Art. 14.
Gli enti mutuanti, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, statutarie o di regolamento e senza la osservanza delle procedure e degli adempimenti vigenti per i mutui agevolati, deliberano la concessione dei mutui entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, da parte dei soggetti interessati, a corredo della domanda gia' inoltrata, del progetto delle opere munito della licenza edilizia e, in applicazione del precedente articolo 12, del nulla osta rilasciato dalla regione.
Gli enti mutuanti inviano al comitato per l'edilizia residenziale copia della delibera di concessione del mutuo.
Per assicurare l'attuazione del programma straordinario previsto dalla presente legge, i mutui di cui al primo comma sono concessi con assoluta priorita' rispetto alle operazioni di mutuo fondiario ordinario e le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate, in quanto necessario e fino alla stipula di nuove e diverse convenzioni, dalle convenzioni in vigore, stipulate ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, con gli istituti indicati dallo stesso decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , e successive modificazioni e integrazioni.
Gli enti mutuanti, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, statutarie o di regolamento e senza la osservanza delle procedure e degli adempimenti vigenti per i mutui agevolati, deliberano la concessione dei mutui entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, da parte dei soggetti interessati, a corredo della domanda gia' inoltrata, del progetto delle opere munito della licenza edilizia e, in applicazione del precedente articolo 12, del nulla osta rilasciato dalla regione.
Gli enti mutuanti inviano al comitato per l'edilizia residenziale copia della delibera di concessione del mutuo.
Per assicurare l'attuazione del programma straordinario previsto dalla presente legge, i mutui di cui al primo comma sono concessi con assoluta priorita' rispetto alle operazioni di mutuo fondiario ordinario e le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate, in quanto necessario e fino alla stipula di nuove e diverse convenzioni, dalle convenzioni in vigore, stipulate ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, con gli istituti indicati dallo stesso decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , e successive modificazioni e integrazioni.