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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7222/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 7222/2025 R.G. promosso da
) (avv. BONOMELLI ALESSANDRO) Parte_1 C.F._1
e
(avv. DI STEFANO ANNAMARIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1. “vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Iseo (BS), Villaggio La Famiglia n.6, con tutto quanto in essa contenuto, mobili arredi e pertinenze, salvi gli effetti personali del marito che lo stesso ha già provveduto a trasferire presso la sua nuova residenza, viene assegnata alla moglie con onere del marito di consegnare le chiavi dell'abitazione entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso. La moglie riconosce, tuttavia, al marito l'uso esclusivo dei locali interrati e precisamente la zona detta “del computer” di circa 40 mq. ed il garage auto di circa 80 mq., con ingresso autonomo ed esclusivo, area identificata al foglio 7 particella
391 sub 2 Categoria C/6, come indicato nella recente pratica catastale prodotta al doc.5 del ricorso introduttivo;
3. per effetto di quanto sopra concordato, le spese straordinarie dell'immobile assegnato alla moglie saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%, così come l'assicurazione del fabbricato, mentre il
1 marito si farà interamente carico, sia delle spese ordinarie, sia delle spese straordinarie dei locali che gli sono stati concessi in uso esclusivo come identificati nella predetta planimetria catastale;
4. le parti concordano, inoltre, che il marito si faccia carico delle seguenti spese, tasse ed oneri dell'immobile quali, la tassa per i rifiuti (TARI) e le utenze dell'acqua, mentre resteranno a carico della moglie le spese per il gas del riscaldamento e della cucina e l'energia elettrica dell'abitazione. Con riguardo all'energia elettrica dei locali interrati (precedentemente identificati come zona “del computer”
e “garage auto”), concessi in uso esclusivo al marito, lo stesso si obbliga entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso ad eseguire tutte le opere per rendere autonomo il relativo impianto elettrico.
5. A definitivo scioglimento della comunione legale dei beni i coniugi convengono quanto segue:
a) Tutti gli arredi corredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale verranno assegnati alla moglie, ad eccezione di tutto quanto contenuto nei locali interrati riconosciuti di uso esclusivo del marito;
b) i reciproci doni-regali-donazioni effettuati in corso di matrimonio saranno trattenuti rispettivamente da ciascun coniuge senza avere alcunché a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a tale titolo.
c) In virtù di quanto sopra i ricorrenti riconoscono di avere risolto tra loro ogni questione patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi questione riguardante il presente rapporto coniugale.
6. Rinuncia reciproca alla corresponsione di un contributo al mantenimento dichiarandosi i coniugi economicamente autonomi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/11/1977, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VILLA CARCINA (atto n. 56 Parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
EA IN
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 7222/2025 R.G. promosso da
) (avv. BONOMELLI ALESSANDRO) Parte_1 C.F._1
e
(avv. DI STEFANO ANNAMARIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1. “vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Iseo (BS), Villaggio La Famiglia n.6, con tutto quanto in essa contenuto, mobili arredi e pertinenze, salvi gli effetti personali del marito che lo stesso ha già provveduto a trasferire presso la sua nuova residenza, viene assegnata alla moglie con onere del marito di consegnare le chiavi dell'abitazione entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso. La moglie riconosce, tuttavia, al marito l'uso esclusivo dei locali interrati e precisamente la zona detta “del computer” di circa 40 mq. ed il garage auto di circa 80 mq., con ingresso autonomo ed esclusivo, area identificata al foglio 7 particella
391 sub 2 Categoria C/6, come indicato nella recente pratica catastale prodotta al doc.5 del ricorso introduttivo;
3. per effetto di quanto sopra concordato, le spese straordinarie dell'immobile assegnato alla moglie saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%, così come l'assicurazione del fabbricato, mentre il
1 marito si farà interamente carico, sia delle spese ordinarie, sia delle spese straordinarie dei locali che gli sono stati concessi in uso esclusivo come identificati nella predetta planimetria catastale;
4. le parti concordano, inoltre, che il marito si faccia carico delle seguenti spese, tasse ed oneri dell'immobile quali, la tassa per i rifiuti (TARI) e le utenze dell'acqua, mentre resteranno a carico della moglie le spese per il gas del riscaldamento e della cucina e l'energia elettrica dell'abitazione. Con riguardo all'energia elettrica dei locali interrati (precedentemente identificati come zona “del computer”
e “garage auto”), concessi in uso esclusivo al marito, lo stesso si obbliga entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso ad eseguire tutte le opere per rendere autonomo il relativo impianto elettrico.
5. A definitivo scioglimento della comunione legale dei beni i coniugi convengono quanto segue:
a) Tutti gli arredi corredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale verranno assegnati alla moglie, ad eccezione di tutto quanto contenuto nei locali interrati riconosciuti di uso esclusivo del marito;
b) i reciproci doni-regali-donazioni effettuati in corso di matrimonio saranno trattenuti rispettivamente da ciascun coniuge senza avere alcunché a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a tale titolo.
c) In virtù di quanto sopra i ricorrenti riconoscono di avere risolto tra loro ogni questione patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi questione riguardante il presente rapporto coniugale.
6. Rinuncia reciproca alla corresponsione di un contributo al mantenimento dichiarandosi i coniugi economicamente autonomi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/11/1977, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VILLA CARCINA (atto n. 56 Parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
EA IN
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