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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/10/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2559/2022 R.G. promossa da:
nato/a a SIRACUSA (SR) il Parte_1 C.F._1
07/07/1968, rappresentato e difeso dall'AVV. NOCILLA DANIELA
contro rappresentato e difeso dall'AVV. GASTALDI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso con note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza dell'11.6.2025 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa in data 19 marzo 2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di per l'Italia, della somma Controparte_2
di Euro 10.341,27, oltre interessi e spese della procedura.
L'opponente a sostegno della propria opposizione ha dedotto la nullità del decreto per inesigibilità del credito, sostenendo che il finanziamento originario stipulato con
AS CA s.p.a. prevedeva una durata di sessanta mesi e non era ancora integralmente scaduto, e, inoltre, la nullità per indeterminatezza del creditore, affermando di non avere ricevuto alcuna comunicazione circa l'intervenuta cessione del credito in favore di CP_2
Si è costituita in giudizio la contestando Controparte_3
integralmente le deduzioni avverse e sostenendo la piena legittimità del titolo monitorio opposto. La società opposta documentava l'avvenuta stipulazione, in data 22 ottobre
2018, di un contratto di prestito personale tra l'opponente e AS CA s.p.a., dell'importo complessivo di Euro 15.990,14 da rimborsarsi in sessanta rate mensili.
Esponeva, altresì, che l'opponente aveva adempiuto soltanto in parte, con conseguente esposizione debitoria residua pari ad euro 10.341,27, come risultante dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico CArio. La convenuta evidenziava inoltre che, in data 5 marzo 2021, AS CA s.p.a. aveva ceduto il credito ad
[...]
e che tale cessione era stata regolarmente comunicata al debitore mediante CP_2
raccomandata a.r. del 17 aprile 2021, ricevuta l'11 maggio 2021.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale disponeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, trattandosi di controversia soggetta a condizione di procedibilità, assegnava alle parti il termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
La procedura, attivata dalla parte opposta, si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione dell'opponente, come da verbale del 10 novembre 2023, indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza dell'11 giugno 2025, nella quale pagina 2 di 4 venivano precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che l'opposizione proposta da sia Pt_1 Parte_1
infondata e debba essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta con chiarezza che il rapporto sottostante trae origine dal contratto di finanziamento stipulato il 22 ottobre 2018 tra l'opponente e
AS CA s.p.a., del valore complessivo di euro 15.990,14 da restituirsi in sessanta rate mensili. È pacifico che il debitore non abbia adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, circostanza che ha determinato la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esigibilità dell'intero credito. La parte opposta ha prodotto l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., che attesta l'inadempimento e quantifica il debito residuo in euro 10.341,27.
L'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'asserita inesigibilità del credito non può dunque trovare accoglimento, poiché la mancata regolarità nei pagamenti ha reso immediatamente esigibile l'intero residuo, a nulla rilevando la durata originaria del piano di ammortamento.
Parimenti priva di fondamento è l'eccezione relativa alla mancata comunicazione della cessione del credito. Dalle risultanze di causa emerge che AS CA s.p.a. ha ceduto il credito in data 5 marzo 2021 alla società opposta e che tale cessione è stata comunicata all'opponente con raccomandata del 17 aprile 2021, ricevuta in data 11 maggio 2021. Ma anche a voler prescindere da ciò, deve richiamarsi l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la notificazione al debitore del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo integra idonea comunicazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., rendendo comunque opponibile al debitore la nuova titolarità del credito (Cass. civ., Sez. III, 28 gennaio 2014, n. 1770).
Né possono assumere rilievo le ulteriori deduzioni dell'opponente, poiché formulate in maniera generica e prive di qualunque supporto probatorio. È principio consolidato che, una volta che il creditore abbia provato la fonte del credito mediante contratto e pagina 3 di 4 documentazione bancaria certificata, e allegato l'inadempimento del debitore, spetta a quest'ultimo dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa, quali il pagamento o l'intervenuta estinzione dell'obbligazione. Nel caso di specie,
l'opponente non ha fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a contestazioni di carattere meramente assertivo.
Un ulteriore elemento che depone a sfavore dell'opponente è rappresentato dalla mancata partecipazione alla procedura di mediazione, che in materia di contratti bancari costituisce condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010. La condotta processuale dell'opponente, che non ha preso parte all'incontro fissato Contro dall'organismo deve essere valutata dal Giudice ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del citato decreto, anche in punto di regolamentazione delle spese.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione non risulta supportata da alcun valido argomento di fatto o di diritto e deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 357/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 19.03.2022;
2. Conferma integralmente il suddetto decreto ingiuntivo;
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro Controparte_3
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 2 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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