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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33990/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33990/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORLACCHI Parte_1 C.F._1
MO
RE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCIBELLO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce in giudizio nei confronti di per chiederne la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni che afferma di aver subito in conseguenza di un guasto alla rete elettrica che serviva l'abitazione dell'attrice, la cui responsabilità deve essere imputata alla convenuta, come accertato all'esito dell'ATP che ha preceduto questo giudizio.
In particolare, l'attrice sostiene che il suddetto guasto ha determinato il danneggiamento di diversi elettrodomestici presenti nella sua abitazione, tra i quali l'impianto di riscaldamento e raffreddamento della casa, il frigorifero, il televisore, il wi-fi e che tale situazione si protraeva per 10 mesi, in quanto non potevano provvedere alla sostituzione di essi in attesa della conclusione dell'ATP.
La consulente incaricata dell'accertamento tecnico preventivo ha concluso che la causa del danneggiamento degli impianti e degli elettrodomestici di cui sopra, è da attribuire al malfunzionamento di un conduttore relativo ad un nodo di distribuzione della rete elettrica che si trova in un pozzetto posto davanti all'abitazione della e che i costi congruamente sostenuti Pt_1 dall'attrice per ripristinare tutti gli impianti e gli elettrodomestici ammontano ad euro 12.699,06.
La convenuta, che non si è costituita nell'ambito dell'ATP, in questo giudizio non contesta la propria responsabilità e, in particolare, non contesta che il conduttore che si è guastato si trovasse in un impianto di sua pertinenza e soggetto alla sua gestione e manutenzione. Né contesta che i costi quantificati dal CTU siano congrui in relazione ai danni causati dal conduttore.
Il Giudice, quindi, non può che concludere affermando la responsabilità della convenuta nella causazione del danno di cui si domanda il risarcimento e nella misura accertata nell'ATP.
Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione dall'esborso fino alla presente sentenza e, successivamente ad essa, gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Deve essere posto interamente a carico della convenuta il compenso del CTU per la consulenza tecnica preventiva, che ha accertato la responsabilità di Controparte_1
Non può, invece, essere riconosciuta l'ulteriore voce di danno non patrimoniale domandata dall'attrice, per il disagio dovuto alla situazione dell'abitazione, sopradescritta.
Il Tribunale al riguardo osserva che, sebbene i disagi siano stati notevoli e duraturi, poiché la famiglia della ricorrente ha dovuto rinunciare all'impianto di riscaldamento e di raffreddamento della casa per 10 mesi, essi non sono derivati dall'offesa a diritti della persona costituzionalmente tutelati e non possono perciò essere risarciti, mancando la previsione specifica richiesta dall'art. 2059 c.c., neanche sulla base della nota giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite n. 26972/08.
Le spese di lite, risultanti dalla sommatoria del compenso al patrocinante per l'ATP, pari ad euro 2.500, oltre accessori, e per questo giudizio, pari ad euro 3.000, oltre accessori, liquidate in base al valore della causa e alla attività svolta, nonché dall'importo complessivo dei contributi unificati, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento parziale della domanda di risarcimento del danno avanzata da nei Parte_1 confronti di condanna a pagare ad Controparte_1 Controparte_1 [...] 'importo di euro 12.699,06, con la rivalutazione e gli interessi specificati in motivazione;
Pt_1
condanna altresì a rimborsare ad e spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 523 per spese, € 5.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da pagina 2 di 3 distrarre a favore del patrocinante antistatario;
pone il compenso del CTU che ha svolto l'accertamento tecnico preventivo interamente e definitivamente a carico di Controparte_1
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33990/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORLACCHI Parte_1 C.F._1
MO
RE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCIBELLO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce in giudizio nei confronti di per chiederne la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni che afferma di aver subito in conseguenza di un guasto alla rete elettrica che serviva l'abitazione dell'attrice, la cui responsabilità deve essere imputata alla convenuta, come accertato all'esito dell'ATP che ha preceduto questo giudizio.
In particolare, l'attrice sostiene che il suddetto guasto ha determinato il danneggiamento di diversi elettrodomestici presenti nella sua abitazione, tra i quali l'impianto di riscaldamento e raffreddamento della casa, il frigorifero, il televisore, il wi-fi e che tale situazione si protraeva per 10 mesi, in quanto non potevano provvedere alla sostituzione di essi in attesa della conclusione dell'ATP.
La consulente incaricata dell'accertamento tecnico preventivo ha concluso che la causa del danneggiamento degli impianti e degli elettrodomestici di cui sopra, è da attribuire al malfunzionamento di un conduttore relativo ad un nodo di distribuzione della rete elettrica che si trova in un pozzetto posto davanti all'abitazione della e che i costi congruamente sostenuti Pt_1 dall'attrice per ripristinare tutti gli impianti e gli elettrodomestici ammontano ad euro 12.699,06.
La convenuta, che non si è costituita nell'ambito dell'ATP, in questo giudizio non contesta la propria responsabilità e, in particolare, non contesta che il conduttore che si è guastato si trovasse in un impianto di sua pertinenza e soggetto alla sua gestione e manutenzione. Né contesta che i costi quantificati dal CTU siano congrui in relazione ai danni causati dal conduttore.
Il Giudice, quindi, non può che concludere affermando la responsabilità della convenuta nella causazione del danno di cui si domanda il risarcimento e nella misura accertata nell'ATP.
Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione dall'esborso fino alla presente sentenza e, successivamente ad essa, gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Deve essere posto interamente a carico della convenuta il compenso del CTU per la consulenza tecnica preventiva, che ha accertato la responsabilità di Controparte_1
Non può, invece, essere riconosciuta l'ulteriore voce di danno non patrimoniale domandata dall'attrice, per il disagio dovuto alla situazione dell'abitazione, sopradescritta.
Il Tribunale al riguardo osserva che, sebbene i disagi siano stati notevoli e duraturi, poiché la famiglia della ricorrente ha dovuto rinunciare all'impianto di riscaldamento e di raffreddamento della casa per 10 mesi, essi non sono derivati dall'offesa a diritti della persona costituzionalmente tutelati e non possono perciò essere risarciti, mancando la previsione specifica richiesta dall'art. 2059 c.c., neanche sulla base della nota giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite n. 26972/08.
Le spese di lite, risultanti dalla sommatoria del compenso al patrocinante per l'ATP, pari ad euro 2.500, oltre accessori, e per questo giudizio, pari ad euro 3.000, oltre accessori, liquidate in base al valore della causa e alla attività svolta, nonché dall'importo complessivo dei contributi unificati, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento parziale della domanda di risarcimento del danno avanzata da nei Parte_1 confronti di condanna a pagare ad Controparte_1 Controparte_1 [...] 'importo di euro 12.699,06, con la rivalutazione e gli interessi specificati in motivazione;
Pt_1
condanna altresì a rimborsare ad e spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 523 per spese, € 5.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da pagina 2 di 3 distrarre a favore del patrocinante antistatario;
pone il compenso del CTU che ha svolto l'accertamento tecnico preventivo interamente e definitivamente a carico di Controparte_1
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3