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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6463/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e , Parte_1 Parte_2
entrambi con gli avv.ti ARRIGO STEFANO e DE PELLEGRINI CLAUDIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 02/01/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro
1 volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
VENETO (TV) il 21/02/1972 e nata a [...] il Parte_2
25/06/1962, matrimonio contratto il 03/09/2021 e trascritto al n. **, Parte II, Serie A,
Anno 2021, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN VENDEMIANO
alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza presso la madre;
3) la figlia starà con i genitori con il seguente calendario ripetitivo:
fine settimana con il padre: dal venerdì, all'uscita di scuola, fino alla domenica sera alle
19.00 (n. 2 pernotti);
lunedì: con la madre fino al martedì (n. 1 pernotto);
martedì: con il padre fino al mercoledì (n. 1 pernotto);
mercoledì: con la madre fino al giovedì (n. 1 pernotto);
giovedì: con il padre fino al venerdì (n. 1 pernotto);
fine settimana con la madre: dal venerdì, all'uscita di scuola, fino, alla domenica sera alle
19.00 (n. 2 pernotti);
lunedì: con il padre (un. 1 pernotto);
martedì: con il padre (n. 1 pernotto);
mercoledì: con la madre (n. 1 pernotto);
giovedì: con la madre (n. 1 pernotto).
2 Resta inteso che ciascun genitore potrà delegare, per il recupero della figlia da scuola,
persona di famiglia o di fiducia conferendo apposita delega.
Il padre trascorrerà con la figlia minore la metà delle vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre, la prima settimana (dal 23 dicembre al 30 dicembre) e la seconda settimana (dal 31 dicembre al 6 gennaio), di tal ché, ad anni alterni, avrà con sé
la figlia per il giorno di Natale o per quello di Capodanno. Inoltre, il padre avrà con sé la figlia per la metà delle vacanze pasquali, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Ciascun genitore trascorrerà con la minore 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive. All'uopo i genitori si comunicheranno, entro il 31 maggio di ciascun anno, il periodo in cui intendono recarsi in ferie con la figlia. La priorità nella scelta del periodo sarà alternata di anno in anno tra i genitori.
Le parti convengono, altresì, che nel periodo estivo, per le settimane in cui la figlia non sarà in vacanza con l'uno o l'altro genitore, la stessa frequenterà i centri estivi per 15
giorni; nel periodo rimanente sarà gestita, durante le ore lavorative della madre, dal padre
(ferme le regole di visita più sopra richiamate anche con riguardo ai pernotti).
La normale pianificazione delle Festività e dei periodi di ferie potrà subire variazioni qualora vi sia comune accordo tra i genitori.
Ciascuno dei coniugi si impegna a garantire la propria reperibilità telefonica (in orari concordati indicativamente la sera prima di cena) ed a consentire la comunicazione telefonica della figlia con l'altro genitore nei periodi a lui/lei assegnati.
Tutte le decisioni afferenti all'educazione, l'istruzione e la salute della minore - salvi i casi di indifferibile urgenza - saranno assunte, di comune accordo, dai genitori;
4) il padre corrisponderà alla madre, quale contributo nel mantenimento della figlia minore, l'importo di euro 250,00= al mese, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Treviso. L'assegno unico e universale per la figlia a carico sarà a favore della madre;
3 5) la casa coniugale con quanto la arreda e correda, di proprietà esclusiva del signor
, rimarrà in uso al medesimo. Si dà atto che la signora si è Parte_2 Parte_1
trasferita dalla casa coniugale in altro immobile;
6) i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
7) le parti si danno fin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 07/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6463/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e , Parte_1 Parte_2
entrambi con gli avv.ti ARRIGO STEFANO e DE PELLEGRINI CLAUDIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 02/01/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro
1 volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
VENETO (TV) il 21/02/1972 e nata a [...] il Parte_2
25/06/1962, matrimonio contratto il 03/09/2021 e trascritto al n. **, Parte II, Serie A,
Anno 2021, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN VENDEMIANO
alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza presso la madre;
3) la figlia starà con i genitori con il seguente calendario ripetitivo:
fine settimana con il padre: dal venerdì, all'uscita di scuola, fino alla domenica sera alle
19.00 (n. 2 pernotti);
lunedì: con la madre fino al martedì (n. 1 pernotto);
martedì: con il padre fino al mercoledì (n. 1 pernotto);
mercoledì: con la madre fino al giovedì (n. 1 pernotto);
giovedì: con il padre fino al venerdì (n. 1 pernotto);
fine settimana con la madre: dal venerdì, all'uscita di scuola, fino, alla domenica sera alle
19.00 (n. 2 pernotti);
lunedì: con il padre (un. 1 pernotto);
martedì: con il padre (n. 1 pernotto);
mercoledì: con la madre (n. 1 pernotto);
giovedì: con la madre (n. 1 pernotto).
2 Resta inteso che ciascun genitore potrà delegare, per il recupero della figlia da scuola,
persona di famiglia o di fiducia conferendo apposita delega.
Il padre trascorrerà con la figlia minore la metà delle vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre, la prima settimana (dal 23 dicembre al 30 dicembre) e la seconda settimana (dal 31 dicembre al 6 gennaio), di tal ché, ad anni alterni, avrà con sé
la figlia per il giorno di Natale o per quello di Capodanno. Inoltre, il padre avrà con sé la figlia per la metà delle vacanze pasquali, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Ciascun genitore trascorrerà con la minore 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive. All'uopo i genitori si comunicheranno, entro il 31 maggio di ciascun anno, il periodo in cui intendono recarsi in ferie con la figlia. La priorità nella scelta del periodo sarà alternata di anno in anno tra i genitori.
Le parti convengono, altresì, che nel periodo estivo, per le settimane in cui la figlia non sarà in vacanza con l'uno o l'altro genitore, la stessa frequenterà i centri estivi per 15
giorni; nel periodo rimanente sarà gestita, durante le ore lavorative della madre, dal padre
(ferme le regole di visita più sopra richiamate anche con riguardo ai pernotti).
La normale pianificazione delle Festività e dei periodi di ferie potrà subire variazioni qualora vi sia comune accordo tra i genitori.
Ciascuno dei coniugi si impegna a garantire la propria reperibilità telefonica (in orari concordati indicativamente la sera prima di cena) ed a consentire la comunicazione telefonica della figlia con l'altro genitore nei periodi a lui/lei assegnati.
Tutte le decisioni afferenti all'educazione, l'istruzione e la salute della minore - salvi i casi di indifferibile urgenza - saranno assunte, di comune accordo, dai genitori;
4) il padre corrisponderà alla madre, quale contributo nel mantenimento della figlia minore, l'importo di euro 250,00= al mese, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Treviso. L'assegno unico e universale per la figlia a carico sarà a favore della madre;
3 5) la casa coniugale con quanto la arreda e correda, di proprietà esclusiva del signor
, rimarrà in uso al medesimo. Si dà atto che la signora si è Parte_2 Parte_1
trasferita dalla casa coniugale in altro immobile;
6) i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
7) le parti si danno fin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 07/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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