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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26083/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCICCHITANO Parte_1
MARIA-ROSARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SARACCO MARTINA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e Controparte_2 Controparte_3
nato a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori nati dalla relazione tra , non coniugati, Parte_1 Controparte_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 06/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli e a entrambi i genitori secondo le disposizioni della legge CP_2 CP_3 sull'affidamento condiviso, con domicilio prevalente e residenza anagrafica presso la madre, attualmente in Rosta, via Rivoli, 57/1;
-entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE la collocazione dei figli e la residenza degli stessi sarà presso la madre, mentre il padre potrà vedere i figli su semplice accordo con la madre. In caso di mancanza di accordo secondo le seguenti modalità di visita: - settimana n. 1 (week end con la madre): • il padre prenderà i minori il martedì dall'uscita dell'asilo - scuola e li terrà con sé fino al giorno successivo, riaccompagnandoli il mercoledì all'asilo-scuola;
• il venerdì il padre preleverà i figli all'uscita dall'asilo-scuola e li riaccompagnerà il sabato mattina presso la casa della mamma alle ore 9:30; - settimana n. 2 (week end con il padre):
• il lunedì il padre prenderà i minori all'uscita dall'asilo-scuola, li terrà con sé fino al mattino seguente, quando li accompagnerà il martedì all'asiloscuola (o dal Logopedista); CP_2
• il giovedì il padre prenderà i figli dall'uscita della scuola, li terrà con sé durante il pomeriggio e la madre andrà a riprenderli alle 18:30;
• il sabato mattina (alle ore 9:30) il padre prenderà i minori per trascorrere il week end con loro e la mamma andrà a prendere i figli dalla casa del padre la domenica alle 18:30.
• durante le vacanze di Natale ciascun genitore potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, seguendo il seguente calendario: - il 24 di dicembre dalle ore 10:00 e sino al 25 dicembre alle ore 11.00 i bambini staranno con un genitore, mentre dal 25 dicembre alle ore 11:00 al 1 gennaio alle ore 11:00 i bambini staranno presso l'altro genitore;
il genitore che ha trascorso la vigilia di Natale con i figli terrà poi con sé i minori dal 1 gennaio alle ore 11:00 e sino al 6 gennaio compreso, con obbligo di riaccompagnare a scuola i minori il giorno successivo (7 gennaio). Ove il 7 gennaio cadrà durante il fine settimana tornerà vigente il calendario relativo all'alternanza settimanale sopra concordata e il weekend di competenza successivo al 6 gennaio spetterà al genitore che non ha trascorso il periodo di festa tra il 1° e il 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali (da intendersi come l'intero periodo di chiusura scolastica) i minori trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro genitore, alternando Pasqua e
Pasquetta, secondo il principio dell'alternanza;
• altre festività e ponti (ad esempio carnevale, 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) i minori trascorreranno con i genitori le suindicate festività in maniera alternata e ad anni alterni;
• i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alternati, il giorno del compleanno dei minori a prescindere dal giorno di spettanza. I genitori dei minori concordano che l'altro genitore, con il quale il bambino non trascorre la giornata, potrà trascorrere un paio di ore pomeridiane con il festeggiato;
• durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per due settimane consecutive, in periodi da concordarsi tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno e fermo restando che, in tali periodi, i figli potranno liberamente contattare l'altro genitore ogni volta che lo desidereranno;
• i figli, inoltre, trascorreranno con il signor la Festa del Papà e con la signora la Festa Pt_1 CP_1
della Mamma a prescindere dal calendario di visita concordato;
• ogni volta che si renderà necessario per un genitore, quando li ha con sé, affidare a terzi i figli e , il signor e la signora si impegnano a verificare prima la CP_2 CP_3 Pt_1 CP_1 disponibilità dell'altro genitore, dei nonni o degli zii ad occuparsi dei minori, nonché a comunicare all'altro genitore dove sono affidati temporaneamente i figli;
