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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 449/2024 del R.G. Trib. in data 8/3/2024, promossa d a
- con sede a San Donà di Piave (VE), via Maestri del Lavoro n. 24, P.IVA: Parte_1
, in persona del suo rappresentante pro tempore rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Luca Pavanetto;
a p p e l l a n t e
c o n t r o
- nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_3
(VE), via Postumia nr. 37, CF: e nato a [...] C.F._1 Parte_4
Livenza (TV), il 08.06.1982, residente in [...], CF:
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Amarù C.F._2
a p p e l l a t i
avente per oggetto: “vendita di cose mobili” – appello avverso la sentenza n. 398/2023 del Giudice di Pace di Pordenone, depositata l'8/8/2023 nel procedimento n. 1084/2021 R.G., trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 2/5/2025, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale le parti hanno richiamato le seguenti
CONCLUSIONI
1 - per parte appellante:
“Nel merito: riformare integralmente, per tutti i motivi di cui in narrativa, la sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 398/2023 pubblicata in data 08.08.2023, pronunciata nella causa civile n.
1084/2023 R.G. oggi appellata, accogliendosi le conclusioni formulate da nel Parte_1 giudizio di primo grado, che di seguito si riportano:
“nel merito: accertato e dichiarato, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il contratto di vendita fra le parti in causa è stato concluso, per l'effetto, in adempimento dello stesso, condannare i signori e , ex art. 1453 c.c., a ricevere in consegna da Parte_3 Parte_4 Pt_1
presso il proprio domicilio, la merce acquistata oggetto del contratto, nonché a
[...] corrispondere alla medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, il saldo prezzo pari ad € 3.200,00 oltre interessi moratori al tasso legale calcolati dal dovuto al saldo.
Ove tutto quanto esposto non fosse ritenuto sufficiente a fondare la domanda attorea, si chiede
l'interrogatorio formale dei convenuti sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1. in data 5 novembre 2020 veniva concluso dai signori e Parte_3 Parte_4
l'ordine di acquisto n. 03185 avente ad oggetto la richiesta di un letto contenitore con
[...] doghe alza rete colore Beis ecopelle ed un materasso in puro memory form, merce fuori misura e personalizzata per la somma complessiva di € 3.500,00 come da documento prodotto sub 1 che si rammostra;
2. in data 5 novembre 2020 il signor inoltrava a mezzo della ditta Parte_4
Mattbel richiesta di finanziamento a Findomestic Banca S.p.A. per l'importo di € 3.500,00 per provvedere al pagamento dell'ordine sub capitolo 1; 3. nei giorni successivi alle circostanze di cui sub 2, la ditta informava telefonicamente il signor che Findomestic Banca Pt_1 Parte_4
S.p.A. respingeva la richiesta di finanziamento presentata a causa di una segnalazione del signor
alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
4. nelle medesime circostanze di tempo di cui
Pt_4 sub 3 il signor ringraziava la per l'informazione che gli avrebbe permesso di
Pt_4 Pt_1 regolarizzare la propria situazione;
5. a seguito delle circostanze di cui sub 3, il signor
Pt_4 richiedeva alla ditta di temporeggiare dovendo reperire diversamente la somma necessaria Pt_1 al pagamento dell'ordine sottoscritto;
6. il signor , nel mese di dicembre 2020, richiedeva
Pt_4 telefonicamente al signor legale rappresentante della ditta un incontro Parte_2 Pt_1 per confermare l'ordine n. 03185 e concordare la consegna dei beni nel momento in cui avesse a disposizione la somma necessaria al pagamento;
7. il signor posticipava telefonicamente
Pt_4
l'incontro di cui al capitolo 6 a causa delle restrizioni introdotte dalle norme di contingentamento
2 dell'epidemia da Covid 19 nonché a causa dei propri turni di lavoro;
8. nel corso della telefonata di cui sub 7, il accordava al signor la possibilità di versare la somma da Parte_2 Pt_4 quest'ultimo proposta a titolo di caparra confirmatoria;
9. la somma di cui sub 8 veniva versata dal signor che necessitava di posticipare la consegna dei materassi a causa delle condizioni Pt_4 di salute del padre ed a causa di problemi economici;
10. in data 15.02.2021 il signor Pt_2 legale rappresentante di contattava telefonicamente il signor per Pt_1 Parte_4 comunicare la consegna dei beni oggetto dell'ordine di cui al documento prodotto sub. doc. 1; 11. nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui sub 10 il signor comunicava al signor Pt_4 che lo avrebbe contattato al termine del proprio turno di lavoro. in ogni caso: con vittoria Pt_2 dei compensi professionali e delle spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% e degli accessori di legge”.
In ogni caso: Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% e degli accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio.”;
- per parte appellata:
“In via preliminare
Dichiarare, per le causali di cui in narrativa, nullo e/o invalido e/o inammissibile l'atto di appello ex adverso proposto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nel merito
Rigettare, per le causali di cui in narrativa, l'appello ex adverso proposto in quanto manifestamente infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso
Spese di lite del doppio processo interamente rifuse.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 398/2023 del Giudice di Pace di Pordenone, depositata in data 8/8/2023 nel procedimento n. 1084/2021 R.G, che, rigettandone la domanda, l'aveva condannata al pagamento di euro 600,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di e Parte_3 Parte_4
, oltre alla rifusione delle spese di lite.
[...]
3 Nell'ambito del giudizio di primo grado, parte attrice odierna appellante, ricostruite le vicende relative alla conclusione e alla esecuzione tra le parti di un contratto di vendita di un letto e di un materasso e dedotto il comportamento contrario a buonafede degli acquirenti, aveva chiesto, in adempimento del contratto, la conseguente condanna dei convenuti a ricevere la merce acquistata e a corrisponderne il prezzo, oltre al pagamento degli interessi moratori. I convenuti si erano costituiti e avevano contestato la domanda, eccependo l'inadempimento dell'obbligazione di consegna della merce da parte della venditrice e chiedendo per tale motivo, previa risoluzione del contratto, la condanna di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di euro
600,00, e in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, la riduzione della pretesa avversaria.
Il Giudice di Pace di Pordenone, applicando alla fattispecie in esame l'art. 61 del D.L.vo 206/2005
(Codice del Consumo), aveva riconosciuto il diritto degli acquirenti alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, nella misura del doppio della caparra, pronunciando la conseguente condanna di parte attrice.
2. Con il proposto appello, ha richiesto l'integrale riforma della sentenza di Parte_1 primo grado. L'appellante ha proposto tre motivi d'impugnazione, non particolarmente perspicui e certamente non sintetici, tutti relativi, sotto diversi profili, alla medesima questione controversa, relativa ai termini per la consegna dei beni compravenduti. In sintesi, secondo l'atto di appello, la sentenza sarebbe erronea per avere, con motivazione contraddittoria e superficiale, viziata anche a causa dell'omessa valutazione della documentazione prodotta e dell'erronea applicazione dei principi sull'onere della prova e della normativa del Codice del Consumo, erroneamente ricostruito i fatti e in particolare i termini concordati per la consegna, che secondo l'appellante, per effetto delle proroghe richieste dagli stessi compratori a causa dei loro problemi finanziari, non erano ancora scaduti quando questi ultimi, in data 15/2/2021, avevano illegittimamente preteso di risolvere il contratto.
3. Gli appellati hanno pregiudizialmente eccepito sia la nullità dell'atto di citazione in appello, in quanto contenente l'invito a costituirsi nel termine di 20 giorni, anziché nel termine di 70 giorni previsto dall'art. 163 c.p.c., sia l'inammissibilità dell'appello, per difetto dei requisiti di cui all'art
342 c.p.c..
4 Nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi di appello, sostenendo la correttezza della sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui aveva accertato i presupposti per la risoluzione della compravendita a causa dell'inadempimento della venditrice.
4. All'esito della prima udienza del giudizio d'appello, su concorde richiesta delle parti è stata fissata udienza per la rimessione in decisione, nella quale, previo deposito degli scritti conclusivi nei termini di legge, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza.
5. È infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, perché, come previsto dall'art. 343 c.p.c., la comparsa di costituzione in appello deve essere depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, essendo il termine di 70 giorni previsto solo per il primo grado, ove il termine a comparire è di 120 giorni e ove è previsto la scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., non contemplato invece in secondo grado, in cui il termine a comparire, di 90 giorni, non sarebbe congruente con una costituzione del convenuto entro 70 giorni prima dell'udienza.
Analogamente, l'appello non è inammissibile, perché, come anticipato, sono chiaramente specificati, pur se in termini ripetitivi e non sintetici, il capo impugnato della decisione, le censure alla ricostruzione dei fatti e la violazione di legge denunciata.
6. La questione posta con l'atto di appello concerne la correttezza della decisione di primo grado nel punto in cui ha riconosciuto i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata, per diversi ordini di motivi.
6.1. Il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile il termine per la consegna di 30 giorni di cui all'art. 61 del D.L.vo 206/2005, perché ha ritenuto carente la prova dell'esistenza di un diverso termine concordato tra le parti.
In realtà, nell'ordine di acquisto le parti avevano previsto, pur in termini approssimativi, la consegna della merce in “60 giorni circa”. Alla luce di tale previsione, va esclusa l'applicazione dell'art. 61 comma 1 D.L.vo citato, nella parte in cui impone al professionista, però solo nel caso in cui non vi sia una diversa pattuizione tra le parti, la consegna “... senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto ...”, perché, nel caso in esame,
5 la consegna immediata o entro 30 giorni sarebbero state incompatibili con il termine di 60 giorni concordato tra le parti. Se è pur vero che si era trattato di un termine approssimativo, è ragionevole considerare che, prima della scadenza dei 60 giorni, l'obbligo di consegna non avrebbe potuto considerarsi inadempiuto.
6.2. In ogni caso, a prescindere dall'individuazione dell'esatta scadenza del termine per la consegna e dei motivi per cui quest'ultima non era avvenuta, nella sentenza appellata non sono state correttamente valutate le conseguenze di tale scadenza.
Schematicamente, l'art. 61 citato distingue due ipotesi.
Una è quella prevista dai commi 4 e 5, nella quale, alla scadenza del termine per la consegna, il consumatore “... è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni ...” (comma 5). Tale ipotesi si verifica, ai sensi del comma 4, nei casi di rifiuto espresso di consegna da parte del professionista e di esistenza di un termine essenziale, secondo le previsioni contrattuali o secondo la volontà del consumatore anticipatamente comunicata al professionista. Tale prima ipotesi è estranea al caso in esame, non sussistendone i presupposti e non essendo mai stata invocata dalle parti.
Nella fattispecie deve quindi trovare applicazione la seconda ipotesi, disciplinata dal comma 3 della norma: “Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni”.
Si tratta di stabilire se, nel caso in esame, sia stato concesso il termine supplementare, e in caso positivo quale.
Secondo le parti appellate la risposta è positiva, perché la concessione del termine di ulteriori 30 giorni sarebbe avvenuta in data 12/1/2021 (con conseguente scadenza in data 11/2/2021), all'atto del pagamento della caparra confirmatoria.
La tesi non è condivisibile, per diversi motivi.
La conclusione che precede presuppone l'analisi dei documenti acquisiti agli atti, dai quali risulta che il giorno 12/1/2021, all'atto di versare la caparra, il compratore si era limitato a sottoscrivere una dichiarazione con la quale aveva precisato il titolo del pagamento (cioè l'imputazione all'ordine di acquisto corrispondente), senza alcuna specificazione sui termini per la consegna (all. 4 fascicolo
6 di primo grado dell'appellante), mentre il legale della venditrice, ricevuta la caparra, aveva testualmente comunicato al cliente di “... come concordato, provvederemo nei Parte_1 prossimi 30 (trenta) giorni a prendere contatto con Voi, così da informarVi sulle modalità e tempistiche della consegna ...” (doc.5).
Su tale premessa in fatto, pur considerando che l'invito formulato dal consumatore previsto dall'art. 61 comma 3 D.L.vo 206/2005 non deve necessariamente avere una veste formale, non resta che osservare:
- che in quell'occasione il consumatore aveva versato una caparra confirmatoria, condotta non propriamente congruente con la volontà di concedere un termine supplementare per l'altrui adempimento, a pena di risoluzione;
- che, in effetti, l'acquirente non aveva espressamente indicato al venditore alcun termine per la consegna;
- che l'unico termine era stato indicato dal professionista/venditore;
- che nemmeno si era trattato del termine per la consegna, ma di un termine intermedio per informare sulle “tempistiche della consegna”.
Ne deriva che, anche data per accertata la scadenza del termine originario di circa 60 giorni, non sussistendo l'ipotesi di risoluzione immediata e non avendo concesso il termine supplementare per l'adempimento, il consumatore non era legittimato a risolvere il contratto.
7. La perdurante validità ed efficacia tra le parti del contratto comporta l'accoglimento della domanda di adempimento proposta in primo grado dalla parte attrice/appellante.
Con specifico riferimento agli interessi moratori richiesti da poiché il Parte_1 pagamento del prezzo era stato contrattualmente previsto alla consegna della merce, potranno decorrere solo a partire da quest'ultima, in caso di mancato pagamento.
8. L'integrale accoglimento dell'appello comporta la soccombenza delle parti appellate e la loro conseguente condanna alla rifusione delle spese, per entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei valori medi di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo il valore della causa, per tutte le fasi in primo grado e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in grado di appello, non essendosi svolta la fase di trattazione o istruttoria.
7
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in grado d'appello, in persona del giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 449/2024 R.G., così decide:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 398/2023 del Giudice di Pace di
Pordenone, depositata l'8/8/2023 nel procedimento n. 1084/2021 R.G., condanna gli acquirenti e in solido tra loro, in adempimento del contratto di Parte_3 Parte_4 vendita stipulato tra le parti in data 5/11/2020, a ricevere in consegna da resso Parte_1 il proprio domicilio la merce oggetto del contratto, e a corrispondere alla venditrice, alla consegna, il saldo prezzo di € 3.200,00, oltre agli eventuali interessi moratori al saggio legale dalla data della consegna delle merce al saldo del prezzo;
2) condanna e alla rifusione in favore Parte_3 Parte_4 Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per il giudizio di primo grado nell'importo di euro
1.265,00 per compenso di avvocato e di euro 125,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15
% ed agli accessori di legge, e per il giudizio di secondo grado in euro 1.701,00 per compenso di avvocato ed in euro 174, 00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15 % ed agli accessori di legge.
Così deciso in Pordenone, il 27 giugno 2025.
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
8