Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Taranto
n. 3314 del 11.10.2019
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa;
rinvio dalla Cassazione.
N. R.G. 682/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Presidente relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile n. 682/2022 R.G. in materia di pubblico impiego, in grado di appello,
tra in persona del Ministro in Parte 1 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce
APPELLANTE- Ricorrente in riassunzione e
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Capobianco e dall'Avv. Controparte 1
,
Giovanni Rana
APPELLATO-Resistente in riassunzione
FATTO
ノpremesso di essere dipendente Con ricorso depositato il 4.09.2018 Controparte_1 quale funzionario dell'Area III, in servizio presso la del Parte 1
Ragioneria Territoriale dello Stato, sede di Taranto, aveva chiesto che venisse dichiarata nulla, illegittima o inefficace la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, irrogata
In particolare egli aveva lamentato: -la tardività dell'esercizio dell'azione disciplinare per violazione dell'art.55 bis del D.lgs. 165/2001 poiché il momento di conoscenza dei fatti, da cui decorreva il termine per la contestazione, era da individuarsi all'1.02.2017, data in cui egli aveva comunicato l'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico;
-la genericità della contestazione, perché priva del carattere della specificità, in quanto, senza indicare chiaramente la violazione disciplinare contestata e le norme violate, si era limitata a operare un mero rinvio ad uno stralcio della sentenza penale con cui veniva dichiarata la prescrizione di alcuni reati contestati nei suoi confronti;
-l'insussistenza degli addebiti, poiché le condotte ascritte non erano state accertate in sede penale, attesa la prevalenza della causa estintiva, poiché, ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p., era stato constatato solo che dagli atti non risultava evidente che il fatto non sussistesse o che l'imputato non lo avesse commesso e che il fatto non costituisse reato o che non fosse previsto dalla legge come reato.
Costituitosi in giudizio, il Parte 1 aveva contestato gli avversi assunti e aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Taranto, in accoglimento del ricorso, aveva annullato la sanzione disciplinare e condannato il Parte 1 alla restituzione delle somme trattenute in conseguenza della sanzione medesima, con accessori di legge, e al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Aveva escluso l'eccepita tardività dell'esercizio dell'azione disciplinare. Aveva invece ritenuto fondata la doglianza di genericità e indeterminatezza, rilevando che era insufficiente il rinvio per relationem alla sentenza penale e che nella contestazione non erano stati individuati con precisione, nella loro materialità, le asserite violazioni disciplinari. Aveva precisato che le condotte non erano state accertate in sede penale, poiché la pronuncia era stata resa ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p., e quindi annullato la sanzione disciplinare.
Con atto del 21.11.2019 aveva proposto appello il Parte 1
[...] lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata ravvisata la genericità e l'indeterminatezza degli addebiti e ritenuta l'insufficienza del rinvio per relationem alla sentenza penale. Aveva sostenuto che, invece, il puntuale richiamo nella contestazione disciplinare- dei fatti contenuti nei capi di imputazione del processo penale per i quali era stata dichiarata la prescrizione aveva adeguatamente informato il dipendente e gli aveva consentito di esercitare il diritto di difesa. Aveva altresì lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il Giudice non aveva tenuto conto delle prove offerte, avendole ritenute non autonome rispetto agli atti del processo penale. Il Parte 1 aveva concluso chiedendo la riforma della sentenza, il rigetto del ricorso e la conferma della Determinazione Direttoriale n.80514/18.
Costituitosi in giudizio, CP_1 aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza. Aveva concluso chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 16.07.2021 n.846 la Corte di Appello di Lecce aveva dichiarato inammissibile il gravame, reputando che si fosse verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: in particolare aveva evidenziato che, qualora la pronuncia si basi su più rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerla (come nel caso di specie, in cui la sentenza era fondata sia sulla genericità della contestazione disciplinare, sia sulla carenza di prova del fatto addebitato), la mancata impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile la censura delle altre. La Corte
d'Appello aveva quindi ritenuto che l'appellante avesse proposto un unico motivo di gravame riguardante l'accoglimento dell'eccezione di genericità della contestazione, senza muovere invece alcuna censura sulle ragioni che avevano indotto il Giudice a ritenere non provato, tramite il mero rinvio agli atti del processo penale, il fatto disciplinarmente rilevante.
Il ricorso per cassazione proposto dal Parte 1
[...] è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale con ordinanza n.29446/2022 ha affermato che". «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»... e che dall'atto di appello del Parte 1 emergeva chiaramente sia la volontà "
di impugnare sul tema della prova degli addebiti (nel punto in cui si affermava che la sentenza va
«pure» riformata nella parte in cui il giudice ha ritenuto che non vi fosse prova della sussistenza degli addebiti), sia la relativa difesa argomentativa (nella parte in cui si insisteva sulla possibilità della P.A. di dimostrare gli addebiti anche solo sulla base degli elementi rivenienti dal giudizio penale). La S.C. ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che non fosse stato proposto appello riguardo alla questione dell'accertamento della fondatezza degli addebiti e aveva conseguentemente omesso di pronunciare sul punto. Ha rinviato alla Corte di
Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Parte 1Con ricorso del 21.01.2022 il ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, riportando le argomentazioni e i principi espressi dalla Cassazione nella predetta ordinanza e chiedendo, in accoglimento dell'appello proposto, la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso proposto da CP 1 avverso il provvedimento disciplinare.
Costituitosi nel presente giudizio di riassunzione, CP_1 a contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione del 21.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nell'ordinanza di rimessione n.29446/2022 la Suprema Corte ha rilevato che il Parte_1 aveva impugnato la sentenza di primo grado non soltanto sulla questione della genericità della contestazione, ma anche sulla questione della prova dei comportamenti addebitati in sede disciplinare, e che, pertanto, non sussisteva l'inammissibilità dell'appello, dichiarata invece dalla
Corte di Appello di Lecce sull'errato presupposto che vi fosse stata censura soltanto sulla questione del vizio della contestazione disciplinare e si fosse formato il giudicato per mancata impugnazione della pronuncia sulla carenza di prova degli addebiti.
Nella presente fase di riassunzione a seguito del rinvio ex art.392 c.p.c. occorre quindi occuparsi dei motivi di doglianza espressi dal Parte 1 nell'originario atto di appello del
21.11.2019.
2. Ritiene questa Corte che sia condivisibile l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, circa l'eccessiva genericità della contestazione disciplinare del 16.3.2018.
Occorre precisare che l'indeterminatezza della contestazione non scaturisce, in maniera automatica, dal mero fatto che gli addebiti disciplinari siano stati ivi indicati per relationem, ossia mediante richiamo “ai reati di cui agli artt.416, 323, 640, 479, 476, 624-625,314, 319 bis, 321,
216-223 L.fall., 648 bis, 378, 629, 377 bis,” indicati nei capi di imputazione del processo penale svoltosi contro CP 1 ed altri imputati, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Taranto
n.7.2.2017, divenuta irrevocabile il 23.10.2017; deriva, bensì, dalle modalità concrete con cui nella fattispecie in esame ha operato il rinvio per relationem, ossia dal modo in cui sono indicati i fatti nei i capi di imputazione posti a base del processo penale, ciascuno dei quali, come emerge dalla lettura della prodotta sentenza penale, riguarda numerosi imputati (in tutto, nel processo, 32) e descrive operazioni ed episodi estremamente articolati e complessi, sia dal punto di vista oggettivo
(trattandosi di intricate e prolungate vicende amministrative-economiche), sia dal punto di vista soggettivo (per le varie interazioni tra i molteplici partecipanti in diverse vesti).
Si tratta, nella sentenza penale, di decine di capi di imputazione.
In altri termini, non si può fare a meno di osservare che nel testo dei predetti capi di imputazione le specifiche attività e le modalità con le quali si sarebbe svolto il ruolo partecipativo di
CP_1 non sono immediatamente e inequivocabilmente percepibili, restando esse non chiaramente enucleabili dalla congerie dei comportamenti attributi anche ai coimputati, in termini di associazione per delinquere o di concorso nei reati.
Del tutto insufficiente ai fini dell'individuazione dei comportamenti specificamente addebitati al dipendente CP 1 e della loro collocazione spaziale e temporale, è, nella sostanza, anche quella parte della lettera di contestazione disciplinare in cui il Parte 1 dopo aver richiamato gli articoli del codice penale relativi ai reati costituenti oggetto del processo penale, ha precisato che la relativa sentenza del Tribunale di Taranto del 7.2.2017 aveva "visto coinvolti numerosi imputati, tra i quali la S.V., in plurime, reiterate e gravi irregolarità poste in essere con la complicità di diversi funzionari pubblici, in occasione della gestione di più strutture affidate dal Controparte_2 a distinte imprese riconducibili o comunque collegate ad un unico imputato. Si fa riferimento al Parco Ricreativo Cimino, all'area attrezzata per la sosta ed il parcheggio per il turismo itinerante ed infine alla struttura area attrezzata a verde denominata
"Giardini Virgilio". Ulteriori irregolarità emergevano, inoltre, nel corso dello sviluppo dell'attività investigativa, in occasione della esecuzione dell'appalto inerente la fornitura di materiale igienico-sanitario in favore di uffici comunali”. Nel prosieguo della lettera di contestazione l'Ufficio per i procedimenti disciplinari del
Parte 1, dopo aver dato atto dell'avvenuta assoluzione in sede penale del CP 1 per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt. 110-112 81-61 n-2, 479 comma 2 c.p.c (falsa attestazione...) e perché il fatto non sussiste per il reato di cui agli artt.378 e 61 n.2 c.p., ha evidenziato che, invece, per altri reati (artt. 416 commi 1,2,5, 81, 110.112 n.1, 640 commi 1 e 2, 61 mn.7, 314 c.p.: "compimento di atti finalizzati ad indurre in errore il Controparte_2 che erogava, in favore di imprese affidatarie della gestione delle strutture sopra citate, elevate somme di danaro, giustificate solo in minima parte;
appropriazione indebita di somme di danaro, avendo la possibilità di autorizzare, consentire e, comunque, legittimare l'erogazione di danaro in nome e per conto del Controparte_2 ") era intervenuta la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, che “lascia impregiudicata ogni altra valutazione sugli aspetti relativi all'accertamento dei fatti e della responsabilità”. Secondo il Ministero datore di lavoro, dunque, i fatti e le responsabilità “restano sostanzialmente confermati dalle motivazioni della predetta sentenza del
Tribunale di Taranto, da intendersi integralmente trascritta e riprodotta in questa sede, le condotte rilevate nell'istruttoria penale assumono incontestabile rilevanza sul piano disciplinare, compromettendo il rapporto fiduciario con l'Amministrazione", poiché il Tribunale penale non aveva ravvisato i presupposti per giungere ad una pronunzia assolutoria ex art. 129 comma 2 c.p.p., mancando le condizioni per escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale.
La valutazione complessiva della lettera di contestazione non è utile a individuare gli specifici comportamenti che il Parte 1 intende attribuire al Per_1 e ai quali assegna rilevanza disciplinare, essendo carente degli elementi descrittivi necessari ad evidenziare le caratteristiche oggettive
(azioni, omissioni, modalità, collocazione temporale) e soggettive dei singoli fatti (ivi definiti come
"irregolarità”) di cui il lavoratore è chiamato a rispondere.
Il richiamo esplicito alla sentenza penale n.385/2017 (documento redatto in 175 pagine), contenuto nella nota disciplinare, è comunque inidoneo a risolvere il problema della genericità e indeterminatezza della contestazione, posto che, come emerge dalle pagg.24-25 della stessa sentenza, il Tribunale penale -per quanto qui interessa- ha emesso una pronuncia di non doversi procedere per estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione ritenendo che nei confronti degli imputati (tra cui il CP_1 mancasse, in quel giudizio, “una prova positiva ed evidente della loro innocenza" e che pertanto non si poteva far luogo ad una pronuncia assolutoria nel merito.
Nella predetta sentenza viene evidenziato infatti che, in presenza di una causa di estinzione del reato, sorge per il giudice penale l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di non punibilità, mentre è consentita una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 c.p.p.
"soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di approfondimento”. Sulla base di tale premessa, nella sentenza penale n.385/2017 si giunge a concludere, sul punto, che “non sussistono i presupposti per giungere ad una pronuncia assolutoria di tal fatta, sicché deve essere data prevalenza ad una pronuncia di non doversi procedere per estinzione, a seguito di prescrizione, dei reati...". Nel processo penale la mancata prova dell'estraneità del CP 1 rispetto ai fatti contestati costituisce elemento idoneo ad escludere l'assoluzione in caso di prescrizione dei reati;
nel processo civile, invece, la mancanza di una evidente estraneità del dipendente non vale a surrogare la prova dovuta ex art.2697 c.c.
Nel caso in esame neppure considerando il contenuto del rinvio alla sentenza penale nella lettera di contestazione disciplinare è possibile individuare adeguatamente i comportamenti irregolari attribuiti al dipendente CP_1 sì da consentire a costui il pieno esercizio del diritto di difesa in sede disciplinare, essendo irrilevante la circostanza che il CP 1 abbia potuto difendersi nel processo penale, trattandosi di due distinti procedimenti, caratterizzati da discipline differenti.
3. Argomentazioni connesse ai rilievi fin qui esposti conducono altresì all'infondatezza della ulteriore censura mossa nell'atto di appello dal Parte 1 a quella parte della sentenza di primo grado in cui si era ravvisata la carenza di prova della sussistenza degli addebiti e la mancanza di elementi su cui poter fondare, in sede civile, un autonomo apprezzamento della rilevanza disciplinare dei fatti.
Nel giudizio civile proposto dal lavoratore avverso la sanzione disciplinare grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare i fatti costituenti oggetto dell'addebito, che giustificano in concreto il potere disciplinare esercitato con la sanzione (v. Cass. n.12429/2018, n.16597/2918). Il principio, posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi (v. Cass. n. 11153/2001, che richiama n.7671/1983).
Pertanto non è sufficiente, per il MINISTERO, invocare la sentenza penale, posto che essa, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., si è limitata a rilevare -peraltro in maniera indistinta per tutti gli imputati interessati che dall'istruttoria non emergevano in maniera evidente circostanze idonee ad escludere l'esistenza dei fatti, la commissione di essi da parte dell'imputato e la loro rilevanza penale, senza richiamare gli specifici elementi probatori sulla base dei quali il Tribunale penale ha ritenuto di non poter constatare i presupposti per l'assoluzione.
Ma è chiaro che la valutazione dell'insussistenza di elementi idonei ad escludere la responsabilità dell'imputato, operata nel giudizio penale secondo il menzionato art. 129 c.p.p., risponde a criteri processuali diversi rispetto a quelli della valutazione istruttoria propria del giudizio civile, nel quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c. ("Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"), occorre che la prova dei fatti che determinano la responsabilità sia positivamente fornita dalla parte che ne sostiene l'esistenza per trarne un diritto, non essendo invece sufficiente la semplice mancanza di cause evidenti di esclusione dei fatti illeciti o della relativa responsabilità.
Ne consegue che nel caso di specie, nel quale l'Amministrazione datrice di lavoro nella contestazione disciplinare non ha indicato fatti specifici da addebitare al dipendente, e nel presente giudizio non ha fornito sufficienti elementi di prova, essendosi limitato a richiamare la sentenza penale che, riguardo al CP 1 contiene le pronunce fin qui descritte, non può ritenersi fornita la dimostrazione degli illeciti disciplinari e della relativa responsabilità di CP 1
La sentenza impugnata deve quindi essere confermata.
4 Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e quindi anche del fatto che il ricorso per cassazione del Parte 1 è stato accolto, si ravvisano motivi idonei a determinare la compensazione delle spese di tutti i gradi e le fasi nella misura di 1/3 del totale, mentre la quota residua grava sullo stesso Parte_1 in base al principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visti gli artt.392 e 437 c.p.c., definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.29446/2022, sull'appello proposto con ricorso del 21.11.2019 dal
[...] avverso la Parte 1 nei confronti di Controparte_1 sentenza n.3314 dell'11.10.2019 del Tribunale di Taranto, nel giudizio riassunto dal predetto
Parte 1 con ricorso del 21.11.2022, così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa tra le parti, nella misura di 1/3 del totale, le spese del secondo grado, del giudizio Parte 1 appellante a pagare nei confronti di Cassazione e del giudizio di rinvio;
condanna il
1.600,00 per l'appello; in € 1.400,00 per il dell'appellato CP_1 i residui 2/3, liquidati in € giudizio di Cassazione;
in € 1.600 per quello di rinvio;
in tutti i casi oltre IVA e CAP come per legge;
con distrazione in favore degli avv.ti Andrea Capobianco e Giovanni Rana.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione. Così deciso in Lecce il 21.03.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio