Decreto cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 1 agosto 2022
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 01/08/2022, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2022
N. 01335/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI Addolorata, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Gigante e Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pulsano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Triggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di FA AT in Lecce, via F. D'Elia, n. 2;
Regione PU, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Giovanni Gaetano Calasso in Monteroni di Lecce, via Mazzini, n. 110;
nei confronti
Chemipul Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
di tutti gli atti e provvedimenti finalizzati alla realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti nel territorio comunale di Pulsano, quale progetto approvato dal Comune di Pulsano e finanziato dalla Regione PU nell’ambito della misura P.O.R. PU 2014-2020 Asse VI - Azione 6.1. - “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, attualmente in corso di esecuzione (lavori conosciuti dalla ricorrente in data 11.11.2021) e, in particolar modo, dei seguenti atti e provvedimenti:
- della deliberazione di G.M. n. 216/2019 del 02.12.2019 del Comune di Pulsano, con la quale si approvava il progetto esecutivo per l’esecuzione dei “lavori finalizzati alla realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale”;
- del verbale di verifica del progetto esecutivo del 05.12.2019 (privo di protocollo), con il quale si esprimeva “parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica per l’approvazione del progetto esecutivo per l’opera in epigrafe per un importo complessivo di progetto di € 450.000,00”;
- dell’atto di validazione del progetto esecutivo del 06.12.2019 (privo di protocollo), con il quale si validava “positivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il progetto esecutivo per lavori finalizzati al miglioramento funzionale del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti esistenti nel territorio comunale”;
- della deliberazione di G.M. n. 34/2020 del 05.02.2020 del Comune di Pulsano, con la quale si approvava il progetto esecutivo per l’esecuzione dei “lavori finalizzati alla realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale”;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Protezione Civile – Ambiente, Servizi cimiteriali, Turismo prot. n. 336 del 27.11.2020 (Reg. Gen. n. 1226/2020), con la quale il Comune di Pulsano prendeva atto “che l’area oggetto dell’intervento, di proprietà comunale, ricade al Fg. 16, p.lla 33 del C.T. della Provincia di Taranto, anziché, come erroneamente indicato al Fg. 16 p.lla 91”;
- della nota prot. n. 3764 del 13.02.2020, con la quale il Comune di Pulsano presentava alla Regione PU la richiesta di partecipazione “all’avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione e/o l’ampliamento/adeguamento di centri comunali raccolta differenziata di rifiuti”;
- della nota prot. 0005638 del 19/05/2020 Regione PU - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- della determinazione dirigenziale n. 357 del 03.09.2020 della Regione PU - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, con la quale l’Amministrazione regionale ammetteva a finanziamento la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati con annessa area destinata al riuso”;
- della nota prot. n. 0008382 del 23.07.2020 della Regione PU - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, con la quale l’Amministrazione Regionale comunicava al Comune di Pulsano che “la proposta progettuale del Comune di Pulsano nella seduta del 11/06/2020 è risultata ammissibile a finanziamento per un importo complessivo di €. 450.000,00 a carico dei fondi FESR per la realizzazione di un centro di raccolta con area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti”;
- della comunicazione del Comune di Pulsano del 25.11.2020, trasmessa a mezzo PEC alla Regione PU, con la quale si comunicava a quest’ultima che “l’area oggetto dell’intervento, di proprietà di questo ente, ricade al Fg. 16, p.lla 33 del catasto terreni della Provincia di Taranto”, altresì precisandosi che “negli elaborati progettuali, inviati a mezzo pec in data 23/01/2020, è stata erroneamente indicata la particella 91 appartenente allo stesso foglio di mappa”;
- della nota prot. n. 0004879 del 22.03.2021della Regione PU - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, con la quale l’Amministrazione Regionale comunicava al Comune di Pulsano la necessità “che la comunicazione della modifica della localizzazione del centro comunale di raccolta venga dettagliata con relazione tecnica, planimetrie di confronto e layout di dettaglio, nonché con dichiarazioni attestanti la proprietà delle particelle catastali relative al nuovo sedime destinato alla realizzazione del suddetto impianto, al fine di verificare che l’intero intervento e il relativo cronoprogramma sia il medesimo di quello già sottoposto a valutazione da parte della Commissione Tecnica”;
- della nota prot. n. 6286 dell’01.04.2021 del Comune di Pulsano, di riscontro alla nota di cui al precedente periodo;
- della nota della Regione PU, prot. in uscita 12282 del 9/8/2021, con la quale la stessa Regione PU comunicava al Comune di Pulsano che “la richiesta di approvazione della variante al progetto già esaminato dalla commissione riguarda la modifica del layout di progetto a seguito di uno spostamento della particella su cui insiste il CCR. Tale variazione non incide sui criteri di valutazione di cui al bando (omissis) e già espressi da questa commissione. A tal fine si rappresenta che il nuovo layout di progetto di fatto non modifica le dotazioni e il relativo quadro economico per i quali la commissione ha già espresso le proprie valutazioni”.
- della lettera di invito (CIG n. 8619473622 – CUP F92F20002150002) trasmessa dal Comune di Pulsano alla Chemi.Pul Italiana S.r.l. per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale”;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Protezione Civile - Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo - prot. n. 115 del 26.03.2021 di aggiudicazione in favore della controinteressata Chemi.Pul Italiana S.r.l. dell’appalto dei lavori di “realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale”;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Protezione Civile - Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo - prot. n. 186 dell’08.06.2021 di affidamento del servizio di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale”;
- della determinazione n. 437 del 25/11/2021 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Protezione Civile – Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo - prot. registro generale n. 1262 del 25.11.2021 di rideterminazione del quadro economico dei lavori di “realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale”;
nonché ove necessario, e per quanto di interesse:
- della deliberazione di G.M. n. 155 del 24.09.2019, con la quale si deliberava di “autorizzare, quale atto d'indirizzo, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici onde avviare tutti gli atti e/o studi necessari per poter accedere ai contributi regionali finalizzati all'Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento e/o adeguamento di centri comunali di raccolta differenziata rifiuti”, nominando quale RUP il “geom. Cosimo D'Errico Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici - Patrimonio - Prot. Civ. - Ambiente e Turismo”;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione PU e Comune di Pulsano per la realizzazione dell'intervento “realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati con annessa area destinata al riuso”
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto d'appalto n. 360/2021 del 10 agosto 2021, registrato in pari data al numero di serie 1T/14786 stipulato medio tempore tra il Comune di Pulsano e la Chemi.Pul Italiana S.r.l. per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale di Pulsano.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da NI Addolorata il 24 febbraio 2022:
per l’annullamento,
previa tutela cautelare,
di tutti gli atti e provvedimenti finalizzati alla realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale di Pulsano, quale progetto approvato dal Comune di Pulsano e finanziato dalla Regione PU nell'ambito della misura P.O.R. PU 2014-2020 Asse VI - Azione 6.1. - “Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pulsano, della Regione PU e di Chemipul Italiana S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to G. Misserini, avv.to M. Nilo, avv.to C. Pellicciari e avv.to V. Triggiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 10 gennaio 2022 e depositato in giudizio il 14 gennaio 2022 la ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno sito in agro di Pulsano, censito al N.C.E.U. al foglio 17, p.lla 755, sul quale è in corso di costruzione un fabbricato da adibire a Bed & Breakfast e confinante con la p.lla 33 del foglio 16, ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tutti gli atti e provvedimenti finalizzati alla realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti nel territorio comunale di Pulsano, quale progetto approvato dal Comune di Pulsano e finanziato dalla Regione PU nell’ambito della misura P.O.R. PU 2014-2020 Asse VI - Azione 6.1. - “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, attualmente in corso di esecuzione (lavori conosciuti dalla ricorrente in data 11.11.2021) e, in particolar modo, dei seguenti atti e provvedimenti:
- della deliberazione di G.M. n. 216/2019 del 02.12.2019 del Comune di Pulsano, con la quale si approvava il progetto esecutivo per l’esecuzione dei “lavori finalizzati alla realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale”;
- del verbale di verifica del progetto esecutivo del 05.12.2019 (privo di protocollo), con il quale si esprimeva “parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica per l’approvazione del progetto esecutivo per l’opera in epigrafe per un importo complessivo di progetto di € 450.000,00”;
- dell’atto di validazione del progetto esecutivo del 06.12.2019 (privo di protocollo), con il quale si validava “positivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il progetto esecutivo per lavori finalizzati al miglioramento funzionale del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti esistenti nel territorio comunale”;
- della deliberazione di G.M. n. 34/2020 del 05.02.2020 del Comune di Pulsano, con la quale si approvava il progetto esecutivo per l’esecuzione dei “lavori finalizzati alla realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale”;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Protezione Civile - Ambiente, Servizi cimiteriali, Turismo prot. n. 336 del 27.11.2020 (Reg. Gen. n. 1226/2020), con la quale il Comune di Pulsano prendeva atto “che l’area oggetto dell’intervento, di proprietà comunale, ricade al Fg. 16, p.lla 33 del C.T. della Provincia di Taranto, anziché, come erroneamente indicato al Fg. 16 p.lla 91”;
- della nota prot. n. 3764 del 13.02.2020, con la quale il Comune di Pulsano presentava alla Regione PU la richiesta di partecipazione “all’avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione e/o l’ampliamento/adeguamento di centri comunali raccolta differenziata di rifiuti”;
- della nota prot. 0005638 del 19/05/2020 Regione PU - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- della determinazione dirigenziale n. 357 del 03.09.2020 della Regione PU - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, con la quale l’Amministrazione regionale ammetteva a finanziamento la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati con annessa area destinata al riuso”;
- della nota prot. n. 0008382 del 23.07.2020 della Regione PU - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, con la quale l’Amministrazione Regionale comunicava al Comune di Pulsano che “la proposta progettuale del Comune di Pulsano nella seduta del 11/06/2020 è risultata ammissibile a finanziamento per un importo complessivo di €. 450.000,00 a carico dei fondi FESR per la realizzazione di un centro di raccolta con area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti”;
- della comunicazione del Comune di Pulsano del 25.11.2020, trasmessa a mezzo PEC alla Regione PU, con la quale si comunicava a quest’ultima che “l’area oggetto dell’intervento, di proprietà di questo ente, ricade al Fg. 16, p.lla 33 del catasto terreni della Provincia di Taranto”, altresì precisandosi che “negli elaborati progettuali, inviati a mezzo pec in data 23/01/2020, è stata erroneamente indicata la particella 91 appartenente allo stesso foglio di mappa”;
- della nota prot. n. 0004879 del 22.03.2021della Regione PU - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, con la quale l’Amministrazione regionale comunicava al Comune di Pulsano la necessità “che la comunicazione della modifica della localizzazione del centro comunale di raccolta venga dettagliata con relazione tecnica, planimetrie di confronto e layout di dettaglio, nonché con dichiarazioni attestanti la proprietà delle particelle catastali relative al nuovo sedime destinato alla realizzazione del suddetto impianto, al fine di verificare che l’intero intervento e il relativo cronoprogramma sia il medesimo di quello già sottoposto a valutazione da parte della Commissione Tecnica”;
- della nota prot. n. 6286 dell’01.04.2021 del Comune di Pulsano, di riscontro alla nota di cui al precedente periodo;
- della nota della Regione PU, prot. in uscita 12282 del 9/8/2021, con la quale la stessa Regione PU comunicava al Comune di Pulsano che “la richiesta di approvazione della variante al progetto già esaminato dalla commissione riguarda la modifica del layout di progetto a seguito di uno spostamento della particella su cui insiste il CCR. Tale variazione non incide sui criteri di valutazione di cui al bando (omissis) e già espressi da questa commissione. A tal fine si rappresenta che il nuovo layout di progetto di fatto non modifica le dotazioni e il relativo quadro economico per i quali la commissione ha già espresso le proprie valutazioni”.
- della lettera di invito (CIG n. 8619473622 - CUP F92F20002150002) trasmessa dal Comune di Pulsano alla Chemi.Pul Italiana S.r.l. per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale”;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Protezione Civile - Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo - prot. n. 115 del 26.03.2021 di aggiudicazione in favore della controinteressata Chemi.Pul Italiana S.r.l. dell’appalto dei lavori di “realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale”;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Protezione Civile - Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo - prot. n. 186 dell’08.06.2021 di affidamento del servizio di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale”;
- della determinazione n. 437 del 25/11/2021 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Protezione Civile - Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo - prot. registro generale n. 1262 del 25.11.2021 di rideterminazione del quadro economico dei lavori di “realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale”.
Ha, altresì, chiesto l’annullamento della deliberazione della G.M. del Comune di Pulsano n. 155 del 24.09.2019, con la quale si è deliberato di “autorizzare, quale atto d’indirizzo, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici onde avviare tutti gli atti e/o studi necessari per poter accedere ai contributi regionali finalizzati all’Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o adeguamento di centri comunali di raccolta differenziata rifiuti”, nominando quale RUP il “geom. Cosimo D’Errico Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici - Patrimonio - Prot. Civ. - Ambiente e Turismo” e di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Ha, in ultimo, domandato la declaratoria di inefficacia del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione PU e Comune di Pulsano per la realizzazione dell’intervento “realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati con annessa area destinata al riuso” nonché la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto n. 360/2021 del 10.08.2021, registrato in pari data al numero di serie 1T/14786 stipulato medio tempore tra il Comune di Pulsano e la Chemi.Pul Italiana S.r.l. controinteressata per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti nel territorio comunale di Pulsano.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) difetto relativo di attribuzione, violazione e/o falsa applicazione art. 19 D.P.R. n. 327/2001. violazione e/o falsa applicazione art. 42 D. Lgs. n. 267/2000, violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere sotto diversi profili. Sviamento, travisamento dei fatti;
2) violazione e/o falsa applicazione art. 26 D. Lgs. n. 50/2016, eccesso di potere sotto diversi profili, sviamento. illogicità. erroneità nei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, motivazione apparente, incongrua, insufficiente e/o contraddittoria;
3) violazione e/o falsa applicazione art. 7 D.P.R. n.380/2001, violazione e/o falsa applicazione art. 26 D. Lgs. n. 50/2016, eccesso di potere sotto diversi profili;
4) violazione e/o falsa applicazione art. 19 D.P.R. n. 327/2001, violazione e/o falsa applicazione art. 42 D. Lgs. n. 267/2000. violazione e/o falsa applicazione art. 7 D.P.R. n. 380/2001, violazione e/o falsa applicazione art. 26 D. Lgs. 50/2016, eccesso di potere sotto diversi profili, violazione delle norme sul giusto procedimento, carenza dell’istruttoria;
5) violazione e/o falsa applicazione art. 7 D.P.R. n. 380/2001, violazione e/o falsa applicazione art. 26 D. Lgs. n. 50/2016, carenza d’istruttoria;
6) illegittimità derivata;
7) difetto relativo di attribuzione, violazione e/o falsa applicazione art. 19 D.P.R. n. 327/2001, violazione e/o falsa applicazione art. 42 D. Lgs. n. 267/2000, violazione e/o falsa applicazione art. 7 D.P.R. n.380/2001, violazione e/o falsa applicazione art. 26 D.Lgs. n. 50/2016, violazione e/o falsa applicazione art. 84 D. Lgs. n. 50/2016, violazione e/o falsa applicazione art. 1 L. n. 241/90, violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90, violazione e/o falsa applicazione art. 41 Cost., violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost., eccesso di potere sotto diversi profili, sviamento, Illogicità, erroneità nei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, motivazione apparente, incongrua, insufficiente e/o contraddittoria, violazione delle norme sul giusto procedimento;
8) violazione e/o falsa applicazione art. 19 D.P.R. n. 327/2001, violazione e/o falsa applicazione art. 7 D.P.R. n.380/2001, violazione e/o falsa applicazione art. 26 D. Lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per erroneità nei presupposti e travisamento dei fatti;
9) illegittimità derivata, violazione e/o falsa applicazione art. 97 Costituzione, eccesso di potere sotto diversi profili, sviamento, illogicità, erroneità nei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, motivazione apparente, incongrua, insufficiente e/o contraddittoria, violazione delle norme sul giusto procedimento;
10) illegittimità derivata;
11) violazione e/o falsa applicazione art. 26 D. Lgs. n. 50/2016, eccesso di potere sotto diversi profili, carenza dell’istruttoria, erroneità nei presupposti, travisamento dei fatti.
2. In data 20 gennaio 2022 si è costituita in giudizio la Chemipul Italiana S.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con atto notificato alle altre parti il 25 gennaio 2022 e depositato in giudizio lo stesso giorno la ricorrente ha formulato, sulla scorta delle censure già svolte nel ricorso introduttivo, una domanda di tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a..
4. Con decreto cautelare presidenziale n. 56 del 26 gennaio 2022 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica proposta da parte ricorrente osservando che “prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso in questione, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), anche tenuto conto che il fabbricato di proprietà della ricorrente (ubicato sul lotto di terreno confinante) è in corso di costruzione e - quindi - non ancora effettivamente adibito alla prevista destinazione per l’attività turistico-ricettiva di Bed & Breakfast, non si ravvisa per la predetta parte ricorrente un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione dell’8 Febbraio 2022”.
5. In data 27 gennaio 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Pulsano chiedendo la reiezione del ricorso previo rigetto della istanza cautelare.
6. Il 31 gennaio 2022 si è costituita in giudizio la Regione PU chiedendo, previa reiezione dell’istanza cautelare avanzata, di rigettare il ricorso, siccome inammissibile e infondato, in fatto e in diritto.
7. Il 4 febbraio 2022 la Chemipul Italiana S.r.l. ha depositato memorie difensive svolgendo ulteriormente le proprie difese.
8. Il 5 febbraio 2022 anche il Comune di Pulsano e la Regione PU hanno depositato memorie difensive.
9. All’udienza in Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2022 la difesa di parte ricorrente, su invito del Presidente, ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione della causa nel merito anche per approfondire tutte le tematiche procedurali e di merito della causa. Le altre parti nulla hanno osservato. Il Presidente, preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e la fissazione della causa all'Udienza Pubblica del 21 giugno 2022.
10. Con motivi aggiunti notificati il 24 febbraio 2022 la ricorrente ha dedotto nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte a mezzo del ricorso introduttivo.
10.1 In particolare ha dedotto, sulla scorta di una più approfondita analisi del progetto esecutivo del Comune di Pulsano ammesso a finanziamento dalla consulenza di parte a firma dell’Ing. Francesco Tozzi, le censure così formulate:
1) violazione e/o falsa applicazione art. 20 D.P.R. n. 207/2010, violazione e/o falsa applicazione art. 19 D.P.R. n. 327/2001, violazione e/o falsa applicazione art. 42 D. Lgs. n. 267/2000, violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere sotto diversi profili, sviamento. travisamento dei fatti;
2) violazione e/o falsa applicazione art. 20 D.P.R. n. 207/2010. violazione e/o falsa applicazione art. 19 D.P.R. n. 327/2001. violazione e/o falsa applicazione art. 42 D. Lgs. n. 267/2000, violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere sotto diversi profili, sviamento, travisamento dei fatti.
11. Nelle date, rispettivamente, del 20 e del 21 maggio 2022, la ricorrente ed il Comune di Pulsano hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
12. Il 31 maggio 2022 la ricorrente, la Regione PU, la controinteressata Chemipul Italiana S.r.l. ed il Comune di Pulsano hanno depositato memorie in replica.
13. All’udienza pubblica del 21 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, è irricevibile per tardività e, in ogni caso, in parte, anche inammissibile, nei sensi appresso precisati.
2. Va, infatti, in limine, accolta l’eccezione di tardività del ricorso e dei motivi aggiunti sollevata dalle parti resistenti.
Queste ultime hanno eccepito che la ricorrente avrebbe impugnato le deliberazioni della G.M. del Comune di Pulsano di approvazione del progetto relativo all’opera pubblica de qua e gli altri correlati provvedimenti comunali del 2019 e 2020, gli atti della Regione PU del 2020 e dei primi mesi del 2021 di ammissione al finanziamento pubblico, nonché gli atti di gara indetta dal Comune di Pulsano culminati con l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti alla Chemi.Pul Italiana S.r.l. disposta con determinazione n. 115 del 26 marzo 2021 oltre il termine decadenziale ordinario di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dei medesimi atti all’Albo Pretorio Comunale e sul B.U.R.P..
2.1 L’eccezione è fondata e merita accoglimento.
In particolare, ritiene il Collegio di dover ribadire l’insegnamento tradizionale e consolidato secondo cui l’exordium del termine per impugnare i provvedimenti localizzativi e realizzativi di opere pubbliche (e gli altri provvedimenti a ciò collegati) da parte dei proprietari dei fondi vicini all’area interessata dai lavori va fatto risalire alla data di pubblicazione degli atti amministrativi ritenuti lesivi e non a quello di effettiva conoscenza, rivestendo gli stessi la qualità di soggetti terzi non destinatari diretti dei loro effetti giuridici.
2.2 Non possono, infatti, trovare applicazione, nella fattispecie in scrutinio, nemmeno in via analogica, come invece sostenuto da parte ricorrente, i principi giurisprudenziali elaborati in tema di impugnazione del permesso di costruire rilasciato dall’Amministrazione Comunale in favore di un privato.
Detti principi, infatti, risultano essere stati elaborati sulla base dell’originaria previsione normativa dettata esplicitamente dall’art. 31 comma 8 della L. n. 1150/1942 (oggi abrogata) secondo cui “Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa” e sono, quindi, in tale prospettiva, riferibili al solo procedimento edilizio di rilascio del P.d.C. e non certo ai differenti procedimenti ablatori/espropriativi o inerenti gare pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e alla concessione dei correlati finanziamenti.
2.3 In questo senso il Collegio è dell’avviso meditato che non si possa dare continuità al diverso orientamento espresso dalla Prima Sezione di questo T.A.R. (con sentenza n. 211/2022, arresto invero rimasto isolato e più volte richiamato dalla difesa di parte ricorrente a sostegno della propria prospettazione) facendo leva su un ragionamento a similia.
Anzitutto, occorre osservare che la disciplina della decorrenza del termine per impugnare relativa al permesso di costruire ha carattere derogatorio/eccezionale rispetto a quella ordinaria di cui all’art. 41 comma 2 c.p.a. e, come tale, non suscettibile ex art. 14 disp prel. c.c. di estensione in via analogica fuori del suo naturale campo di applicazione.
2.4 Non sussiste, peraltro, a giustificare detta operazione ermeneutica, alcuna somiglianza rilevante tra l’ipotesi del rilascio del permesso di costruire in favore del privato e quella della emanazione di provvedimenti amministrativi (localizzativi, espropriativi o di altro genere) relativi alla realizzazione di opere pubbliche.
In disparte dalla considerazione che v’è, nell’ottica della soddisfazione delle ragioni di interesse pubblico connesse alla loro realizzazione, un interesse dell’ordinamento al pronto consolidamento di tali atti incompatibile con la dilatazione temporale che consegue all’aggancio del dies a quo del termine per impugnare a quello di effettiva conoscenza del provvedimento, non può che registrarsi la profonda differenza che corre tra la localizzazione e la realizzazione di un’opera pubblica, che è manifestazione di una scelta di natura - in primo luogo - urbanistica e del potere discrezionale di governo del territorio dell’Amministrazione e poi di ulteriori poteri pubblicistici (espropri, appalti, eccetera), ed il mero rilascio di un permesso di costruire in favore di un soggetto privato, in cui viene in rilevo un’attività vincolata a carattere stricto sensu edilizio, espressione dello ius aedificandi del proprietario.
2.5 In questo solco, ben può dirsi che la soluzione interpretativa tradizionale in tema di impugnazione del permesso di costruire è stata elaborata nell’ottica del rapporto interprivato, pur mediato dal potere amministrativo, intercorrente tra il proprietario del fondo interessato dall’intervento edilizio (che esercita lo ius aedificandi) ed i proprietari dei fondi confinanti e comunque vicini.
Il rilievo interprivato della controversia relativa all’impugnazione del titolo edilizio rilasciato in favore di un privato da parte del proprietario del fondo vicino o confinante costituisce, del resto, il punto di partenza da cui si è recente mossa la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (9 dicembre 2021, n. 22) nel confermare la teorica tradizionale della vicinitas. Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, preso atto dell’intervenuta abrogazione dei suoi tradizionali referenti normativi (l’art. 31 della Legge Urbanistica 1150/1942 come novellato dall’art. 10, comma 9, della c.d. Legge ponte), al fine di riconoscere carattere qualificato alla posizione del proprietario del fondo finitimo, ha, infatti, valorizzato (punto 6. della motivazione in diritto) il disposto dell’art. 872 c.c., norma inserita nella Sezione relativa alla “proprietà edilizia” e che fonda il meccanismo della cd. “doppia tutela” (Doppelrechtsweg) del privato inciso dall’attività edificatoria del vicino (dinanzi al G.A. nelle forme dell’azione di annullamento del tiolo edilizio e dinanzi al G.O. attraverso la riduzione in pristino per violazione delle distanze di legge).
2.6 A siffatta logica di tutela è, per contro, totalmente estranea la fattispecie della localizzazione e realizzazione dell’opera pubblica, ove il proprietario del fondo vicino a quello interessato dall’intervento non si confronta con un’iniziativa edificatoria intrapresa da altro privato nell’esercizio delle proprie facoltà dominicali, ma - innanzitutto - con un provvedimento localizzativo che è espressione di una scelta dell’Amministrazione compiuta nell’ottica del soddisfacimento dell’interesse pubblico e poi con ulteriori poteri di stampo prettamente pubblicistico (espropri, appalti, eccetera).
Di tale profonda differenza si trova conferma nella circostanza che lo stesso D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm. ha esplicitamente sottratto l’attività edilizia delle Pubbliche Amministrazioni (art.7), in ragione della sua irriducibile specificità, alla disciplina ordinaria in tema di titoli edilizi.
2.7 In conclusione, è da escludere che la soluzione interpretativa tradizionale in tema di individuazione dell’exordium del termine di impugnazione del permesso di costruire rilasciato in favore del privato possa essere estesa (in via di analogia) all’ipotesi dell’impugnazione dei provvedimenti di localizzazione e realizzazione delle opere pubbliche (e di tutti gli atti a ciò connessi).
Per tale ultima fattispecie rimangono, pertanto, ferme le regole generali disegnate dall’art. 41 comma 2 seconda parte c.p.a. a tenore del quale il termine decadenziale previsto dalla legge per l’impugnazione decorre “per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.
2.8 Ne discende che il ricorso in scrutinio, come integrato da motivi aggiunti cd. propri (con cui sono state dedotte nuove censure a sostegno delle domande già formulate a mezzo dell’atto introduttivo del giudizio), è “tout court” irricevibile in quanto (con ogni evidenza) proposto tardivamente oltre il termine di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a. decorrente dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul B.U.R.P. degli atti oggetto di impugnazione.
3. Deve, poi, in ogni caso, essere rilevata e dichiarata, in accoglimento dell’eccezione sollevata sul punto dalla difesa regionale e della controinteressata Chemi.Pul S.r.l., l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire in relazione all’impugnazione degli atti delle procedure di finanziamento pubblico e di procedura di gara indetta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di che trattasi.
3.1 E, infatti, il criterio della vicinitas, in ossequio ai principi elaborati nella già richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, vale a fondare la legitimatio ad causam dell’odierna ricorrente solo con riguardo alle censure relative alla localizzazione in senso stretto dell’impianto e non anche all’individuazione dell’appaltatario o alla esclusione dalla procedura di finanziamento della Regione PU (censure raccolte nei gruppi “B” e “C” del ricorso introduttivo), non rivestendo certo la proprietaria del fondo finitimo, riguardo a tali episodi di esercizio del potere amministrativo, una posizione qualificata e differenziata rispetto al quisque de populo.
3.2 È parimenti da escludere che la ricorrente vanti un interesse effettivo ed attuale ex art. 100 c.p.c. all’annullamento di tali atti ed alla declaratoria di inefficacia ex art. 122 c.p.a. del contratto di appalto concluso con la Società controinteressata, non essendo in grado di trarre alcun vantaggio concreto ed attuale dall’accoglimento delle relative domande. E, infatti, l’eventuale esclusione del Comune dalla procedura di finanziamento regionale così come l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della Chemi.Pul S.r.l. non precluderebbero in radice la realizzazione dell’opera pubblica de qua, che potrebbe comunque avere luogo nel medesimo sito impiegando fondi diversi da quelli regionali o affidando i lavori ad un diverso operatore economico, sicché la ricorrente non sarebbe comunque messa al riparo dal potenziale pregiudizio lamentato in ricorso.
4. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere dichiarato irricevibile e, in parte, nei limiti prima precisati, anche inammissibile.
5. Sussistono nondimeno, in ragione della parziale novità delle questioni affrontate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e, in parte, anche inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO