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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 22/07/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 465 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili, promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.7.1059, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Paolini in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sulmona,
Via Montenero, 25 (PEC: , Email_1
Ricorrente contro
, (C.F. ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
1.4.1967, elettivamente domiciliata in Sulmona, Via Sallustio n. 5/A presso lo studio dell'Avv. Silvia Iafolla, che la rappresenta e difende come da procura depositata in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni congiunte delle parti: come precisate all'udienza del 14.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.9.2024 ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
3.9.1989 con , con revoca dell'assegno di mantenimento disposto CP_1 in sede di separazione oltre che della condizione di cui al punto 6 della stessa sentenza, disponendo in favore dello stesso del versamento del 50% della quota di locazione che la resistente ricava dalla locazione dell'immobile in Scanno.
A fondamento delle conclusioni rassegnate ha dedotto:
- che il Tribunale di Sulmona, con sentenza depositata in data 9.1.2024, ha pronunciato la separazione dei coniugi recependo le condizioni concordate;
- di essere disoccupato dal luglio 2024 e di non percepire una pensione di malattia professionale pari ad € 659,49 mensile;
- di non essere in grado di versare alcunché alla propria moglie;
- che al contrario, la resistente, successivamente alla separazione, ha iniziato attività lavorativa come commessa e ha locato l'appartamento in Scanno, ricavandone profitto;
- che le sue condizioni di salute lo rendono inabile al lavoro di muratore che ha svolto per oltre 40 anni;
- che la condizione di cui al punto 6) della sentenza di separazione è frutto di una libera manifestazione di volontà negoziale e di un consenso non consapevole che si revoca essendo mutate le condizioni economiche che erano alla base della separazione.
Si è tardivamente costituita in giudizio chiedendo la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di separazione così come omologata.
A supporto delle conclusioni rassegnate ha dedotto:
- che ditta Di Cesare Leone, datore di lavoro, ha il monopolio dei lavori edilizi nella zona Cocullo, Scanno e Anversa e il continua a lavorare per la Parte_1 citata ditta, nonostante il formale licenziamento che deve dunque ritenersi fittizio al fine della revoca di un assegno di mantenimento;
- di non aver mai potuto esercitare una attività lavorativa in quanto il marito non vedeva di buon occhio la donna che lavorava;
- di aver reperito, successivamente alla separazione, una occupazione lavorativa per 12 ore mensile, percependo una retribuzione di circa 145,00 euro al mese;
pag. 2/7 - di non percepire alcun canone di locazione per la casa di Via Tanturri, solo formalmente intestata ai coniugi, ma di proprietà dei genitori della che ne hanno sostenuto le spese;
CP_1
- che ivi vi ha ospitato dei conoscenti riuscendo ad avere in cambio l'esecuzione gratuita di alcuni lavori;
- di non aver ricevuto alcun lascito dalla madre, in quanto questa ha destinato tutto alle nipoti con testamento, tra cui anche la casa di Via Tanturri;
- che il signor SI. aveva prestato un consenso assolutamente Parte_1 consapevole alla condizione di cui al punto 6) della separazione consensuale, confermando l'assoluto disinteresse per l'immobile in questione che, di fatto era sempre stato dei suoceri;
- che sussiste una forte disparità economica tra i coniugi in favore del ricorrente che, oltre ad essere proprietario dell'immobile in cui attualmente risiede, percepisce una indennità per malattia professionale ed esercita regolare attività lavorativa.
All'udienza del 20.12.2024 si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti e, all'esito, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 14.1.2025, su richiesta delle parti, al fine di raggiungere un accordo.
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo, ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate, anche istruttorie.
Con ordinanza del 15.2.2025 sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473 bis. 22
c.p.c.
In particolare, il G.I. in tale sede ha rilevato che parte resistente, costituendosi in giudizio aveva chiesto di “Confermare le condizioni di separazione così come omologate dal Tribunale di Sulmona in data 9.1.2024 per le considerazioni tutte innanzi esposte”.
