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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/04/2024, n. 5979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5979 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 48052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48052/2023 promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to Vittorio De Napoli;
ricorrente contro
, in persona del con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento dello status di apolide
Con ricorso del 25/102023 ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di apolide;
a sostegno Controparte_1 della domanda, ha affermato di essere nato in [...], dove ha sempre vissuto con la propria famiglia, in particolare a Roma;
di non essersi mai recato in Bosnia ed Erzegovina, Stato di cittadinanza dei propri genitori (nati entrambi nel territorio che all'epoca apparteneva alla Repubblica di e che oggi appartiene alla Bosnia ed Erzegovina), di non aver mai Org_1 acquistato la cittadinanza bosniaca né di possedere quella italiana.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 01.03.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 22.02.2024, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con note del 22.02.2024 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, integrando la documentazione in atti. All'esito dell'udienza, svolta in modalità cartolare, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Come noto, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954, ratificata dall'Italia con legge n. 306/62, deve considerarsi apolide la persona che nessuno
1 Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino;
rilevato, conformemente all'indirizzo maggioritario, che il giudice ordinario abbia la giurisdizione in tale materia, trattandosi di procedimento contenzioso assoggettato alle forme del giudizio semplificato di cognizione volto all'accertamento di uno stato personale, relativo a posizioni soggettive con natura di diritti;
nel relativo procedimento, inoltre, sussiste la legittimazione passiva del , in quanto lo straniero fa valere in giudizio Controparte_1 un diritto che gli può essere riconosciuto anche in via amministrativa da detto , pur CP_1 non sussistendo alcuna pregiudiziale in ordine alla preventiva proposizione della domanda amministrativa di riconoscimento dello stato di apolidia (cfr. Cass Sez Un. N. 28873/08; n.
7614/11); rilevato, quanto alla prova della condizione di apolide, che per giurisprudenza unanime è stata ritenuta sufficiente una prova indiziaria, non potendo essere addossata al richiedente la prova “diabolica” che nessuno Stato lo considera suo cittadino, poiché tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che, nelle more del procedimento, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza;
ritenuto dunque sufficiente che l'interessato provi di non essere cittadino di quegli Stati con i quali ha intrattenuto rapporti significativi e dunque che, in concreto, dimostri di aver perso la cittadinanza dello Stato di origine e quella dello Stato di ultima residenza e di non aver acquistato né la cittadinanza dello Stato di ultima residenza, né la cittadinanza italiana, mentre sarà onere dell'Amministrazione convenuta provare eventuali circostanze impeditive al riconoscimento dello status;
rilevato che, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha depositato: certificato di nascita italiano;
certificato attestante la mancata iscrizione nel registro anagrafico dei cittadini della
Bosnia ed Erzegovina e delle nascite relativamente al Comune di Mostar, (luogo determinato senza indicare le ragioni per le quali dovrebbe essere iscritto proprio in quella località); copia dei passaporti bosniaci dei genitori, in corso di validità; certificato scolastico rilasciato il
30.05.2013 (che attesta la frequenza saltuaria del ricorrente in tale anno alla classe prima della scuola secondaria presso Istituto scolastico in Torino); rilevato che, quanto prodotto in atti non risulta sufficiente a supportare la presunzione dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status giuridico richiesto, in particolare a ritenere presumibile che il ricorrente non abbia acquisito la cittadinanza dello
Stato con il quale presenta elementi di collegamento e/o di non poterla acquisire sulla base della legislazione applicabile;
rilevato che l'odierno ricorrente è nato in [...] (precisamente a Torino, come risulta dall'atto di nascita allegato in giudizio), dove avrebbe poi vissuto (come da certificazione scolastica), trasferendosi successivamente a Roma, dove attualmente dichiara di vivere, da genitori nati nell'ex , nel territorio che oggi appartiene alla Bosnia ed Erzegovina, Org_1 cittadini bosniaci, come risulta dai passaporti prodotti in atti;
rilevato che, in ragione di quanto sopra, non può ritenersi sufficiente l'allegata documentazione attestante la mancata iscrizione nel registro dei cittadini e/o nel registro dei nati in Bosnia ed Erzegovina, dovendo il ricorrente dimostrare di non poterla acquisire sulla base della legislazione applicabile;
rilevato che l'attestazione del mancato possesso della cittadinanza bosniaca non è estesa affatto ad una verifica della possibilità astratta per il ricorrente di ottenere tale cittadinanza, ma è limitata ad una mera ricognizione della sua attuale assenza dai registri di cittadinanza e che non sono indicate le ragioni della mancata iscrizione, che potrebbe dipendere non dall'impossibilità di conseguirla, bensì dall'inerzia dell'interessato rispetto alla proposizione della relativa domanda qualora tale riconoscimento gli spettasse in forza dello jus sanguinis;
2 rilevato che la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina con la legge sulla cittadinanza, pubblicata il 1 gennaio 1998, con successive modifiche, (consultabile al sito https://tavoloapolidia.org/apolidia-italia/legislazione/ ; https://tavoloapolidia.org/app/uploads/2020/01/Traduzione-certificata_Legge-sulla-
Email_1 https://www.refworld.org/search?keywords=apolidia%20bosnia&order=desc&sort=score,
Bosnia-Erzegovina: Decisione sulla legge sulla cittadinanza della Bosnia-Erzegovina) ha regolato l'acquisto della cittadinanza per nascita con riferimento alle persone nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione (21.11.1995), prevedendo in via principale l'acquisto della cittadinanza per discendenza (art. 5, lett. a) e, in particolare, per coloro che avessero entrambi i genitori cittadini, indipendentemente dal luogo di nascita (art. 6, lett. a); ritenuto dunque che, alla luce di quanto rappresentato, della documentazione in atti, nonché alla luce del sistema normativo applicabile, non è possibile accertare che il ricorrente, nato in [...] in data [...] da genitori entrambi cittadini bosniaci, non sia nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenere il riconoscimento della cittadinanza dello Stato con cui presenta evidenti elementi di collegamento, in quanto figlio di cittadini di tale Stato, la domanda in ricorso non merita accoglimento e va rigettata con compensazione delle spese in ragione della natura del giudizio e dell'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 01 marzo 2024
IL GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48052/2023 promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to Vittorio De Napoli;
ricorrente contro
, in persona del con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento dello status di apolide
Con ricorso del 25/102023 ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di apolide;
a sostegno Controparte_1 della domanda, ha affermato di essere nato in [...], dove ha sempre vissuto con la propria famiglia, in particolare a Roma;
di non essersi mai recato in Bosnia ed Erzegovina, Stato di cittadinanza dei propri genitori (nati entrambi nel territorio che all'epoca apparteneva alla Repubblica di e che oggi appartiene alla Bosnia ed Erzegovina), di non aver mai Org_1 acquistato la cittadinanza bosniaca né di possedere quella italiana.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 01.03.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 22.02.2024, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con note del 22.02.2024 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, integrando la documentazione in atti. All'esito dell'udienza, svolta in modalità cartolare, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Come noto, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954, ratificata dall'Italia con legge n. 306/62, deve considerarsi apolide la persona che nessuno
1 Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino;
rilevato, conformemente all'indirizzo maggioritario, che il giudice ordinario abbia la giurisdizione in tale materia, trattandosi di procedimento contenzioso assoggettato alle forme del giudizio semplificato di cognizione volto all'accertamento di uno stato personale, relativo a posizioni soggettive con natura di diritti;
nel relativo procedimento, inoltre, sussiste la legittimazione passiva del , in quanto lo straniero fa valere in giudizio Controparte_1 un diritto che gli può essere riconosciuto anche in via amministrativa da detto , pur CP_1 non sussistendo alcuna pregiudiziale in ordine alla preventiva proposizione della domanda amministrativa di riconoscimento dello stato di apolidia (cfr. Cass Sez Un. N. 28873/08; n.
7614/11); rilevato, quanto alla prova della condizione di apolide, che per giurisprudenza unanime è stata ritenuta sufficiente una prova indiziaria, non potendo essere addossata al richiedente la prova “diabolica” che nessuno Stato lo considera suo cittadino, poiché tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che, nelle more del procedimento, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza;
ritenuto dunque sufficiente che l'interessato provi di non essere cittadino di quegli Stati con i quali ha intrattenuto rapporti significativi e dunque che, in concreto, dimostri di aver perso la cittadinanza dello Stato di origine e quella dello Stato di ultima residenza e di non aver acquistato né la cittadinanza dello Stato di ultima residenza, né la cittadinanza italiana, mentre sarà onere dell'Amministrazione convenuta provare eventuali circostanze impeditive al riconoscimento dello status;
rilevato che, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha depositato: certificato di nascita italiano;
certificato attestante la mancata iscrizione nel registro anagrafico dei cittadini della
Bosnia ed Erzegovina e delle nascite relativamente al Comune di Mostar, (luogo determinato senza indicare le ragioni per le quali dovrebbe essere iscritto proprio in quella località); copia dei passaporti bosniaci dei genitori, in corso di validità; certificato scolastico rilasciato il
30.05.2013 (che attesta la frequenza saltuaria del ricorrente in tale anno alla classe prima della scuola secondaria presso Istituto scolastico in Torino); rilevato che, quanto prodotto in atti non risulta sufficiente a supportare la presunzione dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status giuridico richiesto, in particolare a ritenere presumibile che il ricorrente non abbia acquisito la cittadinanza dello
Stato con il quale presenta elementi di collegamento e/o di non poterla acquisire sulla base della legislazione applicabile;
rilevato che l'odierno ricorrente è nato in [...] (precisamente a Torino, come risulta dall'atto di nascita allegato in giudizio), dove avrebbe poi vissuto (come da certificazione scolastica), trasferendosi successivamente a Roma, dove attualmente dichiara di vivere, da genitori nati nell'ex , nel territorio che oggi appartiene alla Bosnia ed Erzegovina, Org_1 cittadini bosniaci, come risulta dai passaporti prodotti in atti;
rilevato che, in ragione di quanto sopra, non può ritenersi sufficiente l'allegata documentazione attestante la mancata iscrizione nel registro dei cittadini e/o nel registro dei nati in Bosnia ed Erzegovina, dovendo il ricorrente dimostrare di non poterla acquisire sulla base della legislazione applicabile;
rilevato che l'attestazione del mancato possesso della cittadinanza bosniaca non è estesa affatto ad una verifica della possibilità astratta per il ricorrente di ottenere tale cittadinanza, ma è limitata ad una mera ricognizione della sua attuale assenza dai registri di cittadinanza e che non sono indicate le ragioni della mancata iscrizione, che potrebbe dipendere non dall'impossibilità di conseguirla, bensì dall'inerzia dell'interessato rispetto alla proposizione della relativa domanda qualora tale riconoscimento gli spettasse in forza dello jus sanguinis;
2 rilevato che la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina con la legge sulla cittadinanza, pubblicata il 1 gennaio 1998, con successive modifiche, (consultabile al sito https://tavoloapolidia.org/apolidia-italia/legislazione/ ; https://tavoloapolidia.org/app/uploads/2020/01/Traduzione-certificata_Legge-sulla-
Email_1 https://www.refworld.org/search?keywords=apolidia%20bosnia&order=desc&sort=score,
Bosnia-Erzegovina: Decisione sulla legge sulla cittadinanza della Bosnia-Erzegovina) ha regolato l'acquisto della cittadinanza per nascita con riferimento alle persone nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione (21.11.1995), prevedendo in via principale l'acquisto della cittadinanza per discendenza (art. 5, lett. a) e, in particolare, per coloro che avessero entrambi i genitori cittadini, indipendentemente dal luogo di nascita (art. 6, lett. a); ritenuto dunque che, alla luce di quanto rappresentato, della documentazione in atti, nonché alla luce del sistema normativo applicabile, non è possibile accertare che il ricorrente, nato in [...] in data [...] da genitori entrambi cittadini bosniaci, non sia nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenere il riconoscimento della cittadinanza dello Stato con cui presenta evidenti elementi di collegamento, in quanto figlio di cittadini di tale Stato, la domanda in ricorso non merita accoglimento e va rigettata con compensazione delle spese in ragione della natura del giudizio e dell'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 01 marzo 2024
IL GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
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