Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1193/2017 R.G., vertente tra:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Acquedolci ed ivi elettivamente domiciliato in Via Rubino, 2, presso lo studio dell'Avv.
Antonello Protopapa che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-attore-
CONTRO
, con sede in Piazza Salimbeni n.3, in PA CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parisi, ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito in Patti, via XX Settembre n.15 presso lo studio dell'Avv. Galati;
-convenuta-
(P. IVA ), con sede legale in Roma, Controparte_2 P.IVA_1
Via Aldo Fabrizi, 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Clemente del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Roma, Via Crescenzio 17/A, giusta procura in atti;
-convenuta-
Avente ad oggetto: contratti bancari-risarcimento danni.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
, con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
(società in cui è stata fusa per incorporazione la società PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, la società _3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rassegnando le Controparte_2
seguenti conclusioni:
1. Ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale, in relazione al contratto di finanziamento n.
3852108, della società e/o della società _3 PA
e/o della società per i motivi meglio infra evidenziati. Controparte_2
2. Conseguentemente, ex art. 1453 c.c. ordinare alle società convenute, ciascuna in ragione delle loro posizioni, di adempiere al contratto di finanziamento n. 3852108 nei termini e secondo le modalità in esso pattuiti.
3. Condannare la società in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, e la società in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in solido o chi di ragione, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore sig. quantificato nella somma di € Parte_1
20.000,00 (euro ventimila/00), ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione.
4. In via istruttoria, ammettere ogni ulteriore produzione, istanza istruttoria e domanda nelle forme e nei termini di rito. 5. Condannare la società in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, e la società in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in solido o chi di ragione, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Premetteva che:
A. Il sig. ha stipulato con la società il contratto di Parte_1 _3
finanziamento / prestito personale n. 3852108 per una somma totale finanziata pari ad € 21.271,39,
in essa incluso il premio assicurativo di € 1.012,92 a garanzia del predetto finanziamento, giusta polizza assicurativa collettiva n. 4500084 stipulata tra e _3 Controparte_2
rispetto alla quale assicurato era l'odierno attore e beneficiaria
[...] Parte_1
la stessa (doc. 1). _3
B. Tale polizza da ultimo richiamata, prevedeva tra l'altro la garanzia del pagamento delle rate relative al periodo di disoccupazione e/o mobilità dell'odierno attore da parte di
[...]
in favore della società Controparte_2 _3
C. Durante la normale esecuzione del contratto di finanziamento meglio sopra evidenziato, con lettera del 21.01.2013 il sig. è stato licenziato e conseguentemente posto in mobilità Parte_1
dalla società alle dipendenze della quale svolgeva la propria attività lavorativa di guardia giurata
(doc. 2); tale periodo di disoccupazione e/o mobilità è stato tempestivamente comunicato da parte dell'attore alla società che avrebbe dovuto provvedere, in Controparte_2
esecuzione della polizza assicurativa stipulata, al puntuale pagamento delle rate del finanziamento de quo per il periodo coperto dalla predetta polizza assicurativa, senza che potesse derivarne alcun pregiudizio in capo al sig. . Parte_1
D. A seguito di tale comunicazione la società ha richiesto con lettera del _3
28.03.2013 la documentazione necessaria per attivare la copertura assicurativa (doc. 3),
puntualmente trasmessa dall'odierno attore (doc.4). E. Nonostante quanto sopra esposto, con lettera del 30.12.2015 recapitata al sig.
[...]
, n.q. di cointestatario/coobbligato del contratto di finanziamento sopra Parte_2
specificato, la società ha dichiarato il destinatario decaduto dal beneficio del _3
termine intimando il pagamento dell'intero debito derivante dal contratto di finanziamento, pari a suo dire ad € 8.739,46 alla data del 30.12.2015, dichiarando di fatto la risoluzione del contratto di finanziamento de quo per inadempimento dell'odierno attore (doc. 5).
F. Successivamente, con lettera del 25.01.2016 trasmessa a mezzo p.e.c. (doc. 6) l'odierno attore ha evidenziato che la missiva della società sopra richiamata si appalesava errata nei _3
contenuti oltre che illegittima e in contrasto con le condizioni generali di contratto che regolano il predetto finanziamento, precisando altresì che le rate del finanziamento erano state a quella data tutte regolarmente pagate dall'odierno istante a mezzo addebito sul proprio c/c bancario, ivi compresa la rata relativa al mese di gennaio 2016 addebitata in data 05.01.2016, e che se ritardo vi era stato nel pagamento di alcune rate nel periodo in cui lo scrivente era privo di impiego, ovvero era stato posto in mobilità, lo stesso ritardo era da imputare esclusivamente alla società di assicurazioni tenuta, in virtù della polizza assicurativa contenuta Controparte_2
nel contratto di finanziamento in oggetto, al pagamento delle rate relative al periodo di disoccupazione e/o mobilità dell'odierno istante, come si evince anche dal relativo prospetto riepilogativo aggiornato al 27.06.2014 (doc. 7).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, l'odierno attore ha invitato e diffidato la società CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a volere revocare la dichiarazione di
[...]
decadenza dal termine e tutti gli eventuali atti consequenziali, e, contestualmente, a volere dare corso al contratto di finanziamento n. 3852108 in essere tra le parti nei termini e secondo le modalità in esso pattuiti;
anche in considerazione del fatto che a fronte di un piano di ammortamento del finanziamento de quo che prevedeva il pagamento di n. 75 rate da € 386,19
ciascuna, il sig. aveva già provveduto al pagamento di n. 60 (sessanta) rate, Parte_1 prima che la società convenuta dichiarasse illegittimamente risolto per inadempimento il richiamato contratto di finanziamento.
G. Tuttavia, nessun effetto ha sortito la predetta missiva, nonostante la PA
con lettera del 24.02.2016 abbia comunicato di avere inoltrato la comunicazione del
[...]
sig. agli uffici competenti (doc. 8), tanto che l'odierno attore non è stato messo nelle Parte_1
condizioni di potere adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di finanziamento,
avendo la società (già di fatto risolto il CP_1 CP_1 PA _3
contratto di finanziamento.
H. Sulla scorta di quanto sopra esposto, essendo palese l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società (nelle more fusa per incorporazione in _3 [...]
, il sig. ha proposto Istanza di Mediazione ai sensi del PA Parte_1
D.Lgs. n. 28/2010 facendo, tra l'altro, espressa richiesta di adempimento del contratto di finanziamento n. 3852108 sopra richiamato, nei termini e secondo le modalità in esso pattuiti,
previa revoca della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine comunicata con lettera del
30.12.2015, oltre ad avanzare espressa richiesta di risarcimento del danno dallo stesso subito (doc.
9).
La procedura di mediazione non ha sortito effetti positivi concludendosi con “VERBALE
NEGATIVO” del 25.05.2016, nel quale il mediatore incaricato ha preso atto dell'assenza delle parti convocate , e _3 PA Controparte_2
dichiarando “chiusa la mediazione con esito negativo” (doc. 10). CP_2
Si costituiva la in persona del suo legale rappresentante pro PA
tempore, la quale nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
la quale rassegnava le seguenti conclusioni:
A)Preliminarmente nel rito dichiarare l'attore carente di legittimazione attiva, stante il vincolo in favore di ora CP_3 CP_1 PA PA
B) In via gradata, ritenere e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per i motivi dedotti e, per l'effetto, rigettare la domanda;
C) In ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento danni perchè infondata, pretestuosa e non provata;
D) subordinatamente, contenere la condanna dell' nei limiti e alle condizioni previsti dalla CP_2
polizza assicurativa, al netto della franchigia contrattualmente prevista, senza vincolo di solidarietà
con , in subordine, condannare in via di regresso la a rimborsare quanto CP_4 CP_4
eventualmente corrisposto dall' in denegata ipotesi di condanna Controparte_5
solidale;
E) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La causa istruita documentalmente, a seguito dell'assegnazione del fascicolo a questo giudicante,
dopo qualche rinvio, veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
Parte attrice, ha chiesto dichiararsi l'inadempimento contrattuale posto in essere dalle società
convenute, ed il risarcimento del danno subito dall'attore, a causa della segnalazione effettuata dalla PA
Passando a scrutinare il merito, parte attrice, ha parzialmente assolto l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta con l'atto introduttivo del giudizio.
Ha prodotto il contratto di finanziamento, nonché la polizza assicurativa collettiva n. 4500084
stipulata tra e _3 Controparte_2
Tale contratto di finanziamento / prestito personale n. 3852108 stipulato dall'attore con la società
(oggi prevedeva una somma totale _3 PA
finanziata pari ad € 21.271,39, in essa incluso il premio assicurativo di € 1.012,92 a garanzia del predetto finanziamento, giusta polizza assicurativa collettiva n. 4500084 stipulata tra CP_3
e rispetto alla quale assicurato era l'attore, e
[...] Controparte_2
beneficiaria la _3
Tale polizza, prevedeva la garanzia del pagamento delle rate relative al periodo di disoccupazione e/o mobilità dell'attore, da parte di in favore della società Controparte_2
e l'unico onere dell'attore era di dare tempestiva comunicazione alla società _3
convenuta del verificarsi dell'evento coperto dalla predetta Controparte_2
polizza assicurativa.
Nel caso in esame, l'attore ha comunicato, come da documentazione allegata in atti, alla società
di essere stato licenziato e posto in mobilità dalla società Controparte_2
alle dipendenze della quale svolgeva la propria attività lavorativa di guardia giurata.
Va evidenziato che “la garanzia “perdita d'impiego” (copertura assicurativa danni), di cui alla polizza sottoscritta dall'attore, prevede l'indennizzo in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del personale aderente dipendente. La garanzia prevede una franchigia di giorni 60 dalla data della perdita d'impiego e un periodo di carenza di giorni 180. Dopo tali periodi la Società
liquida all'Aderente un'indennità pari alle rate mensili di rimborso che hanno scadenza durante il periodo di disoccupazione fino ad un limite massimo di 12 mensilità per sinistro”. Orbene, come risulta dalla documentazione in atti, la convenuta Controparte_6
ha liquidato alla - oggi Banca MPS - la somma di € 4.634,28, pari a dodici mensilità di € CP_3
386,19 cadauna, adempiendo integralmente al proprio obbligo assicurativo, e, ciò è avvenuto a distanza di circa 18 mesi prima, che la Banca Monte dei Pasci di Siena, dichiarasse, con lettera del
30/12/2015, l'attore decaduto dal beneficio del termine.
Pertanto, nessuna responsabilità può addebitarsi alla convenuta Controparte_2
Piuttosto, va ravvisata, a parere di questo giudicante, l'invocata responsabilità contrattuale a carico della convenuta PA
Contr Infatti, la stessa Banca, a fronte delle somme corrisposte dall'assicurazioni , per il periodo di disoccupazione dell'attore, non avrebbe dovuto dichiarare lo stesso decaduto dal beneficio del termine intimando il pagamento dell'intero debito derivante dal contratto di finanziamento, e,
dichiarando di fatto la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento.
Pertanto, per quanto sopra esposto, va dichiarato l'inadempimento contrattuale, in relazione al contratto di finanziamento n. 3852108, della società oggi, _3 [...]
e conseguentemente, va ordinato alla stessa di adempiere al contratto PA CP_1
di finanziamento n. 3852108 nei termini e secondo le modalità in esso pattuiti.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno richiesto dall'attore per la segnalazione,
effettuata dalla alla centrale rischi. CP_1
Infatti, sul punto, l'attore non ha fornito alcuna prova in merito al paventato pregiudizio che avrebbe subito a seguito della predetta segnalazione.
Infatti, per costante giurisprudenza, la risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata all'assolvimento dell'onere della prova da parte del soggetto illegittimamente segnalato alla
Centrale dei rischi, precisandosi che la lesione deve assumere il carattere della gravità: «il danno non patrimoniale è risarcibile solo nelle ipotesi previste dalla legge nonché in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile». (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008), che ha altresì chiarito che il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. (Cass. n. 26996/2018).
Ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subìto dalla illegittima segnalazione alla
Centrale dei rischi non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo» (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).
Pertanto, chi invoca il risarcimento del danno ha l'onere di allegare e provare non solo la lesione del diritto, ma anche il pregiudizio che ne sia derivato (Cass. n. 26438/2022; Cass. n. 6589/2023; Cass.
n. 11732/2024).
Prova che nel caso in esame non è stata fornita, né chiesto di fornire, e, conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, la domanda di risarcimento del danno va rigettata.
Tenuto conto del rigetto della domanda per danni, e l'evoluzione giurisprudenziale, in merito alle questioni trattare, sussistono vali ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra tutte le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Dichiara l'inadempimento contrattuale, in relazione al contratto di finanziamento n. 3852108,
della società oggi, e conseguentemente, _3 PA
ordina alla stessa di adempiere al contratto di finanziamento n. 3852108 nei termini e CP_1
secondo le modalità in esso pattuiti;
2)Rigetta la domanda di risarcimento del danno richiesto dall'attore per la segnalazione, effettuata dalla alla centrale rischi;
CP_1
3)Compensa tra tutte le parti, le spese del giudizio;
La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti 29/05/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia