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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 712/2024 R.G.L., promossa da con l'avv. AMATO STEFANIA Parte_1
contro
, con l'avv. Controparte_1
SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che ha depositato note scritte parte ricorrente in data 8.01.2025, mentre parte resistente non depositava note
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 712/2024 R.G..L., promossa
D A rappresentato e difeso dall' avv. AMATO Parte_1
STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA INPS in
Via Laurana 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.04.2024.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/01/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento da aprile 2024, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data determinavano la necessità di assistenza continua, come emergeva della visita e dalla documentazione medica in atti.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta, non contestata dalle parti.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, così come quelle della fase di A.T.P., vanno compensate fra le parti, attesa la decorrenza riconosciuta.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S., in presenza di dichiarazione del ricorrente – altresì ammesso al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 17/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 712/2024 R.G.L., promossa da con l'avv. AMATO STEFANIA Parte_1
contro
, con l'avv. Controparte_1
SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che ha depositato note scritte parte ricorrente in data 8.01.2025, mentre parte resistente non depositava note
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 712/2024 R.G..L., promossa
D A rappresentato e difeso dall' avv. AMATO Parte_1
STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA INPS in
Via Laurana 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1.04.2024.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/01/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento da aprile 2024, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data determinavano la necessità di assistenza continua, come emergeva della visita e dalla documentazione medica in atti.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta, non contestata dalle parti.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, così come quelle della fase di A.T.P., vanno compensate fra le parti, attesa la decorrenza riconosciuta.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S., in presenza di dichiarazione del ricorrente – altresì ammesso al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 17/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025
LA GIUDICE
Paola Marino