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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
3385 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.3385/2018 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 16 luglio 2016 odierna Parte_1
attrice, percorrendo in sella al proprio velocipede la strada comunale di Santa Maria del
Giogo nel Comune di Polaveno, in direzione di quest'ultima località, riportava gravissime lesioni a seguito di una rovinosa caduta determinata dal transito della bicicletta sopra una buca presente sul manto stradale, buca dal cui centro sporgeva per alcuni centimetri un corpo in ferro;
1 rilevato che nell'immediatezza del sinistro, allertati i soccorsi, la signora veniva Pt_1
trasportata in elicottero presso gli Spedali Civili di Brescia dove veniva ricoverata per
“tetraplegia postruamatica completa C5” e con successiva diagnosi di “trauma craniofacciale con
esa postraumatica e frattura del mascellare, della mandibola, dell'atlante di C5, C6 e C7 con
ematomelia” e successivamente, dopo un ulteriore periodo di ricovero e un percorso riabilitativo, veniva dimessa con la diagnosi definitiva di “tetraplegia completa livello C5”
(cfr. doc. n.7 di parte attrice);
rilevato che di seguito nonchè i di lei familiari, ossia il coniuge Parte_1 CP_1
le figlie e ed i genitori e
[...] CP_2 Controparte_3 Persona_1 [...]
a fronte dei gravissimi danni da essi subiti a seguito del sinistro, Per_2
personalmente e/o di riflesso, instauravano il presente giudizio citando il Comune di
Polaveno affinché, accertatane la responsabilità ex articolo 2051 cc nella causazione del sinistro oggetto di causa, il Comune fosse condannato a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti, da liquidarsi nella somma complessiva di euro
6.424.007,14 o nella maggiore o minore somma risultante in corso di causa;
rilevato che si costituiva in giudizio il Comune di Polaveno chiedendo il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo a riguardo la sussistenza di una responsabilità esclusiva in capo all'attrice nella causazione del sinistro e contestando per il resto la quantificazione dei danni effettuata da parte attrice nonché la sussistenza di un danno riflesso in capo ai congiunti ed eccependo infine in subordine che comunque dall'importo da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno dovevano essere
2 dedotte le somme eventualmente già percepite dall'attrice a titolo di pensione di invalidità
dall'INPS e/o a titolo di indennizzo assicurativo;
rilevato che in corso di causa il Comune di Polaveno corrispondeva a favore di parte attrice la somma di euro 1.500.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa, somma che parte attrice tratteneva a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta;
rilevato poi che il giudice procedeva all'istruzione disponendo CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, ordinando ex articolo 210 cpc a parte attrice di produrre in giudizio la documentazione inerente i propri redditi lavorativi relativi all'anno 2019 e 2020, nonché
eventuali rendite/pensioni da essa percepite da istituti previdenziali a seguito del sinistro e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato preliminarmente quanto alla dinamica del sinistro che essa può
ben essere ricostruita sulla base della documentazione fotografica prodotta dalle parti in giudizio e di quanto riportato nel Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali della Polizia Stradale di Iseo (cfr. documento n.4 di parte attrice);
rilevato in particolare che dalla documentazione in oggetto risulta che il giorno 16 luglio
2016 “diretta verso Polaveno percorreva la strada comunale denominata Santa Parte_1
Maria del Giogo nel territorio fuori il centro abitato del Comune di Polaveno e giunta a circa a 105
metri dall'intersezione con la strada… causa cause imprecisate perdeva il controllo del velocipede in
discesa e rovinava fortemente con parti corporee al suolo procurandosi delle lesioni tali da richiedere
l'intervento del 118 tramite elisoccorso”, mentre per quanto riguarda le condizioni del manto
3 stradale veniva specificato che “sul piano viabile è stata rilevata a metri 1,5 dal margine destro
una buca ampia 70 cm con profondità di circa 10 centimetri, rattoppata con del cemento e dove dal
centro fuoriusciva parzialmente per alcuni centimetri un corpo in ferro presumibilmente inserito
sotto il piano viabile con lavori di vecchia data quale tassello per l'ancoraggio a monte della strada…
veniva inoltre rilevata a metri 17,00 la traccia di sangue della a circa 1,30 dal margine destro Pt_1
della carreggiata” (cfr. documento n.4 di parte attrice);
rilevato che la presenza della buca sul manto stradale si ricava anche dall'esame della documentazione fotografica prodotta agli atti dalle parti, in particolare con riferimento alla seconda fotografia di cui al documento n.5 di parte attrice, ove sono chiaramente visibili la buca in questione e il corpo in metallo sporgente già menzionato nel Prontuario della
Polizia Stradale;
rilevato inoltre che la signora presente al momento del sinistro, dichiarava Testimone_1
nelle immediatezze del fatto che “la strada era libera, scendevamo a velocità moderata” (cfr.
verbale di sommarie informazioni della Polizia stradale, documento n.4 di parte attrice);
ritenuto pertanto, in considerazione delle condizioni della strada come sopra accertate e delle dichiarazioni rese alla Polizia stradale nell'immediatezza del sinistro, che può
ragionevolmente presumersi, alla luce degli articoli 2729 cc e 116 cpc, che la causa della caduta della signora debba ascriversi al transito della bicicletta sopra la buca Pt_1
presente sulla carreggiata stradale, strada che versava in grave stato di dissesto presentando, come risulta anche dalla documentazione fotografica agli atti, addirittura un corpo in ferro sporgente dalla buca stessa, il che rendeva il percorso, all'evidenza,
estremamente pericoloso;
4 rilevato quanto all'invocata responsabilità del Comune di Polaveno che l'articolo 2051 cc disciplina un'ipotesi di responsabilità prescindente dalla prova della colpa in capo al custode, e se da una parte è onere del danneggiato provare la sussistenza di un nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia ed il danno subito, dall'altra è onere del custode provare il caso fortuito al fine di interrompere la presunzione di responsabilità a suo carico, fermo restando che sull'ente comunale, in quanto custode, gravavano indubbiamente gli obblighi di vigilanza e di manutenzione della strada comunale teatro del sinistro;
ritenuto che nel caso di specie parte convenuta non ha assolto all'onere su di essa gravante di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, tale da escludere la propria responsabilità,
né vi sono elementi per poter fondatamente sostenere una responsabilità concorrente della ciclista ai sensi dell'articolo 1227 cc;
rilevato in particolare che non vi sono elementi per poter sostenere che l'attrice circolasse senza prestare la dovuta diligenza, né è stato in alcun modo provato che la stessa al momento del sinistro viaggiasse ad una velocità superiore ai 30 km/h, velocità massima indicata dalla segnaletica stradale presente in loco, mentre dalla documentazione agli atti emerge l'assenza di una specifica segnaletica idonea ad indicare la presenza della buca sulla strada (cfr. pag. 3 del documento n.4 di parte attrice) e a questo riguardo va evidenziato che i cartelli stradali presenti in loco, menzionati da parte convenuta nelle proprie difese (cfr. pagg. 4, 5 e 6 della comparsa di costituzione di parte convenuta), non segnalano la presenza della buca in oggetto o lo stato dissestato del manto stradale,
5 trattandosi di segnaletica generica volta ad indicare semplicemente la presenza di dossi e a prescrivere l'osservanza del limite di velocità di 30 km/h;
ritenuto pertanto che, alla luce di quanto sopra e in assenza di prova liberatoria da parte del Comune, non può essere imputata una responsabilità, né esclusiva né concorrente, in capo a e si deve pertanto considerare come accertata ex articolo 2051 cc la Parte_1
responsabilità esclusiva del Comune di Polaveno per il sinistro per cui è causa;
ciò premesso, venendo alla liquidazione del danno il CTU professor ha Persona_3
accertato che “in data 16/07/16 riportava un politraumatismo contusivo complesso Parte_1
produttivo di plurime fratture del rachide cervicale con interessamento midollare, plurime ferite
lacero-contuse al labbro superiore ed al mento e rottura di alcuni elementi dentari centrali. Tali
lesioni, per proprie caratteristiche intrinseche, sono espressione di una lesività esogena di natura
genericamente contusiva e sono pienamente compatibili con la dinamica del fatto così come
prospettata in atti (caduta a terra da una bicicletta in movimento)”, cui conseguiva “un periodo di
invalidità temporanea totale quantificabile in 332 giorni” nonché un quadro menomativo quantificabile “indicativamente nella misura del 90% di incidenza sull'integrità psico-fisica del
soggetto, vale a dire in termini di danno biologico permanente”, specificando che “il quadro
menomativo si caratterizza per una gravissima compromissione delle possibilità di spostamento
(attuabili solamente con ricorso all'aiuto di terzi), condizione che ben giustifica una rilevante
compromissione della capacità lavorativa specifica della signora” (cfr. pagg.10-11 della CTU del dottor depositata in data 19 agosto 2019); Per_3
6
ritenuto che
la relazione del CTU appare congrua e ben motivata, anche in relazione alle risposte alle osservazioni dei CTP, per cui essa è fatta propria da questo giudice e presa come riferimento per la liquidazione del danno;
ritenuto pertanto, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.), opportunatamente adeguati al caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi che giustificano un'adeguata personalizzazione del danno, quali l'incontestabile gravità delle lesioni presentate dalla signora e tenuto conto nello specifico della quasi totale perdita di autonomia della Pt_1
stessa come conseguenza del sinistro, come risulta anche dalla CTU, per cui “la gravità ed i
caratteri intrinseci del quadro menomativo rendono poi necessaria una assistenza personale e
continuativa per lo svolgimento delle normali ed elementari attività quotidiane (vestirsi, cura
dell'igiene personale, alimentazione, ecc)” (cfr. pag. 11 della CTU di cui sopra), che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere determinato ad oggi nella somma complessiva di euro 1.150.000,00 così determinata con riferimento ai parametri massimi delle suddette tabelle per la determinazione del risarcimento;
rilevato poi quanto al danno patrimoniale per spese già sostenute dall'attrice in conseguenza del sinistro, che il CTU per quanto riguarda le spese mediche ha accertato che “nel fascicolo di parte attrice risultano spese da ritenersi congrue e pertinenti per complessivi
euro 22.189,63” (cfr. pag. 11 della CTU di cui sopra), ritenendo le restanti spese dedotte agli atti non pertinenti o non direttamente riconducibili alla persona dell'attrice o non qualificabili come spese sanitarie o di assistenza, rimettendo poi alla valutazione del giudice il giudizio sulle spese effettuate in farmacia come risultanti dai numerosi scontrini
7 prodotti in giudizio dall'attrice per acquisto di prodotti farmaceutici non meglio specificati;
ritenuto a questo riguardo che, fatte proprie le conclusioni del CTU, vanno escluse le spese mediche già ritenute dal CTU non pertinenti o non direttamente riconducibili alla persona dell'attrice o non qualificabili come spese sanitarie o di assistenza, così come le spese relative ad acquisti in farmacia di cui agli scontrini prodotti in atti, per cui non è
possibile accertare a quali prodotti siano riferite le singole spese e quindi valutare la pertinenza delle stesse rispetto ai danni subiti dall'attrice;
