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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 42484/2023 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell' avv. TORTORA ADRIANO, con P.IVA_1
elezione di domicilio in CORSO VENEZIA, 35 C/O AVV. BUONGIORNO
DANILO 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. TORTORA
ADRIANO;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
MICHELE STEFANIA e RUTA MICOL ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico, con elezione di domicilio in PIAZZA BORROMEO, 8 20123
pagina 1 di 7
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127/ter c.p.c. per l'udienza del 12.3.2025 fissata modalità della trattazione scritta, a seguito di ordinanza dell'8.4.2025 di scioglimento di riserva, che qui si riportano.
Ricorrente
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale tra la Parte_1
e la si sia estinto, alla luce di quanto esposto nei punti
[...] Controparte_1
1) e 2) della parte in diritto, per impossibilità sopravvenuta alla prestazione, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., e per l'effetto condannare la CP_1
anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., a restituire la somma di € 56.113,94
[...]
ricevuta a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte nel contratto tra le parti.
– accertare e dichiarare che la ha posto in essere una Controparte_1
condotta violativa delle regole di buona fede e correttezza, ai sensi degli artt.
2 Cost. e 1175 e 1375 c.c., e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente per effetto della sua condotta da quantificarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. pagina 2 di 7 – in via subordinata riconoscere la legittimità della revoca dell'incarico per giusta causa ai sensi dell'art. 1725 c.c. e, di conseguenza, ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla resistente.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Roma, lì 11.03.2025 Avv. Prof. Adriano Tortora
Resistente
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente, perché inammissibili, improcedibili e, comunque,
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281/decies c.p.c. la società Parte_1 citava in giudizio la società per ottenere ex art. 2033 c.c. la Controparte_1 restituzione della somma di € 56.113,94 versata in suo favore, chiedendone l'accertamento e la dichiarazione dell'estinzione del rapporto contrattuale pagina 3 di 7 intercorso tra le parti per impossibilità sopravvenuta ex artt. 1256 e 1463 c.c.; chiedeva, inoltre, la condanna della resistente al risarcimento dei danni da quantificarsi equitativamente per violazione delle regole di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Il ricorrente riferiva che tra le parti era intercorso un contratto attraverso il quale la società quale partner tecnico, era stata incaricata dalla CP_1 società , a sua volta incaricata dalla Fondazione Magna Parte_1
Grecia, di organizzare a tra il 22 e 25 settembre 2022 un CP_1 evento/conferenza di natura politica, ma che - a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica in data
21.7.2023 con indizione delle elezioni in data 25.9.2022 - l'adempimento della prestazione contrattuale era divenuto impossibile, ragion per la quale il contratto si era risolto ex artt. 1256 e 1456 c.c. con la conseguente di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c..
La domanda risarcitoria per violazione delle regole di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. trovava fonte nell'asserito comportamento della per essersi questa rifiutata di restituire le CP_1 somme ricevute senza aver addotto alcuna valida giustificazione e senza nemmeno attivarsi nei confronti degli hotel e le strutture ricettive che dovevano ospitate l'evento.
Si costituiva in giudizio la società resistente che nel controdedurre alle domande avversarie - contestando nei fatti ed in diritto la ricostruzione fornita da ed evidenziando l'indeterminatezza delle difese Parte_1 di parte ricorrente - eccepiva la circostanza che la fattispecie dedotta in giudizio non integrasse le ipotesi codicistiche di impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore e/o di un sopravvenuto provvedimento dell'autorità ammnistrativa..
Il ricorso, previa concessione alle parti il termine perentorio di venti giorni e l'ulteriore termine di dieci per gli adempimenti previsti dall'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.”, veniva trattenuto in decisione a sensi degli artt. 281/terdecies e 281/sexies c.p.c..
pagina 4 di 7 A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno
2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella
Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n.
17214).
Nel merito.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Pertanto, su parte ricorrente grava l'onere probatorio dell'elemento costitutivo della propria pretesa creditoria, mentre sulla resistente grava il contrario onere di prova degli elementi estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Nel caso di specie non ha allegato alcuna prova Parte_1 documentale, né ha formulato istanza istruttorie orali, sulla circostanza che l'evento previsto a tra il 22 e 25 settembre 2022 avesse natura politica e CP_1 che pertanto ricadesse nei limiti posti dalla L. 292/1956,che vieta la propaganda politica nei giorni di elezioni. L'asserita mera presenza di conferenzieri e partecipanti all'evento che rivestivano il ruolo di politici non risulta provata: non vengono indicati i pagina 5 di 7 nominativi dei “politici”, né se questi fossero rappresentanti uscenti o candidati e/o ricanditati alle Camere. Del pari, il titolo della conferenza “Sud e Futuri IV” di per sé non costituisce presunzione di attività elettorale, vietata nei giorni delle votazioni indette.
La mancata allegazione di detti elementi, ma soltanto la loro evocazione, non fornisce idonea forza alla domanda di parte ricorrente. La scelta di non proseguire nell'organizzazione dell'evento è del tutto riconducibile alla volontà della Fondazione Magna Grecia, e per suo conto alla sua società affidataria, , la quale per propri “motivi” ha Parte_1 ritenuto non proseguire nelle giornate dedicate all'evento. Né, comunque, in giudizio vengono introdotti elementi idonei a richiamare e provare l'ormai desueto istituto della “presupposizione”. Nel contempo, parte resistente ha contestato la domanda avversaria relativamente alla prospettazione a voler qualificare quale politico l'evento oggetto del ricorso. Le controdeduzioni di sono suffragate dalla Parte_2 documentazione allegata alla comparsa di costituzione, che produce in atti documentazione relativa alla stessa iniziativa riprogrammata nel mese di dicembre dello stesso anno. Da tale documentazione emerge solo una marginale partecipazione di politici, di tal ragione insufficiente ed inidonea a qualificarla “evento politico” nel senso di importante partecipazione elettorale se fosse stata svolta nelle giornate del 22-25 settembre.
Da quanto sopra emerge che parte ricorrente non è stata in grado di fornire nel presente giudizio la prova della sussistenza di un fatto idoneo a comprovare l'impossibilità sopravvenuta per risolvere il contratto tra le parti.
Inoltre, non risulta provato in atti la violazione dei canoni di lealtà e correttezza della condotta della resistente.
Ciò posto questo Giudicante ritiene dover rigettare la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Le spese del giudizio seguono la parte soccombente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M
.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
1) rigetta la domanda di parte ricorrente;
2) condanna in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento delle spese delle spese processuali in favore di per l'importo di € 5.500,00, oltre Iva, CPA e spese Controparte_1 generali.
Cosi' deciso in data 9 giugno 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Milano.
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Dott.ssa Rosmunda
D'Alessandro
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