Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1896/2025 R.G.L.
TRA
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rago CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2025, l' – a seguito dell'espletamento dell'accertamento Pt_1 tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di “rigettare la domanda promossa in sede di ATPO dalla signora e CP_1 dichiarare l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione dell'assegno di invalidità civile, in accoglimento dei motivi e delle eccezioni sopra esposti”. Vinte le spese. si è costituita, contestando l'avverso ricorso. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
L'Istituto ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, in quanto “non condivide la valutazione medico-legale della consulenza nella precedente fase di ATP, come ritenuto dall'Ufficio medico-legale”.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. , ha accertato che: “La signora Per_1 CP_1
è affetta da: Artrosi del rachide lombare in esiti di microdiscectomia L5-S1 + Scoliosi destro
[...]
pagina 1 di 4
– ( IP1 x IP2 ) = 0,40 + 0,30 – (0,40 x 0,30) = 0,58 IT1 = IT + IP3 – (IT x IP3) = 0,58 + 0,25 – (0,58
x 0,25) = 0,68 IT2 = IT1 + IP4 – (IT1 x IP4) = 0,68 + 0,25 – (0,68 x 0,25) = 0,76 Il verbale della
Commissione riporta un esame obiettivo totalmente nella norma. Il codice utilizzato dalla
è solo il 7010, non valutando dunque la cardiopatia ipertensiva e la CP_2 spondilodiscoartrosi riportati in diagnosi. Alla visita odierna l'istante è apparso in condizioni cliniche discrete, deambulazione autonoma, vigile ed orientata.
La signora risulta affetta dalle seguenti patologie: Artrosi del rachide lombare in esiti di CP_1
microdiscectomia L5-S1. Scoliosi destro convessa. Gonartrosi bilaterale. Coxartrosi bilaterale.
Diverticolosi colon. Cardiopatia ipertensiva. Esse determinano un grado di invalidità pari al 76%.
Dalla documentazione in atti, dalla visita espletata, a parere del sottoscritto, vi sono i presupposti per riconoscere un grado di Invalidità pari al 76% dalla data della domanda amministrativa del
31.03.2023”.
Già nella precedente fase di giudizio, il C.T.U. ha risposto alle osservazioni dell' , nel seguente Pt_1 modo: “Nel D.M. del 5.2.1992 vi è una tabella che elenca sia infermità individuate specificamente, cui
è attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate. 1) Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 Nov. 1988 n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica. In tabella non viene riportata né l'artrosi del rachide lombare, né l'artrosi del ginocchio per cui bisogna ricorrere a diagnosi per analogia. La dr.ssa nelle sue controdeduzioni fa riferimento a quanto dettato dalle linee guida che Persona_2 Pt_1
riportano: APPARATO OSTEOARTICOLARE E LOCOMOTORE Criteri per la valutazione dei deficit funzionali Per le patologie dell'apparato locomotore devono essere criticamente esaminate le risultanze degli accertamenti strumentali (Rx, Ecografia, RMN, TAC, EMG, Scintigrafia, etc.),
pagina 2 di 4 soprattutto nelle affezioni del rachide e delle principali articolazioni. Il mero danno anatomico spesso non si accompagna ad apprezzabili deficit funzionali, per cui alla base della stima dovrà essere posta la realtà obiettivata, relativamente ai deficit prensile, deambulatorio e di sostegno. Nella valutazione degli arti superiori si è tenuto conto della differenza tra arto dominante e arto non dominante (N.D.) contenendone lo scarto nella misura di 5 punti percentuali in quelle con una valutazione percentuale pari o superiore al 20%. Nella valutazione della funzionalità articolare per anchilosi si intende l'annullamento completo e permanente dei movimenti di un'articolazione ovvero la limitazione grave limitata a pochi gradi (sub-anchilosi). In tutti gli altri casi si deve parlare di semplice limitazione dell'articolarità, esprimendone, ove possibile, l'entità in gradi. Utilizzando i codici annessi alle Linee
Guida alla pagina 57 e 58: 1. LIMITAZIONE DI 2/3 DEI MOVIMENTI DEL RACHIDE Pt_1
LOMBARE IN PRESENZA O MENO DI INTERESSAMENTO RADICOLARE DOCUMENTATO minimo 11 massimo 20 2. ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN ESTENSIONE COMPLETA O QUASI fisso 30 Il sottoscritto, che non ha mai diagnosticato l'anchilosi, comunque deve fare riferimento ai dettati del DM 5.2.1992 e non a Linee Guida che non sono state adottate dal Legislatore. Con il Pt_1
calcolo salomonico avremmo avuto Artrosi del rachide lombare in esiti di microdiscectomia L5-S1 per analogia codice 7010 percentuale 31 + scoliosi destro convessa codice 7003 percentuale 31. Totale
57 (assegnato 40) Coxartrosi bilaterale + gonartrosi bilaterale anch'esse valutate complessivamente con un unico codice 7205 assegnando per i quattro arti la percentuale 30. Con il calcolo salomonico avremmo avuto Coxartrosi destra per analogia codice 7217 percentuale 35 + coxartrosi sinistra per analogia codice 7217 percentuale 30 (35 diminuita di 5 punti perché arto non dominante) + gonartrosi destra per analogia codice 7205 percentuale 21 + gonartrosi sinistra percentuale 16 (21 diminuita di 5 punti perché arto non dominante). Totale 84 (assegnato complessivamente 30). Ed infine l'ipertensione arteriosa ampiamente documentata in atti sin dal 2019, dimostrata con l'esame obiettivo, inserita, nel calcolo riduzionistico, per analogia con il valore medio della cardiopatia ipertensiva (codice 6441 percentuale variabile tra 25 e 30) e inserita nelle diagnosi della
Commissione Invalidi. Dopo questo breve chiarimento rivolto alla CTP dr.ssa , si Pt_1 Persona_2
confermano le conclusioni: Dalla documentazione in atti, dalla visita espletata, a parere del sottoscritto, vi sono i presupposti per riconoscere un grado di Invalidità pari al 76% dalla data della domanda amministrativa del 31.03.2023”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
pagina 3 di 4 Le contestazioni dell' sembrano dunque risolversi in un mero dissenso diagnostico. Pt_1
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a marzo 2023 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario per CP_1
godere dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili da marzo 2023 (ossia dalla data di presentazione della domanda amministrativa).
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno mensile a CP_1
favore di mutilati ed invalidi civili da marzo 2023 (ossia dalla data di presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.3.865,50, oltre rimborso Pt_1
forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' Pt_1
Foggia, 4.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4