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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1606/2017 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su Parte_4 [...]
, con il patrocinio degli avv.ti Girone Lucrezia e ON RI Persona_1
Giovanna, attori contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Caputo Gaetano CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 19.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , quest'ultima in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_4
genitoriale sulla minore hanno citato in giudizio l' , chiedendo Persona_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “accertare e dichiarare l' , in persona CP_1
del suo legale rappresentante p.t., unica responsabile del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannarla a risarcire agli attori il danno non patrimoniale per la morte del loro congiunto, quantificato in complessivi euro 1.203.840,00 o nella diversa somma risultante in giudizio (rispetto a moglie convivente del de cuius, una somma pari ad almeno euro 282.150,00 per Parte_1
danno iure proprio; rispetto a all'epoca figlio convivente, una somma pari ad Parte_2
almeno euro 272.745,00 per danno iure proprio, rispetto a , figlia Parte_3
convivente, una somma pari ad almeno euro 282.150,00 per danno iure proprio; rispetto a Parte_4
, figlia non convivente, una somma pari ad almeno euro 235.125,00 per danno iure proprio;
[...]
rispetto a nipote non convivente, una somma pari ad almeno euro Persona_1
131.670,00 per danno iure proprio); condannare l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., al risarcimento del danno iure hereditatis nella misura di euro 909.686,00; condannare l' CP_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire a la somma pari ad euro
[...] Parte_1
1.900,00 relativa alle spese funerarie sostenute;
condannare l' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento del danno da lucro cessante nella somma pari ad euro 420.000,00 o nella diversa somma risultante in giudizio, da attribuirsi nella misura del 50% al coniuge e del residuo
50% ai figli, in parti uguali;
condannarsi l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione sulle somme a liquidarsi;
con vittoria di spese di lite.”
A sostegno della domanda gli attori – moglie, figli e nipote di – hanno allegato Parte_5
che: in data 24.02.2011 il congiunto giungeva col suo camion presso la sede della Vetreria
Meridionale S.p.A., sita in Castellana Grotte alla via Conversano n. 144, per effettuare un carico di bottiglie;
mentre era intento a sistemare dall'esterno le sponde del semirimorchio del suo camion, veniva colpito al capo da una banda metallica precipitata dall'alto; l'improvvisa perdita di equilibrio non gli consentiva di attenuare il contraccolpo alle natiche e alla spalla con conseguenti gravissime ripercussioni sull'encefalo; veniva soccorso dai sanitari del 118 di Castellana Grotte i quali, non disponendo di attrezzatura medica idonea per le prime cure del caso, avvertivano i colleghi del 118 di Putignano, che arrivavano sul posto alle ore 11,30 circa e trasportavano lo all'Ospedale Parte_2
di Monopoli;
in seguito veniva trasportato presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Di Venere di Bari-Carbonara ove venivano effettuati esami TC cranico e angio TC vasi endocranici che segnalavano la presenza di “vasta emorragia intraparenchimale temporo-parietale profonda dx con inondazione tetraventricolare ed idrocefalo […] Esiti di precedente accidente cerebrovascolare in sede parieto-occipitale cortico-sottocorticale sinistra con aspetto encefalomalacico di tutto il centro semiovale omolaterale […] non si evidenziano aneurismi o MAV”; subiva, quindi, “intervento di evacuazione di vasto ematoma intraparenchimale dell'emisfero dx”, al termine del quale i medici riferivano ai familiari presenti sul posto che erano fiduciosi in virtù del “suo cuore forte”; anche nei giorni immediatamente successivi all'intervento, mentre la prognosi rimaneva riservata, i medici prevedevano un periodo di riabilitazione in strutture specializzate;
dopo circa dieci giorni dal ricovero, i medici effettuavano allo una “tracheotomia”, a seguito della quale, a causa Parte_2 delle scarse condizioni igieniche dell'ambiente, sopraggiungevano infezione da escherichia coli e febbre;
in data 24.03 il paziente andava in shock settico, superato nel giro di due giorni;
la situazione clinica dello successivamente migliorava e si stabilizzava finché, in data 31.03.2011, Parte_2 all'interno della struttura ospedaliera menzionata, ignoti tentavano di rubare del rame e, in particolar modo, asportavano un pezzo di tubo agganciato a due valvole che regolavano l'erogazione dell'ossigeno sicché, dalle ore 07,00 alle ore 10,00, l'impianto di ossigenazione subiva un blocco, impedendo la necessaria ventilazione meccanica dello , con conseguente ipoanossia ed Parte_2
exitus del paziente il 05.04.2011; gli attori venivano a conoscenza del furto dal notiziario locale, quindi contattavano il reparto ed il medico di turno comunicava loro che si era provveduto ad effettuare la ventilazione manuale ai 12 pazienti ricoverati utilizzando due infermieri a paziente;
la sera del 31.03.2011 ON RI e , rispettivamente moglie e Parte_1 Persona_2
cognate di , in visita al congiunto, constatavano il colore violaceo scuro del suo Parte_5
viso e tale colorito permaneva anche nei giorni immediatamente successivi;
la sera del 04.04.2011, sia sia ON RI, durante la visita, constatavano che lo apriva gli Parte_1 Parte_2
occhi ed aveva il corpo congelato e che, su di lui, era posizionata la coperta frigorifera, di solito impiegata in caso di febbre, che quel giorno non aveva;
il giorno successivo, le condizioni cliniche si aggravavano ulteriormente e decedeva per “insufficienza respiratoria acuta e coma in Parte_2
paziente iperteso, sottoposto ad intervento urgente di evacuazione di ematoma cerebrale intraparenchimale spontaneo T.P. dx. Pregresso ictus ischemico cerebrale senza esiti”.
Gli attori, ravvisato l'inadempimento organizzativo del presidio ospedaliero Di Venere di in CP_2
relazione alla interruzione della somministrazione elettrica, determinata dalla assenza di sistemi alternativi e di emergenza, hanno ritenuto sussistente il legame eziologico tra questo ed il decesso dello Scaringella.
Con comparsa depositata il 25.05.2017, in occasione della prima udienza di comparizione, si
è costituita in giudizio l' , che ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata nell'an CP_1
e nel quantum; con vittoria di spese di lite.
In particolare, controparte non avrebbe fornito la prova del nesso di causalità fra la condotta e l'evento dannoso, al contrario essendoci stato esatto adempimento del debitore. A tal proposito, Parte_5
a seguito di incidente sul lavoro, veniva trasportato presso l'Ospedale di Monopoli, ove
[...]
giungeva in stato comatoso con evidenti convulsioni all'emisoma di destra, tanto da rendersi necessario il trasferimento presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Di Venere di Bari-
Carbonara; dopo l'intervento chirurgico di rimozione dell'ematoma al cranio, eseguito presso il nosocomio barese, lo permaneva in stato comatoso [al 28.03.2011, a distanza di oltre un Parte_2
mese dall'intervento, il diario clinico recitava “paziente in condizioni cliniche gravissime”]; paradossalmente, dopo l'evento legato al furto del rame, per cui si procedeva a ventilazione manuale e non meccanica, le condizioni del paziente, in data 01.04.2011, sembravano addirittura migliorate.
Parallelamente, la convenuta ha osservato come il furto del rame non avesse trovato i medici impreparati in quanto, dopo un'ora dall'evento, era stata ripristinata l'erogazione dell'ossigeno senza alcun danno per i pazienti (circostanza comprovata dai risultati dell'emogasanalisi sullo Scaringella effettuati prima e dopo l'emergenza, sovrapponibili a quelli eseguiti nei giorni precedenti e nei giorni successivi). La morte, dunque, avveniva quale conseguenza naturale della gravissima patologia acuta patita.
In punto di quantificazione del danno, rispetto al danno patrimoniale da lucro cessante ne è stata eccepita la caratterizzazione meramente eventuale e presuntiva;
assolutamente sproporzionate, nonché non provate, sarebbero le voci di danno non patrimoniale lamentate dagli attori.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mediante acquisizione della documentazione in atti, espletamento di prova testimoniale e c.t.u. medico-legale.
Preliminarmente, la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
A seguito di infortunio verificatosi in Castellana Grotte in data 24.02.2011, Parte_5 veniva, dapprima, trasportato presso l'Ospedale di Monopoli e, poi, presso il Reparto di
[...]
Rianimazione dell'Ospedale Di Venere di Bari-Carbonara. Qui, segnalata dagli esami di Tac e
AngioTac del cranio una emorragia cerebrale si procedeva chirurgicamente mediante intervento di evacuazione dell'ematoma. Durante l'intera degenza e fino al momento del decesso, intervenuto il
05.04.2011, all'interno dello stesso reparto, le condizioni dello restavano stabili Parte_2
quantunque critiche. Invero, alla sospensione della sedazione, lo stato era comatoso;
“nelle fasi più tardive, come pressocché costantemente accade in pazienti debilitati anergici, le condizioni sono ulteriormente precipitate a seguito della comparsa di shock settico, insufficienza renale, instabilità emodinamica, che sono state trattate anche con tecniche extracorporee, che tuttavia non hanno prodotto alcun miglioramento del quadro clinico” (cfr. relazione della U.O.C. di Rianimazione).
In data 31.03.2011, presso il nosocomio barese, si verificava un furto di rame, con conseguente blocco dell'impianto di erogazione dell'ossigeno; la circostanza è incontestata ed è da intendersi provata.
Tanto premesso, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
La c.t.u. conclude nei termini di seguito riportati “Non si trovano elementi in cartella clinica che facciano ipotizzare un danno iatrogeno legato all'interruzione dell'usuale automatismo nel trattamento, tuttavia appare ragionevole che un qualche disagio possa essere avvenuto, poiché trattasi di pazienti molto fragili [n.d.a. quelli ricoverati in rianimazione]. è deceduto in Parte_5
data 03.04.2011 [rectius 05.04.2011] per insufficienza respiratoria acuta e coma in paziente iperteso sottoposto ad intervento urgente di evacuazione di ematoma cerebrale intraparenchimale spontaneo
t.p. dx pregresso ictus ischemico cerebrale senza esiti. Nella causa del decesso, avvenuto a distanza di tre [rectius cinque] giorni dalla sospensione dell'erogazione della ventilazione, in un paziente molto fragile in quanto affetto da pluripatologie altamente invalidanti, non si può escludere che la presunta disventilazione possa aver influito in maniera concausale al suo verificarsi, determinando quindi una perdita di chance di sopravvivenza di .” Parte_5
Ora, in via preliminare, la domanda di ristoro del danno da perdita di chance non è stata avanzata nei termini perentori previsti dal codice di rito. Sul punto e secondo l'orientamento della corte di legittimità (ex multis C. n. 21245/2012; C. n. 13491/2014; C. n. 25886/2022) in tema di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" causati dalla morte della vittima. E tanto perché la
"chance" non è una mera aspettativa di fatto e, quanto in particolare alla chance c.d. non patrimoniale, consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. Ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance, anche non patrimoniale, è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica” (cfr. da ultimo C. n. 37740/2022; conf. C. n. 5641/2018; C. n. 28993/2019; C. n. 25886/2022).
Detta domanda non è stata formulata in questa sede avendo, gli attori, ricollegato l'exitus all'inadempimento della struttura sanitaria come da consulenza tecnica di parte prodotta in atti al momento della instaurazione del giudizio (all. n. 4) e redatta dal dott. che si esprime nei Per_3 termini che pedissequamente vengono riportati “il nesso di causalità determinante la morte del paziente sia da ascriversi alla disorganizzazione e inefficienza della struttura sanitaria Parte_2
che, in occasione della sospensione della erogazione di ossigeno verificatasi in data 31.3.2011, non garantiva alcun impianto alternativo di alimentazione energetica (…) pertanto appare superfluo ricercare una responsabilità professionale individuale perché la responsabilità del decesso va attribuita ad una prevedibile e prevenibile situazione strutturale e tecnica a cui non si è opportunamente provveduto nei tempi e nei modi adeguati (…)”.
Quanto rappresentato sarebbe di per sé bastevole alla reiezione della domanda.
