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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2956 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Cinzia Filotico (indirizzo pec , con Email_1 domicilio in Manduria alla via dei Mille, n. 3, presso lo studio del difensore Avv. Cinzia Filotico parte attrice CONTRO c.f. , quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di c.f. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Leonardo Patroni Griffi (indirizzo pec
, con domicilio telematico Email_2 presso il difensore Avv. Leonardo Patroni Griffi parte convenuta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 e 617 c.p.c.) CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “…B) Sempre in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare la
[...]
Controparte_3 dell'atto di precetto opposto e/o dell'asserito titolo, per omessa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art 480 c. 2 cpc. e C) In via subordinata, nel merito e, per le ragioni spiegate nel presente atto, accertare e
[ dichiarare la INEFFICACIA Controparte_3
Controparte_3 dell'atto di precetto per la violazione dell'art. 1185 c.c. D) Condannare, in ogni caso, l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.AP, - da distrarsi in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.
1 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare nel merito l'interposta opposizione e tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compresa la fase cautelare.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sul fatto e sullo svolgimento del giudizio. ha promosso opposizione avverso l'atto di precetto con cui Parte_1
in qualità di mandataria della cessionaria Controparte_1 [...]
gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € CP_2
113.017,80, oltre spese, in forza del contratto di mutuo concesso da Banca Carime S.p.a alla defunta moglie, che lo aveva designato suo Parte_2 unico erede, nonché in forza della fideiussione prestata dallo stesso opponente. A sostegno della sua opposizione, ha segnatamente dedotto:
che l'atto di precetto è invalido per omessa notifica del titolo esecutivo (I motivo);
che ha avuto contezza del debito e dell'omesso pagamento di 13 rate del mutuo solo alla data della notifica del precetto del 17 maggio 2024; pertanto, avendo egli accettato l'eredità della moglie solo di recente, nell'ambito della procedura r.g.v. n. 1915/2023 iscritta presso il Tribunale di Taranto, la banca, in violazione dell'art. 1185 c.c., ha omesso di inviargli un avviso bonario di pagamento, precludendogli la possibilità di sanare la mora entro i termini di legge (II motivo);
che nell'atto di precetto gli è stato intimato il pagamento della somma precettata senza alcuna specificazione né dell'ammontare dell'importo delle singole rate scadute, né del metodo di calcolo impiegato (III motivo). Sulla scorta di tali motivi, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del titolo esecutivo e del precetto, e nel merito, la declaratoria di invalidità dell'atto di precetto. Si è costituita in giudizio , in qualità di parte Controparte_1 mandataria di ( per brevità nel prosieguo), contestando la CP_2 CP_1 fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Per confutare il primo motivo di opposizione, ha dedotto:
che, come indicato a pag. 4 nell'atto di precetto oggetto di opposizione, il titolo esecutivo, unitamente ad un altro atto di
2 precetto, è stato precedentemente notificato all'opponente in data 26.11.2021;
che il titolo esecutivo è costituito da un contratto di mutuo fondiario, pertanto, ai sensi dell'art. 41 del Testo Unico Bancario, il creditore procedente è esonerato dall'obbligo della sua preventiva notifica;
che il motivo è in ogni caso inammissibile, in quanto, rientrando nell'opposizione agli atti esecutivi, è stato tardivamente promosso oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.;
che, pertanto, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione degli artt. 479-480 c.p.c.. Per confutare il secondo motivo di opposizione, ha dedotto:
che già prima della notifica del precetto, con atto di diffida, ricevuto dall'opponente in data 03.4.2021, ha diffidato quest'ultimo a definire bonariamente la sua posizione debitoria;
che con lettera raccomandata a/r, recapitata in data 9.10.2014, la banca ha comunicato all'opponente anche la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.;
che già in data 26.11.2021, l'opponente era stato raggiunto dalla notifica del titolo esecutivo e di un altro atto di precetto;
che, pertanto, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 1185 c.c.. Per confutare il terzo motivo di opposizione, ha dedotto:
che l'intimazione contenuta nell'atto di precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata, anche la specificazione del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico applicati per la sua determinazione;
che, oltretutto, dalla lettura dell'atto di precetto emerge chiaramente l'indicazione sia della somma complessiva precettata, sia del procedimento logico giuridico, sia del calcolo matematico adottati per determinarla. Sulla scorta di tali difese, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo e del precetto ed il rigetto dell'opposizione. Con ordinanza del 12.8.2024, lo scrivente giudice ha disposto il rigetto dell'istanza di sospensione. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e ritenuta la stessa già matura per la decisione, si è fissato il termine ex
3 art. 127 ter del 10.4.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2) Sui motivi di opposizione. Il primo motivo è di opposizione è sia inammissibile, che infondato. Ed invero, la doglianza con cui l'opponente ha lamentato l'omessa notifica del titolo esecutivo è qualificabile in termini di opposizione agli atti esecutivi;
pertanto, essa poteva essere validamente promossa, a pena di decadenza, nel rispetto del termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto prescritto dall'art. 617 c.p.c.. Dall'esame degli atti di causa, risulta che l'opponente, pur avendo ricevuto la notifica del precetto in data 17 maggio del 2024, come da egli ammesso nel corpo dell'opposizione, ha poi notificato l'atto di citazione introduttivo della presente lite solo in data 27 giugno 2024, ben oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 co. 1, c.p.c.. Pertanto, il motivo va ritenuto inammissibile. Il motivo, oltre ad essere inammissibile, è anche infondato per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, in quanto il mutuo in questione ha natura fondiaria, con la conseguenza che trova applicazione il disposto dell'art. 41 t.u.b., a mente del quale nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. Ne consegue che, ai sensi di tale norma, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (Cass. Civ. n. 27848/2022, nella relativa parte motiva). In secondo luogo, in quanto l'opposta ha provato di aver già notificato all'opponente, in data 26.11.2021, il titolo esecutivo unitamente ad un altro atto di precetto. Il secondo motivo di opposizione è infondato. Come documentato da parte opposta, quest'ultima ha inviato all'opponente un invito alla definizione bonaria della vicenda con lettera raccomandata ritornata al mittente per compiuta giacenza il 3 aprile 2021. Inoltre, l'opponente ha ricevuto la notifica del precetto e del titolo esecutivo già in data 26.11.2021 (la relativa notifica è stata ritirata dalla figlia convivente
. Persona_1
Dal momento che a seguito del decesso della moglie dell'opponente, avvenuto il 25.03.2011, si è registrato, a partire dal 25.09.2013, il mancato
4 pagamento di un numero di rate tali da giustificare ai sensi dell'art. 40 t.u.b. la risoluzione unilaterale del contratto di mutuo, la banca/cessionaria ha legittimamente preteso il pagamento dell'intero. Peraltro, la Suprema Corte ha osservato sul punto che in tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (Cass. Civ. n. 25376/2024); e nella specie tale manifestazione di volontà può rinvenirsi nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, nell'atto di precetto notificato il 26.11.2021 e nell'atto di precetto oggetto della presente opposizione. Il terzo motivo di opposizione è inammissibile ed infondato. Anche tale motivo, al pari del primo, integra una contestazione di ordine formale del precetto, in quanto con esso si lamenta la mancata indicazione del metodo di calcolo della somma precettata. Pertanto, poiché la doglianza integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi, per le stesse motivazioni sopra indicate, la stessa va ritenuta tardiva, in quanto avanzata oltre il termine di giorni 20 prescritto dall'art. 617, co. 1, c.p.c.. In ogni caso, il motivo è anche infondato, in quanto nessuna previsione legislativa impone l'indicazione del metodo di calcolo della somma o l'indicazione dell'ammontare delle singole rate;
né è prevista una nullità qualora tali dati siano omessi nel contenuto dell'atto di precetto. In definitiva, l'opposizione è infondata e va integralmente rigettata.
3) Sulle spese di lite.
Le spese della fase cautelare e della presente fase di merito seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo (valori minimi dello scaglione € 52.000,00 - € 260.000,00 del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore del “disputatum” e della lieve difficoltà della controversia, e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria di entrambi i giudizi).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
quale mandataria di delle spese di lite della Controparte_1 Controparte_2
5 fase cautelare, che si liquidano in € 2.613,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
quale mandataria di delle spese di lite della Controparte_1 Controparte_2 presente fase di merito, che si liquidano in € 4.217,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge. Così deciso in Taranto, in data 16/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Cinzia Filotico (indirizzo pec , con Email_1 domicilio in Manduria alla via dei Mille, n. 3, presso lo studio del difensore Avv. Cinzia Filotico parte attrice CONTRO c.f. , quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di c.f. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Leonardo Patroni Griffi (indirizzo pec
, con domicilio telematico Email_2 presso il difensore Avv. Leonardo Patroni Griffi parte convenuta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 e 617 c.p.c.) CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “…B) Sempre in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare la
[...]
Controparte_3 dell'atto di precetto opposto e/o dell'asserito titolo, per omessa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art 480 c. 2 cpc. e C) In via subordinata, nel merito e, per le ragioni spiegate nel presente atto, accertare e
[ dichiarare la INEFFICACIA Controparte_3
Controparte_3 dell'atto di precetto per la violazione dell'art. 1185 c.c. D) Condannare, in ogni caso, l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.AP, - da distrarsi in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.
1 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare nel merito l'interposta opposizione e tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compresa la fase cautelare.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sul fatto e sullo svolgimento del giudizio. ha promosso opposizione avverso l'atto di precetto con cui Parte_1
in qualità di mandataria della cessionaria Controparte_1 [...]
gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € CP_2
113.017,80, oltre spese, in forza del contratto di mutuo concesso da Banca Carime S.p.a alla defunta moglie, che lo aveva designato suo Parte_2 unico erede, nonché in forza della fideiussione prestata dallo stesso opponente. A sostegno della sua opposizione, ha segnatamente dedotto:
che l'atto di precetto è invalido per omessa notifica del titolo esecutivo (I motivo);
che ha avuto contezza del debito e dell'omesso pagamento di 13 rate del mutuo solo alla data della notifica del precetto del 17 maggio 2024; pertanto, avendo egli accettato l'eredità della moglie solo di recente, nell'ambito della procedura r.g.v. n. 1915/2023 iscritta presso il Tribunale di Taranto, la banca, in violazione dell'art. 1185 c.c., ha omesso di inviargli un avviso bonario di pagamento, precludendogli la possibilità di sanare la mora entro i termini di legge (II motivo);
che nell'atto di precetto gli è stato intimato il pagamento della somma precettata senza alcuna specificazione né dell'ammontare dell'importo delle singole rate scadute, né del metodo di calcolo impiegato (III motivo). Sulla scorta di tali motivi, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del titolo esecutivo e del precetto, e nel merito, la declaratoria di invalidità dell'atto di precetto. Si è costituita in giudizio , in qualità di parte Controparte_1 mandataria di ( per brevità nel prosieguo), contestando la CP_2 CP_1 fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Per confutare il primo motivo di opposizione, ha dedotto:
che, come indicato a pag. 4 nell'atto di precetto oggetto di opposizione, il titolo esecutivo, unitamente ad un altro atto di
2 precetto, è stato precedentemente notificato all'opponente in data 26.11.2021;
che il titolo esecutivo è costituito da un contratto di mutuo fondiario, pertanto, ai sensi dell'art. 41 del Testo Unico Bancario, il creditore procedente è esonerato dall'obbligo della sua preventiva notifica;
che il motivo è in ogni caso inammissibile, in quanto, rientrando nell'opposizione agli atti esecutivi, è stato tardivamente promosso oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.;
che, pertanto, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione degli artt. 479-480 c.p.c.. Per confutare il secondo motivo di opposizione, ha dedotto:
che già prima della notifica del precetto, con atto di diffida, ricevuto dall'opponente in data 03.4.2021, ha diffidato quest'ultimo a definire bonariamente la sua posizione debitoria;
che con lettera raccomandata a/r, recapitata in data 9.10.2014, la banca ha comunicato all'opponente anche la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.;
che già in data 26.11.2021, l'opponente era stato raggiunto dalla notifica del titolo esecutivo e di un altro atto di precetto;
che, pertanto, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 1185 c.c.. Per confutare il terzo motivo di opposizione, ha dedotto:
che l'intimazione contenuta nell'atto di precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata, anche la specificazione del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico applicati per la sua determinazione;
che, oltretutto, dalla lettura dell'atto di precetto emerge chiaramente l'indicazione sia della somma complessiva precettata, sia del procedimento logico giuridico, sia del calcolo matematico adottati per determinarla. Sulla scorta di tali difese, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo e del precetto ed il rigetto dell'opposizione. Con ordinanza del 12.8.2024, lo scrivente giudice ha disposto il rigetto dell'istanza di sospensione. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e ritenuta la stessa già matura per la decisione, si è fissato il termine ex
3 art. 127 ter del 10.4.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2) Sui motivi di opposizione. Il primo motivo è di opposizione è sia inammissibile, che infondato. Ed invero, la doglianza con cui l'opponente ha lamentato l'omessa notifica del titolo esecutivo è qualificabile in termini di opposizione agli atti esecutivi;
pertanto, essa poteva essere validamente promossa, a pena di decadenza, nel rispetto del termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto prescritto dall'art. 617 c.p.c.. Dall'esame degli atti di causa, risulta che l'opponente, pur avendo ricevuto la notifica del precetto in data 17 maggio del 2024, come da egli ammesso nel corpo dell'opposizione, ha poi notificato l'atto di citazione introduttivo della presente lite solo in data 27 giugno 2024, ben oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 co. 1, c.p.c.. Pertanto, il motivo va ritenuto inammissibile. Il motivo, oltre ad essere inammissibile, è anche infondato per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, in quanto il mutuo in questione ha natura fondiaria, con la conseguenza che trova applicazione il disposto dell'art. 41 t.u.b., a mente del quale nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. Ne consegue che, ai sensi di tale norma, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (Cass. Civ. n. 27848/2022, nella relativa parte motiva). In secondo luogo, in quanto l'opposta ha provato di aver già notificato all'opponente, in data 26.11.2021, il titolo esecutivo unitamente ad un altro atto di precetto. Il secondo motivo di opposizione è infondato. Come documentato da parte opposta, quest'ultima ha inviato all'opponente un invito alla definizione bonaria della vicenda con lettera raccomandata ritornata al mittente per compiuta giacenza il 3 aprile 2021. Inoltre, l'opponente ha ricevuto la notifica del precetto e del titolo esecutivo già in data 26.11.2021 (la relativa notifica è stata ritirata dalla figlia convivente
. Persona_1
Dal momento che a seguito del decesso della moglie dell'opponente, avvenuto il 25.03.2011, si è registrato, a partire dal 25.09.2013, il mancato
4 pagamento di un numero di rate tali da giustificare ai sensi dell'art. 40 t.u.b. la risoluzione unilaterale del contratto di mutuo, la banca/cessionaria ha legittimamente preteso il pagamento dell'intero. Peraltro, la Suprema Corte ha osservato sul punto che in tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (Cass. Civ. n. 25376/2024); e nella specie tale manifestazione di volontà può rinvenirsi nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, nell'atto di precetto notificato il 26.11.2021 e nell'atto di precetto oggetto della presente opposizione. Il terzo motivo di opposizione è inammissibile ed infondato. Anche tale motivo, al pari del primo, integra una contestazione di ordine formale del precetto, in quanto con esso si lamenta la mancata indicazione del metodo di calcolo della somma precettata. Pertanto, poiché la doglianza integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi, per le stesse motivazioni sopra indicate, la stessa va ritenuta tardiva, in quanto avanzata oltre il termine di giorni 20 prescritto dall'art. 617, co. 1, c.p.c.. In ogni caso, il motivo è anche infondato, in quanto nessuna previsione legislativa impone l'indicazione del metodo di calcolo della somma o l'indicazione dell'ammontare delle singole rate;
né è prevista una nullità qualora tali dati siano omessi nel contenuto dell'atto di precetto. In definitiva, l'opposizione è infondata e va integralmente rigettata.
3) Sulle spese di lite.
Le spese della fase cautelare e della presente fase di merito seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo (valori minimi dello scaglione € 52.000,00 - € 260.000,00 del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore del “disputatum” e della lieve difficoltà della controversia, e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria di entrambi i giudizi).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
quale mandataria di delle spese di lite della Controparte_1 Controparte_2
5 fase cautelare, che si liquidano in € 2.613,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
quale mandataria di delle spese di lite della Controparte_1 Controparte_2 presente fase di merito, che si liquidano in € 4.217,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge. Così deciso in Taranto, in data 16/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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