Tale domanda era stata qualificata come domanda riconvenzionale volta alla corresponsione dell'assegno divorzile nella misura concordata in sede di separazione, che parte ricorrente ha chiesto di revocare o comunque diminuire, proponendo dunque, una domanda di accertamento negativo dei presupposti per l'assegno. Alla qualificazione della domanda nel senso sopra chiarito era conseguito un giudizio di apparente inammissibilità della stessa perché
pag. 3/7 tardivamente proposta nella comparsa di costituzione depositata solo il giorno precedente alla prima udienza.
Essendo la causa matura per la decisione è stata fissata l'udienza del 14.5.2025 per la remissione della causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Parte ricorrente con la memoria 473 bis. 28 n. 1 c.p.c. ha precisato le sue conclusioni chiedendo di “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario con la SI.ra CP_1 in Scanno (AQ) in data 3 settembre 1989 trascritto al n. 13 Parte II Serie A
Ufficio anno 1989 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scanno;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scanno l'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio ANNO 1989 n. 13 p. II Serie A Ufficio 1 ; 3) ritenere e dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di assegno divorzile e per CP_1
l'effetto revocare l'assegno di mantenimento in favore della stessa di cui alla sentenza di separazione . Con vittoria di spese e competenze di lite stante la declaratoria di inammissibilità delle avverse richieste e della conseguente soccombenza”.
Conseguentemente, parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta al punto 3) essendo diversa rispetto alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Nella memoria conclusionale depositata il 14.4.2025, ha rilevato CP_1 che la domanda di parte resistente, nella parte in cui ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, non deve essere intesa come “domanda di contributo economico” in quanto ella già gode di tale diritto come previsto nella omologa della separazione consensuale, ma semplicemente come richiesta di rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione consensuale e di revoca della condizione di cui al punto 6) dello stesso atto.
***
1. Sussistono senza dubbio i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesa da entrambe le parti.
pag. 4/7 La separazione tra i coniugi si protrae ininterrottamente dal tempo della separazione ed il tenore delle difese svolte dalle parti rende evidente che è irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70 così come modificato dalla legge 55/15, secondo cui può domandarsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione personale dei coniugi e la stessa si sia protratta per almeno sei mesi.
2. Quanto alla disciplina dei rapporti economici tra le parti deve rilevarsi che, come già anticipato, nel ricorso introduttivo del giudizio aveva Parte_1 chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento, essendo stato licenziato e non potendo più provvedere al versamento della cifra concordata a favore del coniuge.
Costituendosi, parte aveva chiesto la conferma delle condizioni CP_1 della separazione, così come omologata.
Nell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. la richiesta di conferma delle condizioni della separazione era stata interpretata dal G.I. quale domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell'assegno divorzile, anche tenuto conto degli inequivochi riferimenti ai presupposti per il riconoscimento della somma richiesta contenuti nella memoria di costituzione.
In ragione di tali qualificazione e tenuto conto della intempestività della domanda di contributo economico erano state rigettate le richieste istruttorie ad essa connesse.
Tenuto conto di tale rilievo, parte ricorrente ha chiesto di “3) ritenere e dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di assegno CP_1 divorzile e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento in favore della stessa di cui alla sentenza di separazione”.
Parte resistente, nella memoria ex art. 473 bis 28 c.p.c., depositata in data
14.4.2025, ha rilevato che la domanda di parte resistente non doveva essere intesa come “domanda di contributo economico” in quanto ella già gode di tale diritto come previsto nella omologa della separazione consensuale, ma semplicemente come richiesta di rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto.
2.1. Tenuto conto di quanto sopra esplicitato non può che rilevarsi che con la pronuncia di divorzio, qui chiesta da entrambe le parti, viene meno il rapporto pag. 5/7 coniugale tra le parti e, quindi, anche l'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione che presuppone la permanenza del vincolo coniugale.
L'assegno di mantenimento è funzionale, infatti, a garantire al coniuge più debole da punto di vista economico un livello di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale criterio, al contrario, non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile il quale persegue finalità diverse ed è parametrato a plurimi criteri dettati da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18217/2018.
