al doppio del prezzo indicato in compravendita.
In definitiva, dunque, la simulazione è stata correttamente desunta da molteplici elementi quali la esiguità del prezzo pattuito, non congruo alla valutazione dell'epoca dell'immobile, dalla mancanza di prova della sua effettiva corresponsione, dalle modalità di corresponsione, peraltro soggette al mancato esercizio della prelazione da parte del per i beni culturali, e dai rapporti di parentela tra e CP_7 Parte_1
i soci della società . CP_5
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di simulazione assoluta oggetto della simulazione è l'atto dispositivo che, ha determinato una variazione qualitativa del patrimonio idonea a determinare una situazione di pericolo per le ragioni creditorie dell'altra parte.
Per quanto suesposto, quindi, gli appelli non possono essere accolti, restando assorbite le ulteriori doglianze. La condanna degli appellanti, in solido fra loro, alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
In virtù della soccombenza reciproca, le spese fra gli appellanti possono dichiararsi interamente compensate.
P.M.Q.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e dalla avverso la Parte_1 Controparte_4 CP_4
sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 3407/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e quello proposto da Parte_1 [...]
.. Controparte_4
2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a , Controparte_3 [...]
e le spese del presente grado di giudizio, che liquida in CP_2 CP_1
complessivi €. 13.078,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dichiara interamente compensate le spese fra le altre parti.
Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater,
del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 06.02.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano