TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 954/2023 R.G. promossa da appresentata e difesa dall'Avv. Saladino Pietro Salvatore, per Parte_1
mandato in atti attrice nei confronti di
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
esponendo:
- che il convenuto è figlio ed erede di nato a [...] il [...] e A_
deceduto in Marsala in data 4 maggio 2013;
- che, in data 4 agosto 2015, ha trascritto denuncia di successione in Controparte_1
suo favore con riferimento alla proprietà dei beni immobili siti in Marsala, contrada Rakalia, n. 272, identificati al Catasto del medesimo Comune, foglio 120, particella 139, sub 1 e sub 2;
- che, con atto del 19 marzo 2009 (repertorio n. 71564, raccolta n. 13822) a rogito del notaio
Parte
, la “Sen. ha concesso mutuo fondiario a Persona_2 Controparte_3 CP
, codice fiscale (ovvero codice fiscale
[...] C.F._2 Controparte_1
) e a la somma di euro 80.000 da restituire in n. 180 rate C.F._1 A_
mensili;
- che i mutuatari sono incorsi in decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.;
- che la banca mutuante ha notificato ai mutuatari un precetto di euro 87.976,94 per capitale e interessi;
1 - che, con precetto in rinnovazione notificato il 2 marzo 2021, è stato intimato a CP
(ovvero a ) in proprio e quale erede di di pagare l'importo
[...] CP A_
di euro 88.498,80 entro 10 giorni dalla notifica;
- che con decreto ingiuntivo n. 142/2017 il Tribunale di Marsala ha ingiunto a CP
, a e a (nata a [...] il [...]) gli ultimi due
[...] A_ Controparte_4 in qualità di fideiussori (fino all'importo di euro 7.500) di pagare in solido l'importo di euro 7.004,94, oltre spese e, con atto di precetto in rinnovazione, è stato loro intimato il pagamento di euro 8.169;
- di aver proceduto al pignoramento dei beni immobili suindicati in danno di CP
;
[...]
- che, nella procedura esecutiva immobiliare n. 52/2021 R.G. Es. Tribunale di Marsala, con ordinanza del 23 settembre 2021, rilevato che il bene pignorato è pervenuto al debitore esecutato per successione ereditaria da e che non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità, il A_
Giudice dell'esecuzione ha ordinato al creditore di depositare la documentazione carente.
Tanto premesso, la banca attrice ha concluso chiedendo:
«1) Ritenere e dichiarare l'accettazione dell'eredità di da parte di A_ CP
;
[...]
2) In via subordinata, in caso di rigetto della superiore richiesta:
a) Fissare ai sensi dell'art. 481 c.c. un termine per il signor per accettare o Controparte_1 rifiutare l'eredità relitta di A_
b) Nominare, anche in via provvisoria, ai sensi dell'art. 528 c.c. un Curatore dell'eredità giacente;
c) Autorizzare la creditrice, in caso di rinuncia all'eredità da parte di , ex Controparte_1 art. 524 c.c. (Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori), ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
Sebbene ritualmente evocato, il convenuto non si è costituito nel presente Controparte_1
giudizio.
La causa è pervenuta all'udienza del 12 febbraio 2025 nella quale è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.
2. Deve preliminarmente osservarsi che la domanda proposta in via principale dalla banca attrice
è di mero accertamento della qualità di erede di . Controparte_1
Tale azione è ammissibile in base ai principi generali dell'ordinamento processuale, in particolare in base all'ampia formulazione dell'art. 2909 c.c. e ha lo scopo di eliminare l'incertezza insorta sulla predetta qualità, con efficacia di giudicato tra le parti.
2 Essa condivide con l'azione di petizione dell'eredità (art. 533 c.c.) il medesimo accertamento della qualità di erede ma differisce per tipologia e finalità, poiché la petitio è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari (sul punto, si veda Cass. civ.,
n. 2148/2014, conforme Cass. civ., n. 540/2024).
