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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1861/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 2.04.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. D. Tambasco;
Parte_1
e
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.02.2025 il ricorrente indicato in epigrafe conviene in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “1. accertare e Controparte_1
dichiarare la sussistenza tra il sig. e la con Parte_2 Controparte_1
riferimento al periodo lavorativo decorrente dal 01.01.2016 al 30.09.2021, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con articolazione oraria full-time, come descritta in narrativa o secondo la diversa articolazione oraria di giustizia accertata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., 2103 e art. 2099 c.c.; 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di differenze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione al periodo lavorativo decorrente dal 01.01.2016 al 30.09.2021 alle dipendenze della e, Controparte_1
conseguentemente, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig. e per i Parte_2 dedotti titoli, della somma lorda di € 7.338,56, (comprensiva di interessi e rivalutazione dal
31.01.2016 al 11.02.2025), per i dedotti titoli, il tutto oltre agli ulteriori interessi legali -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso-
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”, con vittoria di spese.
La domanda è improcedibile, in quanto la resistente non si è costituita in giudizio e parte ricorrente non comparendo non ha fornito alcuna prova della notificazione del ricorso.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato in data 14.02.2025 nei confronti della Parte_2
così provvede: Controparte_1
1) dichiara la improcedibilità del ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Milano, 2.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 2.04.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. D. Tambasco;
Parte_1
e
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.02.2025 il ricorrente indicato in epigrafe conviene in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “1. accertare e Controparte_1
dichiarare la sussistenza tra il sig. e la con Parte_2 Controparte_1
riferimento al periodo lavorativo decorrente dal 01.01.2016 al 30.09.2021, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con articolazione oraria full-time, come descritta in narrativa o secondo la diversa articolazione oraria di giustizia accertata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., 2103 e art. 2099 c.c.; 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di differenze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione al periodo lavorativo decorrente dal 01.01.2016 al 30.09.2021 alle dipendenze della e, Controparte_1
conseguentemente, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig. e per i Parte_2 dedotti titoli, della somma lorda di € 7.338,56, (comprensiva di interessi e rivalutazione dal
31.01.2016 al 11.02.2025), per i dedotti titoli, il tutto oltre agli ulteriori interessi legali -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso-
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”, con vittoria di spese.
La domanda è improcedibile, in quanto la resistente non si è costituita in giudizio e parte ricorrente non comparendo non ha fornito alcuna prova della notificazione del ricorso.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato in data 14.02.2025 nei confronti della Parte_2
così provvede: Controparte_1
1) dichiara la improcedibilità del ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Milano, 2.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)