Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/06/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 521 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. Parte_ Parte_1 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv.
LIMARDO MARIA;
, AVV. SPANO' DOMENICO;
Controparte_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2020 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
03420190035738725000, notificata a mezzo PEC in data 24.1.2020,
dell'importo complessivo di € 355,00 richiesto a titolo di contributo minimo integrativo per l'anno 2012, chiedendone l'annullamento.
A sostegno della spiegata opposizione ha dedotto l'inesistenza di qualsivoglia obbligo contributivo nei confronti CP_1 in virtù dell'iscrizione alla gestione separata CP_3, l'inesistenza/nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC con allegazione in formato pdf, la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione e per mancata notificazione di atti di diffida prodromici, il difetto preventivo di contraddittorio, la mancanza di motivazione, la decadenza dall'iscrizione a ruolo e comunque la non debenza delle somme per intervenuta prescrizione dei credito.
Si è costituita l' Controparte_2 per contrastare la pretesa attorea, eccependo carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni avversarie inerenti il merito della pretesa.
Si è costituita la Controparte_4
eccependo il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi della procedura esattiva contestati dal ricorrente;
deducendo - con riferimento all'eccezione di prescrizione - l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alle contribuzioni dovute alla [...] stante il disposto Parte_2 '
dell'art. 66 della L. n. 247/2012; contestando la fondatezza nel merito dell'opposizione alla luce di un fornito fondamento normativo posto alla base della legittimità della richiesta. Pertanto, ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto nel merito del ricorso ed in via subordinata, per l'ipotesi di annullamento della cartella di pagamento opposta per vizi formali, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, la condanna del ricorrente al pagamento diretto alla Cassa dell'importo iscritto nel ruolo, oltre interessi dalla data della notifica, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 576/80.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa senza necessità di attività istruttorie.
§§§§
Preliminarmente si dà atto che la cartella di pagamento impugnata e la relativa pretesa relativa all'anno 2012 ivi insita, trovino fondamento negli artt. 10 e 11 della legge n. 576/1980.
Alla stregua di tale articolato normativo, per il finanziamento della previdenza di categoria e per dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale, tutti i professionisti legali iscritti ad un albo ma non anche alla CP_1 (stante l'obbligo di iscrizione alla stessa insorto solo con la nuova legge professionale 247/2012) erano tenuti a versare alla stessa, fino alla data di entrata in vigore della nuova legislazione di settore, un contributo minimo integrativo nella misura del 4% sul volume di affari Iva prodotto durante l'anno, senza esonero alcuno dall'iscrizione e contribuzione ai fini pensionistici ad altra forma previdenziale obbligatoria (Cassazione
n. 30345/2017, 32167/2018 e 19329/2022).
Ciò premesso, andando ad analizzare le avanzate eccezioni preliminari proposte, deve respingersi la doglianza prospettata da parte ricorrente avverso la modalità di notificazione con PEC ed allegazione in formato pdf della cartella impugnata, ove contenuta la prefata pretesa creditoria.
Nessuna patologia colpisce, infatti, l'avvenuta notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC poiché "La notifica della cartella di pagamento è regolata dall'articolo 26 del D.P.R. 602/1973 il quale consente, al comma 2, la possibilità di eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata, pur nel rispetto delle norme che regolano tale fattispecie, che consistono nel D.P.R. 11.02.2005 n.
68, dallo stesso articolo 26 e nel Codice richiamato dell'Amministrazione Digitale (CAD, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)".
In altri termini, la notifica della cartella di pagamento "può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge" e l'articolo 1, comma 2, lettera f) del citato DPR n. 68/2005, dispone che si considera messaggio di posta elettronica certificata
"un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati".
Con riguardo poi alla perimetrazione formale e contenutistica che deve caratterizzare tale tipologia di notificazione, si è espressa al riguardo la Corte di Cassazione (ord. 19216/2022) che ha sancito che ai sensi del D. lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione digitale (Cad), la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico consiste nel "documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui
è tratto" (articolo 1, comma 1, lettera i-ter), mentre per duplicato informatico si intende "il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario".
Dal combinato disposto dell'articolato normativo in commento, dunque, discende che la notificazione elettronica della cartella di pagamento "può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo". Ma v'è di più; sempre con riguardo alla pronuncia in commento si sottolinea che la stessa ha avuto modo di precisare che "in caso di notifica a mezzo Pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, motivo per cui non è richiesto che il file trasmesso abbia estensione
.p7m".
Ulteriormente va rilevato come la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporti l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge.
Ancora, insussistente è l'eccepita mancanza di invio di alcun atto di diffida o avviso bonario alla parte, stante l'inoltro di PEC di contestazione, ricevuta regolarmente dal professionista in data
14.12.2018, per come documentalmente provato.
Anche il contestato difetto di preventivo contraddittorio risulta infondato posto che il co. 5 dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Inesistente è l'imputata omessa motivazione del provvedimento, essendo la cartella conforme al modello legale delineato dall'art. 6 del d.m. 321/1999.
Infondata è, inoltre, l'eccezione di decadenza ex articolo 25 DPR
602/1973. Indipendentemente, infatti, dal rispetto dei relativi termini invocati dalla parte resistente nella fattispecie concreta, la
Cassazione (cfr. sentenza 12631/2014 nonché 22436/2015) ha escluso l'applicabilità del suddetto termine di decadenza ai crediti previdenziali contributivi;
né pare invocabile la decadenza diversa, di cui all'art. 25 D. lgs. 46/1999, disposizione espressamente riferita ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, mentre CP_1 è espressamente qualificata come persona giuridica la di diritto privato (sia pure con gestione di forma di previdenza obbligatoria verso gli iscritti), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 32 della legge 537/1993 e del decreto legislativo
509/1994.
Parimenti infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'opposta cartella di pagamento.
Ed infatti, con l'entrata in vigore della L. 247/2012, per i contributi dovuti a è stato reintrodotto il termine decennale di CP_1
prescrizione, attesa l'espressa previsione di inapplicabilità ai contributi in questione del termine quinquennale di cui all'art. 3 della
L. 8 agosto 1995 n. 335 (ritenuto dalla giurisprudenza fino a quel momento applicabile) contenuta nell'art. 66 L 247/2012 a norma del quale: La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
Controparte_4
Tale disposizione, pertanto, sancendo l'inoperatività dell'art. 3 della legge n. 335/1995 per la Parte_2
fa rivivere il termine decennale di prescrizione
[...]
di cui al primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 secondo cui: "La prescrizione dei contributi dovuti alla CP_1 e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni".
Lo stesso articolo, nel secondo comma, precisa il dies a quo di decorrenza della prescrizione disponendo che "Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla CP_1, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23″. Con riguardo alla disciplina applicabile in tema di prescrizione dei contributi dovuti per gli anni precedenti all'entrata in vigore della normativa di cui alla legge 247/2012 (2.2.2013) con la sentenza n.
6729 del 2013 la Suprema Corte ha statuito che: ....la nuova 11
disciplina di cui all'art. 66 I. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente" (in senso conforme anche
Cass., n. 18953/2014).
Pertanto, alla luce dei citati arresti giurisprudenziali il termine di prescrizione più ampio di dieci anni vale sia per i crediti previdenziali sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per quelli sorti prima, a condizione che per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, non fosse già maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla disciplina di cui all'art 3 L
335/1995 e decorre dalla data di trasmissione alla CP_1 , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23.
Fatte queste doverose premesse, nel caso di specie, rientrandosi nell'area di applicabilità della prescrizione decennale, dalla documentazione prodotta in giudizio si evince come il ricorrente abbia presentato il modello 5 relativo al 2012, ed a seguito del quale determinata la somma da corrispondersi a titolo di contributo soggettivo integrativo, in data 30.9.2013 e pertanto alcuna prescrizione decennale può ritenersi maturata alla data di notifica della cartella opposta, avvenuta in data 24.1.2020.
Anche nel merito, infine, deve rigettarsi il prefato ricorso dacché, premesso il già evidenziato fondamento normativo giustificativo della richiesta, risulta dovuto per l'anno 2012 il pagamento della contribuzione soggettiva integrativa per il totale richiesto di €
355,00, non essendo stata data prova del suo versamento.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. La qualità delle parti e la controvertibilità della questione inducono a compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 29/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO