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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott.ssa Maristella SARDONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 861/2024 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale TRA
, in persona del legale rappresentate p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Grazia Carla Lo Muzio, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Foggia, alla via Giuseppe Rosati n.141; appellante E
, rappresentato e difeso, giusta mandato in CP_1 atti, dall'avv. Francesco Padalino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Foggia, alla via Menichella n.11; appellato NONCHE'
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_2 dall'avv. Francesco Navarra, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Foggia, alla piazza F. Turati n.30 appellata
All'udienza collegiale del 10/12/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352, co.1, c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note di sostitutive di udienza del 24/11/2025): Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis;
a) riformare la sentenza n. 11/2024 del Tribunale di Foggia emessa il 3 gennaio 2024 nella causa n. 4545/2020 R.G. Tribunale di Foggia e pubblicata il 4.01.2024 e non notificata, in tali termini: 1) in accoglimento del primo motivo di appello, annullare la sentenza di primo grado impugnata n. 11/2024 perché formatasi nel giudizio di primo grado nel quale vi è stato il mancato rispetto dei termini a comparire relativamente alla convenuta rimasta contumace, condannando CP_2
l'appellato alla refusione delle spese e competenze di causa del primo e del secondo grado del giudizio in favore della Pt_1
e, ordinando la restituzione delle somme tutte pagate
[...] dalla a favore di e dell'avv. Cagiano CP_3 CP_1 in forza della sentenza di primo grado;
2) in subordine e nel merito, in accoglimento del motivo di appello n. 2) riformare la sentenza impugnata relativamente al punto 1) del dispositivo disponendo il rigetto della domanda proposta da per CP_1 incompatibilità dei danni e, ordinando, ai sensi dell'art. 336 cpc la restituzione della somma di € 91.987,33 pagata dalla Pt_1
a a titolo di sorte capitale rivalutazione e
[...] CP_1 interessi compensativi e di € 17.655,27 pagata dalla Parte_1
a favore dell'avv. Michele Cagiano per competenze legali liquidate con distrazione, con la condanna alla refusione delle spese di primo e secondo grado di causa a favore della e Parte_1 spese di CTU a carico dell'appellato ; B) In via CP_1 subordinata, ove codesta Corte di Appello non ritenga di rigettare la domanda proposta in primo grado dal in CP_1 accoglimento del terzo motivo di appello proposto in via subordinata, voglia ritenere sussistente un concorso di colpa in applicazione dell'art. 145 del codice della strada e, graduate le responsabilità dei conducenti antagonisti, voglia dichiarare che le somme determinate nel giudizio di primo grado a titolo di sorte capitale vengano decurtate della percentuale di responsabilità che verrà attribuita al ordinando al predetto di CP_1 restituire alla le somme percepite in eccesso e Parte_1 condannando l'avv. Michele Cagiano a restituire in tutto e/o in parte le competenze legali liquidate in primo grado in ragione del concorso e della minore somma riconosciuta anche rispetto a quanto chiesto in primo grado (50% in meno). c) In caso di accoglimento delle conclusioni di cui alla lettera a) nn. 1 e 2 condannare l'appellato al pagamento delle spese CP_1 del primo e secondo grado di giudizio e delle spese di CTU;
condannare altresì l'avv. Michele Cagiano alla restituzione della somma di € 17.655,27 pagata dalla a suo favore per Parte_1 competenze legali liquidate per il giudizio di primo grado con distrazione. d) In caso di accoglimento delle conclusioni di cui alla lettera b) condannare l'appellato al pagamento CP_1 delle spese del secondo grado di giudizio e spese di CTU, compensando in tutto e/o in parte le spese del primo grado e, per conseguenza condannare l'avv. Michele Cagiano alla restituzione della somma di € 17.655,27 (in tutto e/o in parte) pagata dalla Pt_1
a suo favore per competenze legali liquidate per il
[...] giudizio di primo grado con distrazione. Rigettare la domanda della appellata di condanna alle spese a suo favore CP_2 perché assolutamente pretestuosa ed ingiustificata perché nessuna domanda ha avanzato la nei suoi confronti e, per di Parte_1 più, ove venisse accolto l'appello in tutto e/o in parte dovrà essere la condannata al pagamento delle competenze legali in CP_2 favore della per il suo atteggiamento processuale Parte_1 oppositivo nei confronti della sua Assicurazione.>. Il procuratore di ha così concluso (note di CP_1 trattazione scritta per l'udienza del 10/12/2025): precisa le sue conclusioni insistendo nel rigetto integrale dell'appello e conseguenziale conferma della sentenza di primo grado con condanna alle spese dell'appellante, si riporta interamente alla comparsa di costituzione, conclusioni e tutte le difese rassegnate e depositate avversando tutti i motivi di appello e ribadendo tutte le difese. Ogni avverso eccepito e dedotto dall'appellante risulta essere, pretestuoso e privo di fondamento fattuale e giuridico;
pertanto, si insiste in tutte le difese rassegnate e nel rigetto dell'appello proposto e nella conferma della sentenza di I grado>. Il procuratore di ha così concluso (note di trattazione CP_2 scritta per l'udienza del 10/12/2025): <…l'appellata precisa e conferma le conclusioni già rassegnate nelle note conclusive, chiedendo: a) il rigetto dell'appello proposto da Parte_1 perché infondato, con conferma integrale della sentenza impugnata;
b) in ogni caso, la declaratoria che è Parte_1 tenuta a manlevare e tenere integralmente indenne da CP_2 ogni condanna risarcitoria e da ogni onere relativo alle spese di giudizio, sia del primo grado sia del presente;
c) la vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 11/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024, il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda proposta da , CP_1 finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale, verificatosi in data 19 aprile 2019, alle ore 17:30 circa, in Foggia, allorché, mentre percorreva la S.P. 105, in direzione Foggia, alla guida della motocicletta Yamaha (tg. CP38761), impattava con l'autovettura Mercedes (tg. BW003NK), di proprietà e condotta da , la quale, giunta CP_2 all'intersezione fra la “Strada del Salice” e la predetta S.P. 105, impegnava quest'ultima, effettuando manovra di svolta a sinistra (così immettendosi nel medesimo senso di marcia del senza CP_1 rispettare la segnaletica verticale di “Stop” ivi esistente. A seguito dell'urto, il rovinava al suolo, subendo danni alla persona1. CP_1
Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea e ritenuto la unica responsabile della causazione del sinistro de quo, CP_2 superando la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c., anche valutando assente qualsivoglia comportamento imprudente addebitale al . CP_1
Quindi, poiché il danno materiale subito dal motociclo era già stato indennizzato dalla compagnia che lo assicurava, il Tribunale ha condannato e la (compagnia CP_2 Controparte_4 assicuratrice del veicolo Mercedes) al pagamento, in favore del danneggiato e a solo titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di “Euro 86.651,20 oltre interessi compensativi nella misura dell'1,5% annuo dal momento del sinistro, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su Euro 74.893,00 e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 19 aprile, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 86.651,20, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo”, ponendo le spese di C.T.U., nei rapporti interni, a carico dei predetti convenuti e, in aggiunta, condannandoli, “in solido tra loro, al pagamento delle spese legali sostenute dall'attore e che quantifica in euro 14.103,00, per compenso professionale, euro 786,00 per borsuali, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali ed IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (compresa la relazione del medico fiduciario dell'assicurazione convenuta in primo grado2, presa a riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale), l'espletamento di C.T.U. dinamico-ricostruttiva3 e l'assunzione di prova orale4. Avverso la sentenza ha proposto appello Controparte_4 lamentando, con il primo motivo di gravame, la “erronea conclusione e motivazione in merito alla eccezione preliminare di mancanza dei termini a comparire ex art. 163 bis cpc”5. L'appellante sostiene che l'ordinanza del primo Giudice, resa in data 9/11/20206 ed espressamente richiamata in sentenza, non giustifichi in maniera sufficiente la violazione, da parte dell'attore in primo grado, dei termini a comparire assegnati