Nel caso in esame è indubbio che l'azione proposta dalla banca attrice in via principale sia di mero accertamento, perché ha lo scopo di accertare l'acquisto (presunto ex art. 485 c.c. o tacito ex art. 476
c.c.) dell'eredità di da parte del figlio con una sentenza A_ Controparte_1 che, eliminando l'incertezza rispetto a tale qualità, sia suscettibile di trascrizione per potere procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass. civ., n. 11638/2014).
Sussiste inoltre, rispetto alla domanda principale, la legittimazione attiva della banca attrice, essendo l'odierno convenuto suo debitore (cfr. contratto di mutuo fondiario del 19 marzo 2009 e decreto ingiuntivo n. 142/2017 del 22 aprile 2017) e potendosi estendere, sotto tale profilo, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell'azione di petizione dell'eredità (Cass. civ., n.
3208/1959 e Cass. civ., n. 628/1962).
Al pari della petitio hereditatis, anche l'azione di mero accertamento non è soggetta alla regola del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri eredi (arg. ex Cass. civ., n 8440/2008; Cass. civ., n.
14182/2011), litisconsorzio che, nel caso in esame, non discende nemmeno dalle altre domande [a) fissazione di un termine ex art. 481 c.c.; b) nomina di un curatore di eredità giacente ex art. 528 c.c.;
c) autorizzazione ad accettare l'eredità ex art. 524 c.c. in surroga al debitore] poiché proposte dall'attrice soltanto in via subordinata (arg. ex Cass. civ., n. 26705/2020 in materia di petitio hereditatis). Pertanto, l'accertamento contenuto nella presente sentenza non modifica lo stato di terzi rimasti estranei al giudizio.
3. A fondamento della domanda principale, la banca attrice ha allegato indistintamente fattispecie acquisitive diverse tra loro, rispettivamente concernenti: l'accettazione tacita di cui all'art. 476 c.c. (per avere il delato presentato al giudice dell'esecuzione istanza di autorizzazione ad abitare, con la madre e la compagna, l'immobile ereditario sito in Marsala, contrada Rakalia, n. 272, cfr. allegato 009 all'atto di citazione) e l'accettazione presunta di cui all'art. 485 c.c. (per possesso continuato per tre mesi dell'immobile ereditario, non seguito dalla redazione dell'inventario).
L'istituto dell'accettazione tacita, previsto dall'art. 476 c.c., presuppone il compimento di atti dai quali sia possibile desumere la volontà del delato all'eredità di accettarla, dunque idonei a manifestarla tacitamente;
giacché la legge richiede, a fini del perfezionamento della fattispecie in esame, che detta volontà possa presumersi necessariamente, dovendosi verificare che l'atto compiuto
3 sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettazione (Cass. civ., n. 16507/2006; Cass. civ., n. 13738/2005; Cass. civ., n. 8123/1987).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che occorre un atto da parte del delato all'eredità che presupponga la sua volontà di accettare o un suo comportamento consistente in una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. civ., n. 21902/2011).
Requisiti per la produzione dell'effetto acquisitivo configurato dalla legge sono dunque: 1) l'apertura della successione;
2) la devoluzione della stessa;
3) il compimento da parte del delato di atti che questi non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
e dunque la ricorrenza di una condotta che presupponga necessariamente la volontà di accettare.
Diversamente, la fattispecie prevista dalla norma di cui all'art. 485 c.c. configura un'ipotesi di acquisto automatico dell'eredità da parte del delato, che la legge ricollega a un suo comportamento, non qualificabile come atto di accettazione espressa o tacita, e consistente nella disponibilità, a qualunque titolo, di beni ereditari. Si parla, quindi, di acquisto ope legis in modo puro e semplice dell'eredità, senza atto di accettazione.
Requisiti richiesti dalla norma menzionata per la produzione dell'effetto previsto sono: 1) l'apertura della successione;
2) la devoluzione della stessa;
3) il possesso, a qualunque titolo, dei beni ereditari
[da intendersi come qualsiasi rapporto materiale fra il delato ed il bene ereditario (Cass. civ., n.
