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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/04/2024, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppina Sanna Presidente dott. Elisabetta Carta Giudice dott. Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3125 /2023 promossa da:
Parte_1
Con l'avv.to FOIS SALVO GIOVANNI
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con l'avv.to FADDA PATRIZIA
RESISTENTE
OGGETTO : separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06/12/2023 , e Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo che il Tribunale pronunciasse Controparte_1 la separazione coniugale tra loro.
Premetteva di avere contratto matrimonio in RI in data 13 settembre 1997 e che dalla loro unione erano nati due figli entrambi maggiorenni laureato in Persona_1 giurisprudenza e professionalmente occupato presso uno studio legale Romano, LI ancora studentessa;
precisavano che la casa familiare attualmente occupata dalla CP_1 con la figlia era di sua esclusiva proprietà ; chiedeva, quindi, l'assegnazione della casa familiare con collocazione della figlia presso di se qualora non volesse seguire la madre in altro abitazione, in questo caso offriva ero 400 mensili per il suo mantenimento oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 3 Si costituiva non opponendosi alla richiesta di separazione ma Controparte_2 opponendosi alla assegnazione della casa familiare al in quanto nella stessa viveva Pt_1 la figlia LI e al suo rientro da Roma il figlio quest'ultimo, a detta Persona_1 della non era affatto indipendente economicamente, avendo ancora bisogno del CP_1 contributo dei genitori ma lo stesso aveva dichiarato di rinunciare al contributo paterno, con riferimento a LI chiedeva la determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 800 mensili oltre assegno unico e il 50% delle spese straordinarie .delle dichiarazioni contenute nella nota inviata con la quale si insisteva nelle conclusioni assunte e si esprimeva la volontà di non riconciliarsi , la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti comparivano davanti al Giudice istruttore e dichiaravano la volontà di non riconciliarsi .
Il Giudice proponeva alle parti accordo sulle condizioni di separazione che prevedeva l'assegnazione della casa familiare in RI Via Perantoni Satta alla la quale la CP_1 abiterà unitamente alla propria figlia maggiorenne LI, la quale esplicitamente allegava dichiarazione in tal senso;
determinazione di un assegno di mantenimento in favore di LI di € 600 mensili da corrispondersi alla entro il cinque di ogni CP_1 mese e rivalutabile annualmente, assegno unico universale alla e spese straordinarie CP_1 al 50% nei limiti e con le modalità di cui al protocollo CNF adottato dal Tribunale.
Le parti all'udienza del 24.4.2024 accettavano la proposta e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Deve essere dichiarata la separazione tra e Parte_1 CP_1
in quanto come gli stessi concordemente dichiarato la prosecuzione della
[...] convivenza tra loro era divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151 1 comma c.c. e ciò alle condizioni raggiunte all'udienza del 24.4.2024 e sopra riportate
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda di separazione,
1) Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) Manda all'ufficiale dello stato civile del Comune di SASSARI per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto in data 13.9.1997 atto n. 296 parte 2 serie A
3) Condizioni : come da accordo raggiunto all'udienza del 24.4.2024
4) Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione pagina 2 di 3 RI , 26/04/2024
Il Presidente dott. G.Sanna
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppina Sanna Presidente dott. Elisabetta Carta Giudice dott. Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3125 /2023 promossa da:
Parte_1
Con l'avv.to FOIS SALVO GIOVANNI
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con l'avv.to FADDA PATRIZIA
RESISTENTE
OGGETTO : separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06/12/2023 , e Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo che il Tribunale pronunciasse Controparte_1 la separazione coniugale tra loro.
Premetteva di avere contratto matrimonio in RI in data 13 settembre 1997 e che dalla loro unione erano nati due figli entrambi maggiorenni laureato in Persona_1 giurisprudenza e professionalmente occupato presso uno studio legale Romano, LI ancora studentessa;
precisavano che la casa familiare attualmente occupata dalla CP_1 con la figlia era di sua esclusiva proprietà ; chiedeva, quindi, l'assegnazione della casa familiare con collocazione della figlia presso di se qualora non volesse seguire la madre in altro abitazione, in questo caso offriva ero 400 mensili per il suo mantenimento oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 3 Si costituiva non opponendosi alla richiesta di separazione ma Controparte_2 opponendosi alla assegnazione della casa familiare al in quanto nella stessa viveva Pt_1 la figlia LI e al suo rientro da Roma il figlio quest'ultimo, a detta Persona_1 della non era affatto indipendente economicamente, avendo ancora bisogno del CP_1 contributo dei genitori ma lo stesso aveva dichiarato di rinunciare al contributo paterno, con riferimento a LI chiedeva la determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 800 mensili oltre assegno unico e il 50% delle spese straordinarie .delle dichiarazioni contenute nella nota inviata con la quale si insisteva nelle conclusioni assunte e si esprimeva la volontà di non riconciliarsi , la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti comparivano davanti al Giudice istruttore e dichiaravano la volontà di non riconciliarsi .
Il Giudice proponeva alle parti accordo sulle condizioni di separazione che prevedeva l'assegnazione della casa familiare in RI Via Perantoni Satta alla la quale la CP_1 abiterà unitamente alla propria figlia maggiorenne LI, la quale esplicitamente allegava dichiarazione in tal senso;
determinazione di un assegno di mantenimento in favore di LI di € 600 mensili da corrispondersi alla entro il cinque di ogni CP_1 mese e rivalutabile annualmente, assegno unico universale alla e spese straordinarie CP_1 al 50% nei limiti e con le modalità di cui al protocollo CNF adottato dal Tribunale.
Le parti all'udienza del 24.4.2024 accettavano la proposta e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Deve essere dichiarata la separazione tra e Parte_1 CP_1
in quanto come gli stessi concordemente dichiarato la prosecuzione della
[...] convivenza tra loro era divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151 1 comma c.c. e ciò alle condizioni raggiunte all'udienza del 24.4.2024 e sopra riportate
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda di separazione,
1) Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) Manda all'ufficiale dello stato civile del Comune di SASSARI per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto in data 13.9.1997 atto n. 296 parte 2 serie A
3) Condizioni : come da accordo raggiunto all'udienza del 24.4.2024
4) Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione pagina 2 di 3 RI , 26/04/2024
Il Presidente dott. G.Sanna
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