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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/07/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3504/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3504/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Monia Sacchi e dell'Avv. Edoardo Bertero che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Arcore (MB) in Via Lombardia n. 63, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Maria Lucia Zurlo che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI
“• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IG.ri e Parte_1 Parte_2
in data 23/04/2016, matrimonio iscritto presso il Comune di Arcore nel Registro degli Atti di
[...] Matrimonio al n. 7 P. 1 per l'anno 2016.
• Ordinare al Comune di Arcore di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarare compensate le spese legali.
• Omologare le seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 1) L'alloggio coniugale sito in Arcore (MB) – Via Lombardia n. 63, fino alla vendita dello stesso così come stabilito infra sub 2, viene assegnato alla IG.ra che ci abiterà con il figlio, salva Parte_2 la facoltà della IG.ra di trasferirsi insieme al figlio nell'immobile di sua proprietà a Parte_2 GG (MB) via Prinetti n.23, non appena approntato lo stesso e, pertanto, anche prima della vendita della casa coniugale.
2) I IG.ri e si impegnano a vendere la casa coniugale sita in Parte_1 Parte_2 Arcore (MB) – Via Lombardia n. 63, e, a tal fine, danno atto:
2.1 di avere conferito, di comune accordo, mandato a vendere la casa (inclusi box e cantina) all'agenzia immobiliare SO.G.IM. S.R.L., al prezzo complessivo di € 180.000,00;
2.2 di avere accettato, di comune accordo, una proposta di acquisto della casa (inclusi box e cantina) al prezzo complessivo di € 175.000,00;
2.3 la compravendita potrà essere perfezionata solo a decorrere dal 30/06/2025, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
2.4 di mantenere ferma la loro determinazione ad accettare, in ogni caso, offerte di acquisto non inferiori a € 160.000,00, salvo ulteriore e diverso accordo scritto tra le parti;
2.5 i costi e le provvigioni richieste dall'agenzia immobiliare incaricata, nonché quelli per l'adeguamento dello stato di fatto dell'immobile ai requisiti di conformità rispetto alle risultanze catastali e per quanto previsto dalle normative urbanistiche, per l'adeguamento a conformità degli impianti e per l'attestazione o certificazione energetica saranno a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna;
2.6 il prezzo che sarà stato ricavato dalla vendita sarà suddiviso tra le parti nella misura del 50% per ciascuno.
3) Con riferimento alle spese della casa coniugale, quelle di natura ordinaria, comprese quelle condominiali ordinarie, rimangono a carico esclusivo della IG.ra fino al rilascio da Parte_2 parte della medesima della casa coniugale, dopo di che e fino alla vendita della stessa saranno suddivise tra le parti nella misura del 50% per ciascuno;
quelle di natura straordinaria, comprese quelle condominiali straordinarie, rimangono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna fino alla vendita e, comunque, secondo le disposizioni vigenti.
4) I IG.ri e si impegnano a regolarizzare, contestualmente al Parte_1 Parte_2 momento dell'incasso del prezzo di vendita della casa coniugale, i loro rapporti di dare-avere per il pagamento degli arretrati del mantenimento e delle spese straordinarie relative al figlio , in base Per_1 agli accordi di separazione e fino al 31/03/2025, e così con il versamento da parte del IG. Parte_1
in favore della IG.ra della somma pari ad € 12.685,65 a tacitazione di
[...] Parte_2 ogni sua pretesa sul punto;
il IG. si impegna a corrispondere tale somma alla Parte_1 IG.ra o tramite delegazione di pagamento all'acquirente in favore della IG.ra Parte_2 Parte_2
contestualmente al pagamento della quota del prezzo di vendita di spettanza dello stesso IG.
[...]
, oppure mediante bonifico bancario a favore della IG.ra entro Parte_1 Parte_2 sette giorni dall'avvenuto accredito della quota del IG. del prezzo di vendita Parte_1 versato dall'acquirente.
pagina 2 di 6 5) Con la vendita della casa coniugale come stabilito al punto 2) tutti i sottopunti compresi, suddivisione del ricavato a metà salvo quanto stabilito al superiore punto 3) e versamento della somma pari ad € 12.685,65 in favore della IG.ra nei modi e nel termine di cui al Parte_2 superiore punto 4), i coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione e titolo in relazione alla cointestazione della casa coniugale e ad ogni questione connessa a tale cointestazione, nonché al mantenimento del figlio fino al Per_1 31/03/2025.
6) Gli arredi esistenti nell'alloggio già coniugale sito in Arcore (MB) – Via Lombardia n. 63, verranno posti in vendita unitamente all'immobile ed il ricavato verrà ripartito al 50% tra le parti, fatta eccezione per n. 2 poltrone, 1 specchio e il mobile nell'ingresso che dovranno essere ritirati dal IG.
a propria cura e spese entro e non oltre la data di consegna della casa Parte_1 coniugale ai terzi acquirenti, e che rimangono in sua proprietà esclusiva, e fatta eccezione per la parete attrezzata del salone, il tavolo e le quattro sedie del salone, la lavastoviglie, la TV del salone, la libreria della camera di e la lavatrice, che dovranno essere asportati dalla IG.ra Per_1 Parte_2
a propria cura e spese contestualmente al suo trasferimento e che rimangono in sua proprietà
[...] esclusiva;
gli arredi che saranno rimasti invenduti saranno asportati e smaltiti a spese a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuno, salva la facoltà di ognuna delle parti di appropriarsi di alcuni di essi rimasti invenduti, con asportazione a cura e spese totalmente a carico della parte che si sarà avvalsa di tale facoltà.
7) Il figlio minore viene affidato, in ossequio all'istituto dell'affido condiviso, ad entrambi i Per_1 coniugi, con residenza anagrafica dello stesso presso la madre;
a tal proposito il IG. Parte_1
presta il proprio assenso a che la residenza anagrafica di venga spostata nello
[...] Per_1 stesso luogo di quello in cui la madre sposterà la propria e così da Arcore (MB) Via Lombardia n. 63, a GG (MB) Via Prinetti n.23, presso l'abitazione reperita dalla IG.ra ; il Parte_2 padre vedrà e terrà con sé in tempi paritari alla madre secondo le seguenti modalità: Per_1
- a settimane alterne, intercorrenti dal termine della scuola del lunedì all'inizio dell'orario scolastico del lunedì successivo;
nel corso della settimana in cui dimora presso la madre, il padre
Per_1 incontrerà il figlio in un giorno di metà settimana da concordarsi con la madre, presso il territorio in cui si trova in quella settimana;
allo stesso modo, nel corso della settimana in cui dimora
Per_1 Per_1 presso il padre, la madre incontrerà in un giorno di metà settimana da concordarsi con il padre,
Per_1 presso il territorio in cui si trova in quella settimana;
Per_1
- durante il periodo delle ferie estive, il padre potrà avere con sé il minore per 15 giorni consecutivi, in periodo da concordarsi tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. La madre, nel periodo delle ferie estive, avrà ugualmente la stessa facoltà di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni, con conseguente sospensione, per il predetto periodo, del diritto di visita del padre;
- Natale e S. Stefano, 31 dicembre e 1° gennaio ad anni alterni con la madre coaffidataria;
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con la madre coaffidataria;
- 25 Aprile, 1° Maggio, 02 Giugno, 01 Novembre, 08 Dicembre, festa del santo Patrono, Carnevale, altre festività nazionali/comunali se coincidenti con i giorni di propria competenza, come la madre starà con il figlio in quegli stessi giorni se coincidenti con quelli di competenza della medesima;
pagina 3 di 6 - il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con la madre coaffidataria.
Durante il rispettivo periodo feriale, il calendario ordinario resterà sospeso e riprenderà a decorrere al termine del periodo, ripristinando l'alternanza precedentemente in vigore.
8) I genitori si impegnano a garantire, nei giorni in cui avranno il minore con sé, contatti telefonici giornalieri del minore con l'altro genitore.
9) I genitori si impegnano a collaborare massimamente nell'esercizio del ruolo genitoriale, garantendosi reciproca assistenza e flessibilità nell'organizzazione dei tempi di cura con il figlio, pur nel rispetto delle condizioni di massima qui convenute e, in particolare, riconoscendo entrambi l'importanza di preavvisarsi con congruo anticipo in caso di variazioni di programmi e di consultarsi prima di comunicare al figlio eventuali progetti e/o cambiamenti nell'organizzazione domestica.
10) Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento del figlio, ciascuno per il tempo in cui lo avrà con sé. Inoltre, il padre, IG. , stante la propria migliore capacità reddituale Parte_1 rispetto alla IG.ra , si impegna a corrispondere a quest'ultima, con decorrenza dal Parte_2 mese di aprile 2025, l'importo di Euro 470,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio e, con la stessa decorrenza, a corrispondere il 50%, restando l'altro 50% a carico della IG.ra , delle spese straordinarie relative al figlio Parte_2
, individuate e regolamentate come dalle vigenti Linee Guida del Tribunale di Monza prot. Per_1
1377/2018 del 07/05/2018, che i coniugi dichiarano di conoscere e di avere già ricevuto in copia dal difensore, con l'eccezione del pre e post scuola da suddividersi anch'esse al 50%.
Gli eventuali rimborsi in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovranno essere effettuati dall'altro entro il giorno 15 del mese successivo dalla richiesta, corredata dai documenti giustificativi.
11) L' importo di Euro 470,00 mensili, di cui al superiore punto 10), verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT con prima rivalutazione a gennaio 2027 e base di calcolo aprile 2025.
12) L'assegno unico per il figlio verrà richiesto dalla madre e beneficiato dalla medesima al 100%; il IG. si impegna ad effettuare quanto a lui fosse eventualmente richiesto dall'ente Parte_1 erogatore affinché ciò avvenga.
13) Le detrazioni fiscali per il figlio verranno operate al 50% ciascuno dai coniugi.
14) I coniugi dichiarano altresì di aver già definito ogni altra questione patrimoniale, salvo quanto previsto in questa sede.
15) I coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, dichiarano di non avere alcuna pretesa di reciproco mantenimento.
16) I coniugi si rilasciano vicendevole consenso per ottenere il passaporto o documenti equipollenti, eventuali rinnovi, visti ed iscrizione del nome del figlio nel passaporto di entrambi.
17) La IG.ra dà il proprio consenso affinché frequenti la catechesi e riceva il Parte_2 Per_1 sacramento del battesimo e della prima comunione presso la chiesa di Arcore (MB).
18) La IG.ra ed il IG. concordano che il figlio frequenti Parte_2 Parte_1 Per_1 le attività sportive ad Arcore (MB) o in luoghi ad esso limitrofi;
ciascun genitore si impegna, nelle pagina 4 di 6 settimane in cui ha il bambino presso di sé, ad accompagnare il minore per la frequentazione dello sport prescelto.
19) I coniugi si impegnano a proseguire presso il centro Synesis di Arcore (MB) il percorso di supporto alla genitorialità, già intrapreso presso lo Studio Clinico Lombardini di Monza, fintanto che la professionista di riferimento lo riterrà necessario, con suddivisione dei relativi costi tra le parti nella misura del 50% per ciascuno.
20) I genitori si impegnano a far proseguire a presso il centro Synesis di Arcore (MB) il Per_1 percorso di supporto psicologico, già avviato presso lo Studio Clinico Lombardini di Monza, fintato che la professionista di riferimento lo riterrà necessario, con suddivisione dei relativi costi tra le parti nella misura del 50% per ciascuno.
21) Al fine di comporre transattivamente il contenzioso, ciascuna parte si impegna a rinunciare ed a rimettere a propria cura e spese le denunce/querele presentate nei confronti dell'altra, che a propria volta si impegna ad accettare tali rinunce e remissioni, sempreché non vi fossero gli estremi della perseguibilità d'ufficio, rinunciando a costituirsi parte civile negli eventuali giudizi penali che ne dovessero derivare e ad avanzare richieste di risarcimento danni in sede civile per quegli stessi fatti.
22) Dichiarare compensate le spese legali.
I IG.ri e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della Parte_1 Parte_2 sentenza di accoglimento delle conclusioni sopra formulate”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 13.6.2019 (R.G. 3544/19). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore, avendo le parti recepito le indicazioni dei servizi sociali di Arcore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. III. Va disposto un monitoraggio del nucleo familiare a cura dei servizi sociali competenti, attualmente Arcore, con eventuale successivo trasferimento quando la casa coniugale sarà venduta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 5 di 6 dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Arcore (MB) il 23.4.2016 (trascritto al n. 7 Parte I del registro atti Parte_2 di matrimonio di quel Comune anno 2016) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dispone il monitoraggio del nucleo familiare a cura dei servizi sociali territorialmente compenti, attualmente Arcore con eventuale successivo trasferimento quando la casa coniugale sarà venduta. IV. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio. Si comunichi ai servizi sociali di Arcore.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3504/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Monia Sacchi e dell'Avv. Edoardo Bertero che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Arcore (MB) in Via Lombardia n. 63, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Maria Lucia Zurlo che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI
“• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IG.ri e Parte_1 Parte_2
in data 23/04/2016, matrimonio iscritto presso il Comune di Arcore nel Registro degli Atti di
[...] Matrimonio al n. 7 P. 1 per l'anno 2016.
• Ordinare al Comune di Arcore di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarare compensate le spese legali.
• Omologare le seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 1) L'alloggio coniugale sito in Arcore (MB) – Via Lombardia n. 63, fino alla vendita dello stesso così come stabilito infra sub 2, viene assegnato alla IG.ra che ci abiterà con il figlio, salva Parte_2 la facoltà della IG.ra di trasferirsi insieme al figlio nell'immobile di sua proprietà a Parte_2 GG (MB) via Prinetti n.23, non appena approntato lo stesso e, pertanto, anche prima della vendita della casa coniugale.
2) I IG.ri e si impegnano a vendere la casa coniugale sita in Parte_1 Parte_2 Arcore (MB) – Via Lombardia n. 63, e, a tal fine, danno atto:
2.1 di avere conferito, di comune accordo, mandato a vendere la casa (inclusi box e cantina) all'agenzia immobiliare SO.G.IM. S.R.L., al prezzo complessivo di € 180.000,00;
2.2 di avere accettato, di comune accordo, una proposta di acquisto della casa (inclusi box e cantina) al prezzo complessivo di € 175.000,00;
2.3 la compravendita potrà essere perfezionata solo a decorrere dal 30/06/2025, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
2.4 di mantenere ferma la loro determinazione ad accettare, in ogni caso, offerte di acquisto non inferiori a € 160.000,00, salvo ulteriore e diverso accordo scritto tra le parti;
2.5 i costi e le provvigioni richieste dall'agenzia immobiliare incaricata, nonché quelli per l'adeguamento dello stato di fatto dell'immobile ai requisiti di conformità rispetto alle risultanze catastali e per quanto previsto dalle normative urbanistiche, per l'adeguamento a conformità degli impianti e per l'attestazione o certificazione energetica saranno a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna;
2.6 il prezzo che sarà stato ricavato dalla vendita sarà suddiviso tra le parti nella misura del 50% per ciascuno.
3) Con riferimento alle spese della casa coniugale, quelle di natura ordinaria, comprese quelle condominiali ordinarie, rimangono a carico esclusivo della IG.ra fino al rilascio da Parte_2 parte della medesima della casa coniugale, dopo di che e fino alla vendita della stessa saranno suddivise tra le parti nella misura del 50% per ciascuno;
quelle di natura straordinaria, comprese quelle condominiali straordinarie, rimangono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna fino alla vendita e, comunque, secondo le disposizioni vigenti.
4) I IG.ri e si impegnano a regolarizzare, contestualmente al Parte_1 Parte_2 momento dell'incasso del prezzo di vendita della casa coniugale, i loro rapporti di dare-avere per il pagamento degli arretrati del mantenimento e delle spese straordinarie relative al figlio , in base Per_1 agli accordi di separazione e fino al 31/03/2025, e così con il versamento da parte del IG. Parte_1
in favore della IG.ra della somma pari ad € 12.685,65 a tacitazione di
[...] Parte_2 ogni sua pretesa sul punto;
il IG. si impegna a corrispondere tale somma alla Parte_1 IG.ra o tramite delegazione di pagamento all'acquirente in favore della IG.ra Parte_2 Parte_2
contestualmente al pagamento della quota del prezzo di vendita di spettanza dello stesso IG.
[...]
, oppure mediante bonifico bancario a favore della IG.ra entro Parte_1 Parte_2 sette giorni dall'avvenuto accredito della quota del IG. del prezzo di vendita Parte_1 versato dall'acquirente.
pagina 2 di 6 5) Con la vendita della casa coniugale come stabilito al punto 2) tutti i sottopunti compresi, suddivisione del ricavato a metà salvo quanto stabilito al superiore punto 3) e versamento della somma pari ad € 12.685,65 in favore della IG.ra nei modi e nel termine di cui al Parte_2 superiore punto 4), i coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione e titolo in relazione alla cointestazione della casa coniugale e ad ogni questione connessa a tale cointestazione, nonché al mantenimento del figlio fino al Per_1 31/03/2025.
6) Gli arredi esistenti nell'alloggio già coniugale sito in Arcore (MB) – Via Lombardia n. 63, verranno posti in vendita unitamente all'immobile ed il ricavato verrà ripartito al 50% tra le parti, fatta eccezione per n. 2 poltrone, 1 specchio e il mobile nell'ingresso che dovranno essere ritirati dal IG.
a propria cura e spese entro e non oltre la data di consegna della casa Parte_1 coniugale ai terzi acquirenti, e che rimangono in sua proprietà esclusiva, e fatta eccezione per la parete attrezzata del salone, il tavolo e le quattro sedie del salone, la lavastoviglie, la TV del salone, la libreria della camera di e la lavatrice, che dovranno essere asportati dalla IG.ra Per_1 Parte_2
a propria cura e spese contestualmente al suo trasferimento e che rimangono in sua proprietà
[...] esclusiva;
gli arredi che saranno rimasti invenduti saranno asportati e smaltiti a spese a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuno, salva la facoltà di ognuna delle parti di appropriarsi di alcuni di essi rimasti invenduti, con asportazione a cura e spese totalmente a carico della parte che si sarà avvalsa di tale facoltà.
7) Il figlio minore viene affidato, in ossequio all'istituto dell'affido condiviso, ad entrambi i Per_1 coniugi, con residenza anagrafica dello stesso presso la madre;
a tal proposito il IG. Parte_1
presta il proprio assenso a che la residenza anagrafica di venga spostata nello
[...] Per_1 stesso luogo di quello in cui la madre sposterà la propria e così da Arcore (MB) Via Lombardia n. 63, a GG (MB) Via Prinetti n.23, presso l'abitazione reperita dalla IG.ra ; il Parte_2 padre vedrà e terrà con sé in tempi paritari alla madre secondo le seguenti modalità: Per_1
- a settimane alterne, intercorrenti dal termine della scuola del lunedì all'inizio dell'orario scolastico del lunedì successivo;
nel corso della settimana in cui dimora presso la madre, il padre
Per_1 incontrerà il figlio in un giorno di metà settimana da concordarsi con la madre, presso il territorio in cui si trova in quella settimana;
allo stesso modo, nel corso della settimana in cui dimora
Per_1 Per_1 presso il padre, la madre incontrerà in un giorno di metà settimana da concordarsi con il padre,
Per_1 presso il territorio in cui si trova in quella settimana;
Per_1
- durante il periodo delle ferie estive, il padre potrà avere con sé il minore per 15 giorni consecutivi, in periodo da concordarsi tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. La madre, nel periodo delle ferie estive, avrà ugualmente la stessa facoltà di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni, con conseguente sospensione, per il predetto periodo, del diritto di visita del padre;
- Natale e S. Stefano, 31 dicembre e 1° gennaio ad anni alterni con la madre coaffidataria;
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con la madre coaffidataria;
- 25 Aprile, 1° Maggio, 02 Giugno, 01 Novembre, 08 Dicembre, festa del santo Patrono, Carnevale, altre festività nazionali/comunali se coincidenti con i giorni di propria competenza, come la madre starà con il figlio in quegli stessi giorni se coincidenti con quelli di competenza della medesima;
pagina 3 di 6 - il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con la madre coaffidataria.
Durante il rispettivo periodo feriale, il calendario ordinario resterà sospeso e riprenderà a decorrere al termine del periodo, ripristinando l'alternanza precedentemente in vigore.
8) I genitori si impegnano a garantire, nei giorni in cui avranno il minore con sé, contatti telefonici giornalieri del minore con l'altro genitore.
9) I genitori si impegnano a collaborare massimamente nell'esercizio del ruolo genitoriale, garantendosi reciproca assistenza e flessibilità nell'organizzazione dei tempi di cura con il figlio, pur nel rispetto delle condizioni di massima qui convenute e, in particolare, riconoscendo entrambi l'importanza di preavvisarsi con congruo anticipo in caso di variazioni di programmi e di consultarsi prima di comunicare al figlio eventuali progetti e/o cambiamenti nell'organizzazione domestica.
10) Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento del figlio, ciascuno per il tempo in cui lo avrà con sé. Inoltre, il padre, IG. , stante la propria migliore capacità reddituale Parte_1 rispetto alla IG.ra , si impegna a corrispondere a quest'ultima, con decorrenza dal Parte_2 mese di aprile 2025, l'importo di Euro 470,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio e, con la stessa decorrenza, a corrispondere il 50%, restando l'altro 50% a carico della IG.ra , delle spese straordinarie relative al figlio Parte_2
, individuate e regolamentate come dalle vigenti Linee Guida del Tribunale di Monza prot. Per_1
1377/2018 del 07/05/2018, che i coniugi dichiarano di conoscere e di avere già ricevuto in copia dal difensore, con l'eccezione del pre e post scuola da suddividersi anch'esse al 50%.
Gli eventuali rimborsi in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovranno essere effettuati dall'altro entro il giorno 15 del mese successivo dalla richiesta, corredata dai documenti giustificativi.
11) L' importo di Euro 470,00 mensili, di cui al superiore punto 10), verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT con prima rivalutazione a gennaio 2027 e base di calcolo aprile 2025.
12) L'assegno unico per il figlio verrà richiesto dalla madre e beneficiato dalla medesima al 100%; il IG. si impegna ad effettuare quanto a lui fosse eventualmente richiesto dall'ente Parte_1 erogatore affinché ciò avvenga.
13) Le detrazioni fiscali per il figlio verranno operate al 50% ciascuno dai coniugi.
14) I coniugi dichiarano altresì di aver già definito ogni altra questione patrimoniale, salvo quanto previsto in questa sede.
15) I coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, dichiarano di non avere alcuna pretesa di reciproco mantenimento.
16) I coniugi si rilasciano vicendevole consenso per ottenere il passaporto o documenti equipollenti, eventuali rinnovi, visti ed iscrizione del nome del figlio nel passaporto di entrambi.
17) La IG.ra dà il proprio consenso affinché frequenti la catechesi e riceva il Parte_2 Per_1 sacramento del battesimo e della prima comunione presso la chiesa di Arcore (MB).
18) La IG.ra ed il IG. concordano che il figlio frequenti Parte_2 Parte_1 Per_1 le attività sportive ad Arcore (MB) o in luoghi ad esso limitrofi;
ciascun genitore si impegna, nelle pagina 4 di 6 settimane in cui ha il bambino presso di sé, ad accompagnare il minore per la frequentazione dello sport prescelto.
19) I coniugi si impegnano a proseguire presso il centro Synesis di Arcore (MB) il percorso di supporto alla genitorialità, già intrapreso presso lo Studio Clinico Lombardini di Monza, fintanto che la professionista di riferimento lo riterrà necessario, con suddivisione dei relativi costi tra le parti nella misura del 50% per ciascuno.
20) I genitori si impegnano a far proseguire a presso il centro Synesis di Arcore (MB) il Per_1 percorso di supporto psicologico, già avviato presso lo Studio Clinico Lombardini di Monza, fintato che la professionista di riferimento lo riterrà necessario, con suddivisione dei relativi costi tra le parti nella misura del 50% per ciascuno.
21) Al fine di comporre transattivamente il contenzioso, ciascuna parte si impegna a rinunciare ed a rimettere a propria cura e spese le denunce/querele presentate nei confronti dell'altra, che a propria volta si impegna ad accettare tali rinunce e remissioni, sempreché non vi fossero gli estremi della perseguibilità d'ufficio, rinunciando a costituirsi parte civile negli eventuali giudizi penali che ne dovessero derivare e ad avanzare richieste di risarcimento danni in sede civile per quegli stessi fatti.
22) Dichiarare compensate le spese legali.
I IG.ri e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della Parte_1 Parte_2 sentenza di accoglimento delle conclusioni sopra formulate”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 13.6.2019 (R.G. 3544/19). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore, avendo le parti recepito le indicazioni dei servizi sociali di Arcore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. III. Va disposto un monitoraggio del nucleo familiare a cura dei servizi sociali competenti, attualmente Arcore, con eventuale successivo trasferimento quando la casa coniugale sarà venduta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 5 di 6 dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Arcore (MB) il 23.4.2016 (trascritto al n. 7 Parte I del registro atti Parte_2 di matrimonio di quel Comune anno 2016) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dispone il monitoraggio del nucleo familiare a cura dei servizi sociali territorialmente compenti, attualmente Arcore con eventuale successivo trasferimento quando la casa coniugale sarà venduta. IV. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio. Si comunichi ai servizi sociali di Arcore.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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