ritenuto quanto alle spese sostenute successivamente al deposito della CTU che, in base alla documentazione prodotta possono ritenersi congrue e pertinenti, anche sulla scorta delle considerazioni generali già svolte dal CTU (cfr. pag. 8 della CTU di cui sopra), le spese effettuate per la piscina Rehabilita Brescia dal 22 febbraio 2019 al 9 ottobre 2019 di cui al documento n.29 di parte attrice e pari ad euro 1.960,00 (35 euro x 56 sedute), e poi dal 13 gennaio 2020 al 9 marzo 2020 di cui al documento n.33 di parte attrice e pari ad euro
630,00, (35 euro x 18 sedute), le spese di assistenza domiciliare di cui ai documenti nn. 27 e
36 pari rispettivamente ad euro 10.281,39 e ad euro 2.752,98, le ulteriori spese di retribuzione di una collaboratrice domestica, come documentate (cfr. documento B
allegato al foglio di precisazione delle conclusioni) effettuate dal novembre 2020 al settembre 2021 e per euro 13.745,50 e infine le spese per l'acquisto di un autoveicolo adeguato alle esigenze dell'attrice pari ad euro 31.000,00 (cfr. documento n.21 di parte attrice), mentre non appaiono pertinenti le spese di cui ai documenti n. 28, 30, 35, 37, A.1 e
A.2 di parte attrice, atteso che, come rilevato dal CTU “la signora abbisogna di Pt_1
8 assistenza domiciliare integrata (ADI), sia con riferimento agli aspetti infermieristici/riabilitativi
che agli aspetti prettamente medici, assistenza che allo stato attuale risulta garantita dal Servizio
Sanitario Nazionale” (cfr. pag. 11 della CTU di cui sopra), valutazione che il CTU ha ripetuto anche rispondendo alle osservazioni del CTP precisando per quanto riguarda la
“qualità” delle prestazioni infermieristiche e riabilitative oltre che mediche fornite dal
SSN, di non avere alcun elemento tale da ipotizzare che non vengano erogate e modulate secondo le necessità cliniche della signora (cfr. pag. 14 della CTU di cui sopra), Pt_1
valutazione che questo giudice fa propria non avendo alcun elemento per poter giudicare non adeguate le prestazioni fornite dal SSN;
ritenuto viceversa che non può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettuate successivamente al deposito della CTU di cui non è stato possibile verificare la loro pertinenza con il fatto per cui è causa;
ritenuto dunque che le spese in questione riconosciute come giustificate e dovute ammontano ad oggi complessivamente, con rivalutazione e interessi trattandosi di originari debiti di valuta, ad euro 107.000,00;
rilevato poi quanto al danno patrimoniale futuro che la richiesta di parte attrice si articola nelle seguenti voci: euro €.2.142.529,14 per il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, euro €.1.050.000,00 per spese future per fisioterapia e cure mediche varie, euro
1.312.144,00 per spese future per assistenza personale specifica ed infine euro 350.000,00
per spese future varie;
9 ritenuto a questo riguardo che il danno futuro, che necessariamente è sempre un danno ipotetico, va liquidato sulla base del principio di ragionevolezza che parta dai dati certi a disposizione, utilizzando anche criteri presuntivi;
rilevato quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica che dalla documentazione prodotta agli atti da parte attrice risulta che negli anni antecedenti al sinistro ha percepito un reddito di euro 99.529,00 per l'anno di imposta Parte_1
2013, euro 112.345,00 per l'anno di imposta 2014, euro 104.192,00 per l'anno di imposta
2015 (cfr. docc. 11 A, B e C di parte attrice) ed euro 76.952,00 per l'anno di imposta 2016
(cfr. documento 13 di parte attrice), per cui si può ragionevolmente affermare che il reddito da attività professionale percepito dalla signora prima dell'incidente sulla Pt_1
base della documentazione prodotta si aggirava in media sulla somma di euro 100.000,00
annui;
rilevato invece che dalla documentazione agli atti relativa alle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni successivi al sinistro emerge che ha percepito un reddito Parte_1
pari ad euro 108.486,00 per l'anno d'imposta 2017, reddito che diminuiva però ad euro
9.034,00 per l'anno di imposta 2019 e ad euro 4.000,00 per l'anno di imposta 2020 (cfr. docc.
38 e 39 di parte attrice);
ritenuta dunque evidente la significativa diminuzione reddituale subita dall'attrice a seguito del sinistro, atteso che il reddito derivante dallo svolgimento della propria attività
professionale è calato da circa 100.000,00 euro annui a poche migliaia di euro all'anno,
diminuzione da presumersi senz'altro causata dal grave incidente per cui è causa che ha
10 determinato un'invalidità del 90% incidente inevitabilmente anche sulla capacità
lavorativa dell'attrice come già sopra rilevato anche dal CTU;
ritenuto nello specifico, in risposta alle relative contestazioni formulate da parte convenuta, che il reddito elevato di euro 108.486,00 che risulta percepito dall'attrice nell'anno di imposta 2017, e dunque per un periodo successivo al sinistro avvenuto il 16
luglio 2016, presumibilmente deve ricondursi a prestazioni lavorative da essa effettuate prima del sinistro e solo successivamente fatturate a chiusura dei rapporti;
ritenuto dunque che, alla luce della accertata diminuzione reddituale subita all'attrice,
stimabile in circa 90.000,00 euro annui, il risarcimento del danno da perdita della capacità
reddituale specifica può essere determinato ad oggi, applicando il coefficiente di attualizzazione individuato dalle apposite Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano,
tenuto conto dell'età dell'attrice e degli anni intercorrenti tra la data del sinistro e il presumibile pensionamento (ossia 67 anni), nella somma così capitalizzata ad oggi di euro
1.395.000,00;
rilevato quanto alle spese per l'assistenza domiciliare futura che il CTU ha rilevato che
“per quanto riguarda le spese di assistenza future, si segnala che la signora abbisogna di Pt_1
assistenza domiciliare integrata (ADI), sia con riferimento agli aspetti infermieristici/ riabilitativi
che agli aspetti prettamente medici, assistenza che allo stato attuale risulta garantita dal Servizio
Sanitario Nazionale” (cfr. pag. 11 della CTU di cui sopra), mentre nulla viene specificato per quanto riguarda le prestazioni di assistenza non connesse all'aspetto prettamente medico/terapeutico ma inerenti piuttosto allo svolgimento delle attività quotidiane;
11 ritenuto dunque che va rigettata la richiesta di risarcimento del danno futuro per spese di fisioterapia, cure mediche e altre necessità medico-assistenziali quantificato da parte attrice nell'importo di euro 1.050.000,00, in quanto tali spese, come rilevato dal CTU,
risultano già garantite dal Servizio Sanitario Nazionale;
ritenuto invece per quanto riguarda il danno futuro per spese di assistenza personale connesse allo svolgimento delle attività quotidiane (quali alimentazione, vestizione e così
via) che esso può essere quantificato partendo dalle spese che la signora dopo Pt_1
l'incidente, ha sostenuto e documentato per la retribuzione di una badante addetta alla propria assistenza ad personam, (cfr. documento n.32 di parte attrice), attualizzato alla luce dei coefficienti individuati dalle Tabelle del Tribunale di Milano del 4 giugno 2024 (cfr.
Cass. n.16844/2023);
rilevato che la signora nell'anno 2021 (anno cui risalgono le ultime Parte_1
produzioni documentali relative alle spese sostenute per la propria assistenza personale)
aveva 57 anni e stimando che detta necessità si protrarrà per i prossimi anni, considerata l'età media di vita delle donne in Italia, il coefficiente applicabile sulla base delle citate
Tabelle equivale a 23,40, e preso dunque in considerazione l'esborso annuale sostenuto dalla signora per le spese in questione, pari a circa 20,000,00 euro (cfr. documento Pt_1
n.32 di parte e documenti allegati alla precisazione delle conclusioni), moltiplicato per il coefficiente di 23,40, il risarcimento spettante alla signora per il danno da spese Pt_1
future di assistenza personale per una bandate ammonta complessivamente ad euro
468.000,00 somma che, ipotizzando la necessità anche di una seconda badante attese le condizioni dell'attrice, appare quindi equo determinare ad oggi in almeno euro 800.000,00;
12 ritenuto quanto al danno futuro per spese varie indicate genericamente da parte attrice come per l'acquisto di un'altra autovettura, per lavori per abbattimento di barriere architettoniche, ecc. quantificati da parte attrice nella somma complessiva di euro
350.000,00, che trattasi appunto di spese future ed incerte, rispetto alle quali è necessario compiere una valutazione prognostica, potendo essere liquidate solo quelle spese che,
secondo un giudizio di ragionevolezza, si renderanno necessarie in futuro con certezza o con un elevata percentuale di probabilità, mentre nel caso di specie le allegazioni di parte attrice sul punto risultano generiche, sia in relazione all'individuazione delle singole spese da effettuarsi, sia rispetto alla quantificazione delle stesse, per cui il danno in questione risulta di fatto non sufficientemente provato e la relativa domanda va pertanto rigettata;
ritenuto dunque che il risarcimento complessivamente spettante alla signora Pt_1
in conseguenza del sinistro oggetto di causa può essere liquidato ad oggi
[...]
complessivamente in euro 3.452.000,00 (1.150.000,00 + 107.000,00 + 1.395.000,00 +
800.000,00);
rilevato che parte convenuta eccepisce che la signora ha già percepito la somma di Pt_1
euro 1.500.000,00 dallo stesso Comune di Polaveno (cfr. documento n.6 di parte convenuta) da essa trattenuta a titolo di acconto nonchè la somma euro 80.000,00 per la polizza infortuni in quanto tesserata presso il Centro Sportivo Italiano, la somma di euro
24.000,00 annui a titolo di pensione di invalidità da parte della Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a far data dal 1° dicembre 2016 (cfr.
documenti n.44 e 45 di parte attrice) e infine la somma di euro 522,00 mensili riconosciuta
13 dall'INPS a titolo di pensione di invalidità/accompagnamento (cfr. documento n.46 di parte attrice);
ritenuto che gli importi di cui sopra, rispetto alla cui quantificazione parte attrice non ha formulato contestazioni, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr.
Cass.ss.uu.12565/18 e dal ultimo ancora Cass.n.33900723) vanno effettivamente detratti dal risarcimento del danno come sopra determinato, con la sola esclusione della pensione percepita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
atteso che l'art.6 della legge n.21/86, richiamata anche da parte attrice, prevede la cessazione della corresponsione della suddetta pensione al momento del risarcimento del danno;
ritenuto perciò che, rivalutate con gli interessi le somme sopra indicate, applicati i criteri di cui Cass.n.1637/20 e detratte quindi dall'importo complessivo del risarcimento come sopra liquidato, residua ancora da pagare all'attrice a titolo di risarcimento danni la somma residua di euro 1.286.599,00;
rilevato quanto al danno riflesso asseritamente subito dai congiunti della signora in Pt_1
conseguenza del sinistro oggetto di causa che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima “macrolesa”,
consistente nello sconvolgimento delle loro abitudini di vita, nel patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute, può essere dimostrato anche per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le
14 gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. n. 11212 del 2019; Cass.
n. 7748 del 2020);
ritenuto che nel caso di specie, atteso lo stretto rapporto di parentela che sussiste tra e gli altri attori parti del processo, ossia il marito convivente Parte_1 CP_1
le figlie e e i genitori e
[...] CP_2 Controparte_3 Persona_1 [...]
in mancanza di elementi contrari, può darsi come provata la sussistenza del Per_2
danno riflesso iure proprio in capo a detti soggetti;
rilevato in ordine alla quantificazione del danno iure proprio dei familiari che secondo l'orientamento della Suprema Corte “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale
spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che
prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte
dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione
dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (cfr. Cass.
13540/23);
ritenuto dunque che, in applicazione dei valori e dei coefficienti come individuati sulla base delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, il risarcimento del danno riflesso
iure proprio subito dai parenti della signora può essere liquidato ad oggi, Parte_1
negli importi massimi risultanti dall'applicazione di dette tabelle considerata la gravità del danno della congiunta, nella misura di euro 156.600,00 a favore del coniuge CP_1
euro 102.060,00 a favore di ciascuna delle due figlie, e
[...] Persona_4
ed euro 93.600,00 a favore di ciascuno dei genitori, e Controparte_3 Persona_1 [...]
Per_2
15 ritenuto pertanto che il Comune di Polaveno va condannato a pagare all'attrice Pt_1
a titolo di risarcimento dei danni la somma residua di euro 1.286.599,00 con gli
[...]
interessi legali su detta somma da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo nonché al marito la somma di euro 156.600,00 con gli interessi legali su Controparte_1
detta somma da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo, alle figlie
[...]
e la somma di euro 102.060,00 ciascuna con gli interessi Persona_4 Controparte_3
legali su detta somma da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo, al padre la somma di euro 93.600,00 con gli interessi legali su detta somma da oggi Persona_1
data della liquidazione sino al saldo effettivo e alla madre la somma di Persona_2
euro 93.600,00 con gli interessi legali su detta somma da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
rilevato quanto alle spese che esse seguono la soccombenza per cui il Comune di Polaveno
va condannato a rimborsare a parte attrice le spese di causa, che si liquidano come in dispositivo con riferimento al valore accertato, nonché le spese di CTU così come già
liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 21 febbraio 2019;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata l'esclusiva responsabilità ex art.2051 cc del Comune di Polaveno,
condanna il Comune di Polaveno a pagare all'attrice a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni la somma residua di euro 1.286.599,00 con gli interessi legali su detta somma da oggi sino al saldo effettivo,
16 b) condanna altresì il Comune di Polaveno a pagare al marito dell'attrice CP_1
la somma di euro 156.600,00, alle figlie e
[...] Persona_4 CP_3
la somma di euro 102.060,00 ciascuna, al padre dell'attrice la
[...] Persona_1
somma di euro 93.600,00 e alla madre dell'attrice la somma di Persona_2
euro 93.600,00, per tutti con gli interessi legali su detta somma da oggi sino al saldo effettivo;
c) condanna il Comune di Polaveno a rimborsare agli attori le spese di causa, che si liquidano in euro 60.000,00 per compensi professionali ed euro 1.713,70 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge,
nonchè le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 21
febbraio 2019;
Così deciso in Brescia il 19 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.3385/2018 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 16 luglio 2016 odierna Parte_1
attrice, percorrendo in sella al proprio velocipede la strada comunale di Santa Maria del
Giogo nel Comune di Polaveno, in direzione di quest'ultima località, riportava gravissime lesioni a seguito di una rovinosa caduta determinata dal transito della bicicletta sopra una buca presente sul manto stradale, buca dal cui centro sporgeva per alcuni centimetri un corpo in ferro;
1 rilevato che nell'immediatezza del sinistro, allertati i soccorsi, la signora veniva Pt_1
trasportata in elicottero presso gli Spedali Civili di Brescia dove veniva ricoverata per
“tetraplegia postruamatica completa C5” e con successiva diagnosi di “trauma craniofacciale con
esa postraumatica e frattura del mascellare, della mandibola, dell'atlante di C5, C6 e C7 con
ematomelia” e successivamente, dopo un ulteriore periodo di ricovero e un percorso riabilitativo, veniva dimessa con la diagnosi definitiva di “tetraplegia completa livello C5”
(cfr. doc. n.7 di parte attrice);
rilevato che di seguito nonchè i di lei familiari, ossia il coniuge Parte_1 CP_1
le figlie e ed i genitori e
[...] CP_2 Controparte_3 Persona_1 [...]
a fronte dei gravissimi danni da essi subiti a seguito del sinistro, Per_2
personalmente e/o di riflesso, instauravano il presente giudizio citando il Comune di
Polaveno affinché, accertatane la responsabilità ex articolo 2051 cc nella causazione del sinistro oggetto di causa, il Comune fosse condannato a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti, da liquidarsi nella somma complessiva di euro
6.424.007,14 o nella maggiore o minore somma risultante in corso di causa;
rilevato che si costituiva in giudizio il Comune di Polaveno chiedendo il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo a riguardo la sussistenza di una responsabilità esclusiva in capo all'attrice nella causazione del sinistro e contestando per il resto la quantificazione dei danni effettuata da parte attrice nonché la sussistenza di un danno riflesso in capo ai congiunti ed eccependo infine in subordine che comunque dall'importo da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno dovevano essere
2 dedotte le somme eventualmente già percepite dall'attrice a titolo di pensione di invalidità
dall'INPS e/o a titolo di indennizzo assicurativo;
rilevato che in corso di causa il Comune di Polaveno corrispondeva a favore di parte attrice la somma di euro 1.500.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa, somma che parte attrice tratteneva a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta;
rilevato poi che il giudice procedeva all'istruzione disponendo CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, ordinando ex articolo 210 cpc a parte attrice di produrre in giudizio la documentazione inerente i propri redditi lavorativi relativi all'anno 2019 e 2020, nonché
eventuali rendite/pensioni da essa percepite da istituti previdenziali a seguito del sinistro e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato preliminarmente quanto alla dinamica del sinistro che essa può
ben essere ricostruita sulla base della documentazione fotografica prodotta dalle parti in giudizio e di quanto riportato nel Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali della Polizia Stradale di Iseo (cfr. documento n.4 di parte attrice);
rilevato in particolare che dalla documentazione in oggetto risulta che il giorno 16 luglio
2016 “diretta verso Polaveno percorreva la strada comunale denominata Santa Parte_1
Maria del Giogo nel territorio fuori il centro abitato del Comune di Polaveno e giunta a circa a 105
metri dall'intersezione con la strada… causa cause imprecisate perdeva il controllo del velocipede in
discesa e rovinava fortemente con parti corporee al suolo procurandosi delle lesioni tali da richiedere
l'intervento del 118 tramite elisoccorso”, mentre per quanto riguarda le condizioni del manto
3 stradale veniva specificato che “sul piano viabile è stata rilevata a metri 1,5 dal margine destro
una buca ampia 70 cm con profondità di circa 10 centimetri, rattoppata con del cemento e dove dal
centro fuoriusciva parzialmente per alcuni centimetri un corpo in ferro presumibilmente inserito
sotto il piano viabile con lavori di vecchia data quale tassello per l'ancoraggio a monte della strada…
veniva inoltre rilevata a metri 17,00 la traccia di sangue della a circa 1,30 dal margine destro Pt_1
della carreggiata” (cfr. documento n.4 di parte attrice);
rilevato che la presenza della buca sul manto stradale si ricava anche dall'esame della documentazione fotografica prodotta agli atti dalle parti, in particolare con riferimento alla seconda fotografia di cui al documento n.5 di parte attrice, ove sono chiaramente visibili la buca in questione e il corpo in metallo sporgente già menzionato nel Prontuario della
Polizia Stradale;
rilevato inoltre che la signora presente al momento del sinistro, dichiarava Testimone_1
nelle immediatezze del fatto che “la strada era libera, scendevamo a velocità moderata” (cfr.
verbale di sommarie informazioni della Polizia stradale, documento n.4 di parte attrice);
ritenuto pertanto, in considerazione delle condizioni della strada come sopra accertate e delle dichiarazioni rese alla Polizia stradale nell'immediatezza del sinistro, che può
ragionevolmente presumersi, alla luce degli articoli 2729 cc e 116 cpc, che la causa della caduta della signora debba ascriversi al transito della bicicletta sopra la buca Pt_1
presente sulla carreggiata stradale, strada che versava in grave stato di dissesto presentando, come risulta anche dalla documentazione fotografica agli atti, addirittura un corpo in ferro sporgente dalla buca stessa, il che rendeva il percorso, all'evidenza,
estremamente pericoloso;
4 rilevato quanto all'invocata responsabilità del Comune di Polaveno che l'articolo 2051 cc disciplina un'ipotesi di responsabilità prescindente dalla prova della colpa in capo al custode, e se da una parte è onere del danneggiato provare la sussistenza di un nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia ed il danno subito, dall'altra è onere del custode provare il caso fortuito al fine di interrompere la presunzione di responsabilità a suo carico, fermo restando che sull'ente comunale, in quanto custode, gravavano indubbiamente gli obblighi di vigilanza e di manutenzione della strada comunale teatro del sinistro;
ritenuto che nel caso di specie parte convenuta non ha assolto all'onere su di essa gravante di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, tale da escludere la propria responsabilità,
né vi sono elementi per poter fondatamente sostenere una responsabilità concorrente della ciclista ai sensi dell'articolo 1227 cc;
rilevato in particolare che non vi sono elementi per poter sostenere che l'attrice circolasse senza prestare la dovuta diligenza, né è stato in alcun modo provato che la stessa al momento del sinistro viaggiasse ad una velocità superiore ai 30 km/h, velocità massima indicata dalla segnaletica stradale presente in loco, mentre dalla documentazione agli atti emerge l'assenza di una specifica segnaletica idonea ad indicare la presenza della buca sulla strada (cfr. pag. 3 del documento n.4 di parte attrice) e a questo riguardo va evidenziato che i cartelli stradali presenti in loco, menzionati da parte convenuta nelle proprie difese (cfr. pagg. 4, 5 e 6 della comparsa di costituzione di parte convenuta), non segnalano la presenza della buca in oggetto o lo stato dissestato del manto stradale,
5 trattandosi di segnaletica generica volta ad indicare semplicemente la presenza di dossi e a prescrivere l'osservanza del limite di velocità di 30 km/h;
ritenuto pertanto che, alla luce di quanto sopra e in assenza di prova liberatoria da parte del Comune, non può essere imputata una responsabilità, né esclusiva né concorrente, in capo a e si deve pertanto considerare come accertata ex articolo 2051 cc la Parte_1
responsabilità esclusiva del Comune di Polaveno per il sinistro per cui è causa;
ciò premesso, venendo alla liquidazione del danno il CTU professor ha Persona_3
accertato che “in data 16/07/16 riportava un politraumatismo contusivo complesso Parte_1
produttivo di plurime fratture del rachide cervicale con interessamento midollare, plurime ferite
lacero-contuse al labbro superiore ed al mento e rottura di alcuni elementi dentari centrali. Tali
lesioni, per proprie caratteristiche intrinseche, sono espressione di una lesività esogena di natura
genericamente contusiva e sono pienamente compatibili con la dinamica del fatto così come
prospettata in atti (caduta a terra da una bicicletta in movimento)”, cui conseguiva “un periodo di
invalidità temporanea totale quantificabile in 332 giorni” nonché un quadro menomativo quantificabile “indicativamente nella misura del 90% di incidenza sull'integrità psico-fisica del
soggetto, vale a dire in termini di danno biologico permanente”, specificando che “il quadro
menomativo si caratterizza per una gravissima compromissione delle possibilità di spostamento
(attuabili solamente con ricorso all'aiuto di terzi), condizione che ben giustifica una rilevante
compromissione della capacità lavorativa specifica della signora” (cfr. pagg.10-11 della CTU del dottor depositata in data 19 agosto 2019); Per_3
6
ritenuto che
la relazione del CTU appare congrua e ben motivata, anche in relazione alle risposte alle osservazioni dei CTP, per cui essa è fatta propria da questo giudice e presa come riferimento per la liquidazione del danno;
ritenuto pertanto, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.), opportunatamente adeguati al caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi che giustificano un'adeguata personalizzazione del danno, quali l'incontestabile gravità delle lesioni presentate dalla signora e tenuto conto nello specifico della quasi totale perdita di autonomia della Pt_1
stessa come conseguenza del sinistro, come risulta anche dalla CTU, per cui “la gravità ed i
caratteri intrinseci del quadro menomativo rendono poi necessaria una assistenza personale e
continuativa per lo svolgimento delle normali ed elementari attività quotidiane (vestirsi, cura
dell'igiene personale, alimentazione, ecc)” (cfr. pag. 11 della CTU di cui sopra), che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere determinato ad oggi nella somma complessiva di euro 1.150.000,00 così determinata con riferimento ai parametri massimi delle suddette tabelle per la determinazione del risarcimento;
rilevato poi quanto al danno patrimoniale per spese già sostenute dall'attrice in conseguenza del sinistro, che il CTU per quanto riguarda le spese mediche ha accertato che “nel fascicolo di parte attrice risultano spese da ritenersi congrue e pertinenti per complessivi
euro 22.189,63” (cfr. pag. 11 della CTU di cui sopra), ritenendo le restanti spese dedotte agli atti non pertinenti o non direttamente riconducibili alla persona dell'attrice o non qualificabili come spese sanitarie o di assistenza, rimettendo poi alla valutazione del giudice il giudizio sulle spese effettuate in farmacia come risultanti dai numerosi scontrini
7 prodotti in giudizio dall'attrice per acquisto di prodotti farmaceutici non meglio specificati;
ritenuto a questo riguardo che, fatte proprie le conclusioni del CTU, vanno escluse le spese mediche già ritenute dal CTU non pertinenti o non direttamente riconducibili alla persona dell'attrice o non qualificabili come spese sanitarie o di assistenza, così come le spese relative ad acquisti in farmacia di cui agli scontrini prodotti in atti, per cui non è
possibile accertare a quali prodotti siano riferite le singole spese e quindi valutare la pertinenza delle stesse rispetto ai danni subiti dall'attrice;
ritenuto quanto alle spese sostenute successivamente al deposito della CTU che, in base alla documentazione prodotta possono ritenersi congrue e pertinenti, anche sulla scorta delle considerazioni generali già svolte dal CTU (cfr. pag. 8 della CTU di cui sopra), le spese effettuate per la piscina Rehabilita Brescia dal 22 febbraio 2019 al 9 ottobre 2019 di cui al documento n.29 di parte attrice e pari ad euro 1.960,00 (35 euro x 56 sedute), e poi dal 13 gennaio 2020 al 9 marzo 2020 di cui al documento n.33 di parte attrice e pari ad euro
630,00, (35 euro x 18 sedute), le spese di assistenza domiciliare di cui ai documenti nn. 27 e
36 pari rispettivamente ad euro 10.281,39 e ad euro 2.752,98, le ulteriori spese di retribuzione di una collaboratrice domestica, come documentate (cfr. documento B
allegato al foglio di precisazione delle conclusioni) effettuate dal novembre 2020 al settembre 2021 e per euro 13.745,50 e infine le spese per l'acquisto di un autoveicolo adeguato alle esigenze dell'attrice pari ad euro 31.000,00 (cfr. documento n.21 di parte attrice), mentre non appaiono pertinenti le spese di cui ai documenti n. 28, 30, 35, 37, A.1 e
A.2 di parte attrice, atteso che, come rilevato dal CTU “la signora abbisogna di Pt_1
8 assistenza domiciliare integrata (ADI), sia con riferimento agli aspetti infermieristici/riabilitativi
che agli aspetti prettamente medici, assistenza che allo stato attuale risulta garantita dal Servizio
Sanitario Nazionale” (cfr. pag. 11 della CTU di cui sopra), valutazione che il CTU ha ripetuto anche rispondendo alle osservazioni del CTP precisando per quanto riguarda la
“qualità” delle prestazioni infermieristiche e riabilitative oltre che mediche fornite dal
SSN, di non avere alcun elemento tale da ipotizzare che non vengano erogate e modulate secondo le necessità cliniche della signora (cfr. pag. 14 della CTU di cui sopra), Pt_1
valutazione che questo giudice fa propria non avendo alcun elemento per poter giudicare non adeguate le prestazioni fornite dal SSN;
ritenuto viceversa che non può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettuate successivamente al deposito della CTU di cui non è stato possibile verificare la loro pertinenza con il fatto per cui è causa;
ritenuto dunque che le spese in questione riconosciute come giustificate e dovute ammontano ad oggi complessivamente, con rivalutazione e interessi trattandosi di originari debiti di valuta, ad euro 107.000,00;
rilevato poi quanto al danno patrimoniale futuro che la richiesta di parte attrice si articola nelle seguenti voci: euro €.2.142.529,14 per il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, euro €.1.050.000,00 per spese future per fisioterapia e cure mediche varie, euro
1.312.144,00 per spese future per assistenza personale specifica ed infine euro 350.000,00
per spese future varie;
9 ritenuto a questo riguardo che il danno futuro, che necessariamente è sempre un danno ipotetico, va liquidato sulla base del principio di ragionevolezza che parta dai dati certi a disposizione, utilizzando anche criteri presuntivi;
rilevato quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica che dalla documentazione prodotta agli atti da parte attrice risulta che negli anni antecedenti al sinistro ha percepito un reddito di euro 99.529,00 per l'anno di imposta Parte_1
2013, euro 112.345,00 per l'anno di imposta 2014, euro 104.192,00 per l'anno di imposta
2015 (cfr. docc. 11 A, B e C di parte attrice) ed euro 76.952,00 per l'anno di imposta 2016
(cfr. documento 13 di parte attrice), per cui si può ragionevolmente affermare che il reddito da attività professionale percepito dalla signora prima dell'incidente sulla Pt_1
base della documentazione prodotta si aggirava in media sulla somma di euro 100.000,00
annui;
rilevato invece che dalla documentazione agli atti relativa alle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni successivi al sinistro emerge che ha percepito un reddito Parte_1
pari ad euro 108.486,00 per l'anno d'imposta 2017, reddito che diminuiva però ad euro
9.034,00 per l'anno di imposta 2019 e ad euro 4.000,00 per l'anno di imposta 2020 (cfr. docc.
38 e 39 di parte attrice);
ritenuta dunque evidente la significativa diminuzione reddituale subita dall'attrice a seguito del sinistro, atteso che il reddito derivante dallo svolgimento della propria attività
professionale è calato da circa 100.000,00 euro annui a poche migliaia di euro all'anno,
diminuzione da presumersi senz'altro causata dal grave incidente per cui è causa che ha
10 determinato un'invalidità del 90% incidente inevitabilmente anche sulla capacità
lavorativa dell'attrice come già sopra rilevato anche dal CTU;
ritenuto nello specifico, in risposta alle relative contestazioni formulate da parte convenuta, che il reddito elevato di euro 108.486,00 che risulta percepito dall'attrice nell'anno di imposta 2017, e dunque per un periodo successivo al sinistro avvenuto il 16
luglio 2016, presumibilmente deve ricondursi a prestazioni lavorative da essa effettuate prima del sinistro e solo successivamente fatturate a chiusura dei rapporti;
ritenuto dunque che, alla luce della accertata diminuzione reddituale subita all'attrice,
stimabile in circa 90.000,00 euro annui, il risarcimento del danno da perdita della capacità
reddituale specifica può essere determinato ad oggi, applicando il coefficiente di attualizzazione individuato dalle apposite Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano,
tenuto conto dell'età dell'attrice e degli anni intercorrenti tra la data del sinistro e il presumibile pensionamento (ossia 67 anni), nella somma così capitalizzata ad oggi di euro
1.395.000,00;
rilevato quanto alle spese per l'assistenza domiciliare futura che il CTU ha rilevato che
“per quanto riguarda le spese di assistenza future, si segnala che la signora abbisogna di Pt_1
assistenza domiciliare integrata (ADI), sia con riferimento agli aspetti infermieristici/ riabilitativi
che agli aspetti prettamente medici, assistenza che allo stato attuale risulta garantita dal Servizio
Sanitario Nazionale” (cfr. pag. 11 della CTU di cui sopra), mentre nulla viene specificato per quanto riguarda le prestazioni di assistenza non connesse all'aspetto prettamente medico/terapeutico ma inerenti piuttosto allo svolgimento delle attività quotidiane;
11 ritenuto dunque che va rigettata la richiesta di risarcimento del danno futuro per spese di fisioterapia, cure mediche e altre necessità medico-assistenziali quantificato da parte attrice nell'importo di euro 1.050.000,00, in quanto tali spese, come rilevato dal CTU,
risultano già garantite dal Servizio Sanitario Nazionale;
ritenuto invece per quanto riguarda il danno futuro per spese di assistenza personale connesse allo svolgimento delle attività quotidiane (quali alimentazione, vestizione e così
via) che esso può essere quantificato partendo dalle spese che la signora dopo Pt_1
l'incidente, ha sostenuto e documentato per la retribuzione di una badante addetta alla propria assistenza ad personam, (cfr. documento n.32 di parte attrice), attualizzato alla luce dei coefficienti individuati dalle Tabelle del Tribunale di Milano del 4 giugno 2024 (cfr.
Cass. n.16844/2023);
rilevato che la signora nell'anno 2021 (anno cui risalgono le ultime Parte_1
produzioni documentali relative alle spese sostenute per la propria assistenza personale)
aveva 57 anni e stimando che detta necessità si protrarrà per i prossimi anni, considerata l'età media di vita delle donne in Italia, il coefficiente applicabile sulla base delle citate
Tabelle equivale a 23,40, e preso dunque in considerazione l'esborso annuale sostenuto dalla signora per le spese in questione, pari a circa 20,000,00 euro (cfr. documento Pt_1
n.32 di parte e documenti allegati alla precisazione delle conclusioni), moltiplicato per il coefficiente di 23,40, il risarcimento spettante alla signora per il danno da spese Pt_1
future di assistenza personale per una bandate ammonta complessivamente ad euro
468.000,00 somma che, ipotizzando la necessità anche di una seconda badante attese le condizioni dell'attrice, appare quindi equo determinare ad oggi in almeno euro 800.000,00;
12 ritenuto quanto al danno futuro per spese varie indicate genericamente da parte attrice come per l'acquisto di un'altra autovettura, per lavori per abbattimento di barriere architettoniche, ecc. quantificati da parte attrice nella somma complessiva di euro
350.000,00, che trattasi appunto di spese future ed incerte, rispetto alle quali è necessario compiere una valutazione prognostica, potendo essere liquidate solo quelle spese che,
secondo un giudizio di ragionevolezza, si renderanno necessarie in futuro con certezza o con un elevata percentuale di probabilità, mentre nel caso di specie le allegazioni di parte attrice sul punto risultano generiche, sia in relazione all'individuazione delle singole spese da effettuarsi, sia rispetto alla quantificazione delle stesse, per cui il danno in questione risulta di fatto non sufficientemente provato e la relativa domanda va pertanto rigettata;
ritenuto dunque che il risarcimento complessivamente spettante alla signora Pt_1
in conseguenza del sinistro oggetto di causa può essere liquidato ad oggi
[...]
complessivamente in euro 3.452.000,00 (1.150.000,00 + 107.000,00 + 1.395.000,00 +
800.000,00);
rilevato che parte convenuta eccepisce che la signora ha già percepito la somma di Pt_1
euro 1.500.000,00 dallo stesso Comune di Polaveno (cfr. documento n.6 di parte convenuta) da essa trattenuta a titolo di acconto nonchè la somma euro 80.000,00 per la polizza infortuni in quanto tesserata presso il Centro Sportivo Italiano, la somma di euro
24.000,00 annui a titolo di pensione di invalidità da parte della Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a far data dal 1° dicembre 2016 (cfr.
documenti n.44 e 45 di parte attrice) e infine la somma di euro 522,00 mensili riconosciuta
13 dall'INPS a titolo di pensione di invalidità/accompagnamento (cfr. documento n.46 di parte attrice);
ritenuto che gli importi di cui sopra, rispetto alla cui quantificazione parte attrice non ha formulato contestazioni, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr.
Cass.ss.uu.12565/18 e dal ultimo ancora Cass.n.33900723) vanno effettivamente detratti dal risarcimento del danno come sopra determinato, con la sola esclusione della pensione percepita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
atteso che l'art.6 della legge n.21/86, richiamata anche da parte attrice, prevede la cessazione della corresponsione della suddetta pensione al momento del risarcimento del danno;
ritenuto perciò che, rivalutate con gli interessi le somme sopra indicate, applicati i criteri di cui Cass.n.1637/20 e detratte quindi dall'importo complessivo del risarcimento come sopra liquidato, residua ancora da pagare all'attrice a titolo di risarcimento danni la somma residua di euro 1.286.599,00;
rilevato quanto al danno riflesso asseritamente subito dai congiunti della signora in Pt_1
conseguenza del sinistro oggetto di causa che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima “macrolesa”,
consistente nello sconvolgimento delle loro abitudini di vita, nel patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute, può essere dimostrato anche per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le
14 gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. n. 11212 del 2019; Cass.
n. 7748 del 2020);
ritenuto che nel caso di specie, atteso lo stretto rapporto di parentela che sussiste tra e gli altri attori parti del processo, ossia il marito convivente Parte_1 CP_1
le figlie e e i genitori e
[...] CP_2 Controparte_3 Persona_1 [...]
in mancanza di elementi contrari, può darsi come provata la sussistenza del Per_2
danno riflesso iure proprio in capo a detti soggetti;
rilevato in ordine alla quantificazione del danno iure proprio dei familiari che secondo l'orientamento della Suprema Corte “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale
spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che
prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte
dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione
dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (cfr. Cass.
13540/23);
ritenuto dunque che, in applicazione dei valori e dei coefficienti come individuati sulla base delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, il risarcimento del danno riflesso
iure proprio subito dai parenti della signora può essere liquidato ad oggi, Parte_1
negli importi massimi risultanti dall'applicazione di dette tabelle considerata la gravità del danno della congiunta, nella misura di euro 156.600,00 a favore del coniuge CP_1
euro 102.060,00 a favore di ciascuna delle due figlie, e
[...] Persona_4
ed euro 93.600,00 a favore di ciascuno dei genitori, e Controparte_3 Persona_1 [...]
Per_2
15 ritenuto pertanto che il Comune di Polaveno va condannato a pagare all'attrice Pt_1
a titolo di risarcimento dei danni la somma residua di euro 1.286.599,00 con gli
[...]
interessi legali su detta somma da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo nonché al marito la somma di euro 156.600,00 con gli interessi legali su Controparte_1
detta somma da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo, alle figlie
[...]
e la somma di euro 102.060,00 ciascuna con gli interessi Persona_4 Controparte_3
legali su detta somma da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo, al padre la somma di euro 93.600,00 con gli interessi legali su detta somma da oggi Persona_1
data della liquidazione sino al saldo effettivo e alla madre la somma di Persona_2
euro 93.600,00 con gli interessi legali su detta somma da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
rilevato quanto alle spese che esse seguono la soccombenza per cui il Comune di Polaveno
va condannato a rimborsare a parte attrice le spese di causa, che si liquidano come in dispositivo con riferimento al valore accertato, nonché le spese di CTU così come già
liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 21 febbraio 2019;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata l'esclusiva responsabilità ex art.2051 cc del Comune di Polaveno,
condanna il Comune di Polaveno a pagare all'attrice a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni la somma residua di euro 1.286.599,00 con gli interessi legali su detta somma da oggi sino al saldo effettivo,
16 b) condanna altresì il Comune di Polaveno a pagare al marito dell'attrice CP_1
la somma di euro 156.600,00, alle figlie e
[...] Persona_4 CP_3
la somma di euro 102.060,00 ciascuna, al padre dell'attrice la
[...] Persona_1
somma di euro 93.600,00 e alla madre dell'attrice la somma di Persona_2
euro 93.600,00, per tutti con gli interessi legali su detta somma da oggi sino al saldo effettivo;
c) condanna il Comune di Polaveno a rimborsare agli attori le spese di causa, che si liquidano in euro 60.000,00 per compensi professionali ed euro 1.713,70 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge,
nonchè le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 21
febbraio 2019;
Così deciso in Brescia il 19 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
17