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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 3028 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(C.F. ), in persona del curatore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con l'avv. Giuseppe Malignano Stuart
-parte attrice- contro
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Giorgio Alessandro Controparte_1 C.F._1
Ambrosii
-parte convenuta-
e
Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, giudizio con l'avv. Gaetano Biocca
-parte convenuta-
***
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 66 L.F.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia alla giustizia dell'On. adito Tribunale di Teramo, in accoglimento della presente domanda, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria degli atti di cui ai punti a) e b) della stessa, dichiarandoli inefficaci nei confronti della
[...]
con salvezza dei diritti acquistati a titolo oneroso da eventuali terzi in Parte_2 buona fede, con vittoria delle spese, diritti e onorari del presente giudizio”;
- PER PARTE CONVENUTA “- Respingere e rigettare la domanda di parte Controparte_1 attrice in quanto inammissibile e infondata in fatto come in diritto;
- Condannare la
[...]
[...
[...] [...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto ha agito abusando dello strumento Controparte_3 processuale in assenza dei presupposti oggettivi indefettibilmente richiesti per l'azione revocatoria;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge”;
- PER PARTE CONVENUTA
[...]
Controparte_2
: “A) in via preliminare, ove ritenuta la presente azione sussumibile in una di quelle previste
[...] dal D. Lgs. N. 168/2003 risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, e, nella specie, sotto il genus dell'azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall.
dal Curatore, ed ove dovesse essere ritenuta la competenza per materia e territorio inderogabile Parte_3 delle sezioni specializzate in materia di impresa e, quindi, rilevabile d'ufficio ex combinato disposto degli artt. 28 e 38, comma 3, c.p.c., dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Teramo per esser competente il
Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa;
B) in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione svolta dal per le ragioni meglio illustrate nella superiore Parte_1 narrativa, anche per difetto di interesse ad agire del attore;
C) in subordine, nel merito, rigettare Parte_1 integralmente tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti della in quanto inammissibili, CP_2 improponibili, improcedibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto;
D) rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione spiegata nei confronti della Banca, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.; E) sempre ed in ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato il (di seguito Parte_1 anche solo il “ ” o la ”) ha convenuto in giudizio e la Parte_1 Pt_2 Controparte_1 [...]
Controparte_2
Cont
limitata (di seguito anche solo la “ o “ ”), al fine di ottenere la declaratoria
[...] CP_2 di inefficacia ai sensi dell'art. 66 L.F. di due contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, conclusi tra la e l'impresa in bonis. Controparte_5
I-1.1. La Curatela ha, a tal fine, allegato e dedotto:
- che con rogito per Notar del 16.02.2012 (Rep. 241595 - Racc. 58520), ripassato tra la Per_1
e in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di Controparte_5 Controparte_1
nonché in qualità di terzo datore di ipoteca unitamente alla madre Controparte_6 [...] era stato stipulato un atto di “apertura di credito in conto corrente con garanzia Per_2 ipotecaria” per un importo di euro 225.000,00, da utilizzare sul c/c n. 34545, a garanzia del quale
2 era stata iscritta un'ipoteca volontaria di euro 450.000,00 su immobili di proprietà di Controparte_1
e loro pervenuti per successione di Persona_2 Persona_3
- che con altro rogito per Notar del 24.05.2012 (Racc. 46186 – Racc. 19496), ripassato tra Per_4 la e in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante Controparte_5 Controparte_1 di nonché in qualità di terzo datore di ipoteca unitamente alla coniuge Controparte_6 Per_5
era stato stipulato altro atto di “apertura di credito in conto corrente con garanzia
[...] ipotecaria” per un importo di euro 370.000,00 da utilizzare sul c/c n. 34610, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca volontaria di euro 740.000,00 su un appartamento di proprietà di CP_1 conferito in fondo patrimoniale;
[...]
- che il 18.05.2012 (sei giorni prima della stipula del secondo atto), con atto autenticato nelle firme dal Notar registrato a Giulianova il 18.05.2012 al n. 3221, serie 1T, e presso il Registro Per_1 delle Imprese il 22.05.2012, aveva concesso in affitto a (impresa CP_6 Parte_4 amministrata da figlia del convenuto) il proprio ramo d'azienda, effettuando così Persona_6 una sorta di trasferimento dell'intera azienda, facendo divenire una “società fantasma”, CP_6 nuda di attività e pronta per il fallimento;
- che, a detta dell'attrice, la concessione dei predetti crediti per complessivi euro 595.000,00 da parte della a una società in evidente stato di difficoltà finanziaria, a fronte di garanzie Controparte_5 ipotecarie su beni di valore inferiore rispetto al credito garantito, era risultata pregiudizievole per i creditori in violazione della par condicio creditorum, integrando nella sostanza un'operazione di simulata apertura di credito a favore del cliente con contestuale prestazione di garanzia per nascondere una concessione di garanzia per debito preesistente.
I-2. Si è tardivamente costituito in giudizio contestando integralmente la Controparte_1 ricostruzione avversaria e concludendo per il rigetto delle domande, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I-2.1. Egli ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e l'insussistenza del pregiudizio in danno dei creditori di CP_6
- che, in realtà, nei due atti di apertura di credito, l'amministratore di aveva CP_6 offerto in garanzia beni immobili di sua proprietà, sino ad allora ricompresi nel fondo patrimoniale costituito anni addietro;
- che nessun depauperamento del patrimonio societario si era dunque verificato in conseguenza dei suddetti atti, posto che l'unico, legittimo ed insindacabile fine perseguito era stato quello di agevolare il prosieguo dell'attività aziendale;
- che gli atti posti in essere sarebbero avvenuti in un periodo temporale in cui non era affatto sussistente un irreparabile stato di decozione di la cui dichiarazione di CP_6
3 fallimento era stata pronunciata ben tre anni dopo gli accordi raggiunti con la Banca di
Teramo. Cont I-3. Si è altresì tardivamente costituita la (già ), formulando le conclusioni Controparte_5 sopra trascritte.
I-3.1. In particolare, la ha allegato, dedotto ed eccepito: CP_2
- in via preliminare, la incompetenza territoriale e per materia del Tribunale ordinario di
Teramo in favore della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di
L'Aquila, in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 146 L.F.;
- in via principale, l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ad agire, posto che: a) la era stata regolarmente ammessa al passivo fallimentare per l'importo complessivo CP_2 di euro 748.902,66, in forza di decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile e quindi opponibile alla massa, fondato anche sui due rapporti di credito oggetto del presente giudizio;
b) in sede di accertamento del passivo nulla era stato eccepito dalla Curatela;
c) ove fosse stato interesse della Curatela contestare l'efficacia e/o validità dei due rapporti di credito, avrebbe dovuto agire ai sensi dell'art. 98 L.F.;
- nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza dell'eventus damni (allegato solo con riferimento generico alla lesione della par condicio creditorum) e del requisito soggettivo, non essendovi elementi da cui la potesse dedurre lo stato di insolvenza della società al CP_2 momento della concessione delle linee di credito, avvenuta peraltro ben tre anni prima del fallimento.
I-4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è poi pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 al cui esito, con ordinanza del 29.11.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 17.02.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. In via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza formulata Cont da con la propria comparsa, stante il maturare delle preclusioni di cui all'art. 167, comma 2,
c.p.c. In ogni caso, l'eccezione avrebbe dovuto comunque essere disattesa, stante l'inequivocabile qualificazione della domanda attorea ai sensi dell'art. 66 L.F. e non già quale azione di responsabilità ex art. 146 L.F. Sebbene, infatti, la parte attrice abbia fatto riferimento nelle proprie allegazioni anche a profili di responsabilità dell'allora amministratore tali riferimenti appaiono Controparte_1 meramente illustrativi del contesto in cui si collocano gli atti di cui si chiede la declaratoria di inefficacia e non fondano autonome domande di natura risarcitoria.
4 II-6. Venendo al merito della lite, risulta utile svolgere brevi considerazioni in merito all'azione in questa sede intrapresa dalla Curatela.
A mente dell'art. 66 L.F. “Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
La disposizione citata consente all'organo fallimentare di addivenire alla declaratoria di inefficacia di quegli atti rispetto ai quali fa difetto taluno dei presupposti individuati all'art. 67 L.F., purché ricorrano i requisiti richiesti in generale per il vittorioso esperimento dell'actio pauliana.
Come chiarito in giurisprudenza, “La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28286 del 09.10.2023, Rv. 669316-01).
Il carattere derivativo dell'azione di cui all'art. 66 L.F. comporta che il suo teleologismo debba essere di necessità individuato in quello della actio pauliana e, cioè, nell'esigenza di ottenere una pronuncia costitutiva di inefficacia relativa di un atto dispositivo idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale generica del debitore, non potendo la stessa – secondo il prevalente indirizzo dottrinario – perseguire le finalità proprie dell'azione revocatoria fallimentare, quest'ultima essendo orientata al ripristino della par condicio creditorum.
