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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G 1318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1318/2023 promossa da:
(C.F.: ) nata a Crotone (KR) il [...], in [...] ed Parte_1 C.F._1 in qualità di erede del sig. nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_1
19.11.2014, con il patrocinio degli Avv.ti Maurizio Vulcano e Alberto Corigliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Crotone (KR), via XXV aprile n. 43;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t. con gli Avv.ti Giovanni foresta ed
[...] P.IVA_1
Elisabetta Paonessa
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.6.2023, esponeva di essere coniuge superstite del defunto Parte_1 sig. deceduto in Crotone il 19.11.2014 a causa di “ca polmonare con metastasi, Persona_1 collasso cardiocircolatorio”, che la stessa, unitamente agli altri eredi, aveva agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie contratte dal sig. Per_1 nell'espletamento dell'attività lavorativa, chiedendo, conseguentemente, la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennizzo e/o rendita per malattia professionale, che con sentenza n. 789/2019 pubblicata il 03.12.2019 (R.G. 2247/2015) il Tribunale di Crotone aveva accertato l'origine professionale delle suddette patologie, con conseguente riconoscimento del diritto del sig. all'indennizzo in rendita del Persona_1 danno biologico conseguente alle riconosciute malattie professionali nella misura del 100% dal 30.05.2014 sino al decesso avvenuto il 19.11.2014; che, pertanto, avuto certezza che le malattie professionali erano stata CP_ la causa del decesso del coniuge, la ricorrente inoltrava domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per i superstiti di cui è causa;
l' , tuttavia, (con missiva del 13.5.2022) comunicava CP_1 il rigetto dell'istanza; avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 104 del DPR n.1124 del 1965; ricorso che, tuttavia, veniva respinto in data 14.7.2022 sulla base di valutazioni che la ricorrente riteneva ingiuste ed erronee. Chiedeva quindi: “
1. accertare e dichiarare che il signor Per_1
è deceduto per le complicazioni conseguenti alla malattia professionale così come già certificata
[...] dall' ; 2) accertare e dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra la morte e la malattia CP_1 professionale da cui era affetto il signor 3) accertare e dichiarare che la signora Persona_1 Parte_1 ha diritto alla rendita ai superstiti così come stabilito dall'art. 85 del Decreto n. 1124/1965 e ss sin
[...] pagina 1 di 4 dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa;
4) conseguentemente condannare l' , CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere al ricorrente una indennità per la rendita ai superstiti determinata in corso di causa e comunque ogni somma allo stesso dovuta;
5) con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art 93 c.p.c.”. Si costituiva tempestivamente l' eccependo la prescrizione del diritto azionato. CP_1
La causa, ritenuta matura per la decisione senza la necessità di attività istruttoria, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di prescrizione.
Per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, in relazione alla domanda di riconoscimento della rendita ai familiari superstiti dell'assicurato, rileva la conoscenza o oggettiva conoscibilità del collegamento fra la malattia professionale indennizzabile e la morte dell'assicurato. Conseguentemente sebbene - diversamente da quanto dedotto dall'Ente resistente - la condizione conoscitiva di cui sopra, non possa essere ricondotta ad uno stato interiore del familiare superstite, ma debba essere ancorata ad elementi obiettivi o obiettivabili da cui desumere l'acquisita cognizione, da parte del medesimo soggetto, della malattia professionale e del nesso di causalità tra la stessa e la morte dell'assicurato, la giurisprudenza e di recente Cass. Civ. Sez. Lav. 14/5/2024 n. 13231 ha avuto modo di precisare che: “il dies a quo di decorrenza della prescrizione deve essere individuato con riferimento ad uno o più fatti che diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, della conoscenza, da parte dei suoi aventi causa, dell'esistenza dello stato morboso, dell'eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia indennizzabile (v., ex plurimis, Cass. nn.
17356 del 2021, 12569 del 2020, 2842 del 2018); in altre parole, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 112 D.P.R. nr. 1124 del 1965, in relazione alla prestazione di cui all'art. 85 del medesimo D.P.R., per verificare la condizione di conoscibilità, con riferimento ai superstiti, il giudice di merito deve accertare, sia pure in base ad elementi presuntivi, il momento dal quale, in base all'ordinaria diligenza, è ragionevole ritenere che gli eredi siano a conoscenza di tutti i termini del rapporto eziologico (e, quindi, dell'esposizione a rischio del dante causa, della malattia e del rapporto di causalità tra i due termini) a tale riguardo, si è chiarito come la conoscenza o conoscibilità dell'eziologia professionale di una malattia debba necessariamente comprendere “la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo ed inoltre dell'esposizione ad esso del lavoratore interessato con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia”(così Cass. nr. 13806 del 2023, Cass. nr. 17656 del 2020)”.
Nel caso di specie, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere con la scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza n. 789/2019 pubblicata il 3.12.2019, (all. 9 ric.) con cui il Tribunale di Crotone aveva dichiarato improponibile la domanda di rendita ai superstiti proposta, unitamente agli altri eredi, dall'odierna ricorrente, dovendosi ritenere che, in mancanza di diversa indicazione delle parti, la sentenza in esame è passata in giudicato ex art. 2945, co. 2 c.c. con la scadenza del termine lungo per proporre appello ex art. 327 c.p.c. in data 3.6.2020.
Pertanto, avuto riguardo quale dies a quo al 3/6/2020, alla data di iscrizione del presente ricorso
(7/6/2023) non era ancora decorso il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 DPR 1124/1965 (che sarebbe decorso in data 26.9.2023), tenuto conto della sospensione dello stesso durante il procedimento amministrativo iniziato con domanda amministrativa del 28.6.2022 – come pure dedotto dall' nelle note del 25.6.24- e concluso con rigetto dell'opposizione del 14.7.2022 (16 giorni) (cfr. CP_1
Cass. S.U. 11928/2019) ed il periodo di sospensione straordinaria per l'emergenza Covid 019 ex art. 42 D.L. 18/2020 (99 giorni).
pagina 2 di 4 Nel merito, in mancanza di contestazione dell' in merito ai presupposti della rendita, ad eccezione CP_1 del nesso di causalità, il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Ai sensi dell'art. 85 DPR 1124/1965, per quel che qui interessa: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a
120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. (…)”.
Alla luce della normativa sopra esaminata, presupposti del diritto alla rendita ai superstiti sono il nesso di causalità fra il decesso e l'infortunio o, come nel caso di specie, la malattia professionale, il vincolo familiare e la domanda amministrativa di cui all'art. 105 DPR cit.. Con particolare riguardo al coniuge si osserva che lo stato di coniugio –anche legalmente separato- deve sussistere al momento del decesso, nulla spettando invece al coniuge divorziato (Cass. 13044/1999).
Nel caso di specie, a fronte della mancata contestazione dell' relativa alla sussistenza dei requisiti di CP_1 erede di parte attrice, quanto poi alla causa del decesso, il consulente tecnico nominato nel giudizio concluso con la sentenza 789/2019 sopra citata, con considerazioni immuni da vizi logici che condivide, ha ritenuto: “richiamando anche dati di letteratura scientifica ha accertato l'origine professionale di tutte le patologie di cui il decuius era affetto, ossia il tumore alla prostata, all'intestino ed al polmone, quest'ultimo causa accertata del decesso e ne ha evidenziato la correlazione con sostanze chimiche e tossiche, tra cui l'asbesto e le altre sostanze alle quali il decuius era esposto durante l'espletamento dell'attività lavorativa, quali fosforo, amianto, zinco, acido solforico e gas tossici. Il consulente ha infatti evidenziato come “l'insorgenza di ciascun tipo di neoplasia sviluppata negli anni dal Sig. MO (K Prostata, K Colon, K Polmone) è da considerare legata a fattori ambientali, non esistono, infatti, sindromi genetiche note in cui si apprezzi l'associazione di Tumori del Colon, Polmone e Prostata. Le patologie sono, quindi, da considerarsi indipendenti tra loro, ma accomunate dai fattori eziologici e di rischio (esposizione professionale)”(sentenza Trib Crotone 789/2019).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, sussiste il diritto della ricorrente all'erogazione della rendita ai superstiti a far data dalla domanda amministrativa del 28.6.22 assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente per come liquidate in dispositivo ex DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, condanna alla costituzione in favore di di CP_1 Parte_1 rendita ai superstiti ex art. 85 TU 1124/1924, con decorrenza dal 28.6.2022 ed al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge;
Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
2.697,00 oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 4 Crotone, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1318/2023 promossa da:
(C.F.: ) nata a Crotone (KR) il [...], in [...] ed Parte_1 C.F._1 in qualità di erede del sig. nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_1
19.11.2014, con il patrocinio degli Avv.ti Maurizio Vulcano e Alberto Corigliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Crotone (KR), via XXV aprile n. 43;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t. con gli Avv.ti Giovanni foresta ed
[...] P.IVA_1
Elisabetta Paonessa
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.6.2023, esponeva di essere coniuge superstite del defunto Parte_1 sig. deceduto in Crotone il 19.11.2014 a causa di “ca polmonare con metastasi, Persona_1 collasso cardiocircolatorio”, che la stessa, unitamente agli altri eredi, aveva agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie contratte dal sig. Per_1 nell'espletamento dell'attività lavorativa, chiedendo, conseguentemente, la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennizzo e/o rendita per malattia professionale, che con sentenza n. 789/2019 pubblicata il 03.12.2019 (R.G. 2247/2015) il Tribunale di Crotone aveva accertato l'origine professionale delle suddette patologie, con conseguente riconoscimento del diritto del sig. all'indennizzo in rendita del Persona_1 danno biologico conseguente alle riconosciute malattie professionali nella misura del 100% dal 30.05.2014 sino al decesso avvenuto il 19.11.2014; che, pertanto, avuto certezza che le malattie professionali erano stata CP_ la causa del decesso del coniuge, la ricorrente inoltrava domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per i superstiti di cui è causa;
l' , tuttavia, (con missiva del 13.5.2022) comunicava CP_1 il rigetto dell'istanza; avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 104 del DPR n.1124 del 1965; ricorso che, tuttavia, veniva respinto in data 14.7.2022 sulla base di valutazioni che la ricorrente riteneva ingiuste ed erronee. Chiedeva quindi: “
1. accertare e dichiarare che il signor Per_1
è deceduto per le complicazioni conseguenti alla malattia professionale così come già certificata
[...] dall' ; 2) accertare e dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra la morte e la malattia CP_1 professionale da cui era affetto il signor 3) accertare e dichiarare che la signora Persona_1 Parte_1 ha diritto alla rendita ai superstiti così come stabilito dall'art. 85 del Decreto n. 1124/1965 e ss sin
[...] pagina 1 di 4 dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa;
4) conseguentemente condannare l' , CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere al ricorrente una indennità per la rendita ai superstiti determinata in corso di causa e comunque ogni somma allo stesso dovuta;
5) con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art 93 c.p.c.”. Si costituiva tempestivamente l' eccependo la prescrizione del diritto azionato. CP_1
La causa, ritenuta matura per la decisione senza la necessità di attività istruttoria, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di prescrizione.
Per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, in relazione alla domanda di riconoscimento della rendita ai familiari superstiti dell'assicurato, rileva la conoscenza o oggettiva conoscibilità del collegamento fra la malattia professionale indennizzabile e la morte dell'assicurato. Conseguentemente sebbene - diversamente da quanto dedotto dall'Ente resistente - la condizione conoscitiva di cui sopra, non possa essere ricondotta ad uno stato interiore del familiare superstite, ma debba essere ancorata ad elementi obiettivi o obiettivabili da cui desumere l'acquisita cognizione, da parte del medesimo soggetto, della malattia professionale e del nesso di causalità tra la stessa e la morte dell'assicurato, la giurisprudenza e di recente Cass. Civ. Sez. Lav. 14/5/2024 n. 13231 ha avuto modo di precisare che: “il dies a quo di decorrenza della prescrizione deve essere individuato con riferimento ad uno o più fatti che diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, della conoscenza, da parte dei suoi aventi causa, dell'esistenza dello stato morboso, dell'eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia indennizzabile (v., ex plurimis, Cass. nn.
17356 del 2021, 12569 del 2020, 2842 del 2018); in altre parole, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 112 D.P.R. nr. 1124 del 1965, in relazione alla prestazione di cui all'art. 85 del medesimo D.P.R., per verificare la condizione di conoscibilità, con riferimento ai superstiti, il giudice di merito deve accertare, sia pure in base ad elementi presuntivi, il momento dal quale, in base all'ordinaria diligenza, è ragionevole ritenere che gli eredi siano a conoscenza di tutti i termini del rapporto eziologico (e, quindi, dell'esposizione a rischio del dante causa, della malattia e del rapporto di causalità tra i due termini) a tale riguardo, si è chiarito come la conoscenza o conoscibilità dell'eziologia professionale di una malattia debba necessariamente comprendere “la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo ed inoltre dell'esposizione ad esso del lavoratore interessato con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia”(così Cass. nr. 13806 del 2023, Cass. nr. 17656 del 2020)”.
Nel caso di specie, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere con la scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza n. 789/2019 pubblicata il 3.12.2019, (all. 9 ric.) con cui il Tribunale di Crotone aveva dichiarato improponibile la domanda di rendita ai superstiti proposta, unitamente agli altri eredi, dall'odierna ricorrente, dovendosi ritenere che, in mancanza di diversa indicazione delle parti, la sentenza in esame è passata in giudicato ex art. 2945, co. 2 c.c. con la scadenza del termine lungo per proporre appello ex art. 327 c.p.c. in data 3.6.2020.
Pertanto, avuto riguardo quale dies a quo al 3/6/2020, alla data di iscrizione del presente ricorso
(7/6/2023) non era ancora decorso il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 DPR 1124/1965 (che sarebbe decorso in data 26.9.2023), tenuto conto della sospensione dello stesso durante il procedimento amministrativo iniziato con domanda amministrativa del 28.6.2022 – come pure dedotto dall' nelle note del 25.6.24- e concluso con rigetto dell'opposizione del 14.7.2022 (16 giorni) (cfr. CP_1
Cass. S.U. 11928/2019) ed il periodo di sospensione straordinaria per l'emergenza Covid 019 ex art. 42 D.L. 18/2020 (99 giorni).
pagina 2 di 4 Nel merito, in mancanza di contestazione dell' in merito ai presupposti della rendita, ad eccezione CP_1 del nesso di causalità, il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Ai sensi dell'art. 85 DPR 1124/1965, per quel che qui interessa: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a
120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. (…)”.
Alla luce della normativa sopra esaminata, presupposti del diritto alla rendita ai superstiti sono il nesso di causalità fra il decesso e l'infortunio o, come nel caso di specie, la malattia professionale, il vincolo familiare e la domanda amministrativa di cui all'art. 105 DPR cit.. Con particolare riguardo al coniuge si osserva che lo stato di coniugio –anche legalmente separato- deve sussistere al momento del decesso, nulla spettando invece al coniuge divorziato (Cass. 13044/1999).
Nel caso di specie, a fronte della mancata contestazione dell' relativa alla sussistenza dei requisiti di CP_1 erede di parte attrice, quanto poi alla causa del decesso, il consulente tecnico nominato nel giudizio concluso con la sentenza 789/2019 sopra citata, con considerazioni immuni da vizi logici che condivide, ha ritenuto: “richiamando anche dati di letteratura scientifica ha accertato l'origine professionale di tutte le patologie di cui il decuius era affetto, ossia il tumore alla prostata, all'intestino ed al polmone, quest'ultimo causa accertata del decesso e ne ha evidenziato la correlazione con sostanze chimiche e tossiche, tra cui l'asbesto e le altre sostanze alle quali il decuius era esposto durante l'espletamento dell'attività lavorativa, quali fosforo, amianto, zinco, acido solforico e gas tossici. Il consulente ha infatti evidenziato come “l'insorgenza di ciascun tipo di neoplasia sviluppata negli anni dal Sig. MO (K Prostata, K Colon, K Polmone) è da considerare legata a fattori ambientali, non esistono, infatti, sindromi genetiche note in cui si apprezzi l'associazione di Tumori del Colon, Polmone e Prostata. Le patologie sono, quindi, da considerarsi indipendenti tra loro, ma accomunate dai fattori eziologici e di rischio (esposizione professionale)”(sentenza Trib Crotone 789/2019).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, sussiste il diritto della ricorrente all'erogazione della rendita ai superstiti a far data dalla domanda amministrativa del 28.6.22 assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente per come liquidate in dispositivo ex DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, condanna alla costituzione in favore di di CP_1 Parte_1 rendita ai superstiti ex art. 85 TU 1124/1924, con decorrenza dal 28.6.2022 ed al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge;
Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
2.697,00 oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 4 Crotone, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 4 di 4