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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/10/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. AN RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024
Da
, nato a [...] il [...] e residente a [...], C. Parte_1
F. rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Tortora del Foro di Gorizia, C.F._1
C. F. , giusta delega a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c. dd. 30 agosto C.F._2
2023, depositato in data 14.09.2023, presso il cui Studio di Monfalcone, Via Duca d'Aosta n. 86, ha eletto domicilio, contestualmente autorizzando le comunicazioni e notificazioni a mezzo pec all'indirizzo – fax: Email_1 P.IVA_1
- appellante -
Contro
Controparte_1
(P.IVA ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...] P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e , amministratore Persona_1 CP_2
1 delegato (C.F. ), con sede in Monfalcone (GO), via Timavo n. 69/8, C.F._3
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Daniele Compagnone
(CF ), del Foro di Gorizia e OL ZA ( del Foro di C.F._4 C.F._5
Udine ed elettivamente domiciliata agli effetti del presente procedimento presso il loro studio sito in
Gorizia, Corso Italia n. 90/2 (pec: – fax 0481-549927). Email_2
- appellata-
Appello avverso la sentenza del tribunale di Gorizia n.106/2024 dell'11.07.24 non notificata
In punto: pagamento somme
CONCLUSIONI
Per parte appellante: dichiarare cessata la materia del contendere avendo le parti definito ogni controversia con la conciliazione giudiziale raggiunta;
spese integralmente compensate ad eccezione di quanto pattuito nel verbale di conciliazione.
Per parte appellata: dichiarare cessata la materia del contendere avendo le parti definito ogni controversia con la conciliazione giudiziale raggiunta;
spese integralmente compensate ad eccezione di quanto pattuito nell'accordo di conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il tribunale di Gorizia adito da dipendente della società Parte_1
( attuale , accoglieva parzialmente la Controparte_1 Controparte_1
domanda risarcitoria azionata dal lavoratore operaio di IV livello con mansioni di lavoratore portuale polivalente dall'11.04.01 al 31.08.19, ritenendo fondata la doglianza del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato lavaggio degli indumenti destinati come dpi alla protezione della persona dagli agenti chimici e biologici cui era esposto il ricorrente nel turno di lavoro, condannando la società anche al pagamento di una parte delle spese di lite.
Secondo il giudice era irrilevante che gli indumenti, anche se non lavati dalla società quotidianamente, mantenessero la funzione di visibilità cui erano destinate mediante le bande retroriflettenti al fine di impedire il rischio meccanico da investimento, trattandosi di un onere gravante sul datore di lavoro a fronte della prova raggiunta in giudizio che le mansioni svolte dal ricorrente lo esponevano alla contaminazione di polveri e agenti chimici che erano fisiologicamente presenti in ambiente portuale, bordo navi e nell'ambito dello scarico e carico di merci di varia natura.
Pertanto determinava in via equitativa il danno subito dal il quale era costretto a provvedere Pt_1
2 personalmente al lavaggio quotidiano quanto meno di una parte degli indumenti protettivi divisa che non erano” usa e getta”.
Il giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità del ricorso per transazione, trattandosi di accordo conciliativo avente un oggetto circoscritto e determinato, oltre che avulso dall'oggetto della presente causa. Il tribunale rigettava anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, ritenuto il termine decennale del diritto azionato e la non decorrenza dello stesso a partire dalla entrata in vigore della legge 92/12, trattandosi di lavoratore assunto ante luglio 2012.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il lavoratore instando per la riforma parziale della decisione impugnata.
La società contestava integralmente l'appello insistendo per la conferma della decisione di primo grado.
3. La Corte di Appello di Trieste disposto il cambio del relatore in ragione dell'arrivo di nuovo consigliere lavoro con conseguente rinvio d'ufficio della prima udienza, all'esito della discussione del 24 aprile 2025 formulava alle parti proposta conciliativa;
le parti alla udienza successiva del 25 settembre 2025 instavano per un rinvio avendo raggiunto accordo conciliativo che necessitava di perfezionamento;
indi all'udienza successiva del 23 ottobre 2025 sottoscrivevano l'accordo di conciliazione, instando per la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
La Corte, pertanto, sulle conclusioni sopra riportate, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con unico articolato motivo il criticava la sentenza nel punto in cui il giudice pur Pt_1
accogliendo la domanda, aveva quantificato il danno di cui aveva disposto il risarcimento in via equitativa, ritenendo che mancassero elementi sufficienti a quantificare il danno patrimoniale richiesto, nonostante le istanze istruttorie ritualmente introdotte dal ricorrente e rigettate senza alcuna specifica motivazione.
L'appellante riproponeva pertanto le allegazioni del primo grado in punto frequenza, durata e numero delle giornate di lavaggio impegnate, oltre che i criteri utilizzati per la quantificazione delle poste risarcitorie compreso il danno da usura della lavatrice per il costo complessivo dei lavaggi;
instava pertanto per l'accoglimento delle domande azionate in primo grado.
5. La società appellata nel costituirsi in giudizio contrastava l'appello di cui chiedeva la reiezione, rilevando come il giudice, del tutto correttamente, avesse rigettato le istanze istruttorie dell'appellante che erano inutili ed inammissibili.
6.A fronte di ciò a seguito della proposta conciliativa formulata dalla Corte a verbale dell'udienza del
3 24 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo conciliativo che hanno sottoscritto all'udienza del 23 ottobre 2025.
7. La sopravvenienza dell'accordo stragiudiziale fa venire meno l'interesse delle stesse ad una decisione della causa da parte del presente Collegio.
Le parti - per quanto risulta dal verbale allegato- hanno definito gli importi dovuti e le modalità di pagamento, concordando anche per la rifusione di una parte delle spese di lite e la compensazione integrale di quelle residue.
8.Le conclusioni conformi delle parti rendono superflua ogni ulteriore pronuncia da parte del giudice del gravame per difetto di interesse.
Anche in punto spese non residuano margini di controversia avendo le parti raggiunto accordo anche sulle spese del giudizio stabilendo la compensazione integrale delle stesse, ad accezione di quanto indicato nel verbale di conciliazione al punto 7.
La Corte dà atto che nel caso di specie non sussistono i presupposti per imporre il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 ( cfr. Cass. sez. U. ordinanza 19976/24).
PER QUESTI MOTIVI
in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ad eccezione di quanto pattuito dalle parti nell'accordo transattivo raggiunto.
Trieste, 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
AN RI
Il Presidente
Lucio Benvegnù
4
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. AN RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024
Da
, nato a [...] il [...] e residente a [...], C. Parte_1
F. rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Tortora del Foro di Gorizia, C.F._1
C. F. , giusta delega a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c. dd. 30 agosto C.F._2
2023, depositato in data 14.09.2023, presso il cui Studio di Monfalcone, Via Duca d'Aosta n. 86, ha eletto domicilio, contestualmente autorizzando le comunicazioni e notificazioni a mezzo pec all'indirizzo – fax: Email_1 P.IVA_1
- appellante -
Contro
Controparte_1
(P.IVA ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...] P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e , amministratore Persona_1 CP_2
1 delegato (C.F. ), con sede in Monfalcone (GO), via Timavo n. 69/8, C.F._3
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Daniele Compagnone
(CF ), del Foro di Gorizia e OL ZA ( del Foro di C.F._4 C.F._5
Udine ed elettivamente domiciliata agli effetti del presente procedimento presso il loro studio sito in
Gorizia, Corso Italia n. 90/2 (pec: – fax 0481-549927). Email_2
- appellata-
Appello avverso la sentenza del tribunale di Gorizia n.106/2024 dell'11.07.24 non notificata
In punto: pagamento somme
CONCLUSIONI
Per parte appellante: dichiarare cessata la materia del contendere avendo le parti definito ogni controversia con la conciliazione giudiziale raggiunta;
spese integralmente compensate ad eccezione di quanto pattuito nel verbale di conciliazione.
Per parte appellata: dichiarare cessata la materia del contendere avendo le parti definito ogni controversia con la conciliazione giudiziale raggiunta;
spese integralmente compensate ad eccezione di quanto pattuito nell'accordo di conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il tribunale di Gorizia adito da dipendente della società Parte_1
( attuale , accoglieva parzialmente la Controparte_1 Controparte_1
domanda risarcitoria azionata dal lavoratore operaio di IV livello con mansioni di lavoratore portuale polivalente dall'11.04.01 al 31.08.19, ritenendo fondata la doglianza del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato lavaggio degli indumenti destinati come dpi alla protezione della persona dagli agenti chimici e biologici cui era esposto il ricorrente nel turno di lavoro, condannando la società anche al pagamento di una parte delle spese di lite.
Secondo il giudice era irrilevante che gli indumenti, anche se non lavati dalla società quotidianamente, mantenessero la funzione di visibilità cui erano destinate mediante le bande retroriflettenti al fine di impedire il rischio meccanico da investimento, trattandosi di un onere gravante sul datore di lavoro a fronte della prova raggiunta in giudizio che le mansioni svolte dal ricorrente lo esponevano alla contaminazione di polveri e agenti chimici che erano fisiologicamente presenti in ambiente portuale, bordo navi e nell'ambito dello scarico e carico di merci di varia natura.
Pertanto determinava in via equitativa il danno subito dal il quale era costretto a provvedere Pt_1
2 personalmente al lavaggio quotidiano quanto meno di una parte degli indumenti protettivi divisa che non erano” usa e getta”.
Il giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità del ricorso per transazione, trattandosi di accordo conciliativo avente un oggetto circoscritto e determinato, oltre che avulso dall'oggetto della presente causa. Il tribunale rigettava anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, ritenuto il termine decennale del diritto azionato e la non decorrenza dello stesso a partire dalla entrata in vigore della legge 92/12, trattandosi di lavoratore assunto ante luglio 2012.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il lavoratore instando per la riforma parziale della decisione impugnata.
La società contestava integralmente l'appello insistendo per la conferma della decisione di primo grado.
3. La Corte di Appello di Trieste disposto il cambio del relatore in ragione dell'arrivo di nuovo consigliere lavoro con conseguente rinvio d'ufficio della prima udienza, all'esito della discussione del 24 aprile 2025 formulava alle parti proposta conciliativa;
le parti alla udienza successiva del 25 settembre 2025 instavano per un rinvio avendo raggiunto accordo conciliativo che necessitava di perfezionamento;
indi all'udienza successiva del 23 ottobre 2025 sottoscrivevano l'accordo di conciliazione, instando per la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
La Corte, pertanto, sulle conclusioni sopra riportate, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con unico articolato motivo il criticava la sentenza nel punto in cui il giudice pur Pt_1
accogliendo la domanda, aveva quantificato il danno di cui aveva disposto il risarcimento in via equitativa, ritenendo che mancassero elementi sufficienti a quantificare il danno patrimoniale richiesto, nonostante le istanze istruttorie ritualmente introdotte dal ricorrente e rigettate senza alcuna specifica motivazione.
L'appellante riproponeva pertanto le allegazioni del primo grado in punto frequenza, durata e numero delle giornate di lavaggio impegnate, oltre che i criteri utilizzati per la quantificazione delle poste risarcitorie compreso il danno da usura della lavatrice per il costo complessivo dei lavaggi;
instava pertanto per l'accoglimento delle domande azionate in primo grado.
5. La società appellata nel costituirsi in giudizio contrastava l'appello di cui chiedeva la reiezione, rilevando come il giudice, del tutto correttamente, avesse rigettato le istanze istruttorie dell'appellante che erano inutili ed inammissibili.
6.A fronte di ciò a seguito della proposta conciliativa formulata dalla Corte a verbale dell'udienza del
3 24 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo conciliativo che hanno sottoscritto all'udienza del 23 ottobre 2025.
7. La sopravvenienza dell'accordo stragiudiziale fa venire meno l'interesse delle stesse ad una decisione della causa da parte del presente Collegio.
Le parti - per quanto risulta dal verbale allegato- hanno definito gli importi dovuti e le modalità di pagamento, concordando anche per la rifusione di una parte delle spese di lite e la compensazione integrale di quelle residue.
8.Le conclusioni conformi delle parti rendono superflua ogni ulteriore pronuncia da parte del giudice del gravame per difetto di interesse.
Anche in punto spese non residuano margini di controversia avendo le parti raggiunto accordo anche sulle spese del giudizio stabilendo la compensazione integrale delle stesse, ad accezione di quanto indicato nel verbale di conciliazione al punto 7.
La Corte dà atto che nel caso di specie non sussistono i presupposti per imporre il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 ( cfr. Cass. sez. U. ordinanza 19976/24).
PER QUESTI MOTIVI
in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ad eccezione di quanto pattuito dalle parti nell'accordo transattivo raggiunto.
Trieste, 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
AN RI
Il Presidente
Lucio Benvegnù
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