4707/1994 e Cass. civ., n. 7076/1995) o anche solo di una sua parte (Cass. civ., n. 3175/1979 e Cass civ., n. 4707/1994)]; 4) la mancata tempestiva redazione dell'inventario da parte del delato. Rimane irrilevante la volontà del delato, essendo invece necessaria la sua coscienza dell'appartenenza del bene all'asse ereditario (cfr. Cass. civ., n. 4456/2019; Cass. civ., n. 4707/1994), precisandosi che il possesso utile all'acquisto della qualità di erede può avere inizio non solo al momento dell'apertura della successione ma anche in un momento successivo, quando si integra concretamente la relazione materiale con il bene ereditario (cfr. Cass. civ., n. 15587/2023 secondo cui: «Agli effetti dell'art. 485
c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del delato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso» nello stesso senso, in precedenza cfr. anche Cass. civ., n. 15690/2020; Cass. civ., n. 4845/2003).
Inoltre, non varrebbe ad evitare l'onere dell'inventario un eventuale rilascio del possesso, una volta che questo sia stato conseguito (v. Cass. civ., n. 15530/2017, secondo la quale è sufficiente che il delato abbia posseduto il bene anche per un solo giorno).
4 Costituisce onere del creditore che ha interesse ad accertare la qualità di erede puro e semplice del delato suo debitore, allegare e provare il possesso del bene ereditario in capo a quest'ultimo (cfr.
Cass. civ., n. 7226/2006), essendo onere invece del delato allegare e provare la tempestiva formazione dell'inventario (cfr. Cass. civ., n. 16514/2015; Cass. civ., n. 11030/2003).
Venendo al caso in esame, è provata l'apertura della successione di deceduto in A_
data 4 maggio 2013.
Dalla documentazione depositata da parte attrice (cfr. relazione del custode giudiziario, certificato ipotecario e visura catastale, in atti), risulta che il defunto avesse la titolarità della proprietà del bene immobile sito in Marsala, contrada Rakalia, distinto nel NCEU del Comune di Marsala, foglio 120, particella 139, sub 1 e sub 2, a seguito di soppressione dell'unità immobiliare censita nel medesimo
Catasto, al foglio 120, particella 139, a seguito di divisione - ampliamento - diversa distribuzione degli spazi interni del 17 dicembre 2009.
Dall'istruttoria è provata anche la delazione dell'eredità in favore di che, in Controparte_1
sede di interrogatorio formale, rispondendo affermativamente alla domanda di cui al capitolo n. 1 dell'atto di citazione, ha confessato di essere unico erede di (cfr. verbale del 16 A_
maggio 2024).
È provato anche che la delazione in favore dell'odierno convenuto sia avvenuta ab intestato (cfr. allegato n. 004 alla citazione, pag. 8/14 della visura ipotecaria ove, nel quadro D della nota di trascrizione, si legge che è “EREDE PER LEGGE”. Cfr. anche allegato 012 Controparte_1
alla citazione, pag. 1 della relazione del custode giudiziario, ove si legge che gli immobili sono pervenuti all'esecutato «per successione ab intestato»). Non consta che vi sia stata successione testamentaria del defunto: l'esistenza di un testamento che avesse disciplinato diversamente la successione avrebbe dovuto essere prospettata e provata dal resistente, che invece è rimasto contumace.
Dall'istruttoria risulta provata la relazione materiale con il bene immobile ereditario da parte di che, in sede di interrogatorio formale, in particolare - rispondendo Controparte_1 affermativamente al capitolo n. 2 dell'atto di citazione - ha confessato di abitarlo fin dalla morte del padre (cfr. verbale udienza del 16 maggio 2024). Per_1
La confessione del convenuto trova ulteriore riscontro nella documentazione in atti e in particolare:
a) nel verbale di sopralluogo del custode giudiziario del 15 settembre 2021 presso l'immobile ereditario;
b) nella notifica alla madre , quale familiare convivente, presso l'immobile Parte_2 ereditario dei seguenti atti: atto di citazione del presente giudizio, atto di precetto in rinnovazione del
2 marzo 2021 e atto di pignoramento del 17 aprile 2021 (cfr. allegati 6, 6 bis e 7 all'atto di citazione);
c) nella presenza di nell'immobile ereditario al momento della notifica, in Controparte_1
5 data 2 marzo 2017, del decreto ingiuntivo n. 142/2017 (cfr. allegato 8 all'atto di citazione); d) nel certificato contestuale di residenza, di stato di famiglia del convenuto (cfr. pag. 3 dell'allegato n. 009 alla citazione).
Il perdurante utilizzo, a fini abitativi, dell'immobile caduto in successione non seguito dalla redazione dell'inventario nei termini di legge, integra indubbiamente un'ipotesi di acquisto puro e semplice, ex art. 485, comma 2, c.c., della eredità relitta del de cuius A_
Tale acquisto, inoltre, ha effetto retroattivo, poiché l'art. 459 c.c. impedisce una soluzione di continuità nella titolarità di rapporti giuridici che facevano capo al de cuius, essendo la successione universale una successione in locum et ius defuncti, quindi attraverso una fictio iuris, l'erede diviene titolare del patrimonio ereditario fin dal momento in cui si è aperta la successione, anche se l'acquisto può avvenire in un momento successivo.
Nel caso in esame, è provato che è rimasto nel possesso di un immobile Controparte_1 ereditario dall'apertura della successione di (4 maggio 2013), senza redigere A_
l'inventario per tre mesi, all'esito dei quali (4 agosto 2013) ha acquistato l'eredità ex art. 485, comma
2, c.c. e, ai sensi dell'art. 459 c.c., l'effetto di tale acquisto risale al momento in cui si è aperta la successione.
Tanto precisato risulta assorbita, per il principio della ragione più liquida, la questione relativa alla rilevanza ex art. 476 c.c. dell'istanza presentata il 16 settembre 2021 al giudice dell'esecuzione (n.
52/2021 R.G. Es. Tribunale di Marsala) per ottenere l'autorizzazione ad abitare l'immobile ereditario poiché, a quella data, era già erede puro e semplice del padre. Controparte_1
4. In assenza di una espressa disposizione per la pubblicità immobiliare dell'acquisto di eredità ex art. 485, comma 2, c.c., la trascrizione della presente sentenza deve essere eseguita ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c. in relazione all'art. 2643, n. 1, c.c.
Oggetto della trascrizione non è lo status di erede, né l'universitas dei beni costituenti la massa, ma il singolo diritto sul singolo bene, sempre che esso sia ricompreso tra quelli di cui all'art. 2643, nn.
1, 2, 4, c.c. (per il rinvio operato dall'art. 2648, comma 1, c.c.), pertanto, la trascrizione va eseguita con riferimento ai singoli beni che compongono il patrimonio ereditario.
5. Tenuto conto della contumacia del convenuto e della sua condotta sostanzialmente non oppositiva, avendo lo stesso reso confessione giudiziale all'udienza del 16 maggio 2024, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte Cost. n. 77 del 2018).
Per questi motivi
6 Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accerta e dichiara che (nato a [...], il [...], codice Controparte_1 fiscale ) ha acquistato puramente e semplicemente l'eredità di C.F._1 Per_1
(nato a [...], il [...] e ivi deceduto il 4 maggio 2013), comprendente, fra
[...]
l'altro, anche i seguenti beni immobili:
a) fabbricato sito in Marsala, contrada Rakalia, n. 272, distinto nel NCEU del medesimo
Comune, al foglio 120, particella 139, sub 1;
b) fabbricato sito in Marsala, contrada Rakalia, n. 272, distinto nel NCEU del medesimo
Comune, al foglio 120, particella 139, sub 2.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
3) Ordina all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Trapani, Ufficio provinciale -
Territorio, con esonero da ogni eventuale responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte costituita e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Marsala, in data 27 marzo 2025.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
7