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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/11/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 571/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 571 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione il dì 23/05/2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Moira Gennaro e Parte_1
Domenica Muri
attore
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Franco Balata convenuta
Oggetto: Risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto citazione notificato il 25/01/2018 il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, Controparte_2 contrariis reiectis, nel merito accertare e dichiarare la qualità di trasportato del signor sulla autovettura Honda CRX tg. ROMA 0F5213, assicurata con la Parte_1 num. Polizza 30/131282740, di proprieta' e condotta dal sig. , nel CP_1 Parte_2 sinistro del 25/02/2017; dichiarare unico soggetto tenuto, ai Controparte_3 sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/05, al ristoro di tutti i danni subiti dal trasportato in conseguenza dell'occorso del 25/02/2017; e per l'effetto, Piaccia all'Ill.mo Parte_1
Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito accertare e dichiarare la qualità di trasportato del signor sulla autovettura Honda CRX tg. ROMA 0F5213, assicurata con la Parte_1 num. Polizza 30/131282740, di proprieta' e condotta dal sig. , nel CP_1 Parte_2 sinistro del 25/02/2017; dichiarare unico soggetto tenuto, ai Controparte_3 sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/05, al ristoro di tutti i danni subiti dal trasportato in conseguenza dell'occorso del 25/02/2017; e per l'effetto, condannare Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno non Controparte_3 patrimoniale, biologico e morale subiti dal Sig. , accertati nella misura di Parte_1
€. 23.000,00 o nella misura maggiore e minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese di giudizio e competenze del giudizio, oltre IVA, CAP e 15% T.F.”.
La convenuta in comparsa di costituzione e risposta deduceva la Controparte_1 infondatezza della domanda attrice e l'assenza del nesso causale tra l'evento descritto e i danni lamentati. L'attore assumeva di aver evitato l'immediato accesso al più vicino Pronto Soccorso e di essere ricorso alle cure mediche solo il 01.03.2017 e di essersi recato, otto giorni dopo, il 04.03.2017, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bracciano dove veniva refertata una frattura scomposta delle ossa proprie nasali. Conclude per il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
In corso di causa venivano escussi i testi di parte attrice. All'udienza del 14/12/2021 la Sig.ra
, la quale ha dichiarato: “so solo che mio figlio mi ha detto che era andato Controparte_4 fuori strada e di andarlo a prendere. Vicino Faleria. Ho accompagnato a casa anche ”. Parte_1
All'udienza del 21/02/2022 il Sig. sui capitoli della memoria istruttoria ha CP_5 dichiarato: “1) non è vero, non erano le sette, era notte tardi, non so se avesse le cinture di sicurezza;
2) vero, ero in macchina anche io, dietro 3) non è vero perché i sedili della macchina sono fissi;
non so se sia finito contro il parabrezza, non ho visto ero schiacciato dietro al sedile. 4) non so AD sono suo amico 6) non so AD dopo l'incidente siamo andati a casa con la mamma di . Non siamo andati in ospedale. AD non so se il manifestasse dolore al Pt_2 Parte_1 momento dell'incidente sono passati molti anni.”.
In data 03/03/2022 il Giudice già assegnatario, Dott.ssa Adriana Mazzacane, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, a scioglimento della riserva così provvede: -ritenuto come l'attore non abbia fornito alcuna prova circa la effettiva dinamica dell'incidente occorso con ciò non assolvendo all'onere probatorio che su di lui incombe per legge;
-che, infatti, non ha assolutamente fornito alcuna prova né della dinamica del sinistro né del nesso causale tra condotta ed evento;
-che i testi escussi non hanno fornito alcuna circostanza atta a porre chiarezza sul sinistro né a fondamento della domanda attorea;
-che risulta, peraltro rilevante la circostanza che l'attore non si sia recato subito al Pronto Soccorso ma si sia recato da un medico privato dopo alcuni giorni ed all'ospedale solo 10 giorni dopo l'evento,
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di consulenza tecnica medico legale e fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22/6/22 ore 9.30.. Dopo motivati differimenti, in data 21/04/2023 la causa veniva assegnata a questo giudice, che infine il 23/05/2025 la tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti.
La domanda attrice non è suffragata da riscontri probatori: l'attore non ha fornito alcuna prova né della dinamica del sinistro, né del nesso causale tra condotta ed evento;
in particolare non si è recato subito al Pronto Soccorso, ma si è recato da un medico privato dopo alcuni giorni ed all'ospedale solo 10 giorni dopo l'evento.
La domanda attrice va pertanto rigettata, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della convenuta in € 7.400,00, comprensive di Rimborso spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna l'attore Sig. al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
della convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_6
liquida in € 7.400,00, comprensive di Rimborso spese, IVA e CPA.
Così deciso in Tivoli, 10/11/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 571 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione il dì 23/05/2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Moira Gennaro e Parte_1
Domenica Muri
attore
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Franco Balata convenuta
Oggetto: Risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto citazione notificato il 25/01/2018 il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, Controparte_2 contrariis reiectis, nel merito accertare e dichiarare la qualità di trasportato del signor sulla autovettura Honda CRX tg. ROMA 0F5213, assicurata con la Parte_1 num. Polizza 30/131282740, di proprieta' e condotta dal sig. , nel CP_1 Parte_2 sinistro del 25/02/2017; dichiarare unico soggetto tenuto, ai Controparte_3 sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/05, al ristoro di tutti i danni subiti dal trasportato in conseguenza dell'occorso del 25/02/2017; e per l'effetto, Piaccia all'Ill.mo Parte_1
Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito accertare e dichiarare la qualità di trasportato del signor sulla autovettura Honda CRX tg. ROMA 0F5213, assicurata con la Parte_1 num. Polizza 30/131282740, di proprieta' e condotta dal sig. , nel CP_1 Parte_2 sinistro del 25/02/2017; dichiarare unico soggetto tenuto, ai Controparte_3 sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/05, al ristoro di tutti i danni subiti dal trasportato in conseguenza dell'occorso del 25/02/2017; e per l'effetto, condannare Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno non Controparte_3 patrimoniale, biologico e morale subiti dal Sig. , accertati nella misura di Parte_1
€. 23.000,00 o nella misura maggiore e minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese di giudizio e competenze del giudizio, oltre IVA, CAP e 15% T.F.”.
La convenuta in comparsa di costituzione e risposta deduceva la Controparte_1 infondatezza della domanda attrice e l'assenza del nesso causale tra l'evento descritto e i danni lamentati. L'attore assumeva di aver evitato l'immediato accesso al più vicino Pronto Soccorso e di essere ricorso alle cure mediche solo il 01.03.2017 e di essersi recato, otto giorni dopo, il 04.03.2017, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bracciano dove veniva refertata una frattura scomposta delle ossa proprie nasali. Conclude per il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
In corso di causa venivano escussi i testi di parte attrice. All'udienza del 14/12/2021 la Sig.ra
, la quale ha dichiarato: “so solo che mio figlio mi ha detto che era andato Controparte_4 fuori strada e di andarlo a prendere. Vicino Faleria. Ho accompagnato a casa anche ”. Parte_1
All'udienza del 21/02/2022 il Sig. sui capitoli della memoria istruttoria ha CP_5 dichiarato: “1) non è vero, non erano le sette, era notte tardi, non so se avesse le cinture di sicurezza;
2) vero, ero in macchina anche io, dietro 3) non è vero perché i sedili della macchina sono fissi;
non so se sia finito contro il parabrezza, non ho visto ero schiacciato dietro al sedile. 4) non so AD sono suo amico 6) non so AD dopo l'incidente siamo andati a casa con la mamma di . Non siamo andati in ospedale. AD non so se il manifestasse dolore al Pt_2 Parte_1 momento dell'incidente sono passati molti anni.”.
In data 03/03/2022 il Giudice già assegnatario, Dott.ssa Adriana Mazzacane, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, a scioglimento della riserva così provvede: -ritenuto come l'attore non abbia fornito alcuna prova circa la effettiva dinamica dell'incidente occorso con ciò non assolvendo all'onere probatorio che su di lui incombe per legge;
-che, infatti, non ha assolutamente fornito alcuna prova né della dinamica del sinistro né del nesso causale tra condotta ed evento;
-che i testi escussi non hanno fornito alcuna circostanza atta a porre chiarezza sul sinistro né a fondamento della domanda attorea;
-che risulta, peraltro rilevante la circostanza che l'attore non si sia recato subito al Pronto Soccorso ma si sia recato da un medico privato dopo alcuni giorni ed all'ospedale solo 10 giorni dopo l'evento,
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di consulenza tecnica medico legale e fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22/6/22 ore 9.30.. Dopo motivati differimenti, in data 21/04/2023 la causa veniva assegnata a questo giudice, che infine il 23/05/2025 la tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti.
La domanda attrice non è suffragata da riscontri probatori: l'attore non ha fornito alcuna prova né della dinamica del sinistro, né del nesso causale tra condotta ed evento;
in particolare non si è recato subito al Pronto Soccorso, ma si è recato da un medico privato dopo alcuni giorni ed all'ospedale solo 10 giorni dopo l'evento.
La domanda attrice va pertanto rigettata, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della convenuta in € 7.400,00, comprensive di Rimborso spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna l'attore Sig. al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
della convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_6
liquida in € 7.400,00, comprensive di Rimborso spese, IVA e CPA.
Così deciso in Tivoli, 10/11/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano