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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1911/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1911/2023 il 26.10.2023
promosso con atto di citazione in appello da
per mezzo del proprio Parte_1 Parte_2
rappresentante in qualità di cessionaria del credito già Controparte_1
di , rappresentate e difese dall'avv. Gianni Solinas;
Parte_1
appellante contro
1 (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'. avv. Renato CP_2 C.F._1
Bertelle, giusta la procura ed elezione di domicilio allegata all'opposizione al decreto ingiuntivo;
appellato nonché contro
, (C.F.: Controparte_3
); P.IVA_1
appellata contumace
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1716/2023 pubbl. il 21.09.2023;
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
In via preliminare: i) in accoglimento del motivo sub. A) del presente atto d'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1716/2023 emessa in data 20.9.2023, pubblicata in data 21.9.2023, notificata in data 25.9.2023, che ha deciso la causa n. RG 2932/2023, dichiarando l'incompetenza del funzionale del
Tribunale di Vicenza in relazione alla domanda principale avanzata dall'Opponente ovvero la dichiarazione di nullità per asserita contrarietà CP_2
alla legge delle operazioni “baciate” di finanziamento e di acquisto di titoli della
Cont
in LCA per asserita violazione di cui all'art. 2358 c.c. per essere di competenza esclusiva del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia
2 di Imprese ai sensi dell'art. 3 comma II D. Lgs. 168/2013, con conseguente rigetto dell'Opposizione e conferma del Decreto Ingiuntivo n. 510/2021; ii) in accoglimento del motivo sub B) riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1716/2023 emessa in data 20.9.2023, pubblicata in data 21.9.2023, notificata in data 25.9.2023, che ha deciso la causa n. RG 2932/2023, dichiarando improcedibile e/o improseguibile il Giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 510/2021; In via subordinata e preliminare, anche nel merito: i) accertata la carenza di legittimazione passiva/difetto di titolarità in capo ad , in accoglimento del motivo Parte_1
sub. C) del presente atto d'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 1716/2023 emessa in data 20.9.2023, pubblicata in data 21.9.2023, notificata in data 25.9.2023, che ha deciso la causa n. RG 2932/2023, rigettando tutte le domande svolte dall'Attore in primo grado volte alla dichiarazione di nullità del contratto di affidamento, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n.
510/2021; Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ii) ferme le eccezioni preliminari come sopra svolte, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, rigettarsi - in accoglimento dei motivi sub. D), E), F) e G) del presente atto d'appello - tutte le domande avanzate dall'Attore/opponente in primo grado in quanto indimostrate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto,
3 ovvero accertare comunque sussistente un credito in favore di Parte_2
(quale cessionaria di ) in forza del rapporto di conto corrente Parte_1
n. 1175458 (ora 2406) e/o comunque ex art. 2041 c.c. e conseguentemente condannare il signor (C.f. ) nato a [...] CP_2 CodiceFiscale_2
(VI) il 6.2.1955 ed ivi residente in [...], al pagamento della somma di
Euro 765.971,76, oltre al tasso di mora del 14,0125%, nei limiti del tasso soglia dal 08.01.2021 sino all'effettivo e/o altra diversa somma – non inferiore ad Euro
500.000,00 - che dovesse risultare di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e condanna di Controparte alla restituzione delle spese e competenze liquidate in primo grado (cfr. all. J cit.).
Per l'appellato:
rigetti l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1716/2023 emessa in data 20.09.2023, pubblicata in data 21.09.2023 e notificata in data 25.09.2023;
conseguentemente, confermi tale sentenza. Con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_2
nonché la opponendosi Parte_1 Controparte_5
al decreto ingiuntivo n. 520/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza con il quale gli
4 veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
765.971,74 ed esponeva quanto segue:
-che in data 08.08.2014 aveva stipulato con l contratto di gestione, custodia CP_6
ed amministrazione titoli nonché la scheda di adesione alla proposta di acquisto di complessive n.
8.000 azioni per un controvalore di €500.000,00 e il contratto di c/c n. 19/1175458;
-che l'11.8.2014 aveva altresì sottoscritto con n contratto di affidamento CP_6
che prevedeva l'erogazione di “denaro caldo” di importo pari a euro 550.000,00
con scadenza “a revoca” utilizzabile sul c/c nr. 06 019 571175458, acceso esclusivamente per tale attività;
-che con giroconto del 27.08.2014 aveva trasferito € 500.000,00 dal c/c n.
571175458 al c/c n. 1065486 (cd. principale e in essere dal 2013);
-che il giroconto di € 500.000,00 era stata l'unica operazione eseguita nel c/c n.
571175458 ed i successivi addebiti per € 265.971,76 – che avevano portato al saldo debitore di € 765.971,76- erano dovuti ad interessi, commissioni, oneri e spese;
-che l'importo accreditato il 27.08.2014 di euro 500.000,00 nel c/c n. 1065486 era stato utilizzato il medesimo giorno per il pagamento della “sottoscrizione operazione titoli BANCA POP. ”; CP_5
5 Co
-che aveva comunicato al la revoca dell'affidamento di €550.000,00 CP_2
chiedendo altresì il pagamento di €522.502,88 per l'esposizione del c/c n. 1000-
2406 ed €170.741,41 per interessi debitori e di mora maturati al 30.06.2020;
Co
- che con lettera del 04.12.2020, aveva comunicato al l'avvenuta CP_2
segnalazione a sofferenza del suo nominativo presso la Centrale dei Rischi di
Banca d'TA e presso i Sistemi di Informazione Creditizie Crif Spa (Eurisc) ed
Experian TA Spa;
-che alla data del 15.01.2021, il suddetto conto presentava un saldo dare pari ad €
765.971,76 e che gli era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 510/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza per € 765.971,74.
Concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione del decreto ingiuntivo e la chiamata in causa di amministrativa;
nel merito, Controparte_8
chiedeva accertarsi che il contratto di affidamento (nonché ogni atto connesso,
accessorio e collegato) stipulato con l' 11.08.2014 era Controparte_5
nullo per violazione dell'art. 2358 c.c. e dichiararsi la illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'TA. Chiedeva,
inoltre, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale ordinarsi a di cancellare la segnalazione a sofferenza. Parte_1
6 Si costituiva in giudizio , quale mandataria con rappresentanza Controparte_1
di , la quale eccepiva in via preliminare il difetto di Controparte_9
competenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Venezia, sez.
Imprese nonché il difetto di legittimazione passiva e/o l'improcedibilità ex art. 83
L.F.; nel merito chiedeva il rigetto delle avverse pretese con conferma del d.i.
impugnato e, in via subordinata, l'accertamento del credito relativo al c/c 1175458
(ora 2406) e/o comunque di un indennizzo ex art. 2041 c.c. con condanna del sig.
a pagare €765.971,76. CP_2
Si costituiva anche la quale chiedeva in via Controparte_10
preliminare che la domanda venisse dichiarata improcedibile;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di testi, quindi, era decisa con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Vicenza così
decideva: “accerta e dichiara che il contratto di affidamento per cui è causa
stipulato tra il e la l'11.08.2014 è nullo CP_2 Controparte_5
per violazione dell'art. 2358 c.c.; accerta e dichiara che l'attore nulla deve a
in forza di tale contratto e per l'effetto REVOCA il d.i. opposto Parte_1
n. 510/2021 del 12/3/2021; ordina a qui rappresentata da Parte_1
di cancellare la segnalazione a sofferenza del nominativo Controparte_1
7 del dalla Centrale dei Rischi e presso i Sistemi di Informazione CP_2
Creditizie; condanna quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1
a corrispondere all'attore le spese di lite che liquida in Parte_1
€18.420,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese borsuali per
€870; compensa le spese di lite tra e CP_2 Controparte_10
.”
[...]
Il primo giudice affermava l'inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto di cessione d'azienda del 26.06.2017 intercorso tra in Controparte_5
l.c.a. e limitatamente al trasferimento del rapporto contrattuale Parte_1
con l'appellato; respingeva l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di
Venezia e accertava il difetto di legittimazione passiva di , atteso Parte_1
che si controverteva di debito della nei confronti dei propri azionisti CP_6
derivanti dalle operazioni di commercializzazione delle azioni, escluse dal
Co perimetro trasferito a ai sensi del D.L. 99/2017.
Dichiarava la fondatezza dell' eccezione di improcedibilità della domanda svolta nei confronti di ai sensi dell'art. 83 TUB sul presupposto che CP_6
l'improcedibilità riguarda tutte le domande, anche di accertamento o costitutive
8 nei confronti della liquidatela della banca, tra le quali rientra la domanda attorea,
in quanto volta all'accertamento della nullità del contratto di finanziamento.
Nel merito, il primo giudice, dopo aver affermato l'applicabilità dell'art. 2358 c.c.
anche alle società cooperative, ha concluso che dalla documentazione acquisita e dalla prova testimoniale espletata, risultava il collegamento tra l'operazione di acquisto e il contratto di finanziamento, essendo quest'ultimo stato contratto esclusivamente allo scopo di acquisire la provvista per l'acquisto delle azioni;
concludeva accertando la nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. dell'operazione unitaria posta in essere nel 2014 tra e on la stipula dei contratti di CP_2 CP_6
affidamento e di acquisto di azioni della Banca.
Co Concludeva il Tribunale accogliendo la domanda volta ad ordinare a di cancellare la segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi e rigettava la domanda svolta dall'opposta di condanna dell'opponente a corrispondere a titolo di indennizzo l'importo di €500.000,00.
Cont Sosteneva che il finanziamento era stato pacificamente corrisposto da e che il contratto di cessione non aveva determinato la trasmissione dell'azione di ingiustificato arricchimento, che è connessa all'invalidità dell'acquisto di azioni e obbligazioni e, quindi, a materia esclusa dal perimetro della cessione.
9 Avverso la predetta sentenza ha interposto appello e Parte_1 Parte_2
in qualità di cessionaria del credito già di , affidandolo a sei
[...] Parte_1
motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c.
per aver il primo giudice mal qualificato le domande attoree ed essersi quindi pronunciata in una materia di competenza esclusiva della sezione specializzata.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 83
TUB per improcedibilità di qualsiasi azione nei confronti della liquidazione coatta e ha censurato la sentenza per essersi il primo giudice ritenuto competente a decidere sulla nullità dei negozi ritenuti collegati in termini di unitarietà
dell'operazione.
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362
e 1363 cod. civ. in relazione al contratto di cessione del 26.6.2017 nonché la violazione o falsa applicazione dell'art 3 del D.L. 99/2017 .
Sostiene l'appellante che il primo giudice è caduto in contraddizione, in quanto,
da un lato, ha negato la legittimazione passiva di con riferimento Parte_1
alle domande azionate dal nel giudizio ed aventi ad oggetto la nullità CP_2
dell'acquisto di titoli, tuttavia, dall'altro lato, ha ritenuto di poter entrare nel merito
10 ed accogliere la domanda attorea di nullità del contratto di affidamento trasferito a sulla scorta di un asserito collegamento tra i due negozi. Parte_1
Con il quarto motivo ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2519
cod. civ. in relazione all' art. 2358 cod. civ. per inapplicabilità della disciplina alle società cooperative e alle banche popolari.
Con il quinto motivo ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 1418
cod. civ. in relazione alla violazione dell'art. 2358 cod. civ.
Sostiene l'appellante che anche a voler ipotizzare la violazione dell'art. 2358 c.c.,
le conseguenze di tali violazioni non opererebbero sul piano della validità
negoziale in quanto afferenti regole di comportamento dei contraenti, rilevanti sul piano risarcitorio.
Con il sesto motivo l'appellante ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova nonché dell'art. 2722 cod. civ. in relazione al dedotto collegamento negoziale.
Sostiene l'appellante che la contestualità delle operazioni non è sufficiente a dimostrare il “collegamento negoziale in senso tecnico” e che dai documenti in causa risulta esattamente il contrario, in quanto: i. il contratto di affidamento non contiene alcun vincolo e/o collegamento con l'acquisto di azioni;
ii. il contratto di
11 acquisto delle azioni non fa alcun riferimento ad una presunta provvista da fornirsi da parte di CP_6
Con il settimo motivo l'appellante ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. in relazione alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento svolta da affermando che è indubbio che Parte_1
ha avuto una diminuzione patrimoniale ingiusta di cui Parte_1
quanto meno ha diritto di essere indennizzata.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la fondatezza delle CP_2
domande formulate dall'appellante, riproponendo gli argomenti già svolti in primo grado.
Co In particolare, l'appellato ribadiva la legittimazione passiva di sostenendo che la controversia - sebbene relativa ad atti o fatti occorsi prima della cessione – non
Co ha ad oggetto una passività, ovvero una domanda di condanna di al pagamento di un debito, ma l'accertamento che il a questa nulla deve e cioè CP_2
l'inesistenza, per nullità del finanziamento, del credito azionato monitoriamente;
Co ha inoltre affermato la non opponibilità nei suoi confronti degli accordi tra e la LCA travalicanti il limite inderogabile imposto dal D.L. 99/2017 all'autonomia negoziale delle dette parti, alle quali non è stata attribuita la possibilità di ampliare il perimetro dei casi per i quali la cessionaria sarebbe «esonerata» dal c. 1 dell'art. 12 3 (ovvero «passività» e «debiti»), anche escludendo gli azzeramenti dei crediti inesistenti («conseguenze negative»), che non sono e non possono essere ritenuti passività o debiti.
Circa l'asserita improcedibilità della domanda ex art. 83 TUB nei confronti di
Co e di l'appellato precisava di non aver formulato domande di CP_11
accertamento di debiti e di condanna al pagamento di somme a proprio favore da
Co parte di e di né di aver chiesto che sia dichiarato nullo o annullato o CP_6
risolto il contratto di acquisto delle azioni di bensì di aver chiesto che sia CP_6
Co dichiarata la nullità del contratto di finanziamento e di nulla dovere a in forza di tale contratto, il che esclude l'applicabilità dell'art. 83 TUB nei confronti della
Co LCA e a maggior ragione nei confronti di .
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
17.07.2025, con concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha erroneamente ritenuto di potersi pronunciare sulla nullità del contratto di acquisto di azioni, su cui è invece competente il Tribunale di Venezia
13 Sezione Specializzata in materia di Imprese ai sensi dell'art. 3 comma II del D.
Lgs. 168/2013.
2.Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto erroneamente di poter sostenere la procedibilità dell'azione avversaria non considerando che a seguito della liquidazione coatta amministrativa ogni domanda nei confronti della liquidatela è divenuta improcedibile “poiché la
Liquidazione Coatta Amministrativa prevista dall'art. 80 TUB è espressamente
qualificata come una procedura concorsuale e l'art. 83 TUB prevede lo
spossessamento dell'impresa ex art 42 L.F. ed il divieto di iniziare o proseguire
alcuna azione, e l'art. 86 TUB prevede una procedura speciale di accertamento
del passivo che, peraltro – per quanto occorrer possa – dovrebbe prevedere la
competenza funzionale del Tribunale di Vicenza” (p. 10 atto di appello).
3.Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha,
da un lato, negato la legittimazione passiva di e dall'altro lato, ha Parte_1
ritenuto di poter entrare nel merito ed accogliere la domanda attorea avanzata contro di nullità del rapporto di affidamento sulla scorta di un Parte_1
asserito collegamento negoziale.
Ritiene l'appellante che siffatta conclusione non è conforme al D.L. 99/2017 e al contratto di cessione che escludono dal perimetro della cessione le passività
14 derivanti dalle controversie con azionisti e con i titolari di obbligazioni convertibili e subordinati.
4. Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto applicabile la previsione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e ciò in contrasto con l'art. 2519 c.c. che subordina l'estensione alle cooperative della disciplina regolatoria delle società per azioni al vaglio di “compatibilità”.
Deduce, inoltre, che l'art. 2529 c.c. prevede che l'atto costitutivo possa autorizzare gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società e che ciò era espressamente previsto nello statuto della CP_6
5. Con il quinto motivo l'appellante evidenzia che anche a ritenere applicabile la previsione dell'art. 2358 c.c. essa non inciderebbe sulla validità del contratto,
trattandosi di norma regolatrice “del comportamento dei contraenti”, la cui violazione potrebbe, al più, essere fonte di responsabilità risarcitoria.
6. Con il sesto motivo l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha affermato l'esistenza di un collegamento negoziale tra l'operazione di acquisto di azioni e il contratto di finanziamento sostenendo che il contratto di affidamento non contiene alcun vincolo e/o collegamento con l'acquisto di azioni e che il contratto di acquisto di azioni non fa alcun riferimento ad una presunta provvista da fornirsi da parte di CP_6
15 7. Con il settimo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di restituzione dell'importo erogato al cliente omettendo di considerare che ha avuto una Parte_1
diminuzione patrimoniale ingiusta per la quale ha diritto di essere indennizzata.
8. Il primo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nella qualificazione delle domande dell'attore, ritenendo di potersi pronunciare sulla nullità del contratto di acquisto di azioni, su cui è competente il Tribunale di Venezia Sezione
Specializzata in materia di Imprese ai sensi dell'art. 3 comma II D. Lgs. 168/2013.
Infatti, non essendo state svolte altre contestazioni, oltre a quella del collegamento con un'operazione societaria asseritamente nulla, sulla quale il giudice non poteva decidere, l'opposizione andava rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
L'attore appellante in primo grado aveva rassegnato, per quanto di interesse, le seguenti conclusioni: “…; 2) accerti e dichiari A) che il contratto di affidamento
(nonché ogni atto connesso, accessorio e collegato) stipulato tra il CP_2
e la il 11.08.2014 è nullo o comunque inefficace per Controparte_5
violazione dell'art. 2358 c.c., per cui B) niente è dovuto dal alla CP_2
; trattasi di domande volte all'accertamento della nullità Parte_1
16 del contratto di affidamento e di nulla dovere, per effetto di tale accertamento, in
Co favore di ”.
Il primo giudice aveva affermato : “nel caso di specie, come evidenziato, non viene
in esame l'accertamento dei diritti di socio nascenti dalla partecipazione sociale
e neppure la sorte delle azioni, posto che non si controverte del rapporto sociale,
bensì del fatto che sia o meno debitore della banca a causa e in CP_2
dipendenza del contratto di finanziamento stipulato - in tesi - per fornire al
medesimo la provvista necessaria per compiere un'operazione di investimento in
titoli della stessa banca finanziatrice. Pertanto, la relativa cognizione non va
devoluta alla sezione in materia di impresa”.
8.1 Ciò posto, si osserva che l'art. 3, co. 2, lett. a) e lett. b), del D.L.gs n. 168 del
2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, conv.,
con modif., dalla l. n. 27 del 2012, assegna alla competenza della Sezione
Specializzata in Materia di Impresa istituita presso il Tribunale del capoluogo di
Regione, le controversie relative a rapporti sociali “ivi compresi quelli concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto
societario” e le controversie relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali
o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti
inerenti”.
17 La competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto tra questo e i rapporti societari, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile alla luce della
causa petendi.
Si ricorda il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “in tema
di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie
relative alle partecipazioni sociali o ai 'diritti inerenti' queste ultime, di cui all'art.
3, commi 2, lett. b), e 3, del D.L.gs n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2,
comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012,
detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia,
dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le
partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del
'petitum' sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della 'causa petendi',
per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. civ.
22149/2020; 9224/2020; 30622/2019; 1826/2018; 8738/2017).
Occorre perciò verificare, mediante valutazione ex ante, e a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, se la domanda incida sull'assetto della società, sull'entità
del suo capitale o sulla vita sociale, vale a dire su vicende di governo interno,
18 ovvero inerenti alla persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci.
Infatti, secondo l'interpretazione offerta dalla Cassazione, la norma ha inteso valorizzare, ai fini dell'individuazione della competenza delle Sezioni
specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale,
identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Si tratta di un criterio discretivo generale, applicabile sia nel caso in cui la vicenda sottesa riguardi l'inadempimento di prestazioni dei servizi di investimento, sia nel caso che attenga ad altre situazioni.
Tornando al caso di specie, come si è visto, oggetto immediato delle domande proposte dall'attore sono: a) la dichiarazione di nullità (sia pure in parte qua, e cioè
quella immediatamente riferibile all'acquisto azionario impropriamente finanziato dalla banca delle cui azioni si tratta) del contratto di finanziamento b)
l'accertamento (strettamente dipendente dal primo) che lo stesso nulla deve alla banca in l.c.a. in ragione di tale finanziamento. Non costituisce, invece, oggetto di accertamento immediato il trasferimento delle azioni, effetto solo mediato e
19 indiretto dell'operazione, tant'è che non vengono in discussione i diritti di socio nascenti dalla partecipazione sociale e neppure la sorte delle azioni.
In altre parole, nella fattispecie non si controverte del rapporto sociale, bensì del fatto che il sia o meno debitore della banca a causa e in dipendenza del CP_2
predetto contratto di finanziamento , stipulato – in tesi – per fornire al medesimo la provvista necessaria per compiere un'operazione di investimento in titoli della stessa banca finanziatrice.
Così stando le cose, non sussiste un legame diretto tra l'oggetto della controversia e i rapporti societari: l'acquisto delle azioni viene, invero, prospettato dall'attore come un investimento finanziario nella sostanza compulsato dai funzionari della banca quale condizione necessaria per poter accedere al credito, e non come il mezzo per acquisire una partecipazione azionaria;
dall'altro, l'interesse che sorregge l'azione giudiziaria non si concentra sulla titolarità del rapporto sociale
(ormai del tutto privo di valore), ma sull'accertamento negativo di un debito nei confronti della banca.
In sintesi, poiché il petitum sostanziale non verte sul rapporto societario, ma sull'inesistenza di un debito scaturito da un finanziamento bancario, la competenza non può ritenersi attratta dalla Sezione Specializzata in Materia di
Impresa e rimane, quindi, in capo al giudice ordinario.
20 In questi termini questa Corte d'Appello si è recentemente pronunciata con sentenza n. 505/2023, così osservando sul punto della competenza funzionale della
Sezione Imprese in un caso sovrapponibile a quello in esame: “(omissis) Sulla
pretesa competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa.
Il primo giudice, in relazione alla eccepita incompetenza funzionale a favore delle
Sezioni Specializzate in materia di Impresa, ha richiamato l'orientamento
espresso dalla Suprema Corte, in base al quale la competenza per materia deve
essere individuata sulla scorta della domanda specificamente proposta, come
delineata dalla causa petendi in concreto fatta valere dall'attore e non alla stregua
degli effetti, anche meramente indiretti, che l'eventuale accoglimento di tale
domanda potrebbero determinare (Cass. 1826/2018; 8738/2017). Pertanto,
considerato che il [omissis] 21 aveva agito per la declaratoria di nullità del
contratto di mutuo fondiario sull'assunto del suo collegamento teleologico
all'acquisto di azioni da costituire in pegno, il primo giudice ha riconosciuto che
il rapporto societario con la banca emittente non era direttamente ed
immediatamente interessato, tantomeno erano in discussione i diritti e le azioni
nascenti dalle partecipazioni sociali, con la conseguenza che la competenza era
Co Co del tribunale ordinario. In questa sede, e contestano la validità del
ragionamento seguito dal primo giudice sul presupposto che la giurisprudenza da
21 questi citata ha ad oggetto fattispecie del tutto diverse, relative a inadempimenti
nella prestazione dei servizi di investimento, e non può essere considerata
pertinente al caso di specie, in cui si discute di una pretesa violazione dell'art.
2358 cc;
in sostanza, secondo gli appellanti, una contestazione relativa alla
legittimità di una cosiddetta operazione “baciata” rientra nella competenza della
sezione specializzata in materia di impresa in forza di quanto previsto dall'art 3,
comma 2 del D.L.gs. n.168 del 27 giugno 2003, come modificato dal DL 24
gennaio 2012 n.1, il quale assegna alla competenza funzionale del Tribunale delle
Imprese anche le cause e i procedimenti a) relativi a rapporti societari ivi
compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o
l'estinzione di un rapporto societario e quelli b) relativi al trasferimento delle
partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni
sociali o i diritti inerenti e tutte le controversie comunque connesse alle suddette
materie. Il motivo è infondato. Rappresenta principio consolidato in sede di
legittimità, l'affermazione secondo cui “in tema di competenza delle sezioni
specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni
sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3,
del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n.
22 determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un
legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali,
riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale,
identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. 22149/20; 9224/20; 30622/19;
1826/18; 8738/17). In sostanza, al fine di evitare margini di incertezza sui confini
della competenza del Tribunale delle Imprese, occorre verificare se la domanda,
mediante valutazione ex ante ed a prescindere dalla sua fondatezza nel merito,
finisca per incidere sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale o sulla
vita sociale, vale a dire su vicende di governo interno ovvero inerenti alla persona
del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con
gli altri soci. Non vi è ragione per discostarsi da tale criterio discretivo, che del
resto trova fondamento nella formulazione complessiva dell'art. 3 D.L.gs. 168/03,
e successive modifiche, in cui l'accento è posto sul fatto che l'oggetto della
controversia deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria: così,
si ricava dai riferimenti contenuti nella lett. a), laddove si parla di "rapporti
societari" e nella lett. b) laddove si richiede l'attinenza alle partecipazioni sociali
Co ed ai diritti inerenti. Secondo l'interpretazione offerta dalla , pertanto, la
norma ha inteso valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle
23 Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari
e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla 22 stregua del petitum sostanziale,
identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura
della posizione dedotta in giudizio. E si tratta di un criterio discretivo generale,
applicabile sia nel caso in cui la vicenda sottesa riguardi l'inadempimento alle
prestazioni dei servizi di investimento e sia che attenga ad altre vicende. Nel caso
di specie, oggetto immediato è la pretesa nullità di un contratto di mutuo e non il
trasferimento delle azioni, effetto mediato ed indiretto dell'operazione, tant'è che
non vengono in discussione i diritti di socio nascenti dalla partecipazione sociale.
Ne consegue la conferma della sentenza sul punto”).
9. Il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante mirerebbe a estendere la dichiarazione di improcedibilità che il tribunale ha assunto con riferimento esclusivo alla domanda di nullità del finanziamento a ogni domanda formulata dal non è CP_2
fondato.
Il primo giudice ha sostenuto che la domanda di nullità del contratto di finanziamento non
è estranea alla possibilità che vi sia connessa una pretesa contro la massa e, pertanto andrebbe dichiarata improcedibile.
In assenza di appello incidentale si tratta di statuizione non più soggetta a riesame in questa sede, ove è sufficiente rilevare la correttezza della soluzione adottata dal tribunale con riguardo a tutte le altre domande formulate dall'attore qui appellato e precisare – per fornire di coerenza il decisum del primo giudice – che la declaratoria di improcedibilità
24 ha riguardato la domanda di nullità del finanziamento soltanto se e nei limiti in cui essa sia propedeutica a pretese contro la massa. Va in proposito osservato che l'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive), da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra
25 parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Il testo unico bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo
(in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare
“il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87,
l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate”
26 secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa di sarebbe Pt_1
d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi
27 invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria. In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello
Trieste n. 402/2022). Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti scaturiti dalla complessiva Controparte_14
operazione in esame previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole
28 modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
10. Il terzo motivo di appello non è fondato.
L'appellante, pur non contestando di essere succeduta al credito di cui al contratto di conto corrente affidato a suo tempo concesso da trattandosi di rapporto in bonis CP_6
all'epoca della cessione del rapporto;
ha, tuttavia, escluso la propria legittimazione passiva “non potendo essere la Banca attinta - dopo la cessione - da controversie e relativi debiti ed effetti negativi per fatti accaduti prima dell'accordo; e, soprattutto, dalle conseguenze negative derivanti dalle controversie con azionisti e con i titolari di obbligazioni convertibili e subordinati, trattandosi di passività che esulano dal perimetro di quanto ad essa trasferito ai sensi di quanto previsto dal già richiamato art. 3, comma
2, quinto periodo, del d.l. n. 99/2017. E ciò pure se tali conseguenze di manifestino – come meglio si dirà oltre - sotto forma di riduzione o azzeramento del credito di cui essa
è invece titolare.” (p.15 atto d'appello).
10.1 Questa corte ha già avuto modo, nei precedenti resi in vicende occasionate dalla crisi delle cc.dd. banche venete, di esporre la propria argomentata motivazione, alla quale il collegio intende dare continuità, non risultando attinta da convincenti critiche.
Secondo l'orientamento adottato da questa corte, occorre prendere le mosse dal rilievo che la domanda del cliente di a una duplice finalità: da un lato, quella di ottenere CP_6
la declaratoria di nullità del finanziamento contratto per l'acquisto delle azioni e, dall' altro, quella conseguenziale di ottenere la liberazione del debito residuo nei confronti di
Co
. Pertanto, la nullità del contratto di finanziamento, nei limiti in cui questo risulti correlato all'acquisto di azioni della banca detenute, comporta il venir meno ex tunc degli
29 effetti negoziali apparentemente prodottisi, con conseguente obbligo restitutorio di quanto versato in sua esecuzione da parte dell'accipiens, distinguendo la posizione della banca in l.c.a., rispetto alla quale qualsiasi credito restitutorio deve essere fatto valere
Co secondo le regole del concorso, e la posizione di , la quale è legittimata passiva nei limiti di quanto ricevuto in esecuzione del negozio nullo.
Co Ne consegue che la legittimazione passiva di sussiste in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito (e di eventuale restituzione di quanto indebitamente
Co ricevuto da in esecuzione del contratto nullo). Tale impostazione esclude la rilevanza della questione – come detto pure oggetto di appello - secondo cui non sussisterebbe la
Co legittimazione di , trattandosi di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione, ma sorta successivamente ad essa.
Co Infatti, come evidenziato, la legittimazione di non sussiste in relazione al rapporto di finanziamento ed al collegato acquisto di azioni, bensì, esclusivamente in relazione all'accertamento negativo del credito da quel rapporto apparentemente disceso e regolato
Co sul conto corrente proseguito con , oltre che in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione (così, inaugurando il nuovo orientamento, Corte app. Venezia sentenza n.
505/2023).
Alla stregua del proposto inquadramento della vicenda, non coglie nel segno il richiamo
Co operato da al divieto di cui all'art. 3, co. 1, lettere a) e b) D.L. n. 99/2017 per cui “
Intesa non risponde mai delle conseguenze negative che abbiano genesi: i. dalle controversie riguardanti i debiti delle HE TE ( e CP_3 Controparte_5
) in LCA nei confronti dei propri azionisti derivanti dalle operazioni di
[...]
30 commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni ii. e/o dai contenziosi instaurati dai clienti delle due dette HE successivamente alla data del 26.6.2017, ma aventi ad oggetto fatti pregressi” (p. 15 comparsa di risposta).
Come già osservato nei citati precedenti, non “può dirsi che, in tal modo, si finirebbe per
Co riversare sulla cessionaria la responsabilità e le conseguenze negative dell'investimento in azioni che, in base al disposto normativo, sono escluse dalla cessione,
o che debba essere impedita qualsiasi erosione o sottrazione del credito per il rimborso
Co del mutuo, ormai ceduto dalla Lca ad;
infatti, con l' accertamento della nullità del mutuo collegato all'acquisto di azioni e del conseguente accertamento negativo del
Co credito derivante da esso, nel perimetro della cessione a non potrà mai essere compreso l'apparente credito per le rate di un mutuo improduttivo di effetti, per il noto brocardo secondo cui quod nullum est nullum producit effectum”.
L'impostazione offerta esclude la rilevanza della questione - pure oggetto di appello -
Co secondo cui non sussisterebbe la legittimazione di trattandosi di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione ma sorta successivamente ad essa. Infatti, come
Co evidenziato, la legittimazione di non sussiste in relazione al rapporto di mutuo ed al collegato acquisto di azioni, bensì, esclusivamente in relazione all'accertamento negativo del credito da quel rapporto apparentemente disceso e regolato sul conto corrente
Co proseguito con , oltre che in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione.
11. Il quarto e il quinto motivo di appello , da esaminarsi congiuntamente stante la connessione logica degli argomenti posti a loro fondamento, sono infondati.
31 Sostiene l'appellante la non applicabilità della previsione dell'art. 2358 c.c. alle banche popolari e la irrilevanza dell'eventuale violazione in rapporto alla validità del contratto, assumendo la stessa significato sul piano risarcitorio, quale conseguenza della violazione di regole di comportamento contrattuali.
Anche su tali questioni la corte ha, in consimili controversie, enunciato un orientamento ormai consolidato, incentrato sulla piena applicabilità del divieto in parola alle società cooperative e, per quanto qui di interesse, alle banche popolari e favorevole a ritenere la conseguente nullità dell'operazione di acquisto compiuta in violazione del divieto dell'art. 2358 c.c.
Tale approdo risulta in linea con quanto di recente ritenuto dalla s. Corte (n. 372/2025) che ha enunciato il seguente principio: “l'art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.
Nella motivazione della richiamata sentenza si espongono le argomentazioni a sostegno dell'enunciato principio, che questa corte condivide e fa proprie: «“a) l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva
2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, e, dunque, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni stabilite dalla stessa, la cui mancanza
32 “determina l'espansione del divieto, perché è codesto - e non il suo contrario - a integrare la regola generale”: Cass. n. 28148 del 2023, in motiv.), è una norma senz'altro compatibile e, come tale, applicabile alle società cooperative e, per l'effetto, alle banche popolari che ne rivestono la forma;
b) tale disposizione detta una norma imperativa di grado elevato, la sua violazione
(compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all'acquisto di azioni proprie ed in mancanza, come accertato nel caso in esame, delle condizioni legittimanti ivi previste) comporta, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
2.11. L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.).
2.12. Tale disposizione, dunque, subordina l'applicazione alle società cooperative (per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due presupposti,
e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt.
2511-2548 c.c. e, dall'altro, che la disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358, commi 1°-6°,
33 c.c. (che l'art. 2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti appena indicati.
2.14. Il divieto di accordare “prestiti” finalizzati direttamente o indirettamente all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti (e cioè: - la predisposizione da parte degli amministratori della società di “una relazione che illustri - tra l'altro -, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni”; - il deposito di tale relazione presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea straordinaria, la cui delibera, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la necessità che “l'importo complessivo delle somme impiegate” per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non ecceda “il limite degli utili distribuibili
e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, e che
“una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate” sia contestualmente iscritta al passivo del bilancio) trova, di conseguenza, senz'altro applicazione anche nelle società cooperative per azioni: a partire dalla necessità
(senz'altro compatibile con tali società e il loro funzionamento) di un'autorizzazione preventiva al compimento di un'operazione di tale genere da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della società mutuante.
2.15. Non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che: - la concessione di prestiti in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un profilo
34 dell'attività della società cooperativa per azioni non regolato (e, dunque, ai fini di cui all'art. 2519, comma 1°, c.c., “non previsto”) né dall'art. 2529 c.c. (che pure disciplina
l'acquisto da parte delle società cooperative di azioni proprie, stabilendo le condizioni necessarie ai fini della legittimità della relativa operazione, come il limite quantitativo, singolarmente uguale a quello previsto dall'art. 2358, comma 6°, cit., “degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”: ma non anche le “altre operazioni sulle proprie azioni”, previste dall'art.
2358 c.c., come, appunto, l'erogazione di prestiti per l'acquisto ad opera del soggetto finanziato di azioni della stessa società mutuante), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548 c.c.; - il divieto di fornire assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, così come fissato dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., in quanto volto alla tutela
(nell'interesse degli “azionisti” e dei “terzi” creditori: cfr. l'art. 23, parag. 1, della direttiva 77/91/CEE, così come modificato dalla direttiva 2006/68/CE cit., ed il considerando 5 di quest'ultima) dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio (Cass. n. 15398 del 2013; Cass. n. 28148 del 2023), è compatibile: a) tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni, la quale, infatti, specie a fronte della variabilità del capitale (che non è determinato in un ammontare prestabilito: artt. 2511 e 2524 c.c.) e dell'esclusiva imputazione delle obbligazioni sociali alla società ed al suo patrimonio (art. 2518 c.c.), con il conseguente assoggettamento delle stesse, in caso d'insolvenza, alle procedure concorsuali a tal fine previste (art. 2545-terdecies c.c.) ed, in caso di perdita (integrale) del capitale sociale, alla liquidazione ordinaria (art. 2545-duodecies c.c.), condivide pienamente l'indicata finalità: come, del resto, si evince sia dall'art. 2529 c.c. che, per il caso di acquisto di
35 azioni proprie, estende a tali società il limite quantitativo, previsto dall'art. 2357 c.c. per le società azionarie, degli “utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, sia dalla necessaria destinazione al fondo di riserva legale di almeno il trenta per cento degli utili netti annuali ai sensi dell'art.
2545- quater, comma 1°, c.c.; ed ancora dall'art. 2545-quinquies, comma 2°, c.c., che, con approccio più restrittivo di quello che caratterizza le società per azioni, condiziona
l'acquisto di azioni proprie al rispetto di un rigido rapporto d'indebitamento, stabilendo che possono essere acquistate proprie azioni solo se il rapporto tra il patrimonio netto e
l'indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto;
b) quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'TA a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art.
2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70
e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
2.16. La ratio della normativa prevista dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. (senz'altro
36 compatibile con lo scopo mutualistico, che, specie nelle società esercenti l'attività bancaria, da solo certamente non basta a giustificare il compimento da parte delle stesse di operazioni tali da mettere a rischio l'equilibrio economico della struttura), per come
è stata delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, risulta, in effetti, sussistente tanto nelle società per azioni, quanto nelle società cooperative per azioni (tanto più se si tratta di banche che, come nel caso delle banche popolari, tale forma giuridica abbiano, appunto, assunto quale modello organizzativo dell'attività d'impresa). È utile richiamare
Cass. n. 9445 del 1996, in motiv., secondo la quale “il connotato della mutualità, che tradizionalmente connota le cooperative sotto il profilo causale, è nelle banche popolari così attenuato da poter apparire talvolta persino sfuggente”; Cass. n. 15398 del 2013, secondo cui la ratio della norma è di “vietare la cd. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, onde impedire il compimento di operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse della società a contrastare
l'uso da parte degli amministratori delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare”; Cass. n. 4916 del 1984, che, nello stesso senso, sia pur con riguardo all'originario testo della norma, ha esteso il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. alle società a responsabilità limitata ed ha inteso in senso ampio la norma in modo da ricomprendervi, ancor prima del recepimento della direttiva CE 77/91, ogni operazione finanziaria che persegua la medesima finalità, come, appunto, “finanziare un terzo per
l'acquisto di quote (fare prestiti) o prestare fideiussioni a garanzia del pagamento delle
37 quote stesse …”; Cass. n. 25005 del 2006, secondo cui la violazione dell'art. 2358, comma 1°, c.c., comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sull'interesse di ciascun socio a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale, cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione, non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il valore della quota si riduce,
a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni;
infine e più di recente, Cass. n.
28148 del 2023, secondo cui l'art. 2358 c.c., nel testo attualmente in vigore, pur consentendo il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, come l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale).
2.17. Le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni (compreso, come detto, l'obbligo di destinare a riserva legale una quota, pari al dieci per cento, degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 32, comma 1, TUB, nonché, come si evince a contrario dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, il limite patrimoniale all'acquisto di azioni proprie previsto dall'art. 2529 c.c., che rinvia al secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c., e lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale ex art. 2545- duodecies c.c.), “il che non rileva solo sul
38 piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito … sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con
l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
2.18. L'art. 150-bis, comma 2, TUB, così come introdotto dal d.lgs. n. 310/2004, nel testo in vigore ratione temporis (ma anche in quello attuale), indica, del resto, le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, con un elenco che inizia con un articolo antecedente l'art. 2358 c.c. e prosegue con articoli ad esso successivi senza, tuttavia, includere tale articolo, con la conseguenza che, per tutte le disposizioni codicistiche non espressamente escluse, deve presumersi (salva l'incompatibilità prevista dall'art. 2520, comma 1°, c.c.) la loro applicabilità, come, appunto, nel caso dell'art.
2358, commi 1° e ss., c.c.. 2.19. Se, poi, si considera che l'art. 161 del TUB ha abrogato il d.lgs. 105/1948 (contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), il cui art. 9 prevedeva che “la società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”), risulta, allora, evidente che il legislatore: a) non ha affatto inteso
39 consentire alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma e condizione;
b) ha, dunque, inteso (implicitamente ma inequivocamente) estendere a tali società il divieto di assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358, commi
1° e ss., c.c. e la necessità al fine di consentirne eccezionalmente la deroga che sussistano le condizioni legittimanti ivi previste: a partire, come detto, dalla delibera di preventiva autorizzazione al compimento della singola operazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
2.20. Non merita, in effetti, consenso l'obiezione della ricorrente secondo cui
l'operazione di assistenza finanziaria può essere legittimamente decisa dai soli amministratori sul rilievo che gli stessi, a norma dell'art. 2529 c.c., ove l'atto costitutivo lo consenta, possono autonomamente decidere di acquistare (o rimborsare) azioni della società: a fronte della diversità di tale operazione (che poi è quella sulla quale si è pronunciata la sentenza di questa Corte n. 9404 del 2015 e, come tale, non utilmente deducibile come precedente di legittimità idoneo ad orientare la decisione sul ricorso in esame) rispetto al prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie e dei differenti effetti che la quest'ultima è in grado di spiegare rispetto alla prima nei confronti dei soci già esistenti (posto che, come è stato ben detto, “la prestazione di assistenza finanziaria … è operazione che, a differenza dell'acquisto di azioni proprie, non risponde al principio di parità di trattamento dei soci ma, anzi, è strutturalmente diretta a favorire”, con
l'ingresso in società di nuovi soci attraverso l'impiego di risorse della stessa società,
“alcuni soci o terzi rispetto ad altri membri della compagine sociale”, condizionando, peraltro, sia pur attraverso il voto capitario ex art. 30, comma 1, TUB, il funzionamento dell'assemblea e, dunque, degli organi sociali), deve, per contro, ritenersi che
40 l'erogazione in favore di alcuni soci o di terzi di prestiti finalizzati all'acquisto di azioni proprie della società finanziatrice resti, in applicazione integrale dell'art. 2358, commi
1° e ss., c.c., di esclusiva pertinenza dell'assemblea straordinaria dei soci, specie se si considera che: - il procedimento deliberativo di quest'ultima, a differenza di quello che riguarda le decisioni degli amministratori, consente (non a caso) ai soci di ricevere dagli stessi le necessarie informazioni, se del caso ulteriori rispetto a quelle già fornite, in ordine all'operazione di assistenza finanziaria posta all'ordine del giorno della riunione assembleare chiamata a pronunciarsi sulla relativa autorizzazione;
- la competenza esclusiva degli amministratori in ordine all'ammissione di nuovi soci nella società cooperativa, a norma dell'art. 2528, comma 1°, c.c. (applicabile, come si evince dall'art.
150-bis, comma 2, TUB, anche alle banche popolari, nelle quali, peraltro, l'ammissione dei nuovi soci è comunque e significativamente subordinata, come si evince dall'art. 30, comma 5, TUB, all'interesse della società), risulta senz'altro recessiva in favore dell'assemblea dei soci tutte le volte in cui, come nel caso del prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie, la stessa possa ledere, come detto, gli interessi dei soggetti già soci e quelli dei creditori della società.
2.21. Quanto al resto, la Corte intende ribadire i principi dettati da Cass. n. 28148 del
2023, vale a dire che: - il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. è volto a presidiare interessi di carattere generale, come indubbiamente sono quelli dei soci e dei terzi (creditori) all'integrità patrimoniale della società, come è dato evincere dal limite quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'operazione compiuta in violazione dell'art. 2358
c.c. (e delle relative condizioni) integra, pertanto, l'inosservanza di una norma
41 imperativa di grado elevato, com'è quella tesa a tutelare interessi di sistema;
- il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla norma in questione, produce, di conseguenza, la nullità, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., dell'operazione
d'assistenza finanziaria nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale.
2.22. In effetti, “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma 1°, c.c., è … più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo”
(Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
2.23. D'altra parte, se “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale”, essendo a tal fine necessario che “il contratto” si ponga “in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare” (Cass. SU n. 33719 del 2022, in motiv.), è tuttavia evidente come, nel caso in esame, la nullità dell'intera operazione di assistenza finanziaria (e cioè il contratto di finanziamento e l'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale) compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2358, commi
42 1° e ss., c.c. si giustifica proprio in ragione del fatto che la stessa è di per sé direttamente lesiva degli interessi degli “azionisti” (rispetto all'ingresso di nuovi soci) e dei “terzi” creditori (rispetto all'integrità del patrimonio sociale) che la menzionata norma ha inteso, appunto, proteggere: tanto più se si considera che, a fronte della violazione della norma in questione, la realizzazione degli interessi sottesi alla stessa non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della nullità dell'intera operazione compiuta (cfr. Cass. n. 8499 del 2018). La violazione di una norma imperativa, infatti, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1°,
c.c., con l'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione
(soltanto) nel caso in cui sia predisposto un meccanismo (nel caso in esame insussistente) idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti (Cass. n. 8236 del
2003; Cass. n. 22625 del 2012; più di recente, Cass. n. 2176 del 2023, in motiv.)».
Né tali conclusioni sono superate dalla circostanza che nelle cooperative l'art. 2529 c.c prevede che l'atto costituivo ammetta la possibilità che gli amministratori siano autorizzati ad acquistare azioni proprie della società e ciò in quanto è certo che nel caso di specie l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad autorizzare concessioni CP_15
di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea. Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358 c.c.
Con riguardo alla critica della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto delle azioni della banca e del relativo finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., in quanto, secondo l'appellante, la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. non
43 comporta comunque la nullità dei contratti va osservato quanto segue.
Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite. In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
In altri termini un'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n. 25005/2006) – risulta
44 nulla per violazione della norma imperativa. Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come - in diritto
- correttamente affermato dal tribunale.
Non merita seguito neppure la questione della c.d. compensazione dei debiti degli azionisti verso la l.c.a. per la restituzione dei finanziamenti illo tempore concessi dalle banche venete con i crediti restitutori e/o risarcitori verso la l.c.a. aventi a oggetto le somme investite in azioni (atto di appello , pag. 12). Si tratta di un'interpretazione della fattispecie già più volte seguita in numerose decisioni rese da questa corte in consimili controversie, originate dalle crisi delle banche venete e relative alle cc.dd. operazioni baciate concluse da e nelle quali CP_3 Controparte_5
l'accertamento della nullità dell'operazione - e dunque dell'inesistenza del credito derivante da finanziamento strumentale all'acquisto di azioni della banca stessa - è stata verificata escludendo che in quei casi “l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante – per il caso sia confermata la violazione del divieto di assistenza finanziaria - è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo
45 al cliente;
ii) le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso atecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità” (così ex multis Corte App. Venezia, sent. n. 1903/24).
Occorre rimarcare che il venir meno del debito del cliente è conseguenza della nullità non già del mero contratto di affidamento, ma – in conseguenza del prospettato vincolo di collegamento contrattuale – dell'intera operazione realizzata attraverso quei due negozi.
È la considerazione unitaria e complessiva dell'operazione posta in essere e, in tesi, radicalmente nulla, a comportare il venir meno ab initio dell'acquisto dei titoli di tal ché il finanziamento diretto al loro acquisto deve ritenersi mai effettivamente utilizzato. Sulla base di quella operazione negoziale nulla non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e, corrispondentemente, non è sorto alcun controcredito della banca diretto alla restituzione del finanziamento.
12. Il sesto motivo di appello non è fondato.
Deduce l'appellante che non è emerso in causa alcun collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente e l'acquisto di azioni e che la contestualità delle operazioni non è sufficiente a dimostrare il collegamento negoziale in senso tecnico.
12.1 Sul punto mette conto ricordare i principi ricevuti nella giurisprudenza di legittimità in riferimento al collegamento negoziale, come da ultimo ricordati nella già sopra ad altri fini richiamata sentenza n. 372/2025.
In tale arresto la s. Corte ha avuto modo di ribadire che: «- sussiste un collegamento in senso tecnico tra più contratti quando ricorre “sia un requisito oggettivo, costituito dal
46 nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass.
SU n. 19785 del 2015, in motiv.; Cass. n. 11974 del 2010; Cass. n. 23470 del 2004); - la sussistenza dei presupposti fattuali del collegamento soggettivo e funzionale tra più contratti distinti (come quello rilevante ai fini della violazione del divieto di cui all'art.
2358 c.c., che è finalizzato a impedire la concessione di prestiti preordinati all'acquisto di azioni della banca finanziatrice) costituisce l'oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito;
- quest'ultimo può a tal fine avvalersi anche di prove presuntive (come ha fatto, nel caso in esame, il tribunale, con riferimento alla “coincidenza temporale … tra erogazione del mutuo… e … l'acquisto, se pur di importo inferiore … di azioni cfr., in tema, Cass. n. 28148 del 2023); - l'accertamento concernente la sussistenza degli indicati presupposti, al pari del giudizio relativo all'effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019;
Cass. n. 1216 del 2006) e all'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare
(Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono censurabili in sede di legittimità se non per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nella specie, tuttavia, neppure dedotto) di omesso esame
47 di fatti storici risultanti con certezza dal testo della pronuncia impugnata o dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. SU n.
5792 del 2024, in motiv., punto 10.14); - le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società fallita nel corso del giudizio di verifica (art. 95, comma 5°, l.fall.), in difetto di una norma che lo vieti e di un interesse in causa tale da comportarne l'incapacità a testimoniare, sono senz'altro utilizzabili, quali fonti di CP_4 -28- prova in ordine ai fatti storici rilevanti, da parte del giudice delegato e, in sede di opposizione allo stato passivo, dal tribunale, e, come tali, assoggettate (com'è incontestatamente avvenuto nel caso in esame) al prudente apprezzamento ad opera degli stessi (art. 116, comma 1°, c.p.c.)”.
12.2 Nel caso di specie risulta documentalmente che il in data 08.08.2014 aveva CP_2
stipulato con l contratto di gestione, custodia ed amministrazione titoli nonché la CP_6
scheda di adesione alla proposta di acquisto di complessive n.
8.000 azioni per un controvalore di €500.000,00 ; che in data 11.8.2014 aveva altresì sottoscritto con CP_6
un contratto di affidamento che prevedeva l'erogazione di “denaro caldo” di importo pari a euro 550.000,00 e che l'importo accreditato nella misura di euro 500.000,00 era stato utilizzato il medesimo giorno per il pagamento delle azioni.
Vi è, dunque, evidente contestualità fra l'acquisto delle azioni la concessione del CP_6
finanziamento (l'ordine di acquisto delle azioni reca la data del 08.08.2014 e l'importo del finanziamento, accreditato il 27.08.2014, è stato impiegato in pari data, per l'acquisto delle azioni).
In secondo luogo, merita ricordare la correlazione quantitativa fra l'entità del finanziamento erogato (euro 550.000,00) e l'ammontare del prezzo delle azioni CP_6
acquistate (euro 500.000,00).
48 12.3 Va ulteriormente evidenziato quanto dichiarato dai testi escussi nel giudizio di primo grado.
Il teste , già responsabile d'area della ha Testimone_1 Controparte_5
così dichiarato: “confermo che la banca nella persona del direttore della filiale o dal vice responsabile d' area, su indicazione della direzione generale, , contattarono CP_16
l'attore proponendo l'acquisto di azioni con sottoscrizione di aumento di capitale, con la disponibilità da parte della banca di fornire i mezzi per tale acquisto mediante concessione di fido;
tale operazione prevedeva come premio se tenute fino alla scadenza dei tre anni, l'assegnazione gratuita di azioni quale premio a copertura anche degli interessi e a chiusura dell'operazione” e il teste , direttore della filiale Testimone_2
di Lonigo, ha confermato tale circostanza.
12.4 Pertanto, i fatti sopra riportati integrano presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine all'unitarietà dell'operazione, qualificabile come operazione di assistenza
Con finanziaria e, come tale, nulla, data la mancanza della prova, incombente su del rispetto delle condizioni inderogabilmente previste dall'art. 2358 cc a tutela del patrimonio sociale.
Infatti, l'interconnessione tra l'investimento in titoli di proprietà dell'emittente e i prestiti per la necessaria provvista, determinano la nullità non solo dei finanziamenti ma anche dell'acquisto delle azioni collegate, come si trattasse di una unica operazione.
Alla luce delle indicate prove, rimane del tutto irrilevante la circostanza che il contratto di affidamento non contenga alcun vincolo e/o collegamento con l'acquisto delle azioni e ciò in quanto tale vincolo, ancorché non esplicitato, emerge intrinsecamente dall'impiego dell'affidamento in via esclusiva per l'acquisto delle azioni, non risultando
49 nemmeno dedotto che esso sia stato impiegato per altre finalità.
Co 13.Con il settimo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 2041 c.c. in relazione alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento sostenendo che “è indubbio (che) ha avuto una diminuzione patrimoniale Parte_1
ingiusta di cui quanto meno ha diritto di essere indennizzata”.
La domanda presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
Sotto il primo profilo va osservato che l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria ed è proponibile ai sensi dell'art. 2042 c.c. qualora il danneggiato non possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto (ex multis Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 12943 del 2025) laddove nella fattispecie il contraente può, evidentemente, proporre (come, in effetti, è avvenuto) tutti i rimedi correlati alla natura contrattuale del rapporto.
Co Inoltre, la domanda svolta da non si confronta con la previsione dell'art. 2041 c.c., limitandosi l'appellante a dedurre la diminuzione patrimoniale ingiusta subìta, omettendo completamente di definire il contenuto dello speculare arricchimento che in ipotesi avrebbe conseguito il correntista, che non può identificarsi né con quanto erogato dalla banca a titolo di affidamento, né con le azioni acquistate, essendo entrambi le operazioni travolte dalla nullità genetica per violazione dell'art. 2358 c.c.
Sul punto è appena il caso di osservare, con ciò venendo al profilo di infondatezza del motivo di appello, che travolto l'acquisto dei titoli, l'affidamento è da considerarsi mai utilizzato, con la conseguenza:
1. che non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente (per la parte di affidamento servita a pagare il prezzo delle azioni);
2. che le azioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca.
50 Pertanto, nulla è dovuto dal per un contratto giuridicamente inesistente. CP_2
14. In conclusione, l'appello dev'essere respinto, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri vigenti, applicati nella misura media, sulla base del valore della causa (valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000) ed escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1716/2023 del tribunale di
Vicenza;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese processuali del grado che liquida in euro 18.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% , IVA e
CPA come per legge.
Dà atto, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
51 Lucia Dall'Armellina
Guido Santoro
52 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1911/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1911/2023 il 26.10.2023
promosso con atto di citazione in appello da
per mezzo del proprio Parte_1 Parte_2
rappresentante in qualità di cessionaria del credito già Controparte_1
di , rappresentate e difese dall'avv. Gianni Solinas;
Parte_1
appellante contro
1 (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'. avv. Renato CP_2 C.F._1
Bertelle, giusta la procura ed elezione di domicilio allegata all'opposizione al decreto ingiuntivo;
appellato nonché contro
, (C.F.: Controparte_3
); P.IVA_1
appellata contumace
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1716/2023 pubbl. il 21.09.2023;
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
In via preliminare: i) in accoglimento del motivo sub. A) del presente atto d'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1716/2023 emessa in data 20.9.2023, pubblicata in data 21.9.2023, notificata in data 25.9.2023, che ha deciso la causa n. RG 2932/2023, dichiarando l'incompetenza del funzionale del
Tribunale di Vicenza in relazione alla domanda principale avanzata dall'Opponente ovvero la dichiarazione di nullità per asserita contrarietà CP_2
alla legge delle operazioni “baciate” di finanziamento e di acquisto di titoli della
Cont
in LCA per asserita violazione di cui all'art. 2358 c.c. per essere di competenza esclusiva del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia
2 di Imprese ai sensi dell'art. 3 comma II D. Lgs. 168/2013, con conseguente rigetto dell'Opposizione e conferma del Decreto Ingiuntivo n. 510/2021; ii) in accoglimento del motivo sub B) riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1716/2023 emessa in data 20.9.2023, pubblicata in data 21.9.2023, notificata in data 25.9.2023, che ha deciso la causa n. RG 2932/2023, dichiarando improcedibile e/o improseguibile il Giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 510/2021; In via subordinata e preliminare, anche nel merito: i) accertata la carenza di legittimazione passiva/difetto di titolarità in capo ad , in accoglimento del motivo Parte_1
sub. C) del presente atto d'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 1716/2023 emessa in data 20.9.2023, pubblicata in data 21.9.2023, notificata in data 25.9.2023, che ha deciso la causa n. RG 2932/2023, rigettando tutte le domande svolte dall'Attore in primo grado volte alla dichiarazione di nullità del contratto di affidamento, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n.
510/2021; Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ii) ferme le eccezioni preliminari come sopra svolte, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, rigettarsi - in accoglimento dei motivi sub. D), E), F) e G) del presente atto d'appello - tutte le domande avanzate dall'Attore/opponente in primo grado in quanto indimostrate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto,
3 ovvero accertare comunque sussistente un credito in favore di Parte_2
(quale cessionaria di ) in forza del rapporto di conto corrente Parte_1
n. 1175458 (ora 2406) e/o comunque ex art. 2041 c.c. e conseguentemente condannare il signor (C.f. ) nato a [...] CP_2 CodiceFiscale_2
(VI) il 6.2.1955 ed ivi residente in [...], al pagamento della somma di
Euro 765.971,76, oltre al tasso di mora del 14,0125%, nei limiti del tasso soglia dal 08.01.2021 sino all'effettivo e/o altra diversa somma – non inferiore ad Euro
500.000,00 - che dovesse risultare di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e condanna di Controparte alla restituzione delle spese e competenze liquidate in primo grado (cfr. all. J cit.).
Per l'appellato:
rigetti l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1716/2023 emessa in data 20.09.2023, pubblicata in data 21.09.2023 e notificata in data 25.09.2023;
conseguentemente, confermi tale sentenza. Con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_2
nonché la opponendosi Parte_1 Controparte_5
al decreto ingiuntivo n. 520/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza con il quale gli
4 veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
765.971,74 ed esponeva quanto segue:
-che in data 08.08.2014 aveva stipulato con l contratto di gestione, custodia CP_6
ed amministrazione titoli nonché la scheda di adesione alla proposta di acquisto di complessive n.
8.000 azioni per un controvalore di €500.000,00 e il contratto di c/c n. 19/1175458;
-che l'11.8.2014 aveva altresì sottoscritto con n contratto di affidamento CP_6
che prevedeva l'erogazione di “denaro caldo” di importo pari a euro 550.000,00
con scadenza “a revoca” utilizzabile sul c/c nr. 06 019 571175458, acceso esclusivamente per tale attività;
-che con giroconto del 27.08.2014 aveva trasferito € 500.000,00 dal c/c n.
571175458 al c/c n. 1065486 (cd. principale e in essere dal 2013);
-che il giroconto di € 500.000,00 era stata l'unica operazione eseguita nel c/c n.
571175458 ed i successivi addebiti per € 265.971,76 – che avevano portato al saldo debitore di € 765.971,76- erano dovuti ad interessi, commissioni, oneri e spese;
-che l'importo accreditato il 27.08.2014 di euro 500.000,00 nel c/c n. 1065486 era stato utilizzato il medesimo giorno per il pagamento della “sottoscrizione operazione titoli BANCA POP. ”; CP_5
5 Co
-che aveva comunicato al la revoca dell'affidamento di €550.000,00 CP_2
chiedendo altresì il pagamento di €522.502,88 per l'esposizione del c/c n. 1000-
2406 ed €170.741,41 per interessi debitori e di mora maturati al 30.06.2020;
Co
- che con lettera del 04.12.2020, aveva comunicato al l'avvenuta CP_2
segnalazione a sofferenza del suo nominativo presso la Centrale dei Rischi di
Banca d'TA e presso i Sistemi di Informazione Creditizie Crif Spa (Eurisc) ed
Experian TA Spa;
-che alla data del 15.01.2021, il suddetto conto presentava un saldo dare pari ad €
765.971,76 e che gli era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 510/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza per € 765.971,74.
Concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione del decreto ingiuntivo e la chiamata in causa di amministrativa;
nel merito, Controparte_8
chiedeva accertarsi che il contratto di affidamento (nonché ogni atto connesso,
accessorio e collegato) stipulato con l' 11.08.2014 era Controparte_5
nullo per violazione dell'art. 2358 c.c. e dichiararsi la illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'TA. Chiedeva,
inoltre, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale ordinarsi a di cancellare la segnalazione a sofferenza. Parte_1
6 Si costituiva in giudizio , quale mandataria con rappresentanza Controparte_1
di , la quale eccepiva in via preliminare il difetto di Controparte_9
competenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Venezia, sez.
Imprese nonché il difetto di legittimazione passiva e/o l'improcedibilità ex art. 83
L.F.; nel merito chiedeva il rigetto delle avverse pretese con conferma del d.i.
impugnato e, in via subordinata, l'accertamento del credito relativo al c/c 1175458
(ora 2406) e/o comunque di un indennizzo ex art. 2041 c.c. con condanna del sig.
a pagare €765.971,76. CP_2
Si costituiva anche la quale chiedeva in via Controparte_10
preliminare che la domanda venisse dichiarata improcedibile;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di testi, quindi, era decisa con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Vicenza così
decideva: “accerta e dichiara che il contratto di affidamento per cui è causa
stipulato tra il e la l'11.08.2014 è nullo CP_2 Controparte_5
per violazione dell'art. 2358 c.c.; accerta e dichiara che l'attore nulla deve a
in forza di tale contratto e per l'effetto REVOCA il d.i. opposto Parte_1
n. 510/2021 del 12/3/2021; ordina a qui rappresentata da Parte_1
di cancellare la segnalazione a sofferenza del nominativo Controparte_1
7 del dalla Centrale dei Rischi e presso i Sistemi di Informazione CP_2
Creditizie; condanna quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1
a corrispondere all'attore le spese di lite che liquida in Parte_1
€18.420,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese borsuali per
€870; compensa le spese di lite tra e CP_2 Controparte_10
.”
[...]
Il primo giudice affermava l'inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto di cessione d'azienda del 26.06.2017 intercorso tra in Controparte_5
l.c.a. e limitatamente al trasferimento del rapporto contrattuale Parte_1
con l'appellato; respingeva l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di
Venezia e accertava il difetto di legittimazione passiva di , atteso Parte_1
che si controverteva di debito della nei confronti dei propri azionisti CP_6
derivanti dalle operazioni di commercializzazione delle azioni, escluse dal
Co perimetro trasferito a ai sensi del D.L. 99/2017.
Dichiarava la fondatezza dell' eccezione di improcedibilità della domanda svolta nei confronti di ai sensi dell'art. 83 TUB sul presupposto che CP_6
l'improcedibilità riguarda tutte le domande, anche di accertamento o costitutive
8 nei confronti della liquidatela della banca, tra le quali rientra la domanda attorea,
in quanto volta all'accertamento della nullità del contratto di finanziamento.
Nel merito, il primo giudice, dopo aver affermato l'applicabilità dell'art. 2358 c.c.
anche alle società cooperative, ha concluso che dalla documentazione acquisita e dalla prova testimoniale espletata, risultava il collegamento tra l'operazione di acquisto e il contratto di finanziamento, essendo quest'ultimo stato contratto esclusivamente allo scopo di acquisire la provvista per l'acquisto delle azioni;
concludeva accertando la nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. dell'operazione unitaria posta in essere nel 2014 tra e on la stipula dei contratti di CP_2 CP_6
affidamento e di acquisto di azioni della Banca.
Co Concludeva il Tribunale accogliendo la domanda volta ad ordinare a di cancellare la segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi e rigettava la domanda svolta dall'opposta di condanna dell'opponente a corrispondere a titolo di indennizzo l'importo di €500.000,00.
Cont Sosteneva che il finanziamento era stato pacificamente corrisposto da e che il contratto di cessione non aveva determinato la trasmissione dell'azione di ingiustificato arricchimento, che è connessa all'invalidità dell'acquisto di azioni e obbligazioni e, quindi, a materia esclusa dal perimetro della cessione.
9 Avverso la predetta sentenza ha interposto appello e Parte_1 Parte_2
in qualità di cessionaria del credito già di , affidandolo a sei
[...] Parte_1
motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c.
per aver il primo giudice mal qualificato le domande attoree ed essersi quindi pronunciata in una materia di competenza esclusiva della sezione specializzata.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 83
TUB per improcedibilità di qualsiasi azione nei confronti della liquidazione coatta e ha censurato la sentenza per essersi il primo giudice ritenuto competente a decidere sulla nullità dei negozi ritenuti collegati in termini di unitarietà
dell'operazione.
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362
e 1363 cod. civ. in relazione al contratto di cessione del 26.6.2017 nonché la violazione o falsa applicazione dell'art 3 del D.L. 99/2017 .
Sostiene l'appellante che il primo giudice è caduto in contraddizione, in quanto,
da un lato, ha negato la legittimazione passiva di con riferimento Parte_1
alle domande azionate dal nel giudizio ed aventi ad oggetto la nullità CP_2
dell'acquisto di titoli, tuttavia, dall'altro lato, ha ritenuto di poter entrare nel merito
10 ed accogliere la domanda attorea di nullità del contratto di affidamento trasferito a sulla scorta di un asserito collegamento tra i due negozi. Parte_1
Con il quarto motivo ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2519
cod. civ. in relazione all' art. 2358 cod. civ. per inapplicabilità della disciplina alle società cooperative e alle banche popolari.
Con il quinto motivo ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 1418
cod. civ. in relazione alla violazione dell'art. 2358 cod. civ.
Sostiene l'appellante che anche a voler ipotizzare la violazione dell'art. 2358 c.c.,
le conseguenze di tali violazioni non opererebbero sul piano della validità
negoziale in quanto afferenti regole di comportamento dei contraenti, rilevanti sul piano risarcitorio.
Con il sesto motivo l'appellante ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova nonché dell'art. 2722 cod. civ. in relazione al dedotto collegamento negoziale.
Sostiene l'appellante che la contestualità delle operazioni non è sufficiente a dimostrare il “collegamento negoziale in senso tecnico” e che dai documenti in causa risulta esattamente il contrario, in quanto: i. il contratto di affidamento non contiene alcun vincolo e/o collegamento con l'acquisto di azioni;
ii. il contratto di
11 acquisto delle azioni non fa alcun riferimento ad una presunta provvista da fornirsi da parte di CP_6
Con il settimo motivo l'appellante ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. in relazione alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento svolta da affermando che è indubbio che Parte_1
ha avuto una diminuzione patrimoniale ingiusta di cui Parte_1
quanto meno ha diritto di essere indennizzata.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la fondatezza delle CP_2
domande formulate dall'appellante, riproponendo gli argomenti già svolti in primo grado.
Co In particolare, l'appellato ribadiva la legittimazione passiva di sostenendo che la controversia - sebbene relativa ad atti o fatti occorsi prima della cessione – non
Co ha ad oggetto una passività, ovvero una domanda di condanna di al pagamento di un debito, ma l'accertamento che il a questa nulla deve e cioè CP_2
l'inesistenza, per nullità del finanziamento, del credito azionato monitoriamente;
Co ha inoltre affermato la non opponibilità nei suoi confronti degli accordi tra e la LCA travalicanti il limite inderogabile imposto dal D.L. 99/2017 all'autonomia negoziale delle dette parti, alle quali non è stata attribuita la possibilità di ampliare il perimetro dei casi per i quali la cessionaria sarebbe «esonerata» dal c. 1 dell'art. 12 3 (ovvero «passività» e «debiti»), anche escludendo gli azzeramenti dei crediti inesistenti («conseguenze negative»), che non sono e non possono essere ritenuti passività o debiti.
Circa l'asserita improcedibilità della domanda ex art. 83 TUB nei confronti di
Co e di l'appellato precisava di non aver formulato domande di CP_11
accertamento di debiti e di condanna al pagamento di somme a proprio favore da
Co parte di e di né di aver chiesto che sia dichiarato nullo o annullato o CP_6
risolto il contratto di acquisto delle azioni di bensì di aver chiesto che sia CP_6
Co dichiarata la nullità del contratto di finanziamento e di nulla dovere a in forza di tale contratto, il che esclude l'applicabilità dell'art. 83 TUB nei confronti della
Co LCA e a maggior ragione nei confronti di .
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
17.07.2025, con concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha erroneamente ritenuto di potersi pronunciare sulla nullità del contratto di acquisto di azioni, su cui è invece competente il Tribunale di Venezia
13 Sezione Specializzata in materia di Imprese ai sensi dell'art. 3 comma II del D.
Lgs. 168/2013.
2.Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto erroneamente di poter sostenere la procedibilità dell'azione avversaria non considerando che a seguito della liquidazione coatta amministrativa ogni domanda nei confronti della liquidatela è divenuta improcedibile “poiché la
Liquidazione Coatta Amministrativa prevista dall'art. 80 TUB è espressamente
qualificata come una procedura concorsuale e l'art. 83 TUB prevede lo
spossessamento dell'impresa ex art 42 L.F. ed il divieto di iniziare o proseguire
alcuna azione, e l'art. 86 TUB prevede una procedura speciale di accertamento
del passivo che, peraltro – per quanto occorrer possa – dovrebbe prevedere la
competenza funzionale del Tribunale di Vicenza” (p. 10 atto di appello).
3.Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha,
da un lato, negato la legittimazione passiva di e dall'altro lato, ha Parte_1
ritenuto di poter entrare nel merito ed accogliere la domanda attorea avanzata contro di nullità del rapporto di affidamento sulla scorta di un Parte_1
asserito collegamento negoziale.
Ritiene l'appellante che siffatta conclusione non è conforme al D.L. 99/2017 e al contratto di cessione che escludono dal perimetro della cessione le passività
14 derivanti dalle controversie con azionisti e con i titolari di obbligazioni convertibili e subordinati.
4. Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto applicabile la previsione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e ciò in contrasto con l'art. 2519 c.c. che subordina l'estensione alle cooperative della disciplina regolatoria delle società per azioni al vaglio di “compatibilità”.
Deduce, inoltre, che l'art. 2529 c.c. prevede che l'atto costitutivo possa autorizzare gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società e che ciò era espressamente previsto nello statuto della CP_6
5. Con il quinto motivo l'appellante evidenzia che anche a ritenere applicabile la previsione dell'art. 2358 c.c. essa non inciderebbe sulla validità del contratto,
trattandosi di norma regolatrice “del comportamento dei contraenti”, la cui violazione potrebbe, al più, essere fonte di responsabilità risarcitoria.
6. Con il sesto motivo l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha affermato l'esistenza di un collegamento negoziale tra l'operazione di acquisto di azioni e il contratto di finanziamento sostenendo che il contratto di affidamento non contiene alcun vincolo e/o collegamento con l'acquisto di azioni e che il contratto di acquisto di azioni non fa alcun riferimento ad una presunta provvista da fornirsi da parte di CP_6
15 7. Con il settimo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di restituzione dell'importo erogato al cliente omettendo di considerare che ha avuto una Parte_1
diminuzione patrimoniale ingiusta per la quale ha diritto di essere indennizzata.
8. Il primo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nella qualificazione delle domande dell'attore, ritenendo di potersi pronunciare sulla nullità del contratto di acquisto di azioni, su cui è competente il Tribunale di Venezia Sezione
Specializzata in materia di Imprese ai sensi dell'art. 3 comma II D. Lgs. 168/2013.
Infatti, non essendo state svolte altre contestazioni, oltre a quella del collegamento con un'operazione societaria asseritamente nulla, sulla quale il giudice non poteva decidere, l'opposizione andava rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
L'attore appellante in primo grado aveva rassegnato, per quanto di interesse, le seguenti conclusioni: “…; 2) accerti e dichiari A) che il contratto di affidamento
(nonché ogni atto connesso, accessorio e collegato) stipulato tra il CP_2
e la il 11.08.2014 è nullo o comunque inefficace per Controparte_5
violazione dell'art. 2358 c.c., per cui B) niente è dovuto dal alla CP_2
; trattasi di domande volte all'accertamento della nullità Parte_1
16 del contratto di affidamento e di nulla dovere, per effetto di tale accertamento, in
Co favore di ”.
Il primo giudice aveva affermato : “nel caso di specie, come evidenziato, non viene
in esame l'accertamento dei diritti di socio nascenti dalla partecipazione sociale
e neppure la sorte delle azioni, posto che non si controverte del rapporto sociale,
bensì del fatto che sia o meno debitore della banca a causa e in CP_2
dipendenza del contratto di finanziamento stipulato - in tesi - per fornire al
medesimo la provvista necessaria per compiere un'operazione di investimento in
titoli della stessa banca finanziatrice. Pertanto, la relativa cognizione non va
devoluta alla sezione in materia di impresa”.
8.1 Ciò posto, si osserva che l'art. 3, co. 2, lett. a) e lett. b), del D.L.gs n. 168 del
2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, conv.,
con modif., dalla l. n. 27 del 2012, assegna alla competenza della Sezione
Specializzata in Materia di Impresa istituita presso il Tribunale del capoluogo di
Regione, le controversie relative a rapporti sociali “ivi compresi quelli concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto
societario” e le controversie relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali
o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti
inerenti”.
17 La competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto tra questo e i rapporti societari, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile alla luce della
causa petendi.
Si ricorda il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “in tema
di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie
relative alle partecipazioni sociali o ai 'diritti inerenti' queste ultime, di cui all'art.
3, commi 2, lett. b), e 3, del D.L.gs n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2,
comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012,
detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia,
dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le
partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del
'petitum' sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della 'causa petendi',
per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. civ.
22149/2020; 9224/2020; 30622/2019; 1826/2018; 8738/2017).
Occorre perciò verificare, mediante valutazione ex ante, e a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, se la domanda incida sull'assetto della società, sull'entità
del suo capitale o sulla vita sociale, vale a dire su vicende di governo interno,
18 ovvero inerenti alla persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci.
Infatti, secondo l'interpretazione offerta dalla Cassazione, la norma ha inteso valorizzare, ai fini dell'individuazione della competenza delle Sezioni
specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale,
identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Si tratta di un criterio discretivo generale, applicabile sia nel caso in cui la vicenda sottesa riguardi l'inadempimento di prestazioni dei servizi di investimento, sia nel caso che attenga ad altre situazioni.
Tornando al caso di specie, come si è visto, oggetto immediato delle domande proposte dall'attore sono: a) la dichiarazione di nullità (sia pure in parte qua, e cioè
quella immediatamente riferibile all'acquisto azionario impropriamente finanziato dalla banca delle cui azioni si tratta) del contratto di finanziamento b)
l'accertamento (strettamente dipendente dal primo) che lo stesso nulla deve alla banca in l.c.a. in ragione di tale finanziamento. Non costituisce, invece, oggetto di accertamento immediato il trasferimento delle azioni, effetto solo mediato e
19 indiretto dell'operazione, tant'è che non vengono in discussione i diritti di socio nascenti dalla partecipazione sociale e neppure la sorte delle azioni.
In altre parole, nella fattispecie non si controverte del rapporto sociale, bensì del fatto che il sia o meno debitore della banca a causa e in dipendenza del CP_2
predetto contratto di finanziamento , stipulato – in tesi – per fornire al medesimo la provvista necessaria per compiere un'operazione di investimento in titoli della stessa banca finanziatrice.
Così stando le cose, non sussiste un legame diretto tra l'oggetto della controversia e i rapporti societari: l'acquisto delle azioni viene, invero, prospettato dall'attore come un investimento finanziario nella sostanza compulsato dai funzionari della banca quale condizione necessaria per poter accedere al credito, e non come il mezzo per acquisire una partecipazione azionaria;
dall'altro, l'interesse che sorregge l'azione giudiziaria non si concentra sulla titolarità del rapporto sociale
(ormai del tutto privo di valore), ma sull'accertamento negativo di un debito nei confronti della banca.
In sintesi, poiché il petitum sostanziale non verte sul rapporto societario, ma sull'inesistenza di un debito scaturito da un finanziamento bancario, la competenza non può ritenersi attratta dalla Sezione Specializzata in Materia di
Impresa e rimane, quindi, in capo al giudice ordinario.
20 In questi termini questa Corte d'Appello si è recentemente pronunciata con sentenza n. 505/2023, così osservando sul punto della competenza funzionale della
Sezione Imprese in un caso sovrapponibile a quello in esame: “(omissis) Sulla
pretesa competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa.
Il primo giudice, in relazione alla eccepita incompetenza funzionale a favore delle
Sezioni Specializzate in materia di Impresa, ha richiamato l'orientamento
espresso dalla Suprema Corte, in base al quale la competenza per materia deve
essere individuata sulla scorta della domanda specificamente proposta, come
delineata dalla causa petendi in concreto fatta valere dall'attore e non alla stregua
degli effetti, anche meramente indiretti, che l'eventuale accoglimento di tale
domanda potrebbero determinare (Cass. 1826/2018; 8738/2017). Pertanto,
considerato che il [omissis] 21 aveva agito per la declaratoria di nullità del
contratto di mutuo fondiario sull'assunto del suo collegamento teleologico
all'acquisto di azioni da costituire in pegno, il primo giudice ha riconosciuto che
il rapporto societario con la banca emittente non era direttamente ed
immediatamente interessato, tantomeno erano in discussione i diritti e le azioni
nascenti dalle partecipazioni sociali, con la conseguenza che la competenza era
Co Co del tribunale ordinario. In questa sede, e contestano la validità del
ragionamento seguito dal primo giudice sul presupposto che la giurisprudenza da
21 questi citata ha ad oggetto fattispecie del tutto diverse, relative a inadempimenti
nella prestazione dei servizi di investimento, e non può essere considerata
pertinente al caso di specie, in cui si discute di una pretesa violazione dell'art.
2358 cc;
in sostanza, secondo gli appellanti, una contestazione relativa alla
legittimità di una cosiddetta operazione “baciata” rientra nella competenza della
sezione specializzata in materia di impresa in forza di quanto previsto dall'art 3,
comma 2 del D.L.gs. n.168 del 27 giugno 2003, come modificato dal DL 24
gennaio 2012 n.1, il quale assegna alla competenza funzionale del Tribunale delle
Imprese anche le cause e i procedimenti a) relativi a rapporti societari ivi
compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o
l'estinzione di un rapporto societario e quelli b) relativi al trasferimento delle
partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni
sociali o i diritti inerenti e tutte le controversie comunque connesse alle suddette
materie. Il motivo è infondato. Rappresenta principio consolidato in sede di
legittimità, l'affermazione secondo cui “in tema di competenza delle sezioni
specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni
sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3,
del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n.
22 determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un
legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali,
riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale,
identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. 22149/20; 9224/20; 30622/19;
1826/18; 8738/17). In sostanza, al fine di evitare margini di incertezza sui confini
della competenza del Tribunale delle Imprese, occorre verificare se la domanda,
mediante valutazione ex ante ed a prescindere dalla sua fondatezza nel merito,
finisca per incidere sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale o sulla
vita sociale, vale a dire su vicende di governo interno ovvero inerenti alla persona
del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con
gli altri soci. Non vi è ragione per discostarsi da tale criterio discretivo, che del
resto trova fondamento nella formulazione complessiva dell'art. 3 D.L.gs. 168/03,
e successive modifiche, in cui l'accento è posto sul fatto che l'oggetto della
controversia deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria: così,
si ricava dai riferimenti contenuti nella lett. a), laddove si parla di "rapporti
societari" e nella lett. b) laddove si richiede l'attinenza alle partecipazioni sociali
Co ed ai diritti inerenti. Secondo l'interpretazione offerta dalla , pertanto, la
norma ha inteso valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle
23 Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari
e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla 22 stregua del petitum sostanziale,
identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura
della posizione dedotta in giudizio. E si tratta di un criterio discretivo generale,
applicabile sia nel caso in cui la vicenda sottesa riguardi l'inadempimento alle
prestazioni dei servizi di investimento e sia che attenga ad altre vicende. Nel caso
di specie, oggetto immediato è la pretesa nullità di un contratto di mutuo e non il
trasferimento delle azioni, effetto mediato ed indiretto dell'operazione, tant'è che
non vengono in discussione i diritti di socio nascenti dalla partecipazione sociale.
Ne consegue la conferma della sentenza sul punto”).
9. Il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante mirerebbe a estendere la dichiarazione di improcedibilità che il tribunale ha assunto con riferimento esclusivo alla domanda di nullità del finanziamento a ogni domanda formulata dal non è CP_2
fondato.
Il primo giudice ha sostenuto che la domanda di nullità del contratto di finanziamento non
è estranea alla possibilità che vi sia connessa una pretesa contro la massa e, pertanto andrebbe dichiarata improcedibile.
In assenza di appello incidentale si tratta di statuizione non più soggetta a riesame in questa sede, ove è sufficiente rilevare la correttezza della soluzione adottata dal tribunale con riguardo a tutte le altre domande formulate dall'attore qui appellato e precisare – per fornire di coerenza il decisum del primo giudice – che la declaratoria di improcedibilità
24 ha riguardato la domanda di nullità del finanziamento soltanto se e nei limiti in cui essa sia propedeutica a pretese contro la massa. Va in proposito osservato che l'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive), da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra
25 parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Il testo unico bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo
(in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare
“il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87,
l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate”
26 secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa di sarebbe Pt_1
d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi
27 invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria. In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello
Trieste n. 402/2022). Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti scaturiti dalla complessiva Controparte_14
operazione in esame previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole
28 modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
10. Il terzo motivo di appello non è fondato.
L'appellante, pur non contestando di essere succeduta al credito di cui al contratto di conto corrente affidato a suo tempo concesso da trattandosi di rapporto in bonis CP_6
all'epoca della cessione del rapporto;
ha, tuttavia, escluso la propria legittimazione passiva “non potendo essere la Banca attinta - dopo la cessione - da controversie e relativi debiti ed effetti negativi per fatti accaduti prima dell'accordo; e, soprattutto, dalle conseguenze negative derivanti dalle controversie con azionisti e con i titolari di obbligazioni convertibili e subordinati, trattandosi di passività che esulano dal perimetro di quanto ad essa trasferito ai sensi di quanto previsto dal già richiamato art. 3, comma
2, quinto periodo, del d.l. n. 99/2017. E ciò pure se tali conseguenze di manifestino – come meglio si dirà oltre - sotto forma di riduzione o azzeramento del credito di cui essa
è invece titolare.” (p.15 atto d'appello).
10.1 Questa corte ha già avuto modo, nei precedenti resi in vicende occasionate dalla crisi delle cc.dd. banche venete, di esporre la propria argomentata motivazione, alla quale il collegio intende dare continuità, non risultando attinta da convincenti critiche.
Secondo l'orientamento adottato da questa corte, occorre prendere le mosse dal rilievo che la domanda del cliente di a una duplice finalità: da un lato, quella di ottenere CP_6
la declaratoria di nullità del finanziamento contratto per l'acquisto delle azioni e, dall' altro, quella conseguenziale di ottenere la liberazione del debito residuo nei confronti di
Co
. Pertanto, la nullità del contratto di finanziamento, nei limiti in cui questo risulti correlato all'acquisto di azioni della banca detenute, comporta il venir meno ex tunc degli
29 effetti negoziali apparentemente prodottisi, con conseguente obbligo restitutorio di quanto versato in sua esecuzione da parte dell'accipiens, distinguendo la posizione della banca in l.c.a., rispetto alla quale qualsiasi credito restitutorio deve essere fatto valere
Co secondo le regole del concorso, e la posizione di , la quale è legittimata passiva nei limiti di quanto ricevuto in esecuzione del negozio nullo.
Co Ne consegue che la legittimazione passiva di sussiste in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito (e di eventuale restituzione di quanto indebitamente
Co ricevuto da in esecuzione del contratto nullo). Tale impostazione esclude la rilevanza della questione – come detto pure oggetto di appello - secondo cui non sussisterebbe la
Co legittimazione di , trattandosi di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione, ma sorta successivamente ad essa.
Co Infatti, come evidenziato, la legittimazione di non sussiste in relazione al rapporto di finanziamento ed al collegato acquisto di azioni, bensì, esclusivamente in relazione all'accertamento negativo del credito da quel rapporto apparentemente disceso e regolato
Co sul conto corrente proseguito con , oltre che in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione (così, inaugurando il nuovo orientamento, Corte app. Venezia sentenza n.
505/2023).
Alla stregua del proposto inquadramento della vicenda, non coglie nel segno il richiamo
Co operato da al divieto di cui all'art. 3, co. 1, lettere a) e b) D.L. n. 99/2017 per cui “
Intesa non risponde mai delle conseguenze negative che abbiano genesi: i. dalle controversie riguardanti i debiti delle HE TE ( e CP_3 Controparte_5
) in LCA nei confronti dei propri azionisti derivanti dalle operazioni di
[...]
30 commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni ii. e/o dai contenziosi instaurati dai clienti delle due dette HE successivamente alla data del 26.6.2017, ma aventi ad oggetto fatti pregressi” (p. 15 comparsa di risposta).
Come già osservato nei citati precedenti, non “può dirsi che, in tal modo, si finirebbe per
Co riversare sulla cessionaria la responsabilità e le conseguenze negative dell'investimento in azioni che, in base al disposto normativo, sono escluse dalla cessione,
o che debba essere impedita qualsiasi erosione o sottrazione del credito per il rimborso
Co del mutuo, ormai ceduto dalla Lca ad;
infatti, con l' accertamento della nullità del mutuo collegato all'acquisto di azioni e del conseguente accertamento negativo del
Co credito derivante da esso, nel perimetro della cessione a non potrà mai essere compreso l'apparente credito per le rate di un mutuo improduttivo di effetti, per il noto brocardo secondo cui quod nullum est nullum producit effectum”.
L'impostazione offerta esclude la rilevanza della questione - pure oggetto di appello -
Co secondo cui non sussisterebbe la legittimazione di trattandosi di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione ma sorta successivamente ad essa. Infatti, come
Co evidenziato, la legittimazione di non sussiste in relazione al rapporto di mutuo ed al collegato acquisto di azioni, bensì, esclusivamente in relazione all'accertamento negativo del credito da quel rapporto apparentemente disceso e regolato sul conto corrente
Co proseguito con , oltre che in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione.
11. Il quarto e il quinto motivo di appello , da esaminarsi congiuntamente stante la connessione logica degli argomenti posti a loro fondamento, sono infondati.
31 Sostiene l'appellante la non applicabilità della previsione dell'art. 2358 c.c. alle banche popolari e la irrilevanza dell'eventuale violazione in rapporto alla validità del contratto, assumendo la stessa significato sul piano risarcitorio, quale conseguenza della violazione di regole di comportamento contrattuali.
Anche su tali questioni la corte ha, in consimili controversie, enunciato un orientamento ormai consolidato, incentrato sulla piena applicabilità del divieto in parola alle società cooperative e, per quanto qui di interesse, alle banche popolari e favorevole a ritenere la conseguente nullità dell'operazione di acquisto compiuta in violazione del divieto dell'art. 2358 c.c.
Tale approdo risulta in linea con quanto di recente ritenuto dalla s. Corte (n. 372/2025) che ha enunciato il seguente principio: “l'art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.
Nella motivazione della richiamata sentenza si espongono le argomentazioni a sostegno dell'enunciato principio, che questa corte condivide e fa proprie: «“a) l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva
2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, e, dunque, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni stabilite dalla stessa, la cui mancanza
32 “determina l'espansione del divieto, perché è codesto - e non il suo contrario - a integrare la regola generale”: Cass. n. 28148 del 2023, in motiv.), è una norma senz'altro compatibile e, come tale, applicabile alle società cooperative e, per l'effetto, alle banche popolari che ne rivestono la forma;
b) tale disposizione detta una norma imperativa di grado elevato, la sua violazione
(compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all'acquisto di azioni proprie ed in mancanza, come accertato nel caso in esame, delle condizioni legittimanti ivi previste) comporta, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
2.11. L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.).
2.12. Tale disposizione, dunque, subordina l'applicazione alle società cooperative (per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due presupposti,
e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt.
2511-2548 c.c. e, dall'altro, che la disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358, commi 1°-6°,
33 c.c. (che l'art. 2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti appena indicati.
2.14. Il divieto di accordare “prestiti” finalizzati direttamente o indirettamente all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti (e cioè: - la predisposizione da parte degli amministratori della società di “una relazione che illustri - tra l'altro -, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni”; - il deposito di tale relazione presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea straordinaria, la cui delibera, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la necessità che “l'importo complessivo delle somme impiegate” per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non ecceda “il limite degli utili distribuibili
e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, e che
“una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate” sia contestualmente iscritta al passivo del bilancio) trova, di conseguenza, senz'altro applicazione anche nelle società cooperative per azioni: a partire dalla necessità
(senz'altro compatibile con tali società e il loro funzionamento) di un'autorizzazione preventiva al compimento di un'operazione di tale genere da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della società mutuante.
2.15. Non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che: - la concessione di prestiti in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un profilo
34 dell'attività della società cooperativa per azioni non regolato (e, dunque, ai fini di cui all'art. 2519, comma 1°, c.c., “non previsto”) né dall'art. 2529 c.c. (che pure disciplina
l'acquisto da parte delle società cooperative di azioni proprie, stabilendo le condizioni necessarie ai fini della legittimità della relativa operazione, come il limite quantitativo, singolarmente uguale a quello previsto dall'art. 2358, comma 6°, cit., “degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”: ma non anche le “altre operazioni sulle proprie azioni”, previste dall'art.
2358 c.c., come, appunto, l'erogazione di prestiti per l'acquisto ad opera del soggetto finanziato di azioni della stessa società mutuante), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548 c.c.; - il divieto di fornire assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, così come fissato dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., in quanto volto alla tutela
(nell'interesse degli “azionisti” e dei “terzi” creditori: cfr. l'art. 23, parag. 1, della direttiva 77/91/CEE, così come modificato dalla direttiva 2006/68/CE cit., ed il considerando 5 di quest'ultima) dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio (Cass. n. 15398 del 2013; Cass. n. 28148 del 2023), è compatibile: a) tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni, la quale, infatti, specie a fronte della variabilità del capitale (che non è determinato in un ammontare prestabilito: artt. 2511 e 2524 c.c.) e dell'esclusiva imputazione delle obbligazioni sociali alla società ed al suo patrimonio (art. 2518 c.c.), con il conseguente assoggettamento delle stesse, in caso d'insolvenza, alle procedure concorsuali a tal fine previste (art. 2545-terdecies c.c.) ed, in caso di perdita (integrale) del capitale sociale, alla liquidazione ordinaria (art. 2545-duodecies c.c.), condivide pienamente l'indicata finalità: come, del resto, si evince sia dall'art. 2529 c.c. che, per il caso di acquisto di
35 azioni proprie, estende a tali società il limite quantitativo, previsto dall'art. 2357 c.c. per le società azionarie, degli “utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, sia dalla necessaria destinazione al fondo di riserva legale di almeno il trenta per cento degli utili netti annuali ai sensi dell'art.
2545- quater, comma 1°, c.c.; ed ancora dall'art. 2545-quinquies, comma 2°, c.c., che, con approccio più restrittivo di quello che caratterizza le società per azioni, condiziona
l'acquisto di azioni proprie al rispetto di un rigido rapporto d'indebitamento, stabilendo che possono essere acquistate proprie azioni solo se il rapporto tra il patrimonio netto e
l'indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto;
b) quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'TA a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art.
2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70
e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
2.16. La ratio della normativa prevista dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. (senz'altro
36 compatibile con lo scopo mutualistico, che, specie nelle società esercenti l'attività bancaria, da solo certamente non basta a giustificare il compimento da parte delle stesse di operazioni tali da mettere a rischio l'equilibrio economico della struttura), per come
è stata delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, risulta, in effetti, sussistente tanto nelle società per azioni, quanto nelle società cooperative per azioni (tanto più se si tratta di banche che, come nel caso delle banche popolari, tale forma giuridica abbiano, appunto, assunto quale modello organizzativo dell'attività d'impresa). È utile richiamare
Cass. n. 9445 del 1996, in motiv., secondo la quale “il connotato della mutualità, che tradizionalmente connota le cooperative sotto il profilo causale, è nelle banche popolari così attenuato da poter apparire talvolta persino sfuggente”; Cass. n. 15398 del 2013, secondo cui la ratio della norma è di “vietare la cd. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, onde impedire il compimento di operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse della società a contrastare
l'uso da parte degli amministratori delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare”; Cass. n. 4916 del 1984, che, nello stesso senso, sia pur con riguardo all'originario testo della norma, ha esteso il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. alle società a responsabilità limitata ed ha inteso in senso ampio la norma in modo da ricomprendervi, ancor prima del recepimento della direttiva CE 77/91, ogni operazione finanziaria che persegua la medesima finalità, come, appunto, “finanziare un terzo per
l'acquisto di quote (fare prestiti) o prestare fideiussioni a garanzia del pagamento delle
37 quote stesse …”; Cass. n. 25005 del 2006, secondo cui la violazione dell'art. 2358, comma 1°, c.c., comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sull'interesse di ciascun socio a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale, cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione, non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il valore della quota si riduce,
a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni;
infine e più di recente, Cass. n.
28148 del 2023, secondo cui l'art. 2358 c.c., nel testo attualmente in vigore, pur consentendo il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, come l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale).
2.17. Le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni (compreso, come detto, l'obbligo di destinare a riserva legale una quota, pari al dieci per cento, degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 32, comma 1, TUB, nonché, come si evince a contrario dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, il limite patrimoniale all'acquisto di azioni proprie previsto dall'art. 2529 c.c., che rinvia al secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c., e lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale ex art. 2545- duodecies c.c.), “il che non rileva solo sul
38 piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito … sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con
l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
2.18. L'art. 150-bis, comma 2, TUB, così come introdotto dal d.lgs. n. 310/2004, nel testo in vigore ratione temporis (ma anche in quello attuale), indica, del resto, le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, con un elenco che inizia con un articolo antecedente l'art. 2358 c.c. e prosegue con articoli ad esso successivi senza, tuttavia, includere tale articolo, con la conseguenza che, per tutte le disposizioni codicistiche non espressamente escluse, deve presumersi (salva l'incompatibilità prevista dall'art. 2520, comma 1°, c.c.) la loro applicabilità, come, appunto, nel caso dell'art.
2358, commi 1° e ss., c.c.. 2.19. Se, poi, si considera che l'art. 161 del TUB ha abrogato il d.lgs. 105/1948 (contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), il cui art. 9 prevedeva che “la società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”), risulta, allora, evidente che il legislatore: a) non ha affatto inteso
39 consentire alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma e condizione;
b) ha, dunque, inteso (implicitamente ma inequivocamente) estendere a tali società il divieto di assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358, commi
1° e ss., c.c. e la necessità al fine di consentirne eccezionalmente la deroga che sussistano le condizioni legittimanti ivi previste: a partire, come detto, dalla delibera di preventiva autorizzazione al compimento della singola operazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
2.20. Non merita, in effetti, consenso l'obiezione della ricorrente secondo cui
l'operazione di assistenza finanziaria può essere legittimamente decisa dai soli amministratori sul rilievo che gli stessi, a norma dell'art. 2529 c.c., ove l'atto costitutivo lo consenta, possono autonomamente decidere di acquistare (o rimborsare) azioni della società: a fronte della diversità di tale operazione (che poi è quella sulla quale si è pronunciata la sentenza di questa Corte n. 9404 del 2015 e, come tale, non utilmente deducibile come precedente di legittimità idoneo ad orientare la decisione sul ricorso in esame) rispetto al prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie e dei differenti effetti che la quest'ultima è in grado di spiegare rispetto alla prima nei confronti dei soci già esistenti (posto che, come è stato ben detto, “la prestazione di assistenza finanziaria … è operazione che, a differenza dell'acquisto di azioni proprie, non risponde al principio di parità di trattamento dei soci ma, anzi, è strutturalmente diretta a favorire”, con
l'ingresso in società di nuovi soci attraverso l'impiego di risorse della stessa società,
“alcuni soci o terzi rispetto ad altri membri della compagine sociale”, condizionando, peraltro, sia pur attraverso il voto capitario ex art. 30, comma 1, TUB, il funzionamento dell'assemblea e, dunque, degli organi sociali), deve, per contro, ritenersi che
40 l'erogazione in favore di alcuni soci o di terzi di prestiti finalizzati all'acquisto di azioni proprie della società finanziatrice resti, in applicazione integrale dell'art. 2358, commi
1° e ss., c.c., di esclusiva pertinenza dell'assemblea straordinaria dei soci, specie se si considera che: - il procedimento deliberativo di quest'ultima, a differenza di quello che riguarda le decisioni degli amministratori, consente (non a caso) ai soci di ricevere dagli stessi le necessarie informazioni, se del caso ulteriori rispetto a quelle già fornite, in ordine all'operazione di assistenza finanziaria posta all'ordine del giorno della riunione assembleare chiamata a pronunciarsi sulla relativa autorizzazione;
- la competenza esclusiva degli amministratori in ordine all'ammissione di nuovi soci nella società cooperativa, a norma dell'art. 2528, comma 1°, c.c. (applicabile, come si evince dall'art.
150-bis, comma 2, TUB, anche alle banche popolari, nelle quali, peraltro, l'ammissione dei nuovi soci è comunque e significativamente subordinata, come si evince dall'art. 30, comma 5, TUB, all'interesse della società), risulta senz'altro recessiva in favore dell'assemblea dei soci tutte le volte in cui, come nel caso del prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie, la stessa possa ledere, come detto, gli interessi dei soggetti già soci e quelli dei creditori della società.
2.21. Quanto al resto, la Corte intende ribadire i principi dettati da Cass. n. 28148 del
2023, vale a dire che: - il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. è volto a presidiare interessi di carattere generale, come indubbiamente sono quelli dei soci e dei terzi (creditori) all'integrità patrimoniale della società, come è dato evincere dal limite quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'operazione compiuta in violazione dell'art. 2358
c.c. (e delle relative condizioni) integra, pertanto, l'inosservanza di una norma
41 imperativa di grado elevato, com'è quella tesa a tutelare interessi di sistema;
- il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla norma in questione, produce, di conseguenza, la nullità, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., dell'operazione
d'assistenza finanziaria nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale.
2.22. In effetti, “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma 1°, c.c., è … più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo”
(Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
2.23. D'altra parte, se “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale”, essendo a tal fine necessario che “il contratto” si ponga “in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare” (Cass. SU n. 33719 del 2022, in motiv.), è tuttavia evidente come, nel caso in esame, la nullità dell'intera operazione di assistenza finanziaria (e cioè il contratto di finanziamento e l'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale) compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2358, commi
42 1° e ss., c.c. si giustifica proprio in ragione del fatto che la stessa è di per sé direttamente lesiva degli interessi degli “azionisti” (rispetto all'ingresso di nuovi soci) e dei “terzi” creditori (rispetto all'integrità del patrimonio sociale) che la menzionata norma ha inteso, appunto, proteggere: tanto più se si considera che, a fronte della violazione della norma in questione, la realizzazione degli interessi sottesi alla stessa non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della nullità dell'intera operazione compiuta (cfr. Cass. n. 8499 del 2018). La violazione di una norma imperativa, infatti, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1°,
c.c., con l'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione
(soltanto) nel caso in cui sia predisposto un meccanismo (nel caso in esame insussistente) idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti (Cass. n. 8236 del
2003; Cass. n. 22625 del 2012; più di recente, Cass. n. 2176 del 2023, in motiv.)».
Né tali conclusioni sono superate dalla circostanza che nelle cooperative l'art. 2529 c.c prevede che l'atto costituivo ammetta la possibilità che gli amministratori siano autorizzati ad acquistare azioni proprie della società e ciò in quanto è certo che nel caso di specie l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad autorizzare concessioni CP_15
di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea. Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358 c.c.
Con riguardo alla critica della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto delle azioni della banca e del relativo finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., in quanto, secondo l'appellante, la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. non
43 comporta comunque la nullità dei contratti va osservato quanto segue.
Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite. In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
In altri termini un'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n. 25005/2006) – risulta
44 nulla per violazione della norma imperativa. Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come - in diritto
- correttamente affermato dal tribunale.
Non merita seguito neppure la questione della c.d. compensazione dei debiti degli azionisti verso la l.c.a. per la restituzione dei finanziamenti illo tempore concessi dalle banche venete con i crediti restitutori e/o risarcitori verso la l.c.a. aventi a oggetto le somme investite in azioni (atto di appello , pag. 12). Si tratta di un'interpretazione della fattispecie già più volte seguita in numerose decisioni rese da questa corte in consimili controversie, originate dalle crisi delle banche venete e relative alle cc.dd. operazioni baciate concluse da e nelle quali CP_3 Controparte_5
l'accertamento della nullità dell'operazione - e dunque dell'inesistenza del credito derivante da finanziamento strumentale all'acquisto di azioni della banca stessa - è stata verificata escludendo che in quei casi “l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante – per il caso sia confermata la violazione del divieto di assistenza finanziaria - è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo
45 al cliente;
ii) le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso atecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità” (così ex multis Corte App. Venezia, sent. n. 1903/24).
Occorre rimarcare che il venir meno del debito del cliente è conseguenza della nullità non già del mero contratto di affidamento, ma – in conseguenza del prospettato vincolo di collegamento contrattuale – dell'intera operazione realizzata attraverso quei due negozi.
È la considerazione unitaria e complessiva dell'operazione posta in essere e, in tesi, radicalmente nulla, a comportare il venir meno ab initio dell'acquisto dei titoli di tal ché il finanziamento diretto al loro acquisto deve ritenersi mai effettivamente utilizzato. Sulla base di quella operazione negoziale nulla non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e, corrispondentemente, non è sorto alcun controcredito della banca diretto alla restituzione del finanziamento.
12. Il sesto motivo di appello non è fondato.
Deduce l'appellante che non è emerso in causa alcun collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente e l'acquisto di azioni e che la contestualità delle operazioni non è sufficiente a dimostrare il collegamento negoziale in senso tecnico.
12.1 Sul punto mette conto ricordare i principi ricevuti nella giurisprudenza di legittimità in riferimento al collegamento negoziale, come da ultimo ricordati nella già sopra ad altri fini richiamata sentenza n. 372/2025.
In tale arresto la s. Corte ha avuto modo di ribadire che: «- sussiste un collegamento in senso tecnico tra più contratti quando ricorre “sia un requisito oggettivo, costituito dal
46 nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass.
SU n. 19785 del 2015, in motiv.; Cass. n. 11974 del 2010; Cass. n. 23470 del 2004); - la sussistenza dei presupposti fattuali del collegamento soggettivo e funzionale tra più contratti distinti (come quello rilevante ai fini della violazione del divieto di cui all'art.
2358 c.c., che è finalizzato a impedire la concessione di prestiti preordinati all'acquisto di azioni della banca finanziatrice) costituisce l'oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito;
- quest'ultimo può a tal fine avvalersi anche di prove presuntive (come ha fatto, nel caso in esame, il tribunale, con riferimento alla “coincidenza temporale … tra erogazione del mutuo… e … l'acquisto, se pur di importo inferiore … di azioni cfr., in tema, Cass. n. 28148 del 2023); - l'accertamento concernente la sussistenza degli indicati presupposti, al pari del giudizio relativo all'effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019;
Cass. n. 1216 del 2006) e all'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare
(Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono censurabili in sede di legittimità se non per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nella specie, tuttavia, neppure dedotto) di omesso esame
47 di fatti storici risultanti con certezza dal testo della pronuncia impugnata o dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. SU n.
5792 del 2024, in motiv., punto 10.14); - le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società fallita nel corso del giudizio di verifica (art. 95, comma 5°, l.fall.), in difetto di una norma che lo vieti e di un interesse in causa tale da comportarne l'incapacità a testimoniare, sono senz'altro utilizzabili, quali fonti di CP_4 -28- prova in ordine ai fatti storici rilevanti, da parte del giudice delegato e, in sede di opposizione allo stato passivo, dal tribunale, e, come tali, assoggettate (com'è incontestatamente avvenuto nel caso in esame) al prudente apprezzamento ad opera degli stessi (art. 116, comma 1°, c.p.c.)”.
12.2 Nel caso di specie risulta documentalmente che il in data 08.08.2014 aveva CP_2
stipulato con l contratto di gestione, custodia ed amministrazione titoli nonché la CP_6
scheda di adesione alla proposta di acquisto di complessive n.
8.000 azioni per un controvalore di €500.000,00 ; che in data 11.8.2014 aveva altresì sottoscritto con CP_6
un contratto di affidamento che prevedeva l'erogazione di “denaro caldo” di importo pari a euro 550.000,00 e che l'importo accreditato nella misura di euro 500.000,00 era stato utilizzato il medesimo giorno per il pagamento delle azioni.
Vi è, dunque, evidente contestualità fra l'acquisto delle azioni la concessione del CP_6
finanziamento (l'ordine di acquisto delle azioni reca la data del 08.08.2014 e l'importo del finanziamento, accreditato il 27.08.2014, è stato impiegato in pari data, per l'acquisto delle azioni).
In secondo luogo, merita ricordare la correlazione quantitativa fra l'entità del finanziamento erogato (euro 550.000,00) e l'ammontare del prezzo delle azioni CP_6
acquistate (euro 500.000,00).
48 12.3 Va ulteriormente evidenziato quanto dichiarato dai testi escussi nel giudizio di primo grado.
Il teste , già responsabile d'area della ha Testimone_1 Controparte_5
così dichiarato: “confermo che la banca nella persona del direttore della filiale o dal vice responsabile d' area, su indicazione della direzione generale, , contattarono CP_16
l'attore proponendo l'acquisto di azioni con sottoscrizione di aumento di capitale, con la disponibilità da parte della banca di fornire i mezzi per tale acquisto mediante concessione di fido;
tale operazione prevedeva come premio se tenute fino alla scadenza dei tre anni, l'assegnazione gratuita di azioni quale premio a copertura anche degli interessi e a chiusura dell'operazione” e il teste , direttore della filiale Testimone_2
di Lonigo, ha confermato tale circostanza.
12.4 Pertanto, i fatti sopra riportati integrano presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine all'unitarietà dell'operazione, qualificabile come operazione di assistenza
Con finanziaria e, come tale, nulla, data la mancanza della prova, incombente su del rispetto delle condizioni inderogabilmente previste dall'art. 2358 cc a tutela del patrimonio sociale.
Infatti, l'interconnessione tra l'investimento in titoli di proprietà dell'emittente e i prestiti per la necessaria provvista, determinano la nullità non solo dei finanziamenti ma anche dell'acquisto delle azioni collegate, come si trattasse di una unica operazione.
Alla luce delle indicate prove, rimane del tutto irrilevante la circostanza che il contratto di affidamento non contenga alcun vincolo e/o collegamento con l'acquisto delle azioni e ciò in quanto tale vincolo, ancorché non esplicitato, emerge intrinsecamente dall'impiego dell'affidamento in via esclusiva per l'acquisto delle azioni, non risultando
49 nemmeno dedotto che esso sia stato impiegato per altre finalità.
Co 13.Con il settimo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 2041 c.c. in relazione alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento sostenendo che “è indubbio (che) ha avuto una diminuzione patrimoniale Parte_1
ingiusta di cui quanto meno ha diritto di essere indennizzata”.
La domanda presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
Sotto il primo profilo va osservato che l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria ed è proponibile ai sensi dell'art. 2042 c.c. qualora il danneggiato non possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto (ex multis Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 12943 del 2025) laddove nella fattispecie il contraente può, evidentemente, proporre (come, in effetti, è avvenuto) tutti i rimedi correlati alla natura contrattuale del rapporto.
Co Inoltre, la domanda svolta da non si confronta con la previsione dell'art. 2041 c.c., limitandosi l'appellante a dedurre la diminuzione patrimoniale ingiusta subìta, omettendo completamente di definire il contenuto dello speculare arricchimento che in ipotesi avrebbe conseguito il correntista, che non può identificarsi né con quanto erogato dalla banca a titolo di affidamento, né con le azioni acquistate, essendo entrambi le operazioni travolte dalla nullità genetica per violazione dell'art. 2358 c.c.
Sul punto è appena il caso di osservare, con ciò venendo al profilo di infondatezza del motivo di appello, che travolto l'acquisto dei titoli, l'affidamento è da considerarsi mai utilizzato, con la conseguenza:
1. che non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente (per la parte di affidamento servita a pagare il prezzo delle azioni);
2. che le azioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca.
50 Pertanto, nulla è dovuto dal per un contratto giuridicamente inesistente. CP_2
14. In conclusione, l'appello dev'essere respinto, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri vigenti, applicati nella misura media, sulla base del valore della causa (valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000) ed escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1716/2023 del tribunale di
Vicenza;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese processuali del grado che liquida in euro 18.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% , IVA e
CPA come per legge.
Dà atto, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
51 Lucia Dall'Armellina
Guido Santoro
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1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si