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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/04/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 5944/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
- attore/i contro
Controparte_1
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 5 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che Banca Sella S.r.l., chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Biella il decreto ingiuntivo n. 823/2010 emesso il 15/7/2010 provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto in solido tra loro:
1 In forza di tale decreto veniva notificato a atto di precetto , a mani proprie, in Parte_1
data 31 marzo 2011.
Un successivo precetto era notificato al in data 10 maggio 2024, ad opera di Pt_1 CP_1
, cessionaria del credito originariamente in capo a Banca Sella.
[...]
1.2. Con atto di citazione in opposizione a precetto del 30 maggio 2024, ritualmente notificato,
contestava le pretese creditorie portate dal precetto, adducendo il vano Parte_1
decorso del termine ex art. 1957 c.c. e l'estinzione per prescrizione del diritto della creditrice in mancanza di atti interruttivi nei confronti del condebitore in solido e fideiussore.
Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi nulla essere più dovuto in forza del decreto azionato.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2024 si costituiva in giudizio la rassegnando le proprie conclusioni e chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_1 dell'opponente.
In seguito alla concessione delle memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. nessuna delle parti chiedeva l'ammissione di prove costituende (testimoni o CTU); la decisione viene pertanto deliberata sulla base delle sole prove documentali.
1.4. Al fine di correttamente delimitare l'oggetto del presente giudizio va anzitutto dato atto del fatto che parte attrice, nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha introdotto il tema del mancato esame -
2 da parte del giudice del monitorio - della vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e, richiamando l'orientamento espresso da Cass. Civ. Sez. Unite 9479/2023, ha concluso per declaratoria di “improcedibilità a carico dell'odierna controparte”, principalmente in base all'assunto della mancata produzione del contratto di fideiussione.
Il riferimento giurisprudenziale non coglie nel segno.
Innanzitutto si osserva che l'invocata improcedibilità è il rimedio che la SU Corte ha ipotizzato possa essere adottato dal Giudice della esecuzione il quale si trovi di fronte ad una procedura fondata su titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non opposto e nel quale il giudice del monitorio non abbia attestato l'avvenuto esame della vessatorietà delle clausole.
In tal caso il G.E., che per sua funzione non potrebbe assumere il ruolo di giudice della cognizione e valutare la eventuale nullità del titolo per violazione di norme imperative o di tutela del consumatore, deve sospendere il giudizio esecutivo ed assegnare un termine nel quale il debitore, superando il principio della inoppugnabilità del titolo giudiziale a seguito di mancata opposizione, può introdurre un tardivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Laddove invece – come nel caso di specie - l'esecuzione non sia ancora iniziata e si sia unicamente nella sede dell'opposizione a precetto (ex art. 615 I comma c.p.c.), il giudice ha il potere di
“riqualificare” l'azione e entrare direttamente nel merito dell'esame della vessatorietà delle clausole.
1.5. Sul punto parte opponente nulla dice , se non osservare che non è agli atti il contratto di fideiussione. Si tratta di contestazione eccessivamente generica, ai limiti della validità, atteso che il creditore può sì dirsi tenuto a depositare il contratto per permetterne l'esame trascurato del giudice dell'originario giudizio monitorio, ma l'esame del contratto - per l'ineludibile principio della domanda - deve svolgersi in forza di eccezioni che indichino i possibili profili di nullità.
La prima conseguenza di questa eccessiva genericità è che il pur invocando la sentenza Pt_1
9479/2023, pare dimenticare che si tratta di pronuncia in tema di tutela del consumatore, e il Pt_1
neppure si afferma tale in alcuno degli scritti difensivi.
Anche un ipotetico accertamento d'ufficio, che in mancanza di domanda sul punto parrebbe peraltro contra legem, porta a conclusioni del tutto contrarie considerato che emerge dagli atti come il fosse socio al 50% della Alcione S.r.l., società commerciale originaria beneficiaria di un Pt_1
mutuo di importo assai consistente, poi soggetta a fallimento e quindi da considerarsi imprenditore di ragguardevoli dimensioni, oltre che già sottoposto a numerose esecuzioni individuali, senza che nessun profilo di tutela consumeristica sia mai stato sollevato, così come neppure è stato affrontato, neppure in via subordinata, nell'atto introduttivo del presente giudizio.
3 2. E' allora necessario passare all'esame del merito delle contestazioni, di cui la prima in ordine logico appare l'eccezione di prescrizione.
2.1. A fronte della presenza di plurimi procedimenti di esecuzione pare opportuno richiamare l'orientamento secondo cui “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo” ( cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021) .
Non vi è infatti dubbio che il - comunque qualificato il contratto di garanzia – fosse in forza Pt_1
del decreto ingiuntivo condebitore in solido della Alcione.