L'assegno di mantenimento non può sopravvivere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per tale motivo, la richiesta di conferma delle condizioni della separazione era stata interpretata, anche alla luce dei richiami giurisprudenziali svolti nella memoria di costituzione, quale domanda riconvenzionale di assegno divorzile, avendone però il G. I. rilevato la tardività e quindi la decadenza.
Parte resistente negli scritti difensivi finali ha insistito nel qualificare la domanda svolta quale eccezione al fine di impedire l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, non essendo stata svolta alcuna domanda di contributo economico.
L'esplicitazione di tale volontà non può che condurre il Tribunale a ritenere che parte resistente non abbia inteso proporre domanda di assegno divorzile che dunque deve ritenersi non proposta.
Alcuna revoca dell'assegno di mantenimento deve essere dichiarata essendo questo un effetto proprio della pronuncia sullo status.
3. In relazione alle altre domande proposte da parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio e quindi in particolare “4) revocare la condizione di cui al punto 6 della sentenza di separazione in quanto il consenso non era consapevole ed anche perché sono mutate le condizioni economiche del ricorrente oggi disoccupato, malato e non più abile al lavoro;
5) disporre in favore del sig. il versamento del 50% della quota del canone di Parte_1 locazione che la sig.ra ricava dalla locazione dell'immobile in CP_1
Scanno Via D. Tanturri 4 .” non essendo state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, le stesse devono intendersi rinunciate.
In ogni caso le stesse, qualora non fossero state rinunciate, sarebbero state dichiarate inammissibili nella presente sede tenuto conto che l'art. 40 c.p.c.
pag. 6/7 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio con le sopra altre citate, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla prima (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001
n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404).
4. In ragione dell'esito del giudizio si impone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisare dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 3.9.1989 in Scanno (AQ) tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti CP_1 di Matrimonio del Comune di Scanno al n. 13, parte II, serie A, dell'anno
1989, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Rigetta le altre domande;
3) Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice ist. rel. Il Presidente
Dott.ssa Irene Giamminonni Dott. Pierfilippo Mazzagreco
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 465 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili, promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.7.1059, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Paolini in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sulmona,
Via Montenero, 25 (PEC: , Email_1
Ricorrente contro
, (C.F. ), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
1.4.1967, elettivamente domiciliata in Sulmona, Via Sallustio n. 5/A presso lo studio dell'Avv. Silvia Iafolla, che la rappresenta e difende come da procura depositata in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni congiunte delle parti: come precisate all'udienza del 14.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.9.2024 ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
3.9.1989 con , con revoca dell'assegno di mantenimento disposto CP_1 in sede di separazione oltre che della condizione di cui al punto 6 della stessa sentenza, disponendo in favore dello stesso del versamento del 50% della quota di locazione che la resistente ricava dalla locazione dell'immobile in Scanno.
A fondamento delle conclusioni rassegnate ha dedotto:
- che il Tribunale di Sulmona, con sentenza depositata in data 9.1.2024, ha pronunciato la separazione dei coniugi recependo le condizioni concordate;
- di essere disoccupato dal luglio 2024 e di non percepire una pensione di malattia professionale pari ad € 659,49 mensile;
- di non essere in grado di versare alcunché alla propria moglie;
- che al contrario, la resistente, successivamente alla separazione, ha iniziato attività lavorativa come commessa e ha locato l'appartamento in Scanno, ricavandone profitto;
- che le sue condizioni di salute lo rendono inabile al lavoro di muratore che ha svolto per oltre 40 anni;
- che la condizione di cui al punto 6) della sentenza di separazione è frutto di una libera manifestazione di volontà negoziale e di un consenso non consapevole che si revoca essendo mutate le condizioni economiche che erano alla base della separazione.
Si è tardivamente costituita in giudizio chiedendo la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di separazione così come omologata.
A supporto delle conclusioni rassegnate ha dedotto:
- che ditta Di Cesare Leone, datore di lavoro, ha il monopolio dei lavori edilizi nella zona Cocullo, Scanno e Anversa e il continua a lavorare per la Parte_1 citata ditta, nonostante il formale licenziamento che deve dunque ritenersi fittizio al fine della revoca di un assegno di mantenimento;
- di non aver mai potuto esercitare una attività lavorativa in quanto il marito non vedeva di buon occhio la donna che lavorava;
- di aver reperito, successivamente alla separazione, una occupazione lavorativa per 12 ore mensile, percependo una retribuzione di circa 145,00 euro al mese;
pag. 2/7 - di non percepire alcun canone di locazione per la casa di Via Tanturri, solo formalmente intestata ai coniugi, ma di proprietà dei genitori della che ne hanno sostenuto le spese;
CP_1
- che ivi vi ha ospitato dei conoscenti riuscendo ad avere in cambio l'esecuzione gratuita di alcuni lavori;
- di non aver ricevuto alcun lascito dalla madre, in quanto questa ha destinato tutto alle nipoti con testamento, tra cui anche la casa di Via Tanturri;
- che il signor SI. aveva prestato un consenso assolutamente Parte_1 consapevole alla condizione di cui al punto 6) della separazione consensuale, confermando l'assoluto disinteresse per l'immobile in questione che, di fatto era sempre stato dei suoceri;
- che sussiste una forte disparità economica tra i coniugi in favore del ricorrente che, oltre ad essere proprietario dell'immobile in cui attualmente risiede, percepisce una indennità per malattia professionale ed esercita regolare attività lavorativa.
All'udienza del 20.12.2024 si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti e, all'esito, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 14.1.2025, su richiesta delle parti, al fine di raggiungere un accordo.
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo, ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate, anche istruttorie.
Con ordinanza del 15.2.2025 sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473 bis. 22
c.p.c.
In particolare, il G.I. in tale sede ha rilevato che parte resistente, costituendosi in giudizio aveva chiesto di “Confermare le condizioni di separazione così come omologate dal Tribunale di Sulmona in data 9.1.2024 per le considerazioni tutte innanzi esposte”.
Tale domanda era stata qualificata come domanda riconvenzionale volta alla corresponsione dell'assegno divorzile nella misura concordata in sede di separazione, che parte ricorrente ha chiesto di revocare o comunque diminuire, proponendo dunque, una domanda di accertamento negativo dei presupposti per l'assegno. Alla qualificazione della domanda nel senso sopra chiarito era conseguito un giudizio di apparente inammissibilità della stessa perché
pag. 3/7 tardivamente proposta nella comparsa di costituzione depositata solo il giorno precedente alla prima udienza.
Essendo la causa matura per la decisione è stata fissata l'udienza del 14.5.2025 per la remissione della causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Parte ricorrente con la memoria 473 bis. 28 n. 1 c.p.c. ha precisato le sue conclusioni chiedendo di “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario con la SI.ra CP_1 in Scanno (AQ) in data 3 settembre 1989 trascritto al n. 13 Parte II Serie A
Ufficio anno 1989 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scanno;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scanno l'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio ANNO 1989 n. 13 p. II Serie A Ufficio 1 ; 3) ritenere e dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di assegno divorzile e per CP_1
l'effetto revocare l'assegno di mantenimento in favore della stessa di cui alla sentenza di separazione . Con vittoria di spese e competenze di lite stante la declaratoria di inammissibilità delle avverse richieste e della conseguente soccombenza”.
Conseguentemente, parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta al punto 3) essendo diversa rispetto alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Nella memoria conclusionale depositata il 14.4.2025, ha rilevato CP_1 che la domanda di parte resistente, nella parte in cui ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, non deve essere intesa come “domanda di contributo economico” in quanto ella già gode di tale diritto come previsto nella omologa della separazione consensuale, ma semplicemente come richiesta di rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione consensuale e di revoca della condizione di cui al punto 6) dello stesso atto.
***
1. Sussistono senza dubbio i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesa da entrambe le parti.
pag. 4/7 La separazione tra i coniugi si protrae ininterrottamente dal tempo della separazione ed il tenore delle difese svolte dalle parti rende evidente che è irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70 così come modificato dalla legge 55/15, secondo cui può domandarsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione personale dei coniugi e la stessa si sia protratta per almeno sei mesi.
