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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/03/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 653/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
24/01/2024
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. DE FILIPPO CARLO Parte_1
Responsabilita elettivamente domiciliato in VIA VENETO 1 25030 COCCAGLIO presso il professionale difensore avv. DE FILIPPO CARLO, come da procura allegata all'atto d'appello
APPELLANTE
c o n t r o e CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 8
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Sezione Terza Civile)
n. 1010/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Preliminarmente: ammettere al fascicolo di causa il certificato medico
allegato sub doc A, in quanto successivo alla data della sentenza impugnata, e
determinante ai fini del decidere;
In principalità e nel merito: accertare e
dichiarare il maggior danno non patrimoniale, vale a dire il danno psichico
ed alla sfera della sessualità su base psicogena, in concreto sofferto
dall'attore in conseguenza dei fatti di causa, nella misura che sarà ritenuta di
giustizia. dirsi gli appellati tenuti a rimborsare o risarcire l'appellante nella
misura di ulteriori 1.220,00 euro, oltre a quanto stabilito in sentenza, somma
anticipata al CTU del giudizio di ATP ante causam, dirsi gli appellati tenuti a
rimborsare o risarcire l'appellante nella misura di ulteriori 813,34 euro, oltre
a quanto stabilito in sentenza, somma anticipata dall'appellante in favore
dell'organismo di mediazione (cfr. verbale del 10.3.2016, in atti, e da bonifico
che si allega - doc. C). Per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra
loro, a corrispondere all'appellante le somme che saranno ritenute di
giustizia. In via "istruttoria": disporre CTU volta a stimare il danno
psicogeno, psicologico e/o psichiatrico in concreto sofferto dall'attore – anche pagina 2 di 8 – alla sfera della propria sessualità, così come descritto in atti. Con vittoria di
spese di lite. "
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1010/22 il tribunale di Bergamo accertava la responsabilità
del dott. e di nella causazione delle CP_1 Controparte_2
lesioni subite da che, ricoverato nel luglio 2014 per calcolo Parte_1
vescicale, era stato sottoposto, contro la sua volontà, ad intervento di “
asportazione parziale di prostata”.
Il medico e la struttura sanitaria venivano condannati, in solido, a pagare in favore di la somma complessiva di euro 31.250, di cui euro Parte_1
1.485, a titolo di invalidità temporanea, euro 18.750, a titolo di danno biologico, euro 5.953, a titolo di personalizzazione del danno biologico –
aumento del 25% -, euro 5.062, a titolo di danno morale.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per il Parte_2
riconoscimento del danno psichico e del danno alla sfera sessuale nonché per il rimborso della somma di euro 1.200, anticipata al Ctu nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, e di euro 813,34 anticipata all'organismo di mediazione.
Gli appellati sono rimasti contumaci.
All'udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 8 Con il primo motivo l'appellante censura il mancato riconoscimento del danno psichico che il primo giudice aveva fondato su un generico richiamo alle conclusioni del Ctu al quale, peraltro, non era stato dato l'incarico di indagare eventuali implicazioni psichiche connesse alle lesioni subite, di tale gravità da aver determinato uno stravolgimento dell'attività sessuale e relazionale.
Stigmatizza, altresì, il mancato riconoscimento di un'adeguata personalizzazione del danno biologico in ragione del danno psichico in concreto sofferto e dei suoi riflessi sulla vita sessuale e di relazione.
Con il secondo ed il terzo motivo censura l'omesso riconoscimento delle spese sostenute per la consulenza tecnica espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (euro 1.220) e per la mediazione (euro 813).
------------------------
Il primo motivo è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio (pag. 7 dell'atto di citazione) Parte_1
chiedeva il risarcimento del danno biologico, del danno psicologico, del danno alla vita di relazione e del danno esistenziale senz'altra allegazione e/o deduzione.
In sede di gravame, le doglianze si sono appuntate sull'omessa considerazione,
da parte del primo giudice, del “ trauma psichico”, dei “sintomi psicologici”,
dello “ stato di prostrazione a tal punto grave da impedirgli di uscire di casa e pagina 4 di 8 di avere relazioni affettive e/o sessuali”, del “ danno psichico determinato da
deprivazione di un'attività sessuale e quindi relazionale stravolta”.
Ciò premesso, è noto che il danno biologico è soltanto quello che viene arrecato al corpo, con la precisazione che nel concetto di corpus va compresa anche la salute mentale, sicchè per la sua esistenza è necessario che venga provata, rigorosamente, una lesione all'integrità psico-fisica, medicalmente accertabile.
Nel caso di specie, il danno psichico, inteso come degenerazione patologica medicalmente accertabile, all'esito della consulenza medico legale espletata nel grado, non può dirsi provato.
Concludono, infatti, i consulenti medico-legali nominati che “ l'articolato
quadro composto da vissuti di profondo disagio, vergogna, limitazione della
vita sessuale … non attiene alla sfera della malattia psichica..”
Per quanto attiene al danno alla vita sessuale, che al pari del danno psichico è
un danno biologico in quanto determina una compromissione dell'integrità
psicofisica, deve ritenersi già ristorato con il riconoscimento del danno biologico, nel caso di specie, peraltro, maggiorato del 25% in ragione del “
disagio psichico derivante dalla constatazione oggettiva della mancata
emissione dello sperma con l'orgasmo”, pur in difetto di prova di conseguenze del tutto anomale ed eccezionali.
In relazione al cd. danno esistenziale, che come chiarito dalle Sezioni Unite
pagina 5 di 8 della Corte di Cassazione (26972/2008) non costituisce una categoria autonoma, esso può ancora considerarsi esistente, ma soltanto sul piano descrittivo della lesione subita e non su quello risarcitorio, costituendo duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", in quanto tali categorie di danno appartengono alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Come si è detto l'appellante ha lamentato l'omessa considerazione che, dopo l'intervento, le proprie relazioni affettive e sessuali erano state stravolte dalla vergogna donde il disagio psichico, il danno psichico e il danno esistenziale subiti e non riconosciuti.
Al di là dell'inesattezza delle prospettazioni, in quanto mentre il danno psichico, come lesione della salute mentale, è riconducibile al danno biologico, il pregiudizio che deriva dalla vergogna, dalla sofferenza interiore,
dalla disistima di sé ecc., del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) e insuscettibile di accertamento medico-legale, è invece sussumibile entro la voce del danno morale, nessuna circostanza veniva dedotta nell'atto introduttivo del giudizio in relazione alla compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo che, in ogni caso, nella specie, aveva già trovato ristoro nella somma riconosciuta a titolo di danno morale.
Il secondo motivo è fondato.
pagina 6 di 8 Le spese di mediazione, pari a euro 813, vanno assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza della Suprema Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione ( Cass. 32306/23).
Del pari vanno riconosciute le spese sostenute per la consulenza di parte, pari a euro 1.220, (Cass. n. 10173 del 18.05.2015) che ha natura di allegazione difensiva tecnica, sicchè rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1
cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Le spese del grado vengono compensate in ragione del rigetto del principale motivo di gravame.
Le spese della Ctu, espletata in questo grado di giudizio, vengono poste, in via definitiva, a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata,
condanna gli appellati contumaci a rifondere in favore dell'appellato le spese di mediazione, euro 813, e di consulenza di parte, euro 1.120, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
pagina 7 di 8 conferma nel resto la sentenza gravata;
compensa le spese del grado;
pone, in via definitiva, le spese della Ctu espletata nel grado, a carico di parte appellante
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 653/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
24/01/2024
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. DE FILIPPO CARLO Parte_1
Responsabilita elettivamente domiciliato in VIA VENETO 1 25030 COCCAGLIO presso il professionale difensore avv. DE FILIPPO CARLO, come da procura allegata all'atto d'appello
APPELLANTE
c o n t r o e CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 8
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Sezione Terza Civile)
n. 1010/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Preliminarmente: ammettere al fascicolo di causa il certificato medico
allegato sub doc A, in quanto successivo alla data della sentenza impugnata, e
determinante ai fini del decidere;
In principalità e nel merito: accertare e
dichiarare il maggior danno non patrimoniale, vale a dire il danno psichico
ed alla sfera della sessualità su base psicogena, in concreto sofferto
dall'attore in conseguenza dei fatti di causa, nella misura che sarà ritenuta di
giustizia. dirsi gli appellati tenuti a rimborsare o risarcire l'appellante nella
misura di ulteriori 1.220,00 euro, oltre a quanto stabilito in sentenza, somma
anticipata al CTU del giudizio di ATP ante causam, dirsi gli appellati tenuti a
rimborsare o risarcire l'appellante nella misura di ulteriori 813,34 euro, oltre
a quanto stabilito in sentenza, somma anticipata dall'appellante in favore
dell'organismo di mediazione (cfr. verbale del 10.3.2016, in atti, e da bonifico
che si allega - doc. C). Per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra
loro, a corrispondere all'appellante le somme che saranno ritenute di
giustizia. In via "istruttoria": disporre CTU volta a stimare il danno
psicogeno, psicologico e/o psichiatrico in concreto sofferto dall'attore – anche pagina 2 di 8 – alla sfera della propria sessualità, così come descritto in atti. Con vittoria di
spese di lite. "
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1010/22 il tribunale di Bergamo accertava la responsabilità
del dott. e di nella causazione delle CP_1 Controparte_2
lesioni subite da che, ricoverato nel luglio 2014 per calcolo Parte_1
vescicale, era stato sottoposto, contro la sua volontà, ad intervento di “
asportazione parziale di prostata”.
Il medico e la struttura sanitaria venivano condannati, in solido, a pagare in favore di la somma complessiva di euro 31.250, di cui euro Parte_1
1.485, a titolo di invalidità temporanea, euro 18.750, a titolo di danno biologico, euro 5.953, a titolo di personalizzazione del danno biologico –
aumento del 25% -, euro 5.062, a titolo di danno morale.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per il Parte_2
riconoscimento del danno psichico e del danno alla sfera sessuale nonché per il rimborso della somma di euro 1.200, anticipata al Ctu nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, e di euro 813,34 anticipata all'organismo di mediazione.
Gli appellati sono rimasti contumaci.
All'udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 8 Con il primo motivo l'appellante censura il mancato riconoscimento del danno psichico che il primo giudice aveva fondato su un generico richiamo alle conclusioni del Ctu al quale, peraltro, non era stato dato l'incarico di indagare eventuali implicazioni psichiche connesse alle lesioni subite, di tale gravità da aver determinato uno stravolgimento dell'attività sessuale e relazionale.
Stigmatizza, altresì, il mancato riconoscimento di un'adeguata personalizzazione del danno biologico in ragione del danno psichico in concreto sofferto e dei suoi riflessi sulla vita sessuale e di relazione.
Con il secondo ed il terzo motivo censura l'omesso riconoscimento delle spese sostenute per la consulenza tecnica espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (euro 1.220) e per la mediazione (euro 813).
------------------------
Il primo motivo è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio (pag. 7 dell'atto di citazione) Parte_1
chiedeva il risarcimento del danno biologico, del danno psicologico, del danno alla vita di relazione e del danno esistenziale senz'altra allegazione e/o deduzione.
In sede di gravame, le doglianze si sono appuntate sull'omessa considerazione,
da parte del primo giudice, del “ trauma psichico”, dei “sintomi psicologici”,
dello “ stato di prostrazione a tal punto grave da impedirgli di uscire di casa e pagina 4 di 8 di avere relazioni affettive e/o sessuali”, del “ danno psichico determinato da
deprivazione di un'attività sessuale e quindi relazionale stravolta”.
Ciò premesso, è noto che il danno biologico è soltanto quello che viene arrecato al corpo, con la precisazione che nel concetto di corpus va compresa anche la salute mentale, sicchè per la sua esistenza è necessario che venga provata, rigorosamente, una lesione all'integrità psico-fisica, medicalmente accertabile.
Nel caso di specie, il danno psichico, inteso come degenerazione patologica medicalmente accertabile, all'esito della consulenza medico legale espletata nel grado, non può dirsi provato.
Concludono, infatti, i consulenti medico-legali nominati che “ l'articolato
quadro composto da vissuti di profondo disagio, vergogna, limitazione della
vita sessuale … non attiene alla sfera della malattia psichica..”
Per quanto attiene al danno alla vita sessuale, che al pari del danno psichico è
un danno biologico in quanto determina una compromissione dell'integrità
psicofisica, deve ritenersi già ristorato con il riconoscimento del danno biologico, nel caso di specie, peraltro, maggiorato del 25% in ragione del “
disagio psichico derivante dalla constatazione oggettiva della mancata
emissione dello sperma con l'orgasmo”, pur in difetto di prova di conseguenze del tutto anomale ed eccezionali.
In relazione al cd. danno esistenziale, che come chiarito dalle Sezioni Unite
pagina 5 di 8 della Corte di Cassazione (26972/2008) non costituisce una categoria autonoma, esso può ancora considerarsi esistente, ma soltanto sul piano descrittivo della lesione subita e non su quello risarcitorio, costituendo duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", in quanto tali categorie di danno appartengono alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Come si è detto l'appellante ha lamentato l'omessa considerazione che, dopo l'intervento, le proprie relazioni affettive e sessuali erano state stravolte dalla vergogna donde il disagio psichico, il danno psichico e il danno esistenziale subiti e non riconosciuti.
Al di là dell'inesattezza delle prospettazioni, in quanto mentre il danno psichico, come lesione della salute mentale, è riconducibile al danno biologico, il pregiudizio che deriva dalla vergogna, dalla sofferenza interiore,
dalla disistima di sé ecc., del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) e insuscettibile di accertamento medico-legale, è invece sussumibile entro la voce del danno morale, nessuna circostanza veniva dedotta nell'atto introduttivo del giudizio in relazione alla compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo che, in ogni caso, nella specie, aveva già trovato ristoro nella somma riconosciuta a titolo di danno morale.
Il secondo motivo è fondato.
pagina 6 di 8 Le spese di mediazione, pari a euro 813, vanno assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza della Suprema Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione ( Cass. 32306/23).
Del pari vanno riconosciute le spese sostenute per la consulenza di parte, pari a euro 1.220, (Cass. n. 10173 del 18.05.2015) che ha natura di allegazione difensiva tecnica, sicchè rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1
cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Le spese del grado vengono compensate in ragione del rigetto del principale motivo di gravame.
Le spese della Ctu, espletata in questo grado di giudizio, vengono poste, in via definitiva, a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata,
condanna gli appellati contumaci a rifondere in favore dell'appellato le spese di mediazione, euro 813, e di consulenza di parte, euro 1.120, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
pagina 7 di 8 conferma nel resto la sentenza gravata;
compensa le spese del grado;
pone, in via definitiva, le spese della Ctu espletata nel grado, a carico di parte appellante
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 8 di 8