TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 368 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso;
ricorrente
e
C.F.: nata a [...], il CP_1 C.F._2
27/10/1974, elettivamente domiciliata in Pace del Mela, via Ficarelle, 1, presso lo studio dell'avv. Catania Giovanna, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 27.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, ha premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
31/08/2013, a Milazzo, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio non sono nati figli. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale.
Si è costituita la quale ha contestato quanto contenuto nel CP_1
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito. La resistente ha ulteriormente chiesto che il ricorrente fosse condannato al risarcimento del danno endo-familiare, che fosse disposto un contributo a carico del marito a titolo di mantenimento della moglie, che il fosse onerato al mantenimento nella misura del 50%, per le spese da Pt_1
sostenere nei riguardi dei cani di proprietà, da affidare in via esclusiva alla resistente.
Con la prima memoria ex art 473 bis.17 c.p.c., depositata il 25.10.2024, il ricorrente ha contestato la richiesta di mantenimento del coniuge ed ha chiesto la restituzione dei libretti postali di sua proprietà e della di lui madre, lo svincolo e la divisione delle somme presenti sul conto intestato alla resistente, la divisione dei beni nella casa coniugale;
nonché di ordinare alla resistente di riconsegnare i cani di sua proprietà e di pronunciare, decorsi i termini di legge, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 15.11.2024, fallito il tentativo di conciliazione, con provvedimento di pari data sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 1099/2024 depositata il 26/11/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di divorzio formulata da parte ricorrente in seno alla memoria ex art 473 bis.17 c.p.c., in quanto tardiva, non essendo stata ritualmente avanzata negli atti introduttivi del procedimento.
Nel merito, la ha chiesto che fosse pronunziata la separazione con CP_1
addebito al marito per aver egli abbandonato il tetto coniugale e aver intrattenuto una relazione adulterina, in violazione degli obblighi coniugali previsti dall'art.143 c.c., offendendo, con i suoi atteggiamenti, la sua onorabilità ed il suo decoro.
Diversamente, il , pur ammettendo di aver una nuova relazione sentimentale (v. Pt_1
verbale dell'udienza del 15.11.2024, nonché certificato di nascita della figlia allegato il 25.10.2024) ha rilevato l'esistenza, già da tempo risalente, di una crisi coniugale tra le parti.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. La violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, devono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constati la mancanza di nesso eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso.
Con riferimento alla portata del dovere di fedeltà la cui violazione assume rilievo ai fini dell'addebito, preme precisare che tale obbligo deve essere letto nella prospettiva della fiducia e della dedizione che caratterizzano fisiologicamente il rapporto di coniugio, ragion per cui assumono rilievo tutte le condotte che siano idonee a ledere ovvero a porre in discussione tali fondamentali caratteristiche e,
dunque, anche rapporti intrattenuti con i terzi, che, pur privi di componenti di carattere sessuale, per le modalità assunte in concreto, siano suscettibili di pregiudicare la necessaria esclusività del rapporto matrimoniale (Cass. n. 8862/2012,
Cass., n. 15557/2008, Cass., n. 8929/2013; Cass., n. 21657/2017). Mentre, per l'ipotesi di abbandono della casa coniugale, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto. (Cass., ord. n. 1785/2021, Cass. n. 648/2020; Cass, ord n.
