Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 9238/2024; promossa da Parte_1
, in persona del dirigente scolastico pro tempore,
[...] difeso dall' Avv. dello Stato Alessandro Ferri;
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Osvaldo De Nunzio;
nonché contro
, in Controparte_2 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.4.2024, l'istituto ricorrente in epigrafe chiedeva sospendersi e annullarsi l'intimazione di pagamento 071 2024 90151049 18/000,a lui notificato in data 14 marzo 2024 nonché l'avviso di addebito n. 37120210002691284000 emesso dall' , CP_2 per l'importo complessivo di euro 9.845,88.
Esponeva che l' in data 14.03.2024 gli aveva notificato a mezzo CP_2 pec l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90151049 18/000 emessa dall , ad oggetto l'avviso di Controparte_1 addebito n. 37120210002691284000, per la presunta omissione di contributi obbligatori pensionistici, pari alla somma di euro 9.845,88. Evidenziava che, in data 10.04.2024, all'esito dei controlli effettuati dal Dirigente scolastico presso il proprio registro di protocollo, era emerso che il censurato avviso non gli era stato mai notificato
In data 10.5.2024 l ritualmente costituitasi, preliminarmente CP_3 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
In data 30.12.2024 l' , ritualmente costituitasi, contestava la CP_2 fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
L'ente previdenziale infatti esponeva che per in data 27/03/2024, per la cartella impugnata era intervenuto lo sgravio totale, attesa la verifica del versamento dei contributi obbligatori da parte dell'istituto ricorrente, venendo così meno la materia del contendere.
All'esito di scambio di note di trattazione scritta ex. art 127 ter c.p.c., la causa veniva così decisa.
In ragione del provvedimento di sgravio totale dell'avviso di addebito, oggetto del presente giudizio, emesso dall' in data 16.12.2024, CP_2 come provato sulla base della documentazione prodotta dall'ente convenuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite
- che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso di specie, occorre precisare che l' ha emesso il CP_2 provvedimento di sgravio in data 16.12.2024, dunque dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio del 16/4/2024.
Ne consegue la sussistenza di un giusto motivo per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendosi il residuo a carico dell CP_2
P.Q.M.
La dottoressa Maria Lucantonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
-Compensa per metà le spese di lite , e pone il residuo, che liquida in euro 1314,00, a carico dell' CP_2
Così deciso in data 4 .4.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Lucantonio