Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00765/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00981/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Laura Posa e Matteo Annunziata, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Annunziata in Roma, via Po 9;
contro
Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Di Concetto, con domicilio eletto presso lo studio Livia Ranuzzi in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;
Comune di San Benedetto del Tronto, Area Lavori Pubblici e Patrimonio, Servizio Aree Verdi e Cimitero, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 964/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Annunziata e Ranuzzi in delega orale dell’avvocato Di Concetto, e l’avvocato De Santis;
Considerato, nei limiti della cognizione propria della fase, che, quanto al fumus boni iuris, le prospettazioni poste a sostegno dell’appello cautelare meritano adeguata valutazione nella sede di merito;
Ritenuto, quanto al periculum in mora , che nella comparazione di opposti interessi deve essere prevalente la necessità del mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione nel merito;
Tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale, le spese di lite della fase possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.