TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/08/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/04/2025 da
1) , con l'Avv. RIZZI MARINA;
Parte_1
e
2) con l'Avv. RIZZI MARINA;
Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a IA AX (Me) con rito concordatario in data 14 luglio 2010, scegliendo il regime della separazione dei beni (atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile sub atto numero 14, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010 (doc. 2);
□ separati consensualmente con verbale in data 25.08.2022, omologato con decreto del
24/10/2022
- dall'unione matrimoniale sono nati a Trieste i figli il 17.12.2011 e il Per_1 Per_2
29.07.2015;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/04/2025 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...] e contratto a IA AX (Me) con rito C.F._2 concordatario in data 14 luglio 2010 e trascritto nei registri dello stato civile sub atto numero 14,
Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010;
2. la casa familiare rimarrà assegnata alla moglie signora che continuerà ad Parte_1 occuparla assieme ai figli minori e , con le relative pertinenze ed unitamente ai mobili Per_1 Per_2 che l'arredano (doc. 3);
3. i figli sono affidati in via condivisa ad entrambe i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, dove manterranno la loro residenza;
4. il padre eserciterà il proprio diritto di visita con entrambe i figli per due volte al mese dal sabato mattina sino al martedì sera con prelievo e riaccompagno presso l'abitazione materna, concordando con la moglie gli orari secondo i loro impegni lavorativi e/o personali;
5. una volta al mese i figli trascorreranno con la madre la giornata di sabato, previo accordo tra i genitori almeno una settimana prima, ed in tale occasione i minori staranno con il padre dalla domenica mattina al martedì seguente mentre per la settimana residua i figli trascorreranno il weekend con la madre ed il padre li terrà con sé per le giornate di lunedì e martedì;
6. durante le vacanze estive (mesi di luglio ed agosto) i minori rimarranno con il padre dal sabato mattina al martedì sera;
7. i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanza, anche non continuativo, di 21 giorni durante l'estate e di 7 giorni nel corso delle Festività natalizie;
8. per quanto le vacanze natalizie e pasquali, in corrispondenza della cessazione delle attività scolastiche dei minori stessi, i predetti trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che va dalla fine della scuola alla mattina del 31/12 (salva l'alternanza delle festività come meglio si specificherà di seguito), e con l'altro dal 31/12 alla ripresa della scuola;
9. i genitori favoriranno il mantenimento di un significativo rapporto dei figli con gli ascendenti;
10. i genitori permetteranno ai minori di avere un contatto quotidiano, mediante strumenti telefonici/telematici, con il genitore con cui in quel momento non saranno collocati, preferibilmente nella fascia oraria serale dalle 20 alle 21;
11. i figli trascorreranno con i genitori le Festività ad anni alterni 24/12 con l'uno, 25,26/12 con l'altro, Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro (in tali giornate con pernotto e riaccompagnamento dall'altro genitore in orario da concordare il giorno precedente); 12. durante i periodi di vacanza, in cui i minori staranno con i genitori e sarà sospeso il diritto di visita reciproco, verrà garantito il diritto al contatto quotidiano telefonico/telematico con l'altro genitore nella fascia oraria anzidetta;
13. in ogni caso, le parti potranno accordarsi anche diversamente rispetto le calendarizzazioni suindicate, in considerazione delle esigenze dei figli ed eventualmente dei reciproci impegni lavorativi;
14. il signor contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre entro Parte_2 il giorno 10 di ogni mese la somma di 200,00 per entrambe i minori (comprensivo della mensa scolastica di ), rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Per_2
Protocollo adottato dal Tribunale di Trieste dd.18.05.2015, che i coniugi attestano di aver visionato;
15. la signora beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico mentre le Parte_1 detrazioni fiscali per i figli minori saranno ripartite al 50% tra i genitori;
16. i coniugi dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti e, pertanto, nulla stabiliscono a titolo di assegno di mantenimento;
17. Le parti congiuntamente dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando ad ogni impugnazione;
18. Le parti si autorizzano reciprocamente alla richiesta, rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
19. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA AX di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA AX (ME), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 31/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Filomena Piccirillo dott. Anna Lucia Fanelli