CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 986/24 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] CF Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti C.F._1 dall'avvocato Andrea Anfuso Alberghina -C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato suo studio legale in Caltagirone alla via Fisicara n.
50;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 [...]
ed ivi residente in [...] nonché C.F._3 CP_2
nata a [...] il [...] , C.F.
[...] C.F._4
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...]
Giovanni Russo, C.F. , presso il cui studio in Via CodiceFiscale_5
Sebastiano Foti, 27 in Caltagirone, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
All'udienza del 4/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 13.5.2016, Parte_1
conveniva in giudizio ed ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
chiedendo di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli stessi al contratto di appalto stipulato tra le parti e conseguentemente condannarli al pagamento della somma complessiva di € 18.812,43 ovvero della diversa somma sia essa maggiore o minore determinata all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento.
Con comparsa depositata il 18.10.2016 si costituivano in giudizio CP_1
ed , i quali chiedevano il rigetto della domanda
[...] Controparte_2
di parte ricorrente rilevando che i lavori commissionati dagli odierni convenuti non erano stati correttamente eseguiti e, in via riconvenzionale, chiedevano condannarsi parte ricorrente al risarcimento dei danni lamentati, quantificati in euro 25.000,00
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., n. cronol. 5818/2024 del 17/06/2024 , il Tribunale di
Caltagirone rigettava le domande con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 11/7/24, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della propria domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame, del quale chiedevano il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 4/3/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice:
a) erroneamente valutato le difformità tra progetti relativi al tetto e prospetti dell'edificio per come accertati dal C.T.U. in quanto non oggetto del contradditorio;
b) erroneamente interpretato la CTU in atti giungendo ad un pronunciamento abnorme fondato sulla sua errata lettura.; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
c) erroneamente rigettato la domanda ritenendo provati i vizi e compensando quanto dovuto dal ricorrente con gli stessi, mancando sul punto una specifica quantificazione da parte del ctu.
1.1) I sopra indicati motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono.
Giova precisare che con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'odierno appellante chiedeva che, previo accertamento del grave inadempimento degli appellati, il Tribunale volesse condannare gli stessi al pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione, dallo stesso effettuati, nell'immobile di proprietà dei ER . CP_1
Costituendosi in giudizio, questi ultimi, proponevano eccezione di inadempimento, non essendo stati, i lavori appaltati eseguiti a regola d'arte, chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni subiti.
La disciplina applicabile ai lavori di ristrutturazione è quella dell'appalto, regolata al codice civile dagli artt. 1655 e seguenti;
in questo tipo di contratto l'obbligazione principale dell'appaltatore è quella di eseguire le opere "a regola d'arte", cioè con perizia e conformemente al progetto e al capitolato approvato dal committente. Per questo motivo la legge prevede che l'appaltatore sia tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità delle opere compiute fino all'accettazione da parte del committente, che può essere espressa oppure tacita, cioè manifestata attraverso fatti concludenti che esprimono la volontà di accettare l'opera.
Dal punto di vista probatorio, la Cassazione è unanime nell'affermare che in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive;
ciò comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere – allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (fra tutte Cass. 1634/2020).
E ciò, pertanto, a prescindere dalla tempestiva denuncia dei vizi dell'opera, da parte dei committenti, atteso che i lavori non erano stati completati, né, tantomeno, consegnati, essendo appunto onere del provare di avere Pt_1
eseguito l'opera a regola d'arte.
Giova, preliminarmente, osservare che tutti i lavori non eseguiti a regola d'arte, ivi compresi quelli relativi al tetto dell'edificio e ai prospetti, sono stati oggetto di contraddittorio, in quanto specificamente indicati, dagli odierni appellati, con la comparsa di costituzione nella quale si legge:”
1. La finitura esterna delle facciate risulta essere non conforme a quanto contenuto nel Capitolato d'appalto, presentando inoltre evidenti macchie e florescenze saline nei prospetti;
2. Le piastre sui nodi delle travi del tetto di copertura risultano mancanti;
3. Il tetto di copertura presenta un'evidente deficienza ed un vistoso difetto in prossimità delle grondaie nei due terrazzini;
tale vizio, tra l'altro, risulta essere la causa delle cospicue infiltrazioni che si sono verificate e che continuano a verificatesi a seguito di fenomeni piovosi.
Pertanto, anche la difformità tra l'opera realizzata ( tetto, prospetti, terrazini )
e i progetti presentati, così come risultato in sede di CTU, è da ritenersi oggetto di contraddittorio, non evidenziandosi alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante.
Per quanto riguarda la prova dell'esecuzione a regola d'arte, il cui onere, in applicazione del sopra indicato principio giurisprudenziale, gravava sull'appellante, la stessa non risulta essere stata fornita, atteso che dalla CTU espletata in primo grado, a cui la Corte, per linearità di argomentazioni aderisce, è emerso che non solo quanto commissionato non è stato completato, ma che :” i) la copertura del tetto in legno lamellare risulta ampiamente difforme rispetto al progetto depositato presso il Genio Civile di
Catania, in quanto: presenza di pilastri accoppiati e non unici, maggiore estensione dell'interasse degli arcarecci, tipologia e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
dimensioni dei collegamenti ai vari nodi (trave-pilastro, base pilastro, trave- trave); ii) i terrazzini di copertura collocati sui prospetti nord e sud del fabbricato, non risultano presenti nel progetto presentato al Comune;
iii) la finitura esterna del fabbricato non presenta le caratteristiche previste nel
Computo Preventivo in quanto non è stata eseguita la tinteggiatura ai silicati, ma è stato applicato uno strato di finitura per esterni denominato
“Ecomural” che, viste le condizioni in cui versano buona parte dei prospetti, si può asserire non esser stato steso a regola d'arte per svariati possibili aspetti, tra i quali tempi, modalità e condizioni climatiche;
iv) le tegole inserite nel manto di copertura presentano, in alcune file in prossimità delle linee di gronda, eccessiva inclinazione, indicativa di una non perfetta messa in opera;
v) il gocciolatoio pvc non appare esser adeguato in quanto si sono evidenziate macchie sui sottoballatoi;
vi) la fuga della pavimentazione dei terrazzini di copertura risulta visibilmente esser stata messa in opera non correttamente, che potrebbe esser la causa dei segni di infiltrazioni riscontrati sul soffitto e sulla parete esterna sottostanti”.
Inoltre, che il ctu ha risposto in maniera precisa ed esaustiva ai rilievi fatti dall'appellante, ritenendo che “sul 3° punto si conferma quanto già specificato nella Relazione […] la riduzione sul prezzo contabilizzato va comunque applicata a seguito della non corretta messa in opera che ha provocato evidenti e diffuse macchie-efflorescenze collocate prevalentemente sul prospetto nord…riguardo al 4° punto, si conferma quanto già precisato nella Relazione, specificando che tale situazione potrebbe aver provocato infiltrazioni solamente nelle zone sottostanti e non su tutta la restante parte del soffitto e vano scala nelle quali vi sono macchie di vecchia data”.
Dunque i lavori commissionati dagli odierni appellati al non sono Pt_1 stati eseguiti a regola d'arte e sono, comunque, difformi dai progetti presentati;
nessuna prova in senso contrario è stata fornita dall'appellante.
Per quanto attiene alla quantificazione delle opere difformi rispetto al costo finale dell'appalto, il CTU ha ritenuto che “si puntualizza che le lavorazioni di cui ai nn. 10,12,20 e 31 , risultano essere state conteggiate dalla DD.LL. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
senza tenere conto che la realizzazione delle stesse è stata eseguita parzialmente non a regola d'arte e , per la sola voce 12, anche in difformità al progetto depositato al Genio civile “.
Le sopra indicate voci, che, pertanto, devono essere detratte dal computo finale, in quanto non realizzate a regola d'arte, attengono alla fornitura e posa in opera di gocciolatoio plastificato €. 360,50 ( voce 10), travi in legno lamellare €.16.000,00( voce 12), posa in opera di pavimenti e rivestimento €.
450,00( voce 20) e strato di finitura per esterni su superfici già intonacate €.
3.206,00 ( voce 31).
Dal preventivo versato in atti risulta che il corrispettivo stabilito per le voci sopra indicate, che deve essere detratto dal computo finale, è pari a €.
20.016,50, somma maggiore rispetto alla somma ancora dovuta dagli odierni appellati al per la ristrutturazione in oggetto, pari a €. 18.812,43; Pt_1
pertanto, non essendovi appello incidentale sul punto, corretta appare la decisione del primo giudice di disporre la compensazione dei crediti.
Alla luce di quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda del ricorrente, poiché egli, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dagli odierni appellati, non ha fornito la prova dell'esatto adempimento dell'appalto, il cui onere è a suo esclusivo carico.
2) Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.18.812,43) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
, avverso, ordinanza ex art. 127 bis c.p.c., n. cronol. 5818/2024 del Parte_1
17/06/2024 , emessa dal Tribunale di Caltagirone, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti degli appellati, che liquida in complessivi €. 4.888,00, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 18 marzo 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 986/24 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] CF Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti C.F._1 dall'avvocato Andrea Anfuso Alberghina -C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato suo studio legale in Caltagirone alla via Fisicara n.
