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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.
913/2020 emesso dal Tribunale di Lecco, iscritta al n. 630 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. e (c.f. C.F._2 Parte_3
), già soci accomandatari e amministratori della cessata C.F._3
(C.F. e P. IVA Controparte_1 Parte_4
), rappresentati ed assistiti anche in via tra loro disgiuntiva, dagli P.IVA_1
avvocati Cesare Resinelli e Alessandro Vaccarella, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi con studio in Lecco alla Via Cairoli
n. 59.
-attori opponenti-
contro pagina 1 di 8 (C.F. e P.IVA ), rappresentata ed assistita Controparte_2 P.IVA_2
dagli Avv.ti Micol Ruta e Stefania De Michele ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Milano alla Via San Vittore al Teatro 1/3
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
si confida che l'Ill.mo Tribunale accerti la non fondatezza della domanda di
anche in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, stante il CP_2
difetto della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione in capo a
derivante dalla già intervenuta consegna della documentazione CP_2
de quibus tra il 10 marzo 2021 e il 14 maggio 2021, fatto mai contestato,
pronunciando (nel merito) il rigetto delle domande di e CP_2
l'accoglimento di tutte le domande formulate dai , ossia: Pt_1
la revoca, l'annullamento e/o la dichiarazione di invalidità e/o inefficacia del
Decreto ingiuntivo n. 901/2022 del 16/12/2022 emesso dal Tribunale di Lecco
nell'ambito della procedura RG n. 2146/2022, rep. N. 1341/2022 del
16/12/2022, con ogni inerente conseguenza, e dunque:
la condanna di alla rifusione delle spese della procedura CP_2
monitoria pari a € 2.328,77 versatele dai in data 21 febbraio Pt_1
2023 a mezzo assegno circolare n. 5203386370-00 “senza riconoscimento
alcuno e dunque al mero fine di evitare le spese del giudizio di opposizione
all'esecuzione” e con riserva di ripetizione(cfr. atto di citazione in
opposizione, pag. 20; cfr. memoria ex art. 171-ter, n. 1, pag. 5);
pagina 2 di 8 la condanna di al versamento di € 4.500,00 o “quella diversa CP_2
somma, anche maggiore, che il Signor Giudice riterrà di giustizia” quale
corrispettivo per le attività “di ricerca in archivio, formazione del duplicato e
successiva consegna” (cfr. atto di citazione, pag. 17) che gli odierni attori
opponenti sono stati costretti a eseguire a seguito dell'ingiunzione loro
notificata unitamente al precetto, adempiuto spontaneamente in data 21
febbraio 2023 “senza riconoscimento alcuno e dunque al mero fine di evitare
le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione” nonché con espressa
riserva di ripetizione e con espressa riserva di opporre il decreto ingiuntivo
sopradetto (cfr. doc. 11 mai contestato ex adverso);
la condanna di alle spese del presente giudizio, che si confida il CP_2
Signor Giudice voglia liquidare con applicazione dei massimi tabellari, non
avendo nemmeno aderito al tentativo di mediazione che i CP_2
, pur non essendo tenuti, hanno proposto nelle more del presente Pt_1
giudizio (cfr. doc. 21 allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 1), e con
condanna di alle spese inerenti il menzionato procedimento CP_2
(Procedura n. 120/2023 dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli
Avvocati di Lecco – Mediatori avv.ti Teodolinda Panizza e Chiara Necchi).
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, disattesa ogni diversa
domanda, istanza, deduzione ed eccezione e previa conversione del rito:
NEL MERITO
- Respingere le avverse domande perché nulle e/o inammissibili e/o
improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, pagina 3 di 8 confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 901/2022 del 16/12/2022 emesso
dal Tribunale di Lecco nel giudizio iscritto sul R.G. 2146/2022, per i motivi di
cui in narrativa;
- condannare parte opponente al pagamento della somma titolo di lite
temeraria ex art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, nell'importo che sarà
ritenuto di giustizia;
IN OGNI CASO
- Con condanna al pagamento del compenso professionale, oltre accessori
come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 901/2022 emesso il 16/12/2022 (RG n. 2146/2022)
il Tribunale di Lecco ingiungeva a in persona dei soci CP_1
accomandatari , di consegnare immediatamente alla ricorrente i Pt_1
seguenti documenti: 1) Fascicolo Tecnico, come da ultimo aggiornato,
compresi tutti gli aggiornamenti precedenti;
2) manuale qualità e procedure del sistema qualità; 3) tutti i verbali del sistema qualità; 4) gli ultimi audit eseguiti da 5) tutti i rilasci prodotto”, con condanna della stessa a Controparte_3
pagare a parte ricorrente le spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione del 07.03.2023 , e , quali Pt_1 Pt_2 Parte_3
soci accomandatari e amministratori della Controparte_4
proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo,
[...]
chiedendone la revoca e sostenendo l'illegittimità ti tale richiesta sia perché
non più nella disponibilità della stessa, avendola messa a disposizione dell'opposta subito dopo la notifica del decreto opposto, sia perché l'obbligo pagina 4 di 8 della conservazione della documentazione relativa ai dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi grava sul fabbricante, ossia, nel caso di specie, . CP_2
Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto CP_2
ingiuntivo opposto eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per l'assenza di legittimazione attiva (cd. legitimatio ad causam) in capo agli opponenti,
avendo cessato la propria attività nel 2022 con sua cancellazione dal CP_1
Registro delle Imprese in data 2 gennaio 2023, senza procedimento di liquidazione e nelle more tra l'emissione e la notifica del predetto decreto ingiuntivo.
L'opposta eccepiva inoltre l'infondatezza dell'opposizione sotto il profilo del difetto di causa petendi, essendo i files originali - dai quali è stata estratta la copia consegnata - ancora in possesso dell'opponente, che si è limitata a consegnarne unicamente una copia cartacea di tali files.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto sufficientemente istruita con la documentazione versata in atti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18.12.2024, trattenendola successivamente in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della nuova formazione dell'art. 2495 comma 2 c.c., introdotta dalla riforma delle società del 2003, la cancellazione delle società (sia di capitali che pagina 5 di 8 di persone) ha efficacia costitutiva, idonea a determinare la totale estinzione della stessa.
La norma è stata inizialmente oggetto di interpretazioni contrastanti da parte della giurisprudenza, divisa sull'individuazione del dies a quo per il decorso degli effetti estintivi consequenziali all'iscrizione della cancellazione della società nel Registro delle Imprese. Tali contrasti sono stati risolti dalla
Cassazione a Sezioni Unite - a cui si è conformata la successiva giurisprudenza
- la quale, con tre sentenze emesse nel 2010, ha confermato che l'estinzione della società (sia di capitali che di persone) si produce al momento della iscrizione della cancellazione della stessa nel Registro delle Imprese.
Con la cancellazione, l'ente diviene totalmente inesistente ed è, pertanto, privo di legittimazione sostanziale e processuale. Pertanto, anche qualora vi siano creditori sociali insoddisfatti e rapporti giuridici non ancora definiti, la società
viene comunque meno e gli eventuali rapporti residui dovranno essere regolati direttamente fra i creditori sociali e i soci.
Anche per le società di persone, la cancellazione dal Registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, sebbene perdurino rapporti giuridici o azioni giudiziarie in cui la stessa società è parte. Ciò comporta che la società cancellata non può più essere qualificata come soggetto di diritto e,
quindi, deve considerarsi priva di ogni legittimazione sostanziale e processuale.
Nel caso in esame la società non ha legittimazione attiva avendo CP_1
cessato la propria attività nel 2022 con sua cancellazione dal Registro delle
Imprese in data 2 gennaio 2023, senza procedimento di liquidazione. pagina 6 di 8 E' possibile che, dopo la cancellazione della società, sorgano crediti della stessa verso terzi o emergano beni residui, non risultanti dal bilancio finale di liquidazione (c.d. sopravvenienze attive). Tale eventualità non è espressamente regolamentata dal codice civile.
Essendo escluso che la cancellazione della società dal registro delle imprese faccia venire meno tali sopravvenienze, la giurisprudenza ritiene che tali crediti o beni si traferiscano, con la cancellazione ed estinzione della società,
in capo agli ex soci, tra i quali si istaura un regime di contitolarità o di comunione indivisa sugli stessi. Gli ex soci divengono quindi titolari di tali attività in proporzione alle rispettive quote/partecipazioni detenute nella società prima dell'estinzione e, quindi, alla quota di liquidazione ricevuta.
Nel caso in esame, gli ex tre soci , nonostante la cessazione della Pt_1
società hanno tuttavia agito in giudizio per far valere non un CP_1
diritto di credito della società cessata o la suddivisione di un bene residuo, ma per ottenere la revoca di un'obbligazione di fare disposta con decreto ingiuntivo, ipotesi non contemplata tra le fattispecie trasferibili agli ex soci a cui quindi non può essere riconosciuta la legittimazione processuale nel presente giudizio.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata ed il decreto opposto confermato
Le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale di Lecco, nella persona del Got Dott. Nicola Cianciaruso,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Rigetta l'opposizione promossa da , Parte_1 [...]
e , già soci accomandatari e Pt_2 Parte_3
amministratori della cessata Controparte_4
[...]
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 901/2022 del 16/12/2022 emesso dal
Tribunale di Lecco nell'ambito della procedura RG n. 2146/2022.
3. compensa le spese di lite tra le parti.
5. rigetta ogni altra domanda;
Così deciso in Lecco il 15 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.