Ragioni di completezza espositiva inducono ad evidenziare che le conclusioni a cui è pervenuto il CTU non consentirebbero, in ogni caso, di ravvisare la ricorrenza di una lesione risarcibile in questa sede [“Nella causa del decesso, avvenuto a distanza di tre giorni dalla sospensione dell'erogazione della ventilazione, in un paziente molto fragile in quanto affetto da pluripatologie altamente invalidanti, non si può escludere che la presunta disventilazione possa aver influito in maniera concausale al suo verificarsi, determinando quindi una perdita di chance di sopravvivenza di
(cfr. pag. 22); “Nel ribadire le considerazioni cliniche, le deduzioni e le Parte_5
valutazioni medico-legali già esposte, si conferma che, a nostro parere nella causa del decesso (…) non si può escludere che la presunta disventilazione possa aver influito in maniera concausale al suo verificarsi, determinando quindi una ancorché minima perdita di chance di sopravvivenza del signor
(cfr. pag. 28)]. Parte_5
Ora, la "chance" non è una semplice aspettativa, ma la concreta e reale possibilità di ottenere un determinato risultato o un certo bene, suscettibile di valutazione autonoma dal punto di vista giuridico ed economico, la sua perdita costituisce un danno concreto e attuale (cfr. C. n. 17821/2024).
La possibilità del verificarsi del risultato perduto deve essere consistente, apprezzabile e seria, ferma l'irrisarcibilità della mera speranza (cfr. Cass. 28993/2019).
Le conclusioni a cui è giunto il CTU, come previamente riportate, non consentono di ravvisare i presupposti per il ristoro della “concreta e reale possibilità di ottenere un determinato risultato” risultando, invero, atecnico lo stesso riferimento operato dall'ausiliario all'istituto della chance a cui questi è pervenuto in termini meramente ipotetici ed eventuali [ “non si può escludere che la presunta disventilazione possa aver influito in maniera concausale al suo verificarsi, determinando quindi una ancorché minima perdita di chance di sopravvivenza”].
Tanto è corroborato dal riscontro, operato dal CTU, delle condizioni in cui versava lo al momento del verificarsi dei fatti di causa “(…) affetto da pluripatologie altamente Parte_2 invalidanti” e “francamente terminali” (cfr. pag. 28).
Non dirimente, inoltre, è il riferimento alle risultanze delle emogasanalisi effettuate sul paziente prima e dopo l'interruzione della somministrazione di energia sia in quanto, e come evidenziato dal CTU, di valore non assoluto [“in quanto modificabile sia dalle condizioni di reattività del paziente che dai trattamenti clinico-terapeutici messi in atto (terapia, continuità nell'erogazione dell'ossigeno, della sua eventuale sospensione prima o durante l'esecuzione dell'esame stesso, distanza dai trattamenti emodialitici per l'insufficienza renale, emotrasfusione, etc.) e spesso con documentati valori differenti rispetto al referto degli esami ematochimici eseguiti lo stesso giorno (vedasi per esempio i valori dell'emoglobina)”] che in ragione della necessità di operare detto raffronto in relazione ad un lasso temporale più ampio.
La cartella clinica riportata in stralcio nella stessa CTU, in relazione alle giornate precedenti ai fatti di causa, dava atto di “scambi gassosi insufficienti/critici/pessimi” in situazione di
“emodinamica instabile”.
Lo stesso CTU ha, peraltro, escluso, sulla scorta dell'indagine documentale, la verificazione di un danno iatrogeno a seguito dell'interruzione del trattamento di ventilazione meccanica, ipotizzando in termini di mera “ragionevolezza” “che un qualche disagio possa essere avvenuto, poiché trattasi di pazienti molto fragili”.
Da quanto premesso consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u. di cui al decreto del 03.11.2020, sono regolate secondo soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in base al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 6 e con aumento ex art. 6 nella misura, reputata congrua, del 10%, applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stanti la non particolare complessità della causa e la ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido, a rifondere in favore della , le spese di lite che liquida in CP_1
euro 12.351,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 03.11.2020, salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei confronti del consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.02.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1606/2017 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su Parte_4 [...]
, con il patrocinio degli avv.ti Girone Lucrezia e ON RI Persona_1
Giovanna, attori contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Caputo Gaetano CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 19.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , quest'ultima in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_4
genitoriale sulla minore hanno citato in giudizio l' , chiedendo Persona_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “accertare e dichiarare l' , in persona CP_1
del suo legale rappresentante p.t., unica responsabile del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannarla a risarcire agli attori il danno non patrimoniale per la morte del loro congiunto, quantificato in complessivi euro 1.203.840,00 o nella diversa somma risultante in giudizio (rispetto a moglie convivente del de cuius, una somma pari ad almeno euro 282.150,00 per Parte_1
danno iure proprio; rispetto a all'epoca figlio convivente, una somma pari ad Parte_2
almeno euro 272.745,00 per danno iure proprio, rispetto a , figlia Parte_3
convivente, una somma pari ad almeno euro 282.150,00 per danno iure proprio; rispetto a Parte_4
, figlia non convivente, una somma pari ad almeno euro 235.125,00 per danno iure proprio;
[...]
rispetto a nipote non convivente, una somma pari ad almeno euro Persona_1
131.670,00 per danno iure proprio); condannare l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., al risarcimento del danno iure hereditatis nella misura di euro 909.686,00; condannare l' CP_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire a la somma pari ad euro
[...] Parte_1
1.900,00 relativa alle spese funerarie sostenute;
condannare l' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento del danno da lucro cessante nella somma pari ad euro 420.000,00 o nella diversa somma risultante in giudizio, da attribuirsi nella misura del 50% al coniuge e del residuo
50% ai figli, in parti uguali;
condannarsi l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione sulle somme a liquidarsi;
con vittoria di spese di lite.”
A sostegno della domanda gli attori – moglie, figli e nipote di – hanno allegato Parte_5
che: in data 24.02.2011 il congiunto giungeva col suo camion presso la sede della Vetreria
Meridionale S.p.A., sita in Castellana Grotte alla via Conversano n. 144, per effettuare un carico di bottiglie;
mentre era intento a sistemare dall'esterno le sponde del semirimorchio del suo camion, veniva colpito al capo da una banda metallica precipitata dall'alto; l'improvvisa perdita di equilibrio non gli consentiva di attenuare il contraccolpo alle natiche e alla spalla con conseguenti gravissime ripercussioni sull'encefalo; veniva soccorso dai sanitari del 118 di Castellana Grotte i quali, non disponendo di attrezzatura medica idonea per le prime cure del caso, avvertivano i colleghi del 118 di Putignano, che arrivavano sul posto alle ore 11,30 circa e trasportavano lo all'Ospedale Parte_2
di Monopoli;
in seguito veniva trasportato presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Di Venere di Bari-Carbonara ove venivano effettuati esami TC cranico e angio TC vasi endocranici che segnalavano la presenza di “vasta emorragia intraparenchimale temporo-parietale profonda dx con inondazione tetraventricolare ed idrocefalo […] Esiti di precedente accidente cerebrovascolare in sede parieto-occipitale cortico-sottocorticale sinistra con aspetto encefalomalacico di tutto il centro semiovale omolaterale […] non si evidenziano aneurismi o MAV”; subiva, quindi, “intervento di evacuazione di vasto ematoma intraparenchimale dell'emisfero dx”, al termine del quale i medici riferivano ai familiari presenti sul posto che erano fiduciosi in virtù del “suo cuore forte”; anche nei giorni immediatamente successivi all'intervento, mentre la prognosi rimaneva riservata, i medici prevedevano un periodo di riabilitazione in strutture specializzate;
dopo circa dieci giorni dal ricovero, i medici effettuavano allo una “tracheotomia”, a seguito della quale, a causa Parte_2 delle scarse condizioni igieniche dell'ambiente, sopraggiungevano infezione da escherichia coli e febbre;