nel proprio atto introduttivo del giudizio alla convenuta (rimasta CP_2 contumace in primo grado). Infatti, nonostante il differimento dell'udienza indicata nell'atto di citazione ad altra data, così da consentire astrattamente il recupero dei termini previsti dalla legge, il provvedimento, avente ad oggetto il suddetto differimento, non era stato notificato alla convenuta (posto che l'art. 168 bis, co.5, c.p.c. dispone la notifica del differimento alle sole “parti costituite”), perché la non era ancora costituita. Da ciò CP_2 deriverebbe – a dire della – la nullità della sentenza Pt_1 impugnata. Con il secondo motivo di appello, si lamenta “erronea e insufficiente motivazione e conclusioni raggiunte in merito alla ctu tecnica esperita”7. Secondo l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità, posta dall'art. 2054 c.c., su presupposti erronei, considerato che la C.T.U. esperita in corso di giudizio avrebbe presentato plurime criticità8. In primo luogo, essa era stata espletata da un perito assicurativo, non da un ingegnere, con conseguente asserita carenza delle conoscenze indispensabili per rispondere correttamente ai quesiti posti dal Giudice di prime cure (a tal proposito, la compagnia assicuratrice ha chiesto, già in primo grado, la rinnovazione del mezzo istruttorio); in secondo luogo, il C.T.U., a fronte della contestata assenza di dimostrazioni verificabili, in merito alla compatibilità dei danni dei veicoli, si sarebbe limitato a rilevare che il consulente di parte della compagnia assicuratrice avrebbe dovuto essere presente alle operazioni peritali, nonostante l'assenza fosse pienamente giustificata;
in terzo luogo, non verrebbe dimostrata la compatibilità dei danni con il sinistro;
in quarto luogo, l'Ausiliare del Giudice avrebbe (come si noterebbe a pag. 11 della sua relazione) illegittimamente cercato egli stesso una prova di compatibilità fra le impronte lasciate dai veicoli coinvolti nel sinistro;
in quinto luogo, il consulente non avrebbe tenuto conto di tutti i documenti in atti e, al contrario, avrebbe citato e illegittimamente preso in considerazione anche la relazione del perito di altra Società assicuratrice, rimasta estranea al giudizio garante della motocicletta), relazione Controparte_6 redatta in sede stragiudiziale ma non prodotta agli atti di causa;
in sesto luogo, non sarebbe valida ed idonea l'indagine dell'Ausiliare del Giudice, attuata in sede di operazioni peritali, quand'anche in contraddittorio fra le parti, mediante accostamento, tra una moto similare a quella del e l'auto della , in una strada CP_1 CP_2 diversa da quella teatro del sinistro;
infine, il C.T.U., P.A. CP_5 basandosi sull'equiparazione delle altezze delle zone d'urto sui veicoli e sulla dinamica descritta dalle parti, avrebbe affermato che i danni possono essere “genericamente correlabili con tale dinamica”, per giustapposizione diretta e virtuale, ma avrebbe descritto tale rapporto solo in termini di compatibilità e plausibilità, quindi non in termini di certezza, requisito, invece, richiesto dal Giudice. In virtù delle censure all'elaborato peritale, l'appellante chiede la rinnovazione dell'indagine peritale, previa rimessione della causa sul ruolo e nomina di altro C.T.U., con qualifica di ingegnere. Con il terzo motivo di impugnazione, la deduce la CP_4
“erronea e insufficiente motivazione e conclusioni raggiunte in merito alla prova espletata e mancata applicazione dell'art 145 del codice della strada”9. L'appellante sostiene che la teste oculare , pur Testimone_1 confermano la dinamica del sinistro, non avrebbe riferito alcunché in ordine alla condotta di guida dell'attore e avrebbe raccontato fatti non a sua conoscenza, e cioè che la mancata chiamata dei sanitari del 118, nelle immediatezze dell'incidente, era ricollegabile al fatto che i parenti del si erano recati sul luogo CP_1 del sinistro e avevano portato quest'ultimo nella struttura ospedaliera per le cure del caso. Inoltre, l'appellante evidenzia plurime circostanze in merito alla condotta del danneggiato, idonee a lumeggiare la sua concorrente se non esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale. A tal proposito, si sottolineano le seguenti circostanze: l'intersezione stradale, ove l'incidente si era verificato, consentiva ampia visibilità agli utenti della strada;
il conducente della motocicletta portava (come pacificamente emerso in corso di causa) un casco aperto, anziché integrale, (quest'ultimo asseritamente obbligatorio, ex art. 171 c.d.s., per un mezzo di quella cilindrata); il danneggiato era risultato positivo al test del tasso alcolemico, in misura di gran lunga superiore a quello consentito, sicché sarebbe stata presumibile una carenza di sufficienti riflessi, condizione soggettiva che avrebbe impedito al di evitare lo scontro con la Mercedes condotta dalla . CP_1 CP_2
Secondo l'appellante, qualora adeguatamente valutate tutte le predette circostanze, il primo Giudice avrebbe dovuto applicare il concorso di colpa fra conducenti, ex art. 145 c.d.s., non avendo il danneggiato provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Si è costituito in giudizio , contestando i motivi di CP_1 appello della Controparte_4
Rispetto al primo motivo, l'appellato ritiene che l'eccezione sul mancato rispetto dei termini di legge, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia stata superata dal contegno processuale tenuto da , rimasta volutamente contumace e non CP_2 comparsa per rendere l'interrogatorio formale articolato nei suoi confronti. D'altronde – aggiunge l'appellato – si tratterebbe di una doglianza tardiva, perché l'appellante avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza con la quale il primo Giudice aveva dichiarato la contumacia della convenuta . CP_2
Quanto al secondo motivo di impugnazione, il sostiene che CP_1
l'Ausiliare del Giudice avrebbe correttamente operato, fornendo risposte esaurienti e certe ai quesiti postigli. Sul terzo motivo di gravame, l'appellato nega incongruenze nella testimonianza resa da e osserva come il mancato Testimone_1 rispetto della segnaletica verticale di “Stop”, da parte della conducente del veicolo Mercedes, avrebbe escluso ex se il concorso di colpa in capo all'altro conducente coinvolto, per cui nessun rilievo causale avrebbe potuto assumere lo stato di ebrezza del
, al pari di ogni altra circostanza evidenziata dall'appellante. CP_1
Si è costituita nel giudizio di gravame anche , chiedendo CP_2 il rigetto dell'appello e dichiarando di essere rimasta volontariamente contumace nel giudizio di primo grado, nonostante la citazione e il rispetto dei termini a difesa, in ragione del differimento dell'udienza di comparizione, e di non eccepire, in questo giudizio, alcuna violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, tenuto conto della normativa che impone la condanna solidale del responsabile civile e dell'assicuratore, ad avviso dell'appellata, rimarrebbe fermo il rapporto interno fra assicuratore e assicurato, governato dal contratto di assicurazione, e ciò consentirebbe di avanzare domanda di manleva, effettivamente proposta nella comparsa di costituzione in appello nei confronti di Controparte_4
Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 10/12/2025, la causa è stata riservata in decisione, sulle conclusioni come sopra precisate. Motivi della decisione L'appello merita parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate. Va disatteso il primo motivo di censura di Controparte_4 relativo al mancato rispetto dei termini a comparire, ex art. 163 bis c.p.c., da parte dell'attore in primo grado, perché tale censura è stata integralmente superata dalla costituzione, nel presente grado di giudizio, di , la quale ha dichiarato di aver assunto CP_2 volontariamente un contegno contumace nella precedente fase processuale dinanzi al Tribunale, nonostante la notifica dell'atto di citazione e la sussistenza di un termine astrattamente sufficiente ad articolare le proprie difese (stante il differimento della prima udienza). Ciò posto, le ulteriori censure mosse dall'appellante, convergenti nel criticare la ricostruzione del sinistro operata dal primo Giudice, sono in parte fondate, nei limiti e per le ragioni di seguito specificati. Per quanto concerne i rilievi mossi all'elaborato peritale dell'Ausiliare del Giudice (p.a. , esse risultano CP_5 assolutamente prive di pregio. Invero, la metodologia adottata10 e il contenuto dell'indagine tecnica si sono dimostrati idonei a rispondere al quesito posto dal Giudice di primo grado11, del quale si condivide l'assunto in ordine a genuinità ed apprezzabilità probatoria della C.T.U. de qua. Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la compagnia assicuratrice appellante, l'Ausiliare del Giudice, che è stato chiamato solamente a verificare la compatibilità dei danni ai veicoli con la dinamica del sinistro ricostruita dalle parti, si è espresso in termini di “plausibilità”12, costituendo questa valutazione sufficiente acché il giudice possa porla, congiuntamente ad altre risultanze (come, del resto, ha correttamente fatto il primo Giudice), a fondamento della propria decisione. Infatti, com'è noto, nel processo civile vige uno standard di accertamento dell'evento ispirato al criterio della probabilità
“cruciale” (più probabile che non), differente da quello operante in sede penalistica (oltre ogni ragionevole dubbio), sicché la valutazione positiva in ordine alla sussistenza del nesso di causalità materiale, fra la condotta di un soggetto e l'evento dannoso, potrà ritenersi raggiunta anche in assenza di uno standard probatorio in termini di certezza. Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che “In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico- sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”13. D'altro canto, vero è che “In tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto”14. Alla luce di ciò, questa Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia fatto buon governo del comparto probatorio disponibile, correttamente valutando l'elaborato peritale anche alla luce del contegno processuale tenuto dalla danneggiante, (che, CP_2 in ogni caso, si è costituita nel presente giudizio senza neanche accennare una contestazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro operata e cristallizzata in primo grado) e le restanti prove. Con particolare riguardo alla deposizione della teste Tes_1
confermativa della dinamica del sinistro sì come
[...] ricostruita dall'attore in primo grado, parimenti il Giudice di prime cure ne ha correttamente ritenuta la credibilità, mentre non colgono nel segno le censure dell'appellante, atte a metterne in dubbio l'utilizzabilità a fini decisori. Infatti, la teste ha risposto a tutti i capitoli di prova ammessi, né si comprende perché la stessa, in difetto di specifica richiesta, avrebbe dovuto spontaneamente parlare anche della condotta di guida del . Inoltre, la conoscenza – ritenuta CP_1 ingiustificatamente sospetta dall'appellante - del fatto che il danneggiato fu portato all'ospedale, si spiega agevolmente con il fatto che la teste ebbe evidentemente un'interlocuzione con i parenti dell'infortunato, precipitatisi sul luogo del sinistro subito dopo l'evento, cui la fornì le proprie generalità15. Tes_1
Infine, la società appellante lamenta che il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della condotta del , che, qualora CP_1 correttamente valutata, avrebbe dovuto portare all'applicazione del concorso di colpa nella causazione dell'evento, ex art. 145 c.d.s. Orbene, sull'argomento, non è condivisibile la censura relativa alla violazione dell'art. 171 c.d.s., poiché il (come confermato CP_1 anche dalla prova orale) indossava il casco protettivo al momento del sinistro, non sussistendo alcun obbligo normativamente previsto, in capo al conducente di un motociclo di una certa cilindrata, di indossare il casco integrale, anziché aperto. In ogni caso, si tratterebbe di una circostanza priva di rilievo nella fattispecie, perchè, dalla documentazione medica relativa all'infortunio subito dal , non emerge alcun danno alla salute CP_1 riconducibile al mancato uso del casco protettivo, in occasione dell'incidente. Al contrario, l'appellante coglie nel segno, laddove si sofferma sul comportamento di guida, tenuto dal in occasione del sinistro. CP_1
Dalle fotografie, allegate all'elaborato peritale del C.T.U., si evince che la carreggiata della S.P. 105 si presentava in discrete condizioni di viabilità, oltre ad essere particolarmente larga16, e che CP_2
proveniva dalla “Strada del Salice Vecchio”, non contigua al
[...] senso di marcia del danneggiato, in una situazione di completa visibilità di tutta la carreggiata da parte sia della che del CP_2
CP_ 15 Come si evince dagli atti (anche dalla prova testimoniale stessa), fu proprio a chiamare i propri parenti negli attimi successivi CP_ al sinistro;
inoltre, e rimasero sul luogo del sinistro finché non fu scortato in ospedale. CP_2 Testimone_1 16 Pag. 7 dell'elaborato peritale, in cui si legge che “La carreggiata risulta essere a doppio senso di marcia, pianeggiante, lievemente curvilinea a destra, rispetto al senso di marcia del motociclo dell'istante e, nel tratto de quo, in discrete condizioni d'uso e manutentive, misura circa m. 6,20 di larghezza”. (nessun rilievo è stato formulato in senso contrario sul CP_1 punto). Orbene, benché sia pacifico che non abbia rispettato la CP_2 segnaletica verticale di “Stop”, nell'atto di impegnare l'intersezione, altrettanto vero è che, considerata la velocità di entrambi i veicoli17, che, stando al racconto delle parti e ai danni riscontrati sull'autovettura Mercedes di proprietà della Pt_2 non poteva ragionevolmente essere eccessivamente elevata, non può trascurarsi che il , qualora avesse tenuto un CP_1 comportamento più prudente ed attento, ben avrebbe potuto eseguire adeguata manovra per evitare l'impatto con la vettura condotta dalla . CP_2
Chiaramente, il prefato segnale di “Stop” fa sì che il conducente obbligato a rispettarlo debba improntare la propria condotta di guida alla massima prudenza, arrestando completamente la propria marcia, controllando l'assenza di veicoli sull'intersezione da impegnare e riprendendo la marcia solo dopo aver appurato con certezza che il crocevia non è interessato dal passaggio di alcun mezzo di circolazione. È indiscutibile quindi la configurabilità della condotta gravemente colposa ascrivibile a , come CP_2 ritenuto dal primo Giudice, che è giunto per ciò stesso a ritenere superata la presunzione di corresponsabilità paritaria disposta dall'art. 2054, co.2, c.c. Tuttavia, come ritiene pacificamente il Supremo Collegio, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”19. D'altronde, è il co.1 dell'art. 145 c.d.s. a imporre prudenza a tutti i conducenti di veicoli:
“I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Sicchè, in condizioni di piena visibilità e di velocità non particolarmente accentuata, è ragionevole ritenere che l'impatto sarebbe stato evitato (o quanto meno grandemente contenuto quanto agli effetti) se il si fosse per tempo avveduto CP_1 dell'arrivo dell'autoveicolo sopraggiungente sulla intersezione stradale e così prevenendo il contegno di guida non altrettanto corretto della . CP_2
Non va poi trascurato, a tal riguardo, l'ulteriore dato rilevante (idoneo anche a spiegare la condotta del ), secondo cui CP_1 quest'ultimo è risultato positivo, seppur in misura non elevata, al test del tasso alcolemico, effettuato nelle immediatezze del sinistro (id est, quando fu portato in ospedale)20. Trattasi di circostanza idonea a presumere che, in assenza di piena lucidità, i riflessi e i tempi di reazione del , alla guida del suo motociclo Yamaha, CP_1 non fossero adeguati ed abbiano così potuto influire sia sul mancato tempestivo avvistamento dell'incrocio e dell'autovettura, che ivi si approssimava per impegnarlo, sia sulla mancata adozione di adeguate manovre di emergenza (riduzione della velocità, arresto tempestivo del ciclomotore e, in ogni caso, spostamento dello stesso in modo da evitare l'impatto). Alla luce delle considerazioni che precedono, si può ragionevolmente ravvisare una parziale responsabilità, nella causazione del sinistro de quo, anche in capo al che, per le CP_1 buone condizioni di viabilità e piena visibilità della strada e per l'assenza di impedimenti di qualsivoglia genere, pur potendo, non si è reso conto di potenziali pericoli rappresentati dall'approssimarsi del veicolo condotto da , omettendo CP_2 di tenere un contegno adeguatamente prudente per evitare l'impatto con la vettura Mercedes. Ciò perché, adottando un comportamento più diligente (decelerando, tempestivamente frenando ovvero spostandosi il più possibile sul margine destro della carreggiata) il sarebbe stato in grado di evitare il sinistro o, quantomeno, CP_1 di diminuirne le conseguenze dannose. Deve, di conseguenza, postularsi l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1227, co.1, c.c., il quale si riferisce al nesso di causalità materiale e impone di tenere conto dell'efficienza concausale della condotta del soggetto danneggiato. Infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di cassazione, “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., l'accertamento della condotta gravemente colposa di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere tale presunzione solo quando la colpa dell'uno è tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro; non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”21. Allora, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata vada riformata limitatamente alla parte in cui non attribuisce a
[...]
alcun margine di co-responsabilità (unitamente a CP_1 CP_2
) nella causazione dell'evento dannoso. Tale responsabilità,
[...] considerata la preponderanza della condotta gravemente colposa in capo a , va ripartita nella misura dell'80% in capo a CP_2 quest'ultima e del 20% per . CP_1
Per ciò che concerne la quantificazione del danno risarcibile, invece, la sentenza di primo grado va confermata, non essendo stato proposto alcun motivo di appello in merito. Pertanto, l'importo (€ 86.651,20) liquidato per l'intero nella appellata sentenza, a titolo di danno non patrimoniale, va posto a carico del , previo suo ridimensionato, in ragione del 20% e, CP_1 quindi, ridotto ad € 69.321,00, con ogni conseguenza ai fini del conteggio degli interessi e della rivalutazione monetaria, così come statuito dal primo Giudice. Stante il parziale accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza di primo grado, nei sensi sopra precisati, con il solo parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall'attore in primo grado, nei rapporti tra , da una CP_1 parte, e e , dall'altra, le spese di lite del Controparte_4 CP_2 doppio grado, come in dispositivo liquidate per l'intero (secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif.), tenendo conto del credito risarcitorio accertato per la sorte capitale in € 69.321,00, vanno poste in solido a carico degli appellati in ragione di 4/5, e compensate per la restante parte. È appena il caso di sottolineare come, ai fini della liquidazione dei compensi, per il primo grado, deve tenersi conto dei valori tabellari medi e di tutte le fasi di giudizio (valore della causa da € 52.001,00 a € 260.000,00). Per il presente grado, invece, fermi restando i parametri tabellari medi ed analogo valore della causa, va escluso il compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in questa sede. Quanto, infine, ai rapporti processuali tra gli appellati ( CP_2
e p.a.), è palesemente inammissibile la domanda, CP_7 avanzata soltanto in sede di gravame dall'appellata , di CP_2
“dichiarare e statuire che è tenuta a manlevare e Parte_1 tenere integralmente indenne l'appellata da ogni e CP_2 qualsivoglia condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di giudizio, sia del primo che del presente grado”22. Infatti, tenuto anche conto della dichiarazione manifestata dalla parte stessa nei suoi atti difensivi, afferente alla sua volontà di rimanere contumace nel giudizio di primo grado, la richiesta presentata, solo in sede di gravame, deve ritenersi tardiva. In ogni caso, la domanda allargherebbe il thema decidendum ed è lo stesso Supremo Collegio ad aver stabilito che “l'eccezione di mancata prova dell'avvenuto recesso, nonché della sua invalidità
o efficacia, sollevata al fine di resistere alla domanda di liquidazione della quota proposta dal socio asseritamente receduto, costituisce eccezione in senso stretto, in quanto ha ad oggetto un fatto impeditivo del fatto costitutivo dedotto dall'attore; pertanto, essa non è deducibile la prima volta nel giudizio di appello, ove sono ammesse mere difese, intendendosi per tali le argomentazioni con cui si contrasta genericamente l'avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato”23. Il caso, posto all'attenzione della Corte nel precedente menzionato, risulta conferente al caso di specie, poiché la domanda di non costituisce una mera difesa, bensì CP_2 allegazione ulteriore rispetto all'oggetto del giudizio di primo grado, contrastando con il principio di cui all'art. 345 c.p.c.24 Nei rapporti tra le medesime parti, tuttavia, le spese del presente grado vanno interamente compensate, tenuto conto del contegno processuale della , che, sebbene abbia avanzato CP_2 inammissibilmente soltanto in appello la domanda di manleva, con richiesta di espressa pronuncia sul punto, non si è opposta alla domanda attorea, reclamando soltanto il proprio diritto alla copertura assicurativa, avversato dalla compagnia assicuratrice soltanto sotto il profilo meramente processuale, come sopra analizzato. Infine, a fronte di specifica richiesta, legittimamente avanzata dalla compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va ordinato all'appellato e al suo difensore distrattario in primo CP_1 grado, Avv. Cagiano Michele, quand'anche quest'ultimo non evocato personalmente nel giudizio di gravame,25 alla restituzione degli importi dagli stessi rispettivamente percepiti in esubero rispetto a quanto effettivamente loro spettante alla luce delle statuizioni contenute nella presente sentenza. Quanto alle spese di C.T.U., non v'è ragione per modificare la regolamentazione e la liquidazione operate dal primo Giudice, trattandosi di indagini peritali indispensabili ai fini dell'accertamento del reclamato diritto al risarcimento del danno, esercitato dall'attore in primo grado. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., nei Controparte_4 confronti di e di , avverso la sentenza n. CP_1 CP_2
11/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, in accoglimento parziale dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: 1) dichiara il concorso colposo del danneggiato, , CP_1 nella causazione del sinistro oggetto di lite, in ragione del 20%, ferma restando la maggiore responsabilità (80%) a carico di CP_2
;
[...]
2) per l'effetto, ridetermina in € 69.321,00 il danno risarcibile spettante all'appellato, , ferme restando tutte le altre CP_1 statuizioni di condanna del primo Giudice, incluso il conteggio di interessi e rivalutazione monetaria (da ricalcolare in base all'importo come sopra ridotto);
3) condanna e , in solido tra loro, Controparte_4 CP_2 alla rifusione, in favore di , di 4/5 delle spese CP_1 processuali del doppio grado, che, per l'intero, liquida in € 14.000,00, oltre € 786,00 per spese borsuali, per il primo grado, ed in € 10.000,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, compensando fra le dette parti il restante 1/5; 4) dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta in appello da nei confronti di CP_2 Controparte_4 5) compensa interamente tra le appellate le spese del presente grado di giudizio;
6) conferma a carico delle appellate e Controparte_4 CP_2
, in solido fra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in
[...] corso di causa, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dell'Ausiliare del Giudice;
7) ordina all'appellato e all'avv. Michele Cagiano, CP_1 suo difensore in primo grado distrattario, a restituire a CP_4 gli importi percepiti, il primo a titolo di ristoro danni e il
[...] secondo quale compenso professionale, in esubero rispetto a quanto loro effettivamente spettante alla luce delle statuizioni, come sopra, contenute nella presente sentenza. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 23/12/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, “frattura soma D12 e D11 e frattura testa 5 metacarpo e falange 1 dito mano sx e trauma cranico con commotivo e toracico addominale ed escoriazioni multiple, con prognosi di giorni 30 s.c.”, come riscontrato dai medici degli OORR di Foggia. 2 Accettata dalle parti nel corso del giudizio. 3 A firma per. ass. Controparte_5 4 In particolare, la teste , la cui dichiarazione è stata assunta il 17/1/2022. Testimone_1 5 Pag. 5 dell'atto di appello. 6 In particolare, allorché veniva affermato che “considerato che la notifica a è stata effettuata prima della sospensione CP_2 straordinaria dei termini, come da d.l. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020; si osserva che l'atto introduttivo del giudizio disponeva la citazione dei convenuti per l'udienza del 18 maggio 2020, udienza che è stata poi rinviata al 26 ottobre 2020, quindi ad una data che ha consentito il pieno rispetto dei termini a comparire ai sensi dell'art. 163 bis cpc , ne consegue che va dichiarata la contumacia della predetta”. 7 Pag. 7 dell'atto di appello. 8 Pagg. 8 ss. dell'atto di appello. 9 Pag. 12 dell'atto di appello. 10 L'accostamento di veicoli, così come spiegato nell'elaborato peritale, stante il numero ridotto di allegati fotografici e documentali disponibili 11 Specificamente: “Accerti il C.T.U., tramite esame dei luoghi, dei mezzi e della documentazione agli atti, se vi sia compatibilità tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro come narrata in atto di citazione, tramite la ricostruzione dello stesso incidente”. 12 Pag. 13 dell'elaborato peritale, “E' plausibile quindi, che la dinamica del sinistro per cui è causa sia riconducibile, in linea di massima, a quella descritta in atti dal legale ricorrente”. 13 Sez. 3 -, Sentenza n. 26304 del 29/09/2021 (Rv. 662534 - 01). 14 Sez. 1 -, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 (Rv. 661816 - 01). 17 Nell'elaborato peritale, anche facendo riferimento alla ricostruzione della dinamica operata dalle parti, il per. ass. riferisce che la Mercedes circolava a “velocità sostenuta” (pag. 8 dell'elaborato) 18 All. B) dell'elaborato peritale. Si deve rilevare, invece, che non è presente in atti alcun fotogramma dei danni subiti dal motociclo CP_ Yamaha di . 19 Ex multi 3 -, Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024 (Rv. 672992 - 01) e Sez. 3 -, Sentenza n. 7479 del 20/03/2020 (Rv. 657167
- 01). 20 Come si evince dalla “Relazione di visita medico-legale” effettuata dal dott. per conto dell Persona_1 [...]
che rappresenta la prova accettata dalle parti e presa in considerazione dal Giudice di prime cure ai fini della Controparte_6 liquidazione del danno non patrimoniale a favore del danneggiato. 21 Cass. civ., sez. III, ud. 2 luglio 2025 – dep. 6 ottobre 2025, n. 26775. 22 Note conclusive del 1/10/2025. 23 Sez. 1, Sentenza n. 816 del 15/01/2009 (Rv. 606073 - 01). 24 Il quale dispone, al co.1, che “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. […]”. 25 Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 25247 del 25/10/2017; Sez. 3, n. 9062 del 15/04/2010.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott.ssa Maristella SARDONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 861/2024 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale TRA
, in persona del legale rappresentate p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Grazia Carla Lo Muzio, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Foggia, alla via Giuseppe Rosati n.141; appellante E
, rappresentato e difeso, giusta mandato in CP_1 atti, dall'avv. Francesco Padalino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Foggia, alla via Menichella n.11; appellato NONCHE'
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_2 dall'avv. Francesco Navarra, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Foggia, alla piazza F. Turati n.30 appellata
All'udienza collegiale del 10/12/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352, co.1, c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note di sostitutive di udienza del 24/11/2025): Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis;
a) riformare la sentenza n. 11/2024 del Tribunale di Foggia emessa il 3 gennaio 2024 nella causa n. 4545/2020 R.G. Tribunale di Foggia e pubblicata il 4.01.2024 e non notificata, in tali termini: 1) in accoglimento del primo motivo di appello, annullare la sentenza di primo grado impugnata n. 11/2024 perché formatasi nel giudizio di primo grado nel quale vi è stato il mancato rispetto dei termini a comparire relativamente alla convenuta rimasta contumace, condannando CP_2
l'appellato alla refusione delle spese e competenze di causa del primo e del secondo grado del giudizio in favore della Pt_1
e, ordinando la restituzione delle somme tutte pagate
[...] dalla a favore di e dell'avv. Cagiano CP_3 CP_1 in forza della sentenza di primo grado;
2) in subordine e nel merito, in accoglimento del motivo di appello n. 2) riformare la sentenza impugnata relativamente al punto 1) del dispositivo disponendo il rigetto della domanda proposta da per CP_1 incompatibilità dei danni e, ordinando, ai sensi dell'art. 336 cpc la restituzione della somma di € 91.987,33 pagata dalla Pt_1
a a titolo di sorte capitale rivalutazione e
[...] CP_1 interessi compensativi e di € 17.655,27 pagata dalla Parte_1
a favore dell'avv. Michele Cagiano per competenze legali liquidate con distrazione, con la condanna alla refusione delle spese di primo e secondo grado di causa a favore della e Parte_1 spese di CTU a carico dell'appellato ; B) In via CP_1 subordinata, ove codesta Corte di Appello non ritenga di rigettare la domanda proposta in primo grado dal in CP_1 accoglimento del terzo motivo di appello proposto in via subordinata, voglia ritenere sussistente un concorso di colpa in applicazione dell'art. 145 del codice della strada e, graduate le responsabilità dei conducenti antagonisti, voglia dichiarare che le somme determinate nel giudizio di primo grado a titolo di sorte capitale vengano decurtate della percentuale di responsabilità che verrà attribuita al ordinando al predetto di CP_1 restituire alla le somme percepite in eccesso e Parte_1 condannando l'avv. Michele Cagiano a restituire in tutto e/o in parte le competenze legali liquidate in primo grado in ragione del concorso e della minore somma riconosciuta anche rispetto a quanto chiesto in primo grado (50% in meno). c) In caso di accoglimento delle conclusioni di cui alla lettera a) nn. 1 e 2 condannare l'appellato al pagamento delle spese CP_1 del primo e secondo grado di giudizio e delle spese di CTU;
condannare altresì l'avv. Michele Cagiano alla restituzione della somma di € 17.655,27 pagata dalla a suo favore per Parte_1 competenze legali liquidate per il giudizio di primo grado con distrazione. d) In caso di accoglimento delle conclusioni di cui alla lettera b) condannare l'appellato al pagamento CP_1 delle spese del secondo grado di giudizio e spese di CTU, compensando in tutto e/o in parte le spese del primo grado e, per conseguenza condannare l'avv. Michele Cagiano alla restituzione della somma di € 17.655,27 (in tutto e/o in parte) pagata dalla Pt_1
a suo favore per competenze legali liquidate per il
[...] giudizio di primo grado con distrazione. Rigettare la domanda della appellata di condanna alle spese a suo favore CP_2 perché assolutamente pretestuosa ed ingiustificata perché nessuna domanda ha avanzato la nei suoi confronti e, per di Parte_1 più, ove venisse accolto l'appello in tutto e/o in parte dovrà essere la condannata al pagamento delle competenze legali in CP_2 favore della per il suo atteggiamento processuale Parte_1 oppositivo nei confronti della sua Assicurazione.>. Il procuratore di ha così concluso (note di CP_1 trattazione scritta per l'udienza del 10/12/2025): precisa le sue conclusioni insistendo nel rigetto integrale dell'appello e conseguenziale conferma della sentenza di primo grado con condanna alle spese dell'appellante, si riporta interamente alla comparsa di costituzione, conclusioni e tutte le difese rassegnate e depositate avversando tutti i motivi di appello e ribadendo tutte le difese. Ogni avverso eccepito e dedotto dall'appellante risulta essere, pretestuoso e privo di fondamento fattuale e giuridico;
pertanto, si insiste in tutte le difese rassegnate e nel rigetto dell'appello proposto e nella conferma della sentenza di I grado>. Il procuratore di ha così concluso (note di trattazione CP_2 scritta per l'udienza del 10/12/2025): <…l'appellata precisa e conferma le conclusioni già rassegnate nelle note conclusive, chiedendo: a) il rigetto dell'appello proposto da Parte_1 perché infondato, con conferma integrale della sentenza impugnata;
b) in ogni caso, la declaratoria che è Parte_1 tenuta a manlevare e tenere integralmente indenne da CP_2 ogni condanna risarcitoria e da ogni onere relativo alle spese di giudizio, sia del primo grado sia del presente;
c) la vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 11/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024, il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda proposta da , CP_1 finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale, verificatosi in data 19 aprile 2019, alle ore 17:30 circa, in Foggia, allorché, mentre percorreva la S.P. 105, in direzione Foggia, alla guida della motocicletta Yamaha (tg. CP38761), impattava con l'autovettura Mercedes (tg. BW003NK), di proprietà e condotta da , la quale, giunta CP_2 all'intersezione fra la “Strada del Salice” e la predetta S.P. 105, impegnava quest'ultima, effettuando manovra di svolta a sinistra (così immettendosi nel medesimo senso di marcia del senza CP_1 rispettare la segnaletica verticale di “Stop” ivi esistente. A seguito dell'urto, il rovinava al suolo, subendo danni alla persona1. CP_1
Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea e ritenuto la unica responsabile della causazione del sinistro de quo, CP_2 superando la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c., anche valutando assente qualsivoglia comportamento imprudente addebitale al . CP_1
Quindi, poiché il danno materiale subito dal motociclo era già stato indennizzato dalla compagnia che lo assicurava, il Tribunale ha condannato e la (compagnia CP_2 Controparte_4 assicuratrice del veicolo Mercedes) al pagamento, in favore del danneggiato e a solo titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di “Euro 86.651,20 oltre interessi compensativi nella misura dell'1,5% annuo dal momento del sinistro, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su Euro 74.893,00 e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 19 aprile, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 86.651,20, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo”, ponendo le spese di C.T.U., nei rapporti interni, a carico dei predetti convenuti e, in aggiunta, condannandoli, “in solido tra loro, al pagamento delle spese legali sostenute dall'attore e che quantifica in euro 14.103,00, per compenso professionale, euro 786,00 per borsuali, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali ed IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (compresa la relazione del medico fiduciario dell'assicurazione convenuta in primo grado2, presa a riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale), l'espletamento di C.T.U. dinamico-ricostruttiva3 e l'assunzione di prova orale4. Avverso la sentenza ha proposto appello Controparte_4 lamentando, con il primo motivo di gravame, la “erronea conclusione e motivazione in merito alla eccezione preliminare di mancanza dei termini a comparire ex art. 163 bis cpc”5. L'appellante sostiene che l'ordinanza del primo Giudice, resa in data 9/11/20206 ed espressamente richiamata in sentenza, non giustifichi in maniera sufficiente la violazione, da parte dell'attore in primo grado, dei termini a comparire assegnati nel proprio atto introduttivo del giudizio alla convenuta (rimasta CP_2 contumace in primo grado). Infatti, nonostante il differimento dell'udienza indicata nell'atto di citazione ad altra data, così da consentire astrattamente il recupero dei termini previsti dalla legge, il provvedimento, avente ad oggetto il suddetto differimento, non era stato notificato alla convenuta (posto che l'art. 168 bis, co.5, c.p.c. dispone la notifica del differimento alle sole “parti costituite”), perché la non era ancora costituita. Da ciò CP_2 deriverebbe – a dire della – la nullità della sentenza Pt_1 impugnata. Con il secondo motivo di appello, si lamenta “erronea e insufficiente motivazione e conclusioni raggiunte in merito alla ctu tecnica esperita”7. Secondo l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità, posta dall'art. 2054 c.c., su presupposti erronei, considerato che la C.T.U. esperita in corso di giudizio avrebbe presentato plurime criticità8. In primo luogo, essa era stata espletata da un perito assicurativo, non da un ingegnere, con conseguente asserita carenza delle conoscenze indispensabili per rispondere correttamente ai quesiti posti dal Giudice di prime cure (a tal proposito, la compagnia assicuratrice ha chiesto, già in primo grado, la rinnovazione del mezzo istruttorio); in secondo luogo, il C.T.U., a fronte della contestata assenza di dimostrazioni verificabili, in merito alla compatibilità dei danni dei veicoli, si sarebbe limitato a rilevare che il consulente di parte della compagnia assicuratrice avrebbe dovuto essere presente alle operazioni peritali, nonostante l'assenza fosse pienamente giustificata;
in terzo luogo, non verrebbe dimostrata la compatibilità dei danni con il sinistro;
in quarto luogo, l'Ausiliare del Giudice avrebbe (come si noterebbe a pag. 11 della sua relazione) illegittimamente cercato egli stesso una prova di compatibilità fra le impronte lasciate dai veicoli coinvolti nel sinistro;
in quinto luogo, il consulente non avrebbe tenuto conto di tutti i documenti in atti e, al contrario, avrebbe citato e illegittimamente preso in considerazione anche la relazione del perito di altra Società assicuratrice, rimasta estranea al giudizio garante della motocicletta), relazione Controparte_6 redatta in sede stragiudiziale ma non prodotta agli atti di causa;
in sesto luogo, non sarebbe valida ed idonea l'indagine dell'Ausiliare del Giudice, attuata in sede di operazioni peritali, quand'anche in contraddittorio fra le parti, mediante accostamento, tra una moto similare a quella del e l'auto della , in una strada CP_1 CP_2 diversa da quella teatro del sinistro;
infine, il C.T.U., P.A. CP_5 basandosi sull'equiparazione delle altezze delle zone d'urto sui veicoli e sulla dinamica descritta dalle parti, avrebbe affermato che i danni possono essere “genericamente correlabili con tale dinamica”, per giustapposizione diretta e virtuale, ma avrebbe descritto tale rapporto solo in termini di compatibilità e plausibilità, quindi non in termini di certezza, requisito, invece, richiesto dal Giudice. In virtù delle censure all'elaborato peritale, l'appellante chiede la rinnovazione dell'indagine peritale, previa rimessione della causa sul ruolo e nomina di altro C.T.U., con qualifica di ingegnere. Con il terzo motivo di impugnazione, la deduce la CP_4
“erronea e insufficiente motivazione e conclusioni raggiunte in merito alla prova espletata e mancata applicazione dell'art 145 del codice della strada”9. L'appellante sostiene che la teste oculare , pur Testimone_1 confermano la dinamica del sinistro, non avrebbe riferito alcunché in ordine alla condotta di guida dell'attore e avrebbe raccontato fatti non a sua conoscenza, e cioè che la mancata chiamata dei sanitari del 118, nelle immediatezze dell'incidente, era ricollegabile al fatto che i parenti del si erano recati sul luogo CP_1 del sinistro e avevano portato quest'ultimo nella struttura ospedaliera per le cure del caso. Inoltre, l'appellante evidenzia plurime circostanze in merito alla condotta del danneggiato, idonee a lumeggiare la sua concorrente se non esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale. A tal proposito, si sottolineano le seguenti circostanze: l'intersezione stradale, ove l'incidente si era verificato, consentiva ampia visibilità agli utenti della strada;
il conducente della motocicletta portava (come pacificamente emerso in corso di causa) un casco aperto, anziché integrale, (quest'ultimo asseritamente obbligatorio, ex art. 171 c.d.s., per un mezzo di quella cilindrata); il danneggiato era risultato positivo al test del tasso alcolemico, in misura di gran lunga superiore a quello consentito, sicché sarebbe stata presumibile una carenza di sufficienti riflessi, condizione soggettiva che avrebbe impedito al di evitare lo scontro con la Mercedes condotta dalla . CP_1 CP_2
Secondo l'appellante, qualora adeguatamente valutate tutte le predette circostanze, il primo Giudice avrebbe dovuto applicare il concorso di colpa fra conducenti, ex art. 145 c.d.s., non avendo il danneggiato provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Si è costituito in giudizio , contestando i motivi di CP_1 appello della Controparte_4
Rispetto al primo motivo, l'appellato ritiene che l'eccezione sul mancato rispetto dei termini di legge, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia stata superata dal contegno processuale tenuto da , rimasta volutamente contumace e non CP_2 comparsa per rendere l'interrogatorio formale articolato nei suoi confronti. D'altronde – aggiunge l'appellato – si tratterebbe di una doglianza tardiva, perché l'appellante avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza con la quale il primo Giudice aveva dichiarato la contumacia della convenuta . CP_2
Quanto al secondo motivo di impugnazione, il sostiene che CP_1
l'Ausiliare del Giudice avrebbe correttamente operato, fornendo risposte esaurienti e certe ai quesiti postigli. Sul terzo motivo di gravame, l'appellato nega incongruenze nella testimonianza resa da e osserva come il mancato Testimone_1 rispetto della segnaletica verticale di “Stop”, da parte della conducente del veicolo Mercedes, avrebbe escluso ex se il concorso di colpa in capo all'altro conducente coinvolto, per cui nessun rilievo causale avrebbe potuto assumere lo stato di ebrezza del
, al pari di ogni altra circostanza evidenziata dall'appellante. CP_1
Si è costituita nel giudizio di gravame anche , chiedendo CP_2 il rigetto dell'appello e dichiarando di essere rimasta volontariamente contumace nel giudizio di primo grado, nonostante la citazione e il rispetto dei termini a difesa, in ragione del differimento dell'udienza di comparizione, e di non eccepire, in questo giudizio, alcuna violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, tenuto conto della normativa che impone la condanna solidale del responsabile civile e dell'assicuratore, ad avviso dell'appellata, rimarrebbe fermo il rapporto interno fra assicuratore e assicurato, governato dal contratto di assicurazione, e ciò consentirebbe di avanzare domanda di manleva, effettivamente proposta nella comparsa di costituzione in appello nei confronti di Controparte_4
Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 10/12/2025, la causa è stata riservata in decisione, sulle conclusioni come sopra precisate. Motivi della decisione L'appello merita parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate. Va disatteso il primo motivo di censura di Controparte_4 relativo al mancato rispetto dei termini a comparire, ex art. 163 bis c.p.c., da parte dell'attore in primo grado, perché tale censura è stata integralmente superata dalla costituzione, nel presente grado di giudizio, di , la quale ha dichiarato di aver assunto CP_2 volontariamente un contegno contumace nella precedente fase processuale dinanzi al Tribunale, nonostante la notifica dell'atto di citazione e la sussistenza di un termine astrattamente sufficiente ad articolare le proprie difese (stante il differimento della prima udienza). Ciò posto, le ulteriori censure mosse dall'appellante, convergenti nel criticare la ricostruzione del sinistro operata dal primo Giudice, sono in parte fondate, nei limiti e per le ragioni di seguito specificati. Per quanto concerne i rilievi mossi all'elaborato peritale dell'Ausiliare del Giudice (p.a. , esse risultano CP_5 assolutamente prive di pregio. Invero, la metodologia adottata10 e il contenuto dell'indagine tecnica si sono dimostrati idonei a rispondere al quesito posto dal Giudice di primo grado11, del quale si condivide l'assunto in ordine a genuinità ed apprezzabilità probatoria della C.T.U. de qua. Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la compagnia assicuratrice appellante, l'Ausiliare del Giudice, che è stato chiamato solamente a verificare la compatibilità dei danni ai veicoli con la dinamica del sinistro ricostruita dalle parti, si è espresso in termini di “plausibilità”12, costituendo questa valutazione sufficiente acché il giudice possa porla, congiuntamente ad altre risultanze (come, del resto, ha correttamente fatto il primo Giudice), a fondamento della propria decisione. Infatti, com'è noto, nel processo civile vige uno standard di accertamento dell'evento ispirato al criterio della probabilità
“cruciale” (più probabile che non), differente da quello operante in sede penalistica (oltre ogni ragionevole dubbio), sicché la valutazione positiva in ordine alla sussistenza del nesso di causalità materiale, fra la condotta di un soggetto e l'evento dannoso, potrà ritenersi raggiunta anche in assenza di uno standard probatorio in termini di certezza. Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che “In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico- sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”13. D'altro canto, vero è che “In tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto”14. Alla luce di ciò, questa Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia fatto buon governo del comparto probatorio disponibile, correttamente valutando l'elaborato peritale anche alla luce del contegno processuale tenuto dalla danneggiante, (che, CP_2 in ogni caso, si è costituita nel presente giudizio senza neanche accennare una contestazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro operata e cristallizzata in primo grado) e le restanti prove. Con particolare riguardo alla deposizione della teste Tes_1
confermativa della dinamica del sinistro sì come
[...] ricostruita dall'attore in primo grado, parimenti il Giudice di prime cure ne ha correttamente ritenuta la credibilità, mentre non colgono nel segno le censure dell'appellante, atte a metterne in dubbio l'utilizzabilità a fini decisori. Infatti, la teste ha risposto a tutti i capitoli di prova ammessi, né si comprende perché la stessa, in difetto di specifica richiesta, avrebbe dovuto spontaneamente parlare anche della condotta di guida del . Inoltre, la conoscenza – ritenuta CP_1 ingiustificatamente sospetta dall'appellante - del fatto che il danneggiato fu portato all'ospedale, si spiega agevolmente con il fatto che la teste ebbe evidentemente un'interlocuzione con i parenti dell'infortunato, precipitatisi sul luogo del sinistro subito dopo l'evento, cui la fornì le proprie generalità15. Tes_1
Infine, la società appellante lamenta che il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della condotta del , che, qualora CP_1 correttamente valutata, avrebbe dovuto portare all'applicazione del concorso di colpa nella causazione dell'evento, ex art. 145 c.d.s. Orbene, sull'argomento, non è condivisibile la censura relativa alla violazione dell'art. 171 c.d.s., poiché il (come confermato CP_1 anche dalla prova orale) indossava il casco protettivo al momento del sinistro, non sussistendo alcun obbligo normativamente previsto, in capo al conducente di un motociclo di una certa cilindrata, di indossare il casco integrale, anziché aperto. In ogni caso, si tratterebbe di una circostanza priva di rilievo nella fattispecie, perchè, dalla documentazione medica relativa all'infortunio subito dal , non emerge alcun danno alla salute CP_1 riconducibile al mancato uso del casco protettivo, in occasione dell'incidente. Al contrario, l'appellante coglie nel segno, laddove si sofferma sul comportamento di guida, tenuto dal in occasione del sinistro. CP_1
Dalle fotografie, allegate all'elaborato peritale del C.T.U., si evince che la carreggiata della S.P. 105 si presentava in discrete condizioni di viabilità, oltre ad essere particolarmente larga16, e che CP_2
proveniva dalla “Strada del Salice Vecchio”, non contigua al
[...] senso di marcia del danneggiato, in una situazione di completa visibilità di tutta la carreggiata da parte sia della che del CP_2
CP_ 15 Come si evince dagli atti (anche dalla prova testimoniale stessa), fu proprio a chiamare i propri parenti negli attimi successivi CP_ al sinistro;
inoltre, e rimasero sul luogo del sinistro finché non fu scortato in ospedale. CP_2 Testimone_1 16 Pag. 7 dell'elaborato peritale, in cui si legge che “La carreggiata risulta essere a doppio senso di marcia, pianeggiante, lievemente curvilinea a destra, rispetto al senso di marcia del motociclo dell'istante e, nel tratto de quo, in discrete condizioni d'uso e manutentive, misura circa m. 6,20 di larghezza”. (nessun rilievo è stato formulato in senso contrario sul CP_1 punto). Orbene, benché sia pacifico che non abbia rispettato la CP_2 segnaletica verticale di “Stop”, nell'atto di impegnare l'intersezione, altrettanto vero è che, considerata la velocità di entrambi i veicoli17, che, stando al racconto delle parti e ai danni riscontrati sull'autovettura Mercedes di proprietà della Pt_2 non poteva ragionevolmente essere eccessivamente elevata, non può trascurarsi che il , qualora avesse tenuto un CP_1 comportamento più prudente ed attento, ben avrebbe potuto eseguire adeguata manovra per evitare l'impatto con la vettura condotta dalla . CP_2
Chiaramente, il prefato segnale di “Stop” fa sì che il conducente obbligato a rispettarlo debba improntare la propria condotta di guida alla massima prudenza, arrestando completamente la propria marcia, controllando l'assenza di veicoli sull'intersezione da impegnare e riprendendo la marcia solo dopo aver appurato con certezza che il crocevia non è interessato dal passaggio di alcun mezzo di circolazione. È indiscutibile quindi la configurabilità della condotta gravemente colposa ascrivibile a , come CP_2 ritenuto dal primo Giudice, che è giunto per ciò stesso a ritenere superata la presunzione di corresponsabilità paritaria disposta dall'art. 2054, co.2, c.c. Tuttavia, come ritiene pacificamente il Supremo Collegio, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”19. D'altronde, è il co.1 dell'art. 145 c.d.s. a imporre prudenza a tutti i conducenti di veicoli:
“I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Sicchè, in condizioni di piena visibilità e di velocità non particolarmente accentuata, è ragionevole ritenere che l'impatto sarebbe stato evitato (o quanto meno grandemente contenuto quanto agli effetti) se il si fosse per tempo avveduto CP_1 dell'arrivo dell'autoveicolo sopraggiungente sulla intersezione stradale e così prevenendo il contegno di guida non altrettanto corretto della . CP_2
Non va poi trascurato, a tal riguardo, l'ulteriore dato rilevante (idoneo anche a spiegare la condotta del ), secondo cui CP_1 quest'ultimo è risultato positivo, seppur in misura non elevata, al test del tasso alcolemico, effettuato nelle immediatezze del sinistro (id est, quando fu portato in ospedale)20. Trattasi di circostanza idonea a presumere che, in assenza di piena lucidità, i riflessi e i tempi di reazione del , alla guida del suo motociclo Yamaha, CP_1 non fossero adeguati ed abbiano così potuto influire sia sul mancato tempestivo avvistamento dell'incrocio e dell'autovettura, che ivi si approssimava per impegnarlo, sia sulla mancata adozione di adeguate manovre di emergenza (riduzione della velocità, arresto tempestivo del ciclomotore e, in ogni caso, spostamento dello stesso in modo da evitare l'impatto). Alla luce delle considerazioni che precedono, si può ragionevolmente ravvisare una parziale responsabilità, nella causazione del sinistro de quo, anche in capo al che, per le CP_1 buone condizioni di viabilità e piena visibilità della strada e per l'assenza di impedimenti di qualsivoglia genere, pur potendo, non si è reso conto di potenziali pericoli rappresentati dall'approssimarsi del veicolo condotto da , omettendo CP_2 di tenere un contegno adeguatamente prudente per evitare l'impatto con la vettura Mercedes. Ciò perché, adottando un comportamento più diligente (decelerando, tempestivamente frenando ovvero spostandosi il più possibile sul margine destro della carreggiata) il sarebbe stato in grado di evitare il sinistro o, quantomeno, CP_1 di diminuirne le conseguenze dannose. Deve, di conseguenza, postularsi l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1227, co.1, c.c., il quale si riferisce al nesso di causalità materiale e impone di tenere conto dell'efficienza concausale della condotta del soggetto danneggiato. Infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di cassazione, “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., l'accertamento della condotta gravemente colposa di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere tale presunzione solo quando la colpa dell'uno è tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro; non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”21. Allora, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata vada riformata limitatamente alla parte in cui non attribuisce a
[...]
alcun margine di co-responsabilità (unitamente a CP_1 CP_2
) nella causazione dell'evento dannoso. Tale responsabilità,
[...] considerata la preponderanza della condotta gravemente colposa in capo a , va ripartita nella misura dell'80% in capo a CP_2 quest'ultima e del 20% per . CP_1
Per ciò che concerne la quantificazione del danno risarcibile, invece, la sentenza di primo grado va confermata, non essendo stato proposto alcun motivo di appello in merito. Pertanto, l'importo (€ 86.651,20) liquidato per l'intero nella appellata sentenza, a titolo di danno non patrimoniale, va posto a carico del , previo suo ridimensionato, in ragione del 20% e, CP_1 quindi, ridotto ad € 69.321,00, con ogni conseguenza ai fini del conteggio degli interessi e della rivalutazione monetaria, così come statuito dal primo Giudice. Stante il parziale accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza di primo grado, nei sensi sopra precisati, con il solo parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall'attore in primo grado, nei rapporti tra , da una CP_1 parte, e e , dall'altra, le spese di lite del Controparte_4 CP_2 doppio grado, come in dispositivo liquidate per l'intero (secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif.), tenendo conto del credito risarcitorio accertato per la sorte capitale in € 69.321,00, vanno poste in solido a carico degli appellati in ragione di 4/5, e compensate per la restante parte. È appena il caso di sottolineare come, ai fini della liquidazione dei compensi, per il primo grado, deve tenersi conto dei valori tabellari medi e di tutte le fasi di giudizio (valore della causa da € 52.001,00 a € 260.000,00). Per il presente grado, invece, fermi restando i parametri tabellari medi ed analogo valore della causa, va escluso il compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in questa sede. Quanto, infine, ai rapporti processuali tra gli appellati ( CP_2
e p.a.), è palesemente inammissibile la domanda, CP_7 avanzata soltanto in sede di gravame dall'appellata , di CP_2
“dichiarare e statuire che è tenuta a manlevare e Parte_1 tenere integralmente indenne l'appellata da ogni e CP_2 qualsivoglia condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di giudizio, sia del primo che del presente grado”22. Infatti, tenuto anche conto della dichiarazione manifestata dalla parte stessa nei suoi atti difensivi, afferente alla sua volontà di rimanere contumace nel giudizio di primo grado, la richiesta presentata, solo in sede di gravame, deve ritenersi tardiva. In ogni caso, la domanda allargherebbe il thema decidendum ed è lo stesso Supremo Collegio ad aver stabilito che “l'eccezione di mancata prova dell'avvenuto recesso, nonché della sua invalidità
o efficacia, sollevata al fine di resistere alla domanda di liquidazione della quota proposta dal socio asseritamente receduto, costituisce eccezione in senso stretto, in quanto ha ad oggetto un fatto impeditivo del fatto costitutivo dedotto dall'attore; pertanto, essa non è deducibile la prima volta nel giudizio di appello, ove sono ammesse mere difese, intendendosi per tali le argomentazioni con cui si contrasta genericamente l'avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato”23. Il caso, posto all'attenzione della Corte nel precedente menzionato, risulta conferente al caso di specie, poiché la domanda di non costituisce una mera difesa, bensì CP_2 allegazione ulteriore rispetto all'oggetto del giudizio di primo grado, contrastando con il principio di cui all'art. 345 c.p.c.24 Nei rapporti tra le medesime parti, tuttavia, le spese del presente grado vanno interamente compensate, tenuto conto del contegno processuale della , che, sebbene abbia avanzato CP_2 inammissibilmente soltanto in appello la domanda di manleva, con richiesta di espressa pronuncia sul punto, non si è opposta alla domanda attorea, reclamando soltanto il proprio diritto alla copertura assicurativa, avversato dalla compagnia assicuratrice soltanto sotto il profilo meramente processuale, come sopra analizzato. Infine, a fronte di specifica richiesta, legittimamente avanzata dalla compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va ordinato all'appellato e al suo difensore distrattario in primo CP_1 grado, Avv. Cagiano Michele, quand'anche quest'ultimo non evocato personalmente nel giudizio di gravame,25 alla restituzione degli importi dagli stessi rispettivamente percepiti in esubero rispetto a quanto effettivamente loro spettante alla luce delle statuizioni contenute nella presente sentenza. Quanto alle spese di C.T.U., non v'è ragione per modificare la regolamentazione e la liquidazione operate dal primo Giudice, trattandosi di indagini peritali indispensabili ai fini dell'accertamento del reclamato diritto al risarcimento del danno, esercitato dall'attore in primo grado. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., nei Controparte_4 confronti di e di , avverso la sentenza n. CP_1 CP_2
11/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, in accoglimento parziale dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: 1) dichiara il concorso colposo del danneggiato, , CP_1 nella causazione del sinistro oggetto di lite, in ragione del 20%, ferma restando la maggiore responsabilità (80%) a carico di CP_2
;
[...]
2) per l'effetto, ridetermina in € 69.321,00 il danno risarcibile spettante all'appellato, , ferme restando tutte le altre CP_1 statuizioni di condanna del primo Giudice, incluso il conteggio di interessi e rivalutazione monetaria (da ricalcolare in base all'importo come sopra ridotto);
3) condanna e , in solido tra loro, Controparte_4 CP_2 alla rifusione, in favore di , di 4/5 delle spese CP_1 processuali del doppio grado, che, per l'intero, liquida in € 14.000,00, oltre € 786,00 per spese borsuali, per il primo grado, ed in € 10.000,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, compensando fra le dette parti il restante 1/5; 4) dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta in appello da nei confronti di CP_2 Controparte_4 5) compensa interamente tra le appellate le spese del presente grado di giudizio;
6) conferma a carico delle appellate e Controparte_4 CP_2
, in solido fra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in
[...] corso di causa, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dell'Ausiliare del Giudice;
7) ordina all'appellato e all'avv. Michele Cagiano, CP_1 suo difensore in primo grado distrattario, a restituire a CP_4 gli importi percepiti, il primo a titolo di ristoro danni e il
[...] secondo quale compenso professionale, in esubero rispetto a quanto loro effettivamente spettante alla luce delle statuizioni, come sopra, contenute nella presente sentenza. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 23/12/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, “frattura soma D12 e D11 e frattura testa 5 metacarpo e falange 1 dito mano sx e trauma cranico con commotivo e toracico addominale ed escoriazioni multiple, con prognosi di giorni 30 s.c.”, come riscontrato dai medici degli OORR di Foggia. 2 Accettata dalle parti nel corso del giudizio. 3 A firma per. ass. Controparte_5 4 In particolare, la teste , la cui dichiarazione è stata assunta il 17/1/2022. Testimone_1 5 Pag. 5 dell'atto di appello. 6 In particolare, allorché veniva affermato che “considerato che la notifica a è stata effettuata prima della sospensione CP_2 straordinaria dei termini, come da d.l. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020; si osserva che l'atto introduttivo del giudizio disponeva la citazione dei convenuti per l'udienza del 18 maggio 2020, udienza che è stata poi rinviata al 26 ottobre 2020, quindi ad una data che ha consentito il pieno rispetto dei termini a comparire ai sensi dell'art. 163 bis cpc , ne consegue che va dichiarata la contumacia della predetta”. 7 Pag. 7 dell'atto di appello. 8 Pagg. 8 ss. dell'atto di appello. 9 Pag. 12 dell'atto di appello. 10 L'accostamento di veicoli, così come spiegato nell'elaborato peritale, stante il numero ridotto di allegati fotografici e documentali disponibili 11 Specificamente: “Accerti il C.T.U., tramite esame dei luoghi, dei mezzi e della documentazione agli atti, se vi sia compatibilità tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro come narrata in atto di citazione, tramite la ricostruzione dello stesso incidente”. 12 Pag. 13 dell'elaborato peritale, “E' plausibile quindi, che la dinamica del sinistro per cui è causa sia riconducibile, in linea di massima, a quella descritta in atti dal legale ricorrente”. 13 Sez. 3 -, Sentenza n. 26304 del 29/09/2021 (Rv. 662534 - 01). 14 Sez. 1 -, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 (Rv. 661816 - 01). 17 Nell'elaborato peritale, anche facendo riferimento alla ricostruzione della dinamica operata dalle parti, il per. ass. riferisce che la Mercedes circolava a “velocità sostenuta” (pag. 8 dell'elaborato) 18 All. B) dell'elaborato peritale. Si deve rilevare, invece, che non è presente in atti alcun fotogramma dei danni subiti dal motociclo CP_ Yamaha di . 19 Ex multi 3 -, Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024 (Rv. 672992 - 01) e Sez. 3 -, Sentenza n. 7479 del 20/03/2020 (Rv. 657167
- 01). 20 Come si evince dalla “Relazione di visita medico-legale” effettuata dal dott. per conto dell Persona_1 [...]
che rappresenta la prova accettata dalle parti e presa in considerazione dal Giudice di prime cure ai fini della Controparte_6 liquidazione del danno non patrimoniale a favore del danneggiato. 21 Cass. civ., sez. III, ud. 2 luglio 2025 – dep. 6 ottobre 2025, n. 26775. 22 Note conclusive del 1/10/2025. 23 Sez. 1, Sentenza n. 816 del 15/01/2009 (Rv. 606073 - 01). 24 Il quale dispone, al co.1, che “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. […]”. 25 Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 25247 del 25/10/2017; Sez. 3, n. 9062 del 15/04/2010.