913/2020 emesso dal Tribunale di Lecco, iscritta al n. 630 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. e (c.f. C.F._2 Parte_3
), già soci accomandatari e amministratori della cessata C.F._3
(C.F. e P. IVA Controparte_1 Parte_4
), rappresentati ed assistiti anche in via tra loro disgiuntiva, dagli P.IVA_1
avvocati Cesare Resinelli e Alessandro Vaccarella, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi con studio in Lecco alla Via Cairoli
n. 59.
-attori opponenti-
contro pagina 1 di 8 (C.F. e P.IVA ), rappresentata ed assistita Controparte_2 P.IVA_2
dagli Avv.ti Micol Ruta e Stefania De Michele ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Milano alla Via San Vittore al Teatro 1/3
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
si confida che l'Ill.mo Tribunale accerti la non fondatezza della domanda di
anche in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, stante il CP_2
difetto della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione in capo a
derivante dalla già intervenuta consegna della documentazione CP_2
de quibus tra il 10 marzo 2021 e il 14 maggio 2021, fatto mai contestato,
pronunciando (nel merito) il rigetto delle domande di e CP_2
l'accoglimento di tutte le domande formulate dai , ossia: Pt_1
la revoca, l'annullamento e/o la dichiarazione di invalidità e/o inefficacia del
Decreto ingiuntivo n. 901/2022 del 16/12/2022 emesso dal Tribunale di Lecco
nell'ambito della procedura RG n. 2146/2022, rep. N. 1341/2022 del
16/12/2022, con ogni inerente conseguenza, e dunque:
la condanna di alla rifusione delle spese della procedura CP_2
monitoria pari a € 2.328,77 versatele dai in data 21 febbraio Pt_1
2023 a mezzo assegno circolare n. 5203386370-00 “senza riconoscimento
alcuno e dunque al mero fine di evitare le spese del giudizio di opposizione
all'esecuzione” e con riserva di ripetizione(cfr. atto di citazione in
opposizione, pag. 20; cfr. memoria ex art. 171-ter, n. 1, pag. 5);
pagina 2 di 8 la condanna di al versamento di € 4.500,00 o “quella diversa CP_2
somma, anche maggiore, che il Signor Giudice riterrà di giustizia” quale
corrispettivo per le attività “di ricerca in archivio, formazione del duplicato e
successiva consegna” (cfr. atto di citazione, pag. 17) che gli odierni attori
opponenti sono stati costretti a eseguire a seguito dell'ingiunzione loro
notificata unitamente al precetto, adempiuto spontaneamente in data 21
febbraio 2023 “senza riconoscimento alcuno e dunque al mero fine di evitare
le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione” nonché con espressa
riserva di ripetizione e con espressa riserva di opporre il decreto ingiuntivo
sopradetto (cfr. doc. 11 mai contestato ex adverso);
la condanna di alle spese del presente giudizio, che si confida il CP_2
Signor Giudice voglia liquidare con applicazione dei massimi tabellari, non
avendo nemmeno aderito al tentativo di mediazione che i CP_2
, pur non essendo tenuti, hanno proposto nelle more del presente Pt_1
giudizio (cfr. doc. 21 allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 1), e con
condanna di alle spese inerenti il menzionato procedimento CP_2
(Procedura n. 120/2023 dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli
Avvocati di Lecco – Mediatori avv.ti Teodolinda Panizza e Chiara Necchi).
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, disattesa ogni diversa
domanda, istanza, deduzione ed eccezione e previa conversione del rito:
NEL MERITO
- Respingere le avverse domande perché nulle e/o inammissibili e/o
improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, pagina 3 di 8 confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 901/2022 del 16/12/2022 emesso
dal Tribunale di Lecco nel giudizio iscritto sul R.G. 2146/2022, per i motivi di
cui in narrativa;
- condannare parte opponente al pagamento della somma titolo di lite
temeraria ex art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, nell'importo che sarà
ritenuto di giustizia;
IN OGNI CASO
- Con condanna al pagamento del compenso professionale, oltre accessori
come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 901/2022 emesso il 16/12/2022 (RG n. 2146/2022)
il Tribunale di Lecco ingiungeva a in persona dei soci CP_1
accomandatari , di consegnare immediatamente alla ricorrente i Pt_1
seguenti documenti: 1) Fascicolo Tecnico, come da ultimo aggiornato,
compresi tutti gli aggiornamenti precedenti;
2) manuale qualità e procedure del sistema qualità; 3) tutti i verbali del sistema qualità; 4) gli ultimi audit eseguiti da 5) tutti i rilasci prodotto”, con condanna della stessa a Controparte_3
pagare a parte ricorrente le spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione del 07.03.2023 , e , quali Pt_1 Pt_2 Parte_3
soci accomandatari e amministratori della Controparte_4
proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo,
[...]
chiedendone la revoca e sostenendo l'illegittimità ti tale richiesta sia perché
non più nella disponibilità della stessa, avendola messa a disposizione dell'opposta subito dopo la notifica del decreto opposto, sia perché l'obbligo pagina 4 di 8 della conservazione della documentazione relativa ai dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi grava sul fabbricante, ossia, nel caso di specie, . CP_2
Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto CP_2
ingiuntivo opposto eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per l'assenza di legittimazione attiva (cd. legitimatio ad causam) in capo agli opponenti,
avendo cessato la propria attività nel 2022 con sua cancellazione dal CP_1
Registro delle Imprese in data 2 gennaio 2023, senza procedimento di liquidazione e nelle more tra l'emissione e la notifica del predetto decreto ingiuntivo.
L'opposta eccepiva inoltre l'infondatezza dell'opposizione sotto il profilo del difetto di causa petendi, essendo i files originali - dai quali è stata estratta la copia consegnata - ancora in possesso dell'opponente, che si è limitata a consegnarne unicamente una copia cartacea di tali files.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto sufficientemente istruita con la documentazione versata in atti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18.12.2024, trattenendola successivamente in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della nuova formazione dell'art. 2495 comma 2 c.c., introdotta dalla riforma delle società del 2003, la cancellazione delle società (sia di capitali che pagina 5 di 8 di persone) ha efficacia costitutiva, idonea a determinare la totale estinzione della stessa.
La norma è stata inizialmente oggetto di interpretazioni contrastanti da parte della giurisprudenza, divisa sull'individuazione del dies a quo per il decorso degli effetti estintivi consequenziali all'iscrizione della cancellazione della società nel Registro delle Imprese. Tali contrasti sono stati risolti dalla
Cassazione a Sezioni Unite - a cui si è conformata la successiva giurisprudenza
- la quale, con tre sentenze emesse nel 2010, ha confermato che l'estinzione della società (sia di capitali che di persone) si produce al momento della iscrizione della cancellazione della stessa nel Registro delle Imprese.
Con la cancellazione, l'ente diviene totalmente inesistente ed è, pertanto, privo di legittimazione sostanziale e processuale. Pertanto, anche qualora vi siano creditori sociali insoddisfatti e rapporti giuridici non ancora definiti, la società
viene comunque meno e gli eventuali rapporti residui dovranno essere regolati direttamente fra i creditori sociali e i soci.
Anche per le società di persone, la cancellazione dal Registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, sebbene perdurino rapporti giuridici o azioni giudiziarie in cui la stessa società è parte. Ciò comporta che la società cancellata non può più essere qualificata come soggetto di diritto e,
quindi, deve considerarsi priva di ogni legittimazione sostanziale e processuale.
Nel caso in esame la società non ha legittimazione attiva avendo CP_1
cessato la propria attività nel 2022 con sua cancellazione dal Registro delle
Imprese in data 2 gennaio 2023, senza procedimento di liquidazione. pagina 6 di 8 E' possibile che, dopo la cancellazione della società, sorgano crediti della stessa verso terzi o emergano beni residui, non risultanti dal bilancio finale di liquidazione (c.d. sopravvenienze attive). Tale eventualità non è espressamente regolamentata dal codice civile.
Essendo escluso che la cancellazione della società dal registro delle imprese faccia venire meno tali sopravvenienze, la giurisprudenza ritiene che tali crediti o beni si traferiscano, con la cancellazione ed estinzione della società,
in capo agli ex soci, tra i quali si istaura un regime di contitolarità o di comunione indivisa sugli stessi. Gli ex soci divengono quindi titolari di tali attività in proporzione alle rispettive quote/partecipazioni detenute nella società prima dell'estinzione e, quindi, alla quota di liquidazione ricevuta.
Nel caso in esame, gli ex tre soci , nonostante la cessazione della Pt_1
società hanno tuttavia agito in giudizio per far valere non un CP_1
diritto di credito della società cessata o la suddivisione di un bene residuo, ma per ottenere la revoca di un'obbligazione di fare disposta con decreto ingiuntivo, ipotesi non contemplata tra le fattispecie trasferibili agli ex soci a cui quindi non può essere riconosciuta la legittimazione processuale nel presente giudizio.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata ed il decreto opposto confermato
Le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale di Lecco, nella persona del Got Dott. Nicola Cianciaruso,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Rigetta l'opposizione promossa da , Parte_1 [...]
e , già soci accomandatari e Pt_2 Parte_3
amministratori della cessata Controparte_4
[...]
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 901/2022 del 16/12/2022 emesso dal
Tribunale di Lecco nell'ambito della procedura RG n. 2146/2022.
3. compensa le spese di lite tra le parti.
5. rigetta ogni altra domanda;
Così deciso in Lecco il 15 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 8 di 8