• entrambi i genitori comunicheranno il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura e i minori non potranno essere portati fuori dal territorio italiano se non previo rilascio di autorizzazione scritta da parte dell'altro genitore;
DISPONE che il signor versi un contributo al mantenimento pari a € 300,00 per ciascun figlio, Pt_1
e così complessivamente pari a € 600,00, entro il giorno 5 di ciascun mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, il tutto da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il signor inoltre concorrerà nella misura pari al 50% al pagamento delle seguenti spese straordinarie: - Pt_1
retta scolastica dei figli e , tenuto conto del contributo Inps di cui beneficia CP_2 CP_3
; - centro estivo, tenendo conto del contributo INPS per;
- corredo scolastico CP_3 CP_3
di inizio anno e libri scolastici;
- visite mediche a domicilio del pediatra;
- Logopedista di . CP_2
DISPONE che ciascun genitore versi, inoltre, il 50% delle spese straordinarie, ludico-sportive, mediche e dentistiche non coperte dal SSN sostenute dall'altro genitore nell'interesse dei minori secondo i criteri di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Torino, da intendersi qui integralmente trascritto;
DÀ ATTO che ciascuno dei genitori acquisterà la crema per la cura della dermatite atopica di CP_2
e la utilizzerà durante il periodo in cui il minore sarà presso di sé;
DÀ ATTO che per quanto qui non previsto, in merito alle restanti spese straordinarie, si applicherà il
Protocollo d'Intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che l'assegno Unico sarà percepito in misura pari al 50% da ciascun genitore, i sig. CP_1
e usufruiranno delle detrazioni fiscali al 50%; Pt_1
DÀ ATTO che ciascuno dei genitori preleverà dalla cassetta di sicurezza comune (che verrà poi chiusa) e custodirà nel modo che ritiene più opportuno i regali che la rispettiva famiglia ha fatto ai propri figli minori. La ripartizione dei beni contenuti nella cassetta avverrà in un'unica data da concordarsi entro la fine dell'anno 2024;
DÀ ATTO che entro la medesima data la signora potrà prelevare dalla casa familiare tutti i CP_1 beni ad essa appartenenti, previo accordo tra le parti per quanto riguarda l'accesso all'immobile; la sig.ra al momento del prelievo dei propri beni personali dalla ex casa familiare, restituirà al CP_1
sig. le copie delle chiavi e del telecomando in suo possesso;
Pt_1
DÀ ATTO che i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti dei figli minori;
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26083/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCICCHITANO Parte_1
MARIA-ROSARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SARACCO MARTINA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e Controparte_2 Controparte_3
nato a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori nati dalla relazione tra , non coniugati, Parte_1 Controparte_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 06/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli e a entrambi i genitori secondo le disposizioni della legge CP_2 CP_3 sull'affidamento condiviso, con domicilio prevalente e residenza anagrafica presso la madre, attualmente in Rosta, via Rivoli, 57/1;
-entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE la collocazione dei figli e la residenza degli stessi sarà presso la madre, mentre il padre potrà vedere i figli su semplice accordo con la madre. In caso di mancanza di accordo secondo le seguenti modalità di visita: - settimana n. 1 (week end con la madre): • il padre prenderà i minori il martedì dall'uscita dell'asilo - scuola e li terrà con sé fino al giorno successivo, riaccompagnandoli il mercoledì all'asilo-scuola;
• il venerdì il padre preleverà i figli all'uscita dall'asilo-scuola e li riaccompagnerà il sabato mattina presso la casa della mamma alle ore 9:30; - settimana n. 2 (week end con il padre):
• il lunedì il padre prenderà i minori all'uscita dall'asilo-scuola, li terrà con sé fino al mattino seguente, quando li accompagnerà il martedì all'asiloscuola (o dal Logopedista); CP_2
• il giovedì il padre prenderà i figli dall'uscita della scuola, li terrà con sé durante il pomeriggio e la madre andrà a riprenderli alle 18:30;
• il sabato mattina (alle ore 9:30) il padre prenderà i minori per trascorrere il week end con loro e la mamma andrà a prendere i figli dalla casa del padre la domenica alle 18:30.