2. Quanto alla disciplina dei rapporti economici tra le parti deve rilevarsi che, come già anticipato, nel ricorso introduttivo del giudizio aveva Parte_1 chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento, essendo stato licenziato e non potendo più provvedere al versamento della cifra concordata a favore del coniuge.
Costituendosi, parte aveva chiesto la conferma delle condizioni CP_1 della separazione, così come omologata.
Nell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. la richiesta di conferma delle condizioni della separazione era stata interpretata dal G.I. quale domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell'assegno divorzile, anche tenuto conto degli inequivochi riferimenti ai presupposti per il riconoscimento della somma richiesta contenuti nella memoria di costituzione.
In ragione di tali qualificazione e tenuto conto della intempestività della domanda di contributo economico erano state rigettate le richieste istruttorie ad essa connesse.
Tenuto conto di tale rilievo, parte ricorrente ha chiesto di “3) ritenere e dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di assegno CP_1 divorzile e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento in favore della stessa di cui alla sentenza di separazione”.
Parte resistente, nella memoria ex art. 473 bis 28 c.p.c., depositata in data
14.4.2025, ha rilevato che la domanda di parte resistente non doveva essere intesa come “domanda di contributo economico” in quanto ella già gode di tale diritto come previsto nella omologa della separazione consensuale, ma semplicemente come richiesta di rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto.
2.1. Tenuto conto di quanto sopra esplicitato non può che rilevarsi che con la pronuncia di divorzio, qui chiesta da entrambe le parti, viene meno il rapporto pag. 5/7 coniugale tra le parti e, quindi, anche l'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione che presuppone la permanenza del vincolo coniugale.
L'assegno di mantenimento è funzionale, infatti, a garantire al coniuge più debole da punto di vista economico un livello di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale criterio, al contrario, non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile il quale persegue finalità diverse ed è parametrato a plurimi criteri dettati da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18217/2018.
L'assegno di mantenimento non può sopravvivere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per tale motivo, la richiesta di conferma delle condizioni della separazione era stata interpretata, anche alla luce dei richiami giurisprudenziali svolti nella memoria di costituzione, quale domanda riconvenzionale di assegno divorzile, avendone però il G. I. rilevato la tardività e quindi la decadenza.
Parte resistente negli scritti difensivi finali ha insistito nel qualificare la domanda svolta quale eccezione al fine di impedire l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, non essendo stata svolta alcuna domanda di contributo economico.
L'esplicitazione di tale volontà non può che condurre il Tribunale a ritenere che parte resistente non abbia inteso proporre domanda di assegno divorzile che dunque deve ritenersi non proposta.
Alcuna revoca dell'assegno di mantenimento deve essere dichiarata essendo questo un effetto proprio della pronuncia sullo status.
3. In relazione alle altre domande proposte da parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio e quindi in particolare “4) revocare la condizione di cui al punto 6 della sentenza di separazione in quanto il consenso non era consapevole ed anche perché sono mutate le condizioni economiche del ricorrente oggi disoccupato, malato e non più abile al lavoro;
5) disporre in favore del sig. il versamento del 50% della quota del canone di Parte_1 locazione che la sig.ra ricava dalla locazione dell'immobile in CP_1
Scanno Via D. Tanturri 4 .” non essendo state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, le stesse devono intendersi rinunciate.
In ogni caso le stesse, qualora non fossero state rinunciate, sarebbero state dichiarate inammissibili nella presente sede tenuto conto che l'art. 40 c.p.c.
pag. 6/7 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio con le sopra altre citate, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla prima (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001
n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404).
4. In ragione dell'esito del giudizio si impone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisare dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 3.9.1989 in Scanno (AQ) tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti CP_1 di Matrimonio del Comune di Scanno al n. 13, parte II, serie A, dell'anno
1989, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Rigetta le altre domande;
3) Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice ist. rel. Il Presidente
Dott.ssa Irene Giamminonni Dott. Pierfilippo Mazzagreco
pag. 7/7