11792/2021; Cass. n. 7469/2017; Cass. civ n. 11929/2017; Trib. Latina sent. 23 luglio
2022 n. 1547; Trib. Novara, sent. 9 gennaio 2023, n. 8).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la separazione sia addebitabile a . Parte_1
La ha dichiarato: che si è allontanato dalla CP_1 Parte_1
casa familiare nel luglio 2023, a seguito di un diverbio;
e che, successivamente, ha scoperto l'esistenza di una relazione extraconiugale intrapresa dal marito (v. comparsa di costituzione e risposta). La circostanza dell'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale non è contestata. Tuttavia, il ha esplicitato di Pt_1
aver lasciato la casa coniugale non già in forza di un volontario abbandono, ma per comune accordo tra le parti, poiché si era già in presenza di una situazione di intolleranza della prosecuzione della convivenza (“La cessazione della convivenza è avvenuta consensualmente. La mi ha chiesto di andare via e abbiamo così CP_1
deciso insieme”, v. processo verbale del 15.11.2024). Tale circostanza, tuttavia, non è stata sufficientemente provata dal ricorrente ed è stata smentita dalla CP_1 che in sede di interrogatorio formale ha negato la circostanza A della prima memoria ex art 473 bis.17 c.p.c. di parte ricorrente (ovvero “Vero è che l'allontanamento del
ricorrente dalla casa coniugale avvenne di comune accordo e in particolare su invito della resistente rivolto al marito ad andare via”, memoria del CP_1
25.10.2024) e, parimenti, ha negato la circostanza C, (“Vero è che la crisi coniugale
era iniziata parecchio tempo addietro e che da mesi e mesi alla specifica domanda
del marito “ma tu mi ami ?”, ripetuta anche poco prima della cessazione della
convivenza, la resistente dichiarava “non ti amo più”), (v. interrogatorio formale reso all'udienza del 23.01.2025 e memoria ex 473 bis.17 del 4.11.2024). Né conducono a diversa conclusione le conversazioni sulla chat di whatsapp prodotte dalla il 4.11.2024 (v. doc. allegato) e sulla chat di whatsapp prodotta dal CP_1
l'8.11.2024 (v. conversazione del 28 luglio 2023 nell'indicata Pt_1
documentazione), nonché le dichiarazioni del teste , escussa all'udienza Tes_1
del 23.01.2025, che ha riferito “Ricordo che l'avv. è stato ricoverato a Milano Pt_1
nell'estate del 2023. Mia cugina, mi ha riferito di aver chiesto più CP_1
volte al marito, anzi di averlo pregato, per poterlo accompagnare e prendersi cura di
lui, ma secondo il racconto, lui ha rifiutato”, sicché emerge che l'allontanamento dalla casa familiare è stato frutto di una unilaterale determinazione da parte del ricorrente, da cui è conseguita la separazione dei rispettivi assetti abitativi dei coniugi. Parimenti, le circostanze dedotte dal PINO relative ad una preesistente crisi coniugale (“La crisi coniugale è dovuta a tanti fattori, si è incentivata nel periodo del
Covid, quando mia moglie ha subito una fase di depressione ed io ho scoperto di
avere un raro tumore […] Nel mese di gennaio 2023 io e la abbiamo CP_1
trascorso insieme una vacanza tra Roma e Firenze, ma abbiamo vissuto come due estranei. Questo è stato il definitivo epilogo della nostra storia”, v. dichiarazioni rese all'udienza di comparizione delle parti del 15.11.2024, “dopo il 2020 i coniugi vivessero ormai esistenze separate”; nel “gennaio 2023 il ricorrente fece un ultimo
tentativo per cercare di comprendere se il rapporto coniugale potesse in qualche modo essere rimesso nei binari dell'affectio maritalis. La coppia passò qualche giorno a Firenze e a Roma, ma non ritrovò affatto quella complicità e quella intesa
che aveva avuto: da qui la decisione di porre fine del rapporto”, v. memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. del 25.10.2024) non si reputano idonee, da sole, a provare che il rapporto coniugale tra i coniugi fosse già in crisi all'epoca dell'allontanamento del dalla casa coniugale. Pt_1
Per quanto concerne, ulteriormente, l'asserita relazione extraconiugale intrapresa dal con la sig.ra (persona già nota al ricorrente “per Pt_1 Controparte_2
motivi politici, ci conoscevamo da almeno 4, 5 anni”, v. verbale d'udienza), sfociata in una relazione sentimentale pacificamente ammessa dallo stesso ricorrente (“Solo
dopo 6, 8 mesi di cessata convivenza con la - una scelta presa di comune CP_1
accordo - ho iniziato una nuova convivenza. Ho una bambina adesso”, v. ancora processo verbale del 15.11.2024, “Ma questa conoscenza -che risale ad anni ed anni
addietro – fino a dicembre 2023 non era mai ancora sfociata in un rapporto sentimentale”, v. memoria depositata il 25.10.2024) e la sua riconducibilità alla crisi coniugale, occorre tener conto del tenore delle prove testimoniali assunte in giudizio all'udienza del 23.01.2025. In particolare, la teste cugina della Tes_1
resistente, e la teste , zia della hanno confermato la Testimone_2 CP_1
circostanza K della prima memoria ex art 473 bis.17 c.p.c. di parte resistente,
asserendo di aver visto “In un giorno di marzo 2023, verso le ore 14:30, in via Ugo
Sant'Onofrio, in Barcellona P.G., era a passeggio con Parte_1 [...]
” (v. circostanza K della memoria depositata il 4.11.2025) e, CP_2 rispettivamente hanno dichiarato “Io personalmente da casa mia che si trova in via
Ugo di Sant'Onofrio n. 73, ho visto il passeggiare con la sig.ra Parte_1 [...]
, che io già conoscevo avendo conosciuto il marito ed il padre, essendo io CP_2
affacciata al balcone. Ricordo che l'Avv. mi ha vista e ci siamo Parte_1
salutati” (teste ), “confermo di aver visto il insieme alla , ma non Tes_1 Pt_1 CP_2
ricordo il periodo;
ricordo solo che ancora era sposato con la . Ho CP_1
visto il nei pressi di via Roma precisamente una parallela dove vi è il Parte_1
palazzo ex Mabel, via Ugo Sant'Onofrio, camminare in compagnia di una signora che non conoscevo, poi ho saputo chiamarsi . Ricordo che ciò è avvenuto nelle CP_2
prime ore di pomeriggio. Preciso altresì di aver visto sempre in quel periodo il
[...]
in compagnia della medesima signora in giro per Barcellona. Io ho Pt_1
avvertito mia OT di ciò ma lei non mi ha voluto credere” (teste . Tes_2
Parimenti, le stesse hanno dichiarato in relazione alla circostanza M (“Nel mese di
ottobre 2023, è uscito dal suo studio di Barcellona P.G., mano nella Parte_1
mano, con ”) “Ricordo che quella sera ero nei pressi dello studio in Controparte_2
via Roma, strada che percorro abitualmente, quando ho visto l'Avv. uscire dallo Pt_1
studio legale tenendo per mano la SI.ra e con l'altra mano teneva Controparte_2
una borsa da passeggio da donna. Ricordo era ottobre 2023. Era sicuramente una
giornata lavorativa, i negozi erano aperti, ma non ricordo con esattezza il giorno.
Ricordo che erano soli loro due. Non vi erano altre persone in loro compagnia. Non
ci siamo visti, ma ho avuto modo di guardarlo attraversare la strada per prendere la
sua automobile posteggiata accanto al marciapiede di fronte” (teste ) e “io Tes_1
vedevo quasi giornalmente il , in giro per Barcellona in compagnia Parte_1
della . Maggiormente vicino il suo studio che si trova in via Roma. Preciso che CP_2
essendo medico spesso mi reco presso i miei pazienti per visite domiciliari e in varie occasioni ho visto il con la anche mano nella mano ma non ricordo Pt_1 CP_2
quando. Tutte le volte io evitavo di farmi vedere dal . Ricordo che una Parte_1
volta ho mandato un messaggio al NO, dopo aver fatto una telefonata alla quale
non ha risposto, dicendogli di presentare la separazione vista la situazione e lui mi
ha risposto che non sapeva di che cosa si stesse parlando, sempre tramite
messaggio” (teste . Diversamente, il teste , fratello del Tes_2 Tes_3
ricorrente, sentito a prova contraria ha dichiarato, in merito alla circostanza K, “Posso
riferire che sarà stato possibile che mio fratello e la si siano trovati insieme in CP_2
via San'Onofrio in quanto detta via si trova tra il nostro studio legale e lo studio del
Consigliere La Rosa e periodicamente i tre si riunivano, o presso il nostro studio o
presso lo studio del La Rosa, per riunioni correlate alle attività di consiglieri comunali” ed ha contestato la circostanza M, riferendo “mio fratello in quel periodo frequentava la solo per questioni politiche o di lavoro. La loro relazione CP_2
sentimentale è successiva” (v. processo verbale del 23.01.2025). Su tale ultimo punto, tuttavia, va considerato che il ha riferito che “mai prima...aveva esternato, o Pt_1
anche solo confidato, ad alcuno un rapporto con la , che non fosse quello di CP_2
colleganza e di amicizia che da aveva da anni” (v. memoria depositata il
25.10.2024). Di talché, a fronte delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, nonché
delle pacifiche scansioni cronologiche che hanno caratterizzato l'instaurazione del rapporto sentimentale del con la (da cui è seguita la nascita della figlia Pt_1 CP_2
nel settembre del 2024; cfr. Cass., n. 10823/2016 sulla rilevanza da attribuire in via presuntiva all'elemento della prossimità, nelle ipotesi in cui la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, l'accertata violazione del dovere coniugale)
può ritenersi, presuntivamente, la sussistenza dell'efficienza causale tra il comportamento addebitabile al - la relazione personale, non sporadica o Pt_1 occasionale, bensì stabile e continuativa con la , ha dato la stura all'abbandono CP_2
della casa familiare è poi esitata in una durevole convivenza - e la rottura dell'unione coniugale. In conclusione, non avendo parte ricorrente, di ciò onerata, provato l'irrilevanza causale della propria condotta in ordine alla crisi coniugale, deve ritenersi provato, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'accertato abbandono della casa familiare e il ravvicinato avvio di una convivenza con una nuova compagna, sia stata la causa unica, o prevalente, della separazione, che ha determinato la disgregazione della vita familiare. La domanda di addebito avanzata dalla va quindi accolta. CP_1
La ha proposto domanda di risarcimento dei danni conseguente CP_1
alla violazione dei doveri familiari, assoggettata al rito unico di famiglia ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. come modificato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, entrato in vigore il 26.11.2024.
Il c.d. danno endofamiliare rappresenta una categoria di danno non patrimoniale di recente riconoscimento dovuto al necessario adeguamento del sistema giuridico ai cambiamenti sociali, configurabile quando la lesione abbia alterato l'assetto delle relazioni familiari ed abbia inciso sulla persona, ovvero quando la lesione di un diritto fondamentale della personalità avviene da parte di altro componente della famiglia, di talché all'interno della fattispecie del danno endofamiliare trova spazio sia il rapporto di coniugio o di unione che quello genitoriale. La Suprema Corte con la sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011 ha affermato che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure
tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione,
discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli
estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento
dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva” (Cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18853 del 15/09/2011).
Con particolare riferimento alla condotta violativa del dovere di fedeltà è stato osservato che la posizione del coniuge che domanda il risarcimento del danno va
“bilanciata” con la situazione soggettiva del coniuge autore della violazione il quale, dal canto suo, vanta il diritto di autodeterminarsi nell'ambito della sfera privata e familiare, nonché la libertà delle scelte sentimentali ontologicamente incoercibili. Ne
consegue che, fuori dal sistema del diritto di famiglia, non necessariamente il diritto all'integrità della vita familiare è destinato a prevalere, sicché la mera violazione del dovere di fedeltà coniugale non può di per sé sola determinare la condanna al risarcimento del danno che ne deriva (Trib. Rimini, 04.04.2019, n. 301). A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la violazione del dovere di fedeltà può dare luogo al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto quale, in ipotesi, quello alla salute, all'onore o alla dignità personale (cfr.
Cass., 6598/2019).
Posto che alla violazione dei doveri ex art. 143 c.c. può conseguire il risarcimento del danno, è stato ulteriormente precisato che, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, il danno endofamiliare non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio è allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
Le censure mosse dalla all'indirizzo del riguardano la CP_1 Pt_1
“connotazione pubblica” della nuova relazione intrapresa dal ricorrente, il quale “dal momento dell'ingiustificato abbandono della casa familiare ha iniziato a pubblicare sul suo profilo facebook, accessibile a terzi, numerose foto che lo ritraggono in
compagnia della nuova donna” (v. comparsa di costituzione e risposta). Tuttavia, la prova di tale condotta è stata affidata al solo materiale fotografico allegato dalla resistente, estratto dal profilo Facebook pubblico del e postato molti mesi dopo Pt_1
la cessazione della convivenza con la (le prime foto ritraenti il CP_1 Pt_1
con la risalgono al mese di maggio 2024, v. doc. depositata il 4.11.2024 non CP_2
specificamente contestata dal ricorrente). Invero, i testi sentiti a prova contraria hanno riferito “la relazione del NO con la è stata resa da loro pubblica nella CP_2
primavera del 2024, quando la SI.ra era già in attesa. Io non ho mai visto nel CP_2
periodo precedente foto della coppia sui social”, “non ricordo di foto del Natale pubblicate ma posto che nel maggio del 2024 la relazione del con la sig.ra Pt_1
era pubblica, non escludo che, a partire da tale data, abbia pubblicato foto CP_2
che ritraevano entrambi” (v. dichiarazioni rese da sulla Testimone_4
circostanza dd della memoria depositata il 4.11.2024) e “Mio fratello rende pubblica la relazione sentimentale solo dopo l'inizio della gravidanza della . Anche io CP_2
che sono stato sempre molto vicino a mio fratello, ho saputo da lui della nuova
relazione quando la aspettava un figlio. Non sono un frequentatore di CP_2
Facebook ma escludo che abbia pubblicato foto prima della gravidanza.” (v. dichiarazioni rese da alla medesima udienza istruttoria del 23.01.2025). Tes_3
Mentre, i testi di parte resistente non hanno fornito riferimenti temporali certi sull'iniziale data di pubblicazione delle suindicate foto e né le dichiarazioni rese sono sufficienti a provare che il modus operandi del abbia leso il diritto alla Pt_1
reputazione e la dignità del coniuge (sul punto, ha riferito “Ricordo di Tes_1
averlo visto per Barcellona più volte in compagnia della e poi ho visto sui CP_2
social foto che li ritraevano assieme, pubblicate sul suo profilo dal ma Parte_1
non ricordo a quando risale la prima foto. La prima foto che io ho visto ritraeva loro
due vicini viso contro viso, in primo piano”, “Nelle foto che mi vengono esibite riconosco quella che ritrae la vacanza in Puglia presso lo zoo e la vacanza a Petralia
Sottana, non vedo però la foto che ritrae i festeggiamenti del natale 2023 dove erano ritratti insieme e vi erano anche dei parenti”, mentre ha riferito Testimone_2
“Mi sono state inviate da miei conoscenti foto pubblicate sul profilo del Pt_1
che lo ritraevano con la figlia della , in vacanza in giro per la Sicilia ed a
[...] CP_2
Roma o presso vari ristoranti;
ultimamente ho visto foto sue con la e con il CP_2
figlio nato da poco dalla loro unione”, “Nelle foto che mi vengono esibite non
individuo quella che ritrae la figlia maggiore della , ma riconosco la foto del CP_2
ristorante di Novara di Sicilia ed un'altra presso un altro locale”, “ricordo di aver visto foto pubblicate prima della presentazione del ricorso di separazione, che
ritraevano il con La SI.ra ma non in particolare quella del Natale 2023. Pt_1 CP_2
Parlo delle foto pubblicate sul profilo di . Tali foto non le ho Parte_1
individuate tra quelle esibite, v. processo verbale del 23.01.2025). Nondimeno, alla luce della suddetta ricostruzione fattuale, non può ritenersi provato il nesso di causalità tra la dedotta condotta infedele ed ostentatrice del ed il preteso danno Pt_1
alla salute della piuttosto, la lesione del diritto alla salute della CP_1 resistente – quand'anche ipotizzabile – può essere riconducibile alla mera rottura dell'unione coniugale. Infatti, dal certificato dello Psicologo, dott. si evince Per_1
esclusivamente che la resistente “da ottobre 2023 a tutt'oggi è in trattamento psicologico” (v. doc. depositata il 4.11.2024), mentre i testi hanno riferito “Ricordo che per mesi, dal mese di luglio 2023 in poi, dopo l'allontanamento da casa del marito,… che era depressa”; “mia cugina, si recava in quel periodo CP_1
(id est “Dopo che il marito aveva lasciato la casa coniugale”, circostanza v della memoria ex 473 bis.17 c.p.c. di parte resistente), giornalmente, per visitarla stante le
sue condizioni ed i suoi attacchi di panico. Ricordo che NN chiedeva sempre aiuto perché stava male” (teste ), “Ricordo che quando l'Avv. è andato Tes_1 Pt_1
via da casa, mia OT è stata malissimo ed io in particolare l'ho assistita nella qualità di medico” (teste ). Né risulta, inoltre, alcun particolare e Testimone_2
circostanziato episodio idoneo a dimostrare la riconducibilità causale della lamentata sofferenza morale a comportamenti specificamente lesivi integrati dal idonei, Pt_1
secondo lo id quod plerumque accidit ad arrecare un danno alla salute (v. dichiarazioni rese dal teste “Ricordo che mia cugina rifiutava di Tes_1 CP_1
uscire perché temeva di incontrare il marito con la in quanto tanti amici dei CP_2
coniugi le riferivano di vedere il marito, in compagnia della SI.ra , CP_2
frequentare le vie di Barcellona P.G.. Addirittura noi evitavamo di pronunciare il suo
nome in quanto solo a sentire parlare del marito lei si sentiva male e collassava” e dalla teste “Mia OT per un periodo breve, non ha voluto più Testimone_2
uscire da casa in quanto continuamente le giungevano notizie della relazione tra il
marito e la , per esempio ha saputo che la sig.ra ha trasferito nello CP_2 CP_2
studio dell'Avv. il patronato, prima ancora avevano preso in affitto Parte_1
una casa per andare a convivere e che il è intervenuto in suo aiuto durante una Pt_1 lite. Visto che queste notizie facevano male a mia OT ho chiesto che non le si
dicesse più nulla della vita del NO. Non usciva da casa anche perché non voleva
vedere la che nel frattempo era in attesa di un figlio” rese all'udienza CP_2
istruttoria del 23.01.2025). Di talché se un tale danno si è verificato nella fattispecie,
non può essere addebitato al comportamento e alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale del , non essendo stati provati il danno ingiusto e il Pt_1
nesso causale con una condotta illecita del marito, non riscontrabile nella sola infedeltà coniugale.
Ed invero, non si ritiene sufficientemente provato che la condotta del , Pt_1
per la sua modalità, ha trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto o che per le sue modalità e in relazione alla specificità del caso in esame, abbia dato luogo ad una lesione della salute della resistente.
Per tali ragioni, dunque, la domanda della va rigettata. CP_1
La ha avanzato domanda di assegno di mantenimento in proprio CP_1
favore.
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è
considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione,
infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178,
cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg. ex Cassazione
civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Nel caso di specie, il svolge attività lavorativa in qualità di avvocato (ha Pt_1
riferito che “dopo la laurea nel 1998, egli ha subito preferito crescere professionalmente lontano dallo studio di famiglia e quindi fare esperienze lavorative
e professionali”) ed ha dichiarato di aver dovuto tralasciare “in buona parte il proprio studio legale” in quanto “temporaneamente impegnato un rapporto di lavoro autonomo professionale in Roma (presso la Camera dei Deputati)” (v. memoria del
25.10.2024). Sul punto, il ha esposto “di aver un reddito di €.11.000,00 Pt_1
derivante da lavoro autonomo;
che a Roma svolge attività lavorativa come collaboratore esterno percependo circa €.1.500,00 oltre €50,00 per cassa avvocati, e che egli è tenuto a sopportare delle spese durante le permanenze a Roma” (v. processo verbale del 15.11.2024). Con note dell'11.03.2025, ha dichiarato di aver cessato il rapporto di collaborazione professionale con la Camera dei Deputati (v.
note di precisazione delle conclusioni). Al , inoltre, è stata riconosciuta Pt_1
dall' l'invalidità civile, con decorrenza dal 29.12.2023 (“invalido con totale e CP_3
permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”, v. certificazione medica allegata il
25.10.2024). Dalla documentazione fiscale depositata in atti è emerso che il ha Pt_1
percepito le somme di €.3.001,00 nel periodo d'imposta 2020, €.14.760,00 nel periodo d'imposta 2021, €.30.875,00 nel periodo d'imposta 2022 (all. atto di ricorso),
€.11.067,00 nel periodo d'imposta 2023 (allegato il 25.10.2024). Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza è emerso che il ha percepito nell'anno Pt_1
d'imposta 2023 l'importo di €510,00 dalla Corte d'Appello di Messina e la somma di
€.7.624,74 dalla Camera dei Deputati, mentre ha percepito l'importo di €.350,00 dall'autocarrozzeria F.lli Munafò, €.2.907,14 dalla e Controparte_4
€.13.224,00 dalla Unisalute S.P.A. (a titolo di beneficiario di un sinistro); è
proprietario, per quote, di diverse unità immobiliari (v. anche risultanze catastali depositate il 4.11.2024); è intestatario di un motoveicolo immatricolato nel 2003, di un autoveicolo immatricolato nel 1984 e di uno immatricolato nel 2019. Egli risulta essere, inoltre, titolare di un rapporto bancario con l'Intesa Sanpaolo S.P.A. con saldo contabile al 31.12.2023 di €.58.664,00 e di un conto deposito con le Controparte_5
con saldo al 31.12.2023 di €.1.033,00 in contitolarità con la
[...] CP_1
altresì contitolare di due certificati di deposito e buoni fruttiferi con saldo al
31.12.2023 di €.55.000,00 e di €.36.000,00; altresì titolare di un ulteriore certificato di €.49.000,00 e di una postepay con saldo al 31.12.2023 di €.1.983,00 (v. relazione depositata in atti il 18.12.2024). Diversamente, la ha dichiarato di CP_1
svolgere attività lavorativa in qualità di “insegnante precaria a scuola, da circa due anni. Mi chiamano ad ore e solo se faccio orario completo posso percepire fino a
€.1.550/600, ma dipende dalla necessità dell'istituto scolastico. Prima lavoravo allo studio, volevo portare avanti la professione e non ci sono riuscita” (v. processo verbale del 15.11.2024). A tal riguardo, in sede di escussione dell'interrogatorio formale, la ha riferito sulla circostanza L della memoria del 25.10.2024 CP_1
di parte ricorrente (“Vero è che la resistente, laureatasi dopo oltre sedici anni dall'iscrizione al corso universitario per la laurea magistrale in Giurisprudenza, non ha mai voluto svolgere né ha mai svolto la professione forense e che pur avendo superato l'esame per la abilitazione non ha mai voluto iscriversi all'Albo degli
Avvocati”) che “è vero che mi sono laureata dopo parecchi anni, all'età di 33 anni circa, ma ho svolto la pratica legale e non mi sono iscritta all'albo degli avvocati per
precisi motivi e comunque ho sempre collaborato presso lo studio legale dell'Avv.
” (v. processo verbale del 23.01.2025). La resistente ha infatti riferito di Parte_1
aver dapprima lavorato “gratuitamente presso lo studio del coniuge” e di aver inviato le domande di insegnamento – nonostante il dissenso del PINO – dall'anno 2019 (v.
domanda di insegnamento e iscrizione test di ammissione 2020 allegata alla memoria del 4.11.2024), di talché “tra marzo ed aprile 2022, è stata convocata per una
supplenza di 60 giorni”, “L'anno successivo, la deducente ha ottenuto il suo primo incarico annuale (un part time presso I.C. secondo Milazzo, plesso Sacro Cuore) fino al 30 giugno 2023”, e nel “mese di luglio 2024 non lavora più e ha percepito la soltanto per il periodo luglio-agosto” (v. memoria di costituzione del CP_6
10.10.2024). Invero, dalla documentazione fiscale depositata in atti è emerso che la ha percepito l'importo di €.6.447,76 nel periodo d'imposta 2022; di CP_1
€.5.730,60 e di €.4.167,36 (per attività lavorativa con data d'inizio del 8.07.2023) nel periodo d'imposta 2023; nel periodo d'imposta del 2024 la di €. 1.707,77 CP_6
(pari a €.509,31 dal 16.07 al 31.07, pari a €.252,15 dall'8.07 al 15.07 e pari a
€.964,31 dall'1.08.2024 al 31.08.2024, v. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2024). Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza
è emerso che la ha percepito nell'anno 2023 l'importo di €.5.730,60 a CP_1 titolo di reddito da lavoro dipendente;
un importo di €.3.832,05 a titolo di Naspi;
un importo pari a €.480,00 a titolo di trattamento integrativo e un importo pari a
€.251,29 a titolo di TFR. Ella non risulta essere titolare di un alcun bene immobile (la stessa, avendo lasciato la casa coniugale - di proprietà della madre del ricorrente - ha riferito in sede di comparizione delle parti “Attualmente vivo con mio padre, non ho una casa di proprietà”, v. dichiarazione rese all'udienza del 15.11.2024), è intestataria di un motoveicolo immatricolato nel 2004 ed è titolare di un rapporto bancario con l'Unicredit SPA con saldo al 31.12.2023 di 3,00; con le Controparte_5
con saldo al 31.12.2023 di €.39.726,00 (conto deposito), oltre che dei
[...]
certificati cointestati con il . È titolare di una postepay con saldo al 31.12.2023 Pt_1
pari a €.17.424,00 (v. relazione depositata il 18.12.2024).
Alla luce di tali elementi, va constatato che vi è prova dell'esistenza di uno squilibrio economico tra le posizioni economico-reddituale delle parti. Seppur
l'attività lavorativa svolta, non continuativamente, dalla resistente rilevi una potenziale capacità di lavoro personale, ella, in esito alla separazione, ha subito un peggioramento del proprio tenore di vita e rimane priva, nell'attualità, di mezzi economici adeguati a garantirle l'autosufficienza economica e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Pertanto, va previsto l'obbligo a carico del di Pt_1
versare in favore della l'assegno di mantenimento quantificato in CP_1
€.150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo i consueti indici ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente presso il suo domicilio o in qualsivoglia altra modalità dalla stessa indicata.
Nulla va disposto sulla casa coniugale, posto che dall'unione non sono nati figli, sicché trova applicazione la disciplina relativa al diritto di proprietà sull'immobile in questione. Va infine dichiarata l'inammissibilità delle domande di affidamento degli animali domestici proposte dalle parti. In accordo con la giurisprudenza di merito degli ultimi anni (Trib. Milano, decr. 24 febbraio 2015, conformi Trib. Roma,sent. 16
aprile 2016, Trib. Milano, sent. 17 luglio 2013) il giudice della separazione non è tenuto, almeno sulla base dell'attuale diritto positivo, “ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all'uno o all'altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi” (cfr. Trib. Como, decr. 3 febbraio 2016), sicché, nei procedimenti di separazione e di divorzio, soggetti al rito della camera di consiglio,
deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio o di separazione (in tal senso, ex multis, v. Cass. civ. n. 6660/01; 17404/04;
1084/05; 26158/06; 9915/07; 11828/09; 2155/10; 18870/14).
Del pari, è inammissibile la domanda avanzata dal in seno alla prima Pt_1
memoria ex art 473 bis.17 c.p.c. con cui ha chiesto di disporre sui conti, sui libretti postali e sui beni mobili delle parti. A tal riguardo, infatti, nulla può statuire il giudice della separazione, cui non possono essere proposte domande diverse da quelle specifiche del procedimento sebbene connesse: ciò fondamentalmente per la diversità
del rito che governa le diverse domande e in particolare per la specialità del rito applicabile ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, che non ammette la riunione altre domande (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915).
Le spese del giudizio, considerato l'esito della controversia, vanno compensate nella misura di 1/3, mentre la restante parte va posta a carico del . Detta parte si Pt_1
liquida in dispositivo, ai medi tariffari, tenuto conto dell'attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 368/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dà atto che con sentenza n. 1099/2024 depositata il 26/11/2024 il
Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- dichiara che la separazione è addebitabile a;
Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
CP_1
- dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, ad la somma mensile di € 150,00, oltre CP_1
rivalutazione annuale ex indici Istat;
- nulla sulla casa coniugale;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti;
- compensa per 1/3 le spese processuali e condanna Pt_1
alla rifusione della restante parte in favore di
[...] CP_1
che si liquida in €.5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 26/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.