Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio di piazza Costituzione n. 2 - Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pubusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
R.T.I. Ica-Abaco, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione cautelare degli effetti,
- del provvedimento del Comune di Cagliari, Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza, Ufficio Protezione Civile, avente ad oggetto “Notifica di pagamento, prat. n. 4268/A7 sub 2” comunicato via pec il 22.8.2023;
- se ed in quanto necessario, della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Cagliari, Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza, Ufficio Protezione Civile, avente ad oggetto la “Messa in sicurezza del fabbricato in Cagliari, Piazza Costituzione n. 2” , pratica n. 4268/A7 sub 2, inviata al Condominio ricorrente via pec il 24.7.2023;
- se ed in quanto necessario, del Verbale di Intervento n. 5850 del 19.7.2023 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando di Cagliari, prot. 15373 del 19.7.2023, trasmesso al Condominio unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento (All. 3) e del rapporto di intervento avente identica data e numero;
- se ed in quanto necessario, della nota inviata via pec il 2.10.2023 dal Comune di Cagliari, Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza, Ufficio Protezione Civile, avente ad oggetto “Sollecito pagamento canone nolo transenne. Pratica n° 4268/A7 sub 2 ”.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati da Condominio di piazza Costituzione n. 2 - Cagliari il 22 febbraio 2024:
per l’annullamento
- dell'atto trasmesso il 21.12.2023 dall'Ufficio Protezione Civile del Comune di Cagliari, avente ad oggetto “Mancato pagamento canone dovuto per noleggio transenne. Pratica n° 4268/A7 s. 2” oltre che dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da Condominio di piazza Costituzione n. 2 - Cagliari il 22 febbraio 2024:
per l’annullamento
- dell'atto della R.T.I. ICA-ABACO prot. 51/2024 del 15.1.2024, avente ad oggetto “Canone Unico Patrimoniale Anno 2023 — Comune di Cagliari - Occupazione dell'area circoscritta dalle transenne installate dal Servizio Protezione Civile del Comune di Cagliari per la “Messa in sicurezza di un fabbricato sito a Cagliari in Piazza Costituzione n. 2” - Pratica n. 4268/A7 sub 2” , trasmesso via pec il 23.1.2024;
oltre che dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e del Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il “Condominio di Piazza Costituzione n. 2 - Cagliari” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento, comunicato in data 22 agosto 2023, con cui il Comune di Cagliari ha domandato il pagamento del canone per il noleggio delle transenne posizionate per 16 giorni nell’area prospiciente la facciata condominiale che era stata interessata dalla caduta di detriti.
2. Il Condominio ha chiesto l’annullamento dell’impugnato provvedimento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, della contraddittorietà tra atti, dell’illogicità e ingiustizia manifesta, della mancanza dei presupposti e della lacunosità dell’istruttoria. In sintesi, il Condominio ha osservato che il posizionamento delle transenne sarebbe avvenuto in assenza di un pericolo reale e imminente e che il verbale d’intervento dei Vigili del Fuoco darebbe erroneamente atto dell’utilizzo di una scala aerea per la rimozione delle parti pericolanti della facciata che, tuttavia, non è realmente intervenuta. Ne conseguirebbe, a suo giudizio, l’illegittimità derivata anche del provvedimento con cui è stato chiesto il pagamento per il noleggio delle transenne, che ha il proprio presupposto nel citato verbale d’intervento;
II. la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché il vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti e lacunosità dell’istruttoria. Nel dettaglio, il Condominio ha osservato che i detriti che hanno giustificato l’apposizione delle transenne sarebbero di materiale diverso da quello che costituisce il prospetto dell’edificio e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna presenza di distacchi nella facciata del palazzo, che era stata messa in sicurezza con apposito intervento nel 2022.
3. Il Ministero dell’Interno e il Comune di Cagliari si sono costituiti in giudizio, rispettivamente in data 30 ottobre 2023 e 3 novembre 2023, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
4. All’udienza camerale del 29 novembre 2023, con l’accordo delle parti, il Collegio ha disposto la riunione al merito della domanda cautelare segnalando, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il possibile difetto di giurisdizione di questo T.A.R.
5. Con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, entrambi depositati il 22 febbraio 2024, il Condominio ha domandato l’annullamento anche dei successivi provvedimenti con cui il Comune di Cagliari ha contestato il mancato pagamento del canone per il noleggio delle transenne e ha domandato il pagamento anche del canone unico patrimoniale per l’occupazione della porzione di suolo pubblico circoscritta dalle transenne stesse. In entrambi i ricorsi, il Condominio ha essenzialmente riproposto i medesimi motivi di impugnazione già formulati con il ricorso principale.
6. In previsione della trattazione del merito, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 del cod. proc. amm, prendendo posizione anche sul possibile difetto di giurisdizione segnalato dal Collegio.
6.1. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2025, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sul punto, si ricorda che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto “petitum sostanziale” , che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della “causa petendi” , ovvero dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge (v., ex multis, Cassazione civile, Sezioni Unite, 10/04/2024, n.9716).
Nel caso di specie, in considerazione dei fatti e del rapporto giuridico dedotti in giudizio, il Collegio osserva che il ricorrente ha contestato le diverse richieste di pagamento formulate dall’Amministrazione comunale in conseguenza dell’utilizzo delle transenne, di sua proprietà, e della conseguente occupazione del suolo pubblico. Ne consegue che la posizione giuridica del privato non si correla ad alcuna azione autoritativa dell’Amministrazione, né all’esercizio di poteri discrezionali – valutativi nella determinazione del canone richiesto che, invece, è stato determinato sulla base dell’accertamento tecnico circa la sussistenza dei presupposti in fatto (ossia il numero di giorni di utilizzo delle transenne e l’area di suolo pubblico oggetto di occupazione.
In questo quadro, deve trovare applicazione l’art. 133, comma 1, cod. proc. amm, che devolve alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi sul presupposto che l’Amministrazione ne abbia richiesto il pagamento ponendosi su un piano paritetico con il privato, come è avvenuto nel caso di specie.
Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del cod. proc. amm., il giudizio potrà essere proseguito secondo quanto ivi stabilito dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, presso la quale potranno essere riproposte le questioni di merito dedotte nel presente giudizio.
2. Da ultimo, tenuto conto dell'esito in rito della vicenda in esame e della peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Tito Aru |
IL SEGRETARIO