Poiché tra marzo 2011 e maggio 2024 vi è una distanza di 13 anni, laddove i procedimenti esecutivi, anche nei soli confronti della Alcione s.r.l., avessero coperto un periodo di almeno quattro anni, se ne dovrebbe dedurre una sospensione del decorso della prescrizione e la conseguente tempestività del precetto.
Fra le produzioni di parte convenuta ( le cui difese, peraltro, si caratterizzano anch'esse per particolare superficialità ed irrilevanza) vi sono (doc. 10 e 11) atti dai quali si desume che l'esecuzione nei confronti di Alcione S.r.l. per il titolo oggi azionato contro il ( ovvero la Pt_1
536/2011 ) si è conclusa (essendo proseguita anche dopo l'intervenuto fallimento, si presume in forza proprio del credito ipotecario in ragione della disciplina di cui all'art. 41TUB ), sicuramente dopo il giugno 2017 ( tale essendo la data dei decreti di trasferimento degli ultimi lotti).
Ne consegue che si è avuta una sospensione del corso della prescrizione di almeno 5 anni, e quindi può considerarsi non decorso il termine decennale di prescrizione all'atto della notifica del precetto nel maggio del 2024. La principale eccezione sollevata da parte attrice essendo, dunque, infondata.
2.2. Le rimanenti eccezioni, ed in particolare il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. non possono essere decise in ragione della inoppugnabilità del titolo su cui è fondato il precetto oggi opposto. A fronte di decreto ingiuntivo non opposto ed in mancanza della eccezionale ipotesi della tutela del consumatore, le questioni attinenti il contratto di fideiussione avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a meno non si tratti di fatti sopravvenuti quali l'eventuale estinzione per decorso del termine di prescrizione o altro fatto sopravvenuto alla pronuncia posta a fondamento della pretesa del creditore.
4 In particolare essendo il precetto in questione fondato su un titolo giudiziale, esso può essere contestato e sospeso, per motivi attinenti al titolo in sé, solo nell'ambito del procedimento giudiziale nel quale è stato emesso. Sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della SU
Corte (da ultimo Sentenza n. 3667 del 14/02/2013 Rv. 625093; Cass. 3277/2015) a mente della quale:
“ Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”.
Principio recentemente ribadito anche con la sentenza 22090/2021.
3. Dal rigetto di tutte le domande consegue la condanna al pagamento delle spese di giudizio, secondo la soccombenza, calcolate al minimo in considerazione della pessima qualità delle difese dispiegate ed esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.831,00 oltre 15% per rimborso spese generali, oltre CPA come per legge e IVA se indetraibile;
Genova, 18 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
5
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 5944/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
- attore/i contro
Controparte_1
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 5 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che Banca Sella S.r.l., chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Biella il decreto ingiuntivo n. 823/2010 emesso il 15/7/2010 provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto in solido tra loro:
1 In forza di tale decreto veniva notificato a atto di precetto , a mani proprie, in Parte_1
data 31 marzo 2011.
Un successivo precetto era notificato al in data 10 maggio 2024, ad opera di Pt_1 CP_1
, cessionaria del credito originariamente in capo a Banca Sella.
[...]
1.2. Con atto di citazione in opposizione a precetto del 30 maggio 2024, ritualmente notificato,
contestava le pretese creditorie portate dal precetto, adducendo il vano Parte_1
decorso del termine ex art. 1957 c.c. e l'estinzione per prescrizione del diritto della creditrice in mancanza di atti interruttivi nei confronti del condebitore in solido e fideiussore.
Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi nulla essere più dovuto in forza del decreto azionato.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2024 si costituiva in giudizio la rassegnando le proprie conclusioni e chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_1 dell'opponente.
In seguito alla concessione delle memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. nessuna delle parti chiedeva l'ammissione di prove costituende (testimoni o CTU); la decisione viene pertanto deliberata sulla base delle sole prove documentali.
1.4. Al fine di correttamente delimitare l'oggetto del presente giudizio va anzitutto dato atto del fatto che parte attrice, nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha introdotto il tema del mancato esame -
2 da parte del giudice del monitorio - della vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e, richiamando l'orientamento espresso da Cass. Civ. Sez. Unite 9479/2023, ha concluso per declaratoria di “improcedibilità a carico dell'odierna controparte”, principalmente in base all'assunto della mancata produzione del contratto di fideiussione.
Il riferimento giurisprudenziale non coglie nel segno.
Innanzitutto si osserva che l'invocata improcedibilità è il rimedio che la SU Corte ha ipotizzato possa essere adottato dal Giudice della esecuzione il quale si trovi di fronte ad una procedura fondata su titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non opposto e nel quale il giudice del monitorio non abbia attestato l'avvenuto esame della vessatorietà delle clausole.
In tal caso il G.E., che per sua funzione non potrebbe assumere il ruolo di giudice della cognizione e valutare la eventuale nullità del titolo per violazione di norme imperative o di tutela del consumatore, deve sospendere il giudizio esecutivo ed assegnare un termine nel quale il debitore, superando il principio della inoppugnabilità del titolo giudiziale a seguito di mancata opposizione, può introdurre un tardivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Laddove invece – come nel caso di specie - l'esecuzione non sia ancora iniziata e si sia unicamente nella sede dell'opposizione a precetto (ex art. 615 I comma c.p.c.), il giudice ha il potere di
“riqualificare” l'azione e entrare direttamente nel merito dell'esame della vessatorietà delle clausole.
1.5. Sul punto parte opponente nulla dice , se non osservare che non è agli atti il contratto di fideiussione. Si tratta di contestazione eccessivamente generica, ai limiti della validità, atteso che il creditore può sì dirsi tenuto a depositare il contratto per permetterne l'esame trascurato del giudice dell'originario giudizio monitorio, ma l'esame del contratto - per l'ineludibile principio della domanda - deve svolgersi in forza di eccezioni che indichino i possibili profili di nullità.
La prima conseguenza di questa eccessiva genericità è che il pur invocando la sentenza Pt_1
9479/2023, pare dimenticare che si tratta di pronuncia in tema di tutela del consumatore, e il Pt_1
neppure si afferma tale in alcuno degli scritti difensivi.
Anche un ipotetico accertamento d'ufficio, che in mancanza di domanda sul punto parrebbe peraltro contra legem, porta a conclusioni del tutto contrarie considerato che emerge dagli atti come il fosse socio al 50% della Alcione S.r.l., società commerciale originaria beneficiaria di un Pt_1
mutuo di importo assai consistente, poi soggetta a fallimento e quindi da considerarsi imprenditore di ragguardevoli dimensioni, oltre che già sottoposto a numerose esecuzioni individuali, senza che nessun profilo di tutela consumeristica sia mai stato sollevato, così come neppure è stato affrontato, neppure in via subordinata, nell'atto introduttivo del presente giudizio.
3 2. E' allora necessario passare all'esame del merito delle contestazioni, di cui la prima in ordine logico appare l'eccezione di prescrizione.
2.1. A fronte della presenza di plurimi procedimenti di esecuzione pare opportuno richiamare l'orientamento secondo cui “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo” ( cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021) .
Non vi è infatti dubbio che il - comunque qualificato il contratto di garanzia – fosse in forza Pt_1
del decreto ingiuntivo condebitore in solido della Alcione.
Poiché tra marzo 2011 e maggio 2024 vi è una distanza di 13 anni, laddove i procedimenti esecutivi, anche nei soli confronti della Alcione s.r.l., avessero coperto un periodo di almeno quattro anni, se ne dovrebbe dedurre una sospensione del decorso della prescrizione e la conseguente tempestività del precetto.
Fra le produzioni di parte convenuta ( le cui difese, peraltro, si caratterizzano anch'esse per particolare superficialità ed irrilevanza) vi sono (doc. 10 e 11) atti dai quali si desume che l'esecuzione nei confronti di Alcione S.r.l. per il titolo oggi azionato contro il ( ovvero la Pt_1
536/2011 ) si è conclusa (essendo proseguita anche dopo l'intervenuto fallimento, si presume in forza proprio del credito ipotecario in ragione della disciplina di cui all'art. 41TUB ), sicuramente dopo il giugno 2017 ( tale essendo la data dei decreti di trasferimento degli ultimi lotti).
Ne consegue che si è avuta una sospensione del corso della prescrizione di almeno 5 anni, e quindi può considerarsi non decorso il termine decennale di prescrizione all'atto della notifica del precetto nel maggio del 2024. La principale eccezione sollevata da parte attrice essendo, dunque, infondata.
2.2. Le rimanenti eccezioni, ed in particolare il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. non possono essere decise in ragione della inoppugnabilità del titolo su cui è fondato il precetto oggi opposto. A fronte di decreto ingiuntivo non opposto ed in mancanza della eccezionale ipotesi della tutela del consumatore, le questioni attinenti il contratto di fideiussione avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a meno non si tratti di fatti sopravvenuti quali l'eventuale estinzione per decorso del termine di prescrizione o altro fatto sopravvenuto alla pronuncia posta a fondamento della pretesa del creditore.
4 In particolare essendo il precetto in questione fondato su un titolo giudiziale, esso può essere contestato e sospeso, per motivi attinenti al titolo in sé, solo nell'ambito del procedimento giudiziale nel quale è stato emesso. Sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della SU
Corte (da ultimo Sentenza n. 3667 del 14/02/2013 Rv. 625093; Cass. 3277/2015) a mente della quale:
“ Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”.
Principio recentemente ribadito anche con la sentenza 22090/2021.
3. Dal rigetto di tutte le domande consegue la condanna al pagamento delle spese di giudizio, secondo la soccombenza, calcolate al minimo in considerazione della pessima qualità delle difese dispiegate ed esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.831,00 oltre 15% per rimborso spese generali, oltre CPA come per legge e IVA se indetraibile;
Genova, 18 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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