in data 24.03 il paziente andava in shock settico, superato nel giro di due giorni;
la situazione clinica dello successivamente migliorava e si stabilizzava finché, in data 31.03.2011, Parte_2 all'interno della struttura ospedaliera menzionata, ignoti tentavano di rubare del rame e, in particolar modo, asportavano un pezzo di tubo agganciato a due valvole che regolavano l'erogazione dell'ossigeno sicché, dalle ore 07,00 alle ore 10,00, l'impianto di ossigenazione subiva un blocco, impedendo la necessaria ventilazione meccanica dello , con conseguente ipoanossia ed Parte_2
exitus del paziente il 05.04.2011; gli attori venivano a conoscenza del furto dal notiziario locale, quindi contattavano il reparto ed il medico di turno comunicava loro che si era provveduto ad effettuare la ventilazione manuale ai 12 pazienti ricoverati utilizzando due infermieri a paziente;
la sera del 31.03.2011 ON RI e , rispettivamente moglie e Parte_1 Persona_2
cognate di , in visita al congiunto, constatavano il colore violaceo scuro del suo Parte_5
viso e tale colorito permaneva anche nei giorni immediatamente successivi;
la sera del 04.04.2011, sia sia ON RI, durante la visita, constatavano che lo apriva gli Parte_1 Parte_2
occhi ed aveva il corpo congelato e che, su di lui, era posizionata la coperta frigorifera, di solito impiegata in caso di febbre, che quel giorno non aveva;
il giorno successivo, le condizioni cliniche si aggravavano ulteriormente e decedeva per “insufficienza respiratoria acuta e coma in Parte_2
paziente iperteso, sottoposto ad intervento urgente di evacuazione di ematoma cerebrale intraparenchimale spontaneo T.P. dx. Pregresso ictus ischemico cerebrale senza esiti”.
Gli attori, ravvisato l'inadempimento organizzativo del presidio ospedaliero Di Venere di in CP_2
relazione alla interruzione della somministrazione elettrica, determinata dalla assenza di sistemi alternativi e di emergenza, hanno ritenuto sussistente il legame eziologico tra questo ed il decesso dello Scaringella.
Con comparsa depositata il 25.05.2017, in occasione della prima udienza di comparizione, si
è costituita in giudizio l' , che ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata nell'an CP_1
e nel quantum; con vittoria di spese di lite.
In particolare, controparte non avrebbe fornito la prova del nesso di causalità fra la condotta e l'evento dannoso, al contrario essendoci stato esatto adempimento del debitore. A tal proposito, Parte_5
a seguito di incidente sul lavoro, veniva trasportato presso l'Ospedale di Monopoli, ove
[...]
giungeva in stato comatoso con evidenti convulsioni all'emisoma di destra, tanto da rendersi necessario il trasferimento presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Di Venere di Bari-
Carbonara; dopo l'intervento chirurgico di rimozione dell'ematoma al cranio, eseguito presso il nosocomio barese, lo permaneva in stato comatoso [al 28.03.2011, a distanza di oltre un Parte_2
mese dall'intervento, il diario clinico recitava “paziente in condizioni cliniche gravissime”]; paradossalmente, dopo l'evento legato al furto del rame, per cui si procedeva a ventilazione manuale e non meccanica, le condizioni del paziente, in data 01.04.2011, sembravano addirittura migliorate.
Parallelamente, la convenuta ha osservato come il furto del rame non avesse trovato i medici impreparati in quanto, dopo un'ora dall'evento, era stata ripristinata l'erogazione dell'ossigeno senza alcun danno per i pazienti (circostanza comprovata dai risultati dell'emogasanalisi sullo Scaringella effettuati prima e dopo l'emergenza, sovrapponibili a quelli eseguiti nei giorni precedenti e nei giorni successivi). La morte, dunque, avveniva quale conseguenza naturale della gravissima patologia acuta patita.
In punto di quantificazione del danno, rispetto al danno patrimoniale da lucro cessante ne è stata eccepita la caratterizzazione meramente eventuale e presuntiva;
assolutamente sproporzionate, nonché non provate, sarebbero le voci di danno non patrimoniale lamentate dagli attori.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mediante acquisizione della documentazione in atti, espletamento di prova testimoniale e c.t.u. medico-legale.
Preliminarmente, la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
A seguito di infortunio verificatosi in Castellana Grotte in data 24.02.2011, Parte_5 veniva, dapprima, trasportato presso l'Ospedale di Monopoli e, poi, presso il Reparto di
[...]
Rianimazione dell'Ospedale Di Venere di Bari-Carbonara. Qui, segnalata dagli esami di Tac e
AngioTac del cranio una emorragia cerebrale si procedeva chirurgicamente mediante intervento di evacuazione dell'ematoma. Durante l'intera degenza e fino al momento del decesso, intervenuto il
05.04.2011, all'interno dello stesso reparto, le condizioni dello restavano stabili Parte_2
quantunque critiche. Invero, alla sospensione della sedazione, lo stato era comatoso;
“nelle fasi più tardive, come pressocché costantemente accade in pazienti debilitati anergici, le condizioni sono ulteriormente precipitate a seguito della comparsa di shock settico, insufficienza renale, instabilità emodinamica, che sono state trattate anche con tecniche extracorporee, che tuttavia non hanno prodotto alcun miglioramento del quadro clinico” (cfr. relazione della U.O.C. di Rianimazione).
In data 31.03.2011, presso il nosocomio barese, si verificava un furto di rame, con conseguente blocco dell'impianto di erogazione dell'ossigeno; la circostanza è incontestata ed è da intendersi provata.
Tanto premesso, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
La c.t.u. conclude nei termini di seguito riportati “Non si trovano elementi in cartella clinica che facciano ipotizzare un danno iatrogeno legato all'interruzione dell'usuale automatismo nel trattamento, tuttavia appare ragionevole che un qualche disagio possa essere avvenuto, poiché trattasi di pazienti molto fragili [n.d.a. quelli ricoverati in rianimazione]. è deceduto in Parte_5
data 03.04.2011 [rectius 05.04.2011] per insufficienza respiratoria acuta e coma in paziente iperteso sottoposto ad intervento urgente di evacuazione di ematoma cerebrale intraparenchimale spontaneo
t.p. dx pregresso ictus ischemico cerebrale senza esiti. Nella causa del decesso, avvenuto a distanza di tre [rectius cinque] giorni dalla sospensione dell'erogazione della ventilazione, in un paziente molto fragile in quanto affetto da pluripatologie altamente invalidanti, non si può escludere che la presunta disventilazione possa aver influito in maniera concausale al suo verificarsi, determinando quindi una perdita di chance di sopravvivenza di .” Parte_5
Ora, in via preliminare, la domanda di ristoro del danno da perdita di chance non è stata avanzata nei termini perentori previsti dal codice di rito. Sul punto e secondo l'orientamento della corte di legittimità (ex multis C. n. 21245/2012; C. n. 13491/2014; C. n. 25886/2022) in tema di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" causati dalla morte della vittima. E tanto perché la
"chance" non è una mera aspettativa di fatto e, quanto in particolare alla chance c.d. non patrimoniale, consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. Ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance, anche non patrimoniale, è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica” (cfr. da ultimo C. n. 37740/2022; conf. C. n. 5641/2018; C. n. 28993/2019; C. n. 25886/2022).
Detta domanda non è stata formulata in questa sede avendo, gli attori, ricollegato l'exitus all'inadempimento della struttura sanitaria come da consulenza tecnica di parte prodotta in atti al momento della instaurazione del giudizio (all. n. 4) e redatta dal dott. che si esprime nei Per_3 termini che pedissequamente vengono riportati “il nesso di causalità determinante la morte del paziente sia da ascriversi alla disorganizzazione e inefficienza della struttura sanitaria Parte_2
che, in occasione della sospensione della erogazione di ossigeno verificatasi in data 31.3.2011, non garantiva alcun impianto alternativo di alimentazione energetica (…) pertanto appare superfluo ricercare una responsabilità professionale individuale perché la responsabilità del decesso va attribuita ad una prevedibile e prevenibile situazione strutturale e tecnica a cui non si è opportunamente provveduto nei tempi e nei modi adeguati (…)”.
Quanto rappresentato sarebbe di per sé bastevole alla reiezione della domanda.
Ragioni di completezza espositiva inducono ad evidenziare che le conclusioni a cui è pervenuto il CTU non consentirebbero, in ogni caso, di ravvisare la ricorrenza di una lesione risarcibile in questa sede [“Nella causa del decesso, avvenuto a distanza di tre giorni dalla sospensione dell'erogazione della ventilazione, in un paziente molto fragile in quanto affetto da pluripatologie altamente invalidanti, non si può escludere che la presunta disventilazione possa aver influito in maniera concausale al suo verificarsi, determinando quindi una perdita di chance di sopravvivenza di
(cfr. pag. 22); “Nel ribadire le considerazioni cliniche, le deduzioni e le Parte_5
valutazioni medico-legali già esposte, si conferma che, a nostro parere nella causa del decesso (…) non si può escludere che la presunta disventilazione possa aver influito in maniera concausale al suo verificarsi, determinando quindi una ancorché minima perdita di chance di sopravvivenza del signor
(cfr. pag. 28)]. Parte_5
Ora, la "chance" non è una semplice aspettativa, ma la concreta e reale possibilità di ottenere un determinato risultato o un certo bene, suscettibile di valutazione autonoma dal punto di vista giuridico ed economico, la sua perdita costituisce un danno concreto e attuale (cfr. C. n. 17821/2024).
La possibilità del verificarsi del risultato perduto deve essere consistente, apprezzabile e seria, ferma l'irrisarcibilità della mera speranza (cfr. Cass. 28993/2019).
Le conclusioni a cui è giunto il CTU, come previamente riportate, non consentono di ravvisare i presupposti per il ristoro della “concreta e reale possibilità di ottenere un determinato risultato” risultando, invero, atecnico lo stesso riferimento operato dall'ausiliario all'istituto della chance a cui questi è pervenuto in termini meramente ipotetici ed eventuali [ “non si può escludere che la presunta disventilazione possa aver influito in maniera concausale al suo verificarsi, determinando quindi una ancorché minima perdita di chance di sopravvivenza”].
Tanto è corroborato dal riscontro, operato dal CTU, delle condizioni in cui versava lo al momento del verificarsi dei fatti di causa “(…) affetto da pluripatologie altamente Parte_2 invalidanti” e “francamente terminali” (cfr. pag. 28).
Non dirimente, inoltre, è il riferimento alle risultanze delle emogasanalisi effettuate sul paziente prima e dopo l'interruzione della somministrazione di energia sia in quanto, e come evidenziato dal CTU, di valore non assoluto [“in quanto modificabile sia dalle condizioni di reattività del paziente che dai trattamenti clinico-terapeutici messi in atto (terapia, continuità nell'erogazione dell'ossigeno, della sua eventuale sospensione prima o durante l'esecuzione dell'esame stesso, distanza dai trattamenti emodialitici per l'insufficienza renale, emotrasfusione, etc.) e spesso con documentati valori differenti rispetto al referto degli esami ematochimici eseguiti lo stesso giorno (vedasi per esempio i valori dell'emoglobina)”] che in ragione della necessità di operare detto raffronto in relazione ad un lasso temporale più ampio.
La cartella clinica riportata in stralcio nella stessa CTU, in relazione alle giornate precedenti ai fatti di causa, dava atto di “scambi gassosi insufficienti/critici/pessimi” in situazione di
“emodinamica instabile”.
Lo stesso CTU ha, peraltro, escluso, sulla scorta dell'indagine documentale, la verificazione di un danno iatrogeno a seguito dell'interruzione del trattamento di ventilazione meccanica, ipotizzando in termini di mera “ragionevolezza” “che un qualche disagio possa essere avvenuto, poiché trattasi di pazienti molto fragili”.
Da quanto premesso consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u. di cui al decreto del 03.11.2020, sono regolate secondo soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in base al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 6 e con aumento ex art. 6 nella misura, reputata congrua, del 10%, applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stanti la non particolare complessità della causa e la ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido, a rifondere in favore della , le spese di lite che liquida in CP_1
euro 12.351,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 03.11.2020, salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei confronti del consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.02.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco