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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2067/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 2067/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. BIELLA VALENTINA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
Maria Hoè (LC), via Del Ponte n. 5, resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Nel merito:
- affidare i figli minori e in via superesclusiva alla madre con la Persona_1 Persona_2 quale abiteranno;
- tenuto conto delle considerazioni svolte in narrativa, determinare il diritto di visita del padre come segue:
- chiamate e/o videochiamate padre-figli 1 volta alla settimana;
- un pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola a dopo cena, il padre potrà tenere i due figli con la supervisione di un adulto indicato dalla madre, oppure nelle diverse modalità e tempistiche che verranno ritenute congrue dal Tribunale a seguito di opportuna istruttoria.
- porre a carico del Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella CP_1 misura di euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio).
Tale importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai con base di riferimento il giorno della prima udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
- disporre che le spese straordinarie relative alla prole, tra cui spese mediche e spese scolastiche, come elencate nel Protocollo d'intesa Magistrati – Avvocati del Tribunale di Lecco riportato al punto 2.5 del presente atto, sono a carico dei genitori al 50/50.
- disporre che l'assegno unico ed universale e qualsiasi altra entrata economica scaturente da eventuali futuri bonus, indennità e/o riconoscimenti familiari riguardanti la prole da parte dello Stato o Enti previdenziali vengano percepiti integralmente (100%) dalla Sig.ra , affidataria Parte_1 esclusiva dei figli della coppia. In particolare, ordinare all'INPS di provvedere all'erogazione del contributo dell'assegno unico universale esclusivamente in favore della mamma, Sig.ra Pt_1
.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 27/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale deducendo di avere CP_1 intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio, nel corso della quale sono nati i figli minori in data 04/11/2010) e in data 04/08/2016), chiedendo Persona_1 Persona_2 che sia disposto l'affidamento in via super esclusiva dei minori alla madre, con collocamento presso la propria abitazione e, quanto alle frequentazioni paterne, ha chiesto determinarsi il diritto di visita del padre come meglio indicato in ricorso. Quanto ai profili economici ha chiesto che il padre versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della prole euro € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della ricorrente.
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con il sig. n data 06/04/2020, momento dal quale lo stesso si allontanava dall'abitazione CP_1 familiare a seguito di un episodio di violenza domestica, non occupandosi più dei bisogni dei figli minori, rendendosi irreperebile e non versando alcunchè a titolo di contributo di mantenimento degli stessi. Ha inoltre riferito di non conoscere le sue attuali condizioni economiche del resistente, pur allegando che lo stesso lavora in proprio quale titolare di partita iva.
La sig.ra a pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento per i figli, Pt_1 di cui si occupa invia esclusiva, con l'aiuto della propria famiglia, provvedendo ad ogni loro necessità, anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 12/06/2025, il sig. on comparso, né si è costituito;
pertanto, il Presidente CP_1 relatore, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia e ha disposto in via temporanea e urgente l'affido super esclusivo della prole alla madre, con collocamento presso la stessa e quanto alle frequentazioni paterne ha disposto videochiamate tra il padre e i figli per 2 volte a settimana e che il padre, un pomeriggio a settimana, potrà tenere i i figli con la supervisione di un adulto incaricato dalla madre. In punto economico ha disposto che il padre versi a favore della madre
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie e il percepimento integrale dell'assegno unico e di qualsiasi altra entrata economica scaturente da eventuali futuri bonus, indennità e/o riconoscimenti familiari riguardanti la prole.
Infine, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Giurisdizione e Legge applicabile. Preliminarmente giova osservarsi come nel caso di specie la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione in merito all'affidamento dei minori e Per_1 Per_2
A riguardo trova applicazione l'art. 7 del Regolamento 2019/1111 (c.d. reg. Bruxelles II-ter) che individua nella residenza abituale del minore il criterio di competenza giurisdizionale: entrambi i minori risiedono abitualmente ad IR (LC), via Dei Nobili n. 4.
Per quanto attiene alla legge applicabile trova applicazione l'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, in base al quale l'Autorità competente applica la propria legge. Dunque, risultando competente il Tribunale di Lecco, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto regolamento, dovrà applicarsi nel caso in esame la legge italiana.
3. Affidamento, collocamento e diritto di visita. Come noto, l'affido esclusivo a un genitore può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Premesso quanto sopra, il disinteresse mostrato dal convenuto, anche a fronte del comportamento assunto in sede processuale ove lo stesso non si è costituito in giudizio, appare confermato dalla mancanza di un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, dal mancato versamento di alcunchè a titolo di mantenimento per i figli e dalle condotte violente perpetrate all'interno dell'ambiente familiare nei confronti della ricorrente e dei figli stessi, le quali necessitavano dell'intervento delle autorità. Tutti elementi sintomatici di una inadeguatezza a ricoprire un consapevole ruolo genitoriale.
Per tali ragioni appare opportuno prevedere il regime di affidamento super esclusivo della prole alla madre, con collocamento presso di lei, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con attribuzione alla ricorrente della facoltà di provvedere all'adozione di tutte le decisioni afferenti i bisogni dei figli minori, compresa l'autorizzazione per il rilascio dei documenti d'identità anche validi per l'espatrio.
Quanto alle frequentazioni paterne, si ritiene di confermare quanto disposto in via temporanea ed urgente all'udienza 12/06/2025. 4. Contributo al mantenimento dei minori. In ordine al contributo economico in favore dei figli, si ritiene che debba essere accolta la domandata svolta nel ricorso introduttivo del presente giudizio per le ragioni che di seguito si espongono.
Con riguardo alle capacità economiche e reddittuali delle parti, la ricorrente ha dichiarato di lavorare attualmente come operaia presso Regina Catene Calibrate S.p.a. di Olginate (LC), percependo uno stipendio netto mensile di € 1.400,00 circa, per 14 mensilità. Con riferimento al convenuto contumace, la ricorrente ha dedotto di non essere al corrente della sua capacità reddituale, risultandole solamente che lo stesso lavora in proprio quale titolare di partita iva.
Deve, pertanto, disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra Pt_1 fino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte dei figli, la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco.
Quanto all'assegno unico, lo stesso verrà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore affidatario in via super esclusiva dei figli.
5. Spese di lite. Si deve ravvisare la soccombenza del convenuto in ragione dell'affidamento super- esclusivo della figlia in favore della sig.ra cosicché le spese di lite, quantificate come da Pt_1 dispositivo tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa istanza Parte_1 CP_1 ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE
l'affidamento super esclusivo dei minori (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]), alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater Persona_2
c.p.c., con collocamento presso la stessa nell'abitazione di IR (LC), via Dei Nobili n. 4, con attribuzione alla sig.ra della facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere Parte_1 ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse dei minori e con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per i figli, , compresa la facoltà di chiedere autonomamente il rilascio di tutti i documenti anche validi per l'espatrio
DISPONE che il diritto di visita del padre rimanga disciplinato secondo quanto disposto in via temporanea ed urgente all'udienza del 12/06/2025;
DISPONE che ersi a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma a titolo CP_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno); DISPONE che l'Assegno Unico Familiare sia fruito al 100% dalla signora;
parimenti dispone che Parte_1 vengano richieste e percepite dalla sola Madre entrate economiche scaturenti da eventuali futuri bonus, indennità e/o riconoscimenti familiari riguardanti la prole da parte dello Stato o Enti previdenziali;
CO
a corrispondere a le spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre Parte_1 CP_1 rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge,
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 2067/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. BIELLA VALENTINA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
Maria Hoè (LC), via Del Ponte n. 5, resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Nel merito:
- affidare i figli minori e in via superesclusiva alla madre con la Persona_1 Persona_2 quale abiteranno;
- tenuto conto delle considerazioni svolte in narrativa, determinare il diritto di visita del padre come segue:
- chiamate e/o videochiamate padre-figli 1 volta alla settimana;
- un pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola a dopo cena, il padre potrà tenere i due figli con la supervisione di un adulto indicato dalla madre, oppure nelle diverse modalità e tempistiche che verranno ritenute congrue dal Tribunale a seguito di opportuna istruttoria.
- porre a carico del Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella CP_1 misura di euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio).
Tale importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai con base di riferimento il giorno della prima udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
- disporre che le spese straordinarie relative alla prole, tra cui spese mediche e spese scolastiche, come elencate nel Protocollo d'intesa Magistrati – Avvocati del Tribunale di Lecco riportato al punto 2.5 del presente atto, sono a carico dei genitori al 50/50.
- disporre che l'assegno unico ed universale e qualsiasi altra entrata economica scaturente da eventuali futuri bonus, indennità e/o riconoscimenti familiari riguardanti la prole da parte dello Stato o Enti previdenziali vengano percepiti integralmente (100%) dalla Sig.ra , affidataria Parte_1 esclusiva dei figli della coppia. In particolare, ordinare all'INPS di provvedere all'erogazione del contributo dell'assegno unico universale esclusivamente in favore della mamma, Sig.ra Pt_1
.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 27/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale deducendo di avere CP_1 intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio, nel corso della quale sono nati i figli minori in data 04/11/2010) e in data 04/08/2016), chiedendo Persona_1 Persona_2 che sia disposto l'affidamento in via super esclusiva dei minori alla madre, con collocamento presso la propria abitazione e, quanto alle frequentazioni paterne, ha chiesto determinarsi il diritto di visita del padre come meglio indicato in ricorso. Quanto ai profili economici ha chiesto che il padre versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della prole euro € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della ricorrente.
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con il sig. n data 06/04/2020, momento dal quale lo stesso si allontanava dall'abitazione CP_1 familiare a seguito di un episodio di violenza domestica, non occupandosi più dei bisogni dei figli minori, rendendosi irreperebile e non versando alcunchè a titolo di contributo di mantenimento degli stessi. Ha inoltre riferito di non conoscere le sue attuali condizioni economiche del resistente, pur allegando che lo stesso lavora in proprio quale titolare di partita iva.
La sig.ra a pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento per i figli, Pt_1 di cui si occupa invia esclusiva, con l'aiuto della propria famiglia, provvedendo ad ogni loro necessità, anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 12/06/2025, il sig. on comparso, né si è costituito;
pertanto, il Presidente CP_1 relatore, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia e ha disposto in via temporanea e urgente l'affido super esclusivo della prole alla madre, con collocamento presso la stessa e quanto alle frequentazioni paterne ha disposto videochiamate tra il padre e i figli per 2 volte a settimana e che il padre, un pomeriggio a settimana, potrà tenere i i figli con la supervisione di un adulto incaricato dalla madre. In punto economico ha disposto che il padre versi a favore della madre
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie e il percepimento integrale dell'assegno unico e di qualsiasi altra entrata economica scaturente da eventuali futuri bonus, indennità e/o riconoscimenti familiari riguardanti la prole.
Infine, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Giurisdizione e Legge applicabile. Preliminarmente giova osservarsi come nel caso di specie la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione in merito all'affidamento dei minori e Per_1 Per_2
A riguardo trova applicazione l'art. 7 del Regolamento 2019/1111 (c.d. reg. Bruxelles II-ter) che individua nella residenza abituale del minore il criterio di competenza giurisdizionale: entrambi i minori risiedono abitualmente ad IR (LC), via Dei Nobili n. 4.
Per quanto attiene alla legge applicabile trova applicazione l'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, in base al quale l'Autorità competente applica la propria legge. Dunque, risultando competente il Tribunale di Lecco, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto regolamento, dovrà applicarsi nel caso in esame la legge italiana.
3. Affidamento, collocamento e diritto di visita. Come noto, l'affido esclusivo a un genitore può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Premesso quanto sopra, il disinteresse mostrato dal convenuto, anche a fronte del comportamento assunto in sede processuale ove lo stesso non si è costituito in giudizio, appare confermato dalla mancanza di un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, dal mancato versamento di alcunchè a titolo di mantenimento per i figli e dalle condotte violente perpetrate all'interno dell'ambiente familiare nei confronti della ricorrente e dei figli stessi, le quali necessitavano dell'intervento delle autorità. Tutti elementi sintomatici di una inadeguatezza a ricoprire un consapevole ruolo genitoriale.
Per tali ragioni appare opportuno prevedere il regime di affidamento super esclusivo della prole alla madre, con collocamento presso di lei, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con attribuzione alla ricorrente della facoltà di provvedere all'adozione di tutte le decisioni afferenti i bisogni dei figli minori, compresa l'autorizzazione per il rilascio dei documenti d'identità anche validi per l'espatrio.
Quanto alle frequentazioni paterne, si ritiene di confermare quanto disposto in via temporanea ed urgente all'udienza 12/06/2025. 4. Contributo al mantenimento dei minori. In ordine al contributo economico in favore dei figli, si ritiene che debba essere accolta la domandata svolta nel ricorso introduttivo del presente giudizio per le ragioni che di seguito si espongono.
Con riguardo alle capacità economiche e reddittuali delle parti, la ricorrente ha dichiarato di lavorare attualmente come operaia presso Regina Catene Calibrate S.p.a. di Olginate (LC), percependo uno stipendio netto mensile di € 1.400,00 circa, per 14 mensilità. Con riferimento al convenuto contumace, la ricorrente ha dedotto di non essere al corrente della sua capacità reddituale, risultandole solamente che lo stesso lavora in proprio quale titolare di partita iva.
Deve, pertanto, disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra Pt_1 fino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte dei figli, la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco.
Quanto all'assegno unico, lo stesso verrà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore affidatario in via super esclusiva dei figli.
5. Spese di lite. Si deve ravvisare la soccombenza del convenuto in ragione dell'affidamento super- esclusivo della figlia in favore della sig.ra cosicché le spese di lite, quantificate come da Pt_1 dispositivo tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa istanza Parte_1 CP_1 ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE
l'affidamento super esclusivo dei minori (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]), alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater Persona_2
c.p.c., con collocamento presso la stessa nell'abitazione di IR (LC), via Dei Nobili n. 4, con attribuzione alla sig.ra della facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere Parte_1 ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse dei minori e con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per i figli, , compresa la facoltà di chiedere autonomamente il rilascio di tutti i documenti anche validi per l'espatrio
DISPONE che il diritto di visita del padre rimanga disciplinato secondo quanto disposto in via temporanea ed urgente all'udienza del 12/06/2025;
DISPONE che ersi a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma a titolo CP_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno); DISPONE che l'Assegno Unico Familiare sia fruito al 100% dalla signora;
parimenti dispone che Parte_1 vengano richieste e percepite dalla sola Madre entrate economiche scaturenti da eventuali futuri bonus, indennità e/o riconoscimenti familiari riguardanti la prole da parte dello Stato o Enti previdenziali;
CO
a corrispondere a le spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre Parte_1 CP_1 rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge,
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada