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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5986/2020
All'udienza collegiale del giorno 14/05/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GASBARRI PAOLO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BAILO FEDERICO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 14.05.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5986 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
), domiciliata presso il difensore avv. Paolo Gasbarri Parte_1 CodiceFiscale_1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
presso il difensore avv. Federico Bailo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 252/2020 pubblicata in data 20.02.2020 dal Tribunale di
Viterbo.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello contro la Parte_1
sentenza n.252/2020 pubblicata in data 20.02.2020 dal Tribunale di Viterbo, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.1547/2015, promosso dall'odierna appellante nei confronti del
. Controparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “ con atto di Parte_1
2 citazione del 5.5.2015 conveniva innanzi al Tribunale di Viterbo il per ottenere Controparte_1
l'accertamento della responsabilità della parte convenuta e quindi la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere inciampata su una crepa di un marciapiede ed essere caduta a terra. Esponeva parte attrice che in data 10.12.14 alle ore 12.10 circa si trovava a camminare lungo il marciapiede ubicato in , tra Via Polidori e Via Pertini;
che a pochi metri di distanza dal civico n.3 di Via CP_1
Pertini il marciapiede presentava una crepa, non segnalata, con dislivello a scalino di alcuni centimetri;
che l'attrice inciampava e cadeva rovinosamente a terra;
che all'evento erano presenti il marito di parte attrice IG. la IG.ra e il titolare della Riccadent Parte_2 CP_2
S.r.l. il Dr. Alfredo RICCARDI;
che la caduta provocava lesioni gravi a tal punto che l'attrice veniva trasportata in Ambulanza presso l'Ospedale di Belcolle;
che presso la struttura ospedaliera le veniva diagnosticata la rottura scomposta dell'omero, la lussazione della spalla, la frattura della mano destra, nonché la frattura del setto nasale ed ulteriormente la rottura degli occhiali indossati dalla attrice;
che la IG. veniva sottoposta a molteplici interventi;
che presentava successivamente Pt_1 all'evento postumi permanenti, pari al 20%, come valutati da perizia del Dott. che la IG. Per_1 accusava forti vertigini ricollegabili all'evento; che il luogo del sinistro era ubicato a poca Pt_1
distanza dagli Uffici del Comune di , dalla sede centrale della Banca di Viterbo, dal centro CP_1 commerciale TUSCIA;
che in conseguenza del sinistro l'attrice non era più in grado di guidare, né di esercitare la professione di sarta, né di svolgere le più elementari mansioni domestiche e personali, né di uscire da sola vista l'insicurezza data dalle continue vertigini;
che la parte attrice inviava in data 16.12.14 alla parte convenuta richiesta di risarcimento danni;
che in data 17.3.15 la parte attrice inviava richiesta al per avvalersi della convenzione assistita;
che la Controparte_1
richiesta presentata in data 17.3.15 era rimasta priva di risposta;
che in data 25.3.15 il CP_1
declinava ogni responsabilità; che il era responsabile ai sensi dell'art.
[...] Controparte_1
3 imprevedibile, né invisibile e quindi non costituiva pericolo;
che la possibile imperfezione del piano stradale era circostanza prevedibile;
che il pedone doveva porre l'ordinaria attenzione richiesta in qualunque attività della vita quotidiana;
che il marciapiede sconnesso non poteva essere causa autonoma di pericolo;
che la crepa era ben visibile ed evitabile;
che la crepa era estesa a pochi centimetri in altezza ed in lunghezza;
che non erano pervenute al , sino alla Controparte_1
presentazione di detta richiesta risarcitoria, ulteriori segnalazioni da parte di altri cittadini in ordine al marciapiede de quo;
che sul posto non erano intervenuti Agenti verbalizzanti;
che l'importo richiesto era svincolato da qualsiasi parametro legale e puramente discrezionale. Il Giudice istruita la causa come in atti tratteneva la stessa in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza 19.9.19”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni altra Parte_1
domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1)- respinge la domanda;
2)- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite alla convenuta liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda è stata proposta da
per ottenere l'accertamento della responsabilità del e quindi la Parte_1 Controparte_1
condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in occasione della caduta avvenuta il
10.12.14. La domanda è respinta essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte convenuta ( ), da intendere integralmente richiamate e Controparte_1
trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione
642/15 e 22562/16). In particolare, la IG.ra è caduta rovinosamente su un Parte_1
marciapiede a causa di una crepa presente su tutta la larghezza del marciapiede stesso e non solo sul punto specifico della caduta. L' attrice si trovava a passeggiare in quella zona con il marito, il
IG. il quale non è caduto su detta crepa. Come risulta da materiale fotografico Parte_2
depositato da parte attrice, la crepa è ben visibile ed altresì prevedibile visto che l'evento è avvenuto in ora diurna, erano le 12.10, ed era una giornata particolarmente soleggiata. I danni subiti dalla
IG.ra si sono dunque verificati per la condotta della stessa danneggiata, che avrebbe Parte_1
potuto facilmente evitare la caduta. La condotta della IG.ra costituisce un elemento idoneo Pt_1 ad escludere la responsabilità della parte convenuta ai sensi dell'articolo 2051 c.c. L'attrice inoltre riconosce che il marciapiede si trova in una zona urbanizzata e di conseguenza è consapevole che durante la giornata il marciapiede in questione sia percorso da molte persone. Tale ultima circostanza è rilevante dato che non sono pervenute al altre segnalazioni sino a Controparte_1
4 quella presentata dalla IG.ra riguardo la suddetta crepa. Ai fini della valutazione Parte_1 del comportamento delle parti in riferimento alla previsione di cui all'articolo 2043 c.c., nel caso specifico era la stessa attrice che doveva attivarsi per controllare lo spazio da attraversare.
L'ostacolo, quindi, non costituiva una insidia imprevedibile e quindi alcuna responsabilità per la caduta è ascrivile al . Le spese seguono la soccombenza”. Controparte_1
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in integrale riforma della impugnata sentenza, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti da nel sinistro Parte_1
descritto in narrativa, per la somma che intanto si indica in € 40.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con riserva di ulteriormente articolare e dedurre”.
§ 6. — Il costituitosi con comparsa depositata il 5.02.2021 ha resistito al Controparte_1 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'avverso gravame, con applicazione, in subordine, dell'art. 1227 c.c. Vittoria delle spese di lite”.
Evidenziava nella propria comparsa l'infondatezza dell'impugnazione richiamando le motivazioni del Tribunale ed in particolare ribadendo che le circostanze in cui si era verificato il sinistro consentivano la facile percezione dell'ostacolo, giacché si era in pieno giorno (circa le ore
12:00) in una giornata soleggiata.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello principale è articolato in un motivo.
§ 8.1. — Con l'unico motivo intestato “ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto condivisibili le motivazioni del , che aveva sostenuto che l'appellante Controparte_1 fosse caduta a causa di una “crepa presente su tutta la larghezza del marciapiede”, “ben visibile e altresì prevedibile”.
Allegava, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, di non essere caduta a causa di una crepa presente su tutta la lunghezza del marciapiede ma a causa di un piccolo scalino creatosi sulla crepa che si estendeva su di una lunghezza di circa 5 centimetri e per una altezza di circa 2 centimetri, con la conseguenza che lo scalino non era affatto ben visibile e con ciò prevedibile.
IN soggiungeva che non era a conoscenza dei luoghi abitando in altro Comune e non essendo più giovanissima, avendo l'età di sessantaquattro anni, non era in condizione di schivare l'ostacolo.
5 Precisava che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità e deduceva di aver tenuto una condotta di massima cautela se commisurata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza e non avendo affatto contribuito, neppure in minima parte, alla caduta.
Allegava che dalla sentenza di primo grado non si evinceva per quali ragioni ed in quale misura vi sarebbe stata una condotta imprudente del pedone.
Richiamava inoltre l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che riconduceva la fattispecie alla responsabilità per cose in custodia di cui all'art.2051 c.c., trattandosi secondo l'interpretazione consolidata di una responsabilità di tipo oggettivo, ricorrente ogni qualvolta sussisteva il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che venisse in considerazione la condotta del custode (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 giugno 2012, n. 10860; Cass. civile, sez. III, 16 gennaio
2009, n. 993; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5741), precisando che il custode doveva in ogni caso svolgere il dovere di vigilanza e di precauzione al fine di impedire che il bene custodito potesse arrecare danni a terzi, fatta salva l'ipotesi del caso fortuito e che la responsabilità del custode veniva meno, qualora il comportamento del danneggiato risultasse connotato da negligenza ed imprevedibilità e cioè in tutti quei casi in cui i danni si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, mentre nel caso specifico, il danno era stato cagionato da fattori strutturali ed intrinseci al bene che determinavano con evidenza la esclusiva responsabilità dell'ente, non potendosi ritenere il proprio comportamento quale abnorme o inidoneo allo stato dei luoghi, posto che stava camminando lentamente a piedi, assieme al marito, lungo il marciapiede preposto a tale scopo e nei pressi della casa comunale di . CP_1
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le rispettive conclusioni delle parti deve anzitutto premettersi che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico.
L'esame sistematico dell'art. 2051 c.c. - disposizione cui va ricondotto l'occorso - rispetto alle altre forme di responsabilità per cd. colpa presunta, mette infatti in risalto come il custode possa andar esente dall'addebito di responsabilità solo laddove dia prova del caso fortuito, ossia di quel fattore interruttivo del nesso di causalità che sia del tutto indipendente dalla natura della cosa ed operante in assoluta autonomia o che, pur inserendosi nel medesimo decorso possieda comunque una tale efficacia da degradare il precedente fattore a semplice occasione del danno.
Fortuito che astrattamente può essere costituito anche dallo stesso comportamento del danneggiato (il fortuito incidentale) a seguito del quale la cosa viene svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, come nel caso di specie.
Secondo recente giurisprudenza (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12663 del 9 maggio
2024), “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa
6 cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”.
A ciò aggiungendosi che la condotta del danneggiato (cfr., Cass.civ.n.9315/2019), che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo - in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1 c.c. - una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi – come nel caso di specie
- l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi nell'ambito delle valutazioni, avendo così motivato a pag. n. 2 della sentenza appellata: “Come risulta da materiale fotografico depositato da parte attrice, la crepa è ben visibile ed altresì prevedibile visto che l'evento è avvenuto in ora diurna, erano le 12.10, ed era una giornata particolarmente soleggiata. I danni subiti dalla sig.ra si sono dunque verificati per la Parte_1
condotta della stessa danneggiata, che avrebbe potuto facilmente evitare la caduta. La condotta della sig.ra costituisce un elemento idoneo ad escludere la responsabilità della parte convenuta ai Pt_1 sensi dell'articolo 2051 c.c.”.
Il primo giudice risulta aver quindi ascritto l'occorso a responsabilità esclusiva dell'appellante, che, in orario mattutino, in una giornata particolarmente soleggiata e dunque di piena visibilità, in maniera poco accorta, non si era avveduta della crepa presente sul marciapiede, che dalle tre fotografie prodotte dalla stessa appellante con la seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. non era affatto di così modeste dimensioni quali descritte e prospettate dall'appellante.
Orbene, proprio dalle fotografie in atti, si evince che il marciapiede versasse in stato di evidente e percepibile degrado essendo in esso presente una vasta fessurazione (di larghezza di pochi
7 centimetri) che si estendeva sia in orizzontale quanto in verticale e per una lunghezza ben più rilevante
(di almeno mezzo metro) rispetto a quanto sostenuto dalla parte appellante ed al contempo la presenza di sufficiente spazio di sedime per procedere in sicurezza.
Ne consegue che un minimo di avvedutezza nel procedere sul marciapiede da parte della sig.ra avrebbe consentito alla stessa di evitare di calpestare l'asfalto degradato, in tal modo Pt_1
prevenendo ed evitando qualsivoglia pericolo di caduta, come del resto ha fatto il marito dell'appellante.
Dunque, in simile frangente con piena visibilità mattutina, la cosa non può considerarsi causa del danno, da ascriversi alla condotta della danneggiata che deve qualificarsi in termini di cd. fortuito incidentale, svilendo il ruolo della cosa a mera occasione del danno.
Inoltre, a confutazione di quanto sostenuto dall'appellante, deve evidenziarsi che la S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che lo stesso sia stato incauto (come nel caso di specie) e causalmente rilevante valendo così ad escludere la responsabilità del custode.
Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto (cfr., Cass.civ.23 maggio 2023, n.14228) - proprio con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede fattispecie pienamente equiparabile a quella oggetto del presente gravame – che laddove le anomalie siano agevolmente visibili ed evitabili l'occorso e la causazione dell'evento debbono essere ascritti interamente allo stesso danneggiato, sul presupposto di una condotta incauta del pedone ed alla stregua del principio di cd. auto-responsabilità ex art.1227 co.1 c.c.. la S.C. ha infatti affermato con la suddetta pronuncia: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”.
Orbene, nel caso di specie, in una giornata di piena visibilità, di mattina e senza che si fosse allegato impedimento di sorta per accorgersi della fessurazione, era pienamente esigibile in capo alla danneggiata una condotta di attenzione al marciapiede su cui stava transitando, dovendosi ricondursi ai principi di ordinaria cautela del pedone (e quindi a colpa generica) il guardare la superficie che si presentava al suo incedere, essendo oltretutto prevedibile la presenza di ostacoli sui marciapiedi (tra cui tombini, gradini, natura dell'asfalto) e soprattutto come già osservato era chiaramente visibile la fessurazione anche a distanza, essendosi evidenziato che dall'esame delle fotografie prodotte dalla stessa appellante, la crepa aveva una lunghezza non così limitata, tale quindi da poter essere avvistata anche a distanza.
Dunque, nel caso di specie – anche a volersi ricondurre l'occorso all'art.2043 c.c. - come
8 correttamente evidenziato dal primo giudice e sopra ulteriormente esplicato la responsabilità dell'occorso deve ascriversi alla stessa danneggiata senza che possa ravvisarsi ipotesi di sorta concorso, avendo rilevanza causale assorbente la condotta incauta del pedone.
In conclusione, avendo correttamente motivato e deciso il primo giudice, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro
1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 252/2020 resa in data 20.02.2020 dal Tribunale di Viterbo, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore del Parte_1
che liquida complessivamente in euro 4.996,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
forfettarie iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 14.05.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c. o 2043 c.c.; che il controllo per la manutenzione era agevole vista la prossimità agli Uffici
CP_ a ciò preposti;
che era onere dell' convenuto la manutenzione dell'area dissestata essendo il luogo agevolmente conoscibile;
che il dissesto del marciapiede consisteva in una insidia in quanto il pericolo non era né visibile, né prevedibile da un accorto pedone;
che il marciapiede presentava una anomalia costituita da uno scalino di pochi centimetri;
che il pedone anche utilizzando la massima accortezza non avrebbe potuto evitare il rischio di infortunio essendo la crepa né prevedibile, né segnalata.
Si costituiva in giudizio il , il quale esponeva che la domanda presentata per il Controparte_1
risarcimento dei danni era infondata;
che la asserita pericolosità del marciapiede veniva esclusa;
che al momento del sinistro la visibilità era ottimale, in quanto l'evento si verificava intorno alle
12.00; che il tratto pedonale non era caratterizzato da alcuna asperità; che la crepa non era né