50;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 [...]
ed ivi residente in [...] nonché C.F._3 CP_2
nata a [...] il [...] , C.F.
[...] C.F._4
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...]
Giovanni Russo, C.F. , presso il cui studio in Via CodiceFiscale_5
Sebastiano Foti, 27 in Caltagirone, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
All'udienza del 4/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 13.5.2016, Parte_1
conveniva in giudizio ed ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
chiedendo di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli stessi al contratto di appalto stipulato tra le parti e conseguentemente condannarli al pagamento della somma complessiva di € 18.812,43 ovvero della diversa somma sia essa maggiore o minore determinata all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento.
Con comparsa depositata il 18.10.2016 si costituivano in giudizio CP_1
ed , i quali chiedevano il rigetto della domanda
[...] Controparte_2
di parte ricorrente rilevando che i lavori commissionati dagli odierni convenuti non erano stati correttamente eseguiti e, in via riconvenzionale, chiedevano condannarsi parte ricorrente al risarcimento dei danni lamentati, quantificati in euro 25.000,00
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., n. cronol. 5818/2024 del 17/06/2024 , il Tribunale di
Caltagirone rigettava le domande con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 11/7/24, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della propria domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame, del quale chiedevano il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 4/3/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice:
a) erroneamente valutato le difformità tra progetti relativi al tetto e prospetti dell'edificio per come accertati dal C.T.U. in quanto non oggetto del contradditorio;
b) erroneamente interpretato la CTU in atti giungendo ad un pronunciamento abnorme fondato sulla sua errata lettura.; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
c) erroneamente rigettato la domanda ritenendo provati i vizi e compensando quanto dovuto dal ricorrente con gli stessi, mancando sul punto una specifica quantificazione da parte del ctu.
1.1) I sopra indicati motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono.
Giova precisare che con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'odierno appellante chiedeva che, previo accertamento del grave inadempimento degli appellati, il Tribunale volesse condannare gli stessi al pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione, dallo stesso effettuati, nell'immobile di proprietà dei ER . CP_1
Costituendosi in giudizio, questi ultimi, proponevano eccezione di inadempimento, non essendo stati, i lavori appaltati eseguiti a regola d'arte, chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni subiti.
La disciplina applicabile ai lavori di ristrutturazione è quella dell'appalto, regolata al codice civile dagli artt. 1655 e seguenti;
in questo tipo di contratto l'obbligazione principale dell'appaltatore è quella di eseguire le opere "a regola d'arte", cioè con perizia e conformemente al progetto e al capitolato approvato dal committente. Per questo motivo la legge prevede che l'appaltatore sia tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità delle opere compiute fino all'accettazione da parte del committente, che può essere espressa oppure tacita, cioè manifestata attraverso fatti concludenti che esprimono la volontà di accettare l'opera.
Dal punto di vista probatorio, la Cassazione è unanime nell'affermare che in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive;
ciò comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere – allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (fra tutte Cass. 1634/2020).
E ciò, pertanto, a prescindere dalla tempestiva denuncia dei vizi dell'opera, da parte dei committenti, atteso che i lavori non erano stati completati, né, tantomeno, consegnati, essendo appunto onere del provare di avere Pt_1
eseguito l'opera a regola d'arte.
Giova, preliminarmente, osservare che tutti i lavori non eseguiti a regola d'arte, ivi compresi quelli relativi al tetto dell'edificio e ai prospetti, sono stati oggetto di contraddittorio, in quanto specificamente indicati, dagli odierni appellati, con la comparsa di costituzione nella quale si legge:”
1. La finitura esterna delle facciate risulta essere non conforme a quanto contenuto nel Capitolato d'appalto, presentando inoltre evidenti macchie e florescenze saline nei prospetti;
2. Le piastre sui nodi delle travi del tetto di copertura risultano mancanti;
3. Il tetto di copertura presenta un'evidente deficienza ed un vistoso difetto in prossimità delle grondaie nei due terrazzini;
tale vizio, tra l'altro, risulta essere la causa delle cospicue infiltrazioni che si sono verificate e che continuano a verificatesi a seguito di fenomeni piovosi.
Pertanto, anche la difformità tra l'opera realizzata ( tetto, prospetti, terrazini )
e i progetti presentati, così come risultato in sede di CTU, è da ritenersi oggetto di contraddittorio, non evidenziandosi alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante.
Per quanto riguarda la prova dell'esecuzione a regola d'arte, il cui onere, in applicazione del sopra indicato principio giurisprudenziale, gravava sull'appellante, la stessa non risulta essere stata fornita, atteso che dalla CTU espletata in primo grado, a cui la Corte, per linearità di argomentazioni aderisce, è emerso che non solo quanto commissionato non è stato completato, ma che :” i) la copertura del tetto in legno lamellare risulta ampiamente difforme rispetto al progetto depositato presso il Genio Civile di
Catania, in quanto: presenza di pilastri accoppiati e non unici, maggiore estensione dell'interasse degli arcarecci, tipologia e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
dimensioni dei collegamenti ai vari nodi (trave-pilastro, base pilastro, trave- trave); ii) i terrazzini di copertura collocati sui prospetti nord e sud del fabbricato, non risultano presenti nel progetto presentato al Comune;
iii) la finitura esterna del fabbricato non presenta le caratteristiche previste nel
Computo Preventivo in quanto non è stata eseguita la tinteggiatura ai silicati, ma è stato applicato uno strato di finitura per esterni denominato
“Ecomural” che, viste le condizioni in cui versano buona parte dei prospetti, si può asserire non esser stato steso a regola d'arte per svariati possibili aspetti, tra i quali tempi, modalità e condizioni climatiche;
iv) le tegole inserite nel manto di copertura presentano, in alcune file in prossimità delle linee di gronda, eccessiva inclinazione, indicativa di una non perfetta messa in opera;
v) il gocciolatoio pvc non appare esser adeguato in quanto si sono evidenziate macchie sui sottoballatoi;
vi) la fuga della pavimentazione dei terrazzini di copertura risulta visibilmente esser stata messa in opera non correttamente, che potrebbe esser la causa dei segni di infiltrazioni riscontrati sul soffitto e sulla parete esterna sottostanti”.
Inoltre, che il ctu ha risposto in maniera precisa ed esaustiva ai rilievi fatti dall'appellante, ritenendo che “sul 3° punto si conferma quanto già specificato nella Relazione […] la riduzione sul prezzo contabilizzato va comunque applicata a seguito della non corretta messa in opera che ha provocato evidenti e diffuse macchie-efflorescenze collocate prevalentemente sul prospetto nord…riguardo al 4° punto, si conferma quanto già precisato nella Relazione, specificando che tale situazione potrebbe aver provocato infiltrazioni solamente nelle zone sottostanti e non su tutta la restante parte del soffitto e vano scala nelle quali vi sono macchie di vecchia data”.
Dunque i lavori commissionati dagli odierni appellati al non sono Pt_1 stati eseguiti a regola d'arte e sono, comunque, difformi dai progetti presentati;
nessuna prova in senso contrario è stata fornita dall'appellante.
Per quanto attiene alla quantificazione delle opere difformi rispetto al costo finale dell'appalto, il CTU ha ritenuto che “si puntualizza che le lavorazioni di cui ai nn. 10,12,20 e 31 , risultano essere state conteggiate dalla DD.LL. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
senza tenere conto che la realizzazione delle stesse è stata eseguita parzialmente non a regola d'arte e , per la sola voce 12, anche in difformità al progetto depositato al Genio civile “.
Le sopra indicate voci, che, pertanto, devono essere detratte dal computo finale, in quanto non realizzate a regola d'arte, attengono alla fornitura e posa in opera di gocciolatoio plastificato €. 360,50 ( voce 10), travi in legno lamellare €.16.000,00( voce 12), posa in opera di pavimenti e rivestimento €.
450,00( voce 20) e strato di finitura per esterni su superfici già intonacate €.
3.206,00 ( voce 31).
Dal preventivo versato in atti risulta che il corrispettivo stabilito per le voci sopra indicate, che deve essere detratto dal computo finale, è pari a €.
20.016,50, somma maggiore rispetto alla somma ancora dovuta dagli odierni appellati al per la ristrutturazione in oggetto, pari a €. 18.812,43; Pt_1
pertanto, non essendovi appello incidentale sul punto, corretta appare la decisione del primo giudice di disporre la compensazione dei crediti.
Alla luce di quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda del ricorrente, poiché egli, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dagli odierni appellati, non ha fornito la prova dell'esatto adempimento dell'appalto, il cui onere è a suo esclusivo carico.
2) Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.18.812,43) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
, avverso, ordinanza ex art. 127 bis c.p.c., n. cronol. 5818/2024 del Parte_1
17/06/2024 , emessa dal Tribunale di Caltagirone, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti degli appellati, che liquida in complessivi €. 4.888,00, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 18 marzo 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro