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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19794/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Monticone Cristiano presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Agrò Loredana presso il cui studio ha Controparte_1 eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 26.02.2025 e il 13.02.2025):
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_2 Parte_1 seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale presso il domicilio materno.
2. Il padre potrà incontrare e tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità, salve diverse
e più ampie intese tra le parti:
pagina 1 di 8 - nei fine settimana, una volta la mattina o il pomeriggio del sabato e la volta successiva la mattina o pomeriggio della domenica, a seconda dei turni lavorativi del Lobb che dovranno essere comunicati alla madre con almeno una settimana di preavviso;
- due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21 (dopo cena) ed un pernotto presso l'abitazione paterna con accompagnamento a scuola la mattina successiva (in difetto di accordo, il martedì seguito da pernotto);
- metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le minori potranno trascorrere la sera della Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro, alternandosi di anno in anno.
- durante le vacanze pasquali, metà del periodo di vacanza scolastica comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- le altre festività ed il giorno del compleanno delle minori secondo il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari), rimanendo inteso che le minori trascorreranno, come di consueto, il mese di luglio con i nonni materni presso la loro casa-vacanze sita in Calabria, salvo diverso accordo tra i genitori, con impegno da parte della madre ad accompagnarle e riportarle presso la loro residenza abituale in Piemonte;
3. I coniugi s'impegnano a vendere la casa coniugale sita in Collegno alla Via F. Crispi n. 30 e con il ricavato ad estinguerne il mutuo ipotecario ad essa collegato n. 887 presso Banca CRS nonché ad estinguere il finanziamento n. 222253508 presso CRS banca;
l'eventuale residuo di prezzo sarà equamente diviso tra i coniugi. Il suddetto immobile sarà posto in vendita attraverso l'Agenzia immobiliare di fiducia individuata dalla SI.ra Al fine di regolarizzare le difformità Pt_1 riscontrate, le Parti conferiranno incarico a un Geometra di fiducia congiuntamente designato, concordando che i relativi oneri professionali saranno suddivisi in parti uguali tra di loro.
4. Fin tanto che la casa coniugale non verrà venduta l'immobile rimarrà assegnato alla SI.ra
come da ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc delli 19.02.2024 emessa dal Trib. Di Torino, in Pt_1 persona della Dott.ssa Culotta, ed il sig. si impegna a pagare le rate di mutuo per la quota di CP_1 sua competenza (50%).
5. Fin tanto che la suddetta casa coniugale non verrà venduta i coniugi s'impegnano a pagare il finanziamento n. 222253508 mediante i proventi del canone di locazione percepito per l'immobile sito in Torino, C.so Trapani n. 142 il cui accredito dovrà continuare sul c/c n. 220140423 presso CRS Vinovo, Via San Bartolomeo n. 22;
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé. Il SI. fin CP_1 tanto che la casa coniugale non sarà venduta ed estinti il mutuo e finanziamento di cui in premessa contribuirà al mantenimento di entrambe le figlie minori mediante il versamento della somma complessiva di euro 100,00 (cento/00) (euro 50,00 per ogni figlia già comprensiva della mensa), da versare entro il 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative previamente concordate e documentate come da protocollo delli 15.03.2016 del Tribunale di Torino. Successivamente alla vendita della casa coniugale ed all'estinzione del mutuo e del finanziamento cointestati, il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori con la complessiva somma di euro euro 350,00 (trecentocinquanta/00) e dunque euro 175,00 per ogni figlia, già compresa della mensa, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN , sportive e ricreative previamente concordate e documentate come da protocollo delli 15.03.2016 del
pagina 2 di 8 Tribunale di Torino. A decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo del 22.01.25 l'assegno unico per i figli verrà integralmente percepito dalla madre mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50%; a fronte delle spese sostenute dalla SI.ra per l'installazione degli infissi presso la casa Pt_1 coniugale, per le utenze della casa coniugale usufruite unicamente dal SI. sino al suo CP_1 allontanamento, per le rate del finanziamento n. 222253508, per le spese scolastiche, mediche e sportive a favore delle figlie minori, il SI. si impegna a rimborsare alla moglie la somma CP_1 complessiva forfettaria di euro 1.000,00 (mille/00) da corrispondersi mediante le seguenti modalità: 250,00 (duecentocinquanta/00) euro alla sottoscrizione della scrittura privata del 22.01.25 ed il restante mediante rate di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione al seguente Codice IBAN intestato alla SI.ra IT 69 M063 0531 Pt_1
1900 0030 0003 946. Il pagamento delle predette rate sarà eseguito entro il giorno 5 di ogni mese. A fronte dell'integrale e puntuale pagamento della somma indicata nel presente punto, la SI.ra si impegna a rinunciare all'avvio della procedura esecutiva relativa all'atto di precetto del Pt_1 21 ottobre 2024, notificato al coniuge in data 25 ottobre 2024. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali ed in compensazione con la quota/rata di mutuo semestrale n. 887 con la banca CRS scaduta il 30.06.2024 (per un totale complessivo 6.896,34) facente carico al SI. per il 50% e dunque euro 3.448,17 e anticipata dalla SI.ra il SI. con la CP_1 Pt_1 CP_1 sottoscrizione della presente scrittura, cede in proprietà esclusiva alla moglie l'auto TIPO Modello Street con targa FX 777 NK. Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione.
7. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali ed in compensazione con la quota/rata di mutuo semestrale n. 887 con la banca CRS scaduta il 31.12.2024 (per un totale complessivo 6.896,34) facente carico al SI. per il 50% e dunque euro 3.448,17 e anticipata dalla CP_1
SI.ra il SI. con la sottoscrizione della suddetta scrittura, cede in proprietà Pt_1 CP_1 esclusiva alla moglie il mobilio, gli arredi e gli elettrodomestici attualmente presenti nell'ex casa coniugale che verranno dalla stessa asportati in occasione della vendita dell'immobile. Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione.
8. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali, il SI. s'impegna a CP_1 cedere alla moglie, in permuta, con le quote di comproprietà relative all'immobile sito in Torino, C.so Trapani n. 142 e al box auto sito in Grugliasco, Viale Radich, la propria quota di proprietà relativa all'immobile sito in Bergeggi in Via Gastaldi n.42 così censito al catasto del comune Foglio 3, part. 402, sub.3, p.1, scala 1, cat. A/4, classe 3, 3,5 vani rendita 307,29. Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione.
9. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici-patrimoniali, la SI.ra Pt_3
[.. mpegna a cedere al sig. in permuta, con la quota di comproprietà dell'immobile sito in CP_1 Bergeggi alla Via Gastaldi n. 42, la propria quota di proprietà relativa all'immobile sito in Torino C.so Trapani n. 142, censito al catasto fabbricati del comune di Torino al Fg. 1235, part.58, sub.129,
p.1, cat. A/3, classe 4, vani 3, rendita 550,03 e fg. 1235, p.58, sub. 130, p.S1, zona 2, cat. C/2, classe 1, rendita 8,6 e del box sito in Grugliasco V.le Radich s.n. censito al catasto al foglio 11, map. 174, sub.
142, p.S1, cat. 6/6, classe 3, rendita 85,94; Detto accordo patrimoniale in favore del marito sono condizioni funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione.
10. Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo di tutti gli altri beni mobili e immobili a sé intestati.
11. Il SI. a garanzia della tutela delle figlie minori, si impegna a proprie spese ad oscurare il CP_1 video del casting a cui partecipava nel mese di novembre 2023 (dal titolo: Casting Torino erotica
pagina 3 di 8 Novembre 2023 Controparte_2
(https://it.pornhub.com/view_video.php?viewkey=654c52bb274b7) presente sul web.
12. Il SI. si impegna a prestare il proprio consenso all'aggiunta del cognome materno a quello CP_1 paterno delle figlie minori che avverrà con spese a carico esclusivo della madre.
13. Le Parti si impegnano reciprocamente a ritirare le querele e ad accettarne le relative rimessioni.
14. Spese legali compensate.”
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 11/06/2011.
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 22 luglio 2015 e il 5 Persona_3 Per_1 settembre 2016.
Con ricorso depositato il 10/11/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne.
Con comparsa depositata in data 10.01.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
non opponendosi alla domanda di separazione ma instando per l'addebito alla moglie.
[...]
Chiedeva, inoltre, respingersi la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da controparte e instava per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne.
All'udienza in data 12.2.2024 avanti al Giudice Delegato le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. Esperito inutilmente il tentativo di riconciliazione ed autorizzate le parti a vivere separate, con ordinanza del 19.2.2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissato il calendario del processo.
Venivano acquisite le relazioni dei Servizi Psico-Sociali.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui alle conclusioni congiunte depositate telematicamente.
Veniva, quindi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
pagina 4 di 8 Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto, anche alla luce delle ultime relazioni di aggiornamento dei Servizi Psico-Sociali (v. rel. SS del 18.2.25 e NPI/Psicologia del 21.2.25) che hanno dato rimando di una situazione familiare, nel complesso, in miglioramento seppur meritevole di un ulteriore monitoraggio
(v. rel. SS del 18.2.25).
Nel superiore interesse delle minori, tenuto conto delle indicazioni provenienti dai Servizi di territorio nelle ultime relazioni di aggiornamento (v. rel. cit.), si reputa opportuno confermare la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi medesimi fin quando stimato utile dagli operatori incaricati, onde consentire l'attuazione e/o la continuazione di quegli interventi di supporto alle bambine che fossero ritenuti di utilità per le medesime, al fine di accompagnare il nucleo verso il definitivo superamento delle criticità riscontrate. Già con decreto del 30.1.2025 il Giudice
Relatore aveva evidenziato come la revoca della presa in carico delle minori da parte dei Servizi Psico- Sociali fosse prematura.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
CP_1
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese tra le parti:
− nei fine settimana, una volta la mattina o il pomeriggio del sabato e la volta successiva la mattina o pomeriggio della domenica, a seconda dei turni lavorativi del che dovranno CP_1 essere comunicati alla madre con almeno una settimana di preavviso;
− due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21 (dopo cena) ed un pernotto presso l'abitazione paterna con accompagnamento a scuola la mattina successiva (in difetto di accordo, il martedì seguito da pernotto);
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le minori potranno trascorrere la sera della Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro, alternandosi di anno in anno.
− durante le vacanze pasquali, metà del periodo di vacanza scolastica comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno delle minori secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari), rimanendo inteso che le minori trascorreranno, come di consueto, il mese di luglio con i nonni materni presso la loro casa-vacanze sita in Calabria, salvo diverso accordo tra i genitori, con impegno da parte della madre ad accompagnarle e riportarle presso la loro residenza abituale in Piemonte;
pagina 5 di 8 DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a vendere la casa coniugale sita in Collegno alla Via
F. Crispi n. 30 e con il ricavato ad estinguerne il mutuo ipotecario ad essa collegato n. 887 presso Banca CRS nonché ad estinguere il finanziamento n. 222253508 presso CRS banca;
l'eventuale residuo di prezzo sarà equamente diviso tra i coniugi. Il suddetto immobile sarà posto in vendita attraverso l'Agenzia immobiliare di fiducia individuata dalla SI.ra Al fine di regolarizzare le Pt_1 difformità riscontrate, le Parti conferiranno incarico a un Geometra di fiducia congiuntamente designato, concordando che i relativi oneri professionali saranno suddivisi in parti uguali tra di loro.
CONFERMA, fin tanto che la casa coniugale non verrà venduta, l'assegnazione di detto immobile alla
SI.ra come da ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc delli 19.02.2024 emessa dal Trib. Di Pt_1
Torino, in persona della Dott.ssa Culotta, DANDO ATTO che il sig. si impegna a pagare le rate CP_1 di mutuo per la quota di sua competenza (50%);
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, fin tanto che la suddetta casa coniugale non verrà venduta, si impegnano a pagare il finanziamento n. 222253508 mediante i proventi del canone di locazione percepito per l'immobile sito in Torino, C.so Trapani n. 142 il cui accredito dovrà continuare sul c/c n. 220140423 presso CRS Vinovo, Via San Bartolomeo n. 22;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé; inoltre, il sig. , fin tanto che la casa coniugale non sarà venduta ed estinti il mutuo e finanziamento di cui CP_1 sopra, contribuirà al mantenimento di entrambe le figlie minori mediante il versamento della somma complessiva di euro 100,00 (cento/00) (euro 50,00 per ogni figlia già comprensiva della mensa), da versare entro il 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative previamente concordate e documentate come da protocollo delli 15.03.2016 del Tribunale di Torino. Successivamente alla vendita della casa coniugale ed all'estinzione del mutuo e del finanziamento cointestati, il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori con la complessiva somma di euro euro 350,00
(trecentocinquanta/00) e dunque euro 175,00 per ogni figlia, già compresa della mensa, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative previamente concordate e documentate come da protocollo delli 15.03.2016 del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo del 22.01.25 l'assegno unico per i figli verrà integralmente percepito dalla madre mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50%; a fronte delle spese sostenute dalla SI.ra per l'installazione degli Pt_1 infissi presso la casa coniugale, per le utenze della casa coniugale usufruite unicamente dal SI. CP_1 sino al suo allontanamento, per le rate del finanziamento n. 222253508, per le spese scolastiche, mediche e sportive a favore delle figlie minori, il SI. si impegna a rimborsare alla moglie la CP_1 somma complessiva forfettaria di euro 1.000,00 (mille/00) da corrispondersi mediante le seguenti modalità: 250,00 (duecentocinquanta/00) euro alla sottoscrizione della scrittura privata del 22.01.25 ed il restante mediante rate di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione al seguente Codice IBAN intestato alla SI.ra IT 69 M063 Pt_1
0531 1900 0030 0003 946. Il pagamento delle predette rate sarà eseguito entro il giorno 5 di ogni mese. A fronte dell'integrale e puntuale pagamento della somma indicata nel presente punto, la SI.ra si impegna a rinunciare all'avvio della procedura esecutiva relativa all'atto di precetto del 21 Pt_1 ottobre 2024, notificato al coniuge in data 25 ottobre 2024. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali ed in compensazione con la quota/rata di mutuo semestrale n. 887 con la banca CRS scaduta il 30.06.2024 (per un totale complessivo 6.896,34) facente carico al SI. CP_1 per il 50% e dunque euro 3.448,17 e anticipata dalla SI.ra il SI. , con la Pt_1 CP_1 sottoscrizione della presente scrittura, cede in proprietà esclusiva alla moglie l'auto TIPO Modello
pagina 6 di 8 Street con targa FX 777 NK. Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico- patrimoniali ed in compensazione con la quota/rata di mutuo semestrale n. 887 con la banca CRS scaduta il 31.12.2024 (per un totale complessivo 6.896,34) facente carico al SI. per il 50% e CP_1 dunque euro 3.448,17 e anticipata dalla SI.ra il SI. , con la sottoscrizione della Pt_1 CP_1 scrittura, cede in proprietà esclusiva alla moglie il mobilio, gli arredi e gli elettrodomestici attualmente presenti nell'ex casa coniugale che verranno dalla stessa asportati in occasione della vendita dell'immobile. Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico- patrimoniali, il SI. s'impegna a cedere alla moglie, in permuta, con le quote di comproprietà CP_1 relative all'immobile sito in Torino, C.so Trapani n. 142 e al box auto sito in Grugliasco, Viale Radich, la propria quota di proprietà relativa all'immobile sito in Bergeggi in Via Gastaldi n.42 così censito al catasto del comune Foglio 3, part. 402, sub.3, p.1, scala 1, cat. A/4, classe 3, 3,5 vani rendita 307,29.
Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici- patrimoniali, la SI.ra s'impegna a cedere al sig. in permuta, con la quota di Pt_1 CP_1 comproprietà dell'immobile sito in Bergeggi alla Via Gastaldi n. 42, la propria quota di proprietà relativa all'immobile sito in Torino C.so Trapani n. 142, censito al catasto fabbricati del comune di Torino al Fg. 1235, part.58, sub.129, p.1, cat. A/3, classe 4, vani 3, rendita 550,03 e fg. 1235, p.58, sub. 130, p.S1, zona 2, cat. C/2, classe 1, rendita 8,6 e del box sito in Grugliasco V.le Radich s.n. censito al catasto al foglio 11, map. 174, sub. 142, p.S1, cat. 6/6, classe 3, rendita 85,94; Detto accordo patrimoniale in favore del marito sono condizioni funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo di tutti gli altri beni mobili e immobili a sé intestati;
DÀ ATTO che il SI. , a garanzia della tutela delle figlie minori, si impegna a proprie spese ad CP_1 oscurare il video del casting a cui partecipava nel mese di novembre 2023 (dal titolo: Casting Torino erotica Novembre 2023 Controparte_2
(https://it.pornhub.com/view_video.php?viewkey=654c52bb274b7) presente sul web;
DÀ ATTO che il SI. si impegna a prestare il proprio consenso all'aggiunta del cognome CP_1 materno a quello paterno delle figlie minori che avverrà con spese a carico esclusivo della madre;
DÀ ATTO che le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a ritirare le querele e ad accettarne le relative rimessioni;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio per le finalità indicate in motivazione fin quando stimato utile dagli operatori incaricati;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19794/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Monticone Cristiano presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Agrò Loredana presso il cui studio ha Controparte_1 eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 26.02.2025 e il 13.02.2025):
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_2 Parte_1 seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale presso il domicilio materno.
2. Il padre potrà incontrare e tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità, salve diverse
e più ampie intese tra le parti:
pagina 1 di 8 - nei fine settimana, una volta la mattina o il pomeriggio del sabato e la volta successiva la mattina o pomeriggio della domenica, a seconda dei turni lavorativi del Lobb che dovranno essere comunicati alla madre con almeno una settimana di preavviso;
- due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21 (dopo cena) ed un pernotto presso l'abitazione paterna con accompagnamento a scuola la mattina successiva (in difetto di accordo, il martedì seguito da pernotto);
- metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le minori potranno trascorrere la sera della Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro, alternandosi di anno in anno.
- durante le vacanze pasquali, metà del periodo di vacanza scolastica comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- le altre festività ed il giorno del compleanno delle minori secondo il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari), rimanendo inteso che le minori trascorreranno, come di consueto, il mese di luglio con i nonni materni presso la loro casa-vacanze sita in Calabria, salvo diverso accordo tra i genitori, con impegno da parte della madre ad accompagnarle e riportarle presso la loro residenza abituale in Piemonte;
3. I coniugi s'impegnano a vendere la casa coniugale sita in Collegno alla Via F. Crispi n. 30 e con il ricavato ad estinguerne il mutuo ipotecario ad essa collegato n. 887 presso Banca CRS nonché ad estinguere il finanziamento n. 222253508 presso CRS banca;
l'eventuale residuo di prezzo sarà equamente diviso tra i coniugi. Il suddetto immobile sarà posto in vendita attraverso l'Agenzia immobiliare di fiducia individuata dalla SI.ra Al fine di regolarizzare le difformità Pt_1 riscontrate, le Parti conferiranno incarico a un Geometra di fiducia congiuntamente designato, concordando che i relativi oneri professionali saranno suddivisi in parti uguali tra di loro.
4. Fin tanto che la casa coniugale non verrà venduta l'immobile rimarrà assegnato alla SI.ra
come da ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc delli 19.02.2024 emessa dal Trib. Di Torino, in Pt_1 persona della Dott.ssa Culotta, ed il sig. si impegna a pagare le rate di mutuo per la quota di CP_1 sua competenza (50%).
5. Fin tanto che la suddetta casa coniugale non verrà venduta i coniugi s'impegnano a pagare il finanziamento n. 222253508 mediante i proventi del canone di locazione percepito per l'immobile sito in Torino, C.so Trapani n. 142 il cui accredito dovrà continuare sul c/c n. 220140423 presso CRS Vinovo, Via San Bartolomeo n. 22;
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé. Il SI. fin CP_1 tanto che la casa coniugale non sarà venduta ed estinti il mutuo e finanziamento di cui in premessa contribuirà al mantenimento di entrambe le figlie minori mediante il versamento della somma complessiva di euro 100,00 (cento/00) (euro 50,00 per ogni figlia già comprensiva della mensa), da versare entro il 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative previamente concordate e documentate come da protocollo delli 15.03.2016 del Tribunale di Torino. Successivamente alla vendita della casa coniugale ed all'estinzione del mutuo e del finanziamento cointestati, il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori con la complessiva somma di euro euro 350,00 (trecentocinquanta/00) e dunque euro 175,00 per ogni figlia, già compresa della mensa, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN , sportive e ricreative previamente concordate e documentate come da protocollo delli 15.03.2016 del
pagina 2 di 8 Tribunale di Torino. A decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo del 22.01.25 l'assegno unico per i figli verrà integralmente percepito dalla madre mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50%; a fronte delle spese sostenute dalla SI.ra per l'installazione degli infissi presso la casa Pt_1 coniugale, per le utenze della casa coniugale usufruite unicamente dal SI. sino al suo CP_1 allontanamento, per le rate del finanziamento n. 222253508, per le spese scolastiche, mediche e sportive a favore delle figlie minori, il SI. si impegna a rimborsare alla moglie la somma CP_1 complessiva forfettaria di euro 1.000,00 (mille/00) da corrispondersi mediante le seguenti modalità: 250,00 (duecentocinquanta/00) euro alla sottoscrizione della scrittura privata del 22.01.25 ed il restante mediante rate di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione al seguente Codice IBAN intestato alla SI.ra IT 69 M063 0531 Pt_1
1900 0030 0003 946. Il pagamento delle predette rate sarà eseguito entro il giorno 5 di ogni mese. A fronte dell'integrale e puntuale pagamento della somma indicata nel presente punto, la SI.ra si impegna a rinunciare all'avvio della procedura esecutiva relativa all'atto di precetto del Pt_1 21 ottobre 2024, notificato al coniuge in data 25 ottobre 2024. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali ed in compensazione con la quota/rata di mutuo semestrale n. 887 con la banca CRS scaduta il 30.06.2024 (per un totale complessivo 6.896,34) facente carico al SI. per il 50% e dunque euro 3.448,17 e anticipata dalla SI.ra il SI. con la CP_1 Pt_1 CP_1 sottoscrizione della presente scrittura, cede in proprietà esclusiva alla moglie l'auto TIPO Modello Street con targa FX 777 NK. Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione.
7. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali ed in compensazione con la quota/rata di mutuo semestrale n. 887 con la banca CRS scaduta il 31.12.2024 (per un totale complessivo 6.896,34) facente carico al SI. per il 50% e dunque euro 3.448,17 e anticipata dalla CP_1
SI.ra il SI. con la sottoscrizione della suddetta scrittura, cede in proprietà Pt_1 CP_1 esclusiva alla moglie il mobilio, gli arredi e gli elettrodomestici attualmente presenti nell'ex casa coniugale che verranno dalla stessa asportati in occasione della vendita dell'immobile. Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione.
8. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali, il SI. s'impegna a CP_1 cedere alla moglie, in permuta, con le quote di comproprietà relative all'immobile sito in Torino, C.so Trapani n. 142 e al box auto sito in Grugliasco, Viale Radich, la propria quota di proprietà relativa all'immobile sito in Bergeggi in Via Gastaldi n.42 così censito al catasto del comune Foglio 3, part. 402, sub.3, p.1, scala 1, cat. A/4, classe 3, 3,5 vani rendita 307,29. Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione.
9. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici-patrimoniali, la SI.ra Pt_3
[.. mpegna a cedere al sig. in permuta, con la quota di comproprietà dell'immobile sito in CP_1 Bergeggi alla Via Gastaldi n. 42, la propria quota di proprietà relativa all'immobile sito in Torino C.so Trapani n. 142, censito al catasto fabbricati del comune di Torino al Fg. 1235, part.58, sub.129,
p.1, cat. A/3, classe 4, vani 3, rendita 550,03 e fg. 1235, p.58, sub. 130, p.S1, zona 2, cat. C/2, classe 1, rendita 8,6 e del box sito in Grugliasco V.le Radich s.n. censito al catasto al foglio 11, map. 174, sub.
142, p.S1, cat. 6/6, classe 3, rendita 85,94; Detto accordo patrimoniale in favore del marito sono condizioni funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione.
10. Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo di tutti gli altri beni mobili e immobili a sé intestati.
11. Il SI. a garanzia della tutela delle figlie minori, si impegna a proprie spese ad oscurare il CP_1 video del casting a cui partecipava nel mese di novembre 2023 (dal titolo: Casting Torino erotica
pagina 3 di 8 Novembre 2023 Controparte_2
(https://it.pornhub.com/view_video.php?viewkey=654c52bb274b7) presente sul web.
12. Il SI. si impegna a prestare il proprio consenso all'aggiunta del cognome materno a quello CP_1 paterno delle figlie minori che avverrà con spese a carico esclusivo della madre.
13. Le Parti si impegnano reciprocamente a ritirare le querele e ad accettarne le relative rimessioni.
14. Spese legali compensate.”
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 11/06/2011.
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 22 luglio 2015 e il 5 Persona_3 Per_1 settembre 2016.
Con ricorso depositato il 10/11/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne.
Con comparsa depositata in data 10.01.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
non opponendosi alla domanda di separazione ma instando per l'addebito alla moglie.
[...]
Chiedeva, inoltre, respingersi la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da controparte e instava per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne.
All'udienza in data 12.2.2024 avanti al Giudice Delegato le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. Esperito inutilmente il tentativo di riconciliazione ed autorizzate le parti a vivere separate, con ordinanza del 19.2.2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissato il calendario del processo.
Venivano acquisite le relazioni dei Servizi Psico-Sociali.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui alle conclusioni congiunte depositate telematicamente.
Veniva, quindi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
pagina 4 di 8 Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto, anche alla luce delle ultime relazioni di aggiornamento dei Servizi Psico-Sociali (v. rel. SS del 18.2.25 e NPI/Psicologia del 21.2.25) che hanno dato rimando di una situazione familiare, nel complesso, in miglioramento seppur meritevole di un ulteriore monitoraggio
(v. rel. SS del 18.2.25).
Nel superiore interesse delle minori, tenuto conto delle indicazioni provenienti dai Servizi di territorio nelle ultime relazioni di aggiornamento (v. rel. cit.), si reputa opportuno confermare la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi medesimi fin quando stimato utile dagli operatori incaricati, onde consentire l'attuazione e/o la continuazione di quegli interventi di supporto alle bambine che fossero ritenuti di utilità per le medesime, al fine di accompagnare il nucleo verso il definitivo superamento delle criticità riscontrate. Già con decreto del 30.1.2025 il Giudice
Relatore aveva evidenziato come la revoca della presa in carico delle minori da parte dei Servizi Psico- Sociali fosse prematura.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
CP_1
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese tra le parti:
− nei fine settimana, una volta la mattina o il pomeriggio del sabato e la volta successiva la mattina o pomeriggio della domenica, a seconda dei turni lavorativi del che dovranno CP_1 essere comunicati alla madre con almeno una settimana di preavviso;
− due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21 (dopo cena) ed un pernotto presso l'abitazione paterna con accompagnamento a scuola la mattina successiva (in difetto di accordo, il martedì seguito da pernotto);
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le minori potranno trascorrere la sera della Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro, alternandosi di anno in anno.
− durante le vacanze pasquali, metà del periodo di vacanza scolastica comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno delle minori secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari), rimanendo inteso che le minori trascorreranno, come di consueto, il mese di luglio con i nonni materni presso la loro casa-vacanze sita in Calabria, salvo diverso accordo tra i genitori, con impegno da parte della madre ad accompagnarle e riportarle presso la loro residenza abituale in Piemonte;
pagina 5 di 8 DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a vendere la casa coniugale sita in Collegno alla Via
F. Crispi n. 30 e con il ricavato ad estinguerne il mutuo ipotecario ad essa collegato n. 887 presso Banca CRS nonché ad estinguere il finanziamento n. 222253508 presso CRS banca;
l'eventuale residuo di prezzo sarà equamente diviso tra i coniugi. Il suddetto immobile sarà posto in vendita attraverso l'Agenzia immobiliare di fiducia individuata dalla SI.ra Al fine di regolarizzare le Pt_1 difformità riscontrate, le Parti conferiranno incarico a un Geometra di fiducia congiuntamente designato, concordando che i relativi oneri professionali saranno suddivisi in parti uguali tra di loro.
CONFERMA, fin tanto che la casa coniugale non verrà venduta, l'assegnazione di detto immobile alla
SI.ra come da ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc delli 19.02.2024 emessa dal Trib. Di Pt_1
Torino, in persona della Dott.ssa Culotta, DANDO ATTO che il sig. si impegna a pagare le rate CP_1 di mutuo per la quota di sua competenza (50%);
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, fin tanto che la suddetta casa coniugale non verrà venduta, si impegnano a pagare il finanziamento n. 222253508 mediante i proventi del canone di locazione percepito per l'immobile sito in Torino, C.so Trapani n. 142 il cui accredito dovrà continuare sul c/c n. 220140423 presso CRS Vinovo, Via San Bartolomeo n. 22;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé; inoltre, il sig. , fin tanto che la casa coniugale non sarà venduta ed estinti il mutuo e finanziamento di cui CP_1 sopra, contribuirà al mantenimento di entrambe le figlie minori mediante il versamento della somma complessiva di euro 100,00 (cento/00) (euro 50,00 per ogni figlia già comprensiva della mensa), da versare entro il 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative previamente concordate e documentate come da protocollo delli 15.03.2016 del Tribunale di Torino. Successivamente alla vendita della casa coniugale ed all'estinzione del mutuo e del finanziamento cointestati, il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori con la complessiva somma di euro euro 350,00
(trecentocinquanta/00) e dunque euro 175,00 per ogni figlia, già compresa della mensa, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative previamente concordate e documentate come da protocollo delli 15.03.2016 del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo del 22.01.25 l'assegno unico per i figli verrà integralmente percepito dalla madre mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50%; a fronte delle spese sostenute dalla SI.ra per l'installazione degli Pt_1 infissi presso la casa coniugale, per le utenze della casa coniugale usufruite unicamente dal SI. CP_1 sino al suo allontanamento, per le rate del finanziamento n. 222253508, per le spese scolastiche, mediche e sportive a favore delle figlie minori, il SI. si impegna a rimborsare alla moglie la CP_1 somma complessiva forfettaria di euro 1.000,00 (mille/00) da corrispondersi mediante le seguenti modalità: 250,00 (duecentocinquanta/00) euro alla sottoscrizione della scrittura privata del 22.01.25 ed il restante mediante rate di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione al seguente Codice IBAN intestato alla SI.ra IT 69 M063 Pt_1
0531 1900 0030 0003 946. Il pagamento delle predette rate sarà eseguito entro il giorno 5 di ogni mese. A fronte dell'integrale e puntuale pagamento della somma indicata nel presente punto, la SI.ra si impegna a rinunciare all'avvio della procedura esecutiva relativa all'atto di precetto del 21 Pt_1 ottobre 2024, notificato al coniuge in data 25 ottobre 2024. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali ed in compensazione con la quota/rata di mutuo semestrale n. 887 con la banca CRS scaduta il 30.06.2024 (per un totale complessivo 6.896,34) facente carico al SI. CP_1 per il 50% e dunque euro 3.448,17 e anticipata dalla SI.ra il SI. , con la Pt_1 CP_1 sottoscrizione della presente scrittura, cede in proprietà esclusiva alla moglie l'auto TIPO Modello
pagina 6 di 8 Street con targa FX 777 NK. Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico- patrimoniali ed in compensazione con la quota/rata di mutuo semestrale n. 887 con la banca CRS scaduta il 31.12.2024 (per un totale complessivo 6.896,34) facente carico al SI. per il 50% e CP_1 dunque euro 3.448,17 e anticipata dalla SI.ra il SI. , con la sottoscrizione della Pt_1 CP_1 scrittura, cede in proprietà esclusiva alla moglie il mobilio, gli arredi e gli elettrodomestici attualmente presenti nell'ex casa coniugale che verranno dalla stessa asportati in occasione della vendita dell'immobile. Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico- patrimoniali, il SI. s'impegna a cedere alla moglie, in permuta, con le quote di comproprietà CP_1 relative all'immobile sito in Torino, C.so Trapani n. 142 e al box auto sito in Grugliasco, Viale Radich, la propria quota di proprietà relativa all'immobile sito in Bergeggi in Via Gastaldi n.42 così censito al catasto del comune Foglio 3, part. 402, sub.3, p.1, scala 1, cat. A/4, classe 3, 3,5 vani rendita 307,29.
Detto accordo patrimoniale in favore della moglie è condizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici- patrimoniali, la SI.ra s'impegna a cedere al sig. in permuta, con la quota di Pt_1 CP_1 comproprietà dell'immobile sito in Bergeggi alla Via Gastaldi n. 42, la propria quota di proprietà relativa all'immobile sito in Torino C.so Trapani n. 142, censito al catasto fabbricati del comune di Torino al Fg. 1235, part.58, sub.129, p.1, cat. A/3, classe 4, vani 3, rendita 550,03 e fg. 1235, p.58, sub. 130, p.S1, zona 2, cat. C/2, classe 1, rendita 8,6 e del box sito in Grugliasco V.le Radich s.n. censito al catasto al foglio 11, map. 174, sub. 142, p.S1, cat. 6/6, classe 3, rendita 85,94; Detto accordo patrimoniale in favore del marito sono condizioni funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione del conflitto coniugale alla base della separazione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo di tutti gli altri beni mobili e immobili a sé intestati;
DÀ ATTO che il SI. , a garanzia della tutela delle figlie minori, si impegna a proprie spese ad CP_1 oscurare il video del casting a cui partecipava nel mese di novembre 2023 (dal titolo: Casting Torino erotica Novembre 2023 Controparte_2
(https://it.pornhub.com/view_video.php?viewkey=654c52bb274b7) presente sul web;
DÀ ATTO che il SI. si impegna a prestare il proprio consenso all'aggiunta del cognome CP_1 materno a quello paterno delle figlie minori che avverrà con spese a carico esclusivo della madre;
DÀ ATTO che le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a ritirare le querele e ad accettarne le relative rimessioni;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio per le finalità indicate in motivazione fin quando stimato utile dagli operatori incaricati;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8