Ciò trova conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore ex art. 66 l. fall. comporta una deviazione dallo schema comune previsto dall'art. 2901 c.c. unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti cui è correlato
l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4777 del 15.02.2023).
II-6.1. Da quanto sin qui osservato derivano importanti conseguenze in punto di distribuzione dell'onus probandi. Sul curatore grava infatti un onere probatorio certamente gravoso, non potendo lo stesso fare ricorso alle presunzioni che caratterizzano la revocatoria fallimentare che, com'è noto, si avvantaggia di un regime probatorio presuntivo a favore dell'organo concorsuale (cfr. Cass. n.
4777/2023 cit.; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36033 del 22.11.2021 secondo cui stante la natura derivativa dell'azione proposta dal curatore, questa resta retta dai requisiti sostanziali di cui all'art. 2901 c.c.).
II-6.1.1. Dal punto di vista oggettivo il curatore è tenuto a provare che l'atto assoggettato a revocatoria ha arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori e che tale pregiudizio, prodottosi al momento del compimento dell'atto sussiste anche al momento in cui l'azione viene esercitata;
non
5 rileva né si richiede che l'atto abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza.
Ciò, del resto, trova piena giustificazione in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato - che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa - sicché in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5658 del 02.03.2021).
L'eventus damni non si esaurisce peraltro nella vera e propria perdita patrimoniale e, quindi, in atti di distrazione che incidano quantitativamente sulla consistenza del patrimonio rendendolo incapiente ma si estende ad ogni atto che renda più difficile, più incerto o anche solo più oneroso il soddisfacimento del credito, incidendo anche solo qualitativamente sulla composizione del patrimonio del debitore (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 16221 del 18.09.2019, Rv.
654318-01).
Particolarmente utili per il giudizio di merito risultano le indicazioni fornite dal giudice di legittimità
(cfr. Cass. n. 5658/2021 cit.), secondo cui in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, quest'ultimo deve dare positiva prova: a) della consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
II-6.1.2. Dal punto di vista soggettivo, il curatore è tenuto a provare la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto – c.d. scientia damni – e, se l'atto è oneroso, anche in capo al terzo.
II-7. Le coordinate ermeneutiche che si sono sin qui delineate vanno ora rapportate al caso di specie.
Deve a tal proposito rilevarsi che la prospettazione attore risulta a tratti imperscrutabile. La Curatela chiede infatti la revocatoria ordinaria di due contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria prestata da terzi, deducendo che tali atti risultano lesivi della garanzia patrimoniale generica dei creditori della impresa in bonis e, dunque, revocabili ex art. 66 L.F.
Contestualmente, però, l'attrice svolge ampie deduzioni in ordine a profili di responsabilità del convenuto prospettando un interesse a che nel patrimonio di quest'ultimo “vengano Controparte_1 riportati più beni possibili da utilizzare per un maggior soddisfacimento delle ragioni creditorie” (p. 5 – citazione).
Sicché nella prospettazione attorea si rinviene una sovrapposizione indebita in ordine agli effetti prodotti dai negozi revocandi nelle distinte e separate sfere patrimoniali dell'impresa in bonis e del terzo datore di ipoteca CP_1
6 Per effetto di tale sovrapposizione non è dato identificare, neppure sotto il profilo meramente allegatorio, l'eventus damni. La parte attrice non spiega, infatti, quale pregiudizio è concretamente derivato alla garanzia patrimoniale generica di in bonis dalla stipula delle aperture di CP_6 credito, non potendo certo tale pregiudizio essere individuato nel fatto che un soggetto terzo
( ha prestato garanzia ipotecaria, risultando anzi tale prestazione vieppiù Controparte_1 funzionale alle esigenze della impresa in bonis, avendole ciò consentito di attingere a risorse finanziarie aggiuntive.
La domanda si presenta dunque deficitaria già sul piano della corretta allegazione dell'eventus damni.
Sul punto la Curatela, in sede di comparsa conclusionale (p. 6 ss.) afferma espressamente che “non si vede come possa dubitarsi dei concreti vantaggi che dall'esito positivo della presente azione verrebbero ai creditori, poiché rientrerebbero nell'attivo fallimentare i beni immobili di cui ai punti a) e b) dell'atto di citazione, di consistente valore e perciò volontariamente, ma illegittimamente, sottratti alla massa”.
La prospettazione non risulta perspicua, atteso che dall'accoglimento della domanda non si potrebbe produrre l'effetto invocato, attesa la pacifica titolarità degli immobili gravati dalla garanzia ipotecaria in capo a soggetti terzi rispetto all'impresa in bonis.
La non corretta enucleazione, sul piano delle allegazioni, dell'evento di danno ha comportato – a fortiori – il mancato assolvimento, da parte del attore, al gravoso onere della prova su di Parte_1 esso gravante, per come enucleato nei formanti dottrinale e giurisprudenziale, succintamente richiamati supra § II-6.
II-8. Quanto precede consente il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. La domanda spiegata dalla Curatela va rigettata, facendo palese difetto del presupposto dell'eventus damni.
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in favore di entrambe le parti convenute, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari a euro 595.000,00; applicazione dello scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00, aumentato del 10% ai sensi dell'art. 6 d.m. cit.; riduzione del
50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della non particolare complessità dell'affare, del consolidato contesto giurisprudenziale in cui la lite si inserisce e dell'esiguo numero delle questioni giuridiche rilevanti).
III-10.1. Le spese di lite dovute dall'attrice soccombente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(come si evince dall'annotazione di cancelleria, evento Consolle del 06.09.2017) in favore del
7 convenuto vittorioso anch'esso provvisoriamente ammesso al medesimo beneficio, CP_1 dovranno essere versate in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 25653 del 13.11.2020, Rv. 659595-01).
III-10.2. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dal la stessa non può essere accolta, CP_1 non sussistendone i presupposti. Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite. In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'odierna procedura attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3028/2017 promosso dal nei confronti di Parte_1
e della Controparte_1 Controparte_7
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- RIGETTA la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
- CONDANNA il alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 12.351,35 per compensi, oltre spese
[...] generali, CPA e IVA come per legge, disponendo il versamento del dovuto in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- CONDANNA il alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di Controparte_7 lite, che si liquidano in euro 12.351,35 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da Controparte_1
Così deciso in Teramo, il 15 marzo 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 3028 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(C.F. ), in persona del curatore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con l'avv. Giuseppe Malignano Stuart
-parte attrice- contro
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Giorgio Alessandro Controparte_1 C.F._1
Ambrosii
-parte convenuta-
e
Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, giudizio con l'avv. Gaetano Biocca
-parte convenuta-
***
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 66 L.F.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia alla giustizia dell'On. adito Tribunale di Teramo, in accoglimento della presente domanda, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria degli atti di cui ai punti a) e b) della stessa, dichiarandoli inefficaci nei confronti della
[...]
con salvezza dei diritti acquistati a titolo oneroso da eventuali terzi in Parte_2 buona fede, con vittoria delle spese, diritti e onorari del presente giudizio”;
- PER PARTE CONVENUTA “- Respingere e rigettare la domanda di parte Controparte_1 attrice in quanto inammissibile e infondata in fatto come in diritto;
- Condannare la
[...]
[...
[...] [...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto ha agito abusando dello strumento Controparte_3 processuale in assenza dei presupposti oggettivi indefettibilmente richiesti per l'azione revocatoria;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge”;
- PER PARTE CONVENUTA
[...]
Controparte_2
: “A) in via preliminare, ove ritenuta la presente azione sussumibile in una di quelle previste
[...] dal D. Lgs. N. 168/2003 risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, e, nella specie, sotto il genus dell'azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall.
dal Curatore, ed ove dovesse essere ritenuta la competenza per materia e territorio inderogabile Parte_3 delle sezioni specializzate in materia di impresa e, quindi, rilevabile d'ufficio ex combinato disposto degli artt. 28 e 38, comma 3, c.p.c., dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Teramo per esser competente il
Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa;
B) in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione svolta dal per le ragioni meglio illustrate nella superiore Parte_1 narrativa, anche per difetto di interesse ad agire del attore;
C) in subordine, nel merito, rigettare Parte_1 integralmente tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti della in quanto inammissibili, CP_2 improponibili, improcedibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto;
D) rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione spiegata nei confronti della Banca, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.; E) sempre ed in ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato il (di seguito Parte_1 anche solo il “ ” o la ”) ha convenuto in giudizio e la Parte_1 Pt_2 Controparte_1 [...]
Controparte_2
Cont
limitata (di seguito anche solo la “ o “ ”), al fine di ottenere la declaratoria
[...] CP_2 di inefficacia ai sensi dell'art. 66 L.F. di due contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, conclusi tra la e l'impresa in bonis. Controparte_5
I-1.1. La Curatela ha, a tal fine, allegato e dedotto:
- che con rogito per Notar del 16.02.2012 (Rep. 241595 - Racc. 58520), ripassato tra la Per_1
e in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di Controparte_5 Controparte_1
nonché in qualità di terzo datore di ipoteca unitamente alla madre Controparte_6 [...] era stato stipulato un atto di “apertura di credito in conto corrente con garanzia Per_2 ipotecaria” per un importo di euro 225.000,00, da utilizzare sul c/c n. 34545, a garanzia del quale
2 era stata iscritta un'ipoteca volontaria di euro 450.000,00 su immobili di proprietà di Controparte_1
e loro pervenuti per successione di Persona_2 Persona_3
- che con altro rogito per Notar del 24.05.2012 (Racc. 46186 – Racc. 19496), ripassato tra Per_4 la e in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante Controparte_5 Controparte_1 di nonché in qualità di terzo datore di ipoteca unitamente alla coniuge Controparte_6 Per_5
era stato stipulato altro atto di “apertura di credito in conto corrente con garanzia
[...] ipotecaria” per un importo di euro 370.000,00 da utilizzare sul c/c n. 34610, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca volontaria di euro 740.000,00 su un appartamento di proprietà di CP_1 conferito in fondo patrimoniale;
[...]
- che il 18.05.2012 (sei giorni prima della stipula del secondo atto), con atto autenticato nelle firme dal Notar registrato a Giulianova il 18.05.2012 al n. 3221, serie 1T, e presso il Registro Per_1 delle Imprese il 22.05.2012, aveva concesso in affitto a (impresa CP_6 Parte_4 amministrata da figlia del convenuto) il proprio ramo d'azienda, effettuando così Persona_6 una sorta di trasferimento dell'intera azienda, facendo divenire una “società fantasma”, CP_6 nuda di attività e pronta per il fallimento;
- che, a detta dell'attrice, la concessione dei predetti crediti per complessivi euro 595.000,00 da parte della a una società in evidente stato di difficoltà finanziaria, a fronte di garanzie Controparte_5 ipotecarie su beni di valore inferiore rispetto al credito garantito, era risultata pregiudizievole per i creditori in violazione della par condicio creditorum, integrando nella sostanza un'operazione di simulata apertura di credito a favore del cliente con contestuale prestazione di garanzia per nascondere una concessione di garanzia per debito preesistente.
I-2. Si è tardivamente costituito in giudizio contestando integralmente la Controparte_1 ricostruzione avversaria e concludendo per il rigetto delle domande, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I-2.1. Egli ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e l'insussistenza del pregiudizio in danno dei creditori di CP_6
- che, in realtà, nei due atti di apertura di credito, l'amministratore di aveva CP_6 offerto in garanzia beni immobili di sua proprietà, sino ad allora ricompresi nel fondo patrimoniale costituito anni addietro;
- che nessun depauperamento del patrimonio societario si era dunque verificato in conseguenza dei suddetti atti, posto che l'unico, legittimo ed insindacabile fine perseguito era stato quello di agevolare il prosieguo dell'attività aziendale;
- che gli atti posti in essere sarebbero avvenuti in un periodo temporale in cui non era affatto sussistente un irreparabile stato di decozione di la cui dichiarazione di CP_6
3 fallimento era stata pronunciata ben tre anni dopo gli accordi raggiunti con la Banca di
Teramo. Cont I-3. Si è altresì tardivamente costituita la (già ), formulando le conclusioni Controparte_5 sopra trascritte.
I-3.1. In particolare, la ha allegato, dedotto ed eccepito: CP_2
- in via preliminare, la incompetenza territoriale e per materia del Tribunale ordinario di
Teramo in favore della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di
L'Aquila, in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 146 L.F.;
- in via principale, l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ad agire, posto che: a) la era stata regolarmente ammessa al passivo fallimentare per l'importo complessivo CP_2 di euro 748.902,66, in forza di decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile e quindi opponibile alla massa, fondato anche sui due rapporti di credito oggetto del presente giudizio;
b) in sede di accertamento del passivo nulla era stato eccepito dalla Curatela;
c) ove fosse stato interesse della Curatela contestare l'efficacia e/o validità dei due rapporti di credito, avrebbe dovuto agire ai sensi dell'art. 98 L.F.;
- nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza dell'eventus damni (allegato solo con riferimento generico alla lesione della par condicio creditorum) e del requisito soggettivo, non essendovi elementi da cui la potesse dedurre lo stato di insolvenza della società al CP_2 momento della concessione delle linee di credito, avvenuta peraltro ben tre anni prima del fallimento.
I-4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è poi pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 al cui esito, con ordinanza del 29.11.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 17.02.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. In via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza formulata Cont da con la propria comparsa, stante il maturare delle preclusioni di cui all'art. 167, comma 2,
c.p.c. In ogni caso, l'eccezione avrebbe dovuto comunque essere disattesa, stante l'inequivocabile qualificazione della domanda attorea ai sensi dell'art. 66 L.F. e non già quale azione di responsabilità ex art. 146 L.F. Sebbene, infatti, la parte attrice abbia fatto riferimento nelle proprie allegazioni anche a profili di responsabilità dell'allora amministratore tali riferimenti appaiono Controparte_1 meramente illustrativi del contesto in cui si collocano gli atti di cui si chiede la declaratoria di inefficacia e non fondano autonome domande di natura risarcitoria.
4 II-6. Venendo al merito della lite, risulta utile svolgere brevi considerazioni in merito all'azione in questa sede intrapresa dalla Curatela.
A mente dell'art. 66 L.F. “Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
La disposizione citata consente all'organo fallimentare di addivenire alla declaratoria di inefficacia di quegli atti rispetto ai quali fa difetto taluno dei presupposti individuati all'art. 67 L.F., purché ricorrano i requisiti richiesti in generale per il vittorioso esperimento dell'actio pauliana.
Come chiarito in giurisprudenza, “La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28286 del 09.10.2023, Rv. 669316-01).
Il carattere derivativo dell'azione di cui all'art. 66 L.F. comporta che il suo teleologismo debba essere di necessità individuato in quello della actio pauliana e, cioè, nell'esigenza di ottenere una pronuncia costitutiva di inefficacia relativa di un atto dispositivo idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale generica del debitore, non potendo la stessa – secondo il prevalente indirizzo dottrinario – perseguire le finalità proprie dell'azione revocatoria fallimentare, quest'ultima essendo orientata al ripristino della par condicio creditorum.
Ciò trova conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore ex art. 66 l. fall. comporta una deviazione dallo schema comune previsto dall'art. 2901 c.c. unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti cui è correlato
l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4777 del 15.02.2023).
II-6.1. Da quanto sin qui osservato derivano importanti conseguenze in punto di distribuzione dell'onus probandi. Sul curatore grava infatti un onere probatorio certamente gravoso, non potendo lo stesso fare ricorso alle presunzioni che caratterizzano la revocatoria fallimentare che, com'è noto, si avvantaggia di un regime probatorio presuntivo a favore dell'organo concorsuale (cfr. Cass. n.
4777/2023 cit.; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36033 del 22.11.2021 secondo cui stante la natura derivativa dell'azione proposta dal curatore, questa resta retta dai requisiti sostanziali di cui all'art. 2901 c.c.).
II-6.1.1. Dal punto di vista oggettivo il curatore è tenuto a provare che l'atto assoggettato a revocatoria ha arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori e che tale pregiudizio, prodottosi al momento del compimento dell'atto sussiste anche al momento in cui l'azione viene esercitata;
non
5 rileva né si richiede che l'atto abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza.
Ciò, del resto, trova piena giustificazione in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato - che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa - sicché in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5658 del 02.03.2021).
L'eventus damni non si esaurisce peraltro nella vera e propria perdita patrimoniale e, quindi, in atti di distrazione che incidano quantitativamente sulla consistenza del patrimonio rendendolo incapiente ma si estende ad ogni atto che renda più difficile, più incerto o anche solo più oneroso il soddisfacimento del credito, incidendo anche solo qualitativamente sulla composizione del patrimonio del debitore (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 16221 del 18.09.2019, Rv.
654318-01).
Particolarmente utili per il giudizio di merito risultano le indicazioni fornite dal giudice di legittimità
(cfr. Cass. n. 5658/2021 cit.), secondo cui in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, quest'ultimo deve dare positiva prova: a) della consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
II-6.1.2. Dal punto di vista soggettivo, il curatore è tenuto a provare la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto – c.d. scientia damni – e, se l'atto è oneroso, anche in capo al terzo.
II-7. Le coordinate ermeneutiche che si sono sin qui delineate vanno ora rapportate al caso di specie.
Deve a tal proposito rilevarsi che la prospettazione attore risulta a tratti imperscrutabile. La Curatela chiede infatti la revocatoria ordinaria di due contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria prestata da terzi, deducendo che tali atti risultano lesivi della garanzia patrimoniale generica dei creditori della impresa in bonis e, dunque, revocabili ex art. 66 L.F.
Contestualmente, però, l'attrice svolge ampie deduzioni in ordine a profili di responsabilità del convenuto prospettando un interesse a che nel patrimonio di quest'ultimo “vengano Controparte_1 riportati più beni possibili da utilizzare per un maggior soddisfacimento delle ragioni creditorie” (p. 5 – citazione).
Sicché nella prospettazione attorea si rinviene una sovrapposizione indebita in ordine agli effetti prodotti dai negozi revocandi nelle distinte e separate sfere patrimoniali dell'impresa in bonis e del terzo datore di ipoteca CP_1
6 Per effetto di tale sovrapposizione non è dato identificare, neppure sotto il profilo meramente allegatorio, l'eventus damni. La parte attrice non spiega, infatti, quale pregiudizio è concretamente derivato alla garanzia patrimoniale generica di in bonis dalla stipula delle aperture di CP_6 credito, non potendo certo tale pregiudizio essere individuato nel fatto che un soggetto terzo
( ha prestato garanzia ipotecaria, risultando anzi tale prestazione vieppiù Controparte_1 funzionale alle esigenze della impresa in bonis, avendole ciò consentito di attingere a risorse finanziarie aggiuntive.
La domanda si presenta dunque deficitaria già sul piano della corretta allegazione dell'eventus damni.
Sul punto la Curatela, in sede di comparsa conclusionale (p. 6 ss.) afferma espressamente che “non si vede come possa dubitarsi dei concreti vantaggi che dall'esito positivo della presente azione verrebbero ai creditori, poiché rientrerebbero nell'attivo fallimentare i beni immobili di cui ai punti a) e b) dell'atto di citazione, di consistente valore e perciò volontariamente, ma illegittimamente, sottratti alla massa”.
La prospettazione non risulta perspicua, atteso che dall'accoglimento della domanda non si potrebbe produrre l'effetto invocato, attesa la pacifica titolarità degli immobili gravati dalla garanzia ipotecaria in capo a soggetti terzi rispetto all'impresa in bonis.
La non corretta enucleazione, sul piano delle allegazioni, dell'evento di danno ha comportato – a fortiori – il mancato assolvimento, da parte del attore, al gravoso onere della prova su di Parte_1 esso gravante, per come enucleato nei formanti dottrinale e giurisprudenziale, succintamente richiamati supra § II-6.
II-8. Quanto precede consente il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. La domanda spiegata dalla Curatela va rigettata, facendo palese difetto del presupposto dell'eventus damni.
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in favore di entrambe le parti convenute, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari a euro 595.000,00; applicazione dello scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00, aumentato del 10% ai sensi dell'art. 6 d.m. cit.; riduzione del
50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della non particolare complessità dell'affare, del consolidato contesto giurisprudenziale in cui la lite si inserisce e dell'esiguo numero delle questioni giuridiche rilevanti).
III-10.1. Le spese di lite dovute dall'attrice soccombente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(come si evince dall'annotazione di cancelleria, evento Consolle del 06.09.2017) in favore del
7 convenuto vittorioso anch'esso provvisoriamente ammesso al medesimo beneficio, CP_1 dovranno essere versate in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 25653 del 13.11.2020, Rv. 659595-01).
III-10.2. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dal la stessa non può essere accolta, CP_1 non sussistendone i presupposti. Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite. In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'odierna procedura attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3028/2017 promosso dal nei confronti di Parte_1
e della Controparte_1 Controparte_7
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- RIGETTA la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
- CONDANNA il alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 12.351,35 per compensi, oltre spese
[...] generali, CPA e IVA come per legge, disponendo il versamento del dovuto in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- CONDANNA il alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di Controparte_7 lite, che si liquidano in euro 12.351,35 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da Controparte_1
Così deciso in Teramo, il 15 marzo 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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