Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 04/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01043/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Zaccariello, Stefano Zaccariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
per l'annullamento
del decreto prot n.-OMISSIS--OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-, datato 08.05.2023, con cui è stata applicata alla ricorrente la riduzione del trattamento economico nella misura del 50% per il periodo stipendiale dal 31.10.2021 al 30.04.2022, notificato in data 29.06.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel ricorso si riferisce che la ricorrente dal 22.10.2020 al 9.02.2021 veniva giudicata dall’ufficio sanitario provinciale di -OMISSIS- temporaneamente non idonea al servizio d’istituto per infermità, poi giudicata “ permanentemente non idonea al servizio in modo parziale. Impiegabile limitatamente a mansioni d’ufficio, in servizi che non comportino prolungata presenza all’esterno. Idonea al transito nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei ruoli tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli civili del Ministero dell’Interno e delle altre amministrazioni dello Stato ”, per infermità non dipendente da causa di servizio (Commissione Medica di verifica di Firenze, verbale BL/S n.-OMISSIS- del -OMISSIS-) ex art.2 d.P.R. 24 aprile 1982, n.339.
Il 16 marzo 2021, l’Amministrazione richiedeva alla Commissione consultiva di cui all’art.4 d.P.R. n. 738 del 1981 un parere in ordine alla possibilità di impiegare la ricorrente in servizi d’istituto compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa, evidenziando che “… la dipendente, fino all’utilizzazione in servizio con le opportune prescrizioni, permane nella posizione di stato giuridico di aspettativa per infermità, ai sensi degli articoli 68 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ”.
Con nota del -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti, comunicava alla Questura di -OMISSIS- e, per conoscenza, alla Prefettura di -OMISSIS-, che in data 8 giugno 2022, era stato acquisito il parere della Commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, la quale aveva deliberato “ l’utilizzazione della predetta in “servizi interni diurni con le prescrizioni previste dal p.v. della CMV, nonché dalla nota di chiarimenti di quell’organo medico-legale datata 24 febbraio 2022 ”, evidenziando che la ricorrente avrebbe dovuto riprendere servizio dal 20 giugno 2022 e che la stessa doveva essere utilizzata con tale modalità nell’attuale sede di servizio.
Con il provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Direttore centrale del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, si decretava l’utilizzo della ricorrente “ in servizi interni diurni con le prescrizioni previste dal processo verbale della CMV ”.
Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il decreto prot. n.-OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-, datato 08.05.2023, con cui è stata applicata alla ricorrente medesima la riduzione del trattamento economico nella misura del 50% per il periodo stipendiale dal 31.10.2021 al 30.04.2022, notificato alla stessa in data 29.06.2023.
Avverso il provvedimento di che trattasi la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per violazione dell’art.16 comma 3 del d.P.R. n.51 del 16.04.2009 e violazione dell’art.29 del d.P.R. n.57 del 20.04.2022.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di -OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Con il primo e unico motivo di ricorso la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo poiché l’Amministrazione non avrebbe fatto applicazione dell’art. 16, comma 3, del d.P.R. del 16 aprile 2009, n. 51, nella versione modificata dall’art. 29 del d.P.R. del 20 aprile 2022, n. 57, che introdurrebbe una deroga migliorativa rispetto all’art. 68, comma 5 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile all’intero comparto degli impiegati civili dello Stato, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
Oggetto della controversia è l’applicabilità o meno alla ricorrente dell’art. 16, comma 3 del d.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009, nella versione modificata dall’art. 29 del d.P.R. n. 57 del 20 aprile 2022.
Per decidere la controversia occorre procedure ad una breve ricostruzione normativa nella quale si colloca la fattispecie in esame.
L’art. 16, comma 3 del d.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009 “ Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 ”, nella versione originaria, recitava: “ Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa ”.
Con l’art. 29 “ Congedi straordinari e aspettativa ”, il d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 “ Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021» ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2022, n. 126 e entrato in vigore il 15 giugno 2022 (come da art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale, applicabile per il rinvio contenuto nel decreto all’art. 17, comma 1 della l. 23 agosto 1988, n. 400 e all’art. 7, comma 11, ultimo periodo del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195), sono state apportate delle modifiche alla disposizione sopra riportata. L’art. 16, comma 3 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, a seguito delle modifiche apportate dal d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (aventi efficacia dal 15 giugno 2022) , oggi recita: “ Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo” .
È evidente che il nuovo art. 16, comma 3 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 prevede una terza ipotesi, non prevista nella precedente versione (ante d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57), in cui non sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa: il caso in cui “ venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa ”, proprio come è avvenuto nel caso in esame.
Prima del 15 giugno 2022 (data di entrata in vigore del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57), in assenza di diversa, eccezionale e derogatoria disposizione, l’unica norma applicabile nella situazione in cui si trovava la ricorrente era l’articolo 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 “ Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” , applicabile a tutti gli impiegati civili dello Stato, il cui comma 5 recita “ Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia”.
Ebbene, come emerge dalla parte in fatto, il periodo stipendiale al quale si riferisce la richiesta di ripetizione del 50% del trattamento economico, era dal 31 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, periodo, pertanto, coperto dal vecchio art. 16, comma 3 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 che, come già detto, non contemplava l’ipotesi in cui fosse stata “… attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa ”.
Non risulta invece possibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, fare applicazione della nuova versione dell’art. 16, comma 3 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 che, come più volte evidenziato, è entrato in vigore solo il 15 giugno 2022.
Ne consegue che la censura dedotta dalla ricorrente non coglie nel segno.
2. - In conclusione in ricorso è infondato e va respinto.
3. – Per completezza, si evidenzia che la richiesta di risarcimento del danno da ritardo e la connessa richiesta di compensazione con il credito della Pubblica amministrazione è inammissibile, essendo contenuta in una mera memoria non notificata.
4. – La complessità e la novità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.