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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 336/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 336/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del promossa da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicola Aiello contro
, C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Caterina Marangia con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/01/2023 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
21/04/1990 a Lentini.
Esponeva che dall'unione con erano nati in figli Controparte_1
pagina 1 di 4 (1993) ed (2001) e che i coniugi si erano Persona_1 Per_2 separati consensualmente con decreto di omologa n. 7018/2017 del
27/10/2017.
Rappresentava che entrambi i figli avevano raggiunto l'indipendenza economica e che anche la la quale aveva peraltro CP_1 intrapreso una nuova relazione, aveva trovato un'occupazione lavorativa;
chiedeva pertanto pronunciarsi solo sullo status.
Con comparsa del 21/03/2023 si costituiva , la Controparte_1 quale aderiva alla pronuncia sul divorzio, ma insisteva per la conferma dell'assegno divorzile, il cui importo chiedeva fosse aumentato ad € 400,00 al mese, nonché per la conferma di un contributo mensile in favore della figlia Per_1
All'udienza di prima comparizione del 13/09/2023 le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate le memorie, le parti, all'udienza del 31/01/2024, insistevano per l'accoglimento dei mezzi istruttori;
il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 23/04/2024 il Giudice emetteva una proposta conciliativa, invitando le parti ad assumere una posizione seria e, in caso di rifiuto, adeguatamente motivata.
Con successive note d'udienza entrambe le parti accettavano la proposta conciliativa.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/06/2023)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale pagina 2 di 4 regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
2) obbligo del sig. di versare alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma di euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile a far data dal ricorso (24.1.2023);
3) rinuncia ad ogni altra domanda;
4) spese compensate.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 13 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
21/04/1990 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Lentini dell'anno 1990 (Atto n. 15 Parte II Serie
A) alle condizioni specificate in parte motiva;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile
pagina 3 di 4 atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 2.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 336/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del promossa da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicola Aiello contro
, C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Caterina Marangia con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/01/2023 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
21/04/1990 a Lentini.
Esponeva che dall'unione con erano nati in figli Controparte_1
pagina 1 di 4 (1993) ed (2001) e che i coniugi si erano Persona_1 Per_2 separati consensualmente con decreto di omologa n. 7018/2017 del
27/10/2017.
Rappresentava che entrambi i figli avevano raggiunto l'indipendenza economica e che anche la la quale aveva peraltro CP_1 intrapreso una nuova relazione, aveva trovato un'occupazione lavorativa;
chiedeva pertanto pronunciarsi solo sullo status.
Con comparsa del 21/03/2023 si costituiva , la Controparte_1 quale aderiva alla pronuncia sul divorzio, ma insisteva per la conferma dell'assegno divorzile, il cui importo chiedeva fosse aumentato ad € 400,00 al mese, nonché per la conferma di un contributo mensile in favore della figlia Per_1
All'udienza di prima comparizione del 13/09/2023 le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate le memorie, le parti, all'udienza del 31/01/2024, insistevano per l'accoglimento dei mezzi istruttori;
il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 23/04/2024 il Giudice emetteva una proposta conciliativa, invitando le parti ad assumere una posizione seria e, in caso di rifiuto, adeguatamente motivata.
Con successive note d'udienza entrambe le parti accettavano la proposta conciliativa.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/06/2023)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale pagina 2 di 4 regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
2) obbligo del sig. di versare alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma di euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile a far data dal ricorso (24.1.2023);
3) rinuncia ad ogni altra domanda;
4) spese compensate.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 13 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
21/04/1990 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Lentini dell'anno 1990 (Atto n. 15 Parte II Serie
A) alle condizioni specificate in parte motiva;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile
pagina 3 di 4 atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 2.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4