Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2021/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
TRATTAZIONE SCRITTA di udienza
Il giorno 18/04/2025, nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Potenza, all'udienza del Giudice dott. Giulia Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
Controparte_1
- OPPOSTA
Hanno depositato note scritte:
l'Avv. ALLIEGRO FRANCESCO, per l'opponente il quale conclude riportandosi a tut- ti i propri atti chiedendone l'accoglimento.
l'Avv. PETRIZZO MARIA CARMELA per l'opposto, il quale conclude riportandosi a tutti i propri atti chiedendone l'accoglimento.
La discussione avviene ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente
1
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2021/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA NAZIO- Parte_1 P.IVA_1
NALE, 108 84034 PADULA presso lo studio dell'Avv. ALLIEGRO FRANCE-
SCO (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di C.F._1
procura agli atti
- OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te Controparte_1 P.IVA_2
dom.to alla VIA NAZIONALE, 154/6 84034 PADULA presso lo studio dell'Avv. PETRIZZO MARIA CARMELA (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura agli atti
- OPPOSTA
OGGETTO: Clausola compromissoria.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'odierna opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. n.370/2022, R.G. n.1031/2022, reso il 17.05.2022 ecce- pendo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale in favore degli Arbitri per la pattuizione di una clausola compromissoria nella convenzione fonte del credito azionato in sede monitoria.
Si costituiva con comparsa di risposta tempestivamente depositatala società op- posta, insistendo per la sussistenza del credito azionato.
Verificata l'integrità del contraddittorio, la causa veniva quindi fissata mediante trattazione scritta per l'udienza odierna per la discussione della questione preli- minare potenzialmente idonea a definire il giudizio ai sensi dell'art. 279 n. 4 c.p.c., trattandosi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo revocabile solo con sentenza.
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Sotto questo profilo, deve ritenersi generico il disconoscimento della sottoscri- zione apposta al contratto ed a tutta la documentazione prodotta da parte oppo- nente, disconoscimento formulato da parte opposta nella propria comparsa di co- stituzione e risposta e reiterato nelle odierne note di udienza.
Infatti il disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. deve essere effet- tuato in modo circostanziato e specifico, non essendo sufficiente un generico ri- ferimento all'intera documentazione prodotta e, pur non richiedendo una forma vincolata, non può risolversi in mere contestazioni generiche o onnicomprensive e, qualora siano più i documenti prodotti in sede di disconoscimento, occorre specificare se la negazione dell'autenticità della sottoscrizione si riferisca solo ad alcuni o a tutti i documenti. ( cfr. ex multis Corte appello Torino sez. I, 28/04/2022, n.455).
Ciò premesso, ai fini della delibazione sulla predetta eccezione, giova innanzi- tutto verificare se la clausola versata nel contratto abbia previsto la devoluzio-ne di controversie ad arbitrato irrituale o rituale. Nel primo caso per la natura puramente “contrattuale” dell'arbitrato irrituale, al- ternativa ma non sostitutiva della giurisdizione, l'eccezione di compromesso non può dar luogo a una questione di competenza, bensì di proponibilità della do- manda. Nel secondo caso, trattandosi invece di un'ipotesi di risoluzione della
contro
- versia sostitutiva della giurisdizione, la relativa eccezione sarebbe configurabi-le come eccezione di incompetenza e quindi rilevabile dalla parte entro il ter-mine decadenziale ad hoc di cui agli articoli 167 e 38 c.p.c, ovvero nella com-parsa di risposta depositata 20 giorni prima dell'udienza.
In ogni caso, la sussistenza di una clausola compromissoria o di un compromes- so, rituale o irrituale, in ogni caso è capace di fondare un'eccezione, rinunziabi-le e non rilevabile d'ufficio, di improcedibilità della giurisdizione, il cui acco- glimento porta al rigetto in rito della domanda proposta all'autorità giudiziaria ordinaria. Anche all'arbitrato irrituale si applica infatti quanto in ogni caso di- sposto dall'articolo 819-ter c.p.c., il quale prevede che l'eccezione di incompe- tenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere propo-sta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente deposita-ta, specificando che l'omessa proposizione dell'eccezione esclude la compe-tenza arbitrale per la lite decisa in quel giudizio. La disposizione in esame pone l'eccezione in commento tra quelle definite in senso stretto, cioè proponibili sol- tanto dalle parti nel primo atto difensivo, confermando la disponibilità delle parti della deroga alla giurisdizione che deriva dalla clausola arbitrale o dal compro- messo.
Ai fini della qualificazione della clausola in esame, la Corte di Cassazione ha in- dividuato quale discrimen tra le ipotesi di arbitrato rituale ovvero irrituale l'og- getto dell'incarico conferito agli arbitri, che in ipotesi di arbitrato irrituale si tra- duce nella risoluzione negoziale con carattere sostitutivo della volontà delle parti, che di conseguenza si impegnano a riconoscere la pronuncia arbitrale co-me
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espressiva della loro stessa volontà negoziale. (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n.21059) Dalla lettura della clausola in esame, non si evince tale comune intenzione delle parti, che si sono invece limitate ad individuare un Collegio arbitrale di tre mem- bri per la risoluzione di ogni controversia insuscettibile di essere risolta bonaria- mente in sede amministrativa ( cfr. Contratto appalto all. 1 art. 24 allegato alla produzione di parte opponente.) Peraltro, occorre considerare, quale ulteriore criterio ermeneutico rilevante ai fini della delibazione sulla presente eccezione, che data la natura derogatoria e atipica dell'arbitrato irrituale rispetto all'arbitrato tipico regolato dalla legge, in difetto di una volontà derogatoria esplicitata nella clausola compromissoria, l'arbitrato deve essere qualificato come rituale (in tal senso Corte di cassazione n. 14972 del 2007 e la recentissima Cassazione civile sez. II, 10/05/2018, n.11313).
Dall'esame degli atti, ed alla luce dei princìpi di diritto sanciti dalla giurispru- denza di legittimità, deve quindi ritenersi che la clausola compromissoria versa-ta nell'art. 24 della convenzione in esame abbia previsto un'ipotesi di arbitrato ri- tuale che si traduce in un'eccezione di incompetenza del Giudice adìto, da ri- tenersi in questa sede tardivamente proposta ai sensi degli articoli 167 e 38 c.p.c.
Sul punto la recente Corte di Cassazione n. 20078 del 24 luglio 2019 ha osser- vato che, ai fini della necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, il testo contrattuale deve risultare essere stato predi- sposto da uno solo dei contraenti ai fini della sua riconducibilità all'ambito di ap- plicazione dell'art. 1341 comma 2 e 1342 cod. civ. ( cfr. Cass. civ. n. 20078 del 24 luglio 2019).
Ciò premesso, dalla lettura del documento allegato agli atti si evince chiaramente che la convenzione è stata stipulata e sottoscritta da entrambe le parti, senza che ricorra l'ipotesi di clausola compromissoria contenuta in Condizioni generali di contratto predisposte da uno solo dei contraenti e dunque bisognosa di specifica approvazione per iscritto in quanto clausola vessatoria ex art. 1341 e ss c.c.
Pertanto l'opposizione deve essere accolta con riferimento all'eccezione di in- competenza del Tribunale adito. Da ciò consegue la revoca del decreto ingiun- tivo opposto, con conseguente rimessione della controversia al collegio arbitrale.
Le spese di lite seguono il principio di causalità ex art. 91c.p.c., per cui sono po- ste a carico della parte opposta.
Tali spese vengono calcolate in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, considerato lo scaglione di valore incrementato dalla domanda riconvenzionale, con riferimento ai valori minimi per la fasi di studio, introduzione, e decisoria, vengono così liquidate: euro 4217 per compensi e 786 per esborsi ( c.u. e marca da bollo); oltre iva e cpa come per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione in ordine all'eccezione preliminare di incompetenza e , per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo, rimettendo la par- ti agli arbitri.
2. condanna l'opposta soccombente in persona del legale rapp.te p.t.al pagamen- to delle spese di lite, che si liquidano in euro 4217 per compesi ed euro 870 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Potenza, lì 18 Aprile 2025
Il Giudice ( Dott.ssa Giulia Volpe)
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