• durante le vacanze di Natale ciascun genitore potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, seguendo il seguente calendario: - il 24 di dicembre dalle ore 10:00 e sino al 25 dicembre alle ore 11.00 i bambini staranno con un genitore, mentre dal 25 dicembre alle ore 11:00 al 1 gennaio alle ore 11:00 i bambini staranno presso l'altro genitore;
il genitore che ha trascorso la vigilia di Natale con i figli terrà poi con sé i minori dal 1 gennaio alle ore 11:00 e sino al 6 gennaio compreso, con obbligo di riaccompagnare a scuola i minori il giorno successivo (7 gennaio). Ove il 7 gennaio cadrà durante il fine settimana tornerà vigente il calendario relativo all'alternanza settimanale sopra concordata e il weekend di competenza successivo al 6 gennaio spetterà al genitore che non ha trascorso il periodo di festa tra il 1° e il 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali (da intendersi come l'intero periodo di chiusura scolastica) i minori trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro genitore, alternando Pasqua e
Pasquetta, secondo il principio dell'alternanza;
• altre festività e ponti (ad esempio carnevale, 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) i minori trascorreranno con i genitori le suindicate festività in maniera alternata e ad anni alterni;
• i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alternati, il giorno del compleanno dei minori a prescindere dal giorno di spettanza. I genitori dei minori concordano che l'altro genitore, con il quale il bambino non trascorre la giornata, potrà trascorrere un paio di ore pomeridiane con il festeggiato;
• durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per due settimane consecutive, in periodi da concordarsi tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno e fermo restando che, in tali periodi, i figli potranno liberamente contattare l'altro genitore ogni volta che lo desidereranno;
• i figli, inoltre, trascorreranno con il signor la Festa del Papà e con la signora la Festa Pt_1 CP_1
della Mamma a prescindere dal calendario di visita concordato;
• ogni volta che si renderà necessario per un genitore, quando li ha con sé, affidare a terzi i figli e , il signor e la signora si impegnano a verificare prima la CP_2 CP_3 Pt_1 CP_1 disponibilità dell'altro genitore, dei nonni o degli zii ad occuparsi dei minori, nonché a comunicare all'altro genitore dove sono affidati temporaneamente i figli;
• entrambi i genitori comunicheranno il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura e i minori non potranno essere portati fuori dal territorio italiano se non previo rilascio di autorizzazione scritta da parte dell'altro genitore;
DISPONE che il signor versi un contributo al mantenimento pari a € 300,00 per ciascun figlio, Pt_1
e così complessivamente pari a € 600,00, entro il giorno 5 di ciascun mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, il tutto da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il signor inoltre concorrerà nella misura pari al 50% al pagamento delle seguenti spese straordinarie: - Pt_1
retta scolastica dei figli e , tenuto conto del contributo Inps di cui beneficia CP_2 CP_3
; - centro estivo, tenendo conto del contributo INPS per;
- corredo scolastico CP_3 CP_3
di inizio anno e libri scolastici;
- visite mediche a domicilio del pediatra;
- Logopedista di . CP_2
DISPONE che ciascun genitore versi, inoltre, il 50% delle spese straordinarie, ludico-sportive, mediche e dentistiche non coperte dal SSN sostenute dall'altro genitore nell'interesse dei minori secondo i criteri di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Torino, da intendersi qui integralmente trascritto;
DÀ ATTO che ciascuno dei genitori acquisterà la crema per la cura della dermatite atopica di CP_2
e la utilizzerà durante il periodo in cui il minore sarà presso di sé;
DÀ ATTO che per quanto qui non previsto, in merito alle restanti spese straordinarie, si applicherà il
Protocollo d'Intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che l'assegno Unico sarà percepito in misura pari al 50% da ciascun genitore, i sig. CP_1
e usufruiranno delle detrazioni fiscali al 50%; Pt_1
DÀ ATTO che ciascuno dei genitori preleverà dalla cassetta di sicurezza comune (che verrà poi chiusa) e custodirà nel modo che ritiene più opportuno i regali che la rispettiva famiglia ha fatto ai propri figli minori. La ripartizione dei beni contenuti nella cassetta avverrà in un'unica data da concordarsi entro la fine dell'anno 2024;
DÀ ATTO che entro la medesima data la signora potrà prelevare dalla casa familiare tutti i CP_1 beni ad essa appartenenti, previo accordo tra le parti per quanto riguarda l'accesso all'immobile; la sig.ra al momento del prelievo dei propri beni personali dalla ex casa familiare, restituirà al CP_1
sig. le copie delle chiavi e del telecomando in suo possesso;
Pt_1
DÀ ATTO che i